Traduzione1
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0.946.294.741
Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Kirghizistan
Concluso il 10 maggio 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 1998
(Stato 30 ottobre 2001)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la co- operazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri docu- menti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economica di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope- razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen- tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e dell’Ac- cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell’OMC e di quello di osservatore accordato alla Repubblica del Kirghizistan nel quadro dell’OMC;
RU 2001 2545; FF 1998 555
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della pre- sente Raccolta.
2 RU 2001 2544
3 RS 0.632.21
4 RS 0.632.20
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi, le norme e le pratiche che reggono le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In partico- lare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, le tasse e gli altri tributi prelevati diretta- mente o indirettamente sulle merci importate, le modalità di prelevamento di tali da- zi, tasse e tributi e qualsiasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi com- merciali.
2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT 19945;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi inter- nazionali.
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che ricorre a tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
5 RS 0.632.20 allegato 1A.1
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola- menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci pro- venienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra i territori delle Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti in transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile o il trasferimento di quest’ultima, in modo altrettanto favorevole che le parti in transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti in transazioni individuali ai prezzi di mer- cato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, in funzione unicamente di considerazioni commerciali, come prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una pos- sibilità adeguata di entrare in concorrenza per partecipare a tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti in una transazione indi- viduale ad impegnarsi in operazioni di permuta o a effettuare mercati compensatori.
Art. 8 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni amministrative e giudiziarie concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legi- slazione interna che potrebbero avere una ripercussione sull’attuazione del presente Accordo.
Art. 9 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di una determinata merce aumentino in proporzioni e a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudi- care gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorren- ziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altri- menti, esse si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della domanda scritta presentata dalla Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci in questione nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consultazioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte può derogare agli obblighi che il presente Accordo le impone.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti con- traenti conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.
Art. 10 Proprietà intellettuale
1. Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini della promozione degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed effettiva dei diritti di proprietà in- tellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed effettiva del diritto d’autore e dei diritti affini (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati), delle mar- che di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti adeguano quanto prima la loro legislazione, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
a. | Accordo dell’OMC del 15 aprile 19946 sugli aspetti dei diritti di proprietà |
intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADPIC); | |
b. | Convenzione di Parigi del 20 marzo 18837 per la protezione della proprietà |
industriale (Atto di Stoccolma, 1967); | |
c. | Convenzione di Berna del 9 settembre 18868 per la protezione delle opere |
letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971); | |
d. | Convenzione internazionale del 26 ottobre 19619 sui diritti degli artisti in- |
terpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di | |
Roma). |
Inoltre, se non sono parti a una o a parecchie delle convenzioni surriferite, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché agli accordi multi- laterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure attuate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione
6 RS 0.632.20 allegato 1.C
7 RS 0.232.04
8 RS 0.231.15
9 RS 0.231.171
e il pirataggio, siano adeguate, non discriminatorie, leali, eque ed effettive. Esse non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti caute- lari.
3. Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo sugli ADPIC, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi al- tro Stato.
4. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di evitare di correggere distor- sioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, i riesami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposi- zioni del presente articolo.
Art. 11 Deroghe
1. A condizione che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della morale pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale,
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu- stificate dall’articolo XXI del GATT 1994.
Art. 12 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco- nomica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– diversificare le fonti di approvvigionamento e i mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint venture, le concessioni di licenze e altre forme di cooperazione;
– accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione della Repubblica del Kirghizistan in materia di po- litica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
– sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellet- tuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assi- stenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni interna- zionali.
Art. 13 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica del Kirghizistan. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la ri- unione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
– esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
– fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
– valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della coopera- zione fra le Parti contraenti;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
– fungere da forum per le consultazioni di cui all’articolo 9 (Perturbazioni del mercato);
– fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consulta- zioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
– sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen- damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Ac- cordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 15 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192310 tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condi- zioni costituzionali o altri requisiti legali per l’entrata in vigore del presente Ac- cordo sono adempiuti.
Art. 17 Validità e denuncia
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. È rinnovato auto- maticamente per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una Parte notifichi per scritto all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni in corso, la sua volontà di porvi fine.
2. Ogni Parte contraente si riserva il diritto di sospendere il presente Accordo, to- talmente o in parte e con effetto immediato, se i principi fondamentali che lo sotten- dono non sono rispettati o se è constatata una violazione grave delle sue disposizioni essenziali.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bichkek, il 10 maggio 1997, in due esemplari originali, in francese, in in- glese, in kirghizo e in russo, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Consiglio federale svizzero: | Governo della Repubblica del Kirghizistan: |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
10 RS 0.631.112.514