MTS S.P.A. MARKETS
MTS S.P.A. MARKETS
Condizioni Generali
Edizione 1° aprilegennaio 20218
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da MTS SpA
PARTE I
Condizioni Generali
1. Definizioni
I termini in maiuscolo utilizzati nelle presenti Condizioni Generali sono da intendersi − se non diversamente indicato nel presente documento − come aventi il significato di cui alle definizioni contenute nei relativi Regolamenti.
- "Allegati" indica i Regolamenti, la Fee Schedule e il Modulo privacy. Inoltre, con "Allegati" si indicano anche, se del caso, gli Allegati di Settlement, le MTS GUI Licence Terms and Conditions, il Market Access Form e l'Onboarding Form, ove richiesti.
- "Allegati di Settlement" indica, in quanto applicabili, la Clearing and Settlement Form, il power of attorney, la Dichiarazione di adesione al servizio di regolamento, e la CCP User Application Form;
- "Condizioni Generali" indica le presenti Condizioni Generali MTS;
- "Dati di Mercato" indica tutti i dati e le informazioni immesse dall’Operatore nel Mercato MTS ai fini delle negoziazioni e/o generate nel o dal Mercato MTS, sia elementari che aggregati nonché tutti i dati relativi al Mercato MTS e agli Strumenti Finanziari resi disponibili all’Operatore nell’ambito dell’erogazione del Servizio. Tutti detti Dati di Mercato rilasciati direttamente o indirettamente dal Mercato MTS sono di proprietà esclusiva di MTS;
- "Documentazione di Adesione" indica il contratto tra MTS e l'Operatore inerente alla prestazione del/i Servizio/i scelto/i dall'Operatore nella Domanda di Adesione al Mercato MTS, le presenti Condizioni Generali e relativi Allegati, come pure tutti i documenti inclusi mediante riferimento;
- "Giorno lavorativo" indica un giorno in cui il sistema TARGET2 è aperto per le negoziazioni.
- “Membership Portal” indica la piattaforma on-line che MTS fornisce agli Operatori, di volta in volta, e come descritta nelle presenti Condizioni Generali.
- "Mercato MTS" indica a, seconda del caso, i mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da MTS, scelti dall'Operatore nella Domanda di Adesione;
- "MTS" indica MTS SpA, società di diritto italiano con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxx, Xxxxxx.
- "Operatore" indica un soggetto ammesso alla negoziazione sul Mercato MTS dopo aver sottoscritto la Documentazione di Adesione con MTS per l'utilizzo di uno o più Servizi;
- "Parti" indica l'Operatore e MTS;
- “Persone Autorizzate” indica le persone autorizzate a commerciare direttamente sul mercato MTS nell'ambito della struttura organizzativa dell'Operatore;
- "Portale Tecnologia" indica una piattaforma basata su web protetta da password, a disposizione degli Operatori;
- "Regolamenti" i Regolamenti del/i mercato/i selezionato/i dall'Operatore nella Domanda di Adesione, applicabili di volta in volta e che disciplinano le prestazioni e l'utilizzo del/i Servizio/i richiesto/i; i Regolamenti di MTS Italia includono anche le relative Disposizioni;
- “Servizio(i)” indica la fornitura da parte di MTS dell'accesso al Sistema ai fini della negoziazione di strumenti finanziari sul mercato MTS. La portata di tale accesso sarà conforme alle disposizioni della Documentazione di Adesione e qualsiasi altro servizio descritto nella Documentazione di Adesione, inclusi: la concessione di licenza di software regolata nelle MTS GUI Licence Terms and Conditions, facenti parte degli Allegati e, ove applicabile, la trasmissione automatica da parte di MTS di una negoziazione e/o di istruzioni di regolamento e/o una copia di conferma di negoziazione da inviare a una ditta di elaborazione post-negoziazione al fine di facilitare il processo di regolamento e di riconciliazione o a un Servizio di Controparte Centrale, a seconda dei casi;
- “Servizio di Controparte Centrale” indica il servizio di garanzia gestito da una o più società terze (ossia “Controparte/i Centrale/i”);
- “Servizio di regolamento” indica, se del caso, il regolamento, la compensazione e la riconciliazione degli strumenti finanziari e delle negoziazioni;
- “Sistema” indica il sistema di negoziazione elettronica attraverso il quale gli strumenti finanziari sono negoziati sul Mercato MTS;
- “Specifiche Tecniche” indica una serie di documenti tecnici, tra cui la Guida al test di conformità, il cosiddetto Bollettino Tecnico, o uno dei suddetti, pubblicato/i su un portale basato sul web (noto come Portale Tecnologia MTS), i cui codici di accesso sono messi a disposizione dell'Operatore, modificati e integrati di volta in volta da MTS, descriventi le funzionalità e le operazioni del Mercato di riferimento.
2. Oggetto e conclusione della Documentazione di Adesione
2.1 L'oggetto della Documentazione di Adesione è di definire le condizioni alle quali MTS fornisce agli Operatori il/i Servizio/i adoperandosi in modo ragionevole in cambio del pagamento di un corrispettivo. Il presente contratto costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato.
2.2 Nel caso di eventuali conflitti o incongruenze tra termini contenuti nella Documentazione di Adesione (comprese eventuali modifiche delle stesse), prevalgono i termini di cui nei seguenti documenti, in ordine di prevalenza:
(a) La Domanda di Adesione (comprese le Clausole di Protezione dei Dati);
(b) I Regolamenti;
(c) Le presenti Condizioni Generali; e
(d) Gli altri Allegati diversi dai Regolamenti.
2.3 Le Condizioni Generali, compresi gli Allegati, come modificati e applicabili di volta in volta, sono disponibili sul sito web di MTS (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx ).
2.4 La Documentazione di Adesione è vincolante a partire dal momento in cui l'Operatore riceve una comunicazione via e-mail da MTS che indica l'accettazione della Domanda di Adesione dell'Operatore a intervenire sui mercati MTS. Tale comunicazione includerà la conferma del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito all'Operatore.
3. Obblighi e prestazioni di MTS
3.1 I Servizi forniti da MTS, sulla base di sforzi ragionevoli, all'Operatore consistono di:
a) permettere all'Operatore di negoziare gli strumenti finanziari messi a disposizione per la negoziazione sul Mercato MTS pertinente;
b) la fornitura, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dei Regolamenti, di Dati di Mercato e di informazioni relative al Mercato MTS, comprese informazioni relative alle negoziazioni per il solo scopo di contrattazioni sul Mercato MTS rilevante;
c) se il Servizio lo richiede, la trasmissione automatizzata da parte di MTS, per conto degli Operatori interessati, di istruzioni di regolamento e/o conferma di operazioni, a: a) le imprese di post-trading, al fine di facilitare il processo di compensazione, regolamento e riconciliazione dei Contratti tra i due Operatori oppure a b) una stanza di compensazione. La non fornitura da parte di MTS di tale conferma al trade repository non esonera un Operatore dall'obbligo di regolamento o da altri obblighi correlati. MTS non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile per la mancata generazione e fornitura, o per aver generato e/o fornito in modo errato conferme di negoziazione, sia al trade repository sia a un Operatore.
d) Inoltre, MTS può anche fornire servizi di manutenzione preventiva e correttiva, aggiornamenti di software e servizi di supporto all'Operatore in relazione ad apparecchiature correlate al Sistema che si trovano nei locali dell'Operatore. Questo supporto, se fornito, sarà effettuato durante le ore lavorative attraverso l'assistenza telefonica (helpdesk), con diagnosi a distanza e, se necessario, con assistenza tecnica presso la sede dell'Operatore. Questi servizi di assistenza aggiuntivi potrebbero essere forniti a un costo aggiuntivo come concordato tra MTS e il relativo Operatore.
3.2 Il Servizio sarà fornito da MTS solo ove ragionevolmente fattibile.
3.3 MTS eseguirà i Servizi con la dovuta cura e competenza e, ove ragionevole, eseguirà interventi sui propri sistemi al fine di garantire la continuità del servizio.
3.4 Se tutte o parte delle prestazioni relative al Servizio vengono interrotte, sospese, ritardate o sono in qualche modo oggetto di anomalie, MTS, ove possibile e previa comunicazione all'Operatore, se ritenuto necessario da MTS, cercherà nei limiti della ragionevolezza di risolvere il problema.
3.5 L'Operatore riconosce e accetta che, al fine di fornire il Servizio, MTS può subappaltare alcune attività a terzi. Tuttavia, il rapporto contrattuale sarà esclusivamente tra l'Operatore e MTS.
3.5 Ai fini dei paragrafi precedenti, MTS dichiara: di
a) essere titolare o avere titolo valido, o comunque avere il diritto di usare, i beni materiali e immateriali destinati alla fornitura del Servizio e che tali attività sono libere da pretese di terzi che potrebbero impedire l'esecuzione dei servizi in conformità con la Documentazione di Adesione;
b) disporre di tutta la tecnologia e la competenza, di personale adeguatamente qualificato e di strutture tecnologiche necessarie e adatte per la fornitura del Servizio;
c) essere titolare del Servizio e detenere tutti i diritti connessi; e
d) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio.
3.7 MTS può limitare, sospendere o cessare la fornitura del Servizio all'Operatore in caso di eventi previsti nelle presenti Condizioni Generali e negli Allegati.
3.8 Per evitare dubbi, MTS non è parte di alcuna operazione di negoziazione e non è in alcun caso responsabile per la compensazione o il regolamento di qualsiasi operazione sul Sistema.
3.9 Nel fornire il Servizio, MTS rispetterà tutte le leggi e regolamenti applicabili in Italia a un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione, a seconda del caso, e garantirà che i Servizi e il Sistema rispettino tali leggi e regolamenti e manterrà in essere un licenza applicabile dell'autorità italiana pertinente.
4. Obblighi dell'Operatore
4.1 L'Operatore è tenuto a:
a) rispettare tutte le disposizioni della Documentazione di Adesione di volta in volta in vigore, tra cui gli Allegati, come modificati e aggiornati di volta in volta ai sensi dell'articolo 9, e mantenersi costantemente aggiornato con ciò che è pubblicato sul sito web di MTS ai sensi del paragrafo 8.2 e del contenuto delle Specifiche Tecniche. L'Operatore riconosce che MTS può realizzare qualsiasi modifica e integrazione ai Servizi che, a esclusiva discrezione di MTS, sono ritenute necessarie o utili per una migliore operatività e gestione del Sistema o comunque derivanti da disposizioni impartite dalle autorità competenti. Gli Operatori riconoscono che il mancato rispetto delle Specifiche Tecniche potrebbe portare al mancato ricevimento del Servizio o parte di esso. All'Operatore sarà comunicata qualsiasi modifica e/o integrazione con ragionevole anticipo rispetto all'entrata in vigore della stessa;
b) mantenere ogni accesso e connessione necessari per un corretto utilizzo del Sistema e sottoscrivere tutti i contratti necessari (ad esempio, se del caso, un contratto di comunicazione e connessione, contratti di conformità del software, ecc.) per l'utilizzo del Servizio; dotarsi, a proprie spese, dell' hardware necessario, di infrastruttura di rete e software per avvalersi del Servizio, e provvedere ad effettuare tutti i necessari collegamenti elettronici, assicurando la piena funzionalità degli stessi durante la fornitura del Servizio;
c) utilizzare il software di base e le applicazioni del Servizio, concessi in licenza e/ o sub licenza all'Operatore da MTS, la relativa documentazione e, più in generale, il servizio stesso e i Dati di Mercato esclusivamente per le finalità del Servizio. L'Operatore riconosce che, nonostante ogni ragionevole sforzo di MTS, MTS non garantisce in alcun modo l'accuratezza, tempestività, correttezza, completezza, prestazione o idoneità per uno scopo particolare dei Dati di Mercato, né la continuità della fornitura dei Dati di Mercato senza interruzioni;
d) indicare nella Domanda di Adesione ai mercati MTS il nome del rappresentante contrattuale dell'Operatore, che dovrà essere una persona in una posizione sufficientemente senior, autorizzata a ricevere da e presentare a MTS, in nome e per conto dell'Operatore, qualsiasi dichiarazione o istruzione prevista nelle Condizioni Generali e negli Allegati. La sostituzione di detta persona avrà effetto, salvo diverso accordo delle Parti, dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sarà pervenuta a MTS, a mezzo telefax (al numero x000000000000) o email (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx), o tale altra data successiva come specificata dall'Operatore nella comunicazione;
e) fornire i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente, dalle Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, in maniera veritiera, completa e corretta e secondo il formato previsto da MTS;
f) eseguire i contratti (“Contratti”) stipulati dall'Operatore sul Mercato MTS e in modo tempestivo, regolare il Contratto, adempiendo a tutte le obbligazioni relative al Contratto stesso;
g) comunicare a MTS tempestivamente e comunque entro i termini stabiliti negli Allegati, eventuali mancanze nel rispetto dei requisiti per l'uso del Servizio ed eventuali modifiche nella propria struttura organizzativa, compresi i cambiamenti dei nomi delle persone autorizzate notificati a MTS nel Market Access Form e/ o nell'Onboarding Form, se del caso; inoltre, l'Operatore dovrà sempre tenere aggiornato l'elenco dei contatti forniti a MTS nell'ambito del Modulo sui dettagli di contatto allegato alla Domanda di Adesione ai mercati MTS.
h) recepire tempestivamente ogni ragionevole richiesta fatta da MTS nell'esercizio delle sue funzioni di gestore del Servizio, in relazione a ogni dato, informazione o documento da trasmettere a MTS;
i) informare MTS tempestivamente via e-mail entro il più breve tempo possibile di qualsiasi problema relativo al Servizio di cui l'Operatore venga a conoscenza. L’indirizzo e-mail utilizzabile ai sensi del presente articolo è: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx;
j) realizzare, assumendosene esclusiva responsabilità e a proprie esclusive spese tutte le attività necessarie per la connessione delle apparecchiature dell’Operatore al Sistema;
k) utilizzare il Dati di Xxxxxxx esclusivamente per e rigorosamente in relazione con la negoziazione sul Mercato MTS e come indicato nella Clausola 11. L'Operatore garantisce che non copierà, registrerà, riprodurrà, trasferirà a terzi, immetterà sul mercato, o sfrutterà economicamente i Dati di Mercato, in tutto o in parte, in qualsiasi altro modo. Ogni altro uso dei Dati di Mercato è soggetto all'esecuzione di un contratto di licenza specifico con MTS o le sue società collegate. A tale scopo, l'Operatore adotta soluzioni tecniche-organizzative e contrattuali adeguate per il controllo e il monitoraggio dell'uso dei Dati di Mercato.
l) organizzare e gestire operativamente adeguati sistemi di controllo automatico di prezzi, quantità e frequenza degli ordini immessi sul mercato MTS, come minimo in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive applicabili all'Operatore di volta in volta;
m) porre in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire utilizzi non autorizzati del Sistema e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate;
n) consentire a MTS, o a terzi designati da MTS, a ore ragionevoli e con ragionevole preavviso, di avere accesso ai locali dell'Operatore, allo scopo di consentire (a) l'esecuzione dei controlli volti a verificare lo stato della fornitura del/i Servizio/i e/o l'uso dei Dati di Mercato; (b) le prestazioni delle operazioni di collaudo in conformità con le linee guida fornite da MTS, così come comunicare, se richiesto da MTS a seguito di presunte irregolarità nell'utilizzo dei Dati di Mercato, un elenco dei terminali fissi o portatili in grado di ricevere o visualizzare i Dati di Mercato utilizzati dall'Operatore, e (c) la verifica del rispetto dei Regolamenti e della Documentazione di Adesione. MTS si impegna a che, nello svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo 4 (n), MTS o terzi designati da MTS rispettino quanto segue: (i) non accedere ai locali dell'Operatore più di una volta per anno solare (tranne nel caso in cui MTS sia autorizzata a svolgere verifiche complementari, se e nella misura in cui MTS ritenga ragionevolmente necessario intraprendere tali controlli al fine di garantire il rispetto delle leggi o per dare seguito a richieste di qualsiasi autorità), (ii) conformarsi a politiche di sicurezza e procedure ragionevoli invocate dall'Operatore e non cagionare alcun danno o perdita ai/nei locali, sistemi, dati o altra proprietà dell'Operatore e adoperarsi al meglio in modo ragionevole per non causare alcuna interruzione alle attività dell'Operatore, (iii) accedere solo a quelle zone dei locali dell'Operatore e a quei sistemi e registrazioni necessari per gli scopi descritti in questo paragrafo 4 (n) e (iv) fatte salve le leggi e i regolamenti vigenti, trattare tutte le informazioni ottenute in relazione all'azione intrapresa a norma del presente paragrafo come riservate e utilizzarle esclusivamente per gli scopi ragionevoli per i quali è stato consentito effettuare le verifiche a norma del presente paragrafo 4 (n), a condizione che nulla osta a tali dipendenti e/ o collaboratori di fornire tali informazioni a MTS, ove necessario, per raggiungere lo scopo previsto dal presente paragrafo 4 (n).
o) garantire che eventuali sistemi informatici direttamente collegati al Sistema e gestiti dall'operatore o forniti da terzi siano conformi alle norme e abbiano superato il test di compatibilità con il Sistema e con le versioni successive della stessa emesse da MTS;
p) L'Operatore accetta e riconosce di essere l'unico responsabile per la propria valutazione di adeguatezza, capacità, affidabilità creditizia e condotta di tutti gli altri Operatori che possano negoziare con lo stesso sul Sistema. Se applicabile al mercato MTS pertinente, l'Operatore è inoltre responsabile di assicurare che la documentazione ISDA relativa sia in ordine relativamente a qualsiasi controparte a
un Contratto. Di conseguenza, regolamento, compensazione, credito e rischi di mercato relativi a qualsiasi Contratto sono a carico esclusivo degli Operatori.
5. Sospensioni, Interruzioni e Ritardi nella Esecuzione dei Servizi
5.1 L'Operatore riconosce e accetta che MTS è tenuto a rispettare ogni legge, regolamento, direttiva e richiesta emesso/a dalle autorità competenti sull'organizzazione e il funzionamento del Mercato MTS, dei Sistemi di compensazione e di regolamento e dei Servizi di Controparte Centrale. Ciò può comportare la sospensione o interruzione del Servizio e/o del Mercato MTS o le sue prestazioni in base a particolari procedure, ma non influenzerà gli obblighi dell'Operatore al rispetto al pagamento delle commissioni.
5.2 Inoltre, i Servizi MTS saranno sospesi a seguito di una causa prevista dal contratto tra l'Operatore e il suo agente di regolamento o come risultato di un evento di sospensione previsto dai Regolamenti, in conformità con gli stessi. Di più, i Servizi MTS saranno sospesi in qualsiasi momento MTS decida di prendere tale decisione al fine di adempiere al proprio obbligo di mantenere mercati ordinati;
5.3 In caso di malfunzionamenti, guasti o altre cause di ritardo nella fornitura o mancata fornitura in tutto o in parte dei Servizi, MTS dovrà:
• ogni volta che sia ragionevolmente possibile, comunicare all'Operatore per posta elettronica il malfunzionamento non appena possibile dopo esserne venuto a conoscenza;
• adottare misure ragionevoli per riprendere il Servizio nel più breve tempo possibile; e
• fornire le relative indicazioni tecniche circa le modalità di ripristino dei Servizi non appena ragionevolmente praticabile.
6. Sicurezza dell'Accesso al Sistema
6.1 L'Operatore si impegna a proteggere le proprie chiavi crittografate e i dispositivi di archiviazione rilevanti, i propri codici di identificazione (“Username”) e i codici di accesso (“password”) delle Persone Autorizzate e a comunicare immediatamente a MTS l'esistenza di eventuali situazioni di rischio derivanti da eventuali impossibilità di esecuzione degli obblighi indicati nei paragrafi successivi. MTS ha il diritto, ma non l'obbligo, di annullare le chiavi pubbliche e/o private o di assumere qualsiasi altra misura che ritenga necessaria al fine di assicurare un appropriato controllo dell’accesso al Sistema, nonché la sicurezza, l'integrità e la segretezza del medesimo. MTS non sarà responsabile, da qualsiasi punto di vista, della cancellazione delle chiavi o delle password causata da eventuali accessi non autorizzati al Sistema conseguenza di comportamento o di omissione dell'Operatore.
6.2 L'Operatore si impegna a comunicare a MTS per iscritto entro il più breve tempo possibile la perdita eventuale di chiavi private, dispositivi di memorizzazione, PIN o presunti usi illeciti, perdite di segretezza e difetti di integrità degli stessi. MTS annullerà PIN e password rilevanti non appena ragionevolmente possibile dopo averne ricevuto comunicazione.
6.2 L'Operatore si impegna ad accedere al Sistema esclusivamente attraverso le Persone Autorizzate e a comunicare a MTS i loro dati. L'Operatore è responsabile di qualsiasi ordine, Contratto o altro utilizzo del Sistema proveniente dal proprio personale o da propri rappresentanti, indipendentemente dal fatto che questi siano stati o meno da lui autorizzati a utilizzare il Sistema. Allo stesso modo, l'Operatore è responsabile per l'osservanza e il rispetto da parte del proprio personale e dei propri rappresentanti di leggi e Regolamenti vigenti, della Documentazione di Adesione e ogni altro documento connesso con l'uso del Sistema e del software necessario per l'utilizzo del Servizio e, di conseguenza, riconosce che è sua responsabilità informare il proprio personale degli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione. Di conseguenza, l'Operatore riconosce e accetta che la violazione da parte del proprio personale e dei propri rappresentanti di qualsiasi disposizione della Documentazione di Adesione rappresenterà una violazione da parte dell'Operatore stesso.
6.4 L'Operatore si impegna ad attuare tali misure di sicurezza per evitare qualsiasi utilizzo non autorizzato o illecito del Sistema. Questo comprenderà, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di qualsiasi misura ragionevole e il mantenimento in essere di qualsiasi procedura ragionevole al fine di assicurare che il Sistema sia accessibile solo da Persone Autorizzate e che le operazioni effettuate sul Sistema non siano alterate, perse o distrutte.
6.5 L'Operatore si impegna ad interrompere immediatamente il proprio utilizzo del Sistema con un preavviso a MTS o se sospetta o è a conoscenza di una disfunzione tecnica o di una violazione della sicurezza del Sistema, o al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti 6.1 e 6.2 di cui sopra. L'Operatore si impegna a comunicare a MTS immediatamente per iscritto l'esistenza di tali circostanze.
6.6 Su richiesta di MTS, l'Operatore dovrà interrompere immediatamente qualsiasi accesso individuale al Sistema nel caso in cui MTS ragionevolmente ritenga che tale persona stia violando o utilizzando il Sistema in modo illecito. L'Operatore riconosce e accetta che MTS avrà il diritto, a propria discrezione, di adottare tutte le misure ritenute necessarie al fine di impedire l'accesso al Sistema da tale persona e dall'Operatore.
7. Riservatezza
7.1 Ciascuna delle Parti, riconoscendo il carattere riservato delle informazioni e della documentazione relativa in generale ai Servizi, garantisce all'altra Parte, per la durata di questa relazione contrattuale e per tre anni dopo la cessazione o risoluzione per qualsiasi motivo di questa Documentazione di Adesione, che le informazioni e la documentazione acquisite in relazione alle prestazioni della Documentazione di Adesione saranno (i) trattate in modo confidenziale, (ii) al sicuro e protette contro furto, danneggiamento, perdita o accesso non autorizzato, e in qualsiasi momento, sia durante la durata del presente accordo o in qualsiasi momento successivo, senza il previo consenso scritto della Parte in questione, direttamente o indirettamente, garantisce di non usare o autorizzare o permettere l'uso delle informazioni riservate di tale Parte o divulgarle, sfruttarle, copiarle o modificarle o autorizzare o permettere a terzi di fare lo stesso, oltre che per il fine esclusivo di eseguire o esercizio propri diritti e obblighi di cui sotto nel presente e secondo la Documentazione di Adesione, fatte salve le leggi e i regolamenti applicabili e salvo come richiesto per la prestazione dei Servizi.
7.2 Ciascuna Parte può divulgare informazioni riservate dell'altra parte:
a) alle persone descritte nella Clausola 4 (n) per gli scopi specificati in tale paragrafo;
b) come richiesto dalla legge, regolamento o ordine dell'autorità governativa da comunicarsi dalla Parte ricevente a condizione che, nella misura possibile in base alle circostanze, le informazioni riservate siano divulgate nei termini di riservatezza almeno secondo standard elevati quanto quelli applicabili alla parte che riceve ai sensi del presente paragrafo 7 e la parte rivelante è, nella misura praticabile nelle circostanze e fatto salvo ragionevole punto di vista della parte destinataria di rispettare leggi, regolamenti e linee guida, in ogni caso abbia dato ragionevole preavviso della divulgazione destinata e una ragionevole possibilità di contestare la stessa; o
c) come ragionevolmente necessario per divulgarle ad un consulente professionale della parte che riceve a condizione che tale consulente cui le informazioni confidenziali sono comunicate si impegni per iscritto ad essere vincolato da obblighi di riservatezza di standard almeno pari a quelli fissati per la parte ricevente ai sensi del presente paragrafo 7.
7.3 Gli obblighi di cui ai commi precedenti non impediscono la comunicazione e la divulgazione da parte di MTS in forma anonima dei Dati di Mercato.
7.4 Nel momento in cui l'Operatore cessa di essere un membro del Mercato MTS, l'Operatore, su richiesta di MTS, restituirà a MTS o distruggerà, tutte le informazioni riservate, nella misura in cui le stesse sono o meno diventate di dominio pubblico, e/ o non sono tenute a essere conservate per fini regolamentari.
7.5 Gli obblighi di riservatezza in questa clausola 7 non si estendono a qualsiasi informazione o materiale che la Parte ricevente può dimostrare:
a) essere, o essere diventata di pubblico dominio non in conseguenza di una violazione degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente contratto;
b) che era in possesso della Parte ricevente, senza alcun obbligo di riservatezza, prima della data di divulgazione delle informazioni dalla parte divulgante a quella ricevente; o
c) è stato descritto in modo indipendente ad esso da un terzo abilitato a rivelarlo.
7.6 Ciascuna parte subito dopo essere venuta a conoscenza dà avviso alla parte alla quale le informazioni riservate appartengono, di qualsiasi divulgazione non autorizzata, uso improprio, furto o altre perdite di tali informazioni riservate, siano esse involontarie o diversamente.
7.7 L'Operatore accetta che MTS possa condividere informazioni riservate con qualsiasi dei suoi dipendenti, amministratori, consulenti, agenti e imprese del gruppo. MTS garantirà il rispetto di tali dipendenti, direttori,
consulenti, agenti e imprese del gruppo della clausola 7 del presente accordo, e rimarrà responsabile per qualsiasi violazione della clausola 7 da parte di chiunque di essi.
8. Comunicazioni
8.1 MTS invia all'Operatore comunicazioni di carattere generale e comunicazioni individuali con le modalità di cui ai paragrafi successivi.
8.2 Le comunicazioni di carattere generale concernenti l’operatività del Mercato MTS o il funzionamento ordinario del Sistema, a meno che diversamente specificato negli Allegati, devono essere inviate tramite comunicazione email del Client Service di MTS ai contatti indicati nel modulo dei contatti allegato alla Domanda di Ammissione o sul Membership Portal e/ o tramite la loro pubblicazione sul sito MTS (xxx.xxxxxxxxxx.xxx). Tali comunicazioni saranno considerate ricevute il giorno dell'invio della e-mail o della pubblicazione sul sito web.
8.3 Fatte salve le procedure specifiche previste negli Allegati per particolari comunicazioni, le comunicazioni individuali sono effettuate da MTS o dall'Operatore per iscritto e inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, corriere o altro mezzo che evidenzi l’avvenuta ricezione, inclusa e-mail. Le comunicazioni individuali saranno trasmesse da ciascuna delle Parti all'altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dall'Operatore nella Domanda di Adesione e/ o nell'area dedicata del Membership Portal. Tali comunicazioni si considerano consegnato tre giorni lavorativi dopo la spedizione.
9. Modifiche alle Condizioni Generali e relativi allegati
9.1 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 13.3, l'Operatore riconosce e accetta che MTS può modificare o integrare qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali, compresi gli allegati e il Regolamento, in particolare, in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione.
9.2 MTS informa l'Operatore di tali modifiche con l'invio di un avviso tramite e-mail all'indirizzo indicato nella Domanda di Adesione (contatto Amministrazione o Finanza o Legale/ Compliance), e/ o sul Membership Portal o, pubblicando il testo dello stesso sul suo sito web ai sensi del paragrafo 8.2 di cui sopra, in tutti i xxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi prima della entrata in vigore delle modifiche. In caso di pubblicazione della nuova versione sul sito web o sul Membership Portal, MTS tramite il Client Service invierà anche una e-mail all'Operatore lo stesso giorno della pubblicazione sul sito web o nel Membership Portal per informare gli Operatori di tali cambiamenti. L'e-mail verrà inviata a uno qualsiasi dei contatti indicati nel modulo contatti allegato alla Domanda di Adesione. In tale comunicazione MTS deve specificare il tempo entro il quale l'Operatore può esercitare il diritto di recesso di cui al paragrafo 13.3.
9.3 In caso di urgenza in conseguenza di provvedimenti adottati dalle autorità competenti o per motivi tecnici od operativi da esplicitarsi, il termine di cui al punto 9.2 può essere ridotto da MTS a un minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
9.4 Modifiche alla Fee Schedules, ad eccezione di quelle a favore dell'Operatore, sono comunicate secondo le modalità specificate nel paragrafo 9.2 di cui sopra con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. MTS stabilisce e comunica la data di efficacia delle modifiche alla Fee Schedule a favore del Cliente.
9.5 Nei casi di cui ai commi precedenti l'Operatore può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell’art. 13, paragrafi 3, 4 e 5.
9.6 Le integrazioni alle Condizioni Generali o agli Allegati riguardanti l'introduzione e offerta di nuovi servizi non obbligatori non costituiranno modifiche ai sensi e per gli effetti del presente articolo.
10. Responsabilità
10.1 MTS è responsabile per eventuali danni diretti derivanti da questa Documentazione di Adesione, solo se gli stessi sono la conseguenza immediata e diretta di dolo o colpa grave di MTS.
10.2 L'Operatore deve inviare a MTS una relazione entro giorni 10 (dieci) giorni di calendario, a pena di esclusione, dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, usando la dovuta diligenza, del verificarsi dell’evento che ha causato il danno che ritiene dovrebbe essere rimborsato da MTS. I diritti dell'Operatore si estinguono in caso di mancato rispetto di tale termine. La denuncia contiene la
precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l’evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire a MTS entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
10.3 Fatta salva qualsiasi responsabilità che MTS può avere nei confronti dell'Operatore, l'Operatore rimborsa e tiene MTS indenne, in caso di richieste di risarcimento danni derivanti da azioni di terzi, inclusi gli altri gli Operatori, in relazione a fatti o azioni relativi all’esecuzione della Documentazione di Adesione e con la presente autorizza MTS fin d'ora a presentare un reclamo di terze parti contro di esso ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile italiano.
10.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla Documentazione di Adesione nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da MTS o fornite dai soggetti terzi di cui all’art. 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
10.5 MTS è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Questo può portare a sospensioni temporanee e ritardi nell'esecuzione degli obblighi di MTS o nelle prestazioni in modi speciali; l'Operatore sarà comunque tenuto a eseguire gli obblighi derivanti dalla documentazione di adesione e pagare le somme dovute a MTS.
11. Diritti di proprietà intellettuale
11.1 Il Servizio e i Dati di Mercato, così come tutto ciò che è concesso in licenza o sub-licenza da MTS, sarà utilizzato dall'Operatore rispettando tutti i diritti di proprietà intellettuale di MTS o di terzi, compreso, senza limitazione quanto espressamente stabilito in queste Condizioni Generali e/ o sul sito MTS.
11.2 L'Operatore accetta che i diritti d'autore, diritti di database o altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi natura contenuti o sussistenti nei Dati di Mercato restano di proprietà di MTS.
11.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali i diritti di proprietà intellettuale si intendono includenti tutti i brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, marchi di servizio, commercio, imprese e nomi di dominio, diritti di design, diritti su software, diritti di database, diritti morali, diritti a informazioni riservate (tra cui know-how e segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, siano questi registrati o non registrati e comprendenti tutte le domande per e rinnovi o proroghe di tali diritti, e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di protezione in qualsiasi parte del mondo. MTS mantiene tutti i diritti e titolo sui Dati di Mercato e sui servizi (tra cui il diritto di creare dati derivati).
11.4 MTS concede all'Operatore una licenza limitata, non trasferibile, senza royalty non sublicenziabile, revocabile per l'uso dei Dati di Mercato ai fini della negoziazione sul Mercato e, per quanto necessario ai fini di:
a) compensazione e regolamento;
b) trade reporting;
c) rispetto delle leggi, regolamenti e linee guida; e
per scopi ragionevoli di conservazione dei dati commerciali.
11.5 L'Operatore possiede tutti i diritti e il titolo sui propri dati (“Dati dell’Operatore”), inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi natura contenuti o esistenti nei Dati dell'Operatore a condizione che l'Operatore conceda a MTS una licenza irrevocabile, perpetua e a titolo gratuito per utilizzare tali Dati dell’Operatore:
a) nella misura necessaria al funzionamento del Mercato e per fornire i servizi all' Operatore; e
b) in forma anonima solo, per qualsiasi scopo ragionevole di sorta. MTS con il presente contratto riconosce ed accetta che deve mantenere i Dati dell'Operatore anonimi quando divulga i Dati di Mercato e che a MTS è consentito solo l'utilizzo di tali Dati dell'Operatore in un modo e formato in cui non sia possibile identificare l'Operatore.
11.6 L’Operatore accetta (i) di poter essere identificato come “Operatore MTS” in comunicati stampa concernenti MTS, e, (ii) condizionatamente ai paragrafi successivi, che il suo nome e logo possa essere utilizzato al fine di identificarlo come “Operatore MTS” sul sito Internet di MTS S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxx.xxx)xxx.xxxxxxxxxx.xxx) nel materiale di marketing e nelle presentazioni ai clienti MTS fatto salvo il diritto dell’Operatore ad approvare l’uso del proprio nome e logo. MTS non cambierà il modo in cui utilizza il nome e/ o il logo dell'Operatore, senza la previa autorizzazione scritta dell'Operatore, tale approvazione non sarà irragionevolmente negata o ritardata. Fatti salvi i casi sopra previsti, MTS non può, senza la previa autorizzazione scritta dell’Operatore (i) utilizzare il nome dell’Operatore a fini pubblicitari o diversamente, né il suo nome commerciale, marchio, marchio di servizio, simbolo ovvero abbreviazioni, contrazioni o simulazioni dei medesimi di proprietà dell’Operatore o delle sue affiliate, o (ii) o dichiarare, in modo diretto o indiretto, che un qualunque prodotto o servizio fornito da MTS in relazione a MTS sia stato approvato o avallato dall’Operatore o da qualunque delle sue affiliate.
12. Fees
12.1 Per la fornitura del Servizio l'Operatore dovrà pagare a MTS i corrispettivi di cui alla Fee Schedule allegata a queste condizioni Generali, nei tempi e con le modalità ivi indicate.
12.2 Fermo restando l'articolo 14 di seguito, e se non diversamente specificato nella Fee Schedule tutti i corrispettivi sono dovuti dall'Operatore entro 30 giorni dalla data della fattura. MTS può aggiungere interessi di mora automaticamente all'importo residuo, senza la necessità di comunicazione scritta; tali interessi di mora saranno calcolati al più alto Euribor a tre mesi rilevato nel periodo del mancato pagamento maggiorato di uno spread pari a due punti percentuali. L'interesse per ritardato pagamento non può essere in ogni caso inferiore a zero.
12.3 Fatto salvo il diritto di ripetere l’eventuale indebito con successiva e autonoma azione, l'Operatore non potrà sollevare obiezioni, anche in caso di interruzioni o sospensioni nella fornitura del servizio, finalizzato a evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti. Tutte le domande di fatturazione inclusa, senza limitazione, qualsiasi richiesta da parte dell'Operatore per il rimborso di eccedenza deve essere effettuato entro tre mesi dalla fine del mese a cui si riferisce la relativa fattura. L'Operatore non ha il diritto mettere in discussione una fattura e/ o esigere il rimborso di qualsiasi eccedenza dopo questo periodo.
12.4 L'Operatore è tenuto ad osservare l'obbligo di pagare qualsiasi importo richiesto in conformità con le norme di queste Condizioni Generali. Il pagamento delle penali non preclude la possibilità per MTS di richiedere l’esatto adempimento e/o il maggior danno.
13. Durata e recesso
13.1 La durata della Documentazione di Adesione è a tempo indeterminato, e il contratto può essere risolto in conformità alla presente clausola 13 o come previsto nella Documentazione di Adesione.
13.2 Entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla Documentazione di Adesione in qualsiasi momento inviando all'altra parte una comunicazione scritta, ai sensi del paragrafo 8.3, con l'indicazione della data di efficacia del recesso; l'avviso deve pervenire almeno 90 giorni (novanta) giorni di calendario prima di tale data. Il recesso o la risoluzione non esonera l'Operatore dall’esercitare i relativi obblighi assunti nell'ambito della Documentazione di Adesione o derivanti anche indirettamente dall'utilizzo del Servizio.
13.3 In deroga al precedente paragrafo 13.2, in caso di modifiche di cui all'articolo 9, l'Operatore può recedere dalla Documentazione di Adesione con le modalità di cui al paragrafo 13.2, dando a MTS il relativo preavviso entro il tempo stabilito da MTS nella comunicazione contenente il testo delle modifiche di cui al precedente punto 9.2. In caso di modifiche apportate ai sensi del paragrafo 9.3, il preavviso di recesso può essere comunicato fino alle 13.00 del giorno di negoziazione per MTS che precede la data di efficacia della modifica.
13.4 In tutti i casi di recesso indicati nel paragrafo 13.3 − purché quest’ultimo abbia effetto prima dell’applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso – rimangono applicabili nei confronti dell’Operatore le condizioni contrattuali precedentemente vigenti.
13.5 Se la comunicazione di recesso viene ricevuta dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi precedenti, il recesso non avrà effetto a meno che MTS deroghi il limite di tempo stabilito a suo favore.
13.6 Nel caso in cui l'Operatore receda dalla Documentazione di Adesione ai sensi del paragrafo 13.3 di cui sopra e la modifica che è la causa di tale recesso è una modifica sostanziale, MTS rimborserà all' Operatore su base pro-rata quella parte dei corrispettivi annuali versati dall'Operatore per il periodo che va dalla data effettiva di recesso in poi. Ai fini del presente accordo, una modifica sostanziale include, ma non è limitata a: qualsiasi riduzione sostanziale delle responsabilità di MTS o di eventuali modifiche sostanziali della Fee Schedule. Le parti concordano che ogni controversia sul fatto se una modifica è sostanziale o meno deve essere risolta in conformità dell'articolo 16.
13.7 Nonostante le disposizioni del Regolamento, MTS può esercitare il diritto di recesso, dando un adeguato preavviso, entro i termini e con le modalità di cui al paragrafo 8.2, in caso di trasformazione del servizio, anche come conseguenza dei provvedimenti presi dalle autorità competenti o in caso di cessazione del funzionamento del Servizio. In caso di recesso ai sensi del presente comma, MTS non è tenuta a pagare alcun importo agli Operatori. MTS può anche esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, anche senza preavviso, in caso di necessità al fine di mantenere i mercati equi ed ordinati e, in caso di violazione sostanziale della Documentazione di Adesione da parte dell’Operatore.
13.8 MTS può risolvere la Documentazione di Adesione immediatamente dando all'Operatore comunicazione scritta in caso di mancato pagamento da parte dell'Operatore delle commissioni entro i termini prescritti per più di 90 (novanta) giorni di calendario.
14. Clausola risolutiva espressa
14.1 Il presente rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto da parte dell'Operatore a pagare le commissioni entro i termini prescritti per più di 90 (novanta) giorni di calendario;
b) esclusione dal Servizio ai sensi dei Regolamenti o delle presenti condizioni generali;
c) i Servizi sono sostanzialmente trasformati, o il Mercato MTS rilevante è chiuso, in conseguenza di provvedimenti legislativi o amministrativi adottati dalle autorità competenti o una decisione di MTS di cessare il Servizio. In caso di decisione di MTS, adeguato preavviso deve essere fornito all'Operatore ove possibile.
d) viene depositata una domanda, viene emesso un provvedimento per la liquidazione o il fallimento dell'Operatore.
14.2 Entrambe le parti possono porre fine alla Documentazione di Adesione immediatamente dando all'altra parte preavviso scritto se l'altra parte:
a) attiva un concordato preventivo volontario ai sensi della normativa inglese con i propri creditori (o una procedura analoga diritto estero) o diventa oggetto di un ordine di amministrazione controllata;
b) ha un curatore nominato su una qualsiasi delle sue proprietà o beni;
c) entra in liquidazione volontaria o non;
d) è dichiarata fallita o insolvente;
e) intraprende o è soggetta a qualsiasi azione analoga a quella specificata nella presente Clausola 14.2 da
(a) a (c) in qualsiasi giurisdizione; o
f) l'altra parte viola ripetutamente uno qualsiasi dei termini della documentazione di adesione in modo tale da giustificare ragionevolmente l'opinione che il suo comportamento non è coerente con lo stesso avendo l'intenzione o la capacità di attuare i termini della documentazione di Adesione.
15. Disposizioni Generali
15.1 La Documentazione di Adesione, comprese le Condizioni Generali e gli Allegati, costituisce la totalità delle pattuizioni e delle condizioni di servizio e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo e qualsiasi comunicazione orale o scritta fatta prima dell'esecuzione della Documentazione di Adesione.
15.2 Salvo quanto previsto in questa clausola 15.2, la documentazione di Adesione e/ o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti o trasferiti dalle Parti a terzi. Tuttavia, MTS può cedere o trasferire la Documentazione di Adesione e/ o tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano in caso di fusione di MTS con un'altra società, dila cessione del ramo d'azienda che comprende il Servizio, o per qualsiasi altro motivo a
qualsiasi altra società controllataappartenente direttamente o indirettamente dalla stessa societa’ che controlla, direttamente o indirettamente, MTSal London Stock Exchange Group plc, anche se si trova in una giurisdizione diversa. Se questo dovesse essere il caso, MTS fornirà all' Operatore adeguato preavviso.
15.3 In caso di fusione o acquisizione dell'Operatore con un'altra società o trasferimento del ramo d'azienda che comprende il Servizio, l'Operatore si impegna a dare a MTS un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione o cessione. L’Operatore resta responsabile − con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per qualsiasi ritardo con cui abbia dato questa notizia a MTS, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che MTS debba sospendere l’Operatore, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza. La nuova società potrebbe dover presentare una nuova Domanda di Adesione e sottoporsi ad una nuova procedura di adesione, se così deciso da MTS.
15.4 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Documentazione di Adesione non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti.
15.5 La versione in lingua inglese della Domanda di Adesione e le Condizioni Generali, inclusi gli allegati, disponibili sul sito web sono traduzioni della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di discrepanza tra le due versioni, la versione in lingua italiana prevarrà.
15.6 Gli articoli 4.1(k), 7, 11, 12, 15.5 e 16 sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.
16. Risoluzione delle controversie e Clausola di arbitrato
16.1 Salvo quanto previsto dal Regolamento applicabile, l'Operatore e MTS si adopereranno per risolvere eventuali controversie insorte tra di loro in relazione alla Documentazione di Adesione attraverso comunicazioni formali e incontri bilaterali per trovare possibili soluzioni.
16.2 Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi e le penali di cui all’art. 12 sono sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.
16.3 Salvo quanto previsto dalla normativa in materia e dal paragrafo 2 di cui sopra, qualsiasi controversia tra MTS e l' Operatore che riguardi o derivi direttamente o indirettamente, dalla Documentazione di Adesione (comprese le richieste di risarcimento danni) deve prima essere sottoposta al Collegio dei Probiviri.
16.4 Il Collegio dei Probiviri di cui al paragrafo 16.3 è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di MTS, che provvede altresì a eleggere uno dei membri come presidente. La sede del Collegio è presso MTS. Tutti i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata esperienza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi la posizione prima della scadenza del termine della sua nomina, il Consiglio di Amministrazione di MTS nomina un sostituto; tale nomina deve essere per un periodo uguale al resto della durata del mandato degli altri membri del Collegio dei Probiviri.
16.5 Il Collegio dei Probiviri deve rendere una valutazione motivata, secondo diritto e nel rispetto del diritto di contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la controversia è stata sottoposta. Il presidente del Collegio dei Probiviri, d'intesa con gli altri membri del Collegio, affida l'esame della questione ad un solo membro del Collegio. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana.
16.6 La valutazione del Collegio dei Probiviri è notificata tempestivamente alle parti per iscritto. Non è vincolante per le parti e dove uno di queste instauri un procedimento arbitrale ai sensi del paragrafo 16. 7, non è vincolante per gli arbitri designati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere per riesaminare l'intera controversia, senza alcuna preclusione. I compensi dei componenti del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
16.7 Ogni controversia tra MTS e l'Operatore in materia e/ o derivanti dalla Documentazione di Adesione che non è stata risolta attraverso la condivisione della valutazione del Collegio dei Probiviri di cui ai paragrafi precedenti deve essere presentata ad un Collegio arbitrale (”Collegio Arbitrale“) composto da tre membri. La parte agente deve notificare all’altra, con le modalità previste dall’articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l’indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l’altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell’atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così
designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/ o mancato accordo entro il termine di cui sopra, una delle parti può chiedere al presidente del Tribunale di Roma, di designare il secondo arbitro e/ o il terzo arbitro. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
16.8 L’arbitrato ha sede a Roma nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall’accettazione dell’incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l’attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell’arbitrato è l’italiano.
16.9 Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l’esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. La decisione può essere impugnata sulla base di non corretta applicazione della legge ai sensi dell'articolo 829, comma 3, del codice di procedura civile italiano.
16.10 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all’art. 806 e ss. del codice di procedura civile.
17. Legge applicabile e foro competente
17.1 Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 16, l’Operatore e MTS accettano sia la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice della Documentazione di Adesione stessa, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione e i requisiti di validità dell’atto, gli obblighi che da esso derivano (incluso il risarcimento dei danni) e la loro esecuzione.
18. Tracciabilità finanziaria
18.1 MTS assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (come successivamente modificata e implementata).
PARTE II MEMBERSHIP PORTAL
19. Membership Portal
19.1 MTS metterà a disposizione dell'Operatore il Membership Portal ai sensi delle presenti Condizioni Generali e l'Operatore si impegna a utilizzare il Membership Portal in conformità alle presenti Condizioni Generali.
19.2 Dalla data in cui l'Operatore firma il Domanda di Adesione, all'Operatore deve essere fornito accesso al Membership Portal e ai Servizi disponibili sullo stesso, per quanto necessario per soddisfare le esigenze dell'Operatore come determinato esclusivamente da MTS. In sede di prima registrazione nel Membership Portal, l'Operatore a) controlla che le informazioni contenute sull'Operatore nel Membership Portal sono complete e accurate, e contatta MTS per eventuali problemi o apporta le modifiche necessarie direttamente attraverso il Membership Portal a seconda dei casi, oppure b) inserisce in specifiche aree del Membership Portal tutte le informazioni necessarie. Le informazioni devono essere sempre mantenute aggiornata dall' Operatore.
19.3 MTS si riserva tutti i diritti relativi al Membership Portal e alle informazioni disponibili e in esso memorizzate. MTS concede all' Operatore fintanto che lo stesso rimane Operatore del Mercato MTS una licenza revocabile, non esclusiva, limitata, non trasferibile, per l'Operatore solo per fornire ai suoi rappresentanti designati con accesso al Membership Portal e alle informazioni rilevanti nella misura necessaria per utilizzare il Membership Portal per scopi aziendali interni dell'Operatore nella misura in cui questi sono rilevanti per l'accesso e la negoziazione sul relativo Mercato MTS.
19.4 MTS dovrà utilizzare ragionevoli sforzi per fornire il Membership Portal e i relativi Servizi in conformità con la Documentazione di Adesione
19.5 Il Membership Portal consente all'Operatore:
a) di visualizzare le informazioni messe a disposizione da MTS;
b) di gestire e modificare le informazioni riguardanti il profilo dell’Operatori e le classi di strumenti che negozia per sui Mercati MTS, sempre subordinatamente a conferma da parte di MTS,;
c) di apportare elettronicamente variazioni ad accordi esistenti tramite il Membership Portal, in sostituzione di accordi cartacei, sempre subordinatamente a conferma da parte di MTS;
d) di stipulare nuovi accordi con MTS elettronicamente attraverso il Membership Portal, in sostituzione di accordi cartacei, sempre subordinatamente a conferma da parte di MTS; e
e) di accedere e utilizzare tutti gli altri servizi messi a disposizione dell'Operatore da parte di MTS tramite il Membership Portal di volta in volta come descritto nella documentazione disponibile sul Membership Portal stesso.
(Insieme ai “Servizi del Portale”).
19.6 Se un rappresentante designato cessa di essere autorizzato dall'Operatore ad avere accesso al Membership Portal per qualsiasi motivo, l'Operatore informerà tempestivamente MTS di tale cambiamento di autorizzazione. Dopo la notifica corretta MTS annullerà non appena ragionevolmente possibile il relativo “User ID” del rappresentante designato.
19.7 L'Operatore è responsabile di fare in modo che i propri rappresentanti designati mantengano sempre riservato il loro User ID. L'Operatore, dovrà e farà in modo che ogni rappresentante designato mantenga il proprio User ID al sicuro in ogni momento e non consenta, direttamente o indirettamente, che il proprio User ID venga utilizzato da altri in nessuna circostanza. Se l'Operatore è a conoscenza o ha motivi ragionevoli per sospettare che persone non autorizzate hanno avuto accesso al Membership Portal, hanno ottenuto un User ID o hanno subito un accesso non autorizzato al Membership Portal, l'Operatore informerà tempestivamente MTS.
20. Obblighi dell'operatore
20.1 L'Operatore riconosce e accetta che:
a) Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli accessi e gli utilizzi del Membership Portal da parte dell'Operatore e dei suoi rappresentanti designati;
b) ogni prodotto o servizio ordinato dall'Operatore, attraverso il Membership Portal può essere soggetto ai termini di accordi separati da proporsi da parte di MTS;
c) l’Operatore è responsabile, gestisce e controlla tutti i gli accessi e l'utilizzo del Membership Portal anche quelli dei suoi rappresentanti designati e i relativi User ID;
d) fornisce l'accesso al Membership Portal solamente ai suoi rappresentanti designati;
e) non divulgherà o distribuirà l'accesso al Membership Portal direttamente o indirettamente a terzi ad eccezione di quanto consentito in modo esplicito dalle presenti Condizioni Generali;
f) in ogni momento esso è tenuto a verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni relative all'Operatore presenti sul Membership Portal;
g) non dovrà utilizzare il Membership Portal per scopi diversi da quelli della gestione del conto dell'Operatore e delle informazioni rilevanti; e
h) non utilizzerà il Membership Portal (o qualsiasi informazione in esso contenuta) per scopi illegali o per portare a MTS, le sue imprese o mercati discredito o mettere a disposizione, copiare, riprodurre, ritrasmettere, diffondere, vendere, concedere in licenza, distribuire, pubblicare, trasmettere o comunque far circolare le informazioni a qualsiasi persona se non in conformità con queste Condizioni Generali.
20.2 Inoltre, l'Operatore riconosce e accetta:
a) che qualsiasi transazione eseguita sul Membership Portal da parte di un rappresentante designato dell'Operatore è prova sufficiente della volontà dell'Operatore ad essere vincolato in modo inequivocabile da tale operazione e da tutti i termini e condizioni applicabili e costituisce una transazione legittima per i prodotti e servizi in questione;
b) subordinatamente alla conferma di MTS, ove applicabile, di essere vincolato dai termini di ogni transazione eseguita sul Membership Portal e/ o da qualsiasi informazione inserita nel Membership Portal da qualsiasi rappresentante debitamente nominato;
c) di non contestare la validità di eventuali operazioni poste in essere da parte dell'Operatore;
d) che MTS avrà il diritto di trattare come vincolante e debitamente autorizzato qualsiasi inserimento sul Membership Portal da parte di un rappresentante designato in relazione a proposte o istruzioni particolari; e
e) se indicato da MTS, che MTS possa inserire informazioni e transazioni nel Membership Portal per conto dell'Operatore.
20.3 L'Operatore riconosce e accetta:
a) che al primo accesso al Membership Portal, esaminerà le informazioni e informerà MTS se eventuali informazioni contengono inesattezze entro cinque giorni da tale primo accesso;
b) che dopo la fine di tale periodo di cinque giorni e fatte salve eventuali modifiche notificate a MTS le informazioni saranno considerate vere e accurate in tutti i rispetti tra l'Operatore e MTS a meno che una delle parti possa ragionevolmente provare il contrario con soddisfazione dell'altra parte; e
c) di tenere accurati e aggiornati i record di backup di tutte le informazioni separatamente dal Membership Portal considerando che tali documenti possono essere richiesti per ragioni regolamentari e che l'Operatore sarà interamente responsabile delle stesse.
21. Diritti di MTS
21.1 Nel caso in cui MTS ritenga che l'uso da parte dell'Operatore o l'accesso al Membership Portal sta causando o rischia di causare problemi tecnici per MTS, pericolo per la qualità del Membership Portal e/ o informazioni
o interferenza con il continuo accesso al Membership Portal e/ o le Informazioni di altri clienti, MTS può sospendere l'accesso al Membership Portal e/ o sospendere l'accesso dell'Operatore al Membership Portal senza preavviso.
21.2 MTS si riserva il diritto, con o senza preavviso (ma dando preavviso per quanto ragionevolmente possibile) di sospendere o limitare l'Operatore, o qualsiasi rappresentante designato, l'accesso al Membership Portal o qualsiasi parte dello stesso o declinare di conferire lo status di rappresentante designato a qualsiasi persona in particolare.
21.3 MTS si riserva il diritto di sospendere la fornitura del Membership Portal prontamente nel corso di un’ indagine su una sospetta violazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell'Operatore e/o di un rappresentante designato e/o di un User ID associato a un rappresentante designato, a condizione che tale sospensione sia solo per la durata delle indagini e per un termine ragionevole da quel momento in poi. Se
viene dimostrata che si e’ verificata una presunta violazione, MTS può risolvere immediatamente la presente Documentazione di Adesione senza ulteriori obblighi nei confronti dell'Operatore in relazione al Membership Portal.