P r o v i n c i a d i S i e n a
(Allegato “A”)
Approvato con Xxxxxxxx xxx X. X. xx 00 del 15.02.2013
P r o v i n c i a d i S i e n a
REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO DI TERZI E DI PERSONE SU STRADA
Approvato con Delibera del C. P. n° 34 del 30.05.2008 Modifica con Delibera del C.P. n° 10 del 15.02.2013
I N D I C E
Art. 1 Finalità… 3
Art. 2 Modalità per il conseguimento dell’attestato dell’idoneità professionale… 3
Art. 3 Requisiti per l’ammissione all’esame e modalità di presentazione della domanda 3
Art. 4 Avviso pubblico… 4
Art. 5 Domanda di ammissione… 4
Art. 6 Commissione esaminatrice 5
Art. 7 Commissione esaminatrice – Norme di funzionamento… 6
Art. 8 Sessioni d’esame. 6
Art. 9 Programma d’esame. 7
Art. 10 Prove di esame… 7
Art. 11 Svolgimento delle prove scritte… 8
Art. 12 Processo verbale delle operazioni d’esame… 9
Art. 13 Dichiarazione di idoneità e rilascio dell’attestato… 9
Art. 14 Mancato conseguimento dell’idoneità… 9
Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 9
Allegato A Programma di esame… 11
Allegato B Schema domanda di ammissione all’esame… 16
Allegato C schema dichiarazione sostitutiva atto notorietà 18
Allegato D schema dichiarazione sostitutiva di certificazione 19
Art. 1
Finalità
1. Con il presente atto si disciplinano le modalità per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in attuazione all’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 8 del Regolamento (CE)
n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di autotrasportare su strada.
Art. 2
Modalità per il conseguimento dell’attestato
1. I titoli professionali di cui all’art. 1 si conseguono previo superamento di apposito esame, il cui programma e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore, Reg. Europeo n. 1071/2009 del 21.10.2009 e dell’art. 8 del Decreto Dirigenziale n. 0000291 del 25.11.2011 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici e dal presente atto.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione all’esame
1. Il soggetto che intende conseguire l’attestato dell’idoneità professionale deve possedere i seguenti requisiti:
⮚ avere raggiunto la maggiore età;
⮚ essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
⮚ avere la residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza nella Provincia di Siena;
⮚ essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;
⮚ in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, essere in possesso dell’attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati;
⮚ di non essere inabilitato;
⮚ di non essere interdetto giudizialmente;
⮚ di dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, (Allegato D), che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
⮚ di dichiarare, altresì, tramite apposito modello di autocertificazione, (Allegato C):
a) di non aver mai sostenuto l’esame richiesto, oppure se ne ricorrono i casi;
b) di non aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia;
c) di non aver sostenuto esami con esito negativo prima di tre mesi dalla data di presentazione della presente domanda;
2. I requisiti per ottenere l’ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 4
Avviso pubblico
1. L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale avverrà mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. L’avviso verrà pubblicato direttamente all’Albo Pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici), tramite il sito Web dell’Ente, nonché inviato all’Ufficio Provinciale di Siena del Dipartimento Trasporti Terrestri, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed alle associazioni di categoria.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissata in giorni 30
(trenta) dalla data di pubblicazione e sarà comunque specificata sullo stesso atto.
Art. 5
Domanda di ammissione
1. Ai fini dell’ammissione all’esame i candidati devono presentare alla Provincia di Siena apposita domanda in forma scritta e in bollo, tramite una delle seguenti modalità:
a) telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel Bando;
b) cartacea spedendola a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato nel Bando;
c) consegnata a mano personalmente (o con delega) presso all’Ufficio Protocollo della Provincia di Siena, anch’esso specificato nel Bando.
2. Il soggetto che intende sostenere l’esame deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) di possedere i requisiti per l’ammissione;
b) di non aver mai sostenuto l’esame richiesto oppure, se ne ricorrono i casi;
c) di aver sostenuto l’esame richiesto con esito negativo, e che dalla data di partecipazione è decorso un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi;
d) di non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia.
3. Il candidato deve dichiarare altresì, tramite apposito modello di autocertificazione, che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento dell’importo di € 80,00 per i diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella causale dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada”.
5. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Settore competente predispone e diffonde anche per via telematica idonei modelli in formato PDF, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000.
6. Le domande di ammissione all’esame sono esaminate dall’Ufficio Trasporti della Provincia di Siena, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.
7. In caso di documentazione insufficiente, l’Ufficio può disporre l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all’esame.
8. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l’Ufficio esclude il candidato dall’ammissione all’esame, con motivata determinazione dirigenziale, di cui è data comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato dall’interessato, con data di spedizione anteriore almeno di 15 giorni rispetto al giorno fissato per gli esami, e/o comunque in tempo utile alla non presentazione del candidato all’esame. Nel provvedimento devono essere espressamente indicati le autorità giurisdizionali competenti per l’esperimento di eventuale ricorso.
11. In caso di ammissione all’esame, l’ufficio comunica la sede, la data e l’ora d’inizio degli esami con le stesse procedure di cui al comma 10.
12. Per essere ammesso a sostenere l’esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti d’identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. Gli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di cui all’art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U.E.L.”, durano in carica cinque anni dalla nomina, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.
2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti (4 componenti):
• Presidente;
• un esperto delle materie d’esame designato dal Direttore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio periferico di Siena;
• un esperto delle materie d’esame designato dalla Regione Toscana
• un esperto delle materie d’esame designato dalla Provincia;
3. E’ fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Xxxxx.
4. Per ogni componente effettivo deve essere contestualmente designato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
5. Ai componenti della Commissione, non dipendenti della Provincia di Siena, spetta un gettone di presenza determinato in € 40,00 per ogni seduta, aggiornabile periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente se residenti fuori dalla Provincia di Siena.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore Trasporti, designato con determinazione Dirigenziale.
7. La Commissione ha sede preso il Settore Trasporti della Provincia di Siena, oppure presso altra sala se il numero dei partecipanti lo richieda.
Art. 7
Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento
1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno.
2. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti, effettivi o dei rispettivi supplenti.
3. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell’identificazione dei candidati.
4. Qualora il Presidente della Commissione, o il suo delegato, siano impossibilitati a presenziare per cause sopravvenute, la seduta è rinviata.
5. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.
6. Nell’ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.
7. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile - incompatibilità derivanti dall’essere legati con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado.
8. Il Presidente della Commissione, venuto a conoscenza della situazione di incompatibilità di cui al comma precedente, provvede a sostituire il commissario interessato con il supplente fino al perdurare dell’incompatibilità.
9. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, mediante affissione all’Albo Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx.
00. Le procedure concorsuali devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.
Art. 8
Sessioni d’esame
1. Le sessioni d’esame sono almeno due all’anno, congruamente distanziate.
2. Salvo casi eccezionali valutati dall’Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 3 (tre) richieste per ogni sessione prevista.
3. In accordo con i membri della Commissione, l’Ufficio della Provincia procede a:
⮚ individuare le date e l’ora per l’effettuazione delle prove d’esame;
⮚ stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i criteri di attribuzione dei punteggi alle singole prove;
⮚ valutare la regolarità delle istanze.
4. Sulla base di quanto emerso dagli accordi con la Commissione, il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d’esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Siena. Con tale provvedimento sono stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione e viene approvato l’avviso pubblico di cui all’art. 4.
5. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l’ora di inizio dell’esame.
Art. 9
Programma d’esame
1. Il programma d’esame è specificamente dettagliato nell’Allegato A del presente Atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. In caso di cambiamento del programma di esame da parte di Enti sovraordinati o norme Statali o Regionali, la variazione non comporta la variazione del presente Regolamento. Il nuovo programma sarà pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx.
Art. 10
Prove di esame
1. L’esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, secondo il calendario stabilito nella seduta preliminare di cui all’art. 8.
❖ La prima prova scritta, di durata pari a due ore consiste nella risposta a sessanta quesiti a risposta multipla e verte sulle materie di cui all’Allegato A .
❖ La seconda prova scritta, di durata pari a due ore, consiste in un’esercitazione su un caso pratico.
2. I quesiti ed i tipi di esercitazione per la prova pratica sono estratti dall’elenco generale predisposto periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La Commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti i materiali necessari per l’espletamento delle prove.
4. Al fine della valutazione della prima prova, la Commissione ha a disposizione complessivi 60 punti.
5. Al fine della valutazione della seconda prova, la Commissione ha a disposizione complessivi 40 punti.
6. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno 30 (trenta) punti per la prima prova, almeno 16 (sedici) punti per la seconda ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 (sessanta) punti.
7. Le prove di concorso non avranno comunque luogo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487:
• in giorni di festività civile o religiosa del calendario italiano
• in giorni di festività religiose ebraiche
• in giorni di festività religiose valdesi.
Art. 11
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante ciascuna prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l’uso di apparecchi cellulari o tramite altri mezzi di comunicazione.
2. Per ciascuna prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell’Ente e/o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. Per la prima prova, vengono consegnate a ciascun candidato le schede contenenti 60 (sessanta) quesiti.
5. La compilazione del questionario deve essere effettuata esclusivamente con la penna biro consegnata all’inizio.
6. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
7. Le cancellazioni e ogni altro segno grafico, oltre alla X di cui al comma precedente, saranno valutati come errori.
8. Non è ammessa l’introduzione e l’utilizzo da parte dei candidati di testi, appunti e/o leggi all’interno dell’aula di esame, pena l’immediata esclusione dall’esame.
9. Il concorrente sorpreso a copiare, è escluso dall’esame.
10. Al fine di vigilare sul corretto svolgimento delle prove almeno un membro della Commissione deve sempre trovarsi nella sala d’esame.
11. La Commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno un membro deve trovarsi sempre nella sala degli esami.
Art. 12
Processo verbale delle operazioni d’esame
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell’attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.
Art. 13
Dichiarazione di idoneità e rilascio dell’attestato
1. Ultimate le formalità di cui all’articolo precedente, la Commissione forma l’elenco degli idonei al conseguimento dell’attestato e lo trasmette, unitamente all’originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore Trasporti. L’elenco è pubblicato nell’Albo pretorio della Provincia e sul sito web dell’Ente.
1. Il Settore Trasporti provvede al rilascio degli attestati alle persone che hanno superato l’esame.
2. Il Dirigente del Settore Trasporti provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
Art. 14
Mancato conseguimento dell’idoneità
1. In caso di mancato superamento dell’esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di tre mesi dalla data dell’esame non superato.
2. Alla nuova domanda dovrà essere allegata la ricevuta dei versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti in validità al momento della presentazione della nuova domanda.
Art.15
Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale, nonché ai relativi decreti attuativi.
2. L’elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale elenco nazionale messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri.
3. E’ fatta salva l’eventuale diversa composizione del membri della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Xxxxx.
4. Il presente regolamento recepirà senza necessità di altra revisione e/o modifica eventuali novità normative sulla materia emanate dagli organi competenti sia Italiani che Europei.
Allegato A
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8 del Reg. Europeo (CE) 1071/2009 del 21.10.2009
Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti.
Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio(1) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56). (1), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
in relazione al trasporto su strada di merci:
3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
in relazione al trasporto su strada di persone:
5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.
B. Elementi di diritto commerciale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; TI4 6/003LGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 300/65
3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1)
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). (1) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative;
5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). (2).
D. Elementi di diritto tributario
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:
1) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;
4) alle imposte sui redditi.
X. Xxxxxxxx commerciale e finanziaria dell’impresa
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
3) sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
5) essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6) essere in grado di redigere un bilancio;
7) conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;
10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; in relazione al trasporto su strada di merci:
TI9 002.11.41Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.11.2009
12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto;
in relazione al trasporto su strada di persone:
14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.
F. Accesso al mercato
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
2) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;
3) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
in relazione al trasporto su strada di merci:
4) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;
5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;
in relazione al trasporto su strada di persone:
6) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
7) le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.
G. Norme tecniche e di gestione tecnica
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
3) conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;
5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
in relazione al trasporto su strada di merci:
TI6 6/003LGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 300/67
6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE(1)
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose(GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13). (1) e dal regolamento (CE) n. 1013/2006(2)
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190del 12.7.2006, pag. 1). (2);
9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;
in relazione al trasporto su strada di persone:
6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.
Marca da
Bollo
€ 14,62
Allegato B
(Schema di domanda)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PER L’ AUTOTRASPORTO SU STRADA DI MERCI E PERSONE.
Alla PROVINCIA DI SIENA
Settore Trasporti P.zza Xxxxxxxx, 29 53100 - S I E N A
Il sottoscritto
nato a
(Prov. ) il / / , codice fiscale:
e residente
a (Prov. )
C.A.P. in via/P.zza n.
telefono cellulare ,
C H I E D E
ai sensi dell'art. 8 del D.D. 291/2011, l’ammissione,
□ all’esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI.
□ all’esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE.
A TAL FINE DICHIARA:
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
□ di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e della Legge n. 40 del 1998, del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni, con
□ di soggiorno n. , rilasciato da e valido fino al ;
□ di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;
□ di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza;
□ di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alla misura di prevenzione prevista dall'art. 120, comma 1, del Codice della Strada.
□ di essere in possesso di diploma di:
istruzione secondaria superiore rilasciato nell'anno scolastico dall’istituto
con punteggio ;
□ ovvero, se in possesso della sola licenza di scuola media inferiore, di aver frequentato il corso di
formazione autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.D. 291/2011;
A L L E G A
1) fotocopia del codice fiscale;
2) fotocopia del Diploma rilasciato al termine del corso di studi dichiarato, (facoltativa);
3) fotocopia documento d'identità;
4) attestato originale del superamento del corso di formazione;
5) attestazione del versamento sul C/C P.le n. 10662534 di Euro 80,00 – intestato a:
Amministrazione Provinciale di Siena Sanzioni TPL e Diritti D.Lgs. 112/98 Serv. Tes.
6) dichiarazione sostitutiva atto notorietà;
7) dichiarazione sostitutiva di certificazione
Data Firma
Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Io sottoscritto
nato il / / a
di nazionalità
residente in
via CAP
D I C H I A R O
ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
- Di non aver mai sostenuto l’esame richiesto.
- Di non aver presentato analoga domanda presso un’altra Provincia.
- Di non aver sostenuto esami con esito negativo prima di tre mesi dalla data di presenta= zione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.
, lì / /
IL DICHIARANTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Allegato D
Io sottoscritto nato il / / a di nazionalità residente in via , n. - CAP Codice Fiscale / Partita IVA
D I C H I A R O
ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
Che non esistono nè nei propri confronti né nei confronti dei familiari conviventi anche_ di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445.
, lì / /
IL DICHIARANTE