LA RESPONSABILE DI STRUTTURA
Automobile Club d'Italia Protocollo Entrata UPVE/0003490/21 Data 29/12/2021 Cod.Registro: UPVE
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 6 del 29/12/2021
LA RESPONSABILE DI STRUTTURA
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento targhe veicoli conservate presso la sede dell'Unità Territoriale ACI di Venezia. Anno 2022.
Smart CIG: Z7B349F916
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi dell’art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo2021, su delega del Consiglio
Generale del 27.01.2021;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell’articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell’Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;
VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente;
VISTO il provvedimento prot. n. 022/0004097/21 del 28.10.2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15.11.2021 e scadenza al 14.11.2023 l’incarico di Responsabile di Struttura - Unità Territoriale ACI di Venezia;
VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio di ciascun esercizio finanziario, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività della Federazione, come deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;
VISTE le deliberazioni, con le quali, rispettivamente, il Comitato Esecutivo, nella seduta del 23 marzo 2021, ha istituito l'Unità di Progetto a carattere temporaneo, denominata “Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI” ed il Consiglio Generale, nella riunione dell' 8 aprile
2021, ha apportato modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente e ha definito la declaratoria delle competenze della suddetta Unità Progettuale;
CONSIDERATO che il modello di centralizzazione delineato prevede la Governance in capo ad ACI e la gestione operativa degli affidamenti in capo alla società in house ACI Informatica spa, che svolgerà la funzione di Centrale Acquisti e che i centri di responsabilità ACI e le società in house stipuleranno i contratti con gli operatori individuati da ACI Informatica, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed i contratti attuativi di Accordi Quadro, stipulati nel loro interesse da ACI Informatica;
PRESO ATTO che, dal 2022, verrà avviato progressivamente il nuovo sistema di procurement della Federazione;
VISTO il budget annuale per l’anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;
VISTO il Budget di gestione per l’esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3811 del 16/12/2021 che, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;
PRESO ATTO, inoltre, che l'anzidetta determinazione stabilisce espressamente che, in caso di affidamento tramite la Centrale Acquisti, i Funzionari, titolari di Centri di responsabilità, sono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazione alla spesa di importo unitario superiore al limite stabilito in
€ 40.000,00, a valere sulle voci di budget attribuite al rispettivo Centro di responsabilità e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget, nonché a stipulare i relativi contratti;
VISTO il decreto legislativo, n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come novellato dalla legge 108/2021, di conversione, con modificazione, del D.L. n.77/2021;
VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti delegati (UE) 2021/1950, 1951, 1952, 1953 del 10 novembre 2021 riguardo alle nuove soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni e, in particolare il citato Regolamento delegato (UE) 2021/1952, di modifica della
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direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando e stabilendo, a
decorrere dall' 01.01.2022, la soglia in € 215.000,00, escluso IVA, quale limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile all’appaltatore, al netto dell’IVA, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTO l’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come sostituito dall’art.1 della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021, che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2, lett.a);
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato alla data del 16.05.2018, in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l’art.31 del Codice dei contratti pubblici (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento), nonché le Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;
VISTO l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l’articolo 1, comma 4-bis, come modificato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, a norma del quale è demandata ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) l’individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell’automobilista;
VISTI i decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell’11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020, n. 191 dell' 8 luglio 2020, n. 234 del 10 dicembre 2020 e n. 196 del 27 settembre 2021, con i quali sono state individuate le fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017;
RICHIAMATE le varie circolari sottoscritte congiuntamente da ACI-MIT, recanti le istruzioni operative, attuative dei suddetti decreti nonché le “Schede tematiche Documento Unico”, in particolare la Scheda 20 in materia di conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe veicoli;
PRESO ATTO che la menzionata Scheda operativa n. 20 prevede che tutti gli STA, pubblici e privati, provvedano direttamente alla distruzione di tutte le targhe consegnate dagli utenti in caso di reimmatricolazione e di cessazione della circolazione per demolizione e per esportazione, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione;
CONSIDERATA la necessità di individuare una ditta, che svolga il servizio di ritiro e distruzione delle targhe di cui trattasi, al fine di smaltire il materiale attualmente depositato in sede e quello che potrà accumularsi successivamente, su richiesta dell'Amministrazione;
DATO ATTO che la consegna delle targhe dovrà essere effettuata previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti e che l'avvenuto trasporto e conferimento delle stesse a impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 156/2006 e smi, idoneo al trattamento di rifiuti identificati con cod. CER 160117 e CER 160118, dovrà essere certificato dal rilascio del prescritto formulario e dalla dichiarazione di avvenuta distruzione del materiale secondo la normativa di riferimento;
DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizi di importo stimato inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VERIFICATO, a seguito di un'indagine di mercato, conoscitiva degli operatori economici operanti nel settore, che la società “Veritas SpA” (CF e P.IVA 03341820276) ha presentato un'offerta economica per il servizio de quo;
CONSIDERATO che l'offerta di cui sopra prevede un costo, a corpo, pari ad € 250,00, oltre IVA, per ogni operazione di ritiro, trasporto presso impianto autorizzato, distruzione meccanica e smaltimento delle targhe, da attuarsi in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto e smaltimento rifiuti;
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VALUTATA tale offerta conveniente sotto il profilo economico nonché idonea alle esigenze della stazione appaltante, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
RITENUTO di affidare il servizio in parola per la durata di un anno, decorrente dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, con cadenza trimestrale o altra cadenza stabilita discrezionalmente dall'Amministrazione, in considerazione dei volumi di targhe raccolti e, dunque, in ragione della convenienza economica per l'Ente;
CONSIDERATO che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis del Dlgs 81/2008, per cui i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero e non sussiste la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 80 del Codice degli appalti, la Società Veritas SpA risulta:
– regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
– priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio ANAC;
– in possesso di DURC regolare;
EVIDENZIATO che il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) e l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
DATO ATTO che alla presente procedura di affidamento è stata assegnato lo Smart CIG n.
Z7B349F916;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si dispone, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto alla società “VERITAS S.p.A. di Venezia - CF e P.IVA 03341820276 - del servizio di ritiro, trasporto presso impianto autorizzato, distruzione e smaltimento, a norma di legge, delle targhe veicoli, conservate presso la sede dell'Unità Territoriale Aci di Venezia, per la durata di anni 1 (uno), decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Il costo, a corpo, per ogni singolo intervento è pari ad €. 250,00 oltre IVA.
Si dà atto che:
a) non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze in quanto non sono state rilevate interferenze e il costo della sicurezza è, pertanto, pari a zero;
b) la Società risulta:
– regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
– priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio ANAC;
– in possesso di DURC regolare.
La spesa complessiva di €. 1000,00 oltre IVA verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410727003
– trasporto targhe - a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2022 all’Ufficio Territoriale di Venezia, quale Unità Organizzativa Gestore 4971, C.d.R. 4970.
L'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma14, del Codice degli appalti, nella forma dello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione, con modalità informatica, del DURC regolare e verrà effettuato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Si dà atto che l’ANAC ha assegnato alla procedura lo SMART Cig n. Z7B349F916.
La sottoscritta, ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. svolge le funzioni di Responsabile del procedimento.
La sottoscritta dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:
● che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
● di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
● di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’assunzione del provvedimento.
Il Responsabile del procedimento assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente.
Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, in conformità alla normativa vigente.
La Responsabile Unità Territoriale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente
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DiKe Versione 5.3.0 - Data: 29.12.2021 13:21:23 - Esito Firme