ACCORDO QUADRO
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità
Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla programmazione e allo Sviluppo degli interventi infrastrutturali.
ACCORDO QUADRO
(art. 59 D.Lgs. 163/2006)
Codice C.I.G. Accordo Quadro 6222368C80
Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Ambito Vesuviano oltre ai porti dell’Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina, Casalvelino e Pollica.
Lotto 1 - Codice C.I.G. 6230239BDB
Capitolato Speciale d’Appalto
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxx Fioretto
X.xx Il Responsabile Unico dell’ Accordo Quadro Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale ricompresi nel Lotto 1 : Ambito Vesuviano oltre ai porti dell’Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina, Casalvelino e Pollica. 1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da Xxxxxx di intervento predisposti dall’Amministrazione regionale.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Impresa aggiudicataria (di seguito Impresa) deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. Si precisa che l’Impresa deve tenere presente, in sede di valutazione dell’offerta:
⮚ che è prevista l’esecuzione di interventi imprevedibili ed urgenti (comunque giudicati tali dalla Direzione dei Lavori) che, per motivi di carattere di pubblica utilità, devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore prefestive e festive;
⮚ che è tenuta, all’atto dell’esecuzione dei lavori, ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito del cantiere, atte ad evitare danni a persone o cose per effetto dell’esecuzione dei lavori ma anche per poter eseguire gli interventi in eventuale senza interferenze con le ordinarie operazioni portuali.
4. Devono, pertanto, intendersi compresi nell’Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione delle diverse opere.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L’ammontare dell’appalto è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti per il periodo di sua validità (365 giorni). Tale importo, pertanto, è da ritenersi presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. In tal senso, l'Impresa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile (di seguito c.c.), mentre l'Amministrazione regionale può commissionare, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli “Ordini di intervento”, i lavori oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, intendendosi inclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso.
2. Il corrispettivo è determinato a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (di seguito DLgs 163/06).
3. Il relativo quadro economico risulta così determinato:
A) IMPORTO LAVORI PER IL LOTTO: | |
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 375.000,00 |
ONERI PER MANO D'OPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 110.000,00 |
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | € 15.000,00 |
TOTALE | € 500.000,00 |
4. L’importo complessivo finale di affidamento del contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall’Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito, aumentato dell’importo della mano d’opera e degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del DLgs.163/06 e del DLgs. n. 81/2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 163/06 e del D lgs 152/08, del DPR 5/10/2010
n.207 (d’ora in poi Reg. n. 207/10).
2. La stipula del contratto deve aver luogo entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria comporta la perdita della cauzione prestata a corredo dell’offerta.
3. La stipulazione del contratto, per le motivazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, non impegna l’Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l’Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l’importo dei lavori di manutenzione dei porti stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall’Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Possono essere ordinate dall’Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli “Ordini d’intervento”.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (così come definita nell'Art. 79 del Reg. n. 207/10).
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Reg. D.P.R. n. 207/2010, e dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
Art. 5 - Descrizione dei lavori
1. I lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale, che formano oggetto dell’appalto, ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Sono riconducibili alle seguenti tipologie:
− rifiorimento scogliere;
− salpamento massi;
− lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
− lavori di bonifiche dei fondali e/o arenili in ambiti portuali
− manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
− manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
− manutenzione opere in ferro;
− interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
− interventi di minuta manutenzione.
3. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori.
4. L’Amministrazione regionale si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.
Art. 6 - Forma e principali dimensioni delle opere
1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.
2. Gli interventi vengono indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fa parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Generale n.145/00 anche l’Elenco dei prezzi unitari.
2. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
- il Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs n. 163 del 12/04/2006;
- le modifiche e integrazioni al DLgs163/2006 approvate con DLgs n.152 del 11/09/2008;
- il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010;
- tutta la normativa vigente in materia:
• di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• di lavori pubblici;
• di igiene;
• di prevenzione incendi;
• di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
• di risparmio energetico ed efficienza energetica;
• di impiantistica:
- elettrica e speciale;
- di protezione contro le scariche elettriche;
- di sicurezza e di controllo accessi;
- antincendio;
- idraulica.
3. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate nel presente Capitolato ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto.
Art. 9 - Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori oggetto del presente Capitolato è richiesta la qualificazione per l’importo pari ad € 500.000,00 per la seguente categoria, in conformità al DPR n. 34/00 e ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 163/06:
− OG7 – OPERE MARITTIME e LAVORI
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme di cui al comma 2 dell’art.8 del presente Capitolato, che regolano il presente appalto.
2. L’Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della tipologia dei lavori a farsi, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza interessante i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Nel formulare l'offerta l'Impresa deve, inoltre, tenere presente quanto segue:
a) che i lavori di manutenzione sono eseguiti in ambiti portuali dove sono presenti edifici, unità navali, imbarcazioni da diporto , e strutture connesse alla operatività portuale, per i quali è garantita dall'Appaltatore la più valida protezione, restandone totalmente responsabile dei danni che arreca;
c) che i lavori possono subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità connesse al funzionamento dei porti, senza che l’Impresa può pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Art. 11 - Fallimento dell’Impresa
1. Il fallimento dell’Impresa aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
2. In tal caso, l’Amministrazione regionale si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 163/06. E’ fatto obbligo all’Impresa, in tale circostanza, il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 139 del DLgs. 163/06.
3. Qualora l’aggiudicataria sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. 163/06.
Art. 12 – Referente dell’Impresa. Comunicazioni.
1. L’Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale n. 145/00: a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Impresa non conduca direttamente l’attuazione dei lavori relativi all’intero appalto oggetto del presente Capitolato, deve designare e depositare presso l'Amministrazione regionale, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea (indicata come Referente), al fine, in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto con il personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all’Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Il Referente nominato dall’Impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
b) poteri necessari per l’esecuzione dei lavori e delle forniture;
c) poteri di coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nell'intervento;
d) garantire la sua piena reperibilità anche al di fuori dell'orario lavorativo (ore serali, notturne, dei giorni festivi) durante l'intera esecuzione del contratto, senza alcun aggravio di spesa per compensi e/o indennizzi per l'Amministrazione regionale.
5. Il Referente dell'Impresa, al quale l'Amministrazione regionale (in persona del RUP o del Direttore dei Lavori o di altro dipendente delegato) può rivolgersi per tutta la durata contrattuale, deve poter sottoscrivere gli “Ordini di intervento”, curare per l'Impresa l'esecuzione dei lavori oggetto
dell'affidamento e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
6. In caso di impedimento o assenza del Referente, l’Impresa deve darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
7. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere motivatamente la sostituzione del referente o del sostituto, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all’esecuzione del contratto, senza che l’Impresa può sollevare obiezioni.
8. L’Impresa e il Referente nominato da quest’ultima hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall’Impresa di risolvere specifiche problematiche.
9. Le comunicazioni tra il Referente e il Direttore dei Lavori, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di fax, telefono fisso e cellulare devono essere comunicati dall’Impresa contestualmente alla nomina del Referente.
10. L'Impresa è tenuta, altresì, ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli “Ordini di intervento” attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli “Ordini di intervento” durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;
11. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
12. L’Impresa e per essa il Referente, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
13. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 3 e 11, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione regionale del nuovo atto di mandato.
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e/o negli Ordini di Intervento redatti dall'Amministrazione regionale.
2. Tutti i materiali e gli apparecchi occorrenti per gli interventi di cui innanzi devono non solo essere rispondenti alle prescrizioni progettuali ma, soprattutto, essere pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia, nonché alle norme UNI, UNI EN, ISO, CEI, CEI EN e ad ogni norma che subentra durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro sottoscritto. Suddetto materiale ed apparecchiatura deve essere, altresì, certificato. La certificazione, su cui sono indicate le Norme di rispondenza, deve essere allegata in fotocopia al verbale di intervento.
3. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.
Art. 14 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione regionale per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA (al 22%) esclusa.
Art. 15 - Obblighi di riservatezza
1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che sono o diventano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. L’Impresa si impegna a far si che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione regionale di cui viene eventualmente in possesso, vengono adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o possano arrecare altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa è tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione regionale.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione regionale in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione regionale implicato nel procedimento;
- i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione regionale.
CAPO III – Garanzie
Art. 17 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06.
Art. 18 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. L’importo del deposito cauzionale è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione regionale, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito.
5. La garanzia in favore dell'Amministrazione regionale, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, estesa a tutti gli accessori del debito principale. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale.
6. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione regionale, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, previa deduzione di crediti dell’Amministrazione regionale verso l’Impresa, solo al termine della durata contrattuale e, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione regionale beneficiaria, con la quale viene attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
7. L’Amministrazione regionale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione regionale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. L’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione regionale si avvale, in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione regionale, per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
9. L'Amministrazione regionale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, facendo salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno:
a) per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;
b) per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa;
c) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
d) per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 19 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art.
15 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 16 del presente Capitolato è ridotto al 50% per l’Impresa in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall’Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 20 - Assicurazioni a carico dell’Impresa
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l’Impresa è obbligata a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto:
a) una polizza assicurativa che tiene indenne l’Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati;
b) una polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Sono fatti salvi i rischi derivanti da errori di progettazione, carenze e/o insufficienze progettuali, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al punto a) per un importo non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
🟃 la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite, in corso di esecuzione o preesistenti per qualsiasi causa nel cantiere (compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa e compresi i beni dell’Amministrazione regionale destinati alle opere) causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
🟃 la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
3. La polizza assicurativa di cui al punto b) relativa ai danni causati a terzi, per un importo minimo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) deve prevedere:
🟃 la copertura dei danni che l’Amministrazione regionale deve risarcire quale civilmente responsabile per danni a persone, a cose e animali. In particolare verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’Amministrazione regionale occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Impresa o dell’Amministrazione regionale;
🟃 l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione regionale autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. Ai sensi dell’art. 125, del Reg. n. 207/10, l’Impresa trasmette all’Amministrazione regionale copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto d’appalto.
5. La copertura di tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e cessa 12 (dodici) mesi naturali, consecutivi, dalla data di scadenza contrattuale, ovvero dalla data di raggiungimento di ordinativi pari all’ammontare della somma totale dell’importo contrattuale.
6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Nel caso in cui l’Impresa è un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO IV - Termini per l’esecuzione Art. 21 - Durata del Contratto
1. La sottoscrizione del contratto avvia la fase attuativa dell'Accordo Quadro. Detta sottoscrizione
deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.
2. La durata del contratto è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali continuativi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. Alla data di scadenza contrattuale, non possono essere affidati ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con Ordini di Intervento redatti dall’Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non dà diritto all’Impresa a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti.
4. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare la tempistica di cui sopra per il tempo strettamente necessario a completare l'eventuale procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per l'Accordo Quadro complessivo.
5. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dal lotto assegnato, anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunge l’importo contrattuale prima della scadenza naturale.
6. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tale circostanza, dà avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito Ordine di intervento, che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. La consegna dei lavori, in tale circostanza, è effettuata subito dopo la stipulazione del contratto, sempre con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006.
7. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.
Art. 22 – Consegna e inizio degli interventi – Condotta dei lavori
1. L’esecuzione degli interventi, pur avendo l'Impresa facoltà di predisporre quanto occorre per la loro esecuzione, deve avvenire solo dopo avere ricevuto l'Ordine d'Intervento scritto da parte dell'Amministrazione regionale.
2. L'Ordine di intervento è redatto, su un modulo già predisposto, da un incaricato dell'UOD 53 07 07 – a seguito di sopralluogo e di valutazione dei lavori a farsi. In esso è indicata, tra l'altro, la data di inizio dei lavori e il tempo massimo per l'esecuzione dell'intervento autorizzato. E' controfirmato dal Direttore dei Lavori e vistato da Responsabile del Procedimento.
3. L'Impresa deve attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, procedendo nell'esecuzione dei lavori senza alcuna interruzione e utilizzando il numero degli operai indicati nell'Ordine stesso, tanti quanti reputati necessari dal Tecnico preposto per condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine che lo stesso Tecnico fissa avendo riguardo dell'urgenza, della località e dell'importanza dell'intervento stesso.
4. L'Ordine di Intervento di cui sopra equivale alla consegna dei lavori e, in assenza di eccezioni da parte dell'Impresa, si intende accettato senza alcuna condizione. Resta inteso, comunque, che l'Ordine di Intervento, firmato e timbrato dall'Impresa per accettazione, deve essere ritrasmesso all'UOD 53 07 07 – Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico alla Programmazione ed Allo Sviluppo degli interventi Infrastrutturali entro 12 (dodici) ore dal suo ricevimento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla sua emissione.
5. I preventivi dei lavori a farsi, scaturenti dall'Ordine di Intervento ricevuto, sono predisposti a propria cura e spesa, dall'Impresa,, sotto il controllo e la supervisione della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, secondo il livello di definizione dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Dlgs. 81/08.
6. In relazione a quanto disposto dal Direttore del Lavori, agli interventi, per i quali il ritardo nell’esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l’incolumità e la salute di persone oppure comporta una grave limitazione nell’uso dell’unità immobiliare, può essere riconosciuto il carattere d’urgenza e indifferibilità. In tali casi all’Impresa viene ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l’orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione il lavoro può essere affidato tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con formale comunicazione di ordinativo dell'esecuzione delle lavorazioni.
Art. 23 - Sospensioni e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Regolamento n. 207/10, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscono in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendono da fatti non prevedibili al momento della redazione dell'Ordine di Intervento.
2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. L’Impresa non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione regionale procede all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’Impresa o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’Impresa non si presenta alla redazione del verbale o ne rifiuta la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.
5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui
esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possono essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione dura più di novanta giorni si può disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10.
6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale n. 145/00.
7. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Generale n. 145/00, qualora l’Impresa, per causa allo stessa non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengono con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
8. L’Impresa non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto di eventuali scadenze intermedie, ad altre ditte o imprese, se la stessa non ha tempestivamente e per iscritto denunciato all'Amministrazione regionale il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’Impresa, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 24 - Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, con i limiti previsti dall’art. 145 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura dell’uno per mille €/giorno dell'ammontare netto contrattuale.
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei casi di inottemperanza dell’Impresa alle disposizioni di cui all’art. 52 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) l'Amministrazione regionale può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.
Art. 25 - Danni di forza maggiore
1. I danni derivanti da cause di forza maggiore sono disciplinati dall’art.166 del D.P.R. 207/2010.
2. Il compenso per danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’Impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
3. Non sono risarcibili i danni causati dalla forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d’opera o alle provviste né quelli arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati, che restano a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.
Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell’Impresa e cronoprogramma
1. L'Impresa predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato nel rispetto della tempistica indicata nell'Ordine di Intervento in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma, oltre ad essere coerente con la tempistica sopracitata, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Impresa può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario per ottenere una migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione regionale;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, che hanno giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione regionale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione regionale;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del Dlgs. N. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al Reg. n. 207/10, predisposto dall'Amministrazione regionale e integrante l'Ordine di intervento. Tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione regionale nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore dei Lavori (ed insieme a lui costituiscono la Direzione dei Lavori) curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere, con particolare riferimento agli impianti, salvo che sono ordinate dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’Impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Impresa e il proprio personale dipendente.
Art. 28 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Impresa, rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione regionale e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Dlgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 24, comma 4, del presente Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell’Impresa i danni subiti dall'Amministrazione regionale a seguito della risoluzione del contratto.
CAPO V - Disciplina economica Art. 29 - Pagamenti in acconto
1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione. L’Impresa ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera.
2. I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report (predisposto dall'Impresa) dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l’indicazione, a margine della lavorazione, del codice identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso dai Prezzari da applicare, unitamente al numero della bolletta di lavoro corrispondente a quanto controfirmato dal Direttore dei Lavori che verifica la reale e corretta esecuzione delle opere secondo quanto contrattualmente stabilito.
3. L'Amministrazione regionale, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, provvede a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.
4. L'Amministrazione regionale liquida, ogni qualvolta il credito dell’Impresa raggiunga un importo non inferiore a €. 25.000,00 oltre IVA per i lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'articolo 36 del presente Capitolato e per i quali è presentata e approvata la certificazione dal Direttore dei Lavori con le modalità specificate nel presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 5 e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Resta inteso che per singoli interventi di importo complessivo inferiore ad €. 25.000,00, il credito verrà liquidato in unica soluzione.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull’importo netto progressivo dei lavori da liquidarsi è operata una ritenuta dello 0,50%, nulla ostando in sede di conto finale.
6. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
7. L’Amministrazione regionale provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell’apposito mandato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
8. Le fatture devono essere intestate ed inviate con la modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 a: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità – UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali - Centro Direzionale is. X/0 - 00x Xxxxx - – 00000 Xxxxxx. (X.X. 80011990639). La fattura, stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni , deve essere espressa in lingua italiana e devono necessariamente contenere i seguenti elementi:
- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (con l'indicazione di una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc )
- ogni altra indicazione utile.
9. Nel caso di A.T.I. il fatturato viene liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione regionale.
10. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Impresa e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art, 18 del Capitolato Generale d’Appalto. Ciascuna fattura è commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in concorso e contesto con l’Impresa, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge e/o contrattuali.
11. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura del Direttore dei Lavori. Si precisa che l’esecuzione delle opere, benché ordinate dal Direttore dei Lavori, deve essere limitata all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo è a totale carico e rischio dell’Impresa medesima, la quale non può pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto l’importo contrattuale, in forza della contabilità da essa stessa tenuta, l’Impresa deve darne immediata comunicazione e documentazione al Direttore dei Lavori.
12. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo precedentemente stabilito al comma 4.
13. Resta comunque facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al pagamento degli stati d’avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell’Impresa non raggiunge la somma di
€ 25.000,00.
14. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione e, sottoscritto dal Direttore di lavori, è trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Impresa, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da essa definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata a seguito di avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui all’art. 124 del Reg. n. 207/10, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione regionale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 31 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ne ricorrono le condizioni, per la compensazione in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, si applica quanto previsto dall’art. 133, commi 4,5,6 e 7 del DLgs 163/06.
Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L’Impresa, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione regionale e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli. La predetta legge 136/2010 e
s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
3. L’Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione regionale, sia passivi verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
4. L’Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, all'Amministrazione regionale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è rilasciata dal rappresentante legale dell’Impresa entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'Amministrazione regionale. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara comunicati dall'Amministrazione regionale.
7. La tracciabilità dei flussi finanziari, così come stabilito dalle Linee guida 2011 emanate dall’Autorità di Xxxxxxxxx con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
8. L’Impresa è obbligata all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
9. L'Impresa è obbligata in tema di materia di antimafia, al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.
Art. 33 – Modifica del contratto. Subappalto. Cessione del contratto e cessione dei crediti.
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
3.L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, alle condizioni stabilite dall’art. 118 del DLgs 163/06 e sono appresso specificate (Capo IX – Disciplina del subappalto).
5. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Amministrazione regionale prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori Art. 34 – Valutazione e contabilizzazione dei lavori
1. I lavori e le somministrazioni sono valutati a corpo.
2. I prezzi unitari in base ai quali vengono contabilizzati i lavori, sono quelli riportati nel Tariffario Regione Campania edizione 2014.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni, detrazioni in corso d'opera e somme urgenze, ancorché ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006.
4. Con i prezzi stessi si intende compensato quanto riportato nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali, ivi comprese ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera, l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto. In particolare, comprendono:
a) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per la gestione del cantiere, ecc..
c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc.., e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa deve sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'Elenco prezzi.
5. I prezzi medesimi per lavori a corpo o in economia, si intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
6. Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nel Tariffario e/o Prezzario di cui al comma 2del presente articolo, l’Amministrazione regionale ha facoltà di ordinarli all’Impresa, che deve eseguirli secondo regola d’arte nei modi indicati dalla Direzione Lavori. Ad essi vengono applicati nuovi prezzi, facendo riferimento agli stessi Xxxxxxxxxx e/o Prezzario sopra richiamati. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Impresa, ed approvati dal R.U.P.
7. Le eventuali somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che vengono fatte dall'Impresa per ordine dell’Amministrazione regionale, sono pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. La manodopera, i trasporti ed i noli sono liquidati anch'essi secondo i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo, con applicazione del ribasso d’asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d’impresa (calcolati al 10%).
Art. 35– Liquidazione oneri per la sicurezza
1. Gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori di cui al presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 36 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti, viene effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 del Reg. n. 207/10.
Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Impresa e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale n. 145/00.
CAPO VII - Disposizioni per l’esecuzione
Art. 38 – Responsabile contrattuale dell’Amministrazione regionale
1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:
• la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
• l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell’Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
• la messa a disposizione del personale designato dall’Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
• la comunicazione all’Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
• la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
• la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell’Impresa e il computo di eventuali penalità;
• la proposizione di modifiche che comportano variazioni economiche dell’Accordo Quadro, da presentare all’Organo competente per il successivo iter procedurale;
• l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.
3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 07 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per ogni lotto.
4. Per ogni intervento specifico, il Dirigente dell'UOD 53 07 07 nomina il Direttore dei Lavori che presiede l'esecuzione dei lavori e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto.
Art. 39 - Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Impresa mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Impresa, che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza ed accettazione.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione regionale all’Impresa,
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non è già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 41 - Variazione dei lavori
1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, dovessero risultare opportune, senza che perciò l’Impresa può pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale n. 145/00, nonché di quanto esplicitato all’art. 27 comma 10 del presente Capitolato.
2. Non sono riconosciute varianti all’Ordine di Intervento, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Impresa si crede in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di manutenzione e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione regionale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’intervento.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art.42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania edizione 2014.
Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi vengono concordati attraverso apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 161 del Reg. n. 207/10, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa, ed approvati dal R.U.P.
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 43 – Disposizioni in materia di sicurezza – DUVRI
1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l’Amministrazione regionale, prima dell'inizio dei lavori, redige il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e dell’Impresa aggiudicataria e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008).
2. Per interventi operati in settori di attività a basso rischio infortunistico (determinati con Decreto del Ministero del Lavoro) l'Amministrazione regionale individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività connesse alla sicurezza sul lavoro, ai sensi della lettera a) comma I dell’art. 32 della Legge n. 98/2013.
3. L'Amministrazione regionale non è tenuta né alla redazione del DUVRI, né alla nomina dell'incaricato di cui al comma precedente, nel caso di interventi relativi a mere forniture di materiali o attrezzature, a lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10/3/98) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al regolamento 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari (di cui all'allegato XI al Dlgs 81/08). Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (art. 32, comma 1, lettera a) legge n. 98/2013)
4. L’impresa aggiudicataria, prima dell’effettivo inizio dei lavori, deve comunque presentare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, corredato almeno con i contenuti minimi, secondo il D.P.R. n. 222/2003, strutturato e seconda delle tipologie di intervento che vengono eseguite.
5. Sono pienamente a carico dell’Impresa tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, pur se trattasi anche di lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo è facoltà del Responsabile del Procedimento, laddove ne ravvisa la necessità in relazione ad uno specifico Ordine di Intervento in cui si possono presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.
Art. 44 - Norme di sicurezza
1. L’Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente, sotto la propria responsabilità, tutte le misure e le disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e predisporre, durante i lavori, tutti i ripari e i dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al lavoro e di qualsiasi terzo ed evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa deve informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che vengono assunte in adempimento a quanto sopra. Essa è, pertanto, tenuta a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure da essa definite.
4. L’Impresa deve predisporre e consegnare al Responsabile della Direzione Lavori l’elenco dei macchinari in propria dotazione ed è inoltre tenuta a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengono sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente, secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. Il mancato adempimento di tali prestazioni è soggetto ad una penale pari ad € 200,00 (duecento).
5. L'Amministrazione regionale ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l’Impresa è tenuta a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
CAPO IX - Disciplina del subappalto Art. 45 – Subappalto
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.
2. Non sono autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro.
3. Ai sensi del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11 – Impianti tecnologici (così come definita nell'art. 79 comma 16 del suddetto Regolamento).
4. I lavori appartenenti alla categoria OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trentapercento) ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/06.
5. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Impresa che intende subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale e la tipologia della prestazione che intende subappaltare , ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06. L’omissione di parte o di tutta l'indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto xxxxxx x'Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni e, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c) che l’Impresa, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06;
d) che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione regionale in seguito a richiesta scritta dell'Impresa. L’autorizzazione è rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza riscontro dell’Amministrazione regionale, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 (cento) euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale è di 15 (quindici) giorni.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’Impresa deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art.
118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
d) l’Impresa, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto. Da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’Impresa al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
e) l’Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere all’Amministrazione regionale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione regionale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, l’Amministrazione regionale al pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.
8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 (cento) euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Impresa di comunicare all’Amministrazione regionale, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.
Art. 46 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione regionale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione regionale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 47 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. L’Amministrazione regionale non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti dell'Impresa l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi. L’Impresa è obbligata a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’Impresa nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente capitolato, viene meno se quest’ultima, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge
n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio Art. 48 – Controversie
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superano il limite del 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove la costituzione di un’apposita commissione affinché quest’ultima, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
2. Il Responsabile del Procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1
– indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). In tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell’art.239 del D. Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2 , le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall’Impresa o dal dirigente dell’UOD 04 dell’Amministrazione regionale, previa audizione
dell’Impresa stessa. Qualora è l’Impresa a formulare la proposta di transazione, il dirigente dell’UOD 04 dell’Amministrazione regionale la esamina, sentito il Responsabile del Procedimento.
5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art. 49 - Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs n.163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’Impresa gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art 32, comma 3, del Capitolato Generale n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’Impresa gli interessi al tasso legale.
Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale n. 145/00, l’Impresa è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione regionale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione regionale;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall’Amministrazione regionale o ad essa segnalata da un ente preposto, l’Amministrazione medesima comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione dello 0,50% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non è accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provvede o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Amministrazione regionale può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontra l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del Dlgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori, nonché quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerta:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
6. L’Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più imprese o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido l'Amministrazione regionale.
8. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
9. La violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo all’Impresa, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento).
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, l’Impresa è tenuta a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 12.000 (dodicimila) per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 (centocinquanta) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000 (tremila), indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 51 - Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione regionale può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.
2. Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il Direttore dei Lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Impresa rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06.
5. Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione regionale.
6. Ai sensi dell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il Responsabile del Procedimento – nel comunicare all'Impresa la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei
Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione regionale non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.
Art. 52 - Recesso dal contratto
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, l’Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
CAPO XI - Disposizioni per l’ultimazione Art. 53 - Ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere
comunicata, per iscritto, dall'Impresa al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’Impresa ha completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerta l’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avviene entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Capitolato Generale n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 24 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto.
5. L’Impresa può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Capitolato Generale n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità dell'Impresa. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse dell'Amministrazione regionale.
6. L’Impresa, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non è imputabile all'Amministrazione regionale.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Amministrazione regionale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 54 - Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale viene compilato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, l'Amministrazione regionale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori di cui all’articolo precedente.
2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’Impresa per iscritto, la stessa Impresa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Essa può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che eventualmente possono essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Impresa.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione regionale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione regionale non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 56 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale per ciascun intervento deve aver luogo entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
4. Ai sensi dell’art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’Impresa dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’Impresa è, pertanto, tenuta, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
5. Le operazioni e le prescrizioni generali finalizzate al collaudo e/o regolare esecuzione sono:
a) l’Impresa deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e deve prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti;
b) tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti, comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate dall’Amministrazione regionale ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l’ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni, ecc.) devono essere a completo carico dell’Impresa che, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi deve provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
c) in caso di emissione di nuove normative l’Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione alla D.L. e deve adeguarsi. In questa circostanza non è dovuto alcun compenso supplementare, per cui l’Impresa, al riguardo, non può avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso.
CAPO XII - Norme finali
Art. 57 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa - Responsabilità dell'Impresa Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale n. 145/00, al Regolamento n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti :
• la fedele esecuzione degli Ordini d’intervento per quanto di competenza, dall’Amministrazione regionale e dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultano dal Capitolato o dall'Ordine di Intervento. In ogni caso l’Impresa non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione regionale;
• l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione regionale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Impresa a termini di contratto;
• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato;
• le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione regionale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
• la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che sono designati dalla Direzione dei Lavori, di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
• l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
• l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo è previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o è richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
• la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Impresa, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Impresa deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le eventuali prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
• la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia cartacea e su supporto informatizzato (CD-ROM) - i disegni in formato dwg - all’Amministrazione regionale;
• il rilascio all’Amministrazione regionale, in osservanza della legge 37/2008(ex 46/90), delle varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti;
• l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che vengono in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
• l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
• il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire,
• la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possono essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione regionale che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
• l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procede ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituisce apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non sono per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
• la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, viene applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 24 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che possono essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale
n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
• le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sono di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
• l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte. L'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione regionale;
• la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione regionale (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
• la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione regionale, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione regionale intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione stessa, l'Impresa non può pretendere compensi di sorta;
• provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione regionale. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza sono apportati ai materiali e manufatti suddetti sono riparati a carico esclusivo dell'Impresa;
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell’importo dei lavori posti a base di gara, al netto del ribasso contrattuale, fisso ed invariabile, di cui al presente Capitolato.
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa
L’Impresa è obbligata a:
a) intervenire alle misure e al controllo della qualità dei lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora essa, invitata, non si presenta;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi ad essa sottoposti dal Direttore dei Lavori;
c) consegnare al Direttore Xxxxxx, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal Direttore dei Lavori;
e) produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o, comunque, a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono effettuate le relative rilevazioni.
Art. 59 - Custodia del cantiere
Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’Impresa la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione regionale che sono consegnate all'Impresa. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione regionale.
Art. 60 - Cartello di cantiere
L’Impresa deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Impresa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00)
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
CAPO XIII - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Art. 62 – Scelta ed approvazione dei materiali
1. La scelta delle marche, dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell’esecuzione degli impianti in oggetto deve essere eseguita nel rispetto scrupoloso delle specifiche di tecniche richieste dall'Amministrazione regionale.
2. Ogni materiale, che deve essere, comunque, di primaria casa, deve essere sottoposto all’analisi della Direzione Lavori che provvede a notificarne l’approvazione in forma scritta.
3. Resta inteso che la scelta, di cui deve essere steso regolare Verbale di Approvazione, è vincolante per l’Appaltatore che non può sollevare alcuna pretesa o richiesta di maggior prezzo.
Art. 63 – Normativa di riferimento
1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengono da quelle località che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondono alle caratteristiche/prestazioni richieste.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
2. Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:
• Normative ISPESL e ASL;
• Disposizioni eventuali dei VV.F.;
• Norme CEI;
3. In particolare, si segnalano le sotto riportate norme e regolamenti in materia da rispettare, cui aggiungere i successivi aggiornamenti e quelle, nel frattempo subentrate, emanati nel corso di validità del contratto, anche se non specificati in materia:
• di lavori pubblici;
• di igiene;
• di prevenzione incendi;
• di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
• di risparmio energetico ed efficienza energetica;
• di impiantistica:
- elettrica e speciale;
- di protezione contro le scariche elettriche;
- di sicurezza e di controllo accessi;
- antincendio;
- idraulica.
Art. 64- Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
1. In genere l'Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesce pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa può rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. L'Impresa presenta alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si attiene nell'esecuzione delle opere, in armonia
col programma di cui al Regolamento n. 207/10.
ELENCO PREZZI :
Vedi Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2014 approvata con Delibera di G.R. n. 713 del 30.12.2014 pubblicata sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015.