APPALTO DI SERVIZI
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato
(R.D.L. 28 agosto 1930)
Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
Centralino: Tel. 0000 000000 – Servizio Clienti: 000.000.000 – Fax: 0000 000000 e-mail: xxxx@xxxx.xx – Sito web: xxx.xxxx.xx
Allegato 7 - SCHEMA DI CONTRATTO
APPALTO DI SERVIZI
DI SPURGO, PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI E INERTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DALLE RETI FOGNARIE GESTITE
DAL CONSORZIO COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO ED ULTERIORI SERVIZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Lotto “1”: CODICE C.I.G. 7249930F7C Lotto “2”: CODICE C.I.G. 72499396EC
importi in euro | |||
1 | Importo per il servizio Lotto 1 | € 400.000,00 | quattrocentomila/00 |
2 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza | € 20.000,00 | ventimila/00 |
3 | Importo per il servizio Lotto 1 – opzione ex art. 1331 c.c. | € 400.000,00 | quattrocentomila/00 |
4 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (opzione) | € 20.000,00 | ventimila/00 |
Importo totale d'appalto (1 + 2 + 3 + 4) | € 840.000,00 | ottocentoquarantamila/00 |
importi in euro | |||
1 | Importo per il servizio Lotto 2 | € 400.000,00 | quattrocentomila/00 |
2 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza | € 20.000,00 | ventimila/00 |
3 | Importo per il servizio Lotto 2 – opzione ex art. 1331 c.c. | € 400.000,00 | quattrocentomila/00 |
4 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (opzione) | € 20.000,00 | ventimila/00 |
Importo totale d’appalto (1 + 2 + 3 + 4) | € 840.000,00 | ottocentoquarantamila/00 |
IMPORTO TOTALE APPALTO Lotto 1 + Lotto 2 | € 1.680.000,00 | Unmilioneseicentoottantamila/00 |
Il Responsabile del procedimento (x.xx Xxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXXX (AT), 13 Ottobre 2017
SOMMARIO
PREMESSA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni e valore delle premesse Articolo 2 – Oggetto del contratto
Articolo 3 – Modalità di esecuzione del contratto Articolo 4 – Capitolato Speciale – Gerarchia delle norme Articolo 5 – Normativa applicabile
Articolo 6 – Ammontare del contratto Articolo 7 – Invariabilità del corrispettivo Articolo 8 – Variazioni
Articolo 9 – Domicilio dell’Appaltatore
Articolo 10 – Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere – Tracciabilità dei pagamenti Articolo 11 – Rappresentante dell’Appaltatore –Direzione delle Attività
TITOLO II – RAPPORTI FRA LE PARTI
Articolo 12 – Esecuzione anticipata delle attività
Articolo 13 – Avvio dell’esecuzione delle attività - Effetti della mancata stipulazione del contratto Articolo 14 – Durata del contratto - Termini
Articolo 15 – Penali
Articolo 16 – Sospensione e ripresa delle attività Articolo 17 – Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
Articolo 18 – Osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali Articolo 19 – Subappalto
Articolo 20 – Sicurezza e Salute dei lavoratori Articolo 21 – Contabilizzazione delle opere
Articolo 22 – Modalità di erogazione del corrispettivo Articolo 23 – Controlli e verifiche – Oneri di manutenzione
Articolo 24 – Fine delle attività - Verifica di conformità e conto finale
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 25 – Assicurazione Articolo 26 – Cauzione definitiva
Articolo 27 – Cessione del contratto – Cessione dei crediti TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 28 – Danni
Articolo 29 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario - Transazione Articolo 30 – Inefficacia del contratto - Risoluzione del contratto – Fallimento dell’Appaltatore Articolo 31 – Giurisdizione e Foro competente
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32 – Documenti che fanno parte del contratto Articolo 33 – Trattamento fiscale
Articolo 34 – Modifiche del contratto – Interpretazione del contratto Articolo 34 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale Articolo 35 - Varie
CONTRATTO D’APPALTO
per la seguente prestazione “SERVIZI DI SPURGO, PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI E INERTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DALLE RETI FOGNARIE GESTITE DAL CONSORZIO COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO ED ULTERIORI SERVIZI SERVIZIO DI Appalto n. 1/2017
con riferimento al LOTTO …. C.I.G. ………………………
L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di , presso la sede di Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, in Moncalvo (At), via Ferraris n° 3, tra i sottoscritti contraenti:
a) Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, con sede in Moncalvo (At), via Ferraris
n. 3, cap 14036 qui rappresentata da , munito dei necessari poteri;
b) con sede in , via ,
codice fiscale e partita IVA ,
qui rappresentata dal sig./ra , nato/a a il
, residente in
, via
, in qualità di
dell’impresa
la quale agisce in proprio
(oppure)
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di
imprese/altro costituito con atto notaio in , rep.
/racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Appaltatore»;
PREMESSO CHE
- a seguito di gara ad evidenza pubblica, con determinazione di aggiudicazione definitiva n. del
, divenuta efficace il , l’appalto oggetto del presente contratto è stato affidato a che ha offerto un ribasso del sull’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto;
- sono state effettuate le comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- è decorso il termine previsto dall’art. 32 d.lgs. 50/2016 s.m.i. per la stipulazione del contratto e permangono le ulteriori condizioni per la stipulazione medesima;
si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – DEFINIZIONI E VALORE DELLE PREMESSE
1.1. Nel seguito si intende:
x. Xxxxxxxxx/C.C.A.M./CCAM: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato
b. Servizio/Appalto: i servizi descritti nell’articolo 2 del presente schema di contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c. Area: territorio in cui deve eseguirsi il Servizio;
d. Edificio/Impianto: gli immobili in cui deve eseguirsi in certuni casi il Servizio;
e. Stazione Appaltante/Committenza/Committente: CCAM che conferisce all’Appaltatore l’incarico di esecuzione del Servizio;
f. Appaltatore/Impresa/Esecutore: il soggetto aggiudicatario definitivo della gara di affidamento dell’Appalto che con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna alla realizzazione del Servizio;
g. Contratto: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Committente ed Appaltatore l’esecuzione dell’Appalto.
h. Capitolato/Capitolato Speciale d’Appalto/CSA: l’articolato di norme tecniche relativo all’esecuzione dell’Appalto che forma parte integrante del presente contratto;
i. Contraenti o Parti: l’Appaltatore ed il Committente;
j. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni di calendario.
k. Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili secondo le vigenti leggi.
l. Responsabile del procedimento/RUP: la persona fisica che assume le funzioni di cui all’ art. 31 d.lgs. 50/2016 s.m.i. e che non coincide con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
m. Direttore dell’Esecuzione del Contratto/DEC: La persona fisica designata incaricata dal Committente a svolgere il compito di direzione dell’Opera ai sensi dell’art. 111 c. 2 d.lgs. 50/2016 s.m.i.
n. Rappresentante dell’Appaltatore: soggetto designato dall’Appaltatore a rappresentarlo e a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all’art. 12 del presente Contratto.
o. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi: la persona fisica designata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 12 del presente Contratto quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 31 T.U. 81/2008 s.m.i.
p. Verifica di conformità : le operazioni previste dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
q. CIG: codice identificativo gara.
r. PE: posta elettronica ordinaria.
s: PEC: posta elettronica certificata.
t: Disciplinare: documento contenente le norme per la partecipazione alla gara inerente l’appalto la cui esecuzione è disciplinata dal presente contratto.
1.2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
2.1. La Stazione Appaltante affida all’Esecutore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto, alle condizioni e per gli effetti di cui al presente Contratto, al Capitolato e agli atti a questi allegati o da
questi richiamati oltreché della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata in sede di gara dei seguenti interventi di manutenzione che a puro titolo indicativo e non esaustivo si descrivono come segue:
-Pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione e trasporto e smaltimento di fanghi biologici, inerti e altri residui prodotti dagli impianti di depurazione;
-Disotturazioni, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle reti fognarie e relativi manufatti speciali e di ispezione;
-Pulizia stazioni di sollevamento;
-Spurgo, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle fosse biologiche di utenze domestiche;
-Pulizia, disotturazione e spurgo di caditoie e pozzetti stradali, compresa la raccolta dei residui estratti ed il relativo trasporto e smaltimento, e servizi accessori;
e tutte le prestazioni necessarie e correlate.
Sono comprese nel Servizio anche i servizi, per conto ed a carico della Stazione Appaltante, e per gli utenti che lo richiedono, gli spurghi delle fosse Imhoff o fosse biologiche delle utenze domestiche (come descritto nel Capitolato), sino ad un massimo di 100 (cento) interventi l’anno, secondo i prezzi indicati nell’Elenco prezzi allegato al Capitolato.
2.2. Nell’appalto sono comprese tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente il Servizio secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati nel presente Contratto e negli altri documenti di gara e/o qui richiamati. Le prestazioni di Capitolato sono da intendersi alla stregua di caratteristiche minime inderogabili.
A tal proposito, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore richiama e conferma le dichiarazioni e gli impegni di cui ai punti 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. del Disciplinare rispetto ai quali in sede di gara è stata effettuata la verifica di disponibilità da parte della Stazione Appaltante, impegnandosi espressamente a non modificare tali condizioni di offerta.
2.3. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore si impegna altresì a riconoscere a favore di CCAM opzione ex art. 1331 cod. civ. per l’esecuzione dei medesimi servizi nei limiti derivanti dall’importo previsto a base di gara come definito a seguito dell’applicazione del ribasso esposto dall’Appaltatore in sede di gara.
2.4. Il Servizio deve essere prestato dall’Appaltatore nell’Area che corrisponde al territorio del Lotto assegnato. Tuttavia, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante si riservi la facoltà di ordinare all’Appaltatore di eseguire il Servizio anche nell’Area di pertinenza dell’altro Lotto, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per ulteriore compenso, ristoro, rimborso, indennizzo ecc. ecc. oltre al prezzo derivante dall’applicazione dell’elenco prezzi allegato al presente contratto, ribassato dello sconto offerto in gara.
2.5. L’Appaltatore si impegna altresì ad affrontare e risolvere al suo interno, di concerto e secondo le istruzioni del DEC , tutte le eventuali interferenze relative all’esecuzione del presente Appalto (personale del Consorzio, cantieri terzi ecc. ecc.), mettendo in opera tutte le procedure necessarie.
2.6. Il Servizio oggetto del presente contratto deve considerarsi, ad ogni effetto, di carattere ed interesse pubblico e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvo causa di forza maggiore.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
3.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto:
a) di aver preso accurata visione del Disciplinare, del presente Contratto e del Capitolato e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali quindi, da consentire una ponderata formulazione del corrispettivo, riportato in contratto, che si intende comprensivo di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto nel rispetto dell’Offerta presentata;
b) di aver visitato l’Area e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari;
c) di aver tenuto conto che l’Area ove l’Appaltatore è chiamato ad operare si caratterizza:
-per la notevole estensione territoriale e la conseguente dispersione delle sedi di intervento;
-per la morfologia pressoché costantemente collinare;
-per presenza di reti stradali caratterizzate da carreggiata anche molto limitata ed in stato di manutenzione di grado mediocre se non pessimo, o prive di manto bituminoso e pertanto sterrate;
-per sedi di intervento site in luoghi anche impervi;
-per condizioni meteorologiche statisticamente impegnative;
-per la conseguente distanza fra le sedi di intervento ed i luoghi di smaltimento;
d) di aver preso conoscenza delle attività da eseguire;
d) di aver preso conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e norme europee, tecniche statali, regionali e locali applicabili all’esecuzione del Servizio;
e) di ritenere il corrispettivo riportato in contratto comprensivo tutte le circostanze ed elementi che influiscono per fornire il Servizio a regola d’arte.
3.2 L’Appaltatore conferma che sussistono tutte le condizioni per l’immediata esecuzione del Servizio anche ai fini del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto da sottoscrivere dall’Appaltatore e dal DEC.
3.3. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del Servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
3.4. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto accetta che l’esercizio dell’opzione ex art. 1331 cod. civ. sia effettuato dalla Stazione Appaltante secondo propria necessità e comunque
in un intervallo temporale non superiore a anni tre dalla stipulazione del proprio contratto mediante l’invio di comunicazione PEC e relativo ordine di Servizio del DEC.
3.5. Considerata la natura del contratto e il suo rilievo ai fini della sicurezza degli impianti e della soddisfazione del pubblico interesse, l’Appaltatore, con la stipulazione del presente contratto, si impegna a proseguire le attività, qualora il Consorzio ne ravvisi la necessità, sia oltre la scadenza prevista sia oltre il raggiungimento dell’importo di aggiudicazione e l’importo previsto in variante ai sensi dell’art. 8 del presente contratto e sino all’effettivo subentro del successivo aggiudicatario, curando le opportune consegne, anche mediante il ricorso ad ulteriore procedura negoziata nel rispetto delle condizioni di legge.
ART. 4 – CAPITOLATO SPECIALE – GERARCHIA DELLE NORME
4.1. L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato e degli allegati relativi.
4.2. Il presente Contratto integra le norme contenute nel Capitolato.
4.3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del Servizio, deve procedere ad una lettura integrata di Contratto e di Capitolato.
4.4. In caso di norme del Contratto e del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Nel caso in cui risultasse una discordanza comunque non sanabile i sensi dei criteri precedenti si intenderanno valide le condizioni ritenute, a discrezione del DEC, più vantaggiose per il Committente.
ART. 5 – NORMATIVA APPLICABILE
5.1. Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana.
5.2. Le Parti convengono espressamente per l’applicabilità all’esecuzione del Servizio del D.Lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010 per quanto ancora applicabile, salvo per quanto diversamente previsto nel presente Contratto e nel Capitolato, oltrechè della normativa vigente anche di carattere regolamentare o tecnico applicabile al Servizio.
5.3. Il richiamo alle norme di cui sopra si intende effettuato con riferimento al testo vigente alla data di avvio del Bando alla pubblicazione presso la Gazzetta Europea, e risulterà ininfluente l’eventuale modifica successiva o abrogazione.
5.4. Salvo quanto sopra, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di carattere regolamentare e tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e le Amministrazioni competenti, adeguandosi all’eventuale modifica della medesima durante l’esecuzione del Servizio.
ART. 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
6.1. Il corrispettivo dell’appalto è il seguente:
Importi in euro | ||
1 | Importo per il Servizio | ………….,00 |
2 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza | 20.000,00 |
3 | Importo per il Servizio – opzione ex art. 1331 cod. civ. | ………….,00 |
4 | Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza | 20.000,00 |
TOT | IMPORTO (1 + 2 + 3 + 4) | ………….,00 |
6.2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.
ART. 7 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
7.1. Il presente Contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 – lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016, con il che i prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi allegato al presente Contratto, quali risultano a seguito dell’applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
7.2. L'importo definito all’art. 6.1. del presente Contratto varrà quale prezzo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto nei minimi particolari e a regola d’arte.
7.3. I prezzi sono fissi ed invariabili ed il corrispettivo è indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto.
7.4. Con il prezzo convenuto si intendono compresi e compensati tutti gli oneri diretti ed indiretti sopportati dall’Appaltatore nell’esecuzione del Servizio e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) tutte le spese relative agli oneri di tutte i servizi, ivi compresa la reperibilità ed il pronto intervento e forniture ed attività da eseguirsi, nessuna esclusa, ivi compresi eventuali oneri per acqua, luce, guardiania;
b) tutte le spese afferenti i sopralluoghi, il coordinamento anche relativo ai singoli Comuni, la logistica sotto qualsiasi accezione (depositi, luoghi di rimessaggio, sedi, trasferimenti e trasferte del personale ecc.), ivi compreso lo stoccaggio, lo smaltimento di imballaggi o dei rifiuti, secondo le dichiarazioni svolte in sede di gara e confermate nel presente contratto;
c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione del Servizio e secondo le dichiarazioni effettuate in gara, come riconfermate nel contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro e concernente la qualità;
d) tutte le attività per l’individuazione e risoluzione delle eventuali interferenze;
e) l’eventuale ricorso a straordinari, esecuzione di lavorazioni su più turni con l’ausilio di più squadre;
f) le eventuali opere e attività di ripristino dell’Edificio, che si rendessero necessarie a seguito dell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
g) le eventuali opere e attività di ripristino che si rendessero necessarie in sede verifica di conformità;
h) l’installazione ed il ripiegamento anche parcellizzati di qualsivoglia cantiere che si rendesse necessario, ivi compresi i cantieri mobili;
i) qualsiasi onere inerente la formazione del personale;
j) tasse, imposte, tributi e relative relazioni con la Pubblica Amministrazione afferenti il presente contratto, l’esecuzione del presente appalto ivi compresa ogni forma di permesso e autorizzazione, e circostanze conseguenti;
k) le relazioni con la Pubblica Amministrazione, quando di competenza;
l) le relazioni con i privati per l’effettuazione dei servizi di spurgo come descritti nell’art. 2 del presente Contratto;
m) spese generali, spese di commessa, utili di impresa;
n) le spese di adeguamento del/i cantiere/i in osservanza del T.U. 81/2008 s.m.i.;
e comunque tutte le attività a carico dell’Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto, nel Capitolato e nei documenti allegati.
7.5. Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per condizioni anche sopraggiunte di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.
7.6. L’Appaltatore prende atto ed accetta che non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 1° co. cod. civ.
ART. 8 – VARIAZIONI
8.1. Le varianti in corso d’opera sono disciplinate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
8.2. Nei casi di cui all’art.106 D.Lgs 50/2016 s.m.i., il Committente può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto (da intendersi come somma del prezzo per il servizio e per il servizio in opzione) che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Committente procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale.
8.3. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell’ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio all’Appaltatore ai sensi dell’art. 28 del presente Contratto.
8.4. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, da approvarsi dal Responsabile del procedimento ovvero dall’organo competente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del Servizio e alla sua migliore funzionalità, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della consegna delle attività di Appalto di cui al presente Contratto.
8.5. L’importo delle varianti di cui al punto 8.4, in aumento o in diminuzione, non può superare il dieci per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
8.6. Qualora, ricorrendo uno dei casi previsti nei periodi precedenti, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il DEC, avvertito il Responsabile del procedimento, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, operate le opportune verifiche anche dal punto di vista normativo, promuove la redazione di perizia di variante, indicandone i motivi.
8.7. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che il DEC gli abbia ordinato.
8.8. Non costituiscono varianti le prestazioni di Servizio nel Lotto diverso da quello che corrisponde all’Area di pertinenza del presente Contratto.
8.9. Nessuna variazione o addizione rispetto alle indicazioni del DEC può essere in ogni caso introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dal Committente. Tale prescrizione vale anche con riferimento al rapporto con i privati, con il che CCAM in alcun modo paga prestazioni diverse rispetto a quelle previste nell’art. 2 del presente Contratto.
8.10. In caso di mancato rispetto di quest’ultima disposizione, l’Appaltatore non avrà titolo al pagamento delle prestazioni non autorizzate e sarà tenuto eventualmente alla rimessa in pristino, secondo le disposizioni del DEC.
8.11. Le perizie di variante corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti sono approvate dal Committente, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista per il corrispettivo di cui all’art. 7. Negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del procedimento, sentito il Committente, che dovrà comunque rilasciare autorizzazione per iscritto.
8.12. Le variazioni, se non computabili mediante il ricorso all’Elenco prezzi allegato al Capitolato, sono valutate mediante l’utilizzo di prezzi unitari contenuti nell’Elenco Prezzi Regione Piemonte nell’edizione più recente al momento dell’indizione della gara ovvero ancora ricavando i prezzi mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i prezzi unitari contenuti nel citato Elenco Prezzi ovvero i prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data della stipulazione del presente Contratto ovvero prezziari di macchine e servizi rinvenibili nel mercato.
8.13. I nuovi prezzi verranno determinati dall’Ufficio del DEC, sentito il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto al quadro economico, sono approvati dal Committente su proposta del Responsabile del procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dell’appalto.
8.14. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare riserva per l’ulteriore richiesta. In nessun caso, l’Appaltatore potrà abbandonare il Servizio per dissenso sulla misura del compenso.
ART. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE
9.1. Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Appalto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in Italia,……………. via …………. n. ….
9.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal DEC o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto.
9.3 L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del procedimento contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Eventuali comunicazioni dirette ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio eletto come sopra.
ART. 10 – INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
– TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
10.1. L’Appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il signor/a .
10.2. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di consegna anticipata delle attività.
10.3. In difetto delle indicazioni previste ai periodi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.
10.4. L’Appaltatore, nell’ambito del presente contratto di appalto identificato con il CIG ,
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 l. 13 agosto 2010 n. 136
s.m.i. e pertanto comunica che ogni pagamento potrà essere eseguito presso
(dati del conto) e che la persona autorizzata corrisponde a quella indicata al primo periodo del presente articolo.
10.5. L’Appaltatore si impegna a:
a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’Appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato all’Appalto e a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 l. n. 136/2010 s.m.i., con le modalità ivi previste;
d) dare immediata comunicazione al Committente nonché all’Autorità competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 s.m.i.;
10.6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE – DIREZIONE DELLE ATTIVITA’
11.1. L’organizzazione delle attività, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore.
11.2. L'Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a designare e comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante di commessa, che varrà quale referente per CCAM. Il Rappresentante di commessa coincide con la professionalità indicata nel DGUE parte IV Sezione C di cui all’art. 8.3.7. del Disciplinare.
11.3. Il Rappresentante di commessa interagirà per ogni questione inerente l’esecuzione del contratto con il DEC ed in particolare provvederà all’organizzazione dell’attività e ai sopralluoghi preventivi.
11.4. Le comunicazioni tra il Rappresentante di commessa e il DEC, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la PE o la PEC e i documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di telefax, telefono fisso e telefono mobile devono essere comunicati dall’Appaltatore contestualmente alla nomina del Rappresentante.
11.5. Il Rappresentante di commessa deve essere reperibile almeno dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni coincidenti con quelli relativi all’esecuzione del contratto.
11.6. In caso di impedimento o assenza del Rappresentante, l’Appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al DEC indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto, che deve avere analoghi requisiti del Responsabile di commessa. Fino alla ricezione di tale comunicazione, eventuali comunicazioni al Rappresentante si intenderanno comunque regolarmente ricevute.
11.7. Il Committente si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante individuato dall’Appaltatore, qualora non gradito. Il Rappresentante dovrà essere rimosso e sostituito entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte del Committente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore.
11.8. L’Appaltatore, anche tramite il Rappresentante nominato, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al DEC i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall’Appaltatore di risolvere specifiche problematiche o comunque collaboratori del Rappresentante.
11.9. L’Ufficio del DEC impartisce tutte le disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio.
11.10. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Rappresentante è responsabile:
- della esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte e della rispondenza alle disposizioni impartite dall’Ufficio del DEC nel corso dell'Appalto;
- della conduzione dell'Appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle attività, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, e dell’attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall’Appaltatore.
11.11. L'accertata mancata osservanza, da parte del Rappresentante di commessa, di quanto previsto al presente articolo oltre che dei compiti di legge, darà luogo alla richiesta da parte del Responsabile del procedimento di tempestiva sostituzione, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
11.12. Il Committente e il personale dagli stessi incaricato potrà recarsi sui luoghi di esecuzione del servizio al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni ai sensi dell’art. 24 del presente Contratto.
ART. 12 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
12.1. L'Appaltatore dovrà provvedere, per proprio conto, a nominare o a indicare anche il soggetto che ricopre la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) e a comunicare tale nominativo all’atto della consegna delle attività.
12.2. L'accertata mancata osservanza, da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, di quanto previsto dalla legge darà luogo alla richiesta da parte del Responsabile del procedimento di tempestiva sostituzione dei responsabili, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
ART. 13 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ – EFFETTI DELLA MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
13.1. Salvo il caso di esecuzione anticipata del contratto, nel qual caso dalla data apposta sul verbale di avvio delle attività decorreranno i termini di esecuzione del contratto, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula apposta sul contratto, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto, redigendo all’uopo apposito verbale di avvio in contraddittorio con l’Esecutore. Dalla data apposta su detto verbale decorreranno i termini di esecuzione del contratto.
13.2. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile del procedimento e/o dal DEC per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13.5 del Capitolato Speciale.
13.3. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna delle attività, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e soddisfarsi sulla garanzia definitiva. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
13.4. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito al Servizio e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nei luoghi di esecuzione del medesimo graverà interamente sull’Appaltatore.
ART. 14 – DURATA DEL CONTRATTO - TERMINI
14.1. La durata presunta del Servizio è pari sino alla concorrenza dell’importo contrattuale. Rimane salvo quanto stabilito all’art. 3.5. e 8 del presente Contratto.
Indicativamente il servizio avrà una durata presunta di 30 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla redazione di apposito verbale di avvio in contraddittorio con l’Appaltatore in caso di avvio del servizio in via d’urgenza prima della sottoscrizione del contratto.
14.2. Per i termini di esecuzione dell’Appalto si rinvia al Capitolato.
ART. 15 – PENALI
15.1. – La tipologia delle penali è indicata nel Capitolato cui si rinvia.
15.2. - Le penali saranno applicate previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, con termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a favore dell'Appaltatore per eventuali difese scritte.
15.3. Le penali saranno riscosse tramite trattenuta sugli importi dovuti ovvero, in caso di incapienza, tramite escussione della garanzia definitiva.
15.4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo alla prestazione principale; l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al predetto importo massimo costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod.civ.
15.5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli inadempimenti oggetto di penale.
15.6. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse di CCAM. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione decide il Responsabile del procedimento, sentito il DEC.
ART. 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA’
16.1. Il Servizio non tollera per le sue caratteristiche interruzione alcuna. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa esecuzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’effettuazione dei sopralluoghi preliminari all’esecuzione del Servizio;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli interventi, salvo che siano ordinati dal DEC o espressamente approvati da questo e, in quando ordinati dal DEC non siano imputabili all’Appaltatore;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento di adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal Contratto e dal Capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o incaricati, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal CSE e dal DEC, secondo le rispettive competenze, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, fino alla relativa revoca.
16.2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa esecuzione o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
16.3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e/o di sospensione dei termini contrattuali.
16.4. Non sono ammesse sospensioni e proroghe ai termini di esecuzione del contratto come previsti nel Capitolato salvo i casi previsti dall’art. 107 d.lgs. 50/2016 s.m.i., da intendersi ivi integralmente trascritto; nonché, a discrezione del direttore dell’esecuzione, in ragione dei tempi connessi al rilascio di autorizzazioni necessarie all’esecuzione del contratto.
16.5. Le condizioni per la sospensione sono verificate dal DEC e la sospensione non può intervenire senza previo ordine del DEC.
16.6. Le sospensioni delle attività sono regolate dall’art. 107 d.lgs. 50/2016 s.m.i.
16.7. E' ammessa la sospensione parziale delle attività. Nel caso di sospensione parziale, il verbale di sospensione deve indicare le attività sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione del servizio sospeso, il servizio si riterrà non sospeso. Anche per la sospensione parziale non è dovuto all’Appaltatore compenso alcuno. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle attività previste nello stesso periodo secondo una media statistica determinata dal DEC.
16.8. Ciascuna sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.
16.9. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che il Committente abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle attività qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
17.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni sempre e comunque secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza e professionalità, curando l’esatto adempimento del contratto.
17.2. L’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell’esecuzione del contratto.
17.3. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni dell’Ufficio del DEC.
17.4. L’Appaltatore deve assumere e rispettare, fra l’altro, le seguenti obbligazioni:
a) l’onere della pulizia dei luoghi relativi agli Edifici ed Impianti oggetto dell’intervento;
b) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d’appalto;
c) comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
d) garantire la continuità operativa dei servizi e l’esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il DEC secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate da CCAM;
e) assumere a suo carico tutti gli oneri inerenti il personale occupato nelle attività oggetto del contratto e assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni del personale medesimo ovvero di infortuni e/o danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del Committente, che di terzi, restandone sollevato il Committente stesso;
f) mantenere indenne CCAM in relazione a qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
g) ripetere quelle prestazioni che a giudizio del DEC non risultassero eseguite a regola d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
h) ad assumere tutti gli oneri conseguenti all’eventuale contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di terzi;
i) rispondere comunque fino all’emissione della verifica di conformità dei difetti derivanti da vizi, negligenza di esecuzione.
17.5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine durante e nei luoghi di intervento e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento oltre che del Contratto e del Capitolato e dei documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi rappresentanti e direttori in cantiere, delle maestranze, dei subappaltatori e sub-fornitori e di coloro che operano per conto dell’Appaltatore nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali che fosse riconducibile ai soggetti sopra elencati.
17.6. Restano salve tutte le norme del Capitolato.
ART. 18 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI
18.1. Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.
18.2. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del personale impiegato, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
18.3. Resta inoltre espressamente convenuto che il personale dell’Appaltatore deve essere assoggettato, a cura e spese del medesimo, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali e
assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore esonera pertanto fin da ora il Committente, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata, salvo quanto eventualmente stabilito dalla legge vigente.
18.4. L’Appaltatore è tenuto a osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze di cantiere e, in particolare, le disposizioni per la sicurezza, ivi comprese quelle specifiche in ragione delle operazioni demandate alle maestranze. L’Appaltatore è responsabile in solido con i responsabili delle Imprese subappaltatrici nei confronti del Committente dell’osservanza delle norme di cui sopra anche da parte delle stesse rispetto ai relativi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione delle opere in subappalto.
18.5. L’Appaltatore e per suo tramite le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. L’Appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici trasmettono al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
18.6. La Stazione Appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (Documento unico di regolarità contributiva) dell’Appaltatore. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo pagamento, e alla liquidazione finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato nei termini di legge. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
18.7. L’Appaltatore dovrà adeguarsi ad ogni modifica della legislazione in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale, sanitaria, contributiva ecc. ecc. eventualmente interveniente durante l’esecuzione dell’appalto.
ART. 19 – SUBAPPALTO
19.1. Il subappalto non è consentito con riferimento ai servizi in ambienti confinati ai ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. 177/2011. Ciò premesso, è per il resto consentito il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 105 d.lgs. 50/2016 s.m.i.. L'Appaltatore rimane comunque l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della corretta esecuzione dell'appalto.
Si avverte che in caso di subappalto, il subappaltatore dovrà rispondere alle condizioni di cui ai punti 8.3.1., 8.3.2. del Disciplinare ed i suoi mezzi dovranno rispondere alle condizioni di cui ai punti 8.3.3. e 8.3.4 del Disciplinare e la Stazione Appaltante prima di rilasciare autorizzazione al subappalto effettuerà specifiche verifiche sul punto. Inoltre, l’impegnativa di cui al punto8.3.6. del Disciplinare dovrà contemplare anche la possibilità di subappaltatori. Diversamente, la Stazione Appaltante ritiene la dichiarazione di subappalto del tutto inefficace e l’Appaltatore non può fare ricorso al subappalto.
In ogni caso, ove possibile il subappalto, si ammetterà il subappalto solo previa domanda di autorizzazione da parte dell’Appaltatore con l’indicazione delle attività che intende subappaltare e delle relative subappaltatrici e previa autorizzazione del Committente tramite il DEC.
19.2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
19.3. L'Esecutore risponde dell’osservanza di quanto previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito di quanto ad essi affidato. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
19.4. Se durante l'esecuzione delle attività e in qualsiasi momento, il DEC stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
19.5. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni all’Ufficio DEC per le attività non costituenti subappalto e, in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando visura di iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L’inosservanza di tale specifico obbligo comporta che sarà negato l’accesso all’area di intervento e, in casi di persistente violazione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento dei danni.
19.6. L’Appaltatore si impegna a rispettare anche qualsiasi norma attinente il subappalto che intervenisse nel corso dell’esecuzione del contratto.
ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
20.1. L’Esecutore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale dipendente, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; è altresì tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
20.2. In relazione all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da espletare anche all’interno dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, l’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
20.3. L'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente al DEC gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai precedenti punti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
20.4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono grave inadempimento e giusta causa di risoluzione del contratto.
20.5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il subappalto sia stato realizzato senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante o in violazione delle norme di legge.
20.6. L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo gravanti su di lui o sul suo subappaltatore.
20.7. L'Appaltatore assume in proprio qualsiasi responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone, animali o cose, tanto dell’appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto.
ART. 21 – CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
21.1. Salvo quanto stabilito nel Capitolato, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al successivo art. 22, il DEC provvederà ad effettuare opportune verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore, operando se del caso le necessarie detrazioni.
21.2. Nel caso in cui in corso d’opera, si verifichi la necessità di esaminare spazi e aree, successivamente non più ispezionabili, l’Appaltatore dovrà senza indugio richiedere al DEC la verifica degli elementi, pena la decadenza da qualsiasi pretesa.
ART. 22 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
22.1. Il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto indicato quale importo contrattuale all’art. 6 del Contratto sarà pagato secondo le modalità stabilite nel Capitolato.
22.2. Non è prevista né concedibile alcuna anticipazione sul corrispettivo.
22.3. I pagamenti verranno effettuati, previa emissione di regolare documento fiscale da parte dell’Esecutore, entro 60 (sessanta) gg fine mese data fattura o documento fiscale equivalente. Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno sempre riportare il CIG acquisito da ASP.
22.4. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità assicurativa e contributiva dell’Appaltatore. Sarà applicata la trattenuta della ritenuta 0,50 % a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo accertata dal certificato di verifica di conformità finale redatto dal DEC.
ART. 23 – CONTROLLI E VERIFICHE – ONERI DI MANUTENZIONE
23.1. Durante il corso delle attività il Committente e il DEC potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sugli interventi in corso ed eseguiti tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi a tutte le prescrizioni contrattuali.
23.2. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal DEC nel corso dell’Appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità del Servizio, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per i servizi già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né permettono che l’Appaltatore debba ritenersi nudus minister, e nemmeno comportano alcuna preclusione in capo al Committente. La presenza del Committente o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano pertanto l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita del Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che fossero emanate nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
00.0. Parimenti, ogni intervento del Committente, del DEC o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività e dei singoli cantieri mobili nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’Appaltatore.
ART. 24 – FINE DELLE ATTIVITA’ - VERIFICA DI CONFORMITA’ E CONTO FINALE
24.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare con nota scritta la conclusione di ogni intervento.
24.2. La verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016 è prevista entro sei mesi dall’ultimazione del Servizio.
24.3. Al completamento e conseguentemente alla verifica di conformità il DEC provvederà alla redazione di conto finale accompagnato da una relazione definitiva. L’emissione di tale conto finale vale anche ai fini dell’espressione delle contestazioni dell’Appaltatore e dell’emanazione della conseguente relazione definitiva del Responsabile del procedimento. A seguito di tali adempimenti, il CDA assumerà le determinazioni per le liquidazioni oltrechè per lo svincolo delle ritenute.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI ART. 25 – ASSICURAZIONI
25.1. L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare. Compete all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti del Consorzio o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti dal Consorzio e da terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare il Consorzio da ogni richiesta di risarcimento.
25.2. L’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio stipulando con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata del contratto idonea polizza assicurativa a favore del Consorzio a copertura di eventuali responsabilità di importo di 1.000.000 € per ogni sinistro con il limite di 500.000 € per danni a persone e 500.000 € per danni a cose con esplicita clausola relativa a danni ambientali e con esclusione di qualsiasi franchigia. La copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere.
ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA
26.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo complessivo netto di contratto. Tale cauzione definitiva deve essere consegnata entro e non oltre il momento della stipulazione del contratto. Ogni ritardo, in tal senso, impedirà la stipulazione del contratto e sarà imputato all’Appaltatore.
26.2. L’Appaltatore è obbligato a tenere valida ed efficace detta garanzia sin dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ovvero fino all’esatto completamento del Servizio e al perfetto adempimento di tutte le prestazioni cui è obbligato, pena la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione per grave inadempimento del contratto.
26.3. La garanzia sarà parzialmente svincolata al momento dell’esercizio dell’opzione ex art. 1331 cod. civ.
La garanzia definitiva sarà restituita al momento dell’emissione del Conto finale di cui al punto 24.3 del presente contratto.
26.4. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
26.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di rivalersi sulla cauzione per eventuali maggior somme spese in ragione della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore; nonché per provvedere, ove tenuta a farlo, al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti relativi alla tutela, sicurezza fisica, obblighi assistenziali, contributivi e previdenziali dei suoi lavoratori comunque presenti in cantiere.
26.6. La garanzia dovrà essere reintegrata nel caso in cui essa venga meno in tutto o in parte nel corso del contratto in ragione della sua escussione; in caso di inottemperanza, la reintegra sarà effettuata dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore.
26.7. Si applica, per quanto non previsto, l’art. 103 d.lgs 50/2006 s.m.i..
26.8. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
ART. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
27.1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2006 s.m.i..
27.2. E’ ammessa la cessione dei crediti solo a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. Si applica la disciplina stabilita dall’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2006 s.m.i..
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
ART. 28 – DANNI
28.1. Salvo quanto stabilito nel presente contratto e nel Capitolato, l’Appaltatore è responsabile del cantiere mobile di intervento e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose.
28.2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
28.3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore.
28.4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro 2 (due) giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il DEC procede, redigendone processo verbale, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
ART. 29 – MODALITA’ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO XXXXXXX
29.1. L’Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
29.2. L’Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni mediante l’iscrizione di riserve sulla contabilità mensile di cui all’art. 9.6 del Capitolato Speciale e quindi confermate sul conto finale di cui al punto 24.3. del presente Contratto, se non risolte in precedenza. Le riserve non espressamente riproposte sul certificato di conformità e/o sul relativo conto finale si intendono abbandonate.
29.3. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci nei confronti del Committente.
29.4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni.
29.5. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo compreso tra il 5% e il 15% dell’ammontare del Contratto d’Appalto, il DEC avvisa il Responsabile del procedimento e gli inoltra una relazione riservata in ordine alle contestazioni dell’Appaltatore e ai fatti oggetto di contestazione. Il Responsabile del procedimento, entro 90 giorni dalla comunicazione del DEC, operate tutte le opportune indagini, se ritiene ammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta di accordo xxxxxxx. Per la procedura si applica quanto disposto dall’art. 205 c. 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Dell’accordo bonario viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento che sarà sottoscritto dal Committente e dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi del periodo precedente da parte dell’Appaltatore cessa la materia del contendere.
ART. 30 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
30.1. Oltre ai casi stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato, La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento imputabile all’Esecutore. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano grave inadempimento i seguenti comportamenti: a)manifesta e reiterata incapacità nell’esecuzione delle prestazioni;
b)inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c)subappalto abusivo;
d) cessione anche parziale del contratto;
e) cessione non autorizzata del credito;
f) non rispondenza del Servizio alle specifiche di contratto e capitolato e/o d’offerta e allo scopo del contratto;
g) applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al Capitolato;
h) inadempienza o il mancato rispetto senza giusta causa dei tempi di intervento indicati nel Capitolato, in caso di chiamata per interventi urgenti, per due volte anche non consecutive;
i) conferimento dei fanghi a Enti, Società o terzi non autorizzati;
l) abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso e/o arrechino o possano arrecare danno alla stazione appaltante, a giudizio insindacabile della stazione appaltante medesima;
m) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode;
n) per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che limiti fortemente la qualità del servizio.
o) perdita, da parte dell'Esecutore, dei requisiti di qualificazione morale di capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o tecno-economici per l'esecuzione delle prestazioni di cui al d.lgs 50/2016, ivi compresa la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ai sensi del d.lgs. 231/2001 s.m.i;
p) ogni altra causa prevista nelle leggi vigenti.
Si applica quanto previsto dall’art. 108 d.lgs. 50/2016 s.m.i.
30.4. In caso di risoluzione del contratto per suo inadempimento, l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni oggetto di contratto affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore, in ragione del presente contratto nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
30.5. Nel caso in cui l’esecuzione ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Committente procede ai sensi dell’art. 108., d.lgs. 50/2016 s.m.i..
In tal caso, qualora l’inadempimento permanga, il Committente si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine di ultimazione, compresa la prosecuzione d’ufficio dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la organizzazione di terzi.
30.6. In caso di inadempimento, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, la Stazione Appaltante ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese dell'Impresa, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
30.7. Resta comunque fermo, anche in tal caso, il diritto del Committente di risolvere il contratto.
30.8. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i restanti interventi.
30.9. Nel caso di fallimento dell’Appaltatore, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da Notaio con l’assistenza di un perito giurato. Avvenuta la consegna, si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori. Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e l’accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto di materiali, è fissato d’accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Asti. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.
ART. 31 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
31.1. Tutte le controversie inerenti il presente contratto, comprese quelle conseguenti all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, o al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 29 del presente Contratto, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
31.2. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Asti.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
32.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto e i suoi allegati;
b) la cauzione definitiva;
c) l’Offerta dell’Appaltatore, ivi comprese le dichiarazioni e gli impegni e i documenti relativi rilasciati in sede di aggiudicazione e le eventuali giustificazioni rilasciate in sede di verifica dell’anomalia;
e gli altri documenti citati nel presente Contratto che per disposizione di cui al medesimo devono essere allegati al presente Contratto.
ART. 33 – TRATTAMENTO FISCALE
33.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Esecutore.
33.2. Sono altresì a carico dell’Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno dell’avvio dell’esecuzione a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.
33.3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
33.4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
ART. 34 – MODIFICHE DEL CONTRATTO – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
34.1. Qualunque modifica od integrazione al presente contratto di appalto ed agli atti a questo allegati e/o richiamati sarà valida ed efficace solo se stabilita e redatta in forma scritta.
34.2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 35 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
35.1. Si dà atto che in relazione all’Esecutore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 d.lgs n. 159/2011, in base all’informativa rilasciata dalla Prefettura di in data, prot. n. .
35.2. E’ fatta salva la revoca per informativa successiva.
ART. 36 – VARIE
36.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è il Consorzio mentre per l’Appaltatore è ……………………………………………
36.2. Il presente contratto consta di fogli ……, ciascuno dei quali è controfirmato dall’Appaltatore e dal Committente a ciò designato.
E i seguenti allegati al contratto stesso che ne fanno parte integrante e contestuale:
…………………………………;
…………………………………;
…………………………………. Redatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto. Moncalvo,
Il Committente L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 2 (oggetto del contratto); art. 3 (modalità di esecuzione del contratto); art. 4 (capitolato speciale– gerarchia delle norme); art. 5 (normativa applicabile); art. 7 (invariabilità del corrispettivo); art. 8 (variazioni); art. 13 (avvio dell’esecuzione delle attività – effetti della mancata stipulazione del contratto); art. 14 (durata del contratto - termini); art. 15 (penali); art. 16 (sospensione e ripresa delle attività); art. 17 (obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore); art. 18 (osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali); art. 19 (subappalto); art. 20 (sicurezza e salute dei lavoratori); art. 21 (contabilizzazione delle attività); art. 22 (modalità di erogazione del corrispettivo); art. 23 (controlli e verifiche – oneri di manutenzione); art. 24 (fine delle attività - verifica di conformità e conto finale); art. 25 (assicurazioni); art. 26 (garanzia definitiva); art. 27 (cessione del contratto – cessione dei crediti); art. 28 (danni); art. 29 (modalità di proposizione delle contestazioni – accordo bonario); art. 30 (risoluzione del contratto – fallimento dell’appaltatore); art. 31 (giurisdizione e foro competente)- art. 34 (modifiche del contratto – interpretazione del contratto).
Moncalvo
L’Appaltatore