NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE
NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE
Quali sono le modifiche attuate nel nuovo contratto di gestione?
Le innovazioni più significative riguardano i seguenti ambiti:
- Suddivisione in «contratto di gestione» e «Condizioni generali di gestione» (CGG)
- Limitazione dell’obbligo di gestione
- Comunicazione elettronica
- Informazioni sul titolare dei diritti
- Esemplari giustificativi
Generalità
Il contratto di gestione è l’anello di congiunzione più importante tra Lei e la SUISA. In seguito alla revi- sione parziale della Legge sul diritto d’autore e gli sviluppi nel settore digitale, è stato necessario rie- laborare il contratto e adeguarlo alle nuove circo- stanze.
Il contratto di gestione non costituisce tuttavia l’unico documento rilevante a livello giuridico per i membri della SUISA. Anche gli statuti contengono infatti importanti disposizioni sul rapporto di manda- to e sull’affiliazione.
Le innovazioni più significative
Suddivisione in «contratto di gestione» e «Con- dizioni generali di gestione» (CGG)
Una modifica significativa è costituita dalla suddivi- sione in contratto di gestione e in CGG.
Nel quadro della revisione il contratto di gestione è stato snellito e ridotto agli elementi costitutivi es- senziali. Ora disciplina solo la cessione dei diritti nonché l’esclusione di gruppi di diritti e di paesi. Per contro, sono state create le Condizioni generali di gestione che regolano i dettagli e i diritti e gli obbli- ghi reciproci.
Questa suddivisione ha il vantaggio che in occasio- ne di futuri adeguamenti delle Condizioni generali di gestione, non sarà necessario modificare tutti i con- tratti. La SUISA La informa in termine utile sulle modifiche delle CGG. Qualora non approvasse le nuove condizioni, ha il diritto di disdire il contratto entro 90 giorni dalla notifica delle stesse per la data della loro entrata in vigore.
Nuovo raggruppamento delle esclusioni di diritti (cifra C contratto di gestione autori / editori; cifra D contratto di gestione eredi)
Come finora può escludere singoli diritti dalla gestione collettiva da parte della SUISA. Per ragioni tecniche sono possibili soltanto «pacchetti» di eccezioni, come indicato in maniera dettagliata nel contratto di gestione alla cifra C (eredi: cifra D). Nel nuovo contratto possono essere esclusi i seguenti gruppi di diritti:
a. Diritto di esecuzione
b. Diritto di emissione e di ritrasmissione
c. Diritto online
d. Diritto meccanico (nel vecchio contratto diritto di ri- produzione)
Tutti gli altri diritti non possono più essere esclusi. Se nel vecchio contratto ha escluso dei diritti che non figurano più separatamente, con la sottoscrizione del contratto partiamo dal presupposto che ci incarica della gestione di tali diritti. Un’innovazione significativa è la separazione del diritto online dal gruppo di diritti dei diritti di riprodu- zione.
La concreta procedura per quanto riguarda le esclusioni di diritti è descritta a tergo della lettera d’accompagnamento.
Importante: Escludendo un gruppo di diritti, assume personalmente la gestione di tali diritti a livello mondiale. Ciò significa che deve sorvegliare personalmente l’intero mercato oppure può incaricare una società consorella della gestione di tali diritti.
Limitazione dell’obbligo di gestione (cifra 3.9 e 4.3 CGG)
Con il contratto di gestione Lei incarica la SUISA della gestione su basi fiduciarie di importanti diritti d’autore patrimoniali in Svizzera e all’estero (tramite le società consorelle).
La SUISA si impegna a gestire nella maniera più estesa possibile i diritti che le sono stati ceduti, ma per ragioni
S UI S A Xxx Xxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx, tel x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00 xxx.xxxxx.xx, xxxxx@xxxxx.xx
correlate ai costi, non può garantire una copertura del mercato e/o un'applicazione del diritto privi di lacune.
La gestione dei Suoi diritti all'estero viene assunta dalle società consorelle. Ognuna di esse definisce la propria modalità di lavoro in modo autonomo. Pertanto la SUISA non può garantire una gestione dei diritti dell’autore priva di lacune. Si impegna tuttavia a gestire nella maniera più estesa possibile i Suoi diritti.
Comunicazione elettronica e nuove disposizioni di protezione dei dati (cifra 5 und 6.3 CGG)
Nel vecchio contratto la comunicazione elettronica non era regolamentata, dato che al momento della scorsa revisione non era rilevante. Oggigiorno la comunicazione tramite e-mail e Internet è data per scontata e in molti casi ha sostituito la corrispon- denza cartacea. Per questo motivo sono stati inte- grati nel contratto il traffico e-mail, divenuto ormai consueto, come anche l’offerta di servizi in Internet. Nel settore membri protetto «Il mio conto» del sito web della SUISA vengono offerti continuamente nuovi servizi. Qualora non avesse ancora accesso a questo settore, può ordinare qui il Suo login per- sonale: xxx.xxxxx.xx/xx-xxx-xxxxx
In seguito alla comunicazione elettronica e ai servizi online, sono state create nuove disposizioni di pro- tezione dei dati che vengono integrate da un’informativa sulla protezione dei dati a parte di- sponibile sul nostro sito web.
Informazioni sul titolare dei diritti (cifra 6.1 e
10.2 CGG)
Molti membri dimenticano di notificarci in occasione di un trasloco il loro nuovo indirizzo postale oppure di pagamento. Questo porta ad un aumento dei costi amministrativi e la SUISA non è più in grado di soddisfare i suoi obblighi ai sensi del contratto. Se la SUISA non dispone di alcun indirizzo valido, l’obbligo della SUISA di trasmettere conteggi e di versare indennità sarà sospeso. La SUISA non è tenuta ad effettuare indagini volte a reperire l'indi- xxxxx nuovo.
Se per la durata di cinque anni la SUISA non di- spone di un Suo indirizzo di pagamento valido, il contratto di gestione si estingue automaticamente alla fine dell’anno successivo (vale a dire senza disdetta). Le indennità a Suo favore verranno ac- cantonate per altri cinque anni e, trascorso tale periodo, diverranno di proprietà della SUISA.
Per questo motivo è fondamentale che in occa- sione di un trasloco e/o modifica del conto ban- cario Lei ci fornisca il Suo nuovo indirizzo e/o il Suo nuovo numero di conto.
Esemplari giustificativi (cifra 6.2 CGG)
In futuro la SUISA rinuncerà a richiedere l’inoltro di esemplari giustificativi in occasione di una dichiarazione d’opera. I costi per l’amministrazione di questi giustifica- tivi non sono giustificabili in alcun modo. Nella (rara) eventualità di una controversia, vi sono altri mezzi per provare la paternità su un’opera. È necessario inoltrare degli esemplari giustificativi solo per arrangiamenti di opere libere oppure su espressa richiesta della SUISA.
Altre domande?
Sul nostro sito sotto xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx troverà note esplicative e risposte alle domande più fre- quenti.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi in qualsiasi mo- mento alla nostra Divisione Membri.
Tel. autori: 000 000 00 00
E-mail autori: xxxxxx@xxxxx.xx
Tel. editori: 000 000 00 00
E-mail editori: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
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