REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
3
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione 3
Art. 3 – Principi applicabili 3
Art. 4 – Il valore stimato dell’affidamento 4
Art. 5 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza 4
TITOLO II - ORGANI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
4
Art. 6 – Stazione appaltante 4
Art. 7 – Responsabile del procedimento 4
Art. 8 – Commissione giudicatrice 5
TITOLO III – DEGLI OPERATORI ECONOMICI
5
Art. 9 – Categorie di Operatori economici 5
Art. 10 – Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 6
TITOLO IV – PROCEDURE E FASI DI AFFIDAMENTO
6
Art. 12 – Procedure di affidamento e principio di rotazione 6
Art. 13 – Fasi della procedura di affidamento 7
Art. 14 – Decisione a contrarre 8
TITOLO V – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO
8
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione 8
Art. 16 – Affidamento diretto 8
Art. 17 – Amministrazione diretta 9
Art. 18 – Procedura negoziata 9
Art. 19 – Soccorso istruttorio 10
Art. 20 – Congruità dell’offerta 10
Art. 21 – Decisione di aggiudicazione 10
Art. 22 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti 11
TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA
12
Art. 23 – Pubblicità degli affidamenti 12
Art. 24 - Informazioni ai candidati e agli offerenti 12
12
Art. 25 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento 12
TITOLO VIII – CONCLUSIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
13
Art. 26 – Conclusione e stipulazione del contratto 13
Art. 29 – Verifica di conformità 13
TITOLO IX - DELLA PICCOLA CASSA
14
TITOLO X - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
14
14
Art. 34 – Clausola di flessibilità 14
Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie 14
Art. 37 – Norma di chiusura 14
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente documento si definiscono come segue:
− “Regolamento”: il presente documento.
− “Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ogni sua successiva modificazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 50/2016, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano i contenuti. Pertanto, laddove nel Regolamento si faccia menzione del Codice dei contratti pubblici si deve intendere la norma vigente al momento della sua applicazione.
− “ANAC”: Autorità Nazionale Anticorruzione.
− “Linee Guida”: gli atti a contenuto generale adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici per offrire indicazioni operative agli operatori del settore ed ogni loro sua successiva modificazione. Pertanto, laddove nel Regolamento si faccia menzione delle Linee Guida si devono intendere gli atti vigenti al momento della loro applicazione.
− “Società”: Struttura Valle d’Aosta S.r.l., che opera quale organismo di diritto pubblico ai sensi del comma 1, lett. d), dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici.
− “Contratti”: i contratti d’appalto conclusi dalla Società aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, servizi o forniture.
− “Operatore economico” o “Operatori economici”: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.
− “Soggetto offerente” o “offerente”: il soggetto che ha formulato un’offerta contrattuale.
− “Soggetto contraente” o “Contraente”: il soggetto che stipula un Contratto con la Società.
− “Profilo del committente”: xxxx://xxx.xxxx.xx ossia il sito informatico della Società su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti pubblici.
− “Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sul portale internet dell’ANAC per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.
− “Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.
− “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: i dirigenti e i responsabili di area, nonché, ricorrendone i presupposti, i soggetti nominati dalla Società nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, determinato a norma dell’art. 4, sia inferiore all’importo di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.
2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1, per quanto non disciplinato nel Regolamento, avvengono in conformità alle disposizioni dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici ed alle Linee guida n. 4/2016.
Art. 3 – Principi applicabili
1. Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi di semplificazione, di economicità, efficacia libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.
2. Nei Contratti ad alta intensità di manodopera la Società promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante l’inserimento di specifiche clausole sociali.
Art. 4 – Il valore stimato dell’affidamento
1. Il valore dell’affidamento è stimato dalla Società al momento dell’avvio della procedura di acquisizione e corrisponde all’importo totale pagabile dalla Società al futuro Contraente, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, prestando attenzione alla corretta definizione del fabbisogno ed alla durata nel tempo dell’affidamento. La stima include anche il valore di eventuali opzioni o rinnovi, da esplicitarsi nella richiesta di preventivo o di offerta.
2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un affidamento non può essere fatta con l’intenzione di eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Un affidamento non può essere frazionato allo scopo di ricondurlo sotto l’applicazione del Regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Art. 5 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza
1. La Società ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza per gli affidamenti rientranti nell’oggetto del Regolamento.
TITOLO II - ORGANI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Art. 6 – Stazione appaltante
1. Spettano al Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero al Presidente o all’Amministratore delegato, congiuntamente o disgiuntamente, in conformità alle disposizioni statutarie, le competenze che il Codice dei contratti pubblici attribuisce alla Stazione appaltante.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
1. Per ogni singolo affidamento disciplinato dal Regolamento è individuato, in conformità ai commi 2 e 3, un RUP al quale spettano il ruolo e le funzioni previsti nell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici e nelle Linee Guida.
2. Il Dirigente ed i Responsabili di area della Società, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del budget dell’Area di competenza, ferme le prerogative che discendono dall’inquadramento contrattuale posseduto, assumono ciascuno per il proprio settore di competenza e come da procura, il ruolo di RUP.
3. In alternativa a quanto previsto nel comma 2, il RUP può essere individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, dall’Amministratore Delegato o dai dirigenti nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida n. 3/2016.
4. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
5. Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli organi della Società per il compimento di specifici atti ed adempimenti, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel Codice dei contratti pubblici e nelle Linee Guida n. 3/2016. Spettano in particolare al RUP, a titolo esemplificativo:
a) la predisposizione della determina a contrarre e la relativa pubblicazione;
b) la scelta dei criteri per selezionare gli Operatori economici da invitare alla procedura di selezione;
c) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e, ove del caso, della congruità dell’offerta;
d) l’individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
e) la direzione dell’esecuzione del Contratto;
f) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell’adempimento delle attività contrattuali;
g) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
h) sorveglia l’efficiente gestione economica dell’intervento e l’effettivo controllo sull’esecuzione dei contratti, ove richiesto relazionando alla Società;
i) ogni altro compito che non sia specificatamente attribuito ad altri orgnai o soggetti.
6. Il RUP svolge i propri compiti nel rispetto, tra l’altro, della Procedura di gestione dei contratti pubblici di cui al Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e con il supporto anche istruttorio dei dipendenti della Società e, in particolare, del Responsabile Area Appalti, che assicurerà gli adempimenti di competenza secondo la richiamata Procedura nel tempo vigente, e dei colleghi dell’Area, con cui collabora:
a) per la predisposizione della richiesta di preventivi o della richiesta di offerta e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
b) per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione propedeutici alla selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;
c) per l’adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. In caso di accertate carenza o indisponibilità nell’organico delle professionalità necessarie, la Società, anche su proposta del RUP, affida lo svolgimento delle attività di supporto allo stesso a soggetti esterni individuati secondo le procedure dettate dal Codice dei contratti pubblici.
Art. 8 – Commissione giudicatrice
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice è istituita e disciplinata dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
3. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto.
4. I commissari escluso il Presidente possono essere selezionati anche tra i soggetti interni della Società, da individuare nel rispetto del principio di rotazione e dei criteri stabiliti dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida n. 5/2016.
5. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l’istituzione della commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata al RUP o ad un seggio di gara in composizione monocratica, con l’eventuale assistenza di due testimoni.
6. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
TITOLO III – DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 9 – Categorie di Operatori economici
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi Contratti gli Operatori economici che non soddisfino il possesso dei requisiti determinati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 10 – Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica
1. L’Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dal valore dell’affidamento.
2. Nell’esercizio della propria discrezionalità, la Società può richiedere all’Operatore economico il possesso, anche disgiunto, dei seguenti requisiti speciali:
i) di idoneità professionale, di norma rappresentata dall’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato a ad altro registro o albo professionale;
ii) di capacità economica e finanziaria, di norma rappresentata da un livello minimo di fatturato globale e/o di fatturato del settore di attività oggetto dell’affidamento, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili ed in misura non eccedente il doppio del valore dell’affidamento;
iii) di capacità tecnica, di norma rappresentata dalle principali esperienze nello specifico settore maturate al massimo negli ultimi tre anni, di cui almeno una di valore non inferiore a 0,40 volte il valore dell’affidamento nonché dall’indicazione delle figure tecniche o delle attrezzature tecniche necessarie a garantire la qualità di esecuzione dell’affidamento.
3. L’entità dei requisiti speciali deve essere proporzionata all’oggetto ed all’importanza dell’affidamento.
4. Negli affidamenti di lavori, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria e la classifica delle opere oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.
5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell’affidamento.
Art. 11 – Avvalimento
1. L’avvalimento è ammesso in conformità all’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
2. Non è comunque consentito all’Operatore economico ricorrere all’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso:
i) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
ii) dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152;
iii) dei requisiti di qualificazione SOA dei lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuati ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici;
iv) dei requisiti di qualificazione relativi ai contratti nel settore dei beni culturali.
3. Il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto dell’affidamento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’Operatore economico ausiliario che il Contraente utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, a pena di revoca dell’affidamento.
TITOLO IV – PROCEDURE E FASI DI AFFIDAMENTO
Art. 12 – Procedure di affidamento e principio di rotazione
1. L’individuazione del Soggetto contraente nell’ambito di applicazione del Regolamento avviene di norma tramite affidamento diretto o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, ferma restando la facoltà della Società, nell’esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alla procedura negoziata preceduta
dalla pubblicazione di avviso o, ancora, alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
2. La procedura prescelta per l’individuazione del Soggetto contraente è indicata nella determina a contrarre di cui all’art. 14.
3. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi, la Società è tenuta, per ciascun affidamento, al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli Operatori economici potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi. Il principio in esame si traduce, di norma, nel divieto di partecipazione alla procedura di affidamento sia del contraente uscente e sia dell’Operatore economico partecipante, ma non affidatario, nel precedente affidamento.
4. Il divieto di cui al comma 3 opera con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti e nell’ipotesi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di lavori, servizi o forniture. Per i lavori, si fa riferimento alle categorie di opere generali e specializzate di cui all’allegato A del D.P.R. 5/10/2010, n. 207; per i servizi e le forniture si fa riferimento alle categorie merceologiche di cui allegato A del Regolamento.
5. Il divieto di cui al comma 3 non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di avviso, a condizione che la Società non operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
6. E’ facoltà della Società istituire, mediante avviso pubblico, un apposito albo fornitori, che preveda una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori, per la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico. Il provvedimento di articolazione in fasce deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori; per i servizi e le forniture si fa riferimento alle categorie merceologiche di cui allegato A del Regolamento. In caso di scelta del Contraente dall’albo fornitori, la rotazione riguarda solo gli affidamenti rientranti nella stessa fascia.
6. L’applicazione del principio di rotazione non può essere elusa, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni, strumentali determinazioni del valore stimato dell’appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi Operatori economici ovvero affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad Operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o di affidamento.
7. Deroghe al divieto di cui al comma 3 sono ammesse in via eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente che può essere assolto, esemplificativamente: i) rispetto al contraente uscente, in considerazione della riscontrata oggettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero della competitività del prezzo offerto; ii) rispetto al candidato invitato al precedente affidamento ma non affidatario, in considerazione dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’Operatore economico.
8. Negli affidamenti di cui all’art. 30, è consentito derogare al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella decisione a contrarre o nel buono d’ordine.
Art. 13 – Fasi della procedura di affidamento
1. Nel rispetto degli eventuali atti di programmazione della Società, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste nell’art. 30, è attuata secondo l’ordine delle seguenti fasi:
a) la decisione a contrarre;
b) la selezione del Contraente;
c) la decisione di aggiudicazione;
d) la verifica del possesso dei requisiti;
e) la stipulazione del Contratto.
2. In caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 16 o di amministrazione diretta ai sensi dell’art. 17, l’adozione della decisione a contrarre può seguire la selezione del Contraente e può tenere luogo anche della decisione di aggiudicazione.
Art. 14 – Decisione a contrarre
1. La decisione a contrarre è adottata da RUP e, di norma, esplicita:
a) l’interesse che si intende soddisfare mediante la procedura di affidamento;
b) l’oggetto e gli elementi essenziali del Contratto;
c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;
d) la tipologia di procedura di affidamento prescelta con una sintetica indicazione delle ragioni;
e) il criterio di aggiudicazione;
f) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica eventualmente prescritti;
g) le generalità del RUP.
2. Per gli acquisti di modico valore di cui all’art. 30, la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d’ordine.
3. Nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà prevista nell’art. 13, comma 2, del Regolamento, i contenuti del comma 1 sono integrati con quelli propri della decisione di aggiudicazione.
TITOLO V – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione
1. Tenuto conto del valore massimo degli affidamenti oggetto del Regolamento, la selezione della migliore offerta può sempre essere effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici.
2. La Società, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche del lavoro, del servizio e della fornitura, può optare per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esplicitandone gli elementi valutativi – pertinenti all’oggetto, alla natura e alle caratteristiche del Contratto – e le relative ponderazioni nella richiesta di preventivi o di offerta.
3. Il ricorso al criterio del minor prezzo è motivato nella decisione a contrarre con il richiamo al Regolamento.
Art. 16 – Affidamento diretto
1. L’affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento è effettuato, di norma, tramite affidamento diretto in conformità alle disposizioni seguenti.
2. L’affidamento diretto è preceduto, alternativamente:
i) da un’attività istruttoria condotta dal RUP attraverso la consultazione di cataloghi o siti internet, la comparazione dei listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l’analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti;
ii) dalla richiesta di preventivi di spesa ad una pluralità di Operatori economici, da effettuarsi simultaneamente per iscritto, anche in modalità elettronica: la richiesta indica le modalità e i termini, non inferiori a cinque giorni, per la presentazione dei preventivi ed il criterio di aggiudicazione prescelto.
3. La scelta dell’affidatario è motivata nella decisione di aggiudicazione sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria o dei preventivi di cui al comma 2; per gli affidamenti di cui all’art. 30, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante l’allegazione materiale degli atti dell’istruttoria o dei preventivi di spesa.
Art. 17 – Amministrazione diretta
1. L’amministrazione diretta è ammessa esclusivamente per i lavori che sono eseguiti con materiali e mezzi della Società o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
2. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Società a cura del RUP.
Art. 18 – Procedura negoziata
1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società negozia le condizioni del Contratto con gli Operatori economici individuati in esito alla pubblicazione di apposito avviso.
2. L’avviso è pubblicato nel Profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” e, per affidamenti di valore superiore a 20.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, nella sezione “Bandi e Avvisi” del portale internet della Regione autonoma Valle d’Aosta. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo di norma identificabile in quindici giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni e a non meno di otto giorni naturali e consecutivi.
3. L’avviso ha lo scopo di sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse per la negoziazione ed indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del Contratto, i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica eventualmente richiesti, il criterio di aggiudicazione, il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse nonché l’eventuale numero massimo, non inferiore a dieci, degli Operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata.
4. In caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero superiore a quello massimo prestabilito, la selezione degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata è effettuata in base a criteri oggettivi e non discriminatori già esplicitati nell’avviso oppure mediante sorteggio. In quest’ultimo caso, la Società rende pubblici la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. In caso di operata limitazione, anche mediante sorteggio, del numero degli Operatori economici ammessi alla negoziazione, la Società è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti ai sensi dell’art. 12.
6. La negoziazione è di norma effettuata attraverso l’invio contemporaneo, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di una richiesta volta a sollecitare un’offerta.
7. La richiesta d’offerta, di norma, contiene:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all’Operatore economico di rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei medesimi;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
f) la misura delle eventuali penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
k) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta;
l) l’obbligatorietà del sopralluogo;
m) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica dedicata all’apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione ivi contenuta;
n) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
8. Il termine per il ricevimento dell’offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, anche in conseiderazione dell’obbligatorietà o meno del sopralluogo, decorrenti dal giorno successivo all’invio della richiesta d’offerta. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l’offerta sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
9. La Società si riserva di non concludere il Contratto se l’offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all’oggetto del contratto stesso.
Art. 19 – Soccorso istruttorio
1. Nella procedura negoziata è ammesso il soccorso istruttorio alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 20 – Congruità dell’offerta
1. In caso di procedura negoziata ed in presenza di un ragionevole dubbio sulla congruità e sostenibilità della migliore offerta, la Società, prima dell’aggiudicazione, può chiedere all’Operatore economico offerente le pertinenti spiegazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta, assegnandogli un termine per la loro presentazione non inferiore a cinque giorni naturali e consecutivi. A titolo esemplificativo, la congruità e la sostenibilità di un’offerta sono da ritenersi dubbie in presenza di un’offerta economica il cui valore si scosti di oltre il 30% dal valore della media delle offerte presentate.
2. In caso di procedura negoziata e di adozione del criterio del prezzo più basso, la Società può avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti, alle condizioni ivi specificate,, purché espliciti tale volontà nell’avviso o nella richiesta d’offerta.
Art. 21 – Decisione di aggiudicazione
1. La decisione di aggiudicazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero dal Presidente o dall’Amministratore delegato, congiuntamente o disgiuntamente, ovvero ancora dal Dirigente o dai procuratori in conformità alle disposizioni statutarie, di norma, contiene:
a) l’oggetto del Contratto;
b) gli estremi della procedura di affidamento (determina a contrarre, CIG, CUP, ecc);
c) le risultanze dell’istruttoria del RUP o della richiesta di preventivi in caso di affidamento diretto ovvero gli esiti della negoziazione in caso di procedura negoziata;
d) i dati identificativi dell’Operatore economico aggiudicatario e le motivazioni a fondamento della sua scelta;
e) l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta;
f) le eventuali caratteristiche migliorative offerte;
g) le principali condizioni contrattuali;
h) l’attestazione del rispetto del principio di rotazione.
2. La decisione di aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti effettuata con le modalità di cui all’art. 22 del Regolamento.
Art. 22 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall’Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del Codice dei contratti pubblici. La Società richiede la presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Operatore economico affidatario della commessa, contestualmente all’adozione della decisione di aggiudicazione, in caso di affidamento diretto ed agli Operatori economici ammessi alla negoziazione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, in caso di procedura negoziata.
2. In ipotesi di procedura negoziata, la verifica sul possesso dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Società di estenderla nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a euro 5.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva mediante:
a) consultazione del Casellario ANAC;
b) acquisizione del DURC;
c) acquisizione, anche mediante richiesta all’Operatore economico interessato, della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti (es. bilanci, certificati di regolare esecuzione, contratti, fatture) .
4. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 5.000 fino a euro 20.000, oltre alle verifiche di cui al comma 3, occorre appurare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, ossia:
a) l’assenza di condanne, di cui all’art.80, comma 1, mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti indicati nel medesimo art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
b) l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, di cui all’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici mediante l’acquisizione, oltre che del DURC, anche della certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente;
c) assenza di stato di fallimento e altre situazione di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione del registro delle imprese e/o della certificazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare competente.
5. Per importi superiori a euro 20.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, l’accertamento dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, se previsti, è sistematico, puntuale e completo.
6. L’accertamento del possesso dei requisiti può essere gestito in proprio dalla Società oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Società ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, mediante:
a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, anche attraverso la consultazione di banche dati;
b) richiesta all’Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.
7. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive - fatta salva la segnalazione all’Autorità penale in caso di falsa dichiarazione sostitutiva – il Contratto non è concluso e si procede all’incameramento dell’eventuale cauzione di cui all’art. 25.
8. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto del Contratto è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
9. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l’Operatore economico ha l’onere di fornire i necessari documenti probatori alla Società, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Art. 23 – Pubblicità degli affidamenti
1. La Società, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, pubblica ed aggiorna nel Profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, gli atti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento e, in particolare:
- la decisione di contrarre;
- in caso di procedura negoziata, l’elenco degli Operatori economici invitati a presentare offerta;
- in caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economiamente più vantaggiosa, l’eventuale decisione di nomina della commissione giudicatrice, unitamente ai curricula dei commissari;
- la decisione di aggiudicazione.
L’elenco degli Operatori economici invitati a presentare offerta è pubblicato e reso disponibile unitamente alla decisione di aggiudicazione.
2. La Società può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
3. La responsabilità della pubblicità e trasparenza degli affidamenti è in capo al RUP.
Art. 24 - Informazioni agli Operatori economici
1. Le informazioni agli Operatori economici vanno di norma rese mediante posta elettronica, possibilmente certificata.
2. Entro cinque giorni dalla sua adozione, la decisione di aggiudicazione è comunicata individualmente agli Operatori economici che hanno formulato un preventivo di spesa o un’offerta.
TITOLO VII – GARANZIE
Art. 25 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento
1. È facoltà della Società richiedere a garanzia della serietà del preventivo o dell’offerta nonché del corretto adempimento del Contratto, la prestazione di cauzione, rispettivamente, provvisoria e definitiva, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto negli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca del preventivo o dell’offerta nonché di parziale o inesatto adempimento del Contratto.
TITOLO VIII – CONCLUSIONE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 26 – Conclusione e stipulazione del contratto
1. Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l’accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto ai preventivi o alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. Il Contratto è stipulato in forma scritta.
4. Ferma la possibilità di stipulare il contratto mediante scrittura privata, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al Regolamento la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in uso negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
5. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
6. La Società può richiedere al Contraente l’esecuzione di prestazioni anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da obiettive ragioni di necessità e d’urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all’esecuzione d’urgenza.
7. Per la stipulazione dei Contratti disciplinati dal Regolamento è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 27 – Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Operatore economico deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in sede di formulazione dell’offerta, in caso di procedura negoziata, e in sede di stipulazione del Contratto, in caso di affidamento diretto.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, da dichiararsi e dimostrarsi in conformità all’art. 22 del Regolamento.
4. Le prestazioni subappaltate non possono superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Art. 28 – Varianti
1. Fermo il divieto di introdurre varianti per valori superiori al 50 per cento del valore del Contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal RUP.
3. In caso di varianti, in aumento o in diminuzione, non eccedenti il quinto dell'importo del contratto, Contraente ha l’obbligo di eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Art. 29 – Verifica di conformità
1. L’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture è soggetta a verifica di conformità, anche in corso di esecuzione, allo scopo di appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è svolta dal RUP e, per i lavori, dal Direttore dei lavori, ove nominato.
3. L’esito positivo della verifica di conformità è attestato dall’apposizione del visto del RUP o del Direttore dei lavori, ove nominato, sulle fatture del Contraente.
TITOLO IX - DELLA PICCOLA CASSA
Art. 30 – Piccola cassa
1. Per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 1.000,00 euro, l’ordinazione fatta a terzi può essere disposta anche attraverso buoni d’ordine sottoscritti dal RUP dai quali risulti il Contraente, l’oggetto, l’ammontare della spesa e una sintetica motivazione, anche del rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 12.
2. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.
TITOLO X - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE
Art. 31 – Transazione
1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 32 – Arbitrato
1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l’art. 209 del Codice dei contratti pubblici.
TITOLO XI - NORME FINALI
Art. 33 – Pubblicità
4. Il Regolamento è (pubblicato sul Profilo del committente, nella sezione “società trasparente” sotto la sezione “organizzazione” e) tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi della Società.
Art. 34 – Clausola di flessibilità
1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione (o altro organo statutariamente competente) della Società.
Art. 35 – Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte della Società, fatta salva l’ipotesi in cui l’attuazione dell’intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della stessa.
Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il Regolamento entra in vigore dal 11 febbraio 2019.
2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento.
Art. 37 – Norma di chiusura
1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d’Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti pubblici, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.
REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
Allegato A
Tabella I
BENI
a) arredi, complementi di arredo, mobili, impianti tecnici e attrezzature in genere;
b) fotocopiatori, telefax, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;
c) materiale di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati e ad agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;
e) materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;
f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
g) autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici;
h) combustibili per il riscaldamento degli immobili, energia elettrica;
i) carburanti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e accessori per i mezzi in dotazione;
j) strutture per il ricovero di mezzi e attrezzature;
k) segnaletica e arredo urbano;
l) prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
m) piccoli macchinari, attrezzature ed utensili da lavoro, ferramenta, materiali per l'edilizia, estintori ed attrezzature antincendio.
Tabella II
SERVIZI
a) servizi di manutenzione e di riparazione dei beni di cui alla tabella I, lettere a), b), g) e m);
b) servizi di nolo di mezzi, automezzi e di attrezzature in genere;
c) servizi informatici: consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, assistenza software e applicativi, internet e supporto, servizi telematici, gestione e manutenzione siti web istituzionali;
d) servizi di editoria, stampa e distribuzione, fotografia, tipografia, litografia, rilegatura, trascrizione;
e) servizi amministrativi e contabili compresi i servizi di consulenza del lavoro, bancari, finanziari e assicurativi;
f) servizi postali, di spedizione e di telecomunicazione;
g) servizi di telefonia fissa e mobile compresi il servizio di allarme e teleallarme;
h) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
i) servizi di ricerca, di analisi e prove in sito e in laboratorio;
j) servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;
k) servizi per la realizzazione di eventi e di concorsi promossi o partecipati da Struttura Valle d’Aosta;
l) servizi mensa;
m) servizi di formazione e consulenza;
n) servizi per la rappresentanza e l'ospitalità;
o) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, consulenze tecniche;
p) servizi legali e notarili;
q) altri servizi.