CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI A FAVORE DI COGESER ENERGIA S.R.L. ASSEGNATI DA QUEST’ULTIMA NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI CC.DD. SETTORI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 115 A 121 DEL D.LGS....
CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI A FAVORE DI COGESER ENERGIA S.R.L. ASSEGNATI DA QUEST’ULTIMA NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI AI CC.DD. SETTORI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 115 A 121 DEL D.LGS. 50/2016
Art. 1 - Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti condizioni generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
In ipotesi di contrasto tra le presenti condizioni generali e le condizioni speciali, prevale il contenuto di queste ultime.
Art. 2 – Prezzi e Imposte
L’importo del Contratto è determinato dall’offerta acquisita dal Committente. I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.
Il Fornitore non può esigere dal Committente, per la prestazione oggetto del Contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Fornitore si intende soddisfatto di ogni pretesa.
Art. 3 - Invariabilità dei prezzi
I prezzi pattuiti rimarranno invariati nel corso di esecuzione della prestazione, fatto salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment).
Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare.
Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente.
Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010.
Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo.
I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.
Art. 5 – Obblighi del fornitore
Il Fornitore si obbliga a:
− provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell’esecuzione delle attività stesse ed il Committente, che quindi non potrà esercitare poteri gerarchici direttivi né disciplinari; il Fornitore terrà pertanto indenne il Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi; il Fornitore terrà inoltre indenne il Committente da qualsiasi danno derivante da errore di esecuzione;
− svolgere con diligenza e a regola d'arte i Servizi affidati;
− provvedere allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto utilizzando in via esclusiva mezzi, strumenti e macchinari all’uopo necessari; l’uso esclusivo da parte del Fornitore di mezzi, strumenti e macchinari di proprietà del Committente dovrà essere opportunamente disciplinato tra le Parti;
− utilizzare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Contratto, beni e strumenti conformi alle normative applicabili in materia (es: marcatura CE, direttiva macchine, ecc.), nonché compatibili con gli impianti e gli ambienti di lavoro del Committente e tali da non arrecare danni agli stessi impianti/ambienti ed in genere ai locali di proprietà dello stesso;
− garantire continuità nella esecuzione delle attività assicurando sempre livelli di professionalità adeguati, facendo riferimento in particolare al caso in cui si presentino avvicendamenti di risorse del Fornitore per attività in corso, nel qual caso il Committente dovrà essere tempestivamente informato;
− sostituire, nel caso sia necessario, personale già assegnato allo svolgimento di determinate attività, con risorse aventi competenze equiparabili o superiori a quelle della risorsa sostituita ed in grado di svolgere le sue stesse attività;
− esercitare tramite un proprio Responsabile (Preposto) un’assidua sorveglianza sull’operato del proprio personale assegnato allo svolgimento dell’attività commissionate;
− fornire, e mantenere aggiornato, l’elenco del proprio personale che, per necessità operative legate allo svolgimento delle prestazioni, dovesse operare presso una delle sedi del Committente; tale personale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente e sarà tenuto a indossare e portare in evidenza un tesserino con la propria fotografia, nome, cognome e nome dell’azienda. Resta fermo il diritto del Committente di rifiutare giustificatamente l’accesso nelle proprie sedi lavorative a personale del Fornitore non preventivamente autorizzato all’ingresso o a seguito di motivata contestazione scritta.
Art. 6 – Responsabilità e coperture assicurative
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’espletamento della prestazione, impegnandosi a tenere indenne il Committente e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero della loro mancata esecuzione.
Il Fornitore risponde, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia del Committente che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente il Committente stesso da qualsiasi pretesa al riguardo.
Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Committente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi al Committente, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili comunque alla sua responsabilità.
Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, se eventualmente richieste nei documenti contrattuali.
Art. 7 – Xxxxxxx, ritardo nell’adempimento e penali
Qualora il termine di consegna fosse indicato come “essenziale” nella richiesta di preventivo o nell’ordine, il Fornitore - in ipotesi di mancato rispetto per qualsiasi ragione di tale termine, anche in presenza di esecuzione solo parziale - risulterà gravemente inadempiente con conseguente risoluzione del Contratto in danno del medesimo per grave inadempimento, senza necessità di contestazioni o diffide di sorta. Il Fornitore è comunque tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto, salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 16 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali e l’obbligo
al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
In ipotesi in cui il Contratto non contenga previsioni particolari e di dettaglio, il Committente, in caso di totale o parziale inadempimento o impreciso adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, oltre a non corrispondere il compenso relativo alla prestazione, si riserva di applicare una penale giornaliera variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore della prestazione in rapporto alla gravità dell’inadempienza. In tal caso, il Fornitore ha la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla contestazione formulata dal Committente. Il provvedimento di comminatoria della penalità è assunto dal Responsabile Unico del procedimento all’esito della procedura di verifica dell’inadempimento.
Ai sensi dell’art. 1460 c.c. al Committente è consentito rifiutarsi di pagare una o più rate del corrispettivo pattuito se il Fornitore non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente le prestazioni oggetto di appalto.
In tal caso, il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti non produce la maturazione di alcun interesse. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio eventualmente stabilite nel Contratto.
Art. 8 - Subappalto
Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente a fronte di specifica indicazione di volontà di ricorso al subappalto formulata dal Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.
Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 105, c. 14 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 105, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Non è previsto il pagamento diretto da parte del Committente al subappaltatore per le attività da quest’ultimo
eseguite, salvo quanto stabilito dall'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 - Varianti
In ipotesi di modifiche o varianti in corso di esecuzione del Contratto, si applica l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, e ricorra una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 del medesimo art. 106, il Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 10 - Riservatezza
Il Fornitore è tenuto a mantenere riservato e non divulgare il contenuto degli atti e dei documenti nonché i fatti e le notizie di qualunque tipo di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della prestazione. Il Fornitore è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento della prestazione vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
In caso di accertata violazione del presente articolo, il Committente si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.
Il Fornitore si impegna altresì a non dare alcuna divulgazione dei dati acquisiti senza il preventivo consenso scritto del Committente, che deve intendersi quale esclusiva proprietaria dei dati stessi.
Art. 11 – Codice etico
Il Fornitore si impegna a prendere visione del Codice etico di comportamento adottato dal Committente e del Modello Organizzativo e Gestionale di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, entrambi visionabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx
– sezione “Amministrazione trasparente”, adeguando il proprio comportamento al fine di non esporre Cogeser al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.
Art. 12 – Importo del Contratto – Diritto di recesso
Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
- mutate esigenze economico - organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.
Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali.
Per le prestazioni interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.
L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle prestazioni non eseguite a regola d’arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l’accetta sin d'ora anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ..
Art. 13 - Autorizzazioni
Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle idonee qualifiche professionali e certificazioni per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica e dell’adeguato know-how necessario per l’esecuzione della prestazione di servizi oggetto del Contratto. Il Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.
Art. 14 - Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore, il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’art. 15 delle presenti Condizioni Generali.
Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l’esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.
L’esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del
Contratto.
Art. 15 – Risoluzione
Ferma restando la disposizione di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016, se le prestazioni non vengono eseguite nel rispetto degli accordi assunti, il Committente ha la facoltà di fissare un termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi alle condizioni ivi previste.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c., salvo
in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi:
1) accertamento della sussistenza in capo all’appaltatore di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
2) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
3) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
4) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
5) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
6) ritardo nell’esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
7) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
8) perdita delle licenze o autorizzazioni indicati nell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali;
9) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS;
10) inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento o nel Modello Organizzativo e Gestionale adottato dal Committente;
11) applicazione di cinque penali di cui all’art. 7, o, in alternativa, applicazione di penali (anche in misura inferiore a cinque) di valore complessivamente pari o superiore al 10% del valore del Contratto;
12) gravi inosservanze da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza;
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore, anche avvalendosi dell'escussione della polizza definitiva eventualmente richiesta al Fornitore in sede di formalizzazione del Contratto. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio eventualmente stabilite nel Contratto.
Art. 17 - Divieto di cessione del Contratto e del credito
Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, Codice Civile).
Art. 18 – Varie
Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest’ultimo che resta l’unico soggetto tenuto all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 19 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.
Luogo, data Il Fornitore
***
Ai sensi dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 4 - Fatturazione e pagamenti; art. 3 - Invariabilità dei prezzi;
art. 7 - Xxxxxxx, ritardo nell’adempimento e penali; art. 9 - Varianti;
art. 10 - Riservatezza;
art. 12 - Importo del Contratto – Diritto di recesso; art. 14 - Garanzie;
art. 16 - Forza maggiore;
art. 18 - Clausola risolutiva espressa;
art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 21 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.
Il Fornitore