REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI RUOLI SANITARIO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA
E DELLE MARCHE
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEI RUOLI SANITARIO, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
. Articolo 1
Principi e finalità
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, stipula contratti di formazione e lavoro, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile: 1999.
2. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui
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all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1'984, n. 863, ed all'art. 16 del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili è definito nell'ambito del Piano Annuale di Formazione.
3. Il contratto di formazione e lavoro, consentendo una maggiore flessibilità del rapporto, di lavoro e dando concreto impulso all'occupazione giovanile, è stipulato dall'Istituto per qualsiasi figura professionale prevista dal C.C.N.L. del comparto sanitario, compresa tra la categoria Bs e D, per l'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate.
4. Le ésigenze organizzative che giustificano l'utilizzo di contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
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5. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro vanno rispe~~ti i p'~~,' '~J
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6. Non possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro qualora l'Istituto si trovi nelle condizioni previste dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (recantè disposizioni in materia di passaggio dei dipendenti per' effetto di . trasferimento di attività), o qualora l'Istituto medesimo abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che l'assunzione awenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi
i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21 del CCNL Integrativo 1998/2001.
7. Non è consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro qualora l'Istituto non
confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto formativo sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili, informandone i soggetti sindacali.
Articolo 2
Progetto formativo e svolgimento
. 1. L'Istituto predispone apposito progetto formativo per lo svolgimento del rapporto di lavoro da instaurarsi con contratto di formazione e lavoro; tale progetto deve essere finalizzato ad awiare i giovani al lavoro ed a formarli professionalmente.
2. Lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro awiene sotto la diretta responsabilità dell'operatore' in posizione apicale del corrispondente profilo professionale della struttura presso cui si svolge il rapporto lavorativo, chè assume una funzione di tutore. Lo stesso sarà tenuto a vigilare che l'attività si effettui nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia, e prowederà alla programmazione, gestione e verifica dell'attività del lavoratore' assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché all'individuazione dei percorsi formativi e di apprendimento del lavoratore stesso.
Articolo 3
Soggetti interessati
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro compresa tra i sedici ed i trentadue anni.
2. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di
libertà e di attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, recante disposizioni sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e le norme sul collocamento.
Articolo 4
Selezione
1. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro awengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento negli Enti del comparto, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenzee preferenze, utilizzando procedure semplificate.
2. La selezione è effettuata mediante una prova selettiva scritta, un colloquio
motivazionalerivolto a valutare le capacità dell'aspirante a realizzare gli obiettivi previsti dal progetto e la valutazione del curriculum.
Il punteggio disponibile è il seguente:
- Prova selettiva scritta punti 40 (quaranta)
- Valutazione colloquio punti 40 (quaranta)
- Valutazione curriculum punti 20 (venti).
3. L'awiso è pubblicato, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, all'Albo dell1stituto (sede e sezioni) e pubblicato sui bollettini ufficiali delle regioni Umbria e Marche.
4. La graduatoria, formata da una Commissione Esaminatrice costituita ed operante
per la selezione in oggetto, ha una validità di mesi 24 (ventiquattro) ed è utilizzata esclusivamente per la stipula di contratti di formazione e lavoro finalizzati alla realizzazione.dello specifico progetto formativo approvato. La graduatoria medesima. non può essere utilizzata per altre assunzionia tempo determinato.
5. La prova selettiva scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per l'accertamento della conoscenza di base delle materie oggetto della formazione. Il
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mancato raggiungimento di un punteggio almeno pari a 28/40 comporta ,:èsclusl~'.._~ t;~..,..;l::;?~i
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del candidato dalla selezione. Saranno ammessi al colloquio un numero d0~~~d~iI'~;?,\i~/
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non superiore a 30 (trenta) sulla base del punteggio attribuito.
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6. Il colloquio tende ad accertare l'attitudine e la motivazione dell'aspirante con riferimento agli obiettivi che il medesimo è chiamato a perseguire e che formano l'oggetto e le finalità del progetto da realizzare. Del colloquio, oltre il punteggio finale, viene formulato un giudizio sintetico.
7. Nel curriculum sono valutate tutte le attività di studio, di formazione e di lavoro, dalle quali si possa evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione di lavoro individuata. Del curriculum, oltre il punteggio finale, viene formulato un giudizio sintetico.
8. L'Istituto disciplina, previaconcertazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera B) del CCNLdel 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al successivoart. 8, comma 3.
Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento del contratto di formazione e lavoro può essere presentata direttamente presso la sede dell'Istituto, oppure spedita mediante raccomandata con awiso di ricevimento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con Sede in Xxx X. Xxxxxxxxx,
x. 0 - 00000 Xxxxxxx.
2. Nella domanda, che deve essere redatta in carta semplice, il candidato deve indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, posizione
nei riguardi degli obblighi d.i leva e del servizio militare. ,
3. Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni ed integrazioni, di essere in possessodei seguenti requisiti:
-di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno degli stati membri dell'Unione Europea;
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-di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, che co~~prtino" ;f:J
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deve essere resa anche se positiva); ~f~:.::'~/
-di godere dei diritti politici;
-di non essere cessato dall'impiego presso una PubblicaAmministrazione a seguito di procedimento disciplinare owero di condanna penale, owero di non .essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
-di avere un'età compresa tra i sedici ed i trentadue anni;
-di essere in possesso dei titoli di studio richiesti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Articolo 6
Tipologie di contratto
1. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie: contratto di formazione e lavoro mirante all'àcquisizionedi professionalità intermedie e contratto di formazione e lavoro mirante all'acquisizione di professionalità elevate. Sono considerate intermedie le professionalità inserite nella categoria Bs e C; sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D.
2. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A e B, posizioneeconomica iniziale.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere inquadrati in un livello inferiore rispetto a quello di destinazione.
Articolo 7
Periodo obbligatorio di formazione
1. L'Unità. Operativa di Supporto Formazione ed Aggiornamento è tenuta a vigilare sulla formazione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Il contratto di formazione e lavoro mirante all'acquisizione di professionalità intermedie deve prevedere almeno ottanta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa; il contratto di formazione e lavoro mirante
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3. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle"\ib,?~yts~~,.,
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dall'art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
Articolo 8
Forma e durata del contratto
1. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNLdel 1 settembre 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
2. La durata è fissata in tra un minimo di mesi dodici ad un massimo di mesi
ventiquattro per contratti di formazione e lavoro miranti all'acquisizione delle diverse professionaIità.
3. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto può essere prorogato per un periodo corrisponqente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum
- infortunio sul lavoro.
4. All'atto della stipula del contratto, copia di esso deve essere consegnata al lavoratore.
5. La disciplina normativa per il contratto di formazione e lavoro è quella prevista per
i lavoratori a tempo determinato, salvo le seguenti eccezioni:
- il periodo di prova è stabilito in due mesi di prestazione effettiva per i contratti di formazione e lavoro miranti all'acquisizione sia di professionalità intermedie che di professionalità elevate;
- nell'ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione e lavoro di cui è titolare.
Articolo 9
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Retribuzione .~\ ' !A~'l
L Ai lavoratori assunti con contratto diformazione e lavoro è attribuito il tratt"'f;~':9~~£\f"~~Y economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C o D) stabilito dal CCNLdeT.'~" comparto sanità vigente.
2. AI personale assunto con contratto di formazione e lavoro spettano l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità.
3. La contrattazione integrativa può disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
Articolo 10
Risoluzione del contratto
L Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato.
2. Prima della scadenza del termine del contratto, il contratto di formazione e lavoro
può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
Articolo 11
Trasformazione del contratto
L Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Qualora, in relazione a normative contingenti relative al blocco delle assunzioni, risultasse impossibile l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, l'Istituto potrà procedere ad assunzioni a termine.
2. Nel caso in cui il contratto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo
indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
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3. Il lavoratore in ogni caso deve essere utilizzato in attività corrisporltinti al , ".~.' formazione conseguita. ~l ....• ,~~.'
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4. La trasformazione del contratto viene disposta, su proposta del DiN~~~~~/ responsabile del progetto formativo, con prowedimento del Direttore Generale, previa valutazione finale relativa alla realizzazionedel progetto, avente ad oggetto:
risultati ottenuti nelle prestazione rese;
.impegno e qualità delle prestazioni svolte anche in riferimento ai rapporti esterni e con l'utenza;
- arricchimento professionale, grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, flessibilità, iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative alla organizzazionedel lavoro.
5.' AI fine di cui al precedente comma 4, il lavoratore presenta un elaborato scritto su un argomento scelto in accordo con il Dirigente responsabile del progetto formativo; l'elaborato è discusso davanti ad una apposita Commissione in cui è garantita la presenza del Dirigente responsabile del progetto formativo.
Articolo 12
Attestazione
1. L'Istituto è tenuto a documentare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti . dal lavoratore con apposito attestato. Copia dell'attestato stesso è rilasciata al lavoratore.
Articolo 13
Norma finale
1. L'Istituto si riserva di apportare, con le procedure prescritte, le mod1fiche ed integrazioni al presente regolamento che riterrà opportune.
2. Il presente regolamento trova attuazione dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
2. Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 1984, n. 863, "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali".
3. Legge 10 aprile 1991, n. 125, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
4. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, "Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421".
5. Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in Legge.
19 luglio 1994, n. 451, "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali".
6. Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
7. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
8. CCNL20 settembre 2001 del personale del C{)mpartodei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo.
9. Direttiva Ministro Funzione Pubblica 8 maggio 2002-G.U. 26.07.02, n. 174.
10. D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del.lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".
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ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA
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REGOLAMENTORECANTELA DISCIPLINADELCONTRATTODI FORMAZIONEE LAVORO DELPERSONALEDEL COMPARTODEI RUOLISANITARIO,TECNICOEDAMMINISTRATIVO
- RELAZIONETECNICA-
Finalità
Il contratto formazione e lavoro è stato introdotto dal legislatore per incentivare l'occupazione giovanile attraverso uno speciale contratto a contenuto formativo. Il lavoratore che è assunto con questo tipo di contratto ha la possibilità di accrescere le proprie capacità professionali attraverso il training on the job (il così detto "imparare
facendo") e attraverso i corsi di formazione a cui deve partecipare. In tal senso, al contratto di formazione e lavoro è applicabile un periodo di prova che non deve avere come finalità la valutazione della capacità professionale del lavoratore (in quanto
l'acquisizione della stessa è l'obiettivo del CFL), ma della capacità d'inserimento nel mondo del lavoro.
Ai contratti di formazione e lavoro si applicano generalmente le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. I lavoratori assunti con CFL
hanno stessi diritti degli altri lavoratori, quali ferie, festività, orario di lavoro, mensilità
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aggiuntive, trattamento di fine rapporto.
I vantaggi nell'utilizzo di tale istituto consistono, per il lavoratore, nell'inserimento nel mondo del lavoro ed in un sicuro arricchimento del proprio curriculum vitae (professionalità, esperienza, formazione), potendo supportare l'acquisizione di' una professionalità con una formazione teorica, con la prospettiva, oltre tutto, di ottenere anche un contratto a tempo determinato; il datore di lavoro, d'altra parte, potrà avere a disposizione dei lavoratori per un tempo determinato, potendone valutare le reali capacità, ma soprattutto formandoli in base alle proprie reali esigenze.
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Il Contratto di Formazione e Lavoro rappresenta una particolare ipotesi ~fj;~~t;C¥lt,~,,~':~,:i;
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lavoro subordinato a termine che si caratterizza per l'essere finalizzato all'awiàm.ento,~
lavoro e alla formazione professionale di determinati soggetti. Si tratta di un contratto a causa mista, posto che allo scambio tra attività lavorativa e retribuzione si affianca la finalità formativa. La disciplina specifica del contratto di formazione e lavoro è dettata dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, successivamente integrata dal decreto legge 16
maggio 1994, n. 299 (convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451), dal decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510 e infine dalla legge 24 giugno 1997, n. 196; inoltre, al contratto in esame si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato che non risultino derogate dai summenzionati provvedimenti legislativi (D.Lgs. 16 maggio 1994, n. 299, art. 16). Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. I soggetti cui viene riconosciuta la possibilità di procedere ad assunzioni secondo le modalità in esame sono gli enti pubblici economici, gli enti pubblici di ricerca, le imprese, i gruppi di imprese e i loro consorzi, i professionisti iscritti negli albi professionali, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, i sindacati, i patronati e le fondazioni. La legge prevede due tipologie di contratto di
formazione e lavoro:
a. quello mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (categorie Bs e C del CCNLcomparto sanitario) o elevate (categoria D), che ha una durata massima di mesi 24;
b. quello mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo, che ha una durata massimadi mesi 12.
In entrambe le tipologie è comunque obbligatorio un certo numero di ore di formazione, a
seconda della tipologia di contratto, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. In particolare, per la tipologia di cui alla lettera a) 80 ore per le professionalità intermedie e 130 ore per le professionalità elevate, mentre per la tipologia di cui alla lettera b) sono previste 20 ore di formazione.
Di regola il datore di lavoro che intende assumere con tale tipo di contratto è tenuto
alla predisposizione di un progetto in cui debbono essere stabilite le modalità e i tempi di
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svolgimento dell'attività di formazione e lavoro; il progetto deve poi essere ap~~ •., _,,f ,c,
commissione per l'impiego, istituita a livello regionale o provinciale. \\:,,>,.,.;;~,tVgY:'~1'~;'i::,:D/
Il contratto di formazione necessita della forma scritta in mancanza della"'èf@il~~.tl':~>" contratto si intende concluso a tempo determinato; copia del contratto e del progetto di formazione debbono essere consegnate, al momento dell'assunzione, al prestatore di
lavoro. Alla scadenza del termine pattuito possono verificarsi due eventualità, potendo il rapporto sciogliersi o trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato (in tal caso il periodo. di formazione e lavoro viene computato nell'anzianità di servizio); la trasformazione in
rapporto a tempo indeterminato può comunque verificarsi anche prima della scadenza del
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termine, potendo essere effettuata anche durante l'esecuzione del rapporto di formazione. I lavoratori non assunti definitivamente al termine del CFL, possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato (entro 12 mesi) sia dal medesimo datore sia da un altro, tramite richiesta nominativa, per lo svolgimento di attività lavorativa corrispondente alla formazione conseguita.
Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile e in caso di sospensio£1eper
una causa tutelata (ad esempio: malattia, maternità, servizio militare) il rapporto di lavoro potrà essere prorogato per una durata pari a quella della sospensione.
La commissione regionale (o provinciale) per l'impiego può effettuare controlli sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. A favore del datore di lavoro che si awale dello strumento contrattuale in esame sono previsti specifici incentivi in quanto, da un lato, i lavoratori assunti secondo le modalità in esame non vengono computati ai fini dell'applicazione di alcune normative e istituti (ad es., in materia di assunzioni obbligatorie), dall'altro la legge concede significativi sgravi contributivi.
Alla scadenza del contratto formazione e lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente una certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. A fine rapporto, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
Resta da rammentare che l'istituto in oggetto è stato abrogato dal D.lgs. 276/03,
salvo per le pubbliche amministrazioni (art. 86, comma 9).
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L'applicazione dell'istituto in oggetto sarà disciplinato con il regolamerìt«(prqp.ost9;~/
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che si compone di n. 13 articoli.
A norma dell'articolo l, il numero dei contratti di formazione e lavoro attivabili per le categorie comprese tra Bs e D, stipulati previainformazione ai soggetti sindacali, è definito nell'ambito del Piano Annuale .di Formazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in stretta correlazione con il Piano Annuale delle Assunzioni. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro sono rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante disposizioni in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nel lavoro. L'Istituto non potrà stipulate contratti di formazione e lavoro qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 ("Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività''), o qualora abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che l'assunzione awenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la
ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21 del CCNL Integrativo del personale del Comparto dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo 1998/2001. Non è consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro qualora l'Istituto non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto formativo sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili,
informandone i soggetti sindacali.
A norma dell'articolo 2, l'Istituto predispone apposito prògetto formativo per lo svolgimento del rapporto di lavoro da instaurarsi con contratto di formazione e lavoro; lo stesso awiene sotto la diretta responsabilità dell'operatore in posizione apicale del corrispondente profilo professionale della struttura presso cui si svolge il rapporto lavorativo, . che assume una funzione di tutore e sarà tenuto a vigilare che l'attività si effettui nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia, prowedendo alla programmazione, gestione e verifica dell'attività del lavoratore assunto con contratto
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di formazione e lavoro, nonché all'individuazione dei percorsi formativi e di ~~~rendiM~hèo. .~:~) del lavoratore stesso. \0-'<;~~r~_~1:'~"O~~
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L'articolo 3 indica nei lavoratori di età compresa tra 16 e 32 anni i 'sogg~i
interessati, stabilendo che gli stessi esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'articolo 4 disciplina le modalità di reclutamento dei lavoratori. La selezione dei candidati avverrà nel rispetto della normativa generale in tema di reclutamento nelle aziende del comparto sanitario, utilizzando procedure semplificate; a tal fine, l'Istituto emana specifico avviso pubblico di selezione, a cui sarà data pubblicità con l'affissione all'Albo, con la pubblicazione nei Bollettini Ufficiali delle due Regioni e tramite il sito Internet, che prevede le modalità di svolgimento della stessa, consistente nella soluzione di quiz entro un tempo predeterminato ed un successivo colloquio e valutazione curriculum, a cui possono partecipare soltanto un numero predefinito di soggetti. L'avviso definisce anche i titoli di studio richiesti per l'accesso alla selezione, nonché le materie oggetto dei quiz e del colloquio correlate alla professionalità da assumere. L'Istituto disciplina, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il procedimento edi criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali. e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire.
L'articolo 5 descrive le modalità di presentazionedella domanda di partecipazione.
L'articolo 6 definisce le tipologie di contratto di formazione e lavoro, che non può comunque prevedere l'inserimento e l'acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A e B, posizione economica iniziale. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro possono essere inquadrati in un livello inferiore rispetto a quello di destinazione.
L'articolo 7 stabilisce che l'Unità Operativa di Supporto Formazione e Aggiornamento è tenuta a vigilare sulla formazione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Quindi, in osservanza delle disposizioni di legge, è stabilito un
numero di ore minimo di formazione per ciascuna tipologia; in particolare, il contratto di mirante all'acquisizione di professionalità intermedie deve prevedere almeno ottanta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa; quello mirante
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A norma dell'articolo 8, il contratto di formazione e lavoro è stipulato in'forma~'
scritta e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. La durata è fissata in mesi dodici, diciotto o ventiquattro per contratti di formazione e lavoro miranti all'acquisizione delle diverse professionalità. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispor;ldente a quello di durata della eventuale sospensione, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione: malattia, gravidanza o puerperio, astensione facoltativa post partum, infortunio sul lavoro. La disciplina normativa per il contratto di formazione e lavoro è quella prevista per i lavoratOri a tempo determinato, di
cui all'art. 17 CCNL 1 settembre 1995, salvo le seguenti eccezioni: il periodo di prova è
stabilito in due mesi di prestazione effettiva per i contratti di formazione e lavoro miranti all'acquisizione sia di professionalità interme~ie che di professionalità elevate; nell'ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione e lavoro di cui è titolare.
L'articolo 9 stabilisce che ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è attribuito il trattamento economico corrispondente al profilo di assunzione stabilito dal CCNL vigente. AI personale assunto con contratto di formazione e lavoro spettano l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa può inoltre disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
A norma dell'articolo lO, il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Prima della scadenza del termine del contratto, il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
L'articolo 11 prevede che il contratto di formazione e lavoro può essere
trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, comma 11,
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del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, secondo le modalità individua~{ai co .~t~.'- '--)
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risultasse impossibile l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, 'J~istitiit~
legittimato a procedere ad assunzionia termine, in osservanza e secondo i presupposti del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato, così come previsto nella direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2002. Nel caso in cui il contratto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
L'articolo 12 prevede che I1stituto documenti l'attività svolta ed i risultati conseguiti dal lavoratore in apposita attestazione.
Infine, l'articolo 13 è una ordinaria norma finale di una disciplina regolamentare.
. Perugia, 14 marzo 2005
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