CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE, IN LOTTI SEPARATI, NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC.
Allegato 3 Clausole vessatorie
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
x.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 3: clausole vessatorie
Art.1) Oggetto della Gara 3
Art.2) Durata della fornitura e del servizio 3
Art.3) Quantitativi 3
Art.4) Conformità dei prodotti in sede di gara 4
Art.5) Aggiornamento/affiancamenti/sostituzioni tecnologiche 4
Art.6) Formazione e consulenza tecnica 5
Art.7) Acquisto di prodotti da listini 5
Art. 8) Periodo di prova 5
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario 5
Art.10) Confezionamento ed imballi 6
Art.11) Consegna dello strumentario fornito e dei container 6
Art.12) Resi per merci non conformi 6
Art.13) Controlli e Acquisto in danno 7
Art.14) Servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario e container 7
Art.15)Modalità di Acquisto per sostituzione di DM dichiarato non riparabile 8
Art.16) Clausole e Penalità 8
Art.17) Obbligo di Riservatezza dei dati 9
Art.18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 9
Art.19) Risoluzione del contratto 9
Art.20) Responsabilità 10
Art.21) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 10
Art.22) Modifiche del contratto 14
Art.23) Subappalto 14
Art.24) Recesso dal contratto 14
Art.25) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 14
Art.26) Controversie e Foro competente 16
Art.1) Oggetto della Gara
L’affidamento ha per oggetto la fornitura in accordo quadro, suddivisa in lotti, di strumentario chirurgico afferente alle diverse specialità chirurgiche, di container e del servizio di manutenzione/riparazione per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell’AVEC e precisamente: AUSLBO, AOUBO, AUSLIMOLA, IOR, AUSLFE.
Art.2) Durata della fornitura e del servizio
La fornitura e il servizio di manutenzione/riparazione in oggetto avrà la durata di 4 anni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila.
L’Ausl di Bologna, per conto delle Aziende Sanitarie interessate, si riserva la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 90 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto (art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti).
Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip.
Art.3) Quantitativi
Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti quadriennali di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto quadriennale come da disciplinare di gara e Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e servizio di manutenzione e riparazione.
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Inoltre, trattandosi di accordo quadro potranno essere acquistati non solo prodotti non espressamente elencati – ma compresi nei listini – ma anche in quantità che non vincolano l’Ente appaltante,
Art.4) Conformità dei prodotti in sede di gara
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell’Allegato 1 - Caratteristiche Tecniche Generali dello strumentario chirurgico, dei container e servizio di manutenzione e riparazione.
I prodotti di cui all’art. 1 dovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui “Dispositivi Medici”, attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010.
Al fine, inoltre, di una corretta individuazione del prodotto, il confezionamento ultimo, a diretto contatto con il prodotto, dovrà riportare esplicitamente, se del caso, le seguenti informazioni:
- denominazione / nome commerciale del prodotto;
- codice ref;
- marchio CE;
- dicitura o pittogramma “DM pluriuso”;
- numero di lotto e numero seriale;
Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”.
Le etichette dei prodotti, sull’imballaggio esterno, devono riportare ogni indicazione prevista dalla vigente normativa in materia. Tutte le indicazioni sulle etichette, sulle confezioni e le istruzioni per l’uso dovranno essere anche in lingua italiana e compatibili con la normativa vigente nella Nazione dove viene utilizzata Devono essere fornite, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.
La garanzia sui prodotti dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati, fatte salve diverse ed ulteriori responsabilità di cui al presente capitolato ed alle norme vigenti in materia.
Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relativi ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
Art.5) Aggiornamento/affiancamenti/sostituzioni tecnologiche
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto aggiornato, migliorativo o sostitutivo (aggiornamenti/affiancamenti/sostituzioni) rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire autonomamente e senza maggiorazione di prezzo il nuovo articolo, previo accordo con gli organi delle Aziende Sanitarie interessate (Servizio Unico Metropolitano Economato-SUME), dandone debita comunicazione al Servizio Acquisti competente.
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo accordo con i gli organi delle Aziende Sanitarie interessate (Economati), si impegna a ritirare i materiali precedentemente forniti e non ancora utilizzati effettuando la consegna dei nuovi tipi di prodotto alle medesime condizioni di fornitura.
Nel caso in cui il prodotto non sia più in produzione è a carico della ditta reperire e proporre alla Azienda Sanitaria un prodotto sostitutivo. L’Azienda Sanitaria si riserva di accettare o meno il prodotto proposto.
Art.6) Formazione e consulenza tecnica
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la consulenza tecnica e la formazione presso le strutture sanitarie interessate per i dispositivi medici forniti, compreso l’aggiornamento tecnologico e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Sanitarie interessate, nell’attività di controllo e di revisione della merce.
Art.7) Acquisto di prodotti da listini
Per l’acquisto dei prodotti, non espressamente indicati, lotto per lotto, nella piattaforma Sater, si farà riferimento ai listini presentati in sede di gara, applicando la medesima percentuale di sconto unica indicata nell’offerta economica;
Art. 8) Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
comunicare all’Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art. 11 (consegna per fornitura) e dell’art 14 (servizio manutenzione e riparazione) del medesimo capitolato;
fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura;
ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati per errore e non utilizzati dalle strutture sanitarie, entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna, con successiva emissione da parte del fornitore di nota di accredito;
ricevere estemporaneamente prodotti resi dal Servizio Competente anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con utilizzatore/incaricato l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita.
per i container forniti con filtri monouso, la ditta dovrà fornire senza oneri aggiuntivi, i relativi filtri monouso che costituiscono il materiale di consumo dedicato ai detti container medesimi.
dovrà sostituire le griglie presenti senza oneri aggiuntivi, qualora il container messo a disposizione non risulti compatibile con le griglie in uso per il confezionamento;
Art.10) Confezionamento ed imballi
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti. Gli imballi dovranno essere gratuiti e a norma di legge.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale dell’Ausl campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.
Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80 cm, correttamente imballato con cellophane di altezza max.160 cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.
Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto.
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.
Art.11) Consegna dello strumentario fornito e dei container
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso il magazzino del Presidio Ospedaliero ovverosia come indicato in calce all’ordine.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta dagli organi competenti. Si precisa che l’Istituto Ortopedico Rizzoli ha una sede a Bagheria.
Qualora la ditta ritenga di non effettuare direttamente le consegne alla sede di Bagheria, ma di avvalersi di un terzo distributore, dovrà segnalare tempestivamente il nominativo, la ragione sociale, il codice fiscale dello stesso e la tipologia contrattuale (subentro, cessione etc.) affinché questa Amministrazione possa porre in essere i controlli di legge e autorizzare formalmente il diverso fornitore dei prodotti aggiudicati.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L..
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Art.12) Resi per merci non conformi
L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.
Qualora al controllo qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:
a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 7 (sette) giorni con altra avente le caratteristiche richieste,
b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere all'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 (dieci) gg. dalla comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Art.13) Controlli e Acquisto in danno
Qualora l’Azienda USL (servizio competente) riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente o di rivolgersi ad altro fornitore per il servizio di manutenzione riparazione; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 14) Servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario e container
La riparazione dello strumentario chirurgico può avvenire in regime di “urgenza” (entro un range di giorni lavorativi min. 3- max 8) e in regime “standard” (entro un range di giorni lavorativi min. 8- max.15).
Il ritiro dello strumentario da inviare a riparare deve avvenire in contenitori chiudibili dedicati per il trasporto (pulibili) e che devono riportare tali diciture:
- Il nome della ditta che gestisce la riparazione;
- Il nome del servizio (es. centrale di sterilizzazione) che invia il materiale e la struttura di appartenenza (es. presidio ospedaliero);
- La dicitura “Strumentario chirurgico da riparare/riparato”;
- La dicitura “Non contaminato” per protezione operatore (81/2008) e la struttura che consegna deve dare evidenza dell’avvenuta termodisinfezione e sterilizzazione;
Lo strumentario sarà accompagnato da un documento di consegna con relativo codice di invio (riferito all’U.O./servizio di invio);
Il documento di riconsegna del materiale riparato dovrà tenere conto del codice di invio;
Il ritiro dello strumentario dovrà avvenire in luogo e orario e giorno concordato con la struttura di riferimento settimanalmente. In merito al carico di lavoro la struttura appaltante potrà richiedere anche il doppio ritiro settimanale senza oneri aggiuntivi.
L’Azienda Sanitaria si riserva di fare un controllo postumo alla riconsegna del materiale, entro 5 giorni lavorativi per verificare la corrispondenza del servizio richiesto.
Qualora l’Azienda Sanitaria necessiti di uno strumento di particolare importanza inviato in riparazione, al fine di non pregiudicare l’attività sanitaria, il Servizio utilizzatore potrà chiedere alla ditta riparatrice uno strumento in sostituzione temporanea (muletto), che deve garantire la continuità di utilizzo, per il periodo utile a terminare la riparazione.
Lo strumento concesso in uso (muletto) verrà restituito con la consegna dello strumento riparato o non riparabile.
Il fornitore dovrà tempestivamente comunicare al Servizio interessato, (entro un range di giorni lavorativi min. 3-max.10) dalla data di ricevimento dello strumento, l’impossibilità alla riparazione, riconsegnando il medesimo unitamente alla dichiarazione di non riparabilità, adeguatamente motivata.
La riparazione dei container può avvenire in regime di “urgenza” (entro un range di giorni lavorativi min. 3 - max. 8) e in regime “standard” (entro un range di giorni lavorativi min. 8 - max.15).
Il ritiro dei container sarà accompagnato da un documento di consegna con relativo codice di invio con specificata avvenuta termodisinfezione/sterilizzazione per protezione operatore (81/2008) (riferito all’U.O. di invio).
Il canone, che ogni Aziende Sanitaria ed Ospedaliera dovrà corrispondere mensilmente, è correlato all’incidenza percentuale (inc) della partecipazione alla spesa storica sull’importo quadriennale complessivo in AVEC.
AUSLBO | 22,772% |
AUOBO | 6,574 % |
IOR | 55,629 % |
AUSLIMOLA | 5,195 % |
AUSLFE | 4,915% |
AUOFE | 4,915% |
Pertanto il canone mensile per ciascuna Azienda in AVEC sarà così calcolato: Canone mensile (x) = Canone mensile offerto*inc/100
Art. 15) Modalità di Acquisto per sostituzione di DM dichiarato non riparabile.
Qualora un operatore economico abbia dichiarato, per il lotto di riferimento, la propria disponibilità ad eseguire la vendita per sostituzione di DM dichiarato non riparabile, l’Azienda Sanitaria interessata valuterà la proposta. In caso di accettazione, lo strumento acquistato dovrà avere le medesime caratteristiche tecniche/funzionali dello strumento ritenuto ”non riparabile”.
Lo sconto richiesto per questa modalità sarà del 20%, in aggiunta alla percentuale offerta in sede di gara, per i lotti dall’1 all’11.
Art.16) Clausole e Penalità
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Xxx consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 11 (Consegna), l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell’art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell’ordine;
b) Per il lotto della manutenzione qualora non venga rispettata la tempistica per il ritiro/consegna dei DM verrà addebitata una penale pari a 30 euro per i primi 3 giorni di ritardo rispetto ai giorni dichiarati in sede di offerta e a partire dal quarto giorno di ritardo la penale applicata sarà pari a 50 euro/giorno;
c) Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art. 12 (merci non conformi), la penale è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n. 633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.17) Obbligo di Riservatezza dei dati
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art.18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx:
al link xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Istituto Ortopedico Rizzoli: xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxx- prevenzione-e-protezione,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx tel 0000-000000 xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art.19) Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) qualora l’Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza;
i) qualora venisse attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-Er o di Consip.
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.20) Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.21) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007
n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda USL di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA: AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente i seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento;
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI- ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art.22) Modifiche del contratto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice, secondo il prospetto riportato nel Disciplinare di gara punto 3).
Art.23) Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG
n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.24) Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art. 25) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del
valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Art.26) Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione