CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
UNIVALORE ITALIA PIR
Il Set Informativo che, oltre ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) relativi alle opzioni di investimento prescelte, è costituito dai seguenti documenti:
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza
• Glossario
• Proposta (in versione fac-simile)
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Inoltre, in aggiunta al Set Informativo, viene fornita al Contraente l’informativa sulla sostenibilità (ESG) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i contenuti del presente Set Informativo.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Tariffa UL17UP Edizione: 27/06/2022
Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Compagnia: UniCredit Allianz Vita S.p.A. Prodotto: UNIVALORE ITALIA PIR
Contratto UNIT LINKED (Ramo III)
Data di realizzazione: 27/06/2022
Il presente DIP aggiuntivo IBIP è l’ultimo pubblicato disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UniCredit Allianz Vita S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al
n. 1.00121, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimenti del 16 maggio 1996 e 10 luglio 1997, Società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.4259, Fax: +39 02 7216.4032, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
UniCredit Allianz Vita S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto pariteticamente da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto della Società, pari a 740,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 112,2 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 498,4 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 548,5 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 246,8 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 1.133,00 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 1.133,00 milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 207%.
Al contratto si applica la legge italiana.
a) Prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo Interno detenuto dall’impresa di assicurazione
Il prodotto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (di seguito “Legge di Bilancio 2017”), e successive modifiche e integrazioni.
Le prestazioni previste dal prodotto sono espresse in quote dei Fondi Interni prescelti dal Contraente tra i fondi selezionabili e collegati al, prodotto, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
I Fondi Interni tra cui il Contraente può scegliere di ripartire il premio sono riportati di seguito:
▪ CREDITRAS PRUDENTE PIR
▪ CREDITRAS DINAMICO PIR
A fronte di ciascun premio versato il Contraente acquisisce pertanto un corrispondente numero di quote di ciascun Fondo Interno selezionato.
Quali sono le prestazioni?
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, un importo pari alla somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote di ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, calcolati in base ai rispettivi valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione scritta di avvenuto decesso, corredata dalla documentazione necessaria.
L’importo conteggiato nei termini sopra indicati viene maggiorato di una percentuale in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, salvo quanto previsto nella Sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
L’importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.
I Regolamenti dei Fondi Interni sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione “Le soluzioni per te -
Investimento e Risparmio” > UNIVALORE ITALIA PIR > Set Informativo.
OPZIONI CONTRATTUALI
▪ Opzione di corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali di importo costante
Il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale complessivo da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali di importo costante per un periodo a scelta del Contraente.
▪ Modifica del profilo di investimento - switch volontari
Nel corso del Contratto il Contraente, tramite modulo di richiesta reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", e purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, può chiedere il disinvestimento, anche parziale, delle quote acquisite da uno dei Fondi Interni e il contestuale investimento (al netto dei costi eventualmente previsti) in quote di altro Fondo Interno in cui il prodotto consente di investire.
La sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta può avvenire anche per il tramite del Distributore UniCredit S.p.A.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non sono presenti garanzie escluse dalla copertura assicurativa. |
Ci sono limiti di copertura?
La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto; inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sul controvalore in Euro del numero di quote derivante dal versamento di un premio aggiuntivo, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo stesso.
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
• incidente di volo (se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio);
• suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
▪ di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
▪ di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
▪ di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante sottoscrizione di apposito modulo per il tramite del Distributore UniCredit S.p.A. ovvero direttamente alla Società medesima mediante lettera contenente gli elementi identificativi del Contratto indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Unitamente alla suddetta richiesta di liquidazione per tutti i pagamenti devono essere preventivamente trasmessi alla Società i documenti di seguito indicati: PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO ▪ fotocopia di un valido documento di identità del soggetto/persona avente diritto, riportante firma visibile nonché del codice fiscale, qualora la richiesta di liquidazione venga inviata direttamente alla Società tramite lettera; ▪ qualora l’Assicurato sia persona diversa dal soggetto/persona avente diritto, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo; ▪ qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni" sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire. PER IL PAGAMENTO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO ▪ certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; ▪ certificato medico attestante la causa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto; ▪ qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata. In alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento; • in caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando, altresì, che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. ▪ fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; ▪ qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc…). Le spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto. Alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni" sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire. |
Per i pagamenti in caso di riscatto e per i pagamenti in caso di decesso dell’Assicurato, qualora il soggetto avente diritto sia una persona giuridica, oltre alla richiesta di liquidazione dovrà essere inviata idonea documentazione che comprovi i poteri della persona fisica che agisce in nome e per conto della persona giuridica stessa, unitamente a fotocopia di un Suo valido documento di identità, riportante firma visibile nonché del codice fiscale. | |
Prescrizione Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l’attenzione del Contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). | |
Erogazione della prestazione Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione delle prestazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al legittimo richiedente. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (ad esempio dichiarazione non veritiera riguardo alla residenza). L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione del Contratto in caso di decesso. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, in corso di Contratto, il venir meno di uno o più requisiti ai sensi della Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto che ogni variazione intercorsa potrebbe comportare l’esclusione dal regime fiscale agevolato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il prodotto prevede il versamento di un premio unico pari ad almeno 5.000,00 euro e, trascorso interamente un mese dalla data di decorrenza del Contratto, la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 euro. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l’importo massimo dei premi (unico e aggiuntivi) in ciascun anno solare non può essere superiore a 40.000,00 e l’importo dei premi complessivamente versati sul Contratto non può eccedere l’ammontare di Euro 200.000,00 euro . Per anno solare si intende il periodo di tempo che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del Contratto. Su ciascun premio versato la Società trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale pari a 0,75% del premio. La corresponsione dei premi - unico iniziale ed eventuali aggiuntivi – avviene tramite procedura di addebito sul conto corrente o sul deposito a risparmio nominativo e intrattenuto presso il Distributore. Non è ammesso il pagamento in contanti. In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente. |
Rimborso | In caso di revoca della Proposta o di recesso del Contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso, la Società è tenuta a rimborsare il premio corrisposto che in caso di recesso, per la parte investita nel Fondo Interno, sarà al netto delle imposte previste. |
Sconti | Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività ed in quiescenza del Gruppo Bancario UniCredit: in tal caso al premio corrisposto viene applicata una riduzione al costo di caricamento, secondo percentuali predefinite dalla Società. Nell’ambito di specifiche campagne promosse dalla Società relative al reinvestimento di prestazioni derivanti da altre polizze vita stipulate con la Società stessa, può essere prevista un’agevolazione finanziaria che riduce il caricamento, secondo percentuali predefinite dalla Società. Può essere applicata dal Distributore, sulla base di condizioni inerenti allo svolgimento della propria attività, un’agevolazione finanziaria che riduce il caricamento, secondo percentuali predefinite dalla Società. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata dell’assicurazione – intendendosi per tale l’arco di tempo durante il quale è operante la prestazione – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell’Assicurato. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante richiesta di revoca da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero mediante lettera indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). La somma eventualmente anticipata dal Contraente alla Società viene restituita entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Società medesima della comunicazione di revoca. |
Recesso | Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni. Per l'esercizio del suddetto diritto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante richiesta di recesso da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero mediante lettera indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio unico corrisposto, maggiorato o diminuito dell’eventuale differenza fra la somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote di ciascun Fondo Interno prescelto dal Contraente, calcolati in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati alla data di decorrenza e al netto delle imposte previste. La Società trattiene un importo fisso pari a 50,00 euro unitamente alla quota parte della commissione di gestione e alle imposte dovute per legge. |
Risoluzione | Non prevista. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Riscatto totale Il riscatto è possibile a condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore di riscatto è pari al numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto. Nel caso in cui la richiesta sia formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Sul valore di riscatto possono essere applicate delle penali in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio, come riportato nella tabella “Costi per riscatto/riduzione” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere?”. La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto. Riscatto parziale Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto del capitale, con le stesse modalità e con gli stessi criteri della liquidazione totale, a condizione che l’importo lordo riscattato ed il complessivo controvalore del numero di quote residuo non risultino inferiori a 2.500,00 euro. Quest’ultima condizione non viene osservata nel caso in cui il Contraente chieda alla Società, come riscatto parziale, la totalità del numero di quote di uno o più Fondi Interni tra quelli prescelti. Ai fini dell’applicazione delle penali, il riscatto parziale viene imputato progressivamente ai versamenti in base all’ordine cronologico di versamento, partendo da quello la cui data è la meno recente. Il Contratto, in caso di riscatto parziale, rimane in vigore per la quota non riscattata. Indipendentemente dalla tipologia della richiesta, la Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste dalla normativa vigente. La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare, anche per l’applicazione delle penali di riscatto quando previste, il non pieno recupero dei premi versati. Riduzione Non prevista. |
Richiesta di informazioni | Il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto recandosi presso la Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, dove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, oppure inviando comunicazione sottoscritta alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta. Riferimenti utili per contattare UniCredit Allianz Vita S.p.A. e richiedere informazioni relative al Contratto: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) UFFICIO LIQUIDAZIONI - Recapito telefonico: 02/7216.4259* Fax: 02/7216.3246 Online: tramite il form di assistenza presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta informazioni". *Numero di rete fissa, il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. |
Il prodotto è destinato a coloro che:
▪ abbiano una conoscenza/esperienza appropriata dei prodotti di investimento, corrispondente al livello intermedio in una scala composta da tre livelli crescenti di conoscenza/esperienza (base, appropriata e avanzata);
▪ desiderino costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, usufruendo di un regime fiscale agevolato;
▪ abbiano una disponibilità finanziaria immediata di almeno 5.000,00 euro;
▪ abbiano un orizzonte temporale di lungo periodo.
Il prodotto presuppone che l’Assicurato abbia tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del Contratto.
Ai sensi della soprarichiamata Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Contratto può essere sottoscritto, in qualità di Contraente, esclusivamente da una persona fisica che:
(i) sottoscriva il PIR al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa commerciale;
(ii) sia residente ai fini fiscali in Italia;
(iii) non sia titolare di altro PIR.
A chi è rivolto questo prodotto?
COSTI PER RISCATTO
dalla data di versamento di ciascun premio | |
meno di 1 anno | 3,80% |
1 anno | 3,00% |
2 anni | 2,20% |
3 anni | 1,30% |
4 anni | 0,50% |
da 5 anni | nessuna penale |
COSTI PER L’EROGAZIONE DELLA RENDITA
COSTI PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Durata di corresponsione delle rate (in anni) | Coefficiente da applicare al capitale |
3 | 0,167707 |
6 | 0,084481 |
9 | 0,056741 |
12 | 0,042873 |
15 | 0,034553 |
Per l’informativa dettagliata sui costi si rimanda alle indicazioni riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID).
In aggiunta alle informazioni contenute nella Sezione ‘Quali sono i costi?’ del KID, il prodotto prevede i costi di seguito riportati:
Anni interamente trascorsi
Penali di riscatto
In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alla penale sopra riportata, un costo fisso pari a 20,00 euro.
Erogazione rendita non prevista.
Switch volontari
È previsto un costo fisso di 20,00 euro per ogni modifica del profilo di investimento nei Fondi Interni (switch) successiva alle prime due gratuite.
Corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali di importo costante
L’ammontare della prestazione, corrisposta ai Beneficiari in rate semestrali di importo costante, sarà determinato in base alla durata scelta dal Contraente e dall’applicazione del relativo coefficiente, come indicato nella tabella seguente.
La quota parte percepita in media dai Distributori con riferimento all’intero flusso commissionale atteso è pari a:
CREDITRAS PRUDENTE PIR 54,52%
CREDITRAS DINAMICO PIR 62,79%
Quali costi devo sostenere?
COSTI DI INTERMEDIAZIONE
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale e/o del premio versato. Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni selezionati.
I rischi connessi all’investimento finanziario collegato al presente prodotto sono di seguito illustrati:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati.
L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischi connessi al c.d. bail-in: nel caso in cui i fondi possano investire, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall’eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale);
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
In considerazione dei rischi finanziari connessi all’investimento effettuato nei Fondi Interni non può escludersi la possibilità di:
▪ ottenere un valore di riscatto totale inferiore ai premi versati;
▪ ottenere un capitale in caso di decesso dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato a UniCredit Allianz Vita S.p.A. abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Contattaci - Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: ▪ nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; ▪ individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; ▪ breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ▪ copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
Alla CONSOB | Qualora l'esponente, per questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID), non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx telefono 00.00000 fax: 00.0000000 o 00.0000000 o Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx telefono 00.000000 fax: 00.00000000 Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet xxx.xxxxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (alla Sezione “Contattaci - Reclami”, attraverso apposito link al sito di CONSOB). Si ricorda inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi (riscatto totale e parziale), è previsto un regime fiscale agevolato per le somme liquidate a condizione che vengano rispettati i limiti ed i vincoli di investimento stabiliti dalla Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g-quater, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) eventualmente maturati nell’ambito dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (c.d. PIR), non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, disposta dall’art. 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall’art. 3 decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati), purché ciascun premio versato sia mantenuto nel PIR per almeno 5 anni. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e di decesso dell’Assicurato. |
AVVERTENZE
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PREMESSA
Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.
In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti.
Con la presente informativa UniCredit Allianz Vita S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088
Nell’ambito del gruppo Allianz SE (di seguito “Gruppo”) il “rischio di sostenibilità” è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in seguito “ESG”) che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.
In tale contesto, il Gruppo considera i rischi ESG nell’intero processo di investimento ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degli asset manager delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell’attività di gestione dei rischi.
UniCredit Allianz Vita S.p.A. (di seguito, anche, “Compagnia”) ha demandato l’attuazione delle scelte di investimento alla funzione Investment Management di Allianz S.p.A. (di seguito, anche, “AIM”), che svolge la sua attività nel rispetto delle strategie di investimento e delle politiche di rischio determinate dall’organo amministrativo della Compagnia.
La funzione Investment Management esegue l’attività di investimento direttamente o per il tramite di gestori terzi, appartenenti e non al Gruppo, sulla base di specifici mandati di gestione conferiti in sub delega dalla stessa AIM.
La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi (“FIA”), nei Fondi esterni o nei portafogli collegati a prodotti di tipo previdenziale è guidata dalla politica di investimento rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo. Per i FIA e i portafogli collegati a prodotti di tipo previdenziale la gestione è delegata ad asset manager, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo.
UniCredit Allianz Vita S.p.A. xxxxxxxxx, per il tramite di AIM, esclusivamente asset manager che sono firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile (di seguito “PRI”) promossi dalla Nazioni Unite (ed hanno ricevuto una valutazione PRI minima pari a "B") o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell’analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi decisionali di investimento.
Il processo di investimento di UniCredit Allianz Vita S.p.A. prevede una sistematica e strutturale integrazione di valutazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio attivi, che si applicano sia in fase di selezione di nuovi investimenti e/o asset manager che durante la loro detenzione in portafoglio.
L’integrazione di valutazioni relative ai rischi ESG avviene attraverso l’individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità derivanti dagli investimenti, il loro monitoraggio, nonché la loro mitigazione, con modalità diverse in funzione della tipologia di prodotto di investimento, ad es. attraverso esclusioni o individuazione di rating ESG minimi.
I presidi ancorati nel processo di investimento con riferimento all’individuazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di sostenibilità sono funzionali ad una riduzione dei rischi idiosincratici nel portafoglio attivi e supportano nel tempo un profilo di rischio-redditività più efficiente e, quindi, più attrattivo.
Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, la invitiamo a consultare l’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 nel sito della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione “News - Informazioni alla clientela”.
Gli investimenti sottostanti il prodotto d’investimento assicurativo, non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022
UNIVALORE ITALIA PIR - Set Informativo
Informativa sulla sostenibilità (ESG) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 - Mod.UCB196 Pag. 1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE UNIVALORE ITALIA PIR
INDICE
DISCIPLINA DEL CONTRATTO 2
ART.1 - PRESTAZIONI 2
ART.2 - OPZIONI CONTRATTUALI 2
ART.2.1 - OPZIONE PER LA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE CASO MORTE IN RATE SEMESTRALI DI IMPORTO COSTANTE 2
ART.2.2 - MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO – SWITCH 3
ART.3 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO 4
ART.4 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 4
ART.4.1 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE 4
ART.4.2 - PAGAMENTI PER SOGGETTI MINORI DI ETA’ O INCAPACI DI AGIRE 6
ART.4.3 - PAGAMENTI PER PERSONE GIURIDICHE 6
ART.5 - PREMI 6
ART.6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO 7
ART.7 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE, CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 7
ART.7.1 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 7
ART.7.2 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 8
ART.8 - MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 8
ART.9 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI QUOTE 8
ART.10 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 9
ART. 10.1 - SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 9
ART.11 - COMUNICAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI 9
ART.12 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 10
ART.13 - REVOCA DELLA PROPOSTA - RECESSO 10
ART.14 - RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO – RISCATTO 11
ART.15 - SOGGETTO CHE PUO’ ESSERE ASSICURATO (ASSICURATO) 13
ART.16 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI 13
ART.17 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 13
ART.18 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI 13
ART.19 - NON PIGNORABILITA’ E NON SEQUESTRABILITA’ 13
ART.20 - PRESCRIZIONE 14
ART.21 - TASSE ED IMPOSTE 14
ART.22 - FORO COMPETENTE 14
ART.23 - TRASFERIMENTO RESIDENZA 14
ART.24 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 14
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il Contratto è disciplinato:
• dalla Proposta, dalla Polizza quale documento che disciplina e prova la conclusione del contratto di assicurazione e dalle Condizioni di Assicurazione;
• dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto.
ART.1 - PRESTAZIONI
UNIVALORE ITALIA PIR è un prodotto di investimento assicurativo a vita intera che non ha una scadenza prefissata e la cui durata è commisurata alla vita dell’Assicurato. Ciò significa che non è prevista una prestazione a scadenza a favore di un Beneficiario designato; il Contraente, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, può estinguere il Contratto ed ottenere la liquidazione del controvalore della polizza attraverso una richiesta di riscatto totale, con le modalità e i limiti descritti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, un importo pari alla somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote di ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, calcolati come prodotto tra il numero delle quote acquisite alla data del decesso e il valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui perviene, alla Società, la comunicazione scritta di avvenuto decesso, da parte dell’avente diritto, corredata dal certificato di morte dell’Assicurato in originale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile.
Per ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, l’importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso.
Età dell’Assicurato (in anni interi) al momento del decesso | Misura percentuale di maggiorazione |
da 18 a 64 anni | 5,00% |
oltre 64 anni | 0,20% |
La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.
Inoltre, in alcuni casi indicati nel successivo Art.3 “LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO”, la maggiorazione non viene riconosciuta.
Per tutti i Fondi Interni, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale e/o del premio versato. Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni selezionati. E’ possibile che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
ART.2 - OPZIONI CONTRATTUALI
ART.2.1 - OPZIONE PER LA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE CASO MORTE IN RATE SEMESTRALI DI IMPORTO COSTANTE
All’atto della sottoscrizione della Proposta il Contraente ha la facoltà di richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, l’importo corrispondente alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato da liquidare sia corrisposto ai Beneficiari in rate semestrali di importo costante, pagabili per un periodo a scelta tra quelli di seguito indicati. L’importo di ciascuna rata - distintamente per ogni durata prescelta - si determina moltiplicando il capitale per i coefficienti riportati nella tabella che segue:
Durata di corresponsione delle rate (in anni) | Coefficiente da applicare al capitale |
3 | 0,167707 |
6 | 0,084481 |
9 | 0,056741 |
12 | 0,042873 |
15 | 0,034553 |
L’importo così determinato sarà ripartito in parti uguali fra i Beneficiari indicati dal Contraente che, in ogni caso, non potranno essere superiori a tre.
In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto, nel corso del Contratto, di non volersi più avvalere di tale opzione e che, in caso di decesso dell’Assicurato, venga liquidato ai Beneficiari l’importo spettante in un’unica soluzione. Tale decisione di rinuncia all’opzione è da considerarsi irrevocabile.
In ogni momento, nel corso del periodo di corresponsione delle suddette rate, ciascun Beneficiario ha la facoltà di chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del valore residuo delle rate a lui spettanti e non ancora corrisposte, con i seguenti vincoli temporali:
Durata di corresponsione delle rate (in anni) | Xxxx interamente trascorsi dall’inizio della rateizzazione del capitale |
3 | 0 |
6 | 3 |
9 | 6 |
12 | 9 |
15 | 9 |
Tale valore residuo delle rate non ancora corrisposte si ottiene attualizzando, al tasso annuo composto del 0,50% l’ammontare delle rate non ancora corrisposte, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ciascuna rata.
Infine, qualora in fase di corresponsione delle suddette rate si verifichi il decesso di uno dei Beneficiari verrà liquidato ai di lui eredi testamentari o – in mancanza di testamento - legittimi il valore attuale delle rate residue a quest’ultimo spettanti e non ancora corrisposte, determinato con la medesima modalità. Tale importo rientra a pieno titolo nell’asse ereditario dei Beneficiari.
Nel caso in cui il decesso di uno dei Beneficiari si verifichi prima dell’inizio della corresponsione delle rate semestrali, salvo nuova designazione da parte del Contraente, il valore attuale dell’importo complessivo delle rate spettanti al Beneficiario e determinato come sopra riportato verrà liquidato agli eredi testamentari o – in mancanza di testamento - legittimi di quest’ultimo alla data di decesso dell’Assicurato.
ART.2.2 - MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO – SWITCH
Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può decidere una nuova ripartizione del controvalore delle quote acquisite richiedendo alla Società, con apposito modulo, reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", la modifica del profilo di investimento – switch. La sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di switch volontario può avvenire anche per il tramite del Distributore UniCredit S.p.A., di seguito “Distributore”.
Inviando apposita richiesta è possibile dunque trasferire una parte o la totalità del capitale espresso in quote da un Fondo Interno all’altro.
Il Contraente può modificare il profilo di investimento mediante switch tra i due Fondi Interni CREDITRAS PRUDENTE PIR e CREDITRAS DINAMICO PIR previsti dal prodotto.
La modifica del profilo di investimento viene effettuata applicando al numero di quote, per ciascun Fondo Interno precedentemente scelto ed oggetto dell'operazione, la relativa percentuale di disinvestimento, indicata dal Contraente nell’apposita richiesta.
Per ciascun fondo il risultato ottenuto viene moltiplicato per il corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta.
Nel caso in cui la richiesta sia formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione.
La somma degli importi ottenuti, come sopra descritto, viene diminuita di una commissione di 20,00 euro e, applicando le percentuali di investimento indicate dal Contraente nel modulo di richiesta, viene determinato l'importo da investire nel nuovo Fondo Interno prescelto.
La suddetta commissione non viene applicata in occasione delle prime due richieste di modifica del profilo di investimento - switch.
Per il nuovo Fondo Interno il numero di quote acquisite è ottenuto dividendo il relativo importo investito per il corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta.
Il numero di quote acquisite così determinato va ad incrementare il numero di quote eventualmente già presente nel Fondo Interno prescelto.
A seguito dell’operazione, la Società invia al Contraente una comunicazione con l’indicazione, tra le altre informazioni per ciascun Fondo Interno oggetto della modifica del profilo di investimento, del capitale espresso in quote posseduto alla data della modifica e del valore unitario delle stesse alla medesima data.
ART.3 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI” non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto; inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sul controvalore in Euro del numero di quote derivante dal versamento di un premio aggiuntivo, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo stesso;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
• suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
• di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.
ART.4 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ ART.4.1 - RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE
Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante sottoscrizione di apposito modulo per il tramite del Distributore ovvero direttamente alla Società medesima mediante lettera contenente gli elementi identificativi del Contratto indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
La Filiale dove è appoggiato il Contratto e la Società sono disponibili a fornire all’avente diritto la necessaria assistenza e le eventuali ulteriori informazioni per la liquidazione.
La richiesta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto deve indicare le coordinate bancarie del conto corrente, intestato o cointestato all’avente diritto medesimo, dove accreditare l’importo dovuto.
Unitamente alla richiesta di liquidazione devono essere preventivamente trasmessi alla Società i documenti di seguito indicati:
PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO:
• fotocopia di un valido documento di identità del soggetto/persona avente diritto, riportante firma visibile nonché del codice fiscale, qualora la richiesta di liquidazione venga inviata direttamente alla Società tramite lettera;
• qualora l’Assicurato sia persona diversa dal soggetto/persona avente diritto, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo.
Alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, nonché direttamente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.
PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
• certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico attestante la causa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto;
• qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata. In alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto.
La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento.
- In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
• fotocopia di un valido documento di identità dei soggetti/persone aventi diritto riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali.
Alla Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, nonché direttamente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.
RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ
La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc…)
Le spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Filiale del Distributore dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.
ART.4.2 - PAGAMENTI PER SOGGETTI MINORI DI ETA’ O INCAPACI DI AGIRE
Per tutti i pagamenti, qualora i soggetti/persone aventi diritto risultino minorenni o incapaci, oltre alla richiesta di liquidazione, dovrà pervenire alla Società il decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa.
ART.4.3 - PAGAMENTI PER PERSONE GIURIDICHE
Per tutti i pagamenti, qualora il soggetto avente diritto sia una persona giuridica, oltre alla richiesta di liquidazione dovrà essere inviata idonea documentazione che comprovi i poteri della persona fisica che agisce in nome e per conto della persona giuridica stessa, unitamente a fotocopia di un Suo valido documento di identità, riportante firma visibile nonché del codice fiscale.
ART.5 - PREMI
Premio Unico e Premi Aggiuntivi
Le prestazioni previste dal prodotto sono operanti previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un’unica soluzione.
L’importo del premio unico non può essere inferiore a 5.000,00 euro.
Il premio unico viene corrisposto, all’atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo indicato in Proposta e intrattenuto presso il Distributore.
Trascorso interamente un mese dalla data di decorrenza del Contratto, è prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi; sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.
Tali premi aggiuntivi vengono fatti confluire in ciascun Fondo Interno selezionato, secondo la composizione percentuale di investimento indicata dal Contraente nell’apposito modulo.
La decorrenza di ciascun premio aggiuntivo verrà fissata alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del relativo addebito.
Nel caso in cui la richiesta sia formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box da lunedì a venerdì entro e non oltre le ore 20:30, la data di addebito coincide con il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet, da lunedì a venerdì dopo le ore 20:30 o il sabato e nei giorni festivi, la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto oppure fuori sede il sabato la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della richiesta. I predetti Servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento degli eventuali premi aggiuntivi viene effettuato mediante procedura di accredito sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
Non è ammesso il pagamento in contanti.
L’importo di ciascun premio aggiuntivo non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (di seguito “Legge di Bilancio 2017”), e successive modifiche e integrazioni.
Secondo quanto previsto dalla richiamata Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, in tema di PIR l’importo massimo dei premi (unico e aggiuntivi) in ciascun anno solare non potrà essere superiore a 40.000,00 euro e l’importo dei premi complessivamente versati sul Contratto non potrà eccedere l’ammontare di 200.000,00 euro. Per anno solare si intende il periodo di tempo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del Contratto.
Inoltre, ai sensi della Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni il Contratto può essere sottoscritto, in qualità di Contraente, esclusivamente da una persona fisica che (i) sottoscriva il PIR al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa commerciale, (ii) sia residente ai fini fiscali in Italia e (iii) non sia titolare di altro PIR.
Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, in corso di Contratto, il venir meno di uno o più dei requisiti sopra richiamati, tenuto conto che ogni variazione intercorsa potrebbe comportare l’esclusione dal regime fiscale agevolato di cui alla citata Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, in tema di PIR.
A seguito della sottoscrizione della Proposta e del versamento del premio unico, la Società invia al Contraente il documento di Xxxxxxx, quale lettera di conferma della relativa accettazione, mentre a seguito del versamento di premi aggiuntivi la Società invia il documento di attestazione del versamento del premio aggiuntivo.
I suddetti documenti contengono le principali informazioni relative al Contratto, così come indicato al successivo Art. 11 “COMUNICAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI”.
ART.6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI”.
ART.7 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE, CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO ART.7.1 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La sottoscrizione della Proposta può avvenire con diverse modalità messe a disposizione del Contraente sulla base dei rapporti contrattuali in essere con il Distributore, come di seguito riportate:
• con firma autografa, presso i locali del Distributore;
• con firma digitale per il tramite del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o, tramite il solo Distributore UniCredit, avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box qualora il Contraente abbia sottoscritto uno o più dei relativi contratti con il Distributore.
La sottoscrizione tramite il Servizio di firma elettronica avanzata può essere effettuata presso la filiale o fuori sede (in luogo diverso dai locali del distributore, tramite consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede ed iscritto nell’apposita sezione del RUI).
Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo esclusivamente in sede la documentazione afferente alla polizza, il Distributore offre alla propria clientela il Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché il Servizio di Banca Multicanale e anche il Servizio UniCredit Digital Mail Box (di seguito “Servizi”), che consentono la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico. Il Contraente dichiara di essere informato che, qualora si avvalga di uno o più dei Servizi di cui sopra (qualora tali Servizi siano attivi anche per i prodotti di investimento assicurativi e per la specifica operatività oggetto di richiesta) e si sia dotato, a seguito dell’adesione allo stesso/agli stessi, di Certificato Qualificato di Firma Digitale, UniCredit Allianz Vita S.p.A., in alternativa alla firma autografa, riconosce l’utilizzo della modalità di sottoscrizione mediante Firma Digitale nei rapporti tra UniCredit Allianz Vita S.p.A. stessa e il Contraente, sia in relazione alla proposta relativa alla polizza di cui UniCredit Allianz Vita S.p.A. è emittente e all’eventuale correlata documentazione sia all’ulteriore documentazione afferente a disposizioni successive impartite dal Contraente alla Compagnia a valere sulla polizza in essere, ove tale ulteriore documentazione sia resa disponibile in formato elettronico presso il Distributore. I predetti Servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione.
Il Contratto si considera concluso il secondo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico pattuito a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte del Contraente, unitamente all’Assicurato, se persona diversa, ed accettata dalla scrivente Società.
Eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere effettuati se l’Assicurato, alla data del versamento, non ha un’età superiore a 90 anni (età assicurativa).
L'efficacia del Contratto è subordinata all'espletamento da parte della Società dell'adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Ove, a rapporto assicurativo già in essere, non fosse possibile effettuare le ulteriori verifiche che si rendessero eventualmente necessarie ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà senz’altro risolto, previo espletamento delle procedure di sollecito dell’adeguata verifica e di restituzione dei fondi di cui alla Circ. del MEF prot. DT57889 del 30/07/2013.
ART.7.2 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Le prestazioni di cui all'Art.1 “PRESTAZIONI” sono operanti dalla data di conclusione del Contratto, stabilita il secondo giorno lavorativo successivo alla data di addebito sul conto corrente o sul deposito a risparmio nominativo del premio unico pattuito, a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte del Contraente - unitamente all’Assicurato, se persona diversa - ed accettata dalla scrivente Società.
Tale data viene indicata sulla Polizza quale data di decorrenza.
In caso di sottoscrizione della Proposta in sede, con firma autografa o per il tramite del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), effettuata da lunedì a venerdì entro e non oltre le ore 20:30, la data di addebito coincide con il giorno stesso della sottoscrizione.
In caso di sottoscrizione della Proposta effettuata per il tramite del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box da lunedì a venerdì dopo le ore 20:30, il sabato e nei giorni festivi, la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione.
In caso di sottoscrizione della Proposta in sede oppure fuori sede (in quest’ultimo caso solo per il tramite del Servizio di firma elettronica avanzata) effettuata il sabato la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione.
Il Servizio di Banca Multicanale e il Servizio UniCredit Digital Mail Box sono servizi offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione.
ART.8 - MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il Contratto - che ha durata vitalizia - si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:
• in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale;
• alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.
ART.9 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI QUOTE
Alla data di decorrenza del Contratto fissata a norma dell’Art.7.2 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO”, la Società determina il numero di quote di ciascun Fondo Interno, indicato dal Contraente, nel modo di seguito illustrato:
a) sul premio unico versato dal Contraente la Società trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale, pari a 0,75% del premio corrisposto;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) viene ripartito su ciascun Fondo Interno selezionato in base alle corrispondenti percentuali indicate in Proposta dal Contraente;
c) distintamente per ciascun Fondo Interno prescelto, l’importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il corrispondente valore unitario delle quote, rilevato alla data di decorrenza del Contratto, ottenendo così il numero di quote per ciascun Fondo Interno.
In caso di versamenti di premi aggiuntivi nel corso del Contratto, la Società determina il numero di quote di ciascun Fondo Interno selezionato nel modo di seguito illustrato:
a) su ciascun premio aggiuntivo versato dal Contraente la Società trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale, pari a 0,75% del premio corrisposto;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) viene ripartito su ciascun Fondo Interno selezionato in base alle corrispondenti percentuali indicate nell’apposito modulo dal Contraente;
c) distintamente per ciascun Fondo Interno prescelto, l’importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del modulo di richiesta del premio aggiuntivo.
Il Contraente può scegliere di ripartire il premio tra i Fondi Interni riportati di seguito:
- CREDITRAS PRUDENTE PIR
- CREDITRAS DINAMICO PIR
Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fossero disponibili i valori unitari delle quote di uno o più Fondi Interni, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.
Qualora la Società procedesse con l’introduzione di nuovi Fondi Interni nel prodotto, gli stessi saranno messi a disposizione del Contraente che potrà investire i premi aggiuntivi successivi o effettuare switch, previa consegna della relativa informativa tratta dal Set Informativo.
ART.10 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Nei giorni di calendario nei quali - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni, la Società considera, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i valori unitari delle quote risultanti il primo giorno di rilevazione successivo.
ART. 10.1 - SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Ai sensi dei rispettivi Regolamenti, gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi Interni possono essere investiti dalla Società in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (gli “OICR”), sia nazionali che di diritto comunitario. I regolamenti di gestione di tali OICR possono prevedere la facoltà, per i gestori degli OICR medesimi di sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle relative quote, determinando altresì la sospensione delle operazioni di sottoscrizione e/o rimborso delle quote medesime, a causa di eccezionali condizioni di mercato che si protraggono nel tempo (es. conflitti bellici, crisi militari, ecc.).
In tali casi, tenuto conto delle condizioni di mercato, della rilevanza degli OICR interessati dalla sospensione rispetto alla composizione dei Fondi Interni, e dell'interesse del Contraente, la Società si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente:
a) il calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi Interni interessati; e
b) l’esecuzione, in tutto o in parte, delle operazioni di liquidazione, switch, riscatto (totale o parziale) e versamento dei premi relative ai Fondi Interni, che si sarebbero dovute eseguire con decorrenza dalla data della sospensione.
Le sospensioni di cui alle lettere a) e b) che precedono verranno meno quando, riprese le operazioni di valorizzazione delle quote degli OICR interessati dalla sospensione, la Società sarà in grado di procedere nuovamente al calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi Interni. Contestualmente, la Società potrà dare corso alle operazioni di liquidazione, switch, riscatto (totale o parziale) e versamento dei premi sulla base del valore unitario delle quote dei Fondi Interni rilevato alla prima data utile successiva al termine della sospensione.
La Società provvederà ad informare tempestivamente i Contraenti interessati, comunicando altresì le ragioni che hanno determinato la sospensione del calcolo del valore unitario delle quote degli OICR sottostanti ai Fondi interni da parte dei relativi gestori.
ART.11 - COMUNICAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI
A conferma della conclusione del Contratto e dell’avvenuta determinazione del numero di quote di ciascun Fondo Interno selezionato, la Società invia al Contraente, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote – data di decorrenza -, la Polizza che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:
• il numero di Polizza assegnato;
• il premio unico versato;
• la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta;
• la data di decorrenza del Contratto (giorno di riferimento coincidente con la data di incasso del premio);
• la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza);
• relativamente a ciascun Fondo Interno:
il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto;
il valore unitario delle quote alla medesima data;
il numero di quote attribuite sempre alla medesima data.
In caso di versamento di un premio aggiuntivo, a seguito dell’avvenuto incremento del numero di quote di ciascun Fondo Interno selezionato, la Società invia al Contraente, entro dieci giorni dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo, il documento di attestazione del versamento aggiuntivo che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:
• il premio aggiuntivo corrisposto;
• la data di ricevimento, da parte della Società, del modulo di richiesta del premio aggiuntivo;
• la data di decorrenza del premio aggiuntivo (giorno di riferimento coincidente con la data di incasso del premio);
• relativamente a ciascun Fondo Interno:
la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza del premio aggiuntivo);
il capitale investito alla data di decorrenza del premio aggiuntivo;
il valore unitario delle quote alla medesima data;
il numero di quote attribuite sempre alla medesima data.
ART.12 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Documento Unico di Rendicontazione
Entro il 31 maggio di ogni anno, la Società si impegna ad inviare al Contraente il Documento Unico di Rendicontazione annuale che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch nell’anno di riferimento;
d) numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
e) informazioni sui costi, sugli oneri e sulle spese, nonché sull’effetto di tali costi sulla redditività;
f) numero delle quote complessivamente assegnate e relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
Comunicazioni in caso di perdite
La Società si impegna ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora nel corso del Contratto, il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno detenuto si sia ridotto di oltre il 30% rispetto al premio investito, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tale comunicazione verrà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Area Personale – Informazioni relative al rapporto contrattuale
La Società mette a disposizione, all’interno del proprio Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, un’apposita Area Personale, dedicata ai clienti, in cui poter consultare e tenere monitorate le informazioni relative al proprio Contratto, le coperture attive, la relativa documentazione contrattuale e tenere costantemente sotto controllo lo stato del pagamento dei premi. Per accedere occorre che il Contraente selezioni l’apposito link presente nella home page del Sito, proceda alla registrazione ed alla conservazione delle credenziali identificative rilasciate.
L’Area Personale può essere utilizzata anche per effettuare operazioni dispositive, quali la richiesta di versamento del premio aggiuntivo ove consentito, la richiesta di un’operazione liquidativa (es. riscatto parziale e totale, denuncia del sinistro) o gestionale (es. variazione di indirizzo).
L’operatività dispositiva è consentita solo previa identificazione attraverso apposita procedura attivabile direttamente all’interno dell’Area Personale.
Ricevere informazioni relative al rapporto contrattuale
Il Contraente può richiedere informazioni, in particolare relativamente al valore di riscatto, recandosi presso la Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, dove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, oppure inviando comunicazione sottoscritta alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta.
Riferimenti utili per contattare UniCredit Allianz Vita S.p.A. e richiedere informazioni relative al Contratto: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
UFFICIO LIQUIDAZIONI - Recapito telefonico: 02/7216.4259* Fax: 02/7216.3246
Online: tramite il form di assistenza presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta informazioni".
*Numero di rete fissa, il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario.
ART.13 - REVOCA DELLA PROPOSTA - RECESSO
Il Contraente può revocare la Proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta, ovvero con lettera indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il suddetto modulo è reperibile anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", ove sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente l’eventuale somma corrisposta.
Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società – contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare alla Filiale del Distributore presso cui è stata sottoscritta la Proposta ovvero con lettera indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il suddetto modulo è reperibile anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", ove sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta alla Filiale del Distributore, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato, maggiorato o diminuito dell’eventuale differenza fra la somma dei controvalori del numero di quote di ciascun Fondo Interno selezionato relative al Contratto, calcolati in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base ai corrispondenti valori unitari dello quote rilevati alla data di decorrenza del Contratto e al netto delle imposte dovute per legge.
La Società trattiene dall’importo da rimborsare al Contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto – un importo fisso pari a 50,00 euro unitamente alle imposte dovute per legge.
ART.14 - RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO – RISCATTO
Riscatto totale
A condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di un importo, denominato valore di riscatto totale, pari al numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto come di seguito indicato.
Nel caso in cui la richiesta sia formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione.
Per ciascun Fondo Interno selezionato dal Contraente, l’importo così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno cinque anni dalla data dell’ultimo versamento.
Nel caso in cui non siano trascorsi interamente cinque anni dalla data dell’ultimo versamento, il valore di riscatto si ottiene applicando all’importo sopra definito le penali di riscatto, indicate nella seguente tabella, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento dei premi alla data di richiesta del riscatto.
Anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio | Penali di riscatto |
meno di un anno | 3,80% |
1 anno | 3,00% |
2 anni | 2,20% |
3 anni | 1,30% |
4 anni | 0,50% |
da 5 anni | nessuna penale |
A tal fine, nel caso in cui sul Contratto siano stati effettuati versamenti di premi aggiuntivi, le diverse percentuali calcolate come sopra descritto, in relazione a ciascun versamento, vengono applicate ad una parte del complessivo controvalore del numero di quote, proporzionale al rapporto tra il premio stesso ed il cumulo dei premi complessivamente corrisposti.
Per tale conteggio, nel caso siano stati precedentemente effettuati riscatti parziali, occorre considerare i premi opportunamente riproporzionati.
La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto.
Riscatto parziale
Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, e salvo quanto previsto dal precedente Art.1 “PRESTAZIONI”, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il complessivo controvalore del numero di quote residuo e l’importo lordo riscattato non risultino inferiori a 2.500,00 euro.
La seconda condizione non viene osservata dalla Società nel caso in cui, a seguito del riscatto parziale venga riscattata la totalità delle quote presenti in ciascuno dei Fondi Interni precedentemente scelti.
La Società determina il valore di riscatto parziale con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale, fatto salvo l’addebito di una commissione di 20,00 euro.
Ai fini dell’applicazione delle penali, il riscatto parziale viene imputato progressivamente ai versamenti in ordine cronologico, partendo dal meno recente.
Il Contratto, in caso di riscatto parziale, rimane in vigore per la quota non riscattata.
In ogni caso il valore di riscatto, totale o parziale, viene corrisposto al Contraente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.
La “Legge di Bilancio 2017” con riguardo ai Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR) prevede che i redditi di capitale eventualmente realizzati non sono soggetti ad imposizione, in caso di riscatto, totale o parziale, del Contratto a condizione che, alla data della liquidazione, il premio/i sia/siano stato/i versato/i nel PIR almeno da cinque anni.
La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale e/o del premio versato in caso di riscatto totale o parziale. Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni selezionati. E’ possibile che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
Qui di seguito forniamo alcuni esempi di calcolo della penale di riscatto nel caso di presenza di versamenti aggiuntivi e precedente riscatto parziale:
ipotizzando un versamento iniziale di 20.000 euro in data 01/04/2020 ed un versamento aggiuntivo di 5.000 euro in data 01/04/2022 (cumulo di premi versati pari a 25.000 euro), nel caso di richiesta di riscatto totale in data 01/04/2024, le penali da applicare sono:
Data | Premio | Penale al 01/04/2024 |
01/04/2020 | 20.000 | 0,50% |
01/04/2022 | 5.000 | 2,20% |
La penale (P) applicata in caso di riscatto totale quindi sarà pari a:
P= 1° versamento . penale del 1° versamento + 2° versamento . penale del 2° versamento = Premi versati Premi versati
P= 20.000 . 0,50% + 5.000 . 2,20% = 0,84%
25.000 25.000
ipotizzando che il Contraente avesse effettuato in precedenza un riscatto parziale di importo pari a 5.000 euro, si avrà la seguente situazione:
Data | Premio pagato | Premio residuo a seguito del riscatto parziale | Penale al 01/04/2024 |
01/04/2020 | 20.000 | 15.000 | 0,50% |
01/04/2022 | 5.000 | 5.000 | 2,20% |
La penale (P) applicata in caso di riscatto totale quindi sarà pari a:
P= Residuo del 1° versamento . penale del 1° versamento + 2° versamento . penale del 2° versamento = Totale Premi residui Premi versati
P= 15.000 . 0,50% + 5.000 . 2,20% = 0,93%
20.000 20.000
ART.15 - SOGGETTO CHE PUO’ ESSERE ASSICURATO (ASSICURATO)
L’Assicurato alla data di decorrenza del Contratto non deve avere un’età inferiore a 18 anni (età anagrafica) né superiore a 90 anni (età assicurativa).
ART.16 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo il decesso del Contraente da parte degli eredi dello stesso;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Il Contraente ha la facoltà di indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Non è consentito designare quale Beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, salvo che sussistano le condizioni previste all’art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari CONSOB (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020).
ART.17 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
Nel caso di cessione sarà onere del cedente e del cessionario accertarsi del regime fiscale applicabile al momento della cessione stessa.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore del Distributore, salvo che sussistano le condizioni previste all’art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari CONSOB (adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020).
ART.18 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
ART.19 - NON PIGNORABILITA’ E NON SEQUESTRABILITA’
Ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile).
ART.20 - PRESCRIZIONE
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano.
Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l’importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ART.21 - TASSE ED IMPOSTE
Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
ART.22 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
ART.23 - TRASFERIMENTO RESIDENZA
Il Contraente è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo e ad informare tempestivamente la Società in caso di trasferimento della sua residenza all’estero ai fini di eventuali implicazioni di natura normativa, anche fiscale.
ART.24 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al Contratto stipulato con UniCredit Allianz Vita S.p.A. si applica la legge italiana.
Data ultimo aggiornamento: 27/06/2022
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDITRAS PRUDENTE PIR
Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo interno CREDITRAS PRUDENTE PIR.
1 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo interno è medio-alto.
Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all’Allegato.
2 - SCOPO DEL FONDO INTERNO
Lo scopo del Fondo interno è quello di conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo coerente con il profilo di rischio del benchmark di riferimento, investendo principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria di imprese italiane o comunque estere con stabile organizzazione nel territorio italiano. Il Fondo Interno investe in strumenti finanziari qualificati che possono essere detenuti in un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”) di cui alla Legge n. 232 del 11.12.2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. “Legge di Bilancio 2017”), e successive modifiche e integrazioni.
3 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono investiti dalla Società, nel rispetto dei principi fissati in materia di copertura delle riserve tecniche, in:
* strumenti finanziari di vario genere, tra i quali strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario, quotati e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa per tempo vigente, anche non quotati, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità;
* quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati, sia di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche;
* quote di OICR non armonizzati, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa applicabile in materia di copertura delle riserve tecniche, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale.
In ogni caso, gli attivi del Fondo Interno sono investiti secondo i seguenti limiti:
Comparto | Minimo | Massimo |
Liquidità | 0% | 10% |
Monetario | 0% | 10% |
Obbligazionario | 50% | 100% |
Azionario | 0% | 40% |
E’ ammessa la possibilità di investire in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit.
Lo stile di gestione è di tipo attivo e caratterizzato da un’attenta selezione degli emittenti e dei titoli, tenendo conto delle linee guida di investimento previste dalla normativa PIR di riferimento. Le scelte di investimento si basano (i) sull’analisi macroeconomica del mercato italiano ed europeo, (ii) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio-rendimento e (iii), sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo, dovendo investire almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari obbligazionari e azionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società – che svolgono attività diverse da quella immobiliare - residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri
dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.
Inoltre, come richiesto dalla Legge n.157 del 19.12.2019, di questo 70% del valore complessivo almeno il 25% (vale a dire il 17,5% del valore complessivo del Fondo Interno) deve essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche sopra indicate – quotati e non quotati - emessi da società diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno il 5% (vale a dire il 3,5% del valore complessivo del Fondo Interno) deve essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche sopra indicate – quotati e non quotati - emessi da società diverse da quelle comprese negli indici FTSE MIB e FTSE MID di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società.
Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo Interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.
Il benchmark adottato nella gestione del Fondo Interno è composto da:
Benchmark | Peso |
BOFA XXXXXXX XXXXX EURO LARGE CAP CORPORATE | 40% |
XXXX XXXXXXX XXXXX 1-3 ANNI EURO GOVT | 30% |
FTSE ITALIA MID CAP INDEX | 20% |
FTSE MIB | 10% |
4 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO
La commissione di gestione applicata al Fondo dalla Società è pari al 1,50% su base annua.
In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite in quote di OICR in misura contenuta, sul Fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 2,50% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione all’investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso.
Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo interno si rimanda all’Allegato.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDITRAS DINAMICO PIR
Il presente Regolamento è composto dall'Allegato al Regolamento del Fondo interno e dai seguenti articoli specifici per il Fondo interno CREDITRAS DINAMICO PIR.
1 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo interno è alto.
Per ulteriori indicazioni in merito a tale articolo si rimanda all’Allegato.
2 - SCOPO DEL FONDO INTERNO
Lo scopo del Fondo interno è quello di conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo coerente con il profilo di rischio del benchmark di riferimento, investendo principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e azionaria di imprese italiane o comunque estere con stabile organizzazione nel territorio italiano. Il Fondo Interno investe in strumenti finanziari qualificati che possono essere detenuti in un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”) di cui alla Legge n. 232 del 11.12.2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. “Legge di Bilancio 2017”), e successive modifiche e integrazioni.
3 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono investiti dalla Società, nel rispetto dei principi fissati in materia di copertura delle riserve tecniche, in:
* strumenti finanziari di vario genere, tra i quali strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario, quotati e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa per tempo vigente, anche non quotati, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità;
* quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche;
* quote di OICR non armonizzati, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa applicabile in materia di copertura delle riserve tecniche, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale.
In ogni caso, gli attivi del Fondo Interno sono investiti secondo i seguenti limiti:
Comparto | Minimo | Massimo |
Liquidità | 0% | 10% |
Monetario | 0% | 10% |
Obbligazionario | 10% | 60% |
Azionario | 40% | 80% |
E’ ammessa la possibilità di investire in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit.
Lo stile di gestione è di tipo attivo e caratterizzato da un’attenta selezione degli emittenti e dei titoli, tenendo conto delle linee guida di investimento previste dalla normativa PIR di riferimento. Le scelte di investimento si basano (i) sull’analisi macroeconomica del mercato italiano ed europeo, (ii) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio-rendimento e (iii), sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo, dovendo investire almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari obbligazionari e azionari, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da società – che svolgono attività diverse da quella immobiliare - residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia.
Inoltre, come richiesto dalla Legge n.157 del 19.12.2019, di questo 70% del valore complessivo almeno il 25% (vale a dire il 17,5% del valore complessivo del Fondo Interno) deve essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche sopra indicate – quotati e non quotati - emessi da società diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno il 5% (vale a dire il 3,5% del valore complessivo del Fondo Interno) deve essere investito in strumenti finanziari con le caratteristiche sopra indicate - quotati e non quotati - emessi da società diverse da quelle comprese negli indici FTSE MIB e FTSE MID di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società.
Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo Interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.
Il benchmark adottato nella gestione del Fondo Interno è composto da:
Benchmark | Peso |
FTSE ITALIA MID CAP INDEX | 40% |
XXXX XXXXXXX XXXXX 1-3 ANNI EURO GOVT | 30% |
FTSE MIB | 30% |
4 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO
La commissione di gestione applicata al Fondo dalla Società è pari al 2,00% su base annua.
In considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno possono essere investite in quote di OICR in misura contenuta, sul Fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; tali commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano fino ad un massimo del 2,50% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione all’investitore-contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo interno stesso.
Per gli ulteriori dettagli sulle spese previste dal Fondo interno si rimanda all’Allegato.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO
UniCredit Allianz Vita S.p.A. (di seguito Società) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, denominato Fondo Interno che costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.
Il valore del patrimonio del Fondo Interno non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
La Società si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno e le scelte di investimento dei premi destinati allo stesso, a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. In ogni caso la Società risponde in via esclusiva, nei confronti dei Contraenti, per l’attività di gestione del Fondo Interno.
Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati, che verranno eventualmente utilizzati con l’obiettivo prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato. L’impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno.
La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale dei Fondi, al fine di perseguire l’interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno con altro Fondo della Società avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione, e senza alcun onere o spesa per il Contraente, secondo quanto indicato al successivo punto 7.
Qualora siano presenti Fondi che prevedono il riconoscimento di una protezione del capitale, la Società non ne consente la fusione con altri fondi interni.
La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
2 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
I rischi connessi all’investimento nel Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore unitario delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.
In particolare, l’investimento nel Fondo Interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:
• il rischio di prezzo tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
• il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
• il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;
• il rischio di liquidità, correlato all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
• il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall’Euro.
3 - COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE
La costituzione delle quote del Fondo Interno viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i Contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno stesso.
La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno in misura pari al controvalore delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.
La cancellazione delle quote del Fondo Interno viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a i Contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno stesso.
La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno del controvalore delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.
4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il Fondo medesimo.
Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo Interno, di cui al successivo punto 5.
Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. La valutazione degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato.
Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.
Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.
Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5,00 Euro.
5 - SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO
Il Fondo Interno prevede le seguenti spese:
a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno stesso; è applicata sul patrimonio del Fondo Interno al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alle seguenti lettere c) e d) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo Interno.
Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato, pari - su base annua- allo 0,05% ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contratti.
b) costo d’immunizzazione, qualora siano presenti Fondi che prevedono il riconoscimento di una protezione del capitale, il cui valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo Interno;
c) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del Fondo Interno, quali gli oneri fiscali e le spese per l’eventuale deposito presso soggetti abilitati. Tra gli oneri di intermediazione sono da considerare anche gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito;
d) compensi dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione di cui al successivo punto 6.
e) commissione di gestione applicata dalla Società di Gestione del Risparmio: in considerazione del fatto che le disponibilità del Fondo Interno sono investite in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino al massimo riportato al punto 4 “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo Interno.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni aumentino in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Il valore massimo delle suddette commissioni, alla data di costituzione del Fondo Interno è riportato al punto 4 “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo Interno.
Per quegli OICR utilizzati che prevedono il riconoscimento di utilità, diversificate per singole Società di Gestione del Risparmio, queste saranno definite in misura non inferiore al 50% delle commissioni di gestione gravanti sugli stessi OICR e saranno interamente riconosciute, per il tramite della Società, al patrimonio dei fondi interni con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Risulterà in tal modo ridotto l’impatto delle commissioni di gestione addebitate al fondo stesso.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno del Fondo Interno stesso.
Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il fondo, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.
6 - REVISIONE CONTABILE
Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.
Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.
7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Come indicato al precedente punto 1., è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altro Fondo della Società avente caratteristiche del tutto similari, ad eccezione - qualora fossero presenti - dei Fondi Interni che riconoscono una protezione del capitale.
In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall’operazione, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all’operazione di fusione.
Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.
Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro Fondo Interno senza l’applicazione di alcun onere.
Data ultimo aggiornamento: 10/02/2022
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all’erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la “Normativa Privacy”).
1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è:
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2. Categorie di dati trattati
2.1 UniCredit Allianz Vita tratterà le seguenti categorie di dati:
a. dati anagrafici,
b. dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
c. digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
d. dati sensibili quali i dati relativi alla salute per visite mediche,
e. dati giudiziari.
3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche
Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.
I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l’indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.
N | Finalità | Base giuridica | Categorie di dati trattati | Prodotti |
1 | Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell’adeguatezza del prodotto | Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute | Vita |
2 | Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza, allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell’interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche | Vita |
3 | Creazione e gestione del rischio assicurativo | Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti | Vita |
4 | Scontistica | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Vita |
5 | Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni | Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Vita |
6 | Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all’incremento dell’efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo I dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi. | Legittimo interesse del titolare e dell’interessato al miglioramento dell’efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell’interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute | Vita |
7 | Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria | Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche | Vita |
8 | Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative | Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un’alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari | Vita |
9 | Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell’autorità pubblica | Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) | a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita | Vita |
10 | Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare | Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) | a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger). | Vita |
4. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Vita avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale- assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Vita :
per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti vita: 20 anni dalla cessazione dell’utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.
Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.
5. Ambito di diffusione dei dati
I suoi dati potranno essere trattati:
- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.
In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
I dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Vita S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine. Si informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz Italia e Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
6. Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati potranno essere trasferiti verso altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l’adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, UniCredit Allianz Vita garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.
7. I diritti sul trattamento dei dati personali
In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx oppure telefonare al numero 02.72164259 oppure scrivere all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,, per l’esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):
i. conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ii. indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii. aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.
7.a) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.
RACCOLTA DEI CONSENSI PER FINALITÀ ASSICURATIVE
Presta il consenso al trattamento dei propri dati relativi alla salute per le finalità assicurative indicate nell’informativa privacy allegata al presente modulo:
Data Nome, Cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso
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Data ultimo aggiornamento: 27/06/2022
GLOSSARIO
Appendice di variazione – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso in seguito a modifiche del Contratto (cessione, pegno e vincolo).
Asset Allocation – Allocazione del portafoglio del Fondo Interno tra diverse attività finanziarie in base alle opportunità di investimento ed alle dinamiche attese di mercato, nel rispetto del Regolamento del Fondo Interno.
Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark – Parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno /OICR ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del fondo/OICR stesso.
Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso.
Capitale investito – Importo versato che viene effettivamente investito dalla Società in Fondi Interni ovvero in OICR, al netto dei costi.
Capitale maturato – Importo lordo liquidabile agli aventi diritto.
Caricamento – Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi.
Commissioni di gestione – Compensi pagati alla Società/SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno/OICR/linea ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la Fondo Interno/OICR/linee e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Composizione del Fondo Interno – Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Condizioni di Assicurazione – Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Contraente - Persona fisica che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Può coincidere con il Beneficiario. Può coincidere con l’Assicurato.
Contratto Unit Linked – Contratto di Assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di uno o più Fondi Interni o delle quote di uno o più OICR assegnate al Contratto.
Controvalore del numero di quote – L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese) – Oneri a carico del Contraente che gravano direttamente o indirettamente sul Contratto.
Data di valorizzazione – Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno.
Decorrenza – Data da cui il Contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito e la proposta sia stata sottoscritta e accettata dalla Società attraverso la lettera di conferma – Xxxxxxx.
Distributore – Il distributore di questo prodotto è UniCredit S.p.A., intermediario assicurativo iscritto nella Sezione D del Registro degli Intermediari. L’attività di distribuzione è svolta tramite gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario, tramite gli addetti all’attività di distribuzione assicurativa operanti al di fuori dei locali dell’intermediario e iscritti nella sezione E del suddetto Registro, nonché a distanza tramite le modalità tempo per tempo messe a disposizione da UniCredit S.p.A.
Documento Unico di Rendicontazione – Comunicazione annuale con la quale la Società fornisce un aggiornamento della posizione assicurativa.
Duration – Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Età assicurativa – Età dell’Assicurato espressa in anni interi determinata arrotondando per eccesso le frazioni d’anno superiori a sei mesi e per difetto le frazioni d’anno inferiori e uguali a sei mesi.
Fondo Interno – Portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in cui viene investito al netto dei costi il premio o una sua parte, il cui valore è espresso in quote.
Fusione di fondi - Operazione che prevede la fusione di due o più Fondi Interni tra loro, avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento.
Gestore – Xxxxxxxx autorizzato che, per conto della propria clientela, è responsabile delle decisioni e dell’esecuzione degli investimenti compatibilmente con il mandato ricevuto.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx – Giorno di apertura della Borsa Italiana.
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Piano Individuale di Risparmio (c.d. PIR) – Piano individuale di risparmio a lungo termine introdotto dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. “Legge di Bilancio 2017”). così come modificata dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 e dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Polizza – Documento che disciplina e prova la conclusione del contratto di assicurazione.
Premio unico – Importo che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Società all’atto della sottoscrizione della Proposta a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.
Profilo di rischio – Indice della rischiosità finanziaria, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito da ciascun Fondo Interno.
Proposta – Documento, sottoscritto dal Contraente, per richiedere alla Società la stipula del Contratto vita in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota – Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso – Diritto del Contraente di recedere dal Contratto, entro 30 giorni dalla data di conclusione, e di farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno – Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno, e che include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione, la durata ed altre caratteristiche relative al Fondo Interno
Revoca – Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.
Riscatto – Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione totale o parziale del controvalore delle quote dei Fondi Interni o degli OICR assegnate al Contratto.
Rischio demografico – Rischio relativo all’evento futuro e incerto legato alla durata della vita umana del Contraente o dell’Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto. La valutazione del rischio demografico, inteso come probabilità di accadimento di tali eventi, condiziona l’entità delle coperture e dei rispettivi premi.
Settori di curva – I settori di curva rappresentano dei segmenti di curva all’interno dei quali possiamo mappare i titoli obbligazionari in base alla loro scadenza. In generale si usa suddividere i titoli obbligazionari in scadenza a breve, medio e lungo termine.
SGR (Società di gestione del risparmio) – Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
SICAV (Società d’Investimento a Capitale Variabile) - Società che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti il cui patrimonio è rappresentato da azioni (quote) e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Società – Compagnia (UniCredit Allianz Vita S.p.A.) autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Switch – Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento del premio dalle quote dei Fondi Interni/OICR e il contestuale reinvestimento di quanto ricevuto in quote di altri Fondi Interni/OICR
Valore complessivo del Fondo Interno – Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota – Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito internet della Società.
Valorizzazione della quota – Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Versamento aggiuntivo – Importo che il Contraente ha facoltà di versare alla Società successivamente alla conclusione del Contratto ad integrazione di quest’ultimo.
Data ultimo aggiornamento: 27/06/2022
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO UNIVALORE ITALIA PIR - CODICE TARIFFA UL17UP - N°PROPOSTA |
CONTRAENTE: Cognome e Nome Sesso Codice fiscale Luogo e data di nascita Indirizzo Documento di identità Numero Ente, luogo e data rilascio Indirizzo per l’invio della corrispondenza: Nazione di Cittadinanza: Nazione di Residenza Fiscale*: *L’indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l’applicazione di eventuali sanzioni penali. ASSICURATO: Cognome e Nome Sesso Codice fiscale Luogo e data di nascita Indirizzo Documento di identità Numero Ente, luogo e data rilascio |
BENEFICIARI CASO MORTE: Cognome/Ragione sociale* Nome* Data di nascita* Sesso Codice fiscale/P.XXX Xxxxxxxxx: Via/Corso/Piazza, n° civico Città* CAP* *dati da inserire obbligatoriamente AVVERTENZA: In caso di designazione del/dei beneficiario/i in forma generica nonché in caso di designazione in forma nominativa con indicazione parziale dei relativi dati anagrafici e recapiti, UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/dei beneficiario/i stesso/i. Si ricorda che la modifica o la revoca del beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto a UniCredit Allianz Vita S.p.A., ai sensi degli art. 1920 e 1921 cod.civ.. Qualora il Contraente scelga, secondo quanto riportato nella sezione sottostante, la corresponsione del capitale per il caso di decesso dell’Assicurato in rate semestrali, indicare nome e cognome o la denominazione di ciascuno dei beneficiari designati, per un massimo di tre soggetti: ___ __ ____ _ _ __ __ __ ______ _ _____ __ _ ___ |
REFERENTE TERZO (soggetto, diverso dal beneficiario, da indentificare nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, a cui UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato) Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* Numero di Telefono E-mail *dati da inserire obbligatoriamente |
AVVERTENZA: il dichiarante assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), ai soggetti a cui si riferiscono i dati comunicati a UniCredit Allianz Vita S.p.A.; l’informativa può essere reperita sul sito internet di UniCredit Allianz Vita S.p.A. Luogo e data Il Contraente (firma autografa o digitale) |
UNIVALORE ITALIA PIR - Set Informativo - PROPOSTA - Mod. UCB196 Pag. 1 di 4
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO: Decorrenza: il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. (Le modalità di conclusione ed entrata in vigore del Contratto sono descritte in modo dettagliato all’Art 7.2 delle Condizioni di Assicurazione) Premio unico corrisposto (comprensivo di caricamento) Euro Caricamento (Art.9 delle Condizioni di Assicurazione): UniCredit Allianz Vita S.p.A. trattiene, a titolo di caricamento, un importo ottenuto applicando al premio unico corrisposto una percentuale pari 0,75%. |
Il Contraente sceglie - in caso di decesso dell’Assicurato - che il capitale spettante ai beneficiari venga corrisposto in rate semestrali di importo costante: durata del periodo di corresponsione prescelto: anni |
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO [Il correntista autorizza la Banca ad addebitare il premio sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo intestato a:] Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a UniCredit Allianz Vita S.p.A. Il Correntista (firma autografa o digitale) ATTENZIONE: non è ammesso il pagamento in contanti. La data di valuta del premio unico versato è da considerarsi coincidente con la data di decorrenza del Contratto. |
DICHIARAZIONI Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta, il SET INFORMATIVO che comprende, oltre ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) relativi alle opzioni di investimento prescelte del prodotto UNIVALORE ITALIA PIR, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di Assicurazione (comprensive dei Regolamenti dei Fondi Interni e dell'informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza), il Glossario e la Proposta in versione fac-simile, contrassegnato dal codice mod. UCB196 ed. 06/2022 e di aver avuto un tempo sufficiente per prenderne visione e comprenderne i contenuti prima della sottoscrizione. I suddetti documenti contenenti le informazioni chiave (KID), nella versione più aggiornata, verranno consegnati al Contraente anche in caso di operazioni successive sul Contratto richieste presso il Distributore, secondo quanto previsto dalla normativa. Il Contraente dichiara altresì di aver preso atto ed accettare che UniCredit Allianz Vita S.p.A. in caso di chiusura del rapporto presso il Distributore e di richieste di operazioni successive sul Contratto pervenute direttamente a UniCredit Allianz Vita S.p.A. (per esempio versamento di premio aggiuntivo, switch), invierà il documento contenente le informazioni chiave (KID) solo una volta effettuata l’operazione. Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo esclusivamente in sede la documentazione afferente alla polizza, il Distributore offre alla propria clientela il Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché il Servizio di Banca Multicanale e anche il Servizio UniCredit Digital Mail Box (di seguito “Servizi”), che consentono la sottoscrizione di atti e documenti in formato elettronico. Il Contraente dichiara di essere informato che, qualora si avvalga di uno o più dei Servizi di cui sopra (qualora tali Servizi siano attivi anche per i prodotti di investimento assicurativi e per la specifica operatività oggetto di richiesta) e si sia dotato, a seguito dell’adesione allo stesso/agli stessi, di Certificato Qualificato di Firma Digitale, UniCredit Allianz Vita S.p.A., in alternativa alla firma autografa, riconosce l’utilizzo della modalità di sottoscrizione mediante Firma Digitale nei rapporti tra UniCredit Allianz Vita S.p.A. stessa e il Contraente, sia in relazione alla proposta relativa alla polizza di cui UniCredit Allianz Vita S.p.A. è emittente e all’eventuale correlata documentazione sia all’ulteriore documentazione afferente a disposizioni successive impartite dal Contraente alla Compagnia a valere sulla polizza in essere, ove tale ulteriore documentazione sia resa disponibile in formato elettronico presso il Distributore. I predetti Servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Il Contraente dichiara inoltre di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Set Informativo. Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che, ai sensi degli artt. 176 e 177 del D. Lgs. 209/2005, potrà revocare il presente modulo di proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del Contratto - stabilita il secondo giorno lavorativo successivo alla data di addebito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo del premio pattuito a condizione che sia stata sottoscritta la proposta da parte del Contraente, unitamente all’Assicurato, se persona diversa - o recedere dal Contratto entro un termine di trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto, secondo le modalità ed i costi di cui alla clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art.13 delle Condizioni di Assicurazione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile. |
Il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il Contraente dichiara che gli è stato sottoposto dal Distributore il questionario per la raccolta delle richieste ed esigenze assicurative al fine di verificare la coerenza del prodotto con tali richieste ed esigenze. Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Distributore prima della sottoscrizione della proposta i seguenti documenti: − “Informativa sul Distributore”, mediante comunicazione consegnata o trasmessa al Contraente e resa disponibile nei locali del Distributore, ai sensi dell’art.133, comma 2, lettera a) e 134 comma 1 e 3 del Regolamento Intermediari CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018; − “Informazioni sulla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”, mediante comunicazione consegnata o trasmessa al Contraente, ai sensi dell’art.133, comma 2, lettera b) e dell’134 comma 4 del Regolamento Intermediari CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018 così come successivamente modificato e integrato. Luogo, data Il Contraente _ L'Assicurato (se persona diversa) _ (firma autografa o digitale) |
Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (“PIR”) Al fine di sottoscrivere la Polizza UNIVALORE ITALIA PIR avente i requisiti di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni, beneficiando, come previsto dalla predetta Legge, del regime di esenzione ai fini IRPEF dalla tassazione sui rendimenti (redditi di capitale), confermo: di essere persona fisica residente ai fini fiscali in Italia di sottoscrivere la polizza di cui sopra al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale di non essere titolare di un altro PIR e mi impegno a comunicarVi l’eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopra richiamati, conscio che ogni variazione intercorsa potrebbe comportare l’esclusione dal regime agevolato di cui alla citata Xxxxx. In merito alla presente richiesta mi dichiaro consapevole che, per poter beneficiare dell’anzidetta esenzione da tassazione: - per ogni anno solare non possono essere versati nella Polizza PIR premi per un importo superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00)1, per cui ulteriori versamenti eccedenti tale limite non potranno essere effettuati nel medesimo anno solare; - l’ammontare complessivo delle somme destinabili alla Polizza PIR non può essere superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) 2, per cui ulteriori versamenti eccedenti tale limite non potranno essere effettuati; - i premi versati nella Polizza PIR dovranno essere mantenuti per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di ogni versamento, pena l’assoggettamento a tassazione secondo le ordinarie disposizioni applicabili in caso di disinvestimento anticipato. PRENDO ATTO CHE Vi è la possibilità di accedere a tali benefici fiscali tramite la sottoscrizione di una polizza, coerente con i vincoli di investimento previsti dalla Legge citata. Mi dichiaro consapevole che le operazioni di riscatto da me disposte sulla polizza prima che sia decorso il periodo minimo di detenzione di ciascun versamento nel PIR (5 anni) comporteranno l’applicazione, a cura di UniCredit Allianz Vita S.p.A., della tassazione secondo le ordinarie disposizioni applicabili in caso di disinvestimento anticipato. Resta altresì fermo che, in caso di successive modifiche e/o integrazioni delle disposizioni fiscali in materia, UniCredit Allianz Vita S.p.A. provvederà di norma alla relativa applicazione secondo la decorrenza ivi stabilita. Luogo, data Il Contraente _ (firma autografa o digitale) |
(1) (2) Per la verifica del limite si considera il cumulo dei premi versati, indipendentemente dall’andamento di valore della polizza stessa.
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione statuente le limitazioni della misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. Luogo, data Il Contraente _ (firma autografa o digitale) |
Gli interessati (Contraente e Assicurato se persona diversa) prendono atto che UniCredit Allianz Vita S.p.A. ha stipulato la polizza "Morte e Invalidità Permanente Totale da Infortunio" abbinata al presente Contratto. Gli interessati (Contraente e Assicurato se persona diversa) dichiarano di aver ricevuto le condizioni contrattuali della polizza "Morte e Invalidità Permanente Totale da Infortunio" e di avere altresì preso atto delle limitazioni e delle esclusioni relative alle garanzie prestate dalla suddetta polizza. Relativamente alla garanzia prevista dalla polizza "Morte e Invalidità Permanente Totale da Infortunio", l'Assicurato esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile e dichiara di approvare che i Beneficiari designati relativi a tale garanzia per il caso di morte sono i medesimi indicati nella presente proposta. Luogo, data Il Contraente L'Assicurato (se persona diversa) _ (firma autografa o digitale) |
Aderendo al servizio di trasmissione delle comunicazioni via e-mail, messo a disposizione dalla Società, il Contraente dichiara di: a) voler ricevere tutte le comunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente e dal Contratto) esclusivamente all'indirizzo e-mail _; b) rinunciare, contestualmente, alla ricezione delle suddette comunicazioni via posta ordinaria in formato cartaceo. Il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza che: c) sarà suo onere comunicare tempestivamente a UniCredit Allianz Vita S.p.A. eventuali variazioni o sostituzioni dell'indirizzo di posta elettronica sopra indicato; UniCredit Allianz Vita S.p.A. è esonerata per eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato recapito della e-mail dovuto ad una errata o tardiva comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del Contraente o da malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica del Contraente stesso; d) avrà diritto, in ogni momento, di attivare la modalità di ricezione delle comunicazioni via posta ordinaria in formato cartaceo, rinunciando al servizio di posta elettronica; e) qualora l'indirizzo di posta elettronica del Contraente fosse danneggiato o risultasse non più attivo e tale malfunzionamento fosse rilevato dai sistemi informatici di UniCredit Allianz Vita S.p.A., verrà ripristinata la modalità di ricezione delle comunicazioni mediante posta ordinaria, al seguente indirizzo del Contraente: ; f) l'indirizzo di posta elettronica del mittente (UniCredit Allianz Vita S.p.A.) non potrà essere utilizzato dal Contraente per la richiesta di informazioni. Luogo, data Il Contraente _ (firma autografa o digitale) |
ANNOTAZIONI Luogo e data Il Contraente (firma autografa o digitale) |
Consenso al trattamento dei dati personali Gli interessati (Contraente e Assicurato), preso atto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali - contenuta nelle Condizioni di Assicurazione - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati. Acconsente/ono altresì al trattamento dei propri dati personali anche sensibili da parte di UniCredit Allianz Vita S.p.A. e di UniCredit S.p.A. per le finalità connesse alla conclusione ed all’esecuzione del presente Contratto assicurativo. Luogo, data Il Contraente _ L'Assicurato (se persona diversa) _ _ (firma autografa o digitale) |
Informazioni aggiuntive ai sensi del D. lgs. 231/2007 (adeguata verifica della clientela) |
Generalità dell'acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21novembre 2007 Nome e Cognome |
Data ultimo aggiornamento: 27/06/2022
codice modello: UCB196 edizione: 06/2022
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UNIVALORE ITALIA PIR – Set Informativo