CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Settore Urbanistica, Energia, Trasporti
OGGETTO: LOCAZIONE DI COPERTURE E PERTINENZE DEI FABBRICATI DELLA PROVINCIA DI NUORO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ( Determinazione n. 2116 del 30/08/2011)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Norme amministrative
Art. 1 - PREMESSA
Il presente documento intende disciplinare gli aspetti contrattuali, sia di natura tecnica che economica,connessi alla locazione di coperture e pertinenze dei fabbricati della Provincia di Nuoro per l’installazione di impianti fotovoltaici con l’individuazione degli obblighi e doveri reciproci fra la Provincia di Nuoro e il Conduttore. Tutti i costi relativi ai sistemi fotovoltaici da installare (realizzazione, gestione, manutenzione) saranno a cura del Conduttore.
Art. 2 - DEFINIZIONI
a. Impianto fotovoltaico: Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri componenti elettrici minori necessari al loro integrale funzionamento, fino al punto di connessione alla rete di distribuzione, incluso il sistema di connessione stesso, comprese tutte le strutture e telai di sostegno necessarie alla messa in opera dell’impianto e allacciamento alla rete di distribuzione;
b. Locazione: oggetto del bando di gara, ai sensi dell art. 1571 e successivi del Codice Civile, riferito alle superfici di copertura utili degli edifici e/o delle strutture di proprietà Provinciale elencate nel presente disciplinare;
c. Soggetto proponente: impresa, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione a livello nazionale e comunitario, che partecipa alla gara presentando la propria offerta tecnica ed economica nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare;
d. Conduttore: Xxxxxxxx proponente aggiudicatario del bando di gara con cui la Provincia firmerà il contratto di locazione. Il soggetto disporrà in locazione delle superfici di copertura utili degli edifici e/o delle strutture e pertinenze di proprietà provinciale assegnate, per collocarvi a totale suo carico gli impianti fotovoltaici che avrà proposto in sede di gara. Il Conduttore manterrà la proprietà dell’impianto fotovoltaico fino al termine del contratto di locazione, nonché i ricavi derivanti dalla integrata cessione in rete dell’energia prodotta tramite specifica utenza dedicata da attivare a suo carico e gli introiti connessi alle tariffe incentivanti del G.S.E.
Il Conduttore sarà tenuto al rispetto delle disposizioni fissate dal capitolato d’oneri e dal contratto sottoscritto per tutta la durata della locazione;
e. Canone: Corrispettivo economico dovuto dal Conduttore alla Provincia di Nuoro per la locazione delle superfici di copertura degli edifici e/o strutture di proprietà aggiudicate. Detto corrispettivo è costituito come segue:
e.1- quota fissa, relativa al canone di locazione annuale, quale corrispettivo annuo d’uso delle coperture come offerto in sede di gara, €. 30.000,00 ( euro trentamila/00), oltre IVA, per tutta la durata del periodo incentivante (20 anni) oltre al tempo utilizzato fino alla riconsegna delle superfici, sul quale i proponenti offriranno una quota percentuale di rialzo;
e.2- quota variabile pari al 50 % del ricavato della vendita in rete dell’energia prodotta ed immessa nella rete di distribuzione dagli impianti fotovoltaici, alle condizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Regime di Ritiro Dedicato – GSE Delibera AEEG 280/07) per i primi venti (20) anni di funzionamento degli impianti fotovoltaici;
f. Superficie di copertura utile: Superfici, orientate in direzione ottimale, delle coperture degli edifici e/o delle strutture di proprietà della Provincia di Nuoro individuate nel capitolato, oggetto della locazione e riconosciute dall’Ente al fine del calcolo del canone annuo complessivo dovuto alla Provincia dal Conduttore;
Art. 3 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta per l’affidamento in locazione (riferimento CC Art. 1571) con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa superiore alla base di gara.
Art. 4 - DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA LOCAZIONE
La Provincia di Nuoro intende procedere alla locazione secondo i contenuti del presente disciplinare, delle coperture degli immobili di seguito elencati:
Id. | Edificio Provinciale | Dati Catastali Foglio, part. |
1 | Nuoro, Liceo scientifico X. Xxxxx | 52, 89 sub 5 |
2 | Nuoro - Istituto Tecnico Agrario X.Xxxx | 52, 1857 |
3 | Nuoro – Ist. di istruzione sup. X.Xxxxx | 51, 1931 |
4 | Nuoro - I.T.C. Chironi | 52, 1845 |
5 | Nuoro - I.T.C. Satta | 43, 1473 |
6 | Nuoro – (I.P.A.S.) | 39, 500 sub 3,4,5,6 |
7 | Nuoro – I.P.S.I.A. A.Volta – Nuoro | 52,722 |
8 | Nuoro – Istituto magistrale X.Xxxxx | 45,2533 |
9 | Macomer – I.T.C.G. Satta | 28, 1653 |
10 | Sorgono - Liceo Scientifico F.lli Costa | 17, 576 |
11 | Aritzo – I.T.C. | 10, 564 |
12 | Gavoi - I.T.C.G. Xxxxxxx Xxxxxx | 11, 331 |
13 | Fonni – Istituto Magistrale | 11, 410 |
14 | Desulo - Istituto comm. Professionale | 27, 1428 |
15 | Bitti - Liceo scientifico | |
16 | Siniscola - I.T.C.G. Oggiano | |
17 | Siniscola - Liceo Scientifico | 30,1848 |
18 | Nuoro – uffici Provincia, Xxxxxx Xxxxxx | |
00 | Xxxxx – uffici Provincia, Xxxxx Xxxxxxx | 00,000 |
00 | Xxxxx – uffici Provincia, Xxx xxx xxxxxx | 00,00 |
00 | Xxxxx – Università, Xxx Xxxxxxx | 00, allegato D, mappale 2543 |
Tali dati dimensionali vengono forniti quale indicazione generale; ciascun Xxxxxxxx proponente dovrà eseguire un specifico sopralluogo per prendere conoscenza dei siti previsti di installazione degli impianti e delle relative caratteristiche dimensionali assumendo ogni onere e responsabilità per lo sviluppo progettuale dell’installazione.
La locazione, oggetto di gara per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, comporterà le seguenti attività:
a) la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione dei lavori, la sicurezza, la fornitura , il trasporto e posa in opera delle apparecchiature e componenti costituenti gli impianti fotovoltaici descritti in offerta.
b) la fornitura e installazione del contatore dell’energia prodotta dall’impianto FV per ciascun impianto fotovoltaico con predisposizione di telelettura e l’effettuazione giornaliera delle teleletture;
c) l’ottenimento di pareri e autorizzazioni, da parte degli enti preposti ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di tutela dell’ambiente, urbanistica, antincendio;
d) l’espletamento delle pratiche di allaccio alla rete elettrica, degli adempimenti presso l’Ufficio Tecnico di Finanza e delle richieste di incentivo al GSE;
e) la conduzione e l’esercizio, per tutta la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie fino ai contatori di energia;
f) la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, per la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie, con il personale, le attrezzature necessarie ed opportune, comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti, qualsiasi sia la causa che richiede l’intervento;
g) la realizzazione di tutti gli interventi necessari perché gli impianti siano conformi alla normativa vigente, dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale e vengano mantenuti a norma di legge e nel rispetto di eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti per tutto il periodo di durata del contratto;
h) la fornitura e l’immagazzinamento di ogni materiale di uso e consumo per tutta la durata del contratto;
i) la redazione e la consegna alla Provincia delle relazioni annuali circa la conduzione e la manutenzione degli impianti e la presentazione, 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, di una dettagliata relazione finale sulla
manutenzione effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti; Sarà cura del Conduttore quant’altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l’opera finita a regola d’arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per tutta la durata del contratto.
Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data della sottoscrizione ed ha una durata compresa fra la data di sottoscrizione e la data di entrata in esercizio dell’impianto più 20 (venti) anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, oltre al tempo utilizzato fino alla riconsegna delle superfici, salvo eventuali futuri accordi di proroga o risoluzione ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 - CRONOPROGRAMMA
Xxxxx diverse disposizioni impartite dalla Provincia di Nuoro il Conduttore dovrà:
1. consegnare alla Provincia di Nuoro il progetto esecutivo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla dalla data del verbale di consegna di cui al successivo art. 9;
2. completare i lavori entro 180 giorni consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al successivo art. 9.
Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
7.1 - Tutti i costi inerenti a tutti gli impianti fotovoltaici da installare (es: progettazione, realizzazione, iter autorizzativi, gestione, allacciamenti utenze alla rete, manutenzione ordinaria e straordinaria, smantellamento – smaltimento con ripristino dello stato dei luoghi) saranno a carico del soggetto proponente stesso, ivi inclusi gli adempimenti per la sicurezza sulle aree di installazione per eseguire la posa dei pannelli e l’accesso del personale impiegato nella manutenzione.
Sono altresì a carico della ditta proponente i costi di ripristino delle superfici delle coperture in locazione nel caso di danneggiamento delle medesime causato da errata installazione e/o conduzione e/o inefficienze dell’impianto fotovoltaico installato.
Il Conduttore dovrà predisporre per tutti gli impianti l’iter tecnico- burocratico con ogni onere e responsabilità per l’ammissione e l’ottenimento delle tariffe incentivanti previste dal “ IV conto energia”, nonché la gestione degli adempimenti necessari per poter immettere e scambiare l’energia prodotta con il distributore.
I pannelli fotovoltaici e le relative strutture di sostegno (che dovranno essere calcolate da professionista abilitato) dovranno essere vincolate alla copertura mediante idonee piastre di zavorra da appoggiarsi alla copertura interponendo adeguati materiali antitaglio e perforamento dell'impermeabilizzazione o in alternativa ancorate alla struttura del tetto mediante idonei tasselli avendo poi cura di ripristinare adeguatamente l’impermeabilizzazione.
I moduli dovranno essere adeguatamente distribuiti sulla copertura in modo da evitare carichi concentrati, e in ogni caso devono essere dimensionati ai sensi di legge a seconda dei carichi e delle azioni previsti nei siti di installazione, avendo cura delle particolari condizioni geografiche e morfologiche (vento, neve, pesi propri, azioni sismiche, ecc), compreso tutte le opere necessarie ad ottenere l’idonea portata delle coperture esistenti in conformità alle normative vigenti come risulta dalle verifiche statiche delle strutture coinvolte sopra citate.
Il soggetto proponente Conduttore dovrà provvedere, nella porzione di copertura interessata dalla posa dei moduli fotovoltaici, al ripristino della stessa al momento dell’eventuale ripristino conclusivo a termine della locazione, salvo eventuali futuri accordi.
Il Conduttore si obbliga a nominare un responsabile degli impianti e di un suo sostituto all’atto della stipula della concessione.
Il responsabile degli impianti ed il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Provincia e, quindi, avranno capacità di rappresentare, ad ogni effetto, il Conduttore.
In particolare il Conduttore dovrà comunicare per iscritto alla Provincia il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile degli impianti.
Per parte sua la Provincia di Nuoro indicherà uno o più incaricati quali corrispondenti del servizio.
Oltre agli oneri relativi alla realizzazione e al finanziamento di tutte le opere oggetto del presente capitolato si intendono a carico del Conduttore i seguenti oneri e spese da considerare compresi nei costi d’investimento.
7.2 - Contratto atti-vari
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, diritti di segreteria, etc.); tutte le spese di carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei lavori e delle attività di cui alla presente concessione.
7.3 - Progettazione definitiva/esecutiva
- tutte le spese per la progettazione definitiva/esecutiva;
- predisposizione di tutta la documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti e, in generale, tutti i rapporti con i soggetti per il conseguimento dei ricavi connessi con la produzione di energia dagli impianti fotovoltaici;
- il Conduttore sarà responsabile, con proprie risorse, delle seguenti attività: rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la predisposizione e l’invio, secondo quanto previsto dalle norme attuative del programma di incentivazione, di ogni comunicazione necessaria all’ottenimento della tariffa incentivante e ogni eventuale comunicazione successiva relativa all’erogazione dei contributi;
- tutto quanto necessario per l’entrata in esercizio degli impianti (collegamenti alla rete elettrica, installazione contatori per la contabilizzazione dell’energia elettrica prodotta e ceduta alla rete, predisposizione e attivazione dei contratti di cessione dell’energia, assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti), incluso l’ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell’impresa distributrice dell’energia elettrica e/o da parte del gestore della rete elettrica, la contrattualistica, gli oneri di allaccio per eventuali nuovi allacci o incrementi di potenza conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico, inclusi scavi e ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento degli impianti. Rimane a carico del Conduttore ogni onere per l’esecuzione delle attività, spese di contratto incluse;
- tasse ed ogni onere fiscale derivante dall’installazione e finanziamento degli impianti fotovoltaici;
- ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l’ottenimento degli incentivi del conto energia e della vendita dell’energia.
7.4 - Sicurezza
Il Conduttore dovrà farsi carico di predisporre e di far pervenire alla Provincia, entro 40 (quaranta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna delle superfici:
- l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo, da predisporsi in fase di progettazione esecutiva;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il
documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008;
- efficacia contrattuale dei piani: il piano di sicurezza e coordinamento e il
piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del Conduttore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione sono a carico del Conduttore.
7.5 - Licenze e denunzie
Il conduttore dovrà farsi carico di tutte le spese per procedure amministrative per l’acquisizione di eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi licenze, ecc., comunque indispensabili per l’esecuzione delle opere. Dovrà altresì provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità dell’opera. E’ tenuto altresì ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l’esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a carico del Conduttore il relativo costo sia dell’autorizzazione sia dell’esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino.
7.6 - Spese di cantiere
Il Conduttore sosterrà tutte le spese per l’organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori. Analogamente sosterrà tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiali di risulta, sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature non più necessari a seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori e, in ogni caso non oltre 15 giorni dal preavviso, il Conduttore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d’opera giacenti in cantiere ed i materiali e manufatti non utilizzati.
7.7 - Sorveglianza e custodia
Si esclude, in ogni caso, qualsiasi responsabilità da parte della Provincia per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, restano in capo al Conduttore.
7.8 - Condotta e assistenza tecnica
Sono a carico del Conduttore tutte le spese per la condotta e l’assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il Conduttore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all’assistenza e direzione dei lavori, informando la Provincia di eventuali sostituzioni o cambiamenti. Il conduttore dovrà fornire il personale, gli strumenti, gli attrezzi
ed i mezzi d’opera per i controlli e le verifiche dei lavori compiuti da parte della Direzione dei lavori e del collaudatore.
7.9 - Lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture
Nel caso in cui, per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della copertura, si renda indispensabile procedere alla rimozione di parti dell’impianto fotovoltaico, il Conduttore si impegna ad effettuare a suo totale carico il lavoro di rimozione e successivo ripristino alla fine dei lavori medesimi. Nel caso in cui il Conduttore non proceda alla rimozione dell’impianto o parti di esso nei tempi concordati con la Provincia di Nuoro questa provvederà alla rimozione tramite proprio personale o ditta addebitando il costo delle operazioni al Conduttore e questo si impegna al pagamento delle spese sostenute dalla Provincia di Nuoro.
7.10 - Personale
Il personale del Conduttore addetto alla gestione degli impianti fotovoltaici deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie , in relazione al tipo di impianto. Detto personale potrà accedere ai luoghi di installazione degli impianti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Conduttore accertarsi preventivamente di queste procedure.
Art. 8 - PERSONALE DEL CONDUTTORE
Prima dell’inizio della gestione dovrà essere consegnato alla Provincia di Nuoro l’elenco dei nominativi del personale che sarà adibito alla gestione del servizio, con le rispettive qualifiche e dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato. La Provincia potrà richiedere l’allontanamento dal servizio di un dipendente, per motivate ragioni. Tutto il personale adibito ai servizi di cui alla presente concessione lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Conduttore, sollevando da ogni responsabilità il Provincia di Nuoro. In particolare il Conduttore sarà responsabile dell’osservanza delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l’assicurazione infortuni e previdenziale dell’eventuale personale della Provincia in servizio presso il Conduttore. Il Provincia di Nuoro si riterrà estraneo ad ogni rapporto fra il Conduttore e il suo personale.
Detto personale, tuttavia, dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari della Provincia.
Art. 9 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE SUPERFICI
1. Successivamente all’aggiudicazione della gara su convocazione del Responsabile unico del Procedimento o suo delegato , si provvederà a
redigere il verbale di consegna delle superfici unico per tutti gli edifici. Con detto verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra committente e conduttore, quest’ultimo prenderà in carico le aree e le parti di edificio ove detti impianti dovranno essere installati, diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ad esso consegnato. Il Conduttore dovrà effettuare, con oneri a proprio carico, un servizio fotografico per la individuazione dello stato di consegna delle coperture e delle altre aree interessate: detto servizio, consegnato in copia alla Provincia, farà parte integrante dei verbali di consegna.
2. A partire dalla data dei verbali di cui al punto 1. decorreranno i tempi per le attività del Conduttore:
a) a partire dalla data di connessione di ogni primo impianto decorrerà il riconoscimento economico del corrispettivo di locazione fisso alla Provincia da parte del Conduttore come da contratto.
b) a partire dalla data di connessione di ogni singolo impianto decorrerà il riconoscimento economico del corrispettivo di locazione legato alla vendita dell'energia alla Provincia da parte del Conduttore.
3. Al termine del contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna delle superfici, che potrà essere emesso solo al completo smantellamento e smaltimento da effettuare entro sei mesi dalla scadenza, con ripristino dello stato delle superfici oggetto di locazione con oneri a totale carico del Conduttore, salvo eventuali e diversi accordi futuri.
4. Il riconoscimento economico del corrispettivo di locazione alla Provincia da parte del Conduttore avverrà fino alla data dei verbali di riconsegna di cui al punto precedente.
Art. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica che il Conduttore dovrà consegnare alla Provincia
dopo l’aggiudicazione, ma prima dell’avvio delle attività, è la seguente:
• progetto costruttivo redatto ai sensi della Norma CEI-02, redatto, timbrato e firmato da un progettista abilitato; tale progetto costruttivo dovrà recare particolare evidenza del calcolo di dimensionamento della struttura di supporto e i relativi ancoraggi per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici, che dovranno essere adatti alla modalità di installazione e alla tipologia di tetto;
• schede tecniche dei moduli fotovoltaici, degli inverter e delle strutture utilizzate per il fissaggio dei moduli.
Tutti gli elaborati sopra descritti devono essere redatti in lingua italiana. La
documentazione è da fornire in duplice copia cartacea e su supporto informatico in formati MS Office e Autocad compatibili.
I costi per l'elaborazione e la consegna della documentazione sopra descritta sono considerati compresi nei prezzi di offerta della ditta e non vengono compensati a parte.
Art. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
11.1 Norme di sicurezza generali
La messa in opera degli impianti deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il conduttore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. Il conduttore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Il conduttore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito al presente punto. Il conduttore conforma le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free» (libero da incidenti ed infortuni).
11.2 Sicurezza sul luogo di lavoro
il conduttore è obbligato a fornire alla Provincia, prima dell'inizio delle attività, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Il conduttore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.
11.3 Piano di sicurezza sostitutivo
E’ fatto obbligo all’conduttore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle attività, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
Il conduttore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato
disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il paragrafo 5.4.
11.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
IL conduttore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
Alle modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina del precedente paragrafo 5.3.
11.5 Piano Operativo della Sicurezza
il conduttore, prima dell'inizio dell'attività, deve predisporre e consegnare alla Provincia copia del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti del conduttore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal conduttore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al paragrafo 5.3, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
11.6 Osservanza ed attuazione dei Piani della Sicurezza
Il Conduttore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
Il conduttore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal conduttore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte del conduttore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 12 - DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE, REVOCA, RIDUZIONE, RECESSO
1. Eventuali verifiche, anche successive all’aggiudicazione definitiva, da cui risulti che l’impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione.
2. Inoltre, la Provincia di Nuoro potrà revocare l’aggiudicazione se l’aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto all’ora e nel giorno indicati con comunicazione scritta.
3. In tutti i casi di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, la Provincia di Nuoro avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria;
4. L’efficacia della risoluzione decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione.
5. In caso di risoluzione l’aggiudicatario non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese.
Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere ceduto a terzi; in tal caso il terzo subentrante dovrà avere gli stessi requisiti richiesti all'atto della gara e prestare le stesse garanzie previste da questo disciplinare. La Provincia in ogni caso dovrà esprimere parere vincolante.
Art. 15 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA
1. Il riconoscimento del corrispettivo di locazione alla Provincia da parte del Conduttore decorrerà, per ogni edificio, dalla data di entrata in esercizio del primo impianto;
2. Il corrispettivo di locazione sarà liquidato con le seguenti modalità:
2.1- canone relativo alla quota fissa, di cui all’art. 2.lett. e), punto e.1, verrà liquidato in via anticipata semestralmente alla Provincia entro il giorno 10 del primo mese del semestre al periodo al quale si riferisce. Il valore del canone semestrale è determinato forfettariamente in base al canone annuale diviso due;
2.2- canone relativo alla quota variabile di cui all’art. 2.lett. e), punto e.2, verrà liquidato in via posticipata semestralmente, a consuntivo della vendita dell’energia prodotta dagli impianti, come documentato dal conduttore e verificato dalla Provincia, entro il giorno 10 del primo mese successivo al semestredi riferimento;
3. In caso di ritardi nei pagamenti, il Conduttore riconoscerà alla Provincia di Nuoro gli interessi automatici di mora al saggio complessivo annuo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
0.Xx riconoscimento dell'aliquota del corrispettivo di locazione alla Provincia di Nuoro da parte del Conduttore di cui al punto 2.1 comma 2 art. 15 terminerà, per tutti gli edifici, alla data del verbale di riconsegna delle superfici;
0.Xx riconoscimento dell'aliquota del corrispettivo di locazione alla Provincia di Nuoro da parte del Conduttore di cui al punto 2.2 comma 2 art. 15, terminerà, per ogni singolo impianto alla fine del periodo incentivante (20 anni);
6.Qualora per esigenze esclusive della Provincia di Nuoro emerga la necessità di provvedere alla rimozione dei pannelli o di parte degli stessi, il corrispettivo di locazione in uso verrà ridotto proporzionalmente alla superficie di moduli rimossa e al periodo di mancata produzione. Tale calcolo è fatto con riferimento al singolo edificio e non riguarda il caso in cui la rimozione sia dovuta a negligenza del conduttore per esecuzioni delle installazioni o gestionali non adeguate.
Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA DI GARANZIA
1. Il Conduttore, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Provincia di Nuoro, a garanzia della realizzazione degli impianti e dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, in misura pari al 10% del canone annuo offerto, moltiplicato per tutti gli anni previsti dalla concessione in essere, valida fino alla data di scadenza del contratto. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004. La suddetta cauzione definitiva è progressivamente svincolata nella misura di 1/20 dell’importo garantito per ogni anno di vigenza del contratto, nel limite massimo del 75% dell’importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la regolare ultimazione del contratto.
2. In particolare la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al
precedente paragrafo sarà prestata a garanzia di:
• danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi dal GSE o impossibilità di vendere l'energia al gestore di rete);
• La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto 1. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia di Nuoro.
3. La durata della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto e comunque sino al momento in cui il Responsabile del Servizio competente alla gestione del contratto dispone la liberazione del debitore principale accertando la regolarità dello svolgimento del servizio.
4. Nel caso di riunione di concorrenti le garanzie fideiussorie ed assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di associazione temporanea di tipo verticale (art. 108 D.P.R. n. 554/1999).
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Provincia di Nuoro, che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di riconsegna delle superfici.
7.Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Provincia di Nuoro può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente capitolato; in tal caso, il conduttore è obbligato ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 20 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
Art. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Conduttore assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all’esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili. È fatto pertanto obbligo al Conduttore di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della Provincia di Nuoro e per l’intera durata della locazione, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni di seguito riportate:
a) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l’Assicurato (Conduttore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Conduttore. La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente le attività per le quali è concessa la locazione, compreso l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.
b) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
- R.C.T. : Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: Euro 2.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 500.000,00 per persona infortunata;
c) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
d) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano
nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche alla Provincia ed a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto della gara, compresi i relativi dipendenti.
e) In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione normalmente previste dal mercato assicurativo, la garanzia viene estesa ai:
• danni a persone e cose di Xxxxx conseguenti ad incendio dei beni di proprietà del Conduttore, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
• danni alle cose di Xxxxx che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori;
• danni a coperture e sistemi di impermeabilizzazione per errata installazione degli impianti o negligenza nella gestione degli stessi;
• danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei;
• danni a persone e cose di Xxxxx, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell’ambito del cantiere di lavoro; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi della legge 24.12.90n. 990.
• danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali agricole o di servizi;
• danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.
f) La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
g) Il Conduttore rinuncia all’esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti della Provincia.
h) In caso di recesso del contratto di assicurazione il conduttore si impegna a darne comunicazione al locatore, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni.
i) Qualora il Conduttore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 18 - STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di locazione avrà luogo trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva e non oltre sessanta giorni dalla data suddetta.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, il conduttore può, mediante atto notificato alla Provincia sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, al conduttore non spetta alcun indennizzo.
Il conduttore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa del conduttore, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 19 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di locazione:
1) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo;
2) la descrizione dei lavori;
3) il cronoprogramma;
4) il piano di sicurezza e coordinamento nonchè l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dal conduttore ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 20 - PENALI
Qualora si verifichino ritardi o inadempienze nella realizzazione, entrata in esercizio o gestione degli impianti, si applicano le penali appresso specificate:
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione della documentazione (art. 6), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale allegato al contratto, potrà essere applicata una penale giornaliera di € 50,00;
2. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria, negli interventi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, interferisca od ostacoli le attività didattiche nelle scuole, o comprometta la sicurezza degli immobili e delle aree scolastiche di pertinenza, sarà facoltà della Provincia applicare una penale da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, a seconda della gravità del singolo disservizio arrecato.
Per l’incasso delle penali, oltreché per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato,
comunque non superiore a 20 giorni.
È ammessa, su motivata richiesta del conduttore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Provincia. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al conduttore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Provincia su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A fronte di inadempimenti gravi da parte del Conduttore, la Provincia di Nuoro può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione del contratto è comunicata dalla Provincia di Nuoro al Conduttore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. La Provincia di Nuoro si riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per inosservanza da parte del Conduttore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti.
In caso di inadempimento del Conduttore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Provincia per porre fine all’inadempimento, la stessa Provincia avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Conduttore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, la Provincia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Conduttore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal conduttore nella procedura di gara;
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
• difformità tra le caratteristiche degli impianti e quelle dichiarate nell’offerta
e/o nelle specifiche tecniche;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
• qualora sia stata depositata contro il Conduttore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del conduttore;
• qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Conduttore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.
In tutti i casi di risoluzione la provincia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Conduttore per il risarcimento del danno. La provincia ha inoltre un diritto di prelazione in merito all’eventuale acquisto degli impianti installati.
Art. 22 – COLLAUDO
Entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere il Conduttore dovrà provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle stesse come previsto dal DM 05/05/2011.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto stipulato. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dalla Ditta installatrice degli impianti, che dovrà emettere una dichiarazione attestante la verifica tecnica funzionale, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l’esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare:
• manuale di uso e manutenzione, che dovrà includere come prestazioni minime quanto dichiarato in sede di offerta;
• progetto esecutivo in versione “as-built”, corredato di schede tecniche dei materiali installati;
• dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
• dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 (ex. L. 46/90), -“Norme per la sicurezza degli impianti”.
• certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.
Tutto quanto indicato nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto e quanto previsto dalla normativa vigente anche se non specificato.
Art. 23 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Conduttore e la Provincia di Nuoro sarà competente il Foro di Nuoro, escludendo espressamente il ricorso a giudizio arbitrale. Il conduttore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora il Conduttore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Provincia di Nuoro.
Art. 24 - ALTRE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI – DOCUMENTAZIONE
Il Soggetto Proponente, successivamente alla formale aggiudicazione, dovrà fornire la seguente documentazione ai fini dell’installazione degli impianti: Progetto esecutivo installazione impiantistica a firma di tecnico abilitato.
Al termine di ciascun intervento di installazione presso il singolo edificio ed entro venti giorni dalla relativa dichiarazione di fine lavori la documentazione prescritta dal D.M. 37/08 completa di dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori.
Art. 25 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le principali disposizioni di legge cui fare riferimento sono:
a) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo della e legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori, aggiornato al Decreto Legge 29 dicembre 2010,
n. 225 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011;
b) Decreto interministeriale del 19 Febbraio 2007;
c) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.01.2008, n° 37.
Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:3
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i diritti spettanti all’interessato sono previsti all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
e) Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, con sede in Xxxxxx Xxxxxx xx00 Xxxxx, (XX), 00000. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Architetto Xxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L’esito della procedura di gara sarà pubblicato sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx).
2. Responsabile unico del procedimento è L'Architetto Xxxxx Xxxxxxxxx. Nuoro 30/08/2011 Il Dirigente
X.xx - Xxx. Xxxxx Xxxxx -