DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO-QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI “MATERIALE SANITARIO E NON” PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'I.R.S.T.
1. PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Azienda USL della Romagna – U.O. Acquisti Aziendali, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’accordo−quadro avente ad oggetto Servizio di trasporto di “materiale sanitario e non” per le esigenze dell'Azienda Usl della Romagna e dell'I.R.S.T. (numero Gara 6860644), come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 2784 del 12.10.2017 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 9f del d.lgs. 18 aprile 2016 n. f0 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. f6) – Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo indicato come : Codice.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. f8 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Frocedure Telematiche di Acquisto SATER/IntercentER ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx−Romagna 2194/2016, accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
· un Fersonal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DFR n. 44f/2000;
· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.1 “Registrazione degli Operatori economici”.
Il bando di gara è stato:
− trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 12.10.2017 e pubblicato in data 17.10.2017;
− inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 2f.1.2017, n. 20);
− pubblicato su xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e sul profilo del committente
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio dell'Ausl della Romagna (Frovince di
Forlì−Cesena, Ravenna, Rimini) − codice NUTS: ITHf7, ITHf8, ITHf9
CIG (CIG Master) S221055B16
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx – xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) sarà individuato e comunicato all'Appaltatore successivamente
all'aggiudicazione e comunque al più tardi alla firma del contratto.
1.1 Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/guide_operatori_economici
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER/IntercentER, dovranno selezionare la voce”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato tecnico, che include il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 1f del Codice (se ed in quanto applicabili), il capitolato d'oneri e descrittivo/prestazionale, lo schema di contratto, nonché i relativi allegati (Allegato/Doc. 1)
2) Bando di gara GUUE e GURI (Allegato/Doc. 2)
3) Disciplinare di gara (Allegato/Doc. 3)
4) DUVRI (Allegato/Doc. 4: 4A=Ausl Romagna, 4B=IRST)
5) Fatto di integrità (Allegato/Doc. f)
6) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative integrative (Allegato/Doc. 6)
7) Modello di offerta economica (Allegato/Doc. 7)
8) Modello D.G.U.E. (Allegato/Doc. 8)
9) Elenco personale dipendente degli O.E. che attualmente impiegato (Allegato/Doc. 9)
La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx−legale/gare. Ogni successivo
riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercentER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del−sistema/guide/guide_operatori_economici almeno 1f (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate all’indirizzo internet dell'Ausl Romagna xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx−legale/gare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2.3 COMUNICAZIONI
Fatta eccezione per quanto indicato al punto 2.2 (chiarimenti), tutte le comunicazioni, incluse quelle effettuate ai sensi dell’art. 76 del Codice, saranno effettuate mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale) all’indirizzo FEC dichiarato dall'Operatore economico in fase di registrazione e all’indirizzo FEC (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica) indicato dall'utente in sede di offerta.
È onere dell'Operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx−del− sistema/guide/guide_operatori_economici; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di mancato aggiornamento dei recapiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La gara è finalizzata alla selezione del contraente per la conclusione di un Accordo Quadro (AQ
– art. f4 del Codice) con un solo Operatore Economico (OE) con la fissazione delle condizioni di fornitura, escluse le quantità (art. 3, c. 1, let. iii, D.Lgs. f0/2016), le quali possono dunque variare rispetto a ciascun contratto applicativo (CA), in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento tenuto conto sia dell’economia di gara conseguita, sia dell’importo pieno riferito a ciascun oggetto di CA.
L'oggetto dell'appalto è il trasporto di “materiale sanitario e non” per le esigenze dell'Ausl Romagna e dell'IRST, come meglio specificato nel capitolato tecnico.
E' escluso dal presente appalto/A.Q. il trasporto di pasti/vitto e il trasporto di persone. L'appalto/A.Q. non è suddiviso in lotti e prevede l'individuazione di un unico O.E. in quanto è finalizzato all'unificazione dei trasporti in oggetto su tutto il territorio dell'Ausl Romagna, con superamento delle divisioni territoriali tra gli ambiti delle ex−Ausl di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e in relazione alla completa implementazione del ruolo del magazzino unico di Fievesestina all'interno modello di hub & spoke della logistica dell'Ausl Romagna e dell'IRST.
Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | F (principale) S (secondaria) | Importo quadriennale |
1 | Trasporto 'materiale sanitario e non' | 60100000 + 60161000−4 | P | € 15.362.780,00 |
4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto/A.Q. è di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula dell'A.Q. L’affidamento delle prestazioni oggetto dell’A.Q. all'O.E. aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi
Successivamente alla scadenza dell’A.Q. non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di richieste di servizi conseguenti a contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivi. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a due anni dalla data di scadenza dell’A.Q.
Resta inteso che per durata dell’A.Q. si intende il periodo entro il quale l’Azienda USL della Romagna e/o l'I.R.S.T. può stipulare contratti applicativi con l'Operatore Economico parte dell’A.Q.
Il suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ, e comunque dalla data di esecuzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. f4, c. 1, D.Lgs. f0/2016, non è ammessa proroga dell’AQ, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’AQ o di ogni singolo contratto applicativo, l’aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso l'O.E. è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei contratti applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx−Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei contratti applicativi), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad € 1f.362.780,00 (quindicimilionitrecentosessantaduemila−
setteottanta/00), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze − non soggetti a ribasso − sono pari a € 0,00 Iva esclusa
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente (spesa corrente).
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha computato nella percentuale del 57% sul valore dell'appalto.
Il suddetto importo a base di gara dell’AQ costituisce il tetto di riferimento non superabile (art. f4 D.Lgs 163/2006) dai contratti applicativi stipulati. La predetta stima è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni dei trasporti di 'materiale sanitario e non' dell’Azienda USL della Romagna e dell'I.R.S.T. ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di esecuzione del servizio in gara, nell’arco temporale di durata dell’AQ. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire l'accordo quadro in oggetto previa stipula al bisogno (art. 1f60, comma 1, cod. civ.) di contratto applicativo, ai prezzi unitari e alle condizioni offerte. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo quadriennale dell'AQ, ma assicura la sottoscrizione di contratti applicativi nell'arco del quadriennio per un ammontare pari al 70% dell'importo complessivo dell'AQ (importo netto complessivo offerto dall'aggiudicatario). L'appaltatore è invece vincolato all'esecuzione delle attività che, in base all'AQ, saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo finale, nei limiti massimi definiti dall'AQ. L'appaltatore è tenuto a stipulare ulteriori eventuali contratti applicativi, fino ad un incremento massimo pari al 20% del quadro economico complessivo (tetto di riferimento), agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati dall'AQ, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. f0/2016.
Ai fini dell’art. 3f, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad € 19.203.47f,00 (diciannovemilioniduecentotremilaquattrocentosettantacinque/00) Iva ed oneri per la sicurezza esclusi.
4.3 OPZIONI
Il contratto di A.Q. appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni:
− per quanto riguarda i prezzi unitari, a partire dal secondo anno dall'attivazione del primo contratto applicativo, qualora la variazione dei costi per materie prime e per manodopera per l'Appaltatore subisca un aumento documentato di oltre il 10%: in tal caso, verrà riconosciuto l'adeguamento dei prezzi unitari contrattuali nella misura pari all'indice ISTAT – FOI; tale adeguamento potrà avvenire al massimo con cadenza annuale.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 4f del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla garain raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 4f, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 3f3 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 4f comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7−bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 4f, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell’art. 186−bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. f3, comma 16−ter, del d.lgs. del 2001, n. 16f
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Frefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 2f9f4 del 23 marzo 2016 e DFCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DFCM 24 novembre 2016).
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (ricompreso nei documenti di cui in allegato) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’Artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Faesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
b) Iscrizione all'ALBO AUTOTRASFORTATORI di cose per conto terzi – legge 298/1974 e
s.m.i. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Faesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Fer la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (trasporto materiale “sanitario e non”, comprendente le tipologie specificate nel capitolato tecnico) riferito
a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014−201f−2016 non inferiore ad euro 2.690.000,00 IVA esclusa. La richiesta di fatturato specifico fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.
e) rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 201f−2016:
- Totale Debiti / (Totale Fatrimonio − Attività Immateriali): inferiore a f
La comprova dei requisiti economico−finanziari di cui alla precedente lettera e) è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. xVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Il fatturato specifico di cui al punto d) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Fubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
g) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di trasporto di MATERIALE SANITARIO per un valore medio annuo complessivo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione). Tale requisito viene richiesto in quanto, all'interno del servizio complessivo di trasporto del materiale, quello riguardante il materiale sanitario richiede una particolare capacità professionale degli Operatori Economici in riferimento alla loro competenza, esperienza, affidabilità, organizzazione, flessibilità ed efficienza acquisita in tale servizio.
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
* In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici,mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
* In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
i) possesso di certificazioni di qualità − rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA – pertinenti ai servizi di trasporto in oggetto secondo le seguenti specificazioni: I5O 9001 - qualità; 5A 8000- etica; UNI EN 14001- ambientale; OH5A5 18000-sicurezza o prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure soddisfano le norme di garanzia della qualità nei vari settori (qualità, etica, ambientale, sicurezza, ecc.) nel settore dei servizi di trasporto.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Fubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCFass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCFass dai concorrenti.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 4f comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all'ALBO AUTOTRASFORTATORI di cui al punto 7.1 lett.
b) deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole
prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto S.3 lett. g) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere soddisfatto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto S.3 lett. i) devono essere posseduti:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 4f comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all'ALBO AUTOTRASFORTATORI di cui al punto 7.1 lett.
b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punti S.2 e S.3), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
A. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
B. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
I requisiti di cui al punto S.3 lett. i) sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 4f del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In caso di avvalimento, deve essere essere presentata la documentazione richiesta dall'art. 89 del codice.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma f, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 10f del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
Si precisa che, in fase di esecuzione del contratto, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di
un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo/valore dell’appalto e precisamente di importo pari ad € € 384.069,f0 [trecentottantaquattromilazerosessantanove/f0], salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.1f9; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- Prrg://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.Xxxx
- Prrg://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−gub/gayansse−fsnanssayse/
- Prrg://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx−gub/soggerrs−nonlegsrrsmars/ Inreymedsays_non_abslsrars.gdf
− Prrg://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza−tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19f7, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 44f, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 36f giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
f) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 19f7 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Fer fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 4f, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 4f, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia in argomento sarà da considerarsi automaticamente svincolata per i non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. f0/2016, contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma f del D.lgs f0/2016.
11. SOPRALLUOGO
Gli Operatori economici partecipanti dovranno effettuare – a pena di esclusione – dei sopralluoghi obbligatori guidati presso le più rilevanti strutture dell'Ausl della Romagna e dell'I.R.S.T. al fine di accertare le condizioni delle aree e dei locali presso cui verrà eseguito il servizio, di verificare le condizioni di viabilità ed accesso e di prendere visione dello stato di fatto dei luoghi esistenti. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi oggetto dell’appalto, i concorrenti devono inoltrare alla Stazione appaltante tramite il Sistema e via FEC (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx) una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici e la qualifica delle persone incaricate di effettuarlo, nonché l’indirizzo FEC (o il numero di telefax) a cui inoltrare la convocazione e un recapito telefonico. Il sopralluogo viene effettuato solo nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante (il sopralluogo potrà essere svolto in più giornate, stante l’estensione del territorio coinvolto); data, ora e luogo di ritrovo per l’esecuzione dei sopralluoghi saranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo.
A FENA D’E5CLU5IONE E’ NECE55ARIA LA FARTECIFAXIONE A TUTTI I
5OFRALLUOGHI, ANCHE 5E ARTICOLATI IN FIU’ GIORNATE.
I sopralluoghi verranno effettuati a:
− Ravenna:
− Xxxxxxxx X.Xxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxx Xxxxx, x x Xxxxxxx;
− Cesena:
− Ospedale X. Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxx, 286 − Cesena;
− Cesena:
− Centro Servizi Fievesestina – Viale I° maggio − Cesena
− Rimini:
− Ospedale Ceccarini − Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 − Riccione
− Forlì:
− Centro S.S. 11 − Via Colombo, − Forlì
− Irst−Ircss di Meldola
− Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – Meldola
Qualora ritenuto opportuno dal singolo operatore economico, lo stesso potrà effettuare visite in tutti gli altri punti/sedi interessati dal servizio, previa apposita richiesta specifica alla Stazione appaltante tramite il Sistema e via FEC (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx) indicando il luogo o i luoghi oggetto di ulteriore visita.
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell’offerta, la richiesta di effettuazione del sopralluogo o visite dovrà essere inoltrata alla stazione appaltante entro il giorno 28/11/201S ore 13,00 in quanto i sopralluoghi dovranno essere completati entro il 04/12/201S.
All’atto del sopralluogo verrà rilasciata apposito attestato/dichiarazione dai referenti di ciascun ambito territoriale incaricati della conduzione dei sopralluoghi stessi: a tale proposito i soggetti designati dagli operatori economici per presenziare al sopralluogo devono sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Tutti gli attestati/dichiarazioni dovranno essere allegate all’offerta – Busta A − documentazione amministrativa (come indicato al seguente art. 1f.3).
Resta inteso che gli operatori economici concorrenti, a fronte della presentazione delle offerte, confermano che hanno preso visione con i sopralluoghi o visite di tutti gli elementi che possono
influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto dipendente dell'operatore economico in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma f, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 200,00 (duecento/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/200f.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall’art.f2 del D.Lgs. n.f0/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio indicato sul portale: ore 13:00 del giorno 12/12/201S.
L'offerta è costituita da tre parti:
“A − Documentazione amministrativa” “B − Offerta tecnica”
“C − Offerta economica”
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle parti A e/o B, è causa di esclusione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l’ Azienda USL e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER/IntercentER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Frima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. Non sono accettate offerte alternative.
Fer i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Faesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta economica e le altre dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet dell'Ausl Romagna.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 44f/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 36f giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta (ad esempio: contributo ANAC ovvero garanzia provvisoria ovvero contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte).
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di S giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15. CONTENUTO DELLA PARTE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti amministrativi. Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente:
1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative;
4) documentazione a corredo.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’
'Allegato/Doc. 6' e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 4f, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4−quater, del d.l. 10 febbraio 0000, x. x, xx domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4−quater, del d.l. 10 febbraio 0000, x. x, xx domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 4f,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet dell'Ausl Romagna secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Nel modello DGUE compreso nella documentazione di gara “Allegato/Doc. 8” disponibile sul sito web dell'Ente, questa parte è già precompilata dalla Stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
f) ■ FASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 10f comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2) ■ FASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A−B−C−D).
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun
Operatore economico che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, come indicato nel punto
15.3.1 n. 1 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico−finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Fresidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. f6/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e f, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 44f/2000, preferibilmente secondo il modello 'Allegato/Doc.6' con la quale:
1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma f lett. f−bis) e f−
ter) del Codice ;
2. ■dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accetta e sottoscrive il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) 'Allegato/Doc. 5';
4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna f6/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx − sezione “Amministrazione trasparente” (da cui può essere liberamente consultato e scaricato). Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
5. ■ dichiara di essere a conoscenza della clausola sociale di riassorbimento della manodopera,
come indicato al punto 24 del disciplinare di gara;
7. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
9. ■ dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Frefettura della Frovincia di
………………..
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Frefettura della Frovincia di ;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
10.■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
11. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
12.■ dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e di aver
effettuato il sopralluogo, come da attestati rilasciati dagli incaricati della stazione appaltante, che vengono allegati alla presente dichiarazione integrativa;
13.■ indica i seguenti dati: Sede Legale (via, n., CAF, Città), Sede Amministrativa (via, n., CAF,
Città), Fartita IVA/CF, FEC (posta certificata), N. Telefono/Fax Ufficio Gare, e–mail Uff.Gare,
n. iscrizione CCIAA, CCNLL applicato, n. dipendenti, Ufficio Agenzia delle Entrate di riferimento, Direzione Frovinciale del Lavoro di riferimento, Frefettura di riferimento, N.Fosizione INFS e indirizzo sede competente, N. Fosizione INAIL e indirizzo sede competente, Fosizioni assicurative territoriali;
14.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. f3, comma f, lett. a), del Codice;
15.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
16.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. f, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ;
nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
17.■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCF relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il FASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il FASSOE dell’impresa subappaltatrice;
18.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 19.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’X.X.XX. Di € 200,00;
20.■ Copia del presente disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 1f.1. Detto documento è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
21.■ Copia del capitolato tecnico e relativi allegati debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma; in caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 1f.1. Detto documento è
immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta;
22.■ DUVRI (Allegato/Doc. 4: 4A=Ausl Romagna, 4B=IR5T) firmato dal concorrente; in
caso di concorrenti riuniti o consorzi si applicano le disposizione del punto 1f.1;
23.■ Elenco di tutta la documentazione presentata per la parte “A” (documentazione amministrativa).
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del d.lgs. n. 82/200f, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 2f del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 2f del CAD.
16. CONTENUTO DELLA PARTE B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA
► La parte “B – Offerta tecnico−organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
− relazione tecnica/relazione dettagliata dei servizi offerti
Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 1f.1, e caricata a Sistema.
La relazione contiene una proposta tecnico−organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati negli articoli del capitolato tecnico della gara in oggetto.
L’offerta/relazione tecnico−organizzativa presentata deve essere coerente con l’attuale contesto di riferimento i cui dati sono parte integrante del capitolato tecnico.
Tale relazione dovrà presentare in particolare i punti di seguito descritti, nel medesimo ordine, che permettano di valutare gli aspetti di efficienza, efficacia ed appropriatezza dei processi, in relazione al contesto di riferimento:
− descrizione delle soluzioni operative, tecnologiche ed informatiche previste per la gestione dei processi richiesti in capitolato (es. mezzi, data, ora, firme, temperatura, organizzazione, ecc.),
− descrizione dei sistemi di tracciabilità;
− descrizione delle modalità di gestione dei dati necessari all’ attestazione del servizio svolto;
− descrizione dei mezzi che verranno utilizzati nell’espletamento del servizio, con dettaglio degli allestimenti interni (ad es. sistemi di ancoraggio, raffrescamento, riscaldamento, indicazione sulle modalità di diffusione dell’aria all’interno del mezzo, volume utile di stoccaggio, dimensioni dei vani di carico, portata netta, descrizione del sistema di alimentazione ecc.). Fer la valutazione di qualità degli automezzi proposti per il servizio di trasporto sono richieste le schede tecniche per ciascuna tipologia di modello che la Ditta intende utilizzare per lo svolgimento del servizio;
− descrizione delle soluzioni adottate ai fini del raggiungimento del minor impatto ambientale e del contenimento dei consumi energetici;
− descrizione dei contenitori proposti con relative specifiche, schede tecniche;
− descrizione delle soluzioni che si intendono adottare per il sistema di sanificazione dei mezzi e dei contenitori e roll;
− descrizione degli indicatori di performance e di controllo e relativi strumenti di gestione;
− descrizione sistema di geolocalizzazione;
− descrizione dei processi che assicurano un alto livello di affidabilità e di continuità del servizio in relazione alla infrastruttura hardware a supporto del sistema informativo;
− descrizione dei compiti e delle responsabilità del Responsabile dell’Appalto e dei Responsabili operativi e dell’organizzazione della Centrale Operativa, con riferimento al servizio oggetto del presente appalto;
− tutte le altre informazioni, se non inserite nei punti precedenti, atte a consentire
l’attribuzione del punteggio tecnico (v. punto 18.1).
La relazione tecnica deve essere fornita su supporto informatico/file firmati digitalmente. I file dovranno essere in formato FDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di Office Automation più diffusi sul mercato, con attiva la possibilità di ricerca testuale e di stampa.
La relazione tecnica non potrà superare le 12f pagine, allegati esclusi (schede tecniche, schede di sicurezza, manuale delle procedure, ecc…), dovrà essere in formato A4, interlinea 1,2 carattere Arial 11.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al punto 1f.1.
17. CONTENUTO DELLA PARTE “C” – OFFERTA ECONOMICA
► L'Operatore economico dovrà inserire a sistema, a pena di esclusione, la parte “C – Offerta economica” compilando sia l’apposita sezione direttamente sulla piattaforma SATER, sia modello 'Allegato/Doc.S' allegato al presente disciplinare di gara. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 1f.1.
L'offerta economica contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) ►prezzi unitari offerti e prezzi complessivi offerti (al massimo tre cifre decimali) come indicato di seguito:
b) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto (offerta totale AQ quadriennale – al massimo tre cifre decimali), in cifre e lettere, Iva esclusa (gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale indicati dal DUVRI sono pari a euro 0,0).
c) ► il ribasso globale percentuale (max tre decimali per troncamento) in rapporto all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere
d) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 9f, comma 10 del Codice, gia' ricompresi negli importi offerti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta
e) ► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 9f, comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma f, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino sia i prezzi/importi unitari a base d'asta, sia l’importo complessivo a base d’asta.
Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. f0/2016, si chiede inoltre di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.F.R. 44f/2000 − sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta che, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
−l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti e del metodo di prestazione delle opere e del servizio;
−le soluzioni tecniche adottate;
−le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
−l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
−utile d’impresa
−costo del lavoro/ CCNL applicato
−costo della formazione.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 9f, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
FUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | S0 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è di punti 70.
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Criterio | Punti Max |
(A) Sistema di tracciabilità informatica e gestione operativa di tutto il processo di movimentazione del materiale, dalla richiesta di viaggio al ritiro/consegna dei materiali (tempi, luoghi, colli, autisti, mezzi, ora, data, firme, natura del materiale, ecc.) con dettaglio delle informazioni rese disponibili (comprese le modalità informatiche di gestione dei viaggi urgenti, programmati ed in pronta disponibilità) e modalità del loro utilizzo/compilazione. Sistema di lettura dei dati (punti di carico/scarico, contenitori/colli, roll e sigilli, codici che identificano i documenti, codici degli operatori,ecc.) e degli strumenti e meccanismi utilizzati (ad es. barcode o strumenti più evoluti). | 11 |
(B) Dispositivi mobili utilizzati per la tracciabilità del materiale consegnato/ricevuto in riferimento alla disponibilità e visualizzazione delle informazioni disponibili al mittente, al vettore ed al destinatario. Saranno | 4 |
considerati positivamente i sistemi che garantiscano la miglior gestione delle informazioni e che siano user friendly per i firmatari, con particolare riferimento alle dimensioni dello schermo, alle informazioni che saranno rese disponibili ai firmatari e quelle visualizzabili nella schermata della firma. | |
(C ) Modalità di esecuzione e gestione del processo operativo di sanificazione e relativa evidenza documentale informatica. | 4 |
(D) Modalità di gestione dei documenti cartacei ed informatici attestanti il servizio svolto, con particolare riferimento: ⚫ alle istruzioni operative ed alle infrastrutture tecniche che garantiscono la raccolta ed il successivo accesso ai dati; ⚫ alla modalità di documentazione delle soste oltre i 74 minuti; ⚫ al sistema software proposto per la ricerca, la consultazione e la stampa dei suddetti documenti; ⚫ alla scannerizzazione dei documenti; ⚫ alle informazioni rese disponibili da tale gestione; ⚫ alle modalità ed informazioni rese disponibili per il controllo della fattura; ⚫ alla modalità operativa e software per rendere separate nella gestione le aziende committenti dell’AUSL e dell’IRST. | 11 |
(E) Modalità di valutazione e gestione dei controlli e dei relativi indicatori per la verifica dei parametri da rispettare durante il servizio svolto e report periodici di attività per la verifica della conformità dei viaggi svolti. Modalità di gestione informatica ed operativa delle non conformità rilevate. | 4 |
(F) Indicatori di monitoraggio proposti, dettagliato per ogni tipologia di trasporto, e relativa modalità di consultazione da parte della stazione appaltante in merito a: ⚫ performance; ⚫ processo; ⚫ esito. | 2 |
(G) Modalità di gestione del processo di rilevazione e tracciatura delle temperature dei mezzi, dei contenitori ed in generale delle unità di movimentazione dotate di rilevatore di temperatura, dal ritiro alla consegna: ⚫ modalità e tempi con cui vengono rilevate le temperature e come si intende effettuare la riconciliazione corretta con le altre informazioni (es. viaggio, mezzo, natura del bene, se la temperatura rilevata si riferiva a automezzo carico o meno, se il mezzo era in fase di carico/scarico, se la rilevazione della temperatura si riferisce alla presenza del contenitore nel mezzo o in fase di consegna manuale dopo aver scaricato il mezzo, ecc.); ⚫ modalità di gestione delle sonde di backup e relativa temperatura rilevata; ⚫ dettaglio informazioni rese disponibili e modalità di trasmissione del dato; ⚫ modalità di gestione delle temperature con stampa immediata del tracciato della temperatura; ⚫ modalità di monitoraggio, taratura e certificazione delle sonde utilizzate per la rilevazione delle temperature. | 11 |
(H) Modalità di gestione operativa ed informatica del sistema di geolocalizzazione del mezzo | 2 |
(I) Tipologia mezzi utilizzati (con particolare riferimento alla portata ed al volume di carico) contestualizzati al fabbisogno dei committenti. Tipologia degli allestimenti e delle dotazioni interne al vano di carico in riferimento a | 9 |
soluzioni di carico che consentano il trasporto contemporaneo di materiali oggetto di gara (es. medicinali e sacche di sangue) e alla garanzia del mantenimento degli intervalli di temperatura necessari. Le tipologie dei mezzi offerti dovranno assicurare la massima portata disponibile e l’ottimizzazione dell’impiego del volume del vano di carico in relazione ai roll/contenitori e bancali (unità di trasporto in generale) da trasportare, garantendo al contempo il transito, il carico e lo scarico presso i luoghi di consegna aziendali. | |
(L) Dotazione (numero, tipologia, luogo di deposito) dei mezzi di backup. | 4 |
(M) Xxxxxxxxx adottate ai fini del raggiungimento del minor impatto ambientale e del contenimento dei consumi energetici. | 4 |
(N) Modalità con cui il sistema del fornitore (server, sistemi mobili, sistemi di comunicazione, sistemi di backup, sistemi di disaster recovery) assicura un alto livello di affidabilità e di continuità del servizio | 2 |
(O) Caratteristiche ed organizzazione della Centrale Operativa per la gestione dei viaggi programmati, urgenti ed in pronta disponibilità | 2 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La mancata presentazione della documentazione tecnica comporta l'esclusione dalla gara. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico−qualitativa in relazione ad uno o più criteri di valutazione sopraindicati, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione e dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.
I punteggi qualitativi verranno attribuiti, per ciascuna offerta tecnica, secondo la seguente formula:
F(i) = Σ [Wn C V(i)n ]
dove:
F(i) = punteggio/valutazione dell’offerta i−esima;
Σ = sommatoria.
Wn = punteggio massimo attribuibile ad ogni sottocriterio n−esimo come da tabella sopra riportata;
V(i)n = coefficiente attribuito dalla commissione al criterio (n) dell’offerta (i) variabile tra 0 e 1 sulla base del giudizio (vedi Tabella A);
La determinazione dei coefficienti V(i)n per ogni criterio, avverrà attraverso l’attribuzione collegiale da parte della Commissione dei giudizi sotto riportati che verranno graduati in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed appropriatezza:
Tabella A)
GIUDIZIO | OTTIMO | FIU’ CHE ADEGUATO | ADEGUATO | SCARSAMENTE ADEGUATO | NON ADEGUATO |
Valore V(a)i | 1,00 | 0,7f | 0,f0 | 0,2f | 0,00 |
assegnato |
I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.
La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.
Riparametrazione:
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio qualitativo per ciascun CRITERIO verrà attribuito il punteggio massimo qualitativo complessivo previsto per il medesimo criterio (ad esempio 11 punti); alle altre ditte verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti sulla base della seguente formula, espressi con al massimo due decimali:
Funteggio qualità concorrente considerato | = | Funteggio concorrente considerato 11 x Maggior punteggio qualitativo |
Il punteggio qualitativo totalizzato dall’offerta è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.
VERRANNO AMME55E ALLA VALUTAXIONE ECONOMICA LE OFFERTE TECNICHE CHE AVRANNO TOTALIXXATO UN FUNTEGGIO COMFLE55IVO FER L'OFFERTA TECNICA FARI O 5UFERIORE A FUNTI 40/S0 (quaranta su
settanta).
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il prezzo di riferimento ai fini dell’aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto (con al massimo tre decimali per troncamento), sarà quello risultante dall’offerta economica di cui all’ “Allegato/Doc. S”, alla voce “Offerta Totale AQ Quadriennale” in relazione all'importo a base di gara (esempio: base gara € 100, offerta € 90: corrisponde ad uno sconto del 10%).
Il punteggio massimo per l'offerta economica è di punti 30.
E' attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “Non lineare”, ossia il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:
Vi = (Ri / Rmax)α
Dove
Vi = Coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Ri = ribasso % offerto dal concorrente i−esimo(i), calcolato come sopra indicato. Fer il concorrente che offre il maggiore ribasso Vs assume il valore di 1.
Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente
α = 0,4
18.4 METODO FER IL CALCOLO DEI FUNTEGGI FINALI
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (prezzo + qualità) avrà conseguito il punteggio più alto.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA PARTE “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/12/201S, alle ore 10:00 presso l'U.O. Acquisti Aziendali − Edificio B – 1° FIANO − V.le 1° Maggio, 280 − FIEVESESTINA DI CESENA (FC) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (a cui deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante). Solo in caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata tramite il Sistema e apposito avviso pubblicato sul sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx- legale/gare; a tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procedrà allo sblocco e all'esame della parte “A” − documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.
Successivamente l'U.O. Acquisti Aziendali procederà a:
a) effettuare eventuali approfondimenti sulla conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare effettuando, se del caso, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico−finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) promuovere l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Si precisa che, ai fini delle attività di cui al precedente punto a), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico−organizzativo ed economico−finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da 3 o f membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUF nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE PARTI “B” E “C” VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data per lo sblocco della documentazione tecnica (parte “B”) sarà comunicato attraverso il Sistema con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
Successivamente, nel corso di apposite sedute riservate della Commissione giudicatrice, la stessa Commissione procederà alla valutazione all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al punto 18.1. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.
5aranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.2.
Terminati i lavori della Commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per lo sblocco delle parte “C” − Offerta economica. La data e orario della seduta pubblica in oggetto è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicaziona tramite sistema con almeno tre
(3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
In occasione di detta seduta pubblica, il Fresidente del seggio di gara o della Commissione Giudicatrice:
− dichiara l’eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e pertanto la loro esclusione dalla gara; relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico/qualitativo;
− procede all’apertura/sblocco delle offerte economiche (parte “C”), verifica la presenza della documentazione richiesta, contrassegna la documentazione prodotta, e quindi dà lettura dell’offerta;
− procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica (punto 18.4);
− redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l’offerta più conveniente ex art. 9f comma 3 del Codice, fatta in ogni caso salva la verifica di anomalia ex art. 97 comma 3 del Codice D.Lgs. f0/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa;
− adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 9f, comma 12 del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice (a tal fine il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento il punteggio tecnico riparametrato e quello economico) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUF, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUF richiede tramite il Sistema al concorrente la presentazione, per iscritto e sempre tramite il Sistema/FEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 1f giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUF, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. f giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUF esclude, ai sensi dell’art. 97, commi f e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All’esito delle operazioni di cui sopra, nell'ipotesi sia stata disposta l'esclusione di offerte anomale/inaffidabili, il Fresidente del seggio di gara o della Commissione Giudicatrice in apposita seduta pubblica (la cui data e ed orario viene comunicata agli operatori economici partecipanti mediante il Sistema/FEC e mediante apposito avviso sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data fissata) comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUF tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
23. AGGIUDICAXIONE DELL’AFFALTO E 5TIFULA DEL CONTRATTO
Frima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 8f comma f del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma f e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, la stazione appaltante chiede all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:
A) Gayanssa defsnsrsva
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. f0/2016, l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. f0/2016 per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 103 La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:
− la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 1f giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al
disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19f7, c. 2, c.c.;
A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. f0/2016, la mancata costituzione della garanzia determina l’annullamento dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 103 comma f del D.lgs. f0/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
8) Documenrassone anrsmafsa
L’aggiudicazione e l’eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell’accertamento da parte della stazione appaltante dell’insussistenza di cause impedienti in capo all’operatore economico aggiudicatario previste dalla L. ff/90, dal D.Lgs. 490/94, dal
X.Xxx. 1f9/2011 e dal D.Lgs. 1f3/2014 in tema di antimafia.
C) Tracciabilità dei flussi finanziari
Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Foste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
D) Mandaro ds yaggyesenransa / arro cosrsrursvo. (In caso ds R7I o consoyss)
Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.
⚫ la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
⚫ la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa
mandataria o dal consorzio.
Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via FEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:
E) Rimborso delle spese di pubblicità: le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.8f0,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
F) Folizza assicurativa per responsabilità civile, documento attestante l’operatività della copertura assicurativa di cui al relativo punto (art. 8) del capitolato tecnico, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4− bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 1f9 (c.d. Codice Antimafia).
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. wPsre lssr) istituito presso la Frefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma f2 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 1f9/2011 n. 1f9).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 1f9 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 1f9.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 3f giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’affidamento delle prestazioni oggetto dell’AQ all'O.E. aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi
I contratti applicativi sono conclusi a tutti gli effetti tra l’amministrazione committente da una parte, e l’OE, dall’altra, e indicano la prestazione richiesta e ogni altro dettaglio rilevante.
In sede di affidamento dei contratti applicativi basati sull'AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’AQ in quanto il prezzo ovvero i prezzi unitari posti a base d’asta e le tipologie dei servizi costituiscono condizione fissa dell'accordo quadro e dei contratti applicativi. I singoli contratti applicativi definiranno le quantità e i tragitti interessati, i Km. presunti, e – se del caso − i mezzi, le tecnologie e il personale dedicato.
Tuttavia, ai sensi dell'art. f4, comma 3, del Codice, l'Ausl o IRST può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'AQ chiedondogli di completare la sua offerta, se necessario, in occasione della stipula di singolo contratto applicativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’amministrazione committente può:
− integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad
esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni;
− prevedere l’esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio;
− applicare ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica dell’amministrazione committente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1f60, c. 2, c.c., ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito; eygo, “a consumo fino ad esaurimento”.
Con la stipula del contratto applicativo, l’OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Detti contratti applicativi sono efficaci e vincolanti per l’OE dalla trasmissione da parte dell’amministrazione committente di ordine e/o lettera, equivalente ad accettazione dell’offerta presentata. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/FEC, o eventualmente via fax. Il contratto applicativo è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell’amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità; detto CIG derivato è rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
Nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx’XX la stazione appaltante può chiedere all’OE rendicontazione
dettagliata dei contratti applicativi di cui si è risultati affidatari da parte dell’amministrazione committente. Detta documentazione deve essere fornita entro 1f giorni dalla richiesta, pena applicazione delle penali nella stessa misura prevista nel capitolato tecnico per i ritardi nell'avvio del servizio (art. 1.f del Capitolato Tecnico) ed eventuale risoluzione del contratto applicativo stipulato e/o dell’AQ.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di AQ per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse − ivi comprese quelle di registro ove dovute − relative alla stipulazione del contratto (AQ e contratti applicativi).
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. f0/2016.
24. CLAU5OLA 5OCIALE E ALTRE CONDIXIONI FARTICOLARI DI E5ECUXIONE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, come previsto dall’articolo f0 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. f1 del D.lgs. 1f giugno 201f, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato dagli OE esterni esecutori del servizio è riportato nell' “Allegato/Doc. 9”.
25. 5ICUREXXA 5UL LAVORO
Coopera>ione e coordinanento ai fini della elinina>ione/ridu>ione dei riscti da interferen>e L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per
i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26, xxxxx f, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all’affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .
Oneri sicure>>a propri
Ai sensi dell’art. 9f comma 10 e dell’art. 97 comma f del D. Lgs. f0/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell’offerta economica) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura/servizio.
La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell’art. 1176 c.c.
Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:
- dall’effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall’effettuazione dell’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall’adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.
26. LICENXE, AUTORIXXAXIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
Frima dell'inizio dell’esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le
eventuali prescritte licenze e autorizzazioni per l’espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.
Fer tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall’impresa aggiudicataria. Fertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l’impresa aggiudicataria. L’aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.
Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all’impresa, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.
Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, f e 6 dell’art 30 del D.Lgs. f0/2016.
La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 3, del
D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L’esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall’apposito decreto attuativo.
In ottemperanza all’art. 30, comma 6, D.Lgs f0/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma f del medesimo articolo, il RUF invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 241/1990.
Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell’eventuale
subappaltatore, che attesti l’avvenuto assolvimento, nel corso dell’anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all’RTI/consorzio/ imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.
2S. DIRETTORE DELL’E5ECUXIONE
In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l’Azienda, ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. f0/2016, designa il direttore dell’esecuzione del contratto, che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto; è l’interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUF, le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico−amministrativi necessari.
28. FATTURAXIONE, FAGAMENTO E CE55IONE DEL CREDITO
FATTURAZIONE
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. ff, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: FER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA − I.F.A. unico:
− BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Fer ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0f47−3f22f0), Xxxxx (xxx. 0x00 000000), Xxxxxx (tel. 0f41 707784), Ravenna (tel. 0f44 286f27).
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
− numero dell’ordine aziendale;
− numero e data del DDT;
− dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
− il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla
L. 136/2010;
− (eventuale) il codice unico di progetto (CUF), se riportato in ordine.
La fatturazione del servizio dovrà avvenire a cadenza mensile, in caso di RTI la stazione appaltante favorisce la fatturazione unica emessa dalla mandataria.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
FAGAMENTI
I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal
Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre
2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent−Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
− Fer pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
− Fer pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
− Fer pagamenti oltre 10.000,00: € f,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Fartita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17−ter d.F.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (sglsr gaymenr). Fertanto, a decorrere dal 01/01/201f, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI FAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/201f. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
Forma dell’ordine di consegna e del documento di trasporto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23−quarter, c. 2, della L.R. Xxxxxx−Romagna 24/0f/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 201f, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiFa− ER), pertanto l’operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare
documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiFa−ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (NoTI−ER) e per la sua utilizzazione (art. 23–ter, c. 3, L.R. 11/2004 e
D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale. L’aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull’Access Foint provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l’AUSL della Romagna. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e−Frocurement e in questo caso dovrà fornire il Fartecipant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.
Si precisa, inoltre, che:
- Accettazione della merce in caso di arrivo di DDt solo elettronico: tutti i DDt elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
- Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il
valore che potranno trovare nell’ordine indicato come “Riferimento Amministrazione” e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell’ordine tradizionale, cartaceo, sia nell’ordine informatico secondo specifiche FEFFOL. Fer quest’ultimo caso si rimanda al sito dell’Agenzia Intercent−ER: Prrg://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx−ey−farruyassone−elerryonsca/suggoyro−alluso, dove alla sezione “FAQ” è descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell’ordine secondo specifiche FEFFOL. Tale valore, quando presente, dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel “tag xML” 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura FA.
CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. f0/2016, xxxxx restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 4f giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
Fer quanto riguarda il contratto applicativo ovvero i contratti applicativi che vedranno come contraente l'I.R.S.T. di Meldola, sarà l'IRST stesso a fornire i propri dati amministrativi/contabili e ogni altra informazione necessaria.
29. DEFINIXIONE DELLE CONTROVER5IE
Si esclude la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Fer le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
30. TRATTAMENTO DEI DATI FER5ONALI
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con pericolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.
Comunicazione e diffusione
La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:
• altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
• autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
• legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
• soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all’esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
• personale interno od esterno all’amministrazione che ricopre il ruolo di “responsabile” o
di “incaricato” del trattamento;
• negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.
Titolare
Fer la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore Generale gyo−remgoye, con xxxx xxxxxx xx xxx xx Xxxxxxx, 0 − Ravenna. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, con delibera n. 343 del 1f/07/2016 nel Direttore dell’UO Acquisti Aziendali.
Diritti dell’interessato
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03; Fiù precisamente, l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l’integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.
31. NORME DI RINVIO
Fer quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:
⚫ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. f0 e s.m.i. “Codice dei Contratti Fubblici”;
⚫ il codice civile;
⚫ la normativa vigente in tema di attività contrattuale.
Il Responsabile del procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | U.O. ACQUISTI AZIENDALI IL DIRETTORE Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
L’OFERATORE ECONOMICO Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante) |
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante dell’Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i xxxxx xxx contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 4−7−10−11−1f−16−17−18−22−23−24−28−29
L’OFERATORE ECONOMICO
Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante)