Polizza ALL RISKS PROPERTY
Polizza ALL RISKS PROPERTY
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Comune di Vezzano Ligure |
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX) |
C.F / P. IVA: 00109960112 |
N. CIG |
e Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… | ||
Via/Piazza | ||
C.F / P. IVA | ||
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.03.2020 |
alle ore 24.00 del | 30.06.2024 |
Prima scadenza
30.06.2020
alle ore 24.00 del
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Scadenza annua ore 24.00 del | 30.06 |
Scadenza semestrale ore 24.00 del | 31.12 |
Rateazione semestrale
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
DEFINIZIONI [DEF]
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione |
Società/Assicuratore | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione |
Broker | L’Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Danno | Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Limite di Indennizzo | Il massimo indennizzo dovuto dalla Società |
Somma Assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale |
Primo Rischio Assoluto | Forma di garanzia prestata senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile |
Beni Assicurati o Cose Assicurate | Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell’Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell’Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Xxxxx, o di proprietà di Xxxxx ma detenuti a qualsiasi titolo dall’Assicurato, per i quali esiste un interesse dell’Assicurato o lo stesso è tenuto all’assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. |
Beni Immobili | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno,sia interne che esterne, situate all’interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l’impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere), arredi e strutture per parchi giochi (a titolo esemplificativo scivoli,altalene ecc…), come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell’area cimiteriale e negli impianti sportivi. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d’epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal |
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii. ,il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall’imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983. | |
Beni Mobili | Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d’Arte, Valori, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA. |
Ubicazione | La situazione topografica di un Bene Immobile o di un complesso costituito da più Beni Immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale. |
Locali | Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell’interno di un Bene Immobile |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Scoppio | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. |
Fenomeno Elettrico | L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma. |
Archivi non informatici | A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm. |
Xxxxxxxxx | Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. |
Inondazione ed Alluvione | Xxxxxxxxxxx di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili. |
Allagamento | L’accumulo di acqua esterno ai fabbricati che crea danni ai Beni Assicurati, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici. |
Franamento | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni. |
Smottamento | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Inquinamento | ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo |
Terrorismo e sabotaggio | Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. |
Beni Elettronici | Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all’elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d’uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate. |
Beni Elettronici ad impiego Mobile | Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all’interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all’aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Supporti Dati | Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi. |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall’Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali. |
Programmi in licenza d’uso | A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore, che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso |
Guasti cagionati dai ladri | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
Mezzi di custodia | A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all’interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all’esterno di Beni Immobili. |
Rapina | sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati |
Estorsione | l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze |
Xxxxxx | Xxxxx che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato. |
Furto | Il reato come definito dall’articolo 624 del C.P. |
Furto con destrezza | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti. |
Xxxxxxx od Opere d’arte | A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, xxxxxx, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche. |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta |
rappresentante un valore. | |
Preziosi | A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura) |
Portavalori | Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi |
Laddove sono indicati termini temporali che innescano decadenze gli stessi sono indicati in giorni. si conviene che detti termini temporali riportano ad una durata di tempo pari ad un anno fittizio nel quale si ipotizza che tutti i mesi siano di 30 giorni, per un totale di 360 giorni complessivi
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili - Contenuto".
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tensostrutture e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Norme valide per tutte le Sezioni di polizza
Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei ) mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le Parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 31 - Recesso in caso di Xxxxxxxx.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni quattro , previa adozione di apposito atto. La Società s’impegna a ripetere il servizio, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del nuovo servizio.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti. Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 90 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di Premio.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.
Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’articolo 1897 di cui sopra.
Art.5 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Xxxxxxx, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell’Assicurato, dalla Società in deroga all’art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.
Art.7 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.8 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali. L'indennizzo liquidato a termini di Xxxxxxx non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Art.10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente
Art.11 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005.
Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 e xx.xx. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.15 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C E NON APPLICABILE IN CASO DI R.T.I.)
L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di all’uopo designata
quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni Modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L’impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi “Estratti di Polizza” da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall’Estratto unico”, firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria, è fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
Art.16 GESTIONE DELLA POLIZZA
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e ss. mm. ii. L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza dell’assicurazione, il Contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L’INDENNIZZO
Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l’indennizzo
Art.17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile, l’ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.
Il Contraente o l'Assicurato devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C;.
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell’ Assicurato:
- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l’incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l’obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.
Art.18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art.19 PARIFICAZIONE DEI DANNI
La Società indennizza i guasti causati alle cose assicurate per ordine di Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno indennizzabile.
Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE
Dietro richiesta del Contraente o dell’Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all’Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.
Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell’area.
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
e che per Valore allo stato d’uso s’intende:
- per i Beni Immobili la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- Per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili
- per i Beni Mobili (escluso Xxxxxx, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni
di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.
In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 – 1a e 2 si determina:
a) l’ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al Valore allo stato d’uso, detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”, oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
c) il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo “Pagamento dell’indennizzo”.
Ai “Beni Mobili” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di cui ai Rischi Indennizzabili e Spese Rimborsabili.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella “Limiti- Scoperti - Franchigie [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.
Per i Xxxxx derivanti da “Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.
L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l’ammontare dell’indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):
- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art.23 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.
Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all’Art. Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari,
soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D’ARTE
Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.
Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;
Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per gli Oggetti d’Arte
Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
• oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento. Qualora l’assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Art.25 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI
La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) defalcato dell’importo stimato come A) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1).
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all’erario;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1) defalcato dell’importo come B) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad B) 1).
Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall’Assicurato) ed è valida a condizione che:
a) i Danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come B) 3), defalcato dell’importo come B) 4):
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come ad A)
1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
All’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].
Art.26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DATI
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Art.27 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro (art. 1907 c.c.).
Art.28 COPPIE - INSIEMI – SERIE
In caso di Xxxxx ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
Art.29 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ED ANTICIPI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base
degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00).
L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.
Tale acconto non può comunque essere superiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Xxxx Xxxxxxxxxx aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.
La Società dovrà provvedere a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell’atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’Indennizzo presunto.
Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria , fermo l’impegno dell’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.
L’Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell’istruttoria non appena disponibile e con la massimo sollecitudine.
Art.30 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
a) persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.32 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:
- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art.33 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS
La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni conseguenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Precisazioni”, “Esclusioni” e “Delimitazioni e Detrazioni ( DD)”, nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall’Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.
PRECISAZIONI:
Art.34 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO
La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.
Fermo quanto stabilito dall’Articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.
Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].
Art.35 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO
La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla
“assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.
Relativamente alla bonifica di eventuali rifiuti tossici-nocivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto come indicato nella tabella [LSF].
Art.36 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI
La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).
Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.37 DISPERSIONE DI MERCI E LIQUIDI, ANCHE INFIAMMABILI
La Società indennizza la perdita di merci ed infiammabili liquidi da contenitori di capacità non inferiore a 100 litri ed i conseguenti danni alle cose assicurate, causata da rottura accidentale di serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.38 COSTI PER IL COLLAUDO
La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.39 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI
La Società rimborsa, le spese dell’Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom….) iscritto ad apposito ordine, per l’assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d’appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall’Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Claims Preparation - La Società rimborsa, inoltre, le spese dell’Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall’Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione del relativo sottolimite indicato alla tabella [LSF].
Art.40 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE
La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.41 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI
La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti ,consulenti in genere e società di revisione a supporto dell’attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L’Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all’Assicurato, e l’Assicuratore emetterà quietanza a favore dell’Assicurato per l’importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall’Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l’Assicuratore al momento dell’effettivo pagamento. Al ricevimento dell’importo da parte dell’Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell’Assicurato, inviandone copia all’Assicuratore.
La Società rimborsa dette spese senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “assicurazione parziale” con l’applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].
Art.42 DANNI SUBITI DA OGGETTI D’ARTE
La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d’Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. “Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d’Arte”, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Art.43 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d’Arte.
La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”..
Art.44 SUPPORTI DATI ,RICOSTRUZIONE DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.
Inoltre, la Societàindennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Fermo quanto previsto al precedente Art. “Determinazione del danno per i Supporti Dati”, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”..
Art.45 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)
La Società risponde per le somme dovute a terzi che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto.
La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”. L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell’Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente o l’Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art.46 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI
Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l’esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.
In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Fermo quanto stabilito dall’articolo “Limite massimo di indennizzo” della presente Polizza, La Società indennizza dette spese senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile dei limiti di indennizzo previsti alla tabella [LSF].
Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.
Art.47 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.
La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.
La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Xxxxxxxxx.
L’indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.
la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”. L’assicurazione viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.
Art.48 ALBERI, PARCHI E GIARDINI (PRA)
A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di polizza, l’assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo, ubicate nelle vie, nei parchi e nei giardini dell’area cittadina.
Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all’altezza ordinaria del taglio, i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse. Sono pure esclusi dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all’epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’incendio.
La Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.
Art.49 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO
L'assicurazione è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Le eventuali spese sostenute per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione di quelle rimaste, anche se danneggiate, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:
A.1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:
• violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
• introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].
A.2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).
A.3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del Contraente e/o dell’Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
A.4) per i Beni Assicurati posti all’aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell’Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF]
B) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
C) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];
D) Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell’interno dei Beni Immobili e commessi durante l’orario di apertura al pubblico, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];
E) Relativamente ai danni direttamente verificatesi in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Valori, Oggetti d’Arte e Preziosi affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all’esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Xxxxx con destrezza resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera D).
La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.
F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:
• ovunque riposti,
• contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
• contenuti nei mezzi di custodia posti all’interno dei Beni Immobili,
• contenuti nei mezzi di custodia posti all’esterno dei Beni Immobili,
la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Xxxxxx resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera C).
Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Xxxxx, Xxxxxx ed o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l’ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]
Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto, relativamente alla “assicurazione parziale”, dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d’indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l’eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.
Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo Pagamenti per variazioni con incasso premio dalla ricezione dell’appendice di aumento relativa al reintegro.
Art.50 SEZIONE ELETTRONICA
La Società indennizza i danni, direttamente verificatisi agli impianti ed apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, installati o in attesa di installazione presso l’Assicurato, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, causati da qualsiasi evento accidentale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
L'assicurazione è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
A. Relativamente alle maggiori spese sostenute, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento degli impianti ed apparecchiature elettroniche, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza le maggiori spese, sostenute e documentate dall’Assicurato durante il periodo di indennizzo, rispetto a quelle normali necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato.
Sono assicurati unicamente le maggiori spese dovute a:
•l’uso di impianto o apparecchiatura in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
•applicazione di metodi di lavoro alternativi;
•prestazioni di servizi da terzi;
•lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporti con linee aeree regolari purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato per interventi urgenti di ripristino.
La Società non indennizza le maggiori spese dovute a:
•limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo a di altra Autorità;
•eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
•modifiche, migliorie revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato;
•deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e questo anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchiatura assicurato;
•danni ai supporti dati;
•ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono le maggiori spese e continua per il periodo strettamente necessario per la riparazione o sostituzione dell’impianto o apparecchiatura distrutto o danneggiato, ma comunque non oltre 180 giorni dal verificarsi del sinistro.
La Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.
B. Relativamente ai danni a supporti dati e programmi in licenza d’uso, la Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati.
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati intercambiabili, distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzarti su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali diretti a supporti, nonché da cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.
Inoltre la Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro, la presente condizione particolare è automaticamente risolta.
La Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.
C. Relativamente ai danni ai conduttori esterni alle cose assicurate e collegati alle cose assicurate, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.fino alla concorrenza della somma prevista nell’apposita Tabella “Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo”.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Art.51 ESCLUSIONI
Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.
A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi A1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; A2) dovuti a o causati da:
- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Xxxxxxx Xxxxxxx;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori di Beni Immobili, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall’.art. spese di demolizione e sgombero e all’art. Oneri di Urbanizzazione
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
B) Sono esclusi i danni B1) di:
- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita frode infedeltà dei dipendenti e/o amministratori e saccheggio malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;
B2) dovuti a o causati da:
- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili , montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari relativamente ai Beni Elettronici si intendono compresi i danni verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale” ;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione e, se attivata, dalla Precisazione Guasti Macchine;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata, per quelli derivanti da Fenomeno elettrico e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso dei Beni Assicurati
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.
- Utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare.
- Trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. Download di file/programmi da porta elettronica).
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
D) Sono esclusi dall'assicurazione
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente; qualora invece venga specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] fermo restando l’esclusione della garanzia furto per detta tipologia di bene. Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i Beni Mobili situati all’interno degli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all’interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, i Beni Mobili posti all’aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti; sono invece compresi serbatoi, macchinari ed impianti situati all’aperto per loro naturale uso e destinazione.
- tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d’Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall’area di pertinenza dei fabbricati;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all’art. spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno;
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di Beni Immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;
Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI (DD)
Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art.52 TERREMOTO
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.53 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.54 SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di smottamento, cedimento e franamento del terreno, la Società pagherà fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Tabella “Somme assicurate e conteggio del premio”; si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.
In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.55 EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.56 GRANDINE (SU FRAGILI)
A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].
Art.57 VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da rottura accidentale di vetri, lastre di cristallo, specchi e insegne.
La Società non indennizza i danni:
a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
b) dovuti a vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché a rigature, segnature e scheggiature;
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] e senza l’applicazione di quanto previsto alla clausola “Assicurazione parziale”.
Art.58 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.59 GELO E GHIACCIO
Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48(quarantotto)/ ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.60 EVENTI SOCIO POLITICI
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Imbrattamento Muri la Società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.61 TERRORISMO SABOTAGGIO
la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.62 COLLASSO STRUTTURALE
Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.63 FENOMENO ELETTRICO
Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza.
Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.64 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA
Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e/o produzione o distribuzione dell’energia elettrica.
L’assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l’utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Art.65 FURTO DI RAME
In caso di furto e/o rapina di rame, comunque perpetrati, ovunque e comunque custodito, stoccato, impiegato compreso qualsivoglia guasto, danneggiamento o rottura causato e /o conseguente all’azione di ladri, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];
Art.66 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI
La Società assicura il contenuto di proprietà e non presso terzi entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, purché sottotetto a fabbricati costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, con il limite del 10% delle somme assicurate alle relative partite, non in eccedenze alle somme stesse, e comunque con il massimo previsto nella tabella [LSF];
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art.67 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.
Art.68 DEROGA ALL’ASSICURAZIONE PARZIALE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell’Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento). Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Questa norma non si applica qualora l’assicurazione sia prestata a primo rischio assoluto.
Art.69 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della una franchigia prevista nella tabella [LSF].
Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].
In caso di furto, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione un importo maggiore di quanto previsto nella Tabella [LSF]; in questo caso è operante la relativa franchigia.
Art.70 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE
I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione.
Art.71 PRECISAZIONE BENI IMMOBILI VUOTI ED INOCCUPATI
Limitatamente ai Beni Immobili in stato di abbandono per un periodo superiore a 12 mesi dalla decorrenza dell’assicurazione, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta-aerei.
Art.72 SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:
Partita n. | Beni Assicurati | Somme assicurate | Tasso lordo | Premio annuo Lordo |
1 | Beni Immobili | € 12.798.498,00 | … ‰ | € ………… |
1a | Beni Immobili di particolare interesse storico artistico | € 14.395.000,00 | … ‰ | € ………… |
2 | Beni Mobili | € 700.000,00 | … ‰ | € ………… |
3 | Alberi,parchi e giardini | € 5.000,00 | … ‰ | € ………… |
4 | Smottamento,cedimento, franamento del terreno | € 1.000.000,00 | … ‰ | € ………… |
Somme assicurate a primo rischio assoluto per le sezioni: | ||||
5 | Furto, rapina ed estorsione | € 67.000,00 | … ‰ | € ………… |
6 | Elettronica (Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati) – | € 70.000,00 | … ‰ | € … |
Totale somme assicurate € 29.035.498,00 | ||||
Totale Premio annuo lordo | € … |
Art.73 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
E’ convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse
acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore complessivo di tali Beni non ecceda € 3.000.000,00 (tremilioni/00) . Qualora il valore dei Beni di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società,
entro 60 (sessanta) giorni da quando l’Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza. La copertura sarà operativa dal giorno dal giorno in cui il Contraente è entrato in possesso del Bene. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni. La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.
I relativi ratei di premio, calcolati sulla base delle condizioni tariffarie dell’offerta iniziale, saranno versati dal Contraente, o ad esso rimborsati, mediante un’appendice unica di regolazione da emettersi in relazione alla predetta comunicazione ed in base a quelle eventualmente precedenti. L’appendice di regolazione così risultante potrà essere attiva, passiva o nulla e verrà pagata o rimborsata entro 60 giorni dal suo ricevimento da parte dell’ufficio preposto del Comune.
Art.74 COMPENSAZIONE FRA LA PARTITA 1 - BENI IMMOBILI E LA PARTITA 1A - BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO ARTISTICO
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora il valore assicurato
delle partite Beni Immobili e Beni Immobili di particolare valore storico e artistico, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito nelle predette CGA predetti articoli, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.75 LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]
I valori sono espressi in Euro.
Scoperti per sinistro | Franchigie per sinistro ( €) | Limiti d’indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato) ( € ) | |
Per periodo di assicurazione | 20.000.000,00 | ||
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato | 1.000,00 per sinistro | ||
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc | Nessuno | Frontale | 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 300.000,00 per sinistro e per anno per rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi |
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc | Nessuno | Frontale | 100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con limite di 50.000,00 per rifiuti tossico nocivi |
ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. | |||
Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti | 10% | Frontale | 30.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Dispersione di merci e liquidi anche infiammabili | Nessuno | Frontale | 50.000,00 per sinistro |
Costi per il collaudo | Nessuno | 1.500,00 | 20.000 per sinistro |
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti | Nessuno | 500 | 50.000,00 per sinistro e 200.000,00 per periodo di assicurazione con il limite di 25.000 per Claims Preparation |
Oneri di urbanizzazione | Nessuno | Frontale | 100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Spese per Onorari Periti e Consulenti, | nessuno | Frontale | 25.000 per sinistro e 50.000 per anno |
Oggetti d’Arte | Nessuno | 500 | 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Preziosi | Nessuno | 500 | 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Costi ricostruzione archivi non informatici | Nessuno | Frontale | 50.000 per sinistro e per p eriodo di assicurazione |
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi | Nessuno | Frontale | 2.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Maggiori costi – Perdita pigioni | Nessuno | Frontale | 100.000 per sinistro e per periodo di assic., con limite 50.000 per perdita pigioni |
Veicoli di proprietà iscritti al PRA , compresi veicoli sequestrati | Nessuno | Frontale | 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Differenziale Storico- Artistico | Nessuno | Frontale | 250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza |
Differenziale NTC (antisism. e sovracc. neve) | Nessuno | Frontale | 250.000 per sinistro e periodo di assicurazione in Polizza |
Enti all’aperto ed arredo urbano | Nessuno | Frontale | 50.0000 |
Spese di rimozione e ricollocamento | Nessuno | Frontale | 500.000 |
Alberi,parchi e giardini | Nessuno | Frontale | La partita assicurata |
Terremoto | 15% | Min 25.000 | 40% del singolo fabbricato e contenuto per evento, max 3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. |
Inondazioni, alluvioni ed Allagamenti | 15% | Min 25.000 | 40% del singolo fabbricato e contenuto per evento, max 3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Smottamento e cedimento del terreno | 10% | 10.000 | La partita assicurata |
Eventi atmosferici | 15% | Min 5.000 | 40% del singolo fabbricato e contenuto per evento, max 3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. |
Grandine su fragili | 10% | 250 | 50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Vetri e cristalli | Nessuno | 250 | 1.000 per lastra 10.000 per anno |
Sovraccarico neve e/o ghiaccio | Sc. 10% | minimo 10.000,00 | 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Intasamento gronde e pluviali | Nessuno | Frontale | 25.000 per sinistro e 50.000 per periodo di assicurazione |
Gelo e Ghiaccio | Nessuno | Frontale | 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri | Scoperto 10% | Min 2.500 | 70% del singolo fabbricato e contenuto max 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Imbrattamento muri | Nessuno | Frontale | 20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Terrorismo sabotaggio | Sc. 10% | minimo di 10.000 | 50% del singolo fabbricato e contenuto max 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili | nessuno | 10.000 | 500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Fenomeno elettrico | Nessuno | Frontale | 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Beni in refrigerazione | Nessuno | Frontale | 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione |
Macchinari e merci presso terzi | 10% | Minimo 500 | 50.000 per ubicazione e 300.000 per periodo di assicurazione |
Sezione Furto | |||
Furto | Nessuno | 500 | La partita assicurata |
Con i seguenti sottolimiti: | |||
Beni in rame | Nessuno | 2.000 | 15.000 |
Furto senza scasso | Nessuno | 1.500 | 10.000 |
Beni Assicurati posti all’aperto | 10% | Min 1.500 | 5.000 |
Rapina/Estorsione | Nessuno | Nessuno | Non richiesto |
Scippo | Nessuno | Nessuno | Non richiesto |
Furto con destrezza di Beni Assicurati | Nessuno | Nessuno | Non richiesto |
Portavalori | Nessuno | 500 | 5.000 |
Valori ovunque riposti | Nessuno | Nessuno | Non richiesto |
Valori in cassetti | Nessuno | 500 | 5.000 |
Valori in cassaforte | Nessuno | 500 | 10.000 |
Guasti ed atti vandalici causati da ladri | Nessuno | 500 | 20.000 |
Sezione Elettronica | |||
Beni elettronici | Nessuno | 500,00 | La partita assicurata |
Con i seguenti sottolimiti: | |||
Beni elettronici ad impiego Mobile | Nessuno | 500 | 20.000 |
Maggiori spese | Nessuno | 3 giorni | 10.000 |
Supporti dati e programmi in licenza d’uso | Nessuno | 500 | 7.000 |
Conduttori esterni | 500 | 2.000 |
Data La Società