COMUNE DI POGGIBONSI
(PROVINCIA DI SIENA)
Approvato con deliberazione del Coniglio Comunale n. 41 del 3 maggio 1999 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 3\10\2002 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15/12/2006
SOMMARIO
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 2
Art. 1 Oggetto del regolamento………………………………………………………………...pag. 2
Art. 2 Economicità ed imparzialità……………………………………………………………..pag. 2
Art. 3 Procedimenti e competenze……………………………………………………………...pag. 2
Art. 4 Pubblicità………………………………………………………………………………...pag. 3 Art. 5 Rapporti negoziali: area funzionale di riferimento……………………………………....pag. 3 Art. 6 Capitolati generali e speciali d'oneri…………………………………………………….pag. 3
TITOLO II – ESECUZIONE LAVORI E FORNITURA DI BENI E SERVIZI……………………………… pag.3
Capo 1 – Affidamento……………………………………………………………………………………..pag. 3
Art. 7 Sistemi di affidamento…………………………………………………………………..pag. 3 Art 8 Sistema di esecuzione in economia……………………………………………………...pag. 3 Art. 8 bis Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi …………… ... pag. 4 Art. 8 ter Limiti economici agli interventi in economia ……………………… ……………….. pag. 4
Capo II – Lavori in economia…………………………………………………………………………….pag. 4 Art. 9 Lavori da eseguire in economia……………………………………………………….…pag. 4 Art. 9 bis Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia ………………………………. pag. 5 Art. 9 ter - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo ………………………………………. pag. 5
Capo III – Provviste e servizi da eseguire in economia…………………………………………………pag. 6 Art. 10 Forniture in economia…………………………………………………………………..pag. 6 Art. 10 bis Servizi in economia ………………….……………………………………………….pag. 7 Art. 10 ter Interventi misti ………………………………………………………………………..pag. 8 Art. 10 quater Xxxxx di salvaguardia pag 8
Art. 10 quinquies Modalità di assegnazione forniture e servizi per cottimo……………………. Pag.9
Capo IV – Trattativa privata e procedure concorsuali………… …………………………….………pag.9 Art. 11 Trattativa privata…………………………………………………………………………pag.9 Art. 12 Procedimenti concorsuali………………………..……………………………………...pag.10 Art. 13 Commissioni di gara………………………………………………………………… pag.11 Art. 14 Appalti di pubbliche forniture inferiori alla soglia comunitaria …………………… pag. 11 Art. 15 Esclusione dalla contrattazione………………...……………………………… … …pag.11
TITOLO III – CONTRATTI E LORO ESECUZIONE…………………..…………………………………. pag. 11
Art. 16 Forma contrattuale……………………………………………………………………..pag. 11
Art. 17 Esecuzione dei contratti………………………………………………………………..pag. 12 Art 18 Subappalti e cessioni di contratti……………………………………………………… pag.12 Art. 19 Inadempimento contrattuale…………………………………………………… ……...pag. 12
TITOLO IV – ALIENAZIONE DI BENI MOBILI FUORI USO…………………………………………… pag. 12
Art. 20…………………………………………………………………………………………...pag. 13 Art. 21……………………………………………………………………………… …………pag. 13 Art. 22 …………………………………………………………………………………………pag. 13
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI……………………………………………………………………… pag. 13
Art. 23 Funzioni di indirizzo e di controllo nonché di sovrintendenza e coordinamento…….pag. 13 Art. 24 Rispetto delle norme vigenti………………………………………………………….pag. 13
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni – di seguito indicato come
T.U. EE.LL.-, per quanto attiene al riparto delle competenze, e nel rispetto della normativa comunitaria, delle leggi e dello statuto, l'attività amministrativa volta alla instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività amministrativa di cui al primo comma si attiene alla normativa dello Stato e della Regione nelle materie la cui disciplina è riservata agli stessi enti.
3. L'attività amministrativa di cui al primo comma persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità. A tal fine il Comune presceglie tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento quello più idoneo per perseguire nel miglior modo gli obbiettivi del Comune.
4. L'azione amministrativa deve essere improntata al principio delle libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme di carattere imperativo.
Art. 2 - Economicità ed imparzialità
1. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all'art. 2 del dlgs. 163/2006.
2. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, il Comune opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.
3. Si intende per imparzialità il comportamento del Comune neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
4.. Si intende per buon andamento l'attività del Comune rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.
Art. 3 - Procedimenti e competenze
1. In conformità delle norme dello Statuto sul riparto delle competenze, l'attività amministrativa che comporta l'instaurazione di rapporti negoziali si svolge nel rispetto delle procedure e secondo le competenze come di seguito disciplinate.
2. Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, vengono individuate le dotazioni di bilancio destinate alle attività di manutenzione e gestione dei beni del Comune o di cui questo abbia disponibilità o comunque titolo agli interventi, nonché all'approvvigionamento di beni, forniture, servizi e prestazioni per la gestione ordinaria dei servizi comunali. Le dotazioni sono attribuite, per l'esercizio delle relative competenze gestionali di spesa conseguenti rapporti negoziali, ai responsabili dei settori secondo il riparto delle funzioni risultante dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Con il Piano Esecutivo di Gestione nonché con specifiche direttive, la Giunta Comunale stabilisce gli indirizzi da osservare e gli obbiettivi da perseguire da parte dei responsabili dei settori, nonché le modalità di verifica e controllo degli indirizzi stessi e della realizzazione degli obbiettivi anche attraverso relazioni e rendiconti da trasmettere alla Giunta Comunale per l'approvazione, con cadenze dalla stessa stabilite.
4. Nei limiti delle dotazioni assegnate e con l'osservanza delle direttive della Giunta Comunale, i responsabili dei settori esercitano poteri di spesa per la gestione delle attività di cui al comma 2 concernenti le rispettive strutture organizzative, adottando i relativi atti di autorizzazione e di impegno di spesa nel rispetto degli artt. 182 e segg. del T.U.EE.LL. e della disciplina del presente regolamento e di quella del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Nel rispetto del regolamento di contabilità vengono individuate, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate alla gestione dei responsabili ai sensi del Regolamento di organizzazione, le somme già impegnate sugli stanziamenti di bilancio in base a contratti, ivi compresi quelli di utenza, ai fini dell'esercizio delle relative competenze di esecuzione dei contratti stessi.
6. Per gli appalti di forniture e servizi e per gli altri contratti, i responsabile del procedimento è individuato in via ordinaria dal responsabile di settore cui compete l'attuazione degli interventi oggetto degli specifici contratti. Con proprio provvedimento, il responsabile di settore può assegnare tale responsabilità ad altro personale del proprio settore
in possesso dei requisiti di professionalità provvedendo a stabilire, disciplinandone le relative modalità, i necessari collegamenti con i responsabili dei servizi cui compete lo svolgimento di fasi sub procedimentali secondo l'organizzazione del Comune.
7. Entro i limiti e secondo la disciplina economale di cui al regolamento di contabilità, i dirigenti e i funzionari competenti in relazione a preventive valutazioni di necessità derivanti dall'esigenza di assicurare efficacia e speditezza alla attività gestionali, adottando specifici atti di impegno nell'ambito degli stanziamenti attribuiti e fermo restando il criterio del ricorso e fornitori, di norma previamente individuati nell'atto stesso di impegno di spesa.
Art. 4 – Pubblicità
1. Oltre alla pubblicazione degli atti e delle procedure secondo quanto previsto dalle leggi in materia e dal presente regolamento, dovrà essere data ampia pubblicità, all'attività amministrativa di cui all'art. 1 secondo i criteri e le modalità stabilite dallo Statuto.
2. A cura della Direzione Generale saranno impartite ai Responsabili dei Settori interessati, sulla scorta degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale, le necessarie istruzioni attuative.
Art. 5 – Rapporti negoziali: area funzionale di riferimento
1. Tutti gli adempimenti relativi alla programmazione, instaurazione, espletamento dei rapporti negoziali nonché la gestione di tutte le attività conseguenti o di supporto alle medesime sono curate dagli uffici competenti del settore al quale appartiene l'Unità Organizzativa Gare e Appalti, fatta eccezione per le attività di carattere economale direttamente attribuite ai dirigenti.
2. Nell'esperimento di gare con procedura aperta ristretta o negoziata salvo diverse specifiche disposizioni previste dal presente regolamento, la competenza in ordine ai diversi adempimenti è attribuita agli uffici competenti dell'U.O. Gare e Appalti, che provvedono secondo le modalità, i criteri e le procedure di cui ai Capitolati Generali d'oneri.
Art. 6 – Capitolati generali e speciali d’oneri
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento gli appalti di lavori pubblici sono disciplinati secondo le clausole e le condizioni previste nei Capitolati Generali d'oneri.
2. I Capitolati speciali d'oneri da approvare contestualmente ai progetti esecutivi dei lavori, oltre ai contenuti del Capitolato Generale, possono prevedere, in relazione alla specificità degli intervenuti, clausole e condizioni particolari.
3. I Capitolari speciali d'oneri, ovvero i disciplinari di patti e condizioni, concernenti gli appalti di forniture e servizi sono approvati contestualmente al provvedimento a contrattare.
TITOLO II – ESECUZIONE LAVORI E FORNITURA DI BENI E SERVIZI CAPO I – AFFIDAMENTO
Art. 7 – Sistemi di affidamento
1. Il Comune provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi, sia mediante sistemi di esecuzione diretta – in economia od in appalto – che in via indiretta mediante l'istituto della concessione, con modalità di scelta del contraente aventi di norma carattere concorsuale – procedura aperta o ristretta – oppure mediante trattativa privata nel rispetto della disciplina del presente regolamento.
2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni di legge, la scelta del sistema di contrattazione va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 2.
Art. 8 – Sistema di esecuzione in economia
1. E' consentito provvedere all'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi quando, per loro natura o circostanze speciali, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi stessi in economia rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. L'acquisizione in economia è disposta dal responsabile del procedimento – XXX - xx xxx. 00 xxx X.Xxx. 00 aprile 2006 n. 163 e successive m. ed i. , sulla base di perizie e progetti redatti dagli Uffici comunali competenti, attraverso l'istituto dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario o di un sistema misto fra i due precedentemente citati sulla base di apposito provvedimento a contrattare contenente il programma o il progetto dell'intervento, il budjet e il nominativo del responsabile.
3. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
4. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
5. I responsabili del procedimento rispondono in sede di rendiconto, della corretta gestione della spesa e della congruità dei prezzi praticati. Qualora la Giunta Comunale ravvisi irregolarità nella conduzione dei lavori, forniture e servizi in economia, sotto il profilo gestionale o finanziario, non approva il rendiconto e demanda alla Conferenza dei Dirigenti la valutazione dell'attività del dirigente o funzionario responsabile.
Art. 8 bis - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 10 e 10 bis del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 10 e 10 bis del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 9 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
Art. 8 ter - Limiti economici agli interventi in economia
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 10 ter , separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
CAPO II – LAVORI IN ECONOMIA
Art. 9 – Lavori da eseguire in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 8 ter , comma 1, i seguenti lavori.
a) manutenzione o riparazione di beni immobili, opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di
evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
salvaguardia dell'incolumità pubblica: Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione
extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di
lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 9 bis tutti i lavori di
manutenzione di beni immobili, opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di
manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 9 bis, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 10 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 10 bis.
Art. 9 bis - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 9, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 9, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s. m. ed i. concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
Art. 9 ter - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
1.Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il R.U.P. attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a
200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il R.U.P.può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contradditorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.
CAPO III – PROVVISTE E SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA
Art. 10 – Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a) arredi, attrezzature, componenti d'arredo, suppellettili per uffici, arredi per scuole, compresa la manutenzione di arredi, attrezzature, componenti d'arredo, suppellettili già esistenti;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico o multimediale;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, compresi terminali e personal computer;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento degli autoveicoli, motoveicoli e degli altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali, e di altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) acquisto, leasing, noleggio, manutenzione ordinaria ed esercizio di mezzi di trasporto, automezzi e macchine operatrici, compreso il loro allestimento;
h) forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura della cucina di Via Risorgimento e per le cucine comunali in genere, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato; fornitura di pasti e di buoni sostitutivi pasti per dipendenti comunali;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
k) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, servizi di lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario per personale dipendente;
l ) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici
m) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igenico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igenizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
n) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi; piante, fiori e addobbi vari;
o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
p) Spese di rappresentanza: coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
q) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
r) acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
u) materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
s) Forniture di utensileria e ferramenta
t) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
u) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
v) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
w) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
x) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
y) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
z) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi e per organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e
scientifiche nonché per esigenze connesse con l'attività del Comune, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali comunali
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 9 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 10 bis.
Art. 10 bis - Servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e
II.B al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. ed i., come segue:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, servizi di amministrazione del personale dipendente;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; spese per servizi di promozione territoriale, di comunicazione, informazione, compresa la progettazione e la relativa realizzazione, anche mediante sistemi audiovisivi o via Internet, nonché spese per servizi giornalistici riguardanti l'attività dell'ente in occasione di campagne promozionali o eventi particolari;
l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) servizi alberghieri in genere di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; comprese le spese per ospitare relatori e delegazioni;
p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122,
633 e 886; compresi i servizi di consulenza professionale specializzata, quali dietista, cuoco, nutrizionista, di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di alunni trasportati su scuolabus comunali, di immobili comunali, del territorio in genere e di manifestazioni;
r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
s) servizi per accertamenti sanitari, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, rivolti al personale dipendente, di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93;
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, gemellaggi;
u) servizi di consulenza e analisi, anche con sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 12, compresi studi, analisi e rilevazioni attinenti alla viabilità in genere;
v) servizi di giardinaggio in genere.
w) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio.
x) emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 10;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi legali con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame di profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, affidati su base fiduciaria per importi fino a 100.000 euro;
f) servizi intellettuali in genere, non riconducibili direttamente a compiti di istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti, affidati su base fiduciaria per importi fino a 100.000 euro
g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.
Art. 10 ter - Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 8ter, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.
Art. 10 quater - Xxxxx di salvaguardia
1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.
Art. 10 quinquies – Modalità di assegnazione delle forniture e servizi per cottimo
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il RUP richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di fornitura, della prestazione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
d) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.
CAPO IV – TRATTATIVA PRIVATA E PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 11 – Trattativa privata
1. Per gli appalti di lavori pubblici la trattativa provata risulta regolata dalla vigente normativa.
2. Le gare ufficiose debbono prevedere l'invito di almeno tre ditte quando gli importi non superano 5.000 EURO e, per importi superiori, a non meno di 5 ditte.
3. Fermo il rispetto della normativa richiamata al comma 1 per gli appalti di lavori pubblici, è in ogni caso consentito per gli altri appalti il ricorso alla trattativa privata anche prescindendo dalla gara ufficiosa e per qualsiasi importo nei seguenti casi:
a) nel caso di offerte irregolari o inaccettabili per carenze nella documentazione richiesta in sede di invito gara con il sistema dei pubblici incanti, delle licitazioni private o dell'appalto concorso, nonché quando le stesse procedure concorsuali siano andate deserte purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, o quando si ritenga formalmente che le stesse – ove promosse – andrebbero deserte;
b) per l'acquisto di beni, prestazione di servizi che per le loro caratteristiche tecniche, artistiche, per le loro finalità nonché per motivi di tutela dei diritti di privativa industriale e di esclusiva, devono essere affidati ad un produttore o imprenditore determinato; in particolare quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti ed il grado di perfezione e funzionalità richiesti;
c) qualora situazioni di urgenza non imputabili al Comune non consentano l'espletamento di procedure concorsuali;
d) quando si tratti di servizi o di forniture da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informazione e parere del Responsabile dell'ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa o soggetto determinato;
e) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate la completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti allorchè il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente ed il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni.
f) per l'affidamento allo stesso contraente di prestazione di servizio omogeneo rispetto ad altre già oggetto di affidamento quando le prestazioni principali siano ancora in corso e quelle aggiuntive non superino il 50% dell'appalto originario.
4. In caso di urgenza o per spese di modesta entità non superiori comunque ai 5.000 EURO, il Servizio interessato può procedere alla richiesta di offerte, anche mediante telefax.
5. Il provvedimento del soggetto competente all'affidamento dovrà contenere le motivazioni circa le ragioni del ricorso alla trattativa privata in riferimento alla disciplina del presente articolo nonché alla convenienza e congruità delle condizioni contrattuali.
6. Resta ferma in materia di trattativa privata l'applicazione della normativa comunitaria e della relativa legislazione di recepimento.
7. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è fatto divieto di suddividere artificiosamente un unico lavoro, fornitura o servizio in più importi.
Art. 12 – Procedimenti concorsuali
a) - gara ufficiosa
1. Le gare ufficiose vengano indette mediante lettera di invito alle ditte inserite nell'elenco redatto a cura dell'Ufficio Gare e Appalti.
2. L'invito dovrà indicare i termini di presentazione delle offerte, la documentazione da presentare e le condizioni dell'appalto.
La gara si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste ed offerte nel giorno ed ora convenuti presso l'Ufficio Gare e Appalti ed alla presenza di due testimoni.
4. Risulterà aggiudicataria l'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi di volta in volta individuati ed indicati nella lettere d'invito, per quei lavori, forniture e servizi per i quali si configura la possibilità di scelta tra più soluzioni e tipologie.
5. In tutti gli altri casi risulta vincitrice l'impresa che ha presentato il maggior ribasso, o il più basso prezzo unitario, salva la verifica di eventuale anomalia del ribasso con le procedure di cui ai punti 5, 6 della lettera b) del presente articolo.
6. Il verbale di gara ufficiosa tiene luogo di contratto ed è recepito con provvedimento del Responsabile del Settore cui appartiene l'Ufficio Gare e Appalti.
b) - gare ad evidenza pubblica
1. L'elenco delle imprese da invitare alle gare in forma pubblica è approvato con provvedimento del Responsabile di Settore cui appartiene U.O. Gare e Appalti. In tale elencazione devono essere inserite le ditte che ne abbiano specifica e regolare richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. La lettera d'invito alle gare in forma pubblica, oltre alle informazioni di rito, deve contenere:
- l'indicazione dei documenti o dichiarazioni sostitutive da presentare in sede di gara;
- l'eventuale disponibilità all'immediato inizio dei lavori;
- l'indicazione dei documenti da presentare – a pena di decadenza dall'aggiudicazione – da parte dell'impresa vincitrice entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento;
- l'indicazione che la cauzione definitiva nella misura percentuale sull'importo di aggiudicazione stabilita nei Capitolati d'oneri del Comune, dovrà essere prestata nei modi di legge dall'impresa aggiudicataria entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento;
- l'indicazione che tutte le spese contrattuali sono a carico dell'impresa aggiudicataria;
- ogni altra indicazione espressamente prevista dalla normativa di settore cui l'appalto si riferisce.
3. Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste al precedente comma oltre a tutto quanto prescritto dalla vigente normativa.
4. Alla gara per l'aggiudicazione delle forniture e servizi sono ammesse anche le offerte congiunte di imprese che manifestano intenzione di raggrupparsi temporaneamente ai sensi di legge in caso di aggiudicazione. L'offerta congiunta deve specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.
5. Nel caso di affidamento di lavori pubblici la commissione di gara dovrà procedere alla esclusione delle offerte che risultano anomale ai sensi della vigente normativa.
6. Nel caso di affidamento di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria la commissione ha facoltà di verificare in contraddittorio con la ditta, le condizioni dell'offerta che si palesino anormalmente basse; per gli appalti al di sopra di tale soglia resta fermo il meccanismo introdotto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
7. Le offerte in aumento sono ammissibili solo ove espressamente previsto dal provvedimento di approvazione del progetto/programma, in relazione ad elementi attinenti alle prestazioni o forniture specifiche.
8. Nel caso di licitazione privata e pubblico incanto, l'aggiudicazione avviene mediante redazione del verbale di aggiudicazione sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione di gara.
9. Nel caso di appalto concorso, sulla scorta delle risultanze della commissione contenute nel verbale, l'aggiudicazione è disposta con atto della Giunta Comunale.
Art. 13 – Commissioni di gara
1. La commissione di gara dell'appalto concorso, nominata dalla Giunta Comunale, è composta di norma dal Responsabile del Settore cui l'appalto si riferisce in qualità di Presidente, dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti, da almeno un Responsabile in qualità di membro esperto, oltre al Segretario verbalizzante, e decide a maggioranza. In sede di approvazione del progetto/programma e di indizione dell'appalto concorso, può essere prevista la partecipazione di ulteriori esperti in relazione all'oggetto dell'appalto nonché impartite direttive sui criteri di scelta dei componenti stessi.
2. La commissione di gara in caso di asta pubblica o licitazione privata, nominata dal Segretario Generale, è composta di norma dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti in qualità di Presidente e da due Responsabili appartenenti al Settore/Servizio cui l'appalto afferisce di cui uno con funzioni di segretario.
3. Le commissioni di gara, per essere validamente costituite necessitano della presenza di tutti i membri; nel caso di assenza anche di uno di essi, il Segretario Generale procede alla nomina del sostituto, nel rispetto della professionalità e della competenza del soggetto venuto a mancare. Ove possibile, tale provvedimento viene emesso in tempo utile da consentire lo svolgimento dei lavori, onde non dover procedere alla sospensione della procedura concorsuale.
Art. 14 – Appalti di pubbliche forniture inferiori alla soglia comunitaria
1. In riferimento a quanto previsto dal “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario” approvato con D.P.R. n. 573/94, all'appalto delle forniture sotto la soglia comunitaria si provvede secondo le modalità di seguito indicate.
2. Sulla scorta delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione, i Responsabili di Settore definiscono il fabbisogno presunto dei beni da acquisire mediante contratto di appalto e lo comunicano al Settore in cui è compresa l'U.O. Gare e Appalti per la predisposizione degli avvisi preliminari di gara ed i successivi procedimenti d'affidamento.
3. A cura del Responsabile del Settore di cui l'U.O. Gare e Appalti fa parte vengono predisposti i bandi delle gare che il Comune intende indire nel rispetto dei contenuti richiamati all'art. 5 del D.P.R. 573/94, assicurandone la massima diffusione in ragione della natura ed entità delle forniture da aggiudicare.
4. Per l'appalto di forniture non comprese nella programmazione annuale resta fermo l'obbligo del rispetto delle procedure concorsuali per l'individuazione del contraente di cui al presente regolamento e della normativa nello stesso richiamata.1
Art. 15 – Esclusione dalla contrattazione
1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze, debitamente comprovate. A tal fine le cause di esclusione di cui sopra dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio Gare.
2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.
TITOLO III – CONTRATTI E LORO ESECUZIONE
Art. 16 – Forma contrattuale
1. Nel caso di affidamento di opere, lavori, forniture, somministrazioni o servizi ai sensi del vigente Regolamento, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta, in sede di provvedimento a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità delle stesse, nonché di sistemi di affidamento utilizzati, secondo il seguente schema:
a) mediante scambio di corrispondenza (offerta e successiva conferma d'ordine) secondo l'uso del commercio;
b) mediante sottoscrizione dell'offerta-contratto, del Quaderno d'oneri, del Capitolato Speciale, del verbale di aggiudicazione;
c) mediante stipula del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) di sottoscrizione di atti aventi natura contrattuale, resta inteso che l'impresa risulta vincolata fin dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, mentre per il Comune, l'impegno è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.
3. Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa ogni qualvolta tale forma sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti, quando si è proceduto all'individuazione del contraente mediante gare ad evidenza pubblica e comunque per gli appalti di importo superiore a 50.000 EURO; tale importo può essere modificato con atto della Giunta Comunale
4. In caso di mancata consegna da parte dell'aggiudicatario di documenti necessari per la stipula del contratto entro i termini convenuti, con provvedimento del soggetto che ha disposto l'aggiudicazione viene stabilita la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto in favore dell'offerente che segue nella graduatoria.
Art. 17 – Esecuzione dei contratti
1. Qualora, per ragioni di necessità ed urgenza, si proceda alla consegna in via anticipata degli appalti, saranno effettuati pagamenti in acconto relativi alle prestazioni richieste, ancorchè non si sia proceduto alla formale stipula contrattuale.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi si renda necessario apportare varianti che comportino aumento della spesa autorizzata ed impegnata, nei limiti ammessi dalla vigente normativa in materia, il Responsabile del procedimento predispone gli atti concernenti tali variazioni per l'approvazione da parte del soggetto che ha approvato la spesa originaria.
3. L'incarico della Direzione Lavori viene conferito con provvedimento del Responsabile del Settore in caso di affidamento a soggetto tecnico dipendente del Comune.
4. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie nelle località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
5. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra segnalata normalmente al Comune dalle Amministrazioni o dagli Enti Pubblici competenti in materia, il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del
1 Tale articolo si intende implicitamente abrogato a seguito della abrogazione del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 573.
corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraante in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
Art. 18 – Subappalti e cessioni di contratti
1. Per quanto concerne gli appalti di lavori, servizi e forniture, il subappalto è autorizzato in presenza della condizioni di legge, con provvedimento del Responsabile del Settore competente.
2. E' vietata la cessione in tutto o in parte dei contratti concernenti forniture di beni o appalti di servizi.
3. Il bando può consentire il subappalto in misura non superiore al 30% ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi già richiesti nei confronti dell'appaltatore.
4. Il concorrente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2 deve indicare nell'offerta la quota di appalto che intende subappaltare: il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte del dirigente responsabile.
5. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui ai commi precedenti, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può – in relazione alla sua consistenza – costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ai atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
6. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.
7. La concessione dei crediti nascenti da contratto è subordinata alla discrezionale adesione dell'amministrazione previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario delle condizioni soggettive di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19 – Inadempimento contrattuale
1. Salvo i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio per i quali spetta al Responsabile del Servizio ovvero al coordinatore del programma di cui l'appalto costituisce esecuzione adottare le misure ritenute necessarie, compete al Responsabile di Settore interessato alla contrattazione adottare provvedimento intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento, la rescissione ed esecuzione d'ufficio nonché esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
2. Compete altresì al Responsabile del Settore, così come previsto al comma precedente, disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge.
TITOLO IV – ALIENAZIONE DI BENI MOBILI FUORI USO
Art. 20
1. I beni mobili di proprietà comunale sono alienati qualora siano dichiarati inadeguati per lo scopo cui erano destinati semprechè i medesimi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
2. Previa comunicazione dei Responsabili di Settore, il Responsabile dell'U.O. Gare e Appalti predispone semestralmente l'elenco dei beni mobili fuori uso per i quali occorre disporre l'alienazione.
3. L'alienazione è preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del Settore cui appartiene l'U.O. Gare e Appalti.
4 . Il prezzo base d'asta è fissato sul valore d'inventario. Trascorso il periodo di ammortamento, il valore d'inventario si intende azzerato: in tal caso i beni sono alienati al miglior offerente senza prefissione di base d'asta.
Art. 21
1. La vendita dei beni mobili fuori uso avviene per asta pubblica, fatta salva la vendita relativa a piccole quantità e riferite ad oggetti di modesto valore. In tali casi si procederà a mezzo di trattativa privata, ove conveniente previa gara ufficiosa.
Art. 22
1. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni mobili sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Di ogni vendita si fa constare variazione nel relativo inventario.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 – Funzioni di indirizzo e di controllo nonché di sovrintendenza e coordinamento
1. La Giunta Comunale ha funzione di indirizzo e di controllo della complessiva attività contrattuale dell'Ente nel rispetto delle competenze della Direzione Generale, dei Responsabili di Settori.
2. La Direzione Generale sovraintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente Regolamento ed emana, sulla scorta degli indirizzi della Giunta Comunale, le necessarie istruzioni applicative che i responsabili sono tenuti ad osservare.
Art. 24 – Rispetto delle norme vigenti
Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alle vigenti normative speciali, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'Ente.