Accordo
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
0.230.978.9
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore
Concluso il 7 luglio 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20001 Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 giugno 2000
(Stato 10 giugno 2003)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam,
qui di seguito denominati «Parti contraenti»,
ribadita l’importanza particolare della proprietà intellettuale per il commercio estero e i flussi di investimenti tra i due Paesi,
desiderosi di offrire una protezione effettiva e adeguata dei diritti di proprietà intel- lettuale al fine di ridurre le distorsioni e gli impedimenti commerciali e di fare in modo che provvedimenti e procedure intese a ottenere il rispetto di tali diritti non finiscano per ostacolare il commercio legittimo,
decisi a contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di protezione della proprietà intellettuale, comprese le convenzioni amministrate dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominata «OMPI») e dell’Organizzazione mondiale del commercio (qui di seguito denominata «OMC»),
preso atto degli sforzi della Repubblica Socialista del Vietnam per partecipare al sistema multilaterale del commercio mondiale stabilito dall’OMC, che comprende l’Accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio2 (qui di seguito denominato «Accordo TRIPS») nonché del desiderio manifestato dalla Confedera- zione Svizzera di rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale,
tenuto conto dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica3 e della Dichiarazione d’intenti sulla cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, firmati rispettiva- mente il 6 ed il 7 luglio 1993,
hanno convenuto quanto segue:
RS 2003 1498; FF 2000 1343
1 RU 2003 1497
2 RS 0.632.20, Allegato 1.C
3 RS 0.946.297.891
Art. 1 Disposizioni generali
(1) Le Parti contraenti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discri- minatoria dei diritti di proprietà intellettuale e vigilano affinché questi siano rispetta- ti, particolarmente in materia di contraffazione e di pirateria, secondo le disposizioni del presente Accordo, per evitare le distorsioni commerciali dovute a una protezione inadeguata e inefficace dei diritti di proprietà intellettuale.
(2) Le Parti contraenti riconoscono che il rafforzamento del sistema multilaterale del commercio mondiale, comprese le convenzioni multilaterali segnatamente nel settore della proprietà intellettuale, nonché la cooperazione a tal fine, sono compo- nenti importanti del presente Accordo.
(3) Ai fini del presente Accordo, la protezione della proprietà intellettuale ha segna- tamente per oggetto il diritto d’autore e i diritti affini, compresi i programmi di computer e le banche dati; i marchi; le indicazioni geografiche, comprese le deno- minazioni d’origine; i disegni e i modelli industriali; i brevetti d’invenzione; la protezione delle varietà vegetali; le topografie dei circuiti integrati; la protezione d’informazioni non divulgate, nonché tutti gli altri oggetti protetti in virtù della legislazione di ciascuna Parte contraente.
Art. 2 Convenzioni internazionali
(1) Le Parti contraenti ribadiscono la loro volontà di conformarsi alle obbligazioni e ai diritti previsti negli accordi multilaterali di cui fanno parte e che sono menzionati nel capoverso (1) dell’allegato 1 al presente Accordo; qualora non ne facessero parte, convengono di adottare i provvedimenti per aderirvi prima del 1° gennaio 2002. Su domanda di una delle Parti contraenti, tale termine può essere riesaminato tenendo conto dei progressi della procedura per l’adesione a tali accordi, a quello dell’OMC in particolare.
(2) Se ancora non ne fanno parte, le Parti contraenti fanno tutto il possibile per aderire agli accordi multilaterali menzionati nel capoverso (2) dell’allegato 1 del presente Accordo e che si propongono di facilitare la cooperazione o la registrazione in materia di proprietà intellettuale, segnatamente quelli conclusi sotto gli auspici dell’OMPI.
(3) La lista che figura nell’allegato 1 del presente Accordo è riesaminata periodica- mente dalle Parti contraenti tenendo conto dell’evoluzione intervenuta in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3 Livello di protezione
(1) Fatto salvo il capoverso 2 del presente articolo, le Parti contraenti fanno in modo che il livello di protezione della proprietà intellettuale sia almeno uguale a quello previsto dall’Accordo TRIPS.
(2) Senza pregiudizio dell’articolo 4 del presente Accordo, se una delle Parti con- traenti non è ancora in grado, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, di offrire il livello di protezione indicato nel capoverso 1 di cui sopra, deve esserlo al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Su domanda di una delle Parti contraenti, tale termine può essere riesaminato tenendo conto del progresso compiuto nell’ambito della procedura di adesione all’OMC.
(3) Su domanda di una delle Parti contraenti, il termine menzionato nel capoverso 2 di cui sopra può essere riesaminato tenendo conto di qualsiasi termine più breve concesso dall’altra Parte contraente nelle sue relazioni con un Paese terzo o con un’organizzazione intergovernativa internazionale.
Art. 4 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
(1) Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un tratta- mento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini per quanto con- cerne la protezione della proprietà intellettuale. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente a quelle del suo articolo 3.
(2) Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità concesse da una Parte contraente ai cittadini di ogni altro Paese saranno, immediatamente e senza condizioni, estesi ai cittadini dell’altra Parte contraente. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposi- zioni materiali dell’Accordo TRIPS, segnatamente a quelle dei suoi articoli 4 e 5.
Art. 5 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale e da un trattato bilaterale sulla concessione di un brevetto unitario.
Art. 6 Prevenzione e composizione delle controversie
(1) Ogni Parte contraente può domandare all’altra Parte contraente consultazioni a proposito dell’interpretazione o dell’applicazione degli articoli 1–5 del presente Accordo.
(2) Le controversie tra le Parti contraenti a proposito dell’interpretazione o dell’applicazione degli articoli 1–5 del presente Accordo sono risolte per via diplo- matica.
(3) Il presente Accordo non esclude il ricorso a una delle procedure di composizio- ne delle controversie di cui agli articoli 9 e 10 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, firmato il 3 luglio 19924, per le controver- sie disciplinate da quest’ultimo accordo.
4 RS 0.975.278.9
Art. 7 Cooperazione
(1) Le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel loro mutuo interesse. A tal fine, coordinano i loro sforzi con quelli delle organizzazioni inter- nazionali o quelli di altri Paesi, organizzazioni o agenzie interessati.
(2) Le attività di cooperazione previste nel presente Accordo comprendono, senza limitarvisi, i settori della proprietà intellettuale definiti nell’articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo, nonché il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compre- se le misure alla frontiera.
(3) Il capoverso 1 di cui sopra non esclude la cooperazione instaurata in base ad altri accordi tra le Parti contraenti e ad altri accordi o convenzioni che le Parti con- traenti potrebbero concludere oppure hanno concluso con terze parti o organizzazio- ni.
(4) Ai fini della cooperazione in virtù del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di stabilire un Programma speciale di cooperazione (definito qui di seguito PSC).
(5) Le modalità del PSC, riguardanti segnatamente la sua elaborazione, la sua amministrazione da parte di un Comitato misto, composto di rappresentanti di ogni Parte contraente, nonché le attività del PSC sono precisate nell’allegato 2 che è parte integrante del presente Accordo.
Art. 8 Consultazioni sulla cooperazione
Le Parti contraenti convengono di procedere, su domanda dell’una o dell’altra, a consultazioni, in funzione dei bisogni risultanti dall’interpretazione e dall’attuazione dell’articolo 7 e dell’allegato 2 del presente Accordo, segnatamente per quanto riguarda le attività legislative e d’attuazione delle legislazioni, nonché le relazioni con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.
Art. 9 Entrata in vigore e denuncia
(1) Il presente Accordo entra in vigore quando le due Parti contraenti si sono reci- procamente notificate che le loro rispettive procedure costituzionali relative alla conclusione e all’entrata in vigore degli accordi internazionali sono giunte a compi- mento.
(2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notificazio- ne all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notificazione. La denuncia del presente Accordo non alcun effetto sulla durata del PSC di cui all’allegato 2 del presente Accordo.
Fatto ad Hanoi, il 7 luglio 1999, in lingua francese, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, vale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxxxx
Per il Governo
della Repubblica Socialista del Vietnam: Xxx Xxxx Nha
Lista delle convenzioni internazionali
Allegato 1
(1) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 dell’Accordo sono:
– la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)5;
– il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, del 19 giugno 19706;
– l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967)7;
– l’Accordo dell’OMC del 15 aprile 19948 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
– la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971)9;
– la Convenzione internazionale del 26 ottobre 196110 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma);
– la Convenzione internazionale del 2 dicembre 196111 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV).
(2) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’Accordo sono:
– la Convenzione dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito inter- nazionale dei disegni o modelli industriali (Atto dell’Aia, 196012 e Atto di Stoccolma, 196713);
– l’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente il divieto di false indi- cazioni di provenienza sulle merci (Atto di Stoccolma, 1967)14;
– Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198915;
– il Trattato del 27 ottobre 199416 sul diritto dei marchi;
5 RS 0.232.04
6 RS 0.232.141.1
7 RS 0.232.112.3
8 RS 0.632.20, Allegato 1.C
9 RS 0.231.15
10 RS 0.231.171
11 RS 0.232.161
12 RS 0.232.121.2
13 RS 0.232.121.12
14 RS 0.232.111.131
15 RS 0.232.112.4
16 RS 0.232.112.1
– Il Trattato di Budapest del 28 aprile 197717 sul riconoscimento internazio- nale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
17 RS 0.232.145.1
Programma speciale di cooperazione
Allegato 2
Art. 1 Elaborazione
Le Parti contraenti convengono di elaborare un programma speciale di cooperazione (definito qui di seguito «PSC») secondo l’articolo 7 capoverso 4 dell’Accordo.
Art. 2 Durata di validità
Le Parti contraenti convengono che il PSC ha una durata iniziale di tre anni a partire dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 3 Mezzi finanziari
Le attività effettuate nell’ambito dell’Accordo e del presente allegato sono in fun- zione della disponibilità di mezzi finanziari e delle legislazioni, regolamentazioni, politiche e programmi pertinenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Socialista del Vietnam.
Art. 4 Amministrazione
(1) Ai fini del PSC, le Parti contraenti costituiscono un Comitato misto composto di rappresentanti delle due Parti. Il Comitato stabilisce le sue regole di procedura e agisce per mutuo consenso. Si riunisce ogni qualvolta necessario ma almeno una volta all’anno.
(2) I programmi di lavoro elaborati dalle agenzie d’esecuzione delle Parti contraenti sono sottoposti per approvazione al Comitato misto che sorveglia l’attuazione del PSC.
Art. 5 Attività
(1) Il Comitato misto determina bisogni e priorità da attribuire alle attività descritte qui di seguito tenendo conto delle attività di cooperazione svolte da altri donatori a livello bilaterale o multilaterale.
(2) Il programma di cooperazione comprende l’elenco non esaustivo delle seguenti attività:
(a) Attività intese a rafforzare il quadro legislativo e normativo nel settore dei diritti della proprietà intellettuale:
1. studiare i pertinenti trattati internazionali, in particolare l’Accordo TRIPS e alcune convenzioni amministrate dall’OMPI, di cui la Repub- blica Socialista del Vietnam non fa ancora parte; secondo i casi, elabo- rare proposte e raccomandazioni a destinazione delle autorità compe- tenti, invitandole a esaminare la questione dell’adesione della Repub- blica Socialista del Vietnam agli accordi e convenzioni in questione;
2. esaminare i settori della proprietà intellettuale che non sono ancora oggetto di una protezione nella Repubblica Socialista del Vietnam, come ad esempio le informazioni non divulgate e la repressione della concorrenza sleale;
3. determinare i bisogni di modernizzazione del quadro giuridico, propor- re nuove leggi di proprietà intellettuale, modifiche e la revisione delle leggi esistenti affinché la Repubblica Socialista del Vietnam possa sod- disfare le norme internazionali e le esigenze dei trattati internazionali in tale settore, in particolare dell’Accordo TRIPS (disposizioni materiali e strumenti per far rispettare i diritti).
(b) Attività intese a rafforzare le amministrazioni che si occupano di proprietà intellettuale:
1. scambiare esperienze di gestione con gli uffici della proprietà intellet- tuale in Svizzera e in altri Paesi o regioni mediante mezzi diversi come i viaggi di studio o i seminari;
2. formare e qualificare il personale negli uffici amministrativi responsabi- li della proprietà intellettuale (proprietà industriale, diritti d’autore e diritti affini) vale a dire il personale di direzione, i giuristi, gli esamina- tori e i periti in materia d’informazione nel settore dei brevetti e altri membri del personale tecnico mediante formazioni a breve e a lungo termine, seminari, simposi e laboratori;
3. modernizzare gli uffici amministrativi responsabili della proprietà intel- lettuale, comprese le loro eventuali suddivisioni;
4. modernizzare i sistemi d’informazione in materia di brevetti e altri, compresa la creazione di una rete nazionale di servizi d’informazione in materia di proprietà intellettuale;
5. fornire le attrezzature tecniche necessarie.
(c) Attività intese a rafforzare l’attuazione delle leggi di proprietà intellettuale e a garantire il rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale:
1. formare e qualificare i giudici (compreso il settore amministrativo), il personale doganale e altre autorità incaricate del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mediante seminari, viaggi di studio e laboratori;
2. fornire le attrezzature tecniche necessarie.
(d) Altre attività comprese quelle per la promozione della proprietà intellettuale e della sua utilizzazione:
1. sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’importanza di proteggere le innovazioni e le creazioni, di lottare contro la contraffazione e la pirateria, mediante laboratori cui partecipino Paesi che hanno esperien- za in tale settore;
2. incoraggiare le aziende, le collettività locali e le persone a fare uso dei diritti di proprietà intellettuale in tutti i settori della tecnologia;
3. fornire, per le domande di brevetto depositate da inventori individuali o da aziende in determinate condizioni, rapporti di ricerche effettuate a titolo gratuito dalle autorità svizzere;
4. promuovere e sviluppare l’insegnamento della proprietà intellettuale nella Repubblica Socialista del Vietnam, attribuendo un’importanza particolare a tale settore per lo sviluppo economico del Paese.
Art. 6 Autorità incaricate dell’attuazione del PSC
Le autorità incaricate dell’attuazione del presente allegato e in particolare del PSC sono:
(a) Per il Consiglio federale svizzero:
1. Segreteria di Stato dell’economia (SECO)18 Paesi in sviluppo/in transizione Xxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
2. Istituto federale della proprietà intellettuale Xxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
(x) Per il Governo della Repubblica socialista del Vietnam: Ufficio nazionale della proprietà industriale
384-386, Xxxxxx Xxxx
Hanoi
18 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).