Contract
Atto aggiuntivo alla convenzione del 29 novembre 2012 per la regolamentazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e Io sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – e della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i..
TRA
Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, con sede in Roma, viale America n. 201, codice fiscale n. 80230390587, nel seguito denominato anche Ministero, per il quale interviene il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale,
E
Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominataanche Agenzia, per la quale interviene il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministr atore Delegato,
PREMESSO CHE
− in data 29 novembre 2012, il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un’apposita convenzione (nel seguito anche solo “convenzione”), approvata con decreto direttoriale n. 2503 del 7 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 24 maggio 2013 al n. 5, foglio 292 ed all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 6 maggio 2013 al n. 563, per la regolamentazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie tra il Ministero e l’Agenzia e la rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo previsti dal decreto interministeriale 24 settembre 2010, in attuazione dell’articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finanziati a valere sulle risorse afferenti alla programmazione comunitaria 2007 – 2013;
− in data 27 giugno 2013, il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un atto aggiuntivo alla suddetta convenzione, approvato con decreto direttoriale n. 2058 del 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 27 settembre 2013 al n. 9, foglio 274 ed all’Ufficio Centrale del Bilancio in d ata 5 settembre 2013 al n. 1280, avente ad oggetto la regolamentazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie tra il Ministero e l’Agenzia e la rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo finanziati a valere sulle risorse nazionali;
− con decreto 31 gennaio 2013, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, ha stabilito che gli oneri relativi alle attività svolte dall’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. in attuazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 24 settembre 2010, concernente le disposizioni attuative
dello strumento dei Contratti di sviluppo, non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate allo strumento medesimo;
− con decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 aprile 2014, n. 97, è stata riformata la disciplina relativa ai Contratti di sviluppo, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;
− il Ministro dello sviluppo economico ha adottato, in data 9 dicembre 2014, il decreto recante “Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto -legge n. 112/2008”, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 gennaio 2015, n. 23, successivamente modificato ed integrato dal decreto 9 giugno 2015, pubblicato nella G.U.R. I. del 23 luglio 2015, n. 169, dal decreto 8 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2016 al n. 2892, pubblicato nella G.U.R.I. del 21 dicembre 2016, n. 297 , dal decreto 2 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 settembre 2017 al n. 828, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2017, n. 239, dal decreto 7 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 15 gennaio 2018 al n. 21, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 febbraio 2018, n. 31, dal decreto 23 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n. 535, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 giugno 2018, n. 144, dal decreto 13 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2021 al n. 75, pubblicato nella G.U.R.I. del 17 febbraio 2021, n. 40 e dal decreto 2 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2021 al n. 75, pubblicato nella
G.U.R.I. dell’8 gennaio 2022, n. 5;
− con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 apr ile 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 14 maggio 2015, n.110, è stato individuato il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sul Contratto di sviluppo;
− in data 22 settembre 2015 il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto direttoriale n. 4295 del 1° ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2015 al n. 3931, in attuazione del predetto decreto del 9 dicembre 2014 e s.m.i.;
− in data 15 dicembre 2015 il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto direttoriale n. 185 del 15 gennaio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 2016 al n. 99230, al fine di aggiornare la “Strategia e piano di investimento” di cui all’allegato 1 della medesima;
− con regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”;
− al fine di consentire l’attuazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo attraverso l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” FESR e del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020”, in data
7 marzo 2017 il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto direttoriale n. 1441 del 10 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 2017 al n. 562, che con il relativo Allegato 1, denominato “Strategia e modalità di attuazione”, fissano i termini e le condizioni per i contributi dei citati Programmi al fondo rotativo costituito presso l’Agenziaai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− in data 7 marzo 2017 il Ministero e l’Agenzia hanno stipulato un atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto direttoriale n. 1441 del 10 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 2017 al n. 562, al fine di consentire l’attuazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sui Programmi operativi regionali, periodo di programmazione 2014-2020, per i quali il Ministero dello sviluppo economico svolga funzioni di Organismo intermedio ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO
− il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013 , n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ;
− il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositi vo per la ripresa e la resilienza;
− il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea, che approva l’elenco degli indicatori comuni per il dispositivo di ripresa e resilienza
− il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ”;
− il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresae resilienza(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo. 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
− il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
− l’Investimento n. 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” nell’ambito della Missione 1, Componente 2 del PNRR che con una dotazione di 750 milioni di euro ha l’obiettivo di promuovere la competitività delle imprese e rafforzarne la resilienza attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite lo strumento agevolativo dei Contratti di Sviluppo, per progetti che interessano catene del valore strategiche chiave;
− l’Allegato della citata Decisione esecutiva del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che per la realizzazione dell’Investimento n. 5.2 “Competitivitàe resilienzadelle filiere produttive”, prescrive:
▪ un complesso di requisiti, da disciplinare con una apposita “politica di investimento” che deve essere adottata entro il primo trimestre del 2022, finalizzata al raggiungimento del target di quaranta Contratti di sviluppo, per almeno 1.500 milioni di euro di investimenti, in linea con la politica d’investimento entro la fine del 2023;
▪ la sottoscrizione di un accordo contrattuale tra l’amministrazione competente (MISE) e l’entità incaricata della gestione della Sub-Misura (Invitalia) che deve: a) imporre l'applicazione degli Orientamenti tecnici della Commissione (2021/C280/01) sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, per quanto applicabili, con riferimento, in particolare, all’esame dei progetti presentati sulla base dell’elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU; b) imporre l’applicazione degli Orientamenti tecnici della Commissione, per garantire che gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)” (“Do no significant harm” – “DNSH”), e alla normativa ambientale nazionale e dell’Unione europea; c) escludere dall’ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: (i) attività ed attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; (ii) attività ed attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; (iii) attività ed attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori
e agli impianti di trattamento meccanico biologico; (iv) attività ed attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente;
▪ alla milestone M1C2-28, che la politica di investimento dei Contratti di sviluppo deve definire almeno: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241 (capitolato d’oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE); ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241;
▪ al target M1C2-29, la firma di almeno 40 Contratti di sviluppo, in linea con la loro politica di investimento, il cui soddisfacente conseguimento dipende anche dall'attivazione complessivamente di almeno 1.500 milioni di euro di investimenti;
− l’Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” nell’ambito della Missione 2, Componente 2 del PNRR che con una dotazione di 1.000 milioni di euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti relativi rispettivamente alla tecnologia fotovoltaica (sub-investimento 5.1.1), all’industria eolica (sub-investimento 5.1.2) e al settore batterie (sub-investimento 5.1.3);
− l’Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” nell’ambito della Missione 2, Componente 2 del PNRR che con una dotazione di 300 milioni di euro è finalizzata a sostenere progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
− l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
− il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
− la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresae resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
− la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
− la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» anorma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
− il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo regolamento;
− i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
− il decreto del Ministro delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili 29 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 10 gennaio 2022, n. 6, con il quale è stato individuato l’ammontare delle risorse
disponibili per raggiungere lo scopo del richiamato Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici ” del PNRR;
− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 febbraio 2022, n. 36, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dell’Investimento
5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR ed è stato disposto in merito
all’applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 16 marzo 2022, n. 63, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dell’Investimento
5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del PNRR;
− l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
− la deliberazione CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
CONSIDERATO CHE
− i Contratti di sviluppo sono individuati quali misura attuativa dei richiamati Investimenti 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”, 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” e 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” del PNRR e che potranno altresì essere individuati quali misura attuativa, tra le altre, di ulteriori interventi del PNRR;
− l’Agenzia, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Agenzia medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
RITENUTO
necessario procedere all’adeguamento delle disposizioni previste dalla convenzione del 29
novembre 2012 e dai successivi atti aggiuntivi al fine di consentire l’attuazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo attraverso l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi previsti nel PNRR;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Richiami)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo alla convenzione del 29 novembre 2012 (nel seguito anche solo “convenzione”).
Art. 2
(Oggetto della convenzione)
1. Con il presente atto è integrata la convenzione del 29 novembre 2012 al fine al fine di recepire le disposizioni ed i principi richiamati nelle premesse e di consentire l’attuazione della misura agevolativa dei Contratti di sviluppo attraverso l’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 sono affidate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia le funzioni relative alla gestione dellamisura agevolativa. Tali funzioni, puntualmente disciplinate nel decreto del 9 dicembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni, comprendono la ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l’erogazione, il controllo e il monitoraggio dell’agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all’investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.
3. Con il presente atto sono pertanto aggiornati, in attuazione delle disposizioni e dei principi richiamati nelle premesse, gli obblighi di monitoraggio, controllo, ispezione e informazione posti a carico dell’Agenzia per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo finanziati a valere sulle risorse del PNRR.
4. L’Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Art. 3
(Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo)
1. Nella gestione dell’intervento di cui all’articolo 2, L’Agenzia si obbliga a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonché di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; in ciò, l’Agenzia di obbliga a rispettare le indicazioni fornite con i decreti attuativi richiamati nelle premesse e le ulteriori indicazioni e istruzioni che potranno essere fornite dal Ministero con successivi provvedimenti e/o circolari.
2. Limitatamente all’Investimento n. 5.2 “Competitivitàe resilienzadelle filiere produttive” nell’ambito
della Missione 1, Componente 2 del PNRR, l’Agenzia si obbliga a verificare anche l’applicazione degli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C280/01) sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, per quanto applicabili, con riferimento all’esame dei progetti presentati sulla base dell’elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU (Allegato V, Lettera B del Regolamento (UE) 2021/523) in coerenza con le ulteriori indicazioni e istruzioni che potranno essere fornite dal Ministero con successivi provvedimenti e/o circolari.
Art. 4
(Ulteriori obblighi derivanti dal finanziamento della misura con risorse del PNRR)
1. L’Agenzia si obbliga inoltre:
− a concorrere al conseguimento degli obiettivi previsti dal Target M1C2-29, tramite la sottoscrizione di non meno di 40 Contratti di sviluppo attraverso cui attivare almeno 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) di euro di investimenti, in relazione al grado di assorbimento delle risorse disponibili;
− a segnalare tempestivamente al Ministero eventuali fattori di rischio che possano incidere sul raggiungimento del richiamato Target M1C2-C29, nonché sul conseguimento degli altri target connessi agli Investimenti del PNRR attuati attraverso i Contratti di sviluppo;
− ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dallanormativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
ivi incluse le disposizioni per garantire la destinazione di una quota prioritaria alle otto regioni del Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) non inferiore al 40% delle risorse destinate dal Dispositivo di rip resa e resilienza per la misura.
− ad assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
− a rispettare le indicazioni fornite con i decreti attuativi richiamati nelle premesse e le ulteriori indicazioni che potranno essere fornitedal Ministero con successivi provvedimenti e/o circolari in relazione agli ulteriori principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, e a garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea, nonché ad adottare proprie procedure interne finalizzate ad assicurare la conformità ai regolamenti comunitari e alle disposizioni normative in precedenza richiamati;
− a svolgere le attività poste a proprio carico per l’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR garantendone il tempestivo avvio al fine di favorire la conclusione delle iniziative agevolate nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi di intervento;
− a rispettare le indicazioni che saranno fornite in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
− a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi degli interventi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestone ed i target degli Investimenti e di contribuire all’implementazione del sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero medesimo;
− a garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli Indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con regolamento delegato della CE (EU)2106/2021;
− a rispettare le procedure che saranno adottate dal Ministero, in qualità di Amministrazione titolare degli interventi, relativamente agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;
− a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle indicazioni relative agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
− a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi di conservazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.
2. L’Agenzia si obbliga altresì a garantire l’utilizzo, per ciascuna linea di attività legata ai singoli Investimenti nell’ambito del PNRR, di conti correnti dedicati per l’erogazione delle agevolazioni e/o ad adottare un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Investimenti medesimi, al fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
3. L’Agenzia si impegna inoltre a garantire che il Ministero riceva tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento dei progetti agevolati, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.
4. Le risorse finanziarie rimborsate dai soggetti beneficiari e gli altri rendimenti, quali interessi o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dalle risorse del PNRR, sono utilizzate per il finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, con le modalità che saranno definite con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico.
Art. 5 (Durata)
1. La durata della convenzione è prorogataal 31 dicembre 2026 . Restafermo, in ogni caso, l’obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso
della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla convenzione o dal presente atto, che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.
Articolo 6
(Norme transitorie e finali)
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni della convenzione del 29 novembre 2012 e degli atti aggiuntivi del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015 e 7 marzo 2017.
3. Il presente atto esplicherà i propri effetti dopo gli intervenuti controlli di legge.
4. In particolare, si considerano richiamati e confermati dalle parti così come modificati e/o integrati dai citati atti aggiuntivi, i seguenti articoli: Articolo 7 - Rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, Articolo 8 - Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento.
Articolo 7
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)
1. In conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Agenzia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione del presente atto, ad ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 8 (Obblighi di pubblicazione)
1. Le parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192,
comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190.
Articolo 9 (Rinvio a norme)
1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile.
2. Per ogni controversia tra le parti afferente o derivata dal presente atto sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firmadigitale dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
XXXXXXXX XXXXXXXX 30.03.2022
12:43:50
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Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx S.p.A. Amministratore Delegato 30.03.2022
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