Accordo in merito ai benefici di natura assistenziale e sociale
Accordo in merito ai benefici di natura assistenziale e sociale
In data 17 novembre 2020 le delegazioni condividono il seguente Protocollo d’intesa per la disciplina della concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 80 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018 ed ex art. 81 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018. La riunione si svolge in videoconferenza, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso l’applicativo Teams della Microsoft, pertanto le sottoscrizioni vengono raccolte in modalità asincrona.
Premesso che:
- l’art. 80 comma 1 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018 che prevede che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- l’art. 80 comma 2 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018 che prevede che gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale;
- l’art. 69 comma 2 del CCNL ENAC 1998 –2001 – personale non dirigente, che prevede che l’onere complessivo a carico del bilancio dell’ente per la concessione dei benefici non può superare un importo pari all’1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
- l’art. 81 del XXXX Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000, che fa salve le disposizioni dell’art. 65, comma 5 del CCNL ENAC personale dirigente del 30/5/2007;
- l’art. 65, comma 5 del CCNL ENAC personale dirigente del 30/5/2007, che prevede che ai sensi dell'art. 43, CCNL dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali del RAI sottoscritto il 14.7.97, nei confronti dei dirigenti continua ad applicarsi la disciplina prevista per il restante personale per quanto concerne i benefici di natura assistenziale e sociale e i servizi aziendali;
- l’art. 107 comma 1 del XXXX Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000, che per i professionisti di I qualifica professionale, fa salve le disposizioni dei precedenti CCNL dell’ENAC, se compatibili e non disapplicate;
- in data 18 giugno 2020 tra ANSF e le Organizzazioni sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FED. NAZ.LE INTESA FP, USB PI, CIDA FC, FLEPAR, UNADIS è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo in
merito ai benefici di natura assistenziale e sociale ex art. 80 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018 ed ex art. 81 del XXXX Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000;
- con verbale n. 5/2020 del 28 settembre 2020, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole alla citata ipotesi di accordo;
- con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni sindacali prot. DFP-0069117-P del 29/10/2020 e nota del Dipartimento della Ragioneria Generale – IGOP, prot. 209251 del 26/10/2020, le citate Amministrazioni hanno emesso parere favorevole in esito alla procedura prevista dall’art. 40-bis, comma 2 del d. lgs. n.165/2001 in merito alla suddetta ipotesi di accordo.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Art. 1 Finalità, oggetto e campo di applicazione
Il protocollo definisce, nei limiti di quanto già definito dalla contrattazione nazionale ed integrativa, l’ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici di natura assistenziale e sociale.
L’ANSF eroga, al dipendente che ne faccia richiesta, benefici di natura assistenziale e sociale sotto forma di rimborso di spese di natura assistenziale e sociale sostenute da e per il dipendente, familiare (parente in linea diretta o in linea collaterale) entro il primo grado, purché fiscalmente a carico del dipendente, prescindendo dalla percentuale di carico, coniuge o convivente, purché fiscalmente a carico del dipendente. Detti benefici possono essere erogati secondo quanto stabilito nel presente Protocollo d’intesa a tutto il personale in servizio presso ANSF, a tempo indeterminato o determinato. Per il personale in posizione di aspettativa o di comando proveniente da altre amministrazioni detti benefici sono riconosciuti purché detto personale non usufruisca di benefici di natura assistenziale e sociale, comunque denominati, presso le amministrazioni di provenienza. È escluso il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per il personale assunto o cessato in corso d’anno, o in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio prestato presso l’ANSF.
Il presente protocollo si applica a decorrere dal l° gennaio 2020.
Il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente protocollo vigente in materia e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.
Art. 2 Stanziamento annuo
Ogni anno l’ANSF procede alla determinazione dello stanziamento da inserire nel Bilancio di Previsione per la concessione dei benefici di cui all’art. 1, in accordo a quanto previsto nei CCNL di riferimento.
Art. 3 Casi in cui è possibile richiedere il beneficio socio – assistenziale
I benefici di natura assistenziale e sociale possono essere riconosciuti per le seguenti tipologie di spese:
– iniziative di sostegno al reddito della famiglia (xxxxxxx e rimborsi)
– acquisto di libri scolastici
– spese sanitarie
– tasse scolastiche e universitarie
– contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
secondo quanto riportano nei successivi paragrafi, su istanza dell’interessato resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Art. 4 Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)
Spese per assistenza quotidiana di genitori anziani non autosufficienti, anche non conviventi, o di figli con disabilità fisiche o psichiche. La disabilità deve essere comprovata dalla idonea documentazione medica. Tali spese devono essere documentate dal contratto di lavoro stipulato dal dipendente con chi presta l’assistenza quotidiana e dalle fotocopie delle ricevute dei contributi INPS versati a favore del prestatore d’opera.
Art. 5 Acquisto libri scolastici ed universitari
Il beneficio si applica alle spese sostenute nell’anno solare di riferimento per l’acquisto di libri scolastici ed universitari.
Il rimborso si riferisce ai soli testi didattici ed ai dizionari per le materie che ne richiedono l’uso. Per questi ultimi il rimborso è ammesso una sola volta per ciascun corso di studi.
Non è ammesso il rimborso per differente materiale didattico (compassi, righelli, diari, divise, computer, etc.).
Art. 6 Spese sanitarie
Il rimborso è erogato in relazione alle spese sanitarie sostenute:
– polizza sanitaria
– visite mediche specialistiche
– occhiali da vista e/o lenti a contatto
– acquisto di plantari, protesi acustiche e ausili ortopedici
– acquisto di medicinali
– acquisto o affitto di attrezzature mediche per terapie mediche domiciliari che risultino da prescrizione medica
– acquisto parafarmaci e prodotti galenici, per i quali è necessaria allegare la relativa prescrizione medica
– terapie di riabilitazione eseguite presso studi medici e istituti fisioterapici
– accertamenti diagnostici strumentali
– analisi cliniche ed esami istologici
– cure dentarie e protesi odontoiatriche
– interventi chirurgici, esclusi quelli estetici
Ogni altra tipologia di spesa sanitaria può essere oggetto di interpretazione o valutazione della Commissione di cui al successivo art.10.
Art. 7 Tasse scolastiche e universitarie
Il beneficio si applica alle spese sostenute nell’anno di riferimento per tasse scolastiche e universitarie. Ai fini dell’annualità farà fede la data dell’effettivo pagamento.
Art. 8 Contributi a favore di attività culturali, ricreative o con finalità sociale
Nell’ambito della categoria rientrano le spese per:
l’acquisto di abbonamenti personali al trasporto pubblico locale e/o ferroviario, trasporti scolastici.
la frequenza, da parte dei figli, di asili nido, di centri estivi, di scuole dell’infanzia (scuola materna o asilo), ivi compresa la refezione, presso strutture pubbliche o private.
la frequenza, da parte dei figli, delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado presso strutture pubbliche e paritarie, ivi compresa la refezione.
per l’iscrizione ad attività formative, inerenti le attività dell’Agenzia, del personale dipendente, svolte al di fuori dell’orario di servizio.
l’uso del mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro da personale riconosciuto portatore di handicap grave ex L. 104/1992 e per i quali sia impossibile o eccessivamente gravoso l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico: detto rimborso è riconosciuto nella stessa misura del rimborso per l’abbonamento del trasporto locale o dell’abbonamento ferroviario per la tratta che riguarda il soggetto interessato.
l’acquisto di abbonamenti a parcheggi di interscambio con il trasporto pubblico locale e/o ferroviario;
in caso di infortunio sul lavoro fuori sede del dipendente è riconosciuto un contributo alle spese di alloggio sostenute dai familiari pari a € 1000, fatto salvo quanto definito all’art. 9 – limiti di importo.
in caso di decesso del dipendente o di un familiare di cui all’art. 1 è riconosciuto un contributo alle spese sostenute pari a € 1000, fatto salvo quanto definito all’art. 9 – limiti di importo.
in caso di adozione definitiva avvenuta in corso d’anno o per nascita di un figlio è riconosciuto un contributo alle spese sostenute pari a € 1000, fatto salvo quanto definito all’art. 9 – limiti di importo.
separazione legale e divorzio, definiti da sentenza in corso d’anno.
matrimonio del dipendente in corso d’anno.
Art. 9 Limiti d’importo
L’importo del beneficio è erogato nei limiti pro-capite di due quote massime, una per il personale tecnico-amministrativo, l’altra per il personale dirigente ed i professionisti di prima e seconda qualifica professionale, in accordo a quanto stabilito dalla contrattazione integrativa.
L’ammontare delle quote massime pro-capite è determinato dall’Amministrazione sulla base della consistenza delle relative risorse iscritte a bilancio, debitamente impegnate.
Nei casi di decesso, nascita o adozione e per assistenza del familiare in caso di infortunio sul lavoro fuori sede del dipendente, il massimale individuale è elevato fino al doppio, a condizione che sussistano economie sul fondo dell’anno da poter destinare allo scopo. Nel caso di incapienza delle somme da destinare all’aumento del massimale individuale di tutti gli aventi diritto, le stesse sono ripartite in misura proporzionale alla spesa individuale non rimborsata, fino a concorrenza del nuovo tetto individuale di spesa.
Possono essere ammesse al rimborso, stante i requisiti e la chiara riconducibilità alle tipologie sopra individuate, i singoli giustificativi di spesa di importo complessivo minimo pari a 10,00 €, in cui sia immediatamente riconducibile la spesa ai soggetti di cui all’articolo 1 del presente Protocollo d’intesa.
Art. 10 Ufficio competente - Commissione
Le istanze presentate dai dipendenti sono valutate dai competenti Uffici del Settore amministrazione affari legali e finanza. Per i casi che implicano decisioni che potrebbero costituire precedenti di metodo, l’Ufficio si avvale della valutazione di una Commissione paritetica, formata da componenti, in servizio presso l’amministrazione, indicati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ed in pari numero da componenti designati dall’amministrazione, oltre alla figura del Presidente, di nomina datoriale, che si esprime solo in caso di parità. Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione.
Art. 11 Disposizioni finali
All’atto dell’emanazione della relativa circolare in aderenza al presente Protocollo d’intesa, l’ANSF indica le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza da parte del dipendente e, per ciascuna tipologia di evento, la documentazione da allegare alla stessa istanza.
17 novembre 2020
ANSF OOSS
D'XXXXXXX XXXXX AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF)
23.11.2020 09:44:28
UTC
XXXXXX XXXXXXX AGENZIA NZAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 23.11.2020 09:12:02 UTC
XX.XX. Firmatarie dell'Accordo benefici socio-assistenziali anno 2020 - 17/11/2020
sigla | estremi protocollo sottoscrizione |
FP CGIL | 17700 del 18/11/2020 |
CISL FP | 17863 e 17866 del 20/11/2020 |
FLP | 17745 del 19/11/2020 |
FLEPAR | 17885 del 20/11/2020 |
CIDA FC | 17886 del 20/11/2020 |
XXX XX | 00000 del 18/11/2020 |
UNADIS | 17695 del 18/11/2020 |
USB PI | 17910 del 23/11/2020 |