LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA VALIDA PER LA CITTÀ DI VIGONZA
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA VALIDA PER LA CITTÀ DI VIGONZA
(Legge 9 dicembre 1998 n° 431, articolo 2, comma 3)
di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)
in persona di ) concede in locazione
al/alla sig (1)
di seguito denominato/a conduttore,
identificato/a mediante (3) (assistito/a
da (2) in persona di
), che accetta, per sè e per i suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Xxxxxxx,
, xx ,
xxxxx/x , xxxxx , xxx. , composta di
n° vani, oltre a cucina e servizi, e dotata altresì di n° elementi caratterizzanti come indicati nell'allegato "B",
non ammobiliata / ammobiliata (4) con il punteggio per gli arredamenti pari a come indicato nell'allegato "F".
TABELLE MILLESIMALI: proprietà , riscaldamento , acqua , altre .
COMUNICAZIONE ex art. 8, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n° 333:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: foglio , particella , subalterno , categoria , rendita € ;
b) codice fiscale del locatore .
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rapresentante. Eventuali altri nominativi vanno inseriti negli spazi liberi alla fine del contratto.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(4) Spuntare la parte che interessa.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: visto l'art.
1, comma 7, del D.L. 23 dicembre 2013 n° 145, il conduttore dà atto e dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica degli edifici.
La locazione è regolata dalle seguenti condizioni.
Articolo 1
Il contratto è stipulato per la durata di anni (5), dal al , ed alla prima scadenza, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intende adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della legge n° 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
Il canon annuo di locazione , secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le organizzazioni sindacali delle proprietà CONFEDILIZIA, UPPI e
(5) La durata minima è di tre anni.
ASPPI e le orgazizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET e UNIAT e depositato il 07 dicembre 2016 presso il Comune di Vigonza, prot. n° 35661/2016, è convenuto in € , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a
mezzo di bonifico bancario | IBAN | , | |
ovvero | , in n° | rate | |
eguali anticipate di € | ciscuna, alle |
seguenti date: (6).
Nel caso in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura del %, che comunque non può superare il 75% della variazione ISTAT. Il locatore opta / non opta per l'applicazione della cedolare secca ed è sospesa per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione la facoltà di chiedere l'aggiornamento ISTAT (art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23).
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa / non versa (7) al locatore (che con la firma del contartto ne
rilascia, in caso, quietanza) una somma di €
pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:
(7).
Articolo 4
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella ripartizioni spese condominiali per Padova e provincia, allegato "E" all'accordo territoriale.
(6) Barrare le parti che non interessano.
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 5
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978 n° 392.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (8) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo
di risoluzione del contratto.
Articolo 7
L'immobile dev'essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi
.
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della Legge n° 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 404/1988.
Articolo 8
È facoltà del conduttore recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno (9) mesi prima.
Articolo 9
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1590 del Codice Civile di quanto segue:
ovvero di quanto risulta dall'allegato
verbale di consegna (10).
Articolo 10
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazione dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre il diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Codice Civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Articolo 14
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contatuali.
Articolo 15
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune di Vigonza. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge n° 675/1996).
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle Leggi n° 392/1978 e n° 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della Legge n° 431/1998 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole:
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Li,
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
(12) Barrare gli pazi non utilizzati.
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