COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 06/09/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari ed assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso reitera, assistito dal proprio legale, la domanda ai fini dell’accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo relative alle commissioni bancarie e al premio assicurativo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento, oltre interessi legali dall’estinzione al soddisfo. Richiede, inoltre, il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione/accessorie, adducendo la nullità del contratto di mediazione per violazione del principio di imparzialità ex art. 1754 c.c. e, in via graduata, per violazione del Provvedimento del UIC del 29/04/2005. In via subordinata, richiede il rimborso di tale voce di costo secondo il criterio proporzionale ed il ristoro delle spese di assistenza difensiva da quantificarsi in via equitativa.
Costituitosi, il resistente eccepisce, nel merito, la qualità di agente in attività finanziaria del soggetto collocatore del prestito, mentre le contestazioni formulate
dal ricorrente per sostenere l’invalidità delle commissioni accessorie si riferiscono all’eventuale intervento di un mediatore creditizio. Per ciò che concerne, invece, le commissioni bancarie, dichiara la propria disponibilità al rimborso delle quote non maturate pari a 2.310,52 euro, calcolato in applicazione del criterio pro rata temporis, oltre a interessi ed alla rifusione delle spese di procedura pari a 20,00 euro. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al premio assicurativo. Conclude per il rigetto del ricorso, anche per quanto riguarda la richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto il ricorso all’ABF non necessita di assistenza legale.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Al riguardo, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: “La questione dei rimborsi spettanti in occasione dell’estinzione anticipata di prestiti concessi contro cessione del quinto e delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF (v. tra le altre, Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013). Gli approfondimenti effettuati, da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento (v. dec. cit.), hanno consentito di ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l’intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis (in base al quale l’ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto; d) l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente; e) non sarebbe illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del cliente applicando ai premi versati il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo, e che di conseguenza sono da rilevare pro rata temporis” (ABF dec. 901 del 2015).
Con riferimento, poi, al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio
vita, va, parimenti disattesa l’ulteriore eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario, sia sotto il profilo processuale che di merito. In ordine al primo è sufficiente ricordare che “ la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in
ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso” e che quando, invece, “ le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia dell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito” ( ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n.20819). Con riferimento al secondo profilo, la stessa eccezione deve essere superata alla luce del collegamento negoziale esistente tra i contratti de quibus. Nella ormai consolidata giurisprudenza dell’ABF, è infatti ampia casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto - anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzione del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, privo di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio” ( ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 769/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Deve, altresì, precisarsi che l’entrata in vigore (il 19 dicembre 2012) dell’art. 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221) è irrilevante ai fini della controversa de qua. Ed infatti può ribadirsi che “ gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla
concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi
collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (testualmente,
ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).
Nel merito, dalla documentazione versata in atti emerge che la formulazione contrattuale della commissione bancaria non descrive analiticamente le attività ivi addebitate al cliente ed è dunque caratterizzata da opacità. Da tale opacità ne deriva, conformemente al più recente orientamento di questo Collegio, il riconoscimento del diritto al ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, pari (in applicazione del criterio proporzionale) a 358,28 euro..
Quanto alla commissione di intermediazione, nel caso in esame il ricorrente ne ha chiesto solo in via subordinata la restituzione in base al criterio di calcolo pro rata temporis, perché in principalità egli ne ha chiesto il totale rimborso, per violazione del principio di imparzialità ex art. 1754 c.c. e per mancanza di forma scritta del
contratto di mediazione. Sostiene, infatti il ricorrente che non risulta dalla documentazione contrattuale l’intervento di un mediatore – la cui firma peraltro compare in calce al contratto di finanziamento - né che sia stato sottoscritto un contratto per il conferimento dell’incarico di mediazione creditizia. Da ciò il ricorrente deduce che non esistendo un documento scritto comprovante l’incarico che esso stesso avrebbe conferito al mediatore, il contratto stesso è nullo per difetto di forma con la conseguenza ultima che nessuna commissione è dovuta. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha osservato che effettivamente il Provvedimento dell’UIC del 20704/2005, emanato ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
D.P.R. n. 287/2000, stabilisce che il contratto debba rivestire la forma scritta dato che la mediazione sarebbe avvenuta tramite l’attività di un intermediario finanziario ex art.106 TUB, ma poiché il contratto è stato eseguito e risulta documentalmente che la provvigione mediatizia è stata pagata, la pretesa nullità del contratto è solo il presupposto di una normale azione di ripetizione dell’indebito, la quale non che svolgersi nei confronti del mediatore stesso. Non sussiste infatti alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di mediazione; né a tale fine sarebbe idoneo configurare l’ipotesi del collegamento negoziale perché i contratti collegati rimangono contratti distinti ed il collegamento istituisce solo la loro interdipendenza conferendo una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadunt (Cfr. Cass. civ., sez. III, 22-03-2013, n..7255): eventualità che nel caso non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente. Diverso sarebbe il caso se a suo tempo il cliente, sulla base del difetto di forma scritta del contratto di mediazione, avesse chiesto o ingiunto all’intermediario di non procedere al pagamento della provvigione a favore del mediatore stesso. Ma una volta che l’intermediario a ciò delegato abbia provveduto al pagamento suddetto, l’azione di ripetizione dell’indebito, fondata sul difetto di forma scritta ad substantiam del contratto che è relativo solo al cliente ed al mediatore, non può rivolgersi nei confronti del solo intermediario che nella fattispecie ha assunto il ruolo di mandatario del cliente, perché diviene palese il difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto. Perciò la domanda principale formulata dal ricorrente a questo riguardo non può accogliersi.
Per contro, la formulazione contrattuale della commissione di intermediazione
comprende anche attività gestorie (incasso delle somme mensilmente ricevute dall’Ente mandatario) tipicamente recurring. Da tale opacità ex ante ne deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante decisioni, nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e, in termini, la decisione 482/2014) il riconoscimento del diritto al ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, pari (in applicazione del criterio proporzionale ed al netto di quanto già rimborsato) a 2.310,52 euro.
Anche in ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, troverà applicazione il metodo di cui all’orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a situazioni non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. In applicazione di tali consolidati principi, consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 1.154,65 euro. Così per il complessivo importo di 3.823,45 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Non viene
riconosciuto il ristoro delle spese di assistenza difensiva, atteso il carattere seriale del ricorso in esame.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.823,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1