CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
dei Servizi di Validazione Temporale
Ai fini del presente contratto si intende per:
• “Allegato/i”: sono gli Allegati Operativi/Tecnici, anche i Manuali Operativi, che descrivono in maniera analitica il Servizio di Validazione Temporale e le condizioni per la fruizione dello stesso.
• “Cliente” o “Richiedente”: ente, organizzazione o persona che richiede il Servizio di Validazione Temporale.
• "Contratto dei Servizi di Validazione Temporale” o semplicemente “Contratto”: indica tutta la documentazione contrattuale comprensiva delle presenti Condizioni Generali, e di tutti i documenti e atti in essi richiamati, i quali disciplinano le regole e modalità di erogazione del Servizio.
• “InfoCert” o “TSP” (Trust Service Provider) o “TSA” (Time Stamping Authority): InfoCert
S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tecnoinvestimenti S.p.A. - con sede legale in Roma, P.zza Sallustio, 9 – 00187, X. X. x X. XXX 00000000000, call center 000.000.000, indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxx.xx, fax 06/00000000, Posta Elettronica Certificata xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. InfoCert aderisce al codice etico reperibile sul sito alla pagina ”TUTTO SU DI NOI”, sezione “Documentazione istituzionale – Codice Etico”.
InfoCert presta il Servizio quale prestatore di servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23/07/2014, sulla base di una valutazione di conformità effettuata dal Conformity Assessment Body CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento di cui sopra e della Norma ETSI EN 319 401, secondo lo schema di valutazione eIDAS definito da ACCREDIA a fronte delle norme ETSI EN 319_403 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
• “Manuale Operativo”: Manuale Operativo Certificati di Sottoscrizione, cod. ICERT- INDI-TSA.
• “Parti”: collettivamente InfoCert, il
Richiedente.
• “Servizio di Validazione Temporale” o semplicemente “Servizio” è il servizio fiduciario qualificato per la validazione temporale elettronica qualificata prestato da InfoCert e descritto nel Manuale Operativo, avente ad oggetto la fornitura di marche temporali (di seguito, “Marche Temporali”).
• “Utente” chiunque verifichi la Marca Temporale.
OGGETTO, CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 1. Oggetto del Contratto, specifiche del Servizio e rapporti tra le Parti
Oggetto del Contratto è l’erogazione del Servizio
come descritto nel Manuale Operativo.
Le Marche Temporali sono erogate da InfoCert secondo la policy identificata dall’OID 1.3.76.36.1.1.40 e descritta nel Manuale Operativo. Ogni Marca Temporale è unica e non può essere equiparata a qualsiasi altra Marca Temporale. Con il Servizio, InfoCert si limita esclusivamente ad apporre una Marca Temporale cioè ad associare a dati elettronici una data ed un orario precisi, che godono di validità legale. In particolare, una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza
(i) della data e dell'ora che indica e (ii) di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. L’apposizione della Marca Temporale, pertanto, consente di ottenere la conferma che i dati elettronici esistevano in quel momento e si esclude ragionevolmente la possibilità di successive modifiche non rilevabili dei predetti dati.
Il Servizio è reso in base a quanto previsto nel Contratto. InfoCert non esegue nessuna attività di identificazione del Richiedente né di controllo del documento per il quale si richiede la Marca Temporale, in quanto tali determinazioni e informazioni sono conosciute e trasmesse direttamente dal Richiedente sotto la propria ed esclusiva responsabilità.
La Marca Temporale rilasciata in base al Servizio può essere utilizzata esclusivamente secondo quanto espressamente statuito nel Manuale Operativo. La Marca Temporale non può essere utilizzata per scopi, fini o in ambiti o con modalità diverse da quanto indicato nel Manuale Operativo.
InfoCert non assume alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, per utilizzi difformi da quanto appena descritto.
In particolare, è assolutamente e inderogabilmente vietato utilizzare la Marca Temporale per applicazioni che trattino dati informatici:
- che siano in contrasto o in violazione di diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di xxxxx;
- che abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi;
- che contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
- che, in ogni caso, siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili;
- che contengano virus, worm, Trojan Horse o, comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive.
Il Servizio è reso in base a quanto previsto nel Contratto. Il Richiedente è tenuto ad accettare le presenti Condizioni Generali e il Manuale Operativo nonché a comunicare e far accettare quanto ivi disposto agli eventuali Utenti.
Il Richiedente e l’Utente, pertanto, sono obbligati a rispettare specificamente tutte le previsioni del Manuale Operativo e delle presenti Condizioni Generali relative alla Marca Temporale ed assumono tutti gli obblighi in essi previsti.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e ogni e qualsiasi altro diritto sul Servizio e sui software e ogni altra soluzione tecnologica in esso presenti e/o ad esso collegate sono e rimangono di titolarità di InfoCert, salvo non sia espressamente indicata la titolarità di terzi.
Tutti i diritti di utilizzazione del Servizio e dei software e soluzioni tecnologiche in esso presenti, sono riservati a InfoCert. Al Richiedente è concesso l’uso del Servizio esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite nel Contratto. Non è possibile utilizzare il Servizio, i software e le soluzioni tecnologiche in esso presenti, in alcun altro modo, in via esemplificativa e non esaustiva è vietato copiare, modificare, decompilare, disassemblare, distribuire anche online, concedere in uso a terzi, il Servizio e i software e le soluzioni tecnologiche in esso presenti.
Art. 2. Conclusione del Contratto con il Cliente e sua efficacia
Il Contratto è concluso nel momento in cui InfoCert riceve la richiesta del Servizio di Validazione Temporale, correttamente compilata in ogni sua parte. Qualora la richiesta di marcatura temporale provenga da un soggetto non autorizzato, non sia integra o manchi delle informazioni richieste, il Contratto non si considera concluso e si procede secondo quanto previsto nel Manuale Operativo.
Art. 3. Durata del Contratto e del Certificato
Gli effetti del Contratto si producono dalla sua conclusione e perdurano fino al momento in cui viene utilizzata l’ultima delle marche temporali richieste.
La durata della Marca Temporale è indicata nel Certificato di marcatura temporale.
FORNITURA DEL SERVIZIO
Art. 4. Risorse hardware e software
Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software indicati nell’Allegato di riferimento. In particolare, il Richiedente deve dotarsi autonomamente di Personal Computer con collegamento ad Internet, casella di posta elettronica tutti dotati di sistemi antivirus idonei a impedire intrusioni.
Il Richiedente provvederà, inoltre, personalmente a dotare i propri strumenti informatici (personal computer, tablet, smartphone, ecc.) dei software di base eventualmente necessari alla fruizione del Servizio.
Il Richiedente si fa carico della corretta configurazione del proprio hardware e dell’installazione dei software propedeutici all’utilizzo del Servizio.
Art. 5. Connettività e trasmissione dei dati
È essenziale che il Richiedente sia dotato di collegamento Internet.
Il collegamento Internet non è oggetto del presente Contratto e il Richiedente è obbligato a dotarsi di collegamento Internet attraverso separato abbonamento con un operatore di telecomunicazioni.
InfoCert non è responsabile del collegamento Internet e della corrispondenza di questo alle caratteristiche tecniche indicate negli Allegati e necessarie al corretto funzionamento del Servizio. InfoCert non è, altresì, responsabile per eventuali malfunzionamenti o per la mancata fruizione del Servizio dovuta al collegamento Internet.
SICUREZZA
Art. 6. Identificativi ed accessi al sistema L’accesso al Servizio sarà consentito attraverso gli strumenti informatici indicati nel Manuale Operativo.
Il Richiedente utilizza la Marca Temporale seguendo la procedura e utilizzando le credenziali rese disponibili da InfoCert nelle modalità descritte nel Manuale Operativo.
InfoCert non è in alcun caso responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante in via anche alternativa i) dalla perdita, ii) dalla impropria conservazione, iii) da un improprio utilizzo delle credenziali e e/o dalla mancata osservanza di quanto sopra, da parte del Richiedente, in quanto cause non imputabili al InfoCert.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
InfoCert S.p.A., titolare del trattamento dei dati forniti dal Richiedente, si impegna a trattare i predetti dati personali, inclusi i dati personali dei soggetti delegati dal Richiedente che agiscono in nome e per conto dello stesso nell’ambito del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per le finalità e con le modalità illustrate nell’Informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in copia cartacea al momento dell’attivazione del servizio, e di cui il Richiedente dichiara di aver preso visione.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Art. 8. Marche Temporali.
Il formato delle marche temporali rese con il Servizio e la loro validità temporale sono indicati nel Manuale Operativo.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Art. 9. Obblighi e responsabilità di InfoCert
9.1. Obblighi
Gli obblighi di InfoCert sono quelli indicati nel Manuale Operativo e nelle presenti Condizioni Generali. In particolare, InfoCert si obbliga a:
- Conservare in un apposito archivio digitale non modificabile per venti anni tutte le Marche Temporali emesse dal sistema di validazione.
- A garantire la conservazione digitale nelle modalità cui sopra anche ai logs del Servizio. InfoCert non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle presenti Condizioni Generali, dal Manuale Operativo ed, eventualmente, dalle
leggi vigenti.
InfoCert non svolge alcuna attività di identificazione e controllo dei dati del Richiedente da quest’ultimo trasmessi e inseriti nella Marca Temporale. InfoCert non garantisce in nessun modo l’identità fisica o giuridica del soggetto titolare del documento per il quale si richiede la
marcatura temporale, in quanto l’identificazione del Richiedente e il controllo dei dati di quest’ultimo non rientrano nell’oggetto del Servizio.
InfoCert non presta alcuna garanzia sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware e dei software utilizzati dal Richiedente, nel caso in cui la Marca Temporale venga utilizzata dal Richiedente impropriamente e, in ogni caso, in modo diverso rispetto a quanto previsto dal Manuale Operativo, in relazione al regolare e continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche nazionali e/o internazionali, alla validità e rilevanza, anche probatoria, di qualsiasi messaggio, atto o documento associato alla Marca Temporale.
9.2. Responsabilità. Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, InfoCert è responsabile esclusivamente in caso di inadempimento, ad essa imputabile, che derivi da proprio fatto doloso o gravemente colposo. Salvo il caso in cui l'inadempimento di InfoCert dipenda da dolo, il risarcimento del danno conseguente è comunque limitato ai danni prevedibili, in considerazione del fatto che le Marche Temporali possono essere utilizzate in un numero indefinito e imprevedibile di rapporti, a libera scelta del Richiedente. Restano quindi esclusi, in quanto non prevedibili, danni derivanti, in via esemplificativa e non esaustiva, da perdita di opportunità commerciali o di risparmi, perdita di interesse, perdita di efficienza amministrativa, danni all'immagine o perdita di reputazione commerciale. Salvo il disposto dell’art. 1229, c.c., il danno eventualmente risarcibile da InfoCert, di qualsiasi natura esso sia, non può essere superiore al costo della Marca Temporale attribuito al Richiedente. È esclusa la risarcibilità di qualsiasi maggiore danno.
InfoCert, inoltre, fin dalla fase di richiesta del Servizio e nel corso della prestazione, non risponde per eventuali danni e/o ritardi dovuti a malfunzionamento o blocco del sistema informatico della rete internet in quanto a lei non imputabili.
Art. 10. Obblighi e responsabilità del Richiedente e dell’Utente
10.1. Obblighi del Richiedente
Il Richiedente è obbligato a rendere note e fare accettare le presenti Condizioni Generali e il Manuale Operativo a tutti i soggetti che utilizzano il Servizio in quanto il Servizio è reso in base alle previsioni del Contratto.
Il Richiedente è obbligato, in particolare, a rispettare specificamente tutte le previsioni del Manuale Operativo e delle presenti Condizioni Generali relative alla Marca Temporale richiesta ed assume tutti gli obblighi in essi previsti.
Il Richiedente è altresì obbligato a:
- fornire ad InfoCert tutte le informazioni necessarie nella richiesta di Emissione del Servizio, garantendo la correttezza e completezza delle stesse;
- utilizzare la Marca Temporale rilasciata da InfoCert in base al Manuale Operativo;
- adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri;
- informare InfoCert delle variazioni dei dati necessari per la prestazione del Servizio.
Il Richiedente, in considerazione della circostanza che l’utilizzo di una Marca Temporale è riconducibile unicamente ai dati elettronici o al documento elettronico oggetto della marcatura temporale e che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi la richiesta, direttamente imputabile al Richiedente di Marche Temporali, è obbligato ad osservare la massima diligenza nell’indicazione, utilizzo, conservazione e protezione delle credenziali per la richiesta di Marche Temporali messe a disposizione da InfoCert. Le credenziali sono strettamente personali, pertanto, il Richiedente è obbligato a proteggerne la segretezza non comunicandole o divulgandole a terzi, neanche in parte e conservandole in un luogo sicuro. Il Richiedente è, inoltre, obbligato ad adeguare i propri sistemi hardware e software alle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
10.2. Responsabilità del Richiedente.
Il Richiedente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati comunicati nella richiesta di marcatura temporale.
Qualora i dati e/o le risultanze della richiesta di marcatura temporale risultino, in qualunque modo, compromessi, il Richiedente sarà considerato responsabile di tutti i danni derivanti ad InfoCert e/o a terzi dall’inesattezza delle informazioni contenute nella Marca Temporale, con obbligo di garantire e manlevare InfoCert da eventuali richieste di risarcimento dei danni.
Il Richiedente è unico responsabile della sicurezza informatica del sistema Client e/o Server impiegati per la richiesta di marcatura temporale. InfoCert non è responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata adozione da parte del Richiedente delle misure di sicurezza adottabili in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche al momento della violazione. Il Richiedente
manleva InfoCert da qualsivoglia danno e conseguenza da ciò derivante.
10.3. Obblighi dell’Utente
Prima di fare qualunque affidamento su una Marca Temporale, l’Utente è obbligato a verificare che la Marca Temporale sia stata correttamente firmata e che il relativo certificato di marcatura temporale non sia stato revocato. La verifica può essere eseguita sul sito della TSA al link xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxx oppure facendo uso del software di verifica indicato dalla TSA nel Manuale Operativo.
RISOLUZIONE E RECESSO
Art. 11. Inadempimento delle Parti, Risoluzione, Recesso e Scioglimento del Contratto
Ai sensi dell’art. 1456, c.c., il Contratto di risolverà di diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca delle credenziali di marcatura temporale, nel caso in cui il Richiedente sia inadempiente rispetto alle previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 1 (Oggetto del Contratto, specifiche del Servizio e rapporti tra le Parti), all’art. 6 (Identificativi ed accessi al sistema); art. 10.1 (Obblighi del Richiedente), art. 10.2 (Responsabilità del Richiedente), nonché a quanto previsto nel Manuale Operativo, ovvero nel caso in cui le dichiarazioni rese dal Richiedente per la stipula del Contratto o l’emissione della Marca Temporale non siano corrispondenti al vero. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R, che intende valersi della presente clausola.
In tutti i casi in cui il Richiedente sia inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, InfoCert potrà sospendere l’erogazione del Servizio, attraverso la sospensione delle credenziali di marcatura temporale.
In caso di assoggettamento di una delle Parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere senza alcun preavviso e onere dal presente Contratto e da ogni altro rapporto in essere.
In ogni caso di scioglimento, cessazione, recesso o di risoluzione del Contratto per qualsiasi causa avvenga, è comunque salva l’eventuale risarcibilità di ogni danno subito da InfoCert in caso di inadempimento da parte del Richiedente.
Art. 12. Disponibilità del Servizio
La richiesta e/o verifica del Servizio è disponibile dalle 0:00 alle 24:00, 7 giorni su 7.
InfoCert si impegna ad assicurare il rispetto del 95% della disponibilità di cui sopra su base annua.
Art. 13. Cessazione del Servizio
Il Richiedente prende atto che in caso cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non sarà più possibile usufruire del Servizio.
DISPOSIZIONI GENERALI E FORO COMPETENTE
Art. 14. Disposizioni Generali
14.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni inerenti il Servizio dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Le richieste concernenti il Manuale Operativo possono essere rivolte al Contatto per gli Utenti Finali in esso indicato
14.2. Variazioni delle condizioni contrattuali. È diritto di InfoCert apportare delle modifiche alla disciplina contrattuale del Servizio. In tal xxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima dell’applicazione di dette modifiche, le nuove condizioni contrattuali applicabili al Servizio saranno comunicate tramite Posta Elettronica Certificata o altro strumento prescelto da InfoCert, al Cliente che le comunicherà al Richiedente e agli Utenti. In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni, il Richiedente dovrà comunicare apposita disdetta a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a.r. prima della data in cui dette modifiche entreranno in vigore. In mancanza di disdetta il Servizio sarà erogato conformemente alle nuove condizioni comunicate.
Art. 15. Foro Competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al Contratto e/o al Servizio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta al Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro competente. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore, ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, le controversie civili inerenti il Contratto concluso dal consumatore sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio di questo.
Art. 16. Legge applicabile
Il presente Contratto e i rapporti tra le Parti sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle altre normative applicabili in materia.
Art. 17. Conservazione del Contratto e degli accordi tra le Parti
Ciascuna previsione del Contratto e degli ulteriori accordi tra le Parti si intende approvata nel senso che essa i) costituisce parte autonoma del Contratto ii) produce in ogni caso i suoi effetti indipendentemente dall’efficacia o nullità di altre previsioni del Contratto e iii) l’eventuale sua invalidità non inficia in ogni caso la validità ed efficacia di quest’ultimo.
Art. 18. Norme imperative- Disciplina specifica applicabile nel caso in cui il Cliente sia un consumatore
Quanto di seguito previsto si applica esclusivamente nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi e per gli effetti del Codice del Consumo.
In considerazione di quanto stabilito dall’art.1469 bis e ss. del Codice Civile e dal Codice del Consumo, qualora qualche previsione contenuta negli articoli precedenti non sia applicabile al Cliente, in considerazione della sua qualità di consumatore, rimarranno comunque efficaci le restanti parti del Contratto.
Il diritto di recesso di cui all’art. 52 Codice del Consumo è escluso a norma dell’art. 59 del Codice stesso se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del Cliente e con la sua accettazione di perdere così il diritto di recesso. Nelle altre ipotesi, il Cliente ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo ha il diritto di recedere dal Contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto. Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto a informare InfoCert della sua decisione di recedere dal Contratto tramite una dichiarazione esplicita inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata ad InfoCert S.p.A., - Direzione Generale e Amministrativa - Xxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx. A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso reperibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/Xxxxxx- di-recesso-tipo.pdf, ma non è obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso previsto nel presente articolo. Durante il periodo di recesso il Servizio non sarà prestato. Il Cliente può richiedere esplicitamente nell’apposito spazio della richiesta del Servizio inizi durante il periodo di recesso. In questo caso il Cliente sarà responsabile del pagamento ad InfoCert dei costi ragionevoli consistenti nell’importo proporzionale al Servizio reso.
Art. 19 Reclami
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18, il Cliente che intenda presentare un reclamo formale ad InfoCert in merito all’erogazione del servizio può inviare apposita comunicazione per iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o raccomandata A./R. (all’indirizzo: InfoCert S.p.A., Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx 0, 00000 – XXXXXX) oppure al seguente n. fax: 06/00000000.