Contract
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di
assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento:
maggio 2021
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
AD USO PUBBLICO
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo
e di assistenza stradale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X.
Prodotto: SICURO & GARANTITO
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è
iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Con la presente Assicurazione la Compagnia si impegna:
- ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo in conseguenza di un Guasto e che necessitino di riparazione o sostituzione;
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni dalla copertura.
Sono espressamente esclusi dalla copertura i Veicoli:
🗶 che non abbiano superato positivamente la Certificazione Dekra.
🗶 con Valore Commerciale al momento della Certificazione Dekra non superiore ad Euro 50.000;
🗶 di potenza superiore a 500 HP;
🗶 con batterie ad idrogeno;
🗶 ad alimentazione elettrica o ad alimentazione ibrida;
🗶 sui quali sia stato installato un impianto a GPL o a gas metano, non di serie del costruttore;
🗶 di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi e tutti i modelli modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, fatto salvo gli adeguamenti per agevolare la guida a portatori di Handicap;
🗶 importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal costruttore;
Sono previste ulteriori esclusioni in merito alla copertura Guasti Meccanici ed alle singole Prestazioni della copertura per l’Assistenza Stradale, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Che cosa è assicurato?
✓ Copertura per Guasti Meccanici: il danno materiale e diretto subito dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di Guasto. .
✓ Copertura per l’Assistenza Stradale: L’Assicurazione fornisce le seguenti prestazioni in caso di eventi provocanti l’immobilizzo o l’inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
• Per tutta l’estensione territoriale dove opera la copertura: Soccorso stradale;
• Per il solo territorio italiano: Veicolo in sostituzione;
• Per eventi verificatisi a oltre 50 km dal domicilio in Italia dell’Assicurato: Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo; Viaggio per il recupero del Veicolo riparato; Invio di autista; Soggiorno in albergo; Abbandono legale; Anticipo di spese di prima necessità;
• Per eventi avvenuti all’Estero: Anticipo di cauzioni penali e civili; Anticipo di spese legali; Anticipo spese mediche; Invio pezzi di ricambio.
La copertura assicurativa Guasti Meccanici è soggetta all’applicazione di un Massimale per Sinistro di Euro 2.000,00 e per tutta la durata del contratto.
La copertura assicurativa per l’Assistenza Stradale è soggetta all’applicazione dei Massimali per le Prestazioni di Assistenza.
L’Assicurazione è conclusa dal Contraente solo nel caso in cui, successivamente all’adesione al contratto a distanza tramite il Sito Web, eserciti il Diritto di Opzione.
Per l’indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Ci sono limiti di copertura?
Principali limiti di copertura.
La garanzia Guasti Meccanici copre solo gli organi ed i componenti espressamente indicati nella Polizza e a condizione che:
! il Veicolo sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione del costruttore;
! siano stati eseguiti sul Veicolo i tagliandi di manutenzione previsti – con timbro e firma dell’esecutore – sull’apposito libretto di garanzia.
Sono previste ulteriori limitazioni in merito alla copertura Guasti Meccanici ed alle singole Prestazioni della copertura per l’Assistenza Stradale, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
- ad erogare a favore dell’Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità a causa di immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava a seguito di Sinistro
Dove vale la copertura?
✓ La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico ed anticipato e va versato a titolo di provvista contestualmente all’acquisto online del Diritto di Opzione sulla copertura assicurativa.
Il pagamento può essere effettuato per mezzo di carta di credito o PayPal.
Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire alla Compagnia dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
− Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare alla Compagnia i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
− Devono essere comunicate alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso rischio.
− In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nel termine di 3 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dello stesso. Per ottenere la Prestazione oggetto della copertura, l’Assicurato si deve rivolgere immediatamente alla Compagnia prima di assumere ogni diversa iniziativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione è conclusa dal Contraente solo nel caso in cui, successivamente all’adesione al contratto a distanza tramite il Sito Web, eserciti il Diritto di Opzione. L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata nella Polizza di Assicurazione e ha durata di 12 mesi. Alla scadenza l’Assicurazione non si rinnoverà tacitamente.
Il Diritto di Opzione sul contratto di Assicurazione è esercitabile:
- solo in caso di rilascio con esito positivo della Certificazione Dekra sul Veicolo che si intende assicurare;
- entro e non oltre 25 giorni dall’acquisto online del servizio di certificazione e dell’Assicurazione;
- a condizione che il relativo Premio sia stato versato quale provvista tramite il Sito Web con le modalità indicate all’art. 12 della Sezione “Quando e come pagare il Premio”.
La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto in caso di:
a) vendita da parte dell’Assicurato del Veicolo oggetto dell’Assicurazione;
b) perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, compreso Incidente Stradale Furto o Incendio;
c) confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione.
Come posso disdire la polizza?
Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di valutazione del Veicolo e del Diritto di Opzione sull’Assicurazione. MAPFRE ASISTENCIA rimborserà Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di esercizio del diritto di ripensamento.
Il Cliente può rinunciare al Diritto di Opzione sul contratto di Assicurazione entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di Certificazione Dekra. MAPFRE ASISTENCIA rimborserà il Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di rinuncia al Diritto di Opzione.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione. l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso. L’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Assicurazione contro i danni all’autoveicolo e di assistenza stradale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: SICURO & GARANTITO
Data: maggio 2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Copertura per Guasti Meccanici: qualora a uno o più degli organi oggetto di copertura subisca un Guasto, l’Assicuratore si impegna a:
I. farsi carico dei costi delle prestazioni di stacco, riparazione o sostituzione della parte danneggiata e riattacco secondo i tempari e le indicazioni della casa costruttrice. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore e non potrà in ogni caso essere superiore alla tariffa applicata alla clientela al netto di IVA;
II. sostenere i costi degli organi e dei pezzi che saranno necessari per ripristinare il regolare funzionamento del Veicolo, nel caso in cui la riparazione risulti impossibile od eccessivamente onerosa.
In accordo con quanto stabilito all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione delle parti guaste dovranno essere preventivamente accettati dall’Assicuratore. A tal fine l’Assicurato, anche per il tramite dell’officina riparatrice incaricata, dovrà far pervenire all’Assicuratore (via fax o via e-mail) il preventivo per gli interventi necessari e l’Assicuratore dovrà comunicarne l’accettazione o il rifiuto; diversamente, l’Assicuratore non corrisponderà l’Indennizzo.
L’Assicuratore, previa esibizione della fattura o della ricevuta fiscale o di altro documento giustificativo da lui ritenuto valido, provvederà a pagare l’officina che avrà riparato il Xxxxxxx o a rimborsare l’Assicurato dei costi sostenuti per le riparazioni, siano esse effettuate dall’Assicurato, direttamente o tramite soggetto incaricato.
Che cosa è assicurato?
L’Assicuratore ha facoltà di fornire direttamente all’officina i pezzi di ricambio, che potranno essere nuovi o rigenerati, cioè parti usate e rimesse a nuovo.
L’Assicuratore ha inoltre facoltà di prelevare il pezzo danneggiato, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l’installazione.
✓ Copertura per l’assistenza Stradale prevede le seguenti Prestazioni: Per tutta l’estensione territoriale ove la copertura garantisce:
il soccorso stradale qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a: Guasto; Incidente Stradale; foratura o scoppio dello pneumatico; esaurimento del carburante o errato rifornimento; perdita o rottura delle chiavi; Incendio; la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
− a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
− a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 181,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
✓ Veicolo sostitutivo: per il solo territorio italiano
In caso di Guasto al Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per una durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell’autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via mail alla Struttura Organizzativa.
Per manodopera s’intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione, quindi, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
Qualora il pezzo di ricambio venga fornito direttamente dall’Assicuratore, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato la vettura sostitutiva per il tempo della riparazione e comunque per una durata massima di 3 giorni, indipendentemente dal numero di ore di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l’utilizzo della vettura sostitutiva sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.
Per eventi verificatisi ad oltre 50 km dalla residenza in Italia dell’Assicurato:
✓ Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo
Qualora a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera pari o superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli occupanti del Veicolo un biglietto di viaggio per permettere, in alternativa, di raggiungere il proprio domicilio o di proseguire il viaggio.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 260,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al punto 2.6.d)
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
In caso di Guasto e qualora sia stato organizzato il rientro dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
✓ Invio di autista
Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare il Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato. secondo l’itinerario più breve.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare.
✓ Soggiorno in albergo
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco sino al termine delle riparazioni, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte con il limite di Euro 70,00 al giorno per persona.
✓ Abbandono legale
Qualora a seguito di Guasto, Incidente Stradale o Incendio il Veicolo assicurato subisca danni i cui costi di riparazione superino il Valore Commerciale del Veicolo stesso, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva
demolizione di esso, la Struttura Organizzativa, previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.
Al momento della richiesta della prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:
− preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e ogni altro documento comprovante il Sinistro;
− libretto di circolazione in originale del Veicolo;
− foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
− targhe del Veicolo;
− in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato dovrà fornire l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
− copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell’intestatario del Veicolo al PRA;
− copia del documento di identità valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall’intestatario al PRA;
− auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
− comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.
Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
✓ Anticipo di spese di prima necessità
Qualora a seguito di un Guasto, di un Incidente Stradale o di un Furto occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto e la causa che ha determinato l’esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
Per eventi avvenuti all’Estero:
✓ Anticipo di cauzioni penali e civili
Qualora in caso di un Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
✓ Anticipo di spese legali
Qualora in caso di Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato. ✓ Anticipo spese mediche Qualora in caso di Incidente Stradale, l’Assicurato subisca un ricovero per infortunio e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo. La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato. ✓ Invio pezzi di ricambio Qualora in conseguenza di un Sinistro le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare. La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. In caso di guasto di parti meccaniche e/o elettromeccaniche non coperte dalla copertura Guasti Meccanici, al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Compagnia. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni: 🗶 prodotti in volumi inferiori ai 3.000 pezzi per anno; 🗶 con peso a pieno carico superiore a 35 quintali; 🗶 che sono stati oggetto di modifiche/ trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del veicolo; 🗶 veicoli delle seguenti marche: Alpina, Aston Xxxxxx, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Corvette, Dodge, Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Xxxxxxx, Lotus, Maserati, Mercury, MVS-Venturi, Porsche, Rolls Royce, Brabus. 🗶 con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 10 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione; 🗶 diversi da autovetture ad uso privato o modificati rispetto alla versione del costruttore; 🗶 usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento; 🗶 usati o adibiti a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere, o per i relativi allenamenti, le relative prove ufficiali o le verifiche preliminari e finali; 🗶 usati o adibiti a trasporto pubblico (ad esempio taxi); 🗶 provenienti da flotte aziendali; 🗶 camper e caravan; 🗶 usati o adibiti a scopo di noleggio a breve e medio termine, servizio di polizia, ambulanza, etc.; già guasti al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione. |
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.
a) per la copertura Guasti Meccanici
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione:
! i danni ai Veicoli che non siano stati sottoposti a manutenzioni e revisioni secondo quanto previsto dal Piano di Revisione e Manutenzione, nonché in caso di mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata e dei tagliandi di manutenzione previsti sull’apposito libretto di garanzia. L’Assicurato è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione sul Veicolo; qualora richiesto dalla Compagnia in caso di Sinistro per Guasto Meccanico, dovrà dare prova di essi mediante esibizione delle fatture in originale;
! le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione o dovute ad un uso di carburante e/o di olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
Ci sono limiti di copertura?
! i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto del motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione di accensione / iniezione, registrazione di freni e frizione, regolazione degli angoli caratteristici, bilanciatura delle ruote, registrazione di portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
! i danni conseguenti all’Usura del Veicolo, a seguito del suo utilizzo;
! tutti i materiali di consumo e/o gli organi e i pezzi da sostituirsi periodicamente; a titolo esemplificativo e non limitativo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, cinghie varie, paraolii e manicotti;
! eventuali tasse e oneri quali, ad esempio, spese di smaltimento degli organi e pezzi;
! i danni causati da modifiche, riparazioni o smontaggi operati in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
! i danni a seguito di Incidente Stradale;
! i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte del proprietario o del conducente, oppure causati da precedenti errate o inadeguate riparazioni;
! i danni derivanti da dolo del proprietario, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale il Xxxxxxx venga affidato a qualsiasi titolo;
! i danni per mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
! i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti non coperte dalla stessa;
! i danni a seguito di Incendio, corto-circuito, urto, collisione, Furto, scoppio o a causa di agenti atmosferici;
! i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal costruttore;
! i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale;
! i danni per mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
! i Guasti per vizio proprio del Veicolo e già esistenti alla data di sottoscrizione della Polizza, riportati nella Certificazione Dekra;
! gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da Usura;
! tutti i difetti provocati dalla manomissione delle parti coperte;
! il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa del mancato funzionamento del Veicolo conseguente ad un Guasto;
! le c.d. Riparazioni di Buona Pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione;
! i Guasti e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi.
! Si precisa che nel caso in cui un Guasto sia già coperto dalla garanzia contrattuale del costruttore o da garanzie di precedenti riparatori l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente al Guasto che non sia stato indennizzato sulla base delle predette garanzie, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione, pur in presenza di una richiesta di autorizzazione avanzata alla Struttura Organizzativa e da questa rilasciata.
! La copertura assicurativa non opererà su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri / contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso.
! È escluso dalla copertura il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno causato a persone o ad altri beni.
b) per la copertura Assistenza Stradale
La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! frode o possesso illegale del Veicolo;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
! cause non ricomprese in quelle indicate all’art. 6 per l’accesso alla Prestazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smagnetizzazione delle chiavi del Veicolo o dimenticanza di esse all’interno dell’abitacolo, blocco delle serrature, congelamento del carburante, ecc.;
! mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo;
! mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei Veicoli e l’assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
! mancanza di pneumatici di scorta, sempre che ciò sia stato determinante nel fatto causante il Sinistro. Oltre alle precedenti esclusioni, non sono coperte dall’Assicurazione le seguenti Prestazioni o costi:
! prestazioni in favore degli occupanti del Veicolo trasportati gratuitamente mediante “autostop”;
! assistenze o rimborsi corrispondenti derivanti da fatti occorsi durante un Viaggio iniziato prima dell’entrata in vigore dell’Assicurazione;
! qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'Incidente stradale, al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
! il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo;
! il costo per la sostituzione o riparazione dello/degli pneumatici;
! le spese per il rifornimento del carburante;
! le Prestazioni derivanti dall’immobilizzo del rimorchio.
! Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
! MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nell’Assicurazione.
! MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Relativamente alle singole prestazioni:
! Il soccorso stradale: sono esclusi e quindi sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato. Sono inoltre escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
! Veicolo in sostituzione: sono a carico dell’Assicurato:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e Furto, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il Furto dell’autovettura sostitutiva;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.
! L’Invio di un autista: sono esclusi e restano in ogni caso a carico dell’Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa;
! Soggiorno in albergo: la prestazione non è cumulabile con la prestazione rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo;
! L’abbandono legale: qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere al pagamento;
! L’anticipo di spese di prima necessità: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! L’anticipo di cauzioni penali e civili: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato;
! L’anticipo di spese legali: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! Anticipo spese mediche: la prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato. La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
! Gli organi e componenti del Veicolo oggetto di copertura assicurativa per Guasti meccanici sono esclusivamente i seguenti a seconda della formula di copertura scelta ed acquistata dall’Assicurato (Le parole in grassetto identificano l’organo o la parte generica del Veicolo; di essi sono oggetto della copertura assicurativa solo i singoli componenti indicati di seguito):
- Motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio.
- Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, manicotti scorrevoli.
- Cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio speed gear, cambio variatronic, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti.
- Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, tazza termostato e termostato.
- Componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri.
- Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore.
- Impianto frenante: pompa freni.
- Manodopera: inclusa, compresi stacco e riattacco, secondo i tempari e le indicazioni del costruttore, applicata unicamente sulla rottura degli organi e componenti coperti dalla garanzia.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - copertura assicurativa per i Guasti Meccanici: Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione del Guasto, l’Assicurato dovrà richiedere alla Compagnia la valutazione del danno ed attendere che la Compagnia gli comunichi per iscritto se il Guasto è garantito dalla copertura Guasti Meccanici o se non rientra in essa. Diversamente, la Compagnia non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo. Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, non effettuare un utilizzo o delle operazioni sul Veicolo che comportino l’aggravarsi del Guasto. Il mancato adempimento dell’obbligo di evitare o diminuire il danno o di avvisare l’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione dell’Indennizzo. L’Assicurato deve denunciare il Sinistro telefonando al numero x00.000.0000000 e fornendo il numero di Polizza, i dati identificativi personali propri e del Veicolo, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo, la tipologia di Guasto Meccanico e tutti gli altri dati necessari per la gestione del Sinistro; in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, dovrà provvedervi appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione. La Compagnia individuerà e comunicherà all’Assicurato il riparatore di fiducia dove condurre o far condurre il Veicolo. L’Assicurato dovrà concedere al riparatore l’autorizzazione per lo smontaggio del Veicolo al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico e quindi inviare alla Centrale Operativa a mezzo fax al numero x00.000.0000000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx, un preventivo dettagliato compilato sul modulo dichiarazione Guasti di cui all’Allegato 2, contenente le seguenti informazioni: a. data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto; b. dati del proprietario del Veicolo (nome e cognome, recapito telefonico); c. dati del Veicolo (marca, modello, targa); d. copia del libretto di circolazione fronte e retro; e. preventivo dettagliato a diagnosi certa (ore e costo manodopera oraria, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli organi e dei pezzi). La Centrale Operativa entro 48 ore dal ricevimento del preventivo darà riscontro all’Assicurato e: |
- in caso di informazioni insufficienti per la valutazione del Sinistro: richiederà documentazioni o informazioni aggiuntive oppure disporrà l’esecuzione di una perizia sul Veicolo e sul Guasto; - in caso di Guasto integralmente o parzialmente coperto: comunicherà all’Assicurato quali interventi di riparazione rientrano in copertura e quali costi sono indennizzati dalla Compagnia; - in caso di Guasto non coperto: comunicherà all’Assicurato che il Guasto non rientra in copertura e che i costi di riparazione non saranno indennizzati, specificandone i motivi. L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l’acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché la documentazione che provi l’effettuazione degli interventi del Piano di Revisione e Manutenzione. L’Assicuratore si riserva altresì di inviare periti da lui designati al fine di esaminare il Veicolo prima dell’intervento dell’officina riparatrice. L’Assicurato è tenuto a collaborare con la Compagnia per la corretta gestione del Sinistro e, pertanto, a fornire ogni informazione utile alla ricostruzione di quanto avvenuto, a presentare eventuale documentazione comprovante dinamica, cause e conseguenze del Sinistro e, più in generale, a fornire ogni ulteriore chiarimento o documento richiesto dalla Compagnia. - copertura Assistenza Stradale: In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa della Compagnia per la risoluzione della situazione di difficoltà. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Compagnia chiederà all’Assicurato l’invio delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente. | |
Assistenza diretta/in convenzione: le seguenti prestazioni sono fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia: - Soccorso stradale; - Veicoli in sostituzione; - Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo; - Viaggio per il recupero del Veicolo riparato; - Invio di autista; - Soggiorno in albergo; - Abbandono legale; - Invio pezzi di ricambio. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia per la gestione dei Sinistri relativi all’Assicurazione Guasti Meccanici si avvale di MAPFRE WARRANTY S.P.A. con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, la variazione dell’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento alla Compagnia, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. |
Obblighi dell’impresa | Copertura per i Guasti Meccanici L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla risoluzione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa. L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto |
dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo. Copertura per l’Assistenza Stradale L’Assicuratore si impegna ad erogare le prestazioni oggetto di Assicurazione, consistenti nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle singole prestazioni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del Premio può essere effettuato per mezzo di carta di credito o PayPal sui conti correnti bancari intestati all’Intermediario Assicurativo della Compagnia. Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. |
Rimborso | Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di valutazione del Veicolo e del il Diritto di Opzione sull’Assicurazione. MAPFRE ASISTENCIA rimborserà Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può rinunciare al Diritto di Opzione sul contratto di Assicurazione entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di Certificazione Dekra. MAPFRE ASISTENCIA rimborserà il Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di rinuncia al Diritto di Opzione. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione. l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso. L’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
L’Assicurazione è rivolta a coloro che desiderano tutelarsi contro eventuali Guasti Meccanici e ricevere Assistenza in caso di difficoltà dovuta all’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava a seguito di Sinistro.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari a Euro 45,00.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l’assistenza dell’avvocato, anche per l’inoltro dell’invito. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx); • all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 1 di 1
GLOSSARIO 1 di 2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 13
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 13
Art. 2 Prestazioni 1 di 13
Art. 3 Massimali 5 di 13
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Veicoli non assicurabili 5 di 13
Art. 5 Organi e pezzi coperti 6 di 13
Art. 6 Esclusioni 6 di 13
Art. 7 Esclusione di compensazioni alternative 9 di 13
Art. 8 Esclusioni specifiche 9 di 00
XXXX XXXX XX COPERTURA
Art. 9 Estensione territoriale 9 di 13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro 9 di 13
Art. 11 Liquidazione dell’Indennizzo 11 di 13
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 12 Premio dell’Assicurazione 11 di 13
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 13 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione – Diritto di opzione 11 di 13
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 12 di 13
Art. 15 Altre assicurazioni 12 di 13
Art. 16 Ripensamento - Rinuncia al Diritto di Opzione - Diritto di recesso 12 di 13
Art. 17 Rinuncia al diritto di surrogazione 13 di 13
Art. 18 Comunicazioni 13 di 13
Art. 19 Cessione dei diritti - Trasferimento 13 di 13
Art. 20 Prescrizione 13 di 13
Art. 21 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 13 di 13
Art. 22 Foro competente 13 di 13
ALLEGATO 1 – MODULO DICHIARAZIONE GUASTI 1 di 1
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Ai sensi degli artt. 67-quater ss del D.Lgs. 206/2005 si informa che:
(i) le informazioni relative al fornitore MAPFRE ASISTENCIA sono indicate nel DIP aggiuntivo Xxxxx che precede;
(ii) le informazioni relative all’Assicurazione, qualificabile quale servizio finanziario ai sensi del Codice del Consumo, sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
(iii) le informazioni relative al contratto a distanza sono indicate nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Xxxxx che precedono e che richiamano le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale senza penali e senza dover indicare il motivo, fermo restando il diritto di MAPFRE ASISTENCIA di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una comunicazione alla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), o con le diverse modalità indicate all’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
(iv) le informazioni relative al ricorso ed alla presentazione dei reclami sono indicate alla sezione “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?” del DIP aggiuntivo Xxxxx che precede.
Si precisa che, ai sensi del Codice del Consumo, Xxxxxxxxxxx è qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; in particolare, per la garanzia Guasti Meccanici, il Privato proprietario del Veicolo assicurato del Sinistro; per la garanzia Assistenza, il conducente del Veicolo sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Assicuratore/Compagnia/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Assistenza: le attività di assistenza all’Assicurato, che sia in difficoltà a causa di evento fortuito, erogate in natura da MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa.
Centrale Operativa: la struttura di MAPFRE WARRANTY S.P.A., Xxxxxx Xxxxxx, xx 00, – 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, che, in virtù di specifica convenzione con la Compagnia, gestisce per conto di questa i Sinistri relativi alla Garanzia Guasti meccanici e in particolare: (i) gestisce i contatti con l’Assicurato e con i riparatori;
(ii) verifica l’operatività della copertura assicurativa, concede o nega il benestare alla riparazione in garanzia del Veicolo e, in caso positivo, paga la stessa nei limiti delle condizioni di Assicurazione.
Certificazione Dekra: la valutazione del Veicolo, volta a certificarne lo stato d’uso, l’esistenza di eventuali guasti o danni, le condizioni generali, la rilevazione del chilometraggio e la rispondenza dello stesso alle caratteristiche minime del Veicolo indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Tale Certificazione è effettuata da un perito di Dekra Italia S.r.l. (società specializzata in revisioni e perizie su veicoli e dotata di un network tecnico capillare affiliato sul territorio italiano) su incarico dell’Assicurato proprietario del Veicolo stesso. L’esito positivo della Certificazione Dekra, entro il termine di 25 giorni dalla data di effetto dell’Assicurazione, è condizione necessaria per l’ammissione del Veicolo alla copertura assicurativa erogata con la presente Assicurazione.
Cliente: il soggetto che acquista a distanza tramite il Sito Web il servizio di valutazione del proprio Veicolo ai fini del rilascio della Certificazione Dekra e il Diritto di Opzione sull’Assicurazione a copertura del medesimo Veicolo in caso di rilascio della Certificazione Dekra.
Contraente: il Cliente che in forza del Diritto di Opzione a lui riservato stipula con l’Assicuratore il contratto di Assicurazione a copertura del Veicolo.
Diritto di Opzione: la facoltà di stipulare l’Assicurazione che sorge in capo al Cliente in forza dell’acquisto del servizio di valutazione del proprio Veicolo tramite il Sito Web, subordinata al contestuale versamento di provvista a titolo di anticipo del Premio ed esercitabile solo in caso di rilascio con esito positivo della Certificazione Dekra entro il termine di 25 giorni dall’acquisto online del servizio di valutazione; è prevista per il Cliente la possibilità di rinunciare espressamente al Diritto di Opzione inviando comunicazione nei termini di cui all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Estero: Tutti i Paesi dell’Unione europea (UE), esclusa l’Xxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.
Guasto Meccanico/Guasto: il mancato funzionamento degli organi e dei pezzi meccanici, elettronici o elettrici garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante o non funzionante in condizioni di sicurezza, a causa di rotture o malfunzionamenti imprevisti non dovuti ad un qualsiasi agente esterno.
Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante.
Incidente Stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l’immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.
Indennizzo: la somma corrisposta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Intermediario di Assicurazione: persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione; in particolare SICURO&GARANTITO, con sede in Via X. Xxxxxxxx n. 19 – 00000 Xxxxxx, P. iva 11946460018, REA: TO-1252925.
MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Massimale: limite massimo (a seconda della prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in kilometri), fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Piano di Revisione e Manutenzione: l’insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, che devono essere effettuati sul Veicolo, da parte di un’officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, in ottemperanza
e nei termini di quanto previsto dal “Libretto d’Uso e Manutenzione” del Veicolo stesso.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Privato: la persona fisica che non esercita a titolo professionale, anche occasionale, l’attività di compravendita di veicoli. Riparazioni di Buona Pratica: interventi su parti complementari agli organi soggetti a Guasto, che sono consigliabili per evitare futuri Guasti o rotture e dovuti ad usura, anche precoce, del componente.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Sito Web: il portale su cui il Cliente può acquistare il servizio di valutazione del proprio Veicolo ed accessibile mediante il link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dall’Assicurazione, e che gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste dall’Assicurazione.
Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso.
Valore Commerciale: è il valore del Veicolo al momento del Sinistro corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Eurotax “Blu” o, se non presente, Quattroruote Professional (Insurance PRO).
Veicolo: l’autoveicolo ad uso privato, con targa italiana, immatricolato in Italia, di peso a pieno carico inferiore o pari a 35 quintali e con cilindrata massima di 2.800 cc, che al momento dell’effetto della copertura assicurativa abbia un’anzianità massima di 10 anni dalla data di prima immatricolazione e una percorrenza massima di 150.000 km, con Valore Commerciale al momento della Certificazione Dekra non superiore ad Euro 50.000, che sia stato sottoposto alla Certificazione Dekra con esito positivo ed oggetto dell’Assicurazione. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
a) per la copertura Guasti Meccanici
La Compagnia si impegna ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici, elettrici ed elettronici del Veicolo in conseguenza di un Guasto e che necessitino di riparazione o sostituzione, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
b) per la copertura Assistenza Stradale
La Compagnia si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale e mobilità alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:
a) fornire le proprie prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza;
b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all’Assistenza;
c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti;
d) garantire che nell’erogazione delle prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.
a) per la copertura Guasti Meccanici
Qualora a uno o più degli organi indicati all’art. 5 della Sezione “Esclusioni/Limiti della copertura” subisca un Guasto, l’Assicuratore si impegna a:
I. farsi carico dei costi delle prestazioni di stacco, riparazione o sostituzione della parte danneggiata e riattacco secondo i tempari e le indicazioni della casa costruttrice. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore e non potrà in ogni caso essere superiore alla tariffa applicata alla clientela al netto di IVA;
II. sostenere i costi degli organi e dei pezzi che saranno necessari per ripristinare il regolare funzionamento del Veicolo, nel caso in cui la riparazione risulti impossibile od eccessivamente onerosa.
In accordo con quanto stabilito all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, tutti gli interventi di riparazione e/o sostituzione delle parti guaste dovranno essere preventivamente accettati dall’Assicuratore. A tal fine l’Assicurato, anche per il tramite dell’officina riparatrice incaricata, dovrà far pervenire all’Assicuratore (via fax o via e-mail) il preventivo per gli interventi necessari e l’Assicuratore dovrà comunicarne l’accettazione o il rifiuto; diversamente, l’Assicuratore non corrisponderà l’Indennizzo.
L’Assicuratore, previa esibizione della fattura o della ricevuta fiscale o di altro documento giustificativo da lui ritenuto valido, provvederà a pagare l’officina che avrà riparato il Xxxxxxx o a rimborsare l’Assicurato dei costi sostenuti per le riparazioni, siano esse effettuate dall’Assicurato, direttamente o tramite soggetto incaricato.
L’Assicuratore ha facoltà di fornire direttamente all’officina i pezzi di ricambio, che potranno essere nuovi o rigenerati, cioè parti usate e rimesse a nuovo.
L’Assicuratore ha inoltre facoltà di prelevare il pezzo danneggiato, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l’installazione.
Il costo eventuale della diagnosi, degli smontaggi e montaggi del Veicolo finalizzati alla ricerca del Guasto restano totalmente a carico dell’Assicurato.
b) per la copertura Assistenza Stradale
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all’art. 10 della Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.
Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le prestazioni di seguito specificate nei punti da 2.1. a 2.12.d), alle condizioni e con i limiti indicati:
2.1 Soccorso stradale
Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato o danneggiato in modo tale da non poter circolare in sicurezza in seguito a:
1) Guasto;
2) Incidente Stradale;
3) foratura o scoppio dello pneumatico;
4) esaurimento del carburante o errato rifornimento;
5) perdita o rottura delle chiavi;
6) Incendio;
la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, alternativamente:
− a effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza;
− a organizzare il traino del Veicolo stesso alla più vicina officina in grado di effettuare la riparazione.
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino alla diversa officina indicata e richiesta dall’Assicurato, resta a carico dell’Assicurato stesso.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo della prestazione fino ad un Massimale di Euro 130,00 per i Veicoli con peso inferiore a 25 quintali e di Euro 181,00 per i Veicoli con peso compreso tra 25 e 35 quintali.
Si intendono ricomprese le spese per il recupero fuori strada del Veicolo, ove il recupero stesso possa essere effettuato dal mezzo di soccorso ordinario intervenuto; sono invece escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle 10 tonnellate), anche se questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.
Le prestazioni non sono dovute qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada).
Sono a carico dell’Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.
Le eventuali spese di deposito e custodia del Veicolo sono a carico dell’Assicurato. 2.2. Veicolo sostitutivo: prestazione fornita per il solo territorio italiano
In caso di Guasto al Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri del Veicolo un’autovettura sostitutiva fino a 1.200 cc di cilindrata, senza autista, con chilometraggio illimitato (compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura) per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e comunque per una durata massima di 3 giorni, a condizione che il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera di durata pari o superiore a 8 ore, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice, certificate dal responsabile dell’autofficina presso cui è in riparazione il Veicolo mediante comunicazione scritta inviata via mail alla Struttura Organizzativa.
Per manodopera s’intende il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione, quindi, dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
Qualora il pezzo di ricambio venga fornito direttamente dall’Assicuratore, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato la vettura sostitutiva per il tempo della riparazione e comunque per una durata massima di 3 giorni, indipendentemente dal numero di ore di manodopera necessarie per la riparazione del Veicolo.
Qualora il periodo necessario per le riparazioni includa uno o più giorni festivi, l’utilizzo della vettura sostitutiva sarà prolungato per il numero di tali giorni festivi.
Rimangono a carico dell’Assicurato:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
• la penalità risarcitoria danni e Xxxxx, qualora l’Assicurato abbia danneggiato o subito il Furto dell’autovettura
sostitutiva;
• i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi quali catene da neve, seggiolini per bambini, portapacchi ecc.
2.3 – PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIOIN ITALIA DELL'ASSICURATO
2.3.a) Rientro o proseguimento del viaggio degli occupanti del Veicolo
Qualora a seguito di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera pari o superiore alle 8 ore e sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato e degli occupanti del Veicolo un biglietto di viaggio per permettere, in alternativa, di raggiungere il proprio domicilio o di proseguire il viaggio.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 260,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo ed anno assicurativo. La prestazione in oggetto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo 2.6.d)
Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al domicilio in Italia dell’Assicurato.
2.3.b) Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
In caso di Xxxxxx e qualora sia stato organizzato il rientro dell’Assicurato di cui al precedente paragrafo 2.3.a), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato o di una persona a sua scelta un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro ed anno assicurativo. In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare.
2.3.c) Invio di autista
Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca un infortunio che gli impedisca di guidare il Veicolo e contestualmente nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati per ragioni oggettive (ad esempio soggetti sprovvisti di patente) sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al domicilio in Italia dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
In ogni caso la prestazione sarà erogata esclusivamente a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 2.3.d) Soggiorno in albergo
La presente prestazione viene erogata in alternativa alle prestazioni di cui al precedente punto 2.3.a)
Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente Stradale, il Veicolo necessiti di riparazioni che richiedano una manodopera superiore alle 8 ore, sia previsto un tempo di immobilizzo del Veicolo superiore ai 2 giorni la Struttura Organizzativa ricercherà e prenoterà un albergo in loco sino al termine delle riparazioni, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale complessivo di Euro 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo e per tutte le persone coinvolte con il limite di Euro 70,00 al giorno per persona.
2.3.e) Abbandono legale
Qualora a seguito di Guasto, Incidente Stradale o Incendio il Veicolo assicurato subisca danni i cui costi di riparazione superino il Valore Commerciale del Veicolo stesso, e l’Assicurato intenda procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione di esso, la Struttura Organizzativa, previo invio da parte dell’Assicurato di perizia tecnica attestante il valore del Veicolo e i costi di riparazione, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento del soccorritore intervenuto.
Al momento della richiesta della prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare la seguente documentazione:
− preventivo di riparazione del Veicolo, perizia e ogni altro documento comprovante il Sinistro;
− libretto di circolazione in originale del Veicolo;
− foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo;
− targhe del Veicolo;
− in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato dovrà fornire l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
− copia del Codice Fiscale e del documento di identità valido dell’intestatario del Veicolo al PRA;
− copia del documento di identità valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso
dall’intestatario al PRA;
− auto certificazione che il Veicolo non sia sottoposto a fermi amministrativi/giudiziari;
− comunicazione di eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all’espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il mancato invio dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha fornito i documenti indicati sopra.
Il demolitore incaricato dalla Struttura Organizzativa prenderà in carico il Veicolo, rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico a norma di legge; successivamente invierà all’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento.
2.3.f) Anticipo di spese di prima necessità
Qualora a seguito di un Guasto, di un Incidente Stradale o di un Furto occorsi al Veicolo assicurato, l’Assicurato debba sostenere delle spese di prima necessità impreviste a cui non possa provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto e la causa che ha determinato l’esigenza di sostenere le spese di prima necessità, inviando documentazione giustificativa, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4. PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERO 2.4.a) Anticipo di cauzioni penali e civili
Qualora in caso di un Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento di eventuali cauzioni penali o civili, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nello Stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.b) Anticipo di spese legali
Qualora in caso di Sinistro per Incidente Stradale, l’Assicurato si trovi in stato di fermo giudiziario o arresto e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento dell’onorario di un legale, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.c) Anticipo spese mediche
Qualora in caso di Incidente Stradale, l’Assicurato subisca un ricovero per infortunio e non possa provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito il relativo importo fino ad un Massimale complessivo di Euro 2.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
La prestazione viene erogata a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
La prestazione non è erogata se il trasferimento di valuta all’Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nello stato in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’importo richiesto, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le adeguate garanzie per la restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo entro 30 giorni dalla data del suo anticipo. Trascorso tale termine, dovrà restituire l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente, oltre all’importo anticipato.
2.4.d) Invio pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di un Sinistro le parti di ricambio indispensabili alla riparazione del Veicolo non possano essere reperite sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, previa dimostrazione dell’impossibilità a reperirle, ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in particolare.
La prestazione viene erogata a condizione che le parti di ricambio siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
In caso di guasto di parti meccaniche e/o elettromeccaniche non coperte dalla copertura Guasti Meccanici, al rientro dal viaggio, entro il termine massimo di 30 giorni, l’Assicurato dovrà rimborsare il costo delle parti di ricambio e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Compagnia.
Art. 3 – Massimali
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Indennizzo viene corrisposto entro il Massimale di Euro 2.000 per ogni Sinistro e per ciascun Veicolo. Il valore degli organi e dei pezzi forniti per il tramite della Compagnia è quello risultante dai listini della casa costruttrice del Veicolo.
In ogni caso i Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge e le somme complessivamente corrisposte dalla Compagnia nel corso dell’Assicurazione a titolo di Indennizzo di uno o più Sinistri non possono superare il Valore Commerciale del Veicolo come risulta dal listino Eurotax Blu o, se non presente, da listino Quattroruote Professional (Insurance Pro).
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Veicoli non assicurabili
La presente copertura assicurativa non potrà essere rilasciata ai seguenti Veicoli:
• con Valore Commerciale al momento della Certificazione Dekra non superiore ad Euro 50.000;
• di potenza superiore a 500 HP;
• con batterie ad idrogeno;
• ad alimentazione elettrica o ibrida;
• sui quali sia stato installato un impianto a GPL o a gas metano, non di serie del costruttore;
• di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi e tutti i modelli modificati rispetto alle specifiche originali del costruttore, fatto salvo gli adeguamenti per agevolare la guida a portatori di handicap;
• importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal costruttore;
• prodotti in volumi inferiori ai 3.000 pezzi per anno;
• con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
• che sono stati oggetto di modifiche/ trasformazioni tecniche non omologate o riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del veicolo;
• veicoli delle seguenti marche: Alpina, Aston Xxxxxx, Bentley, Bugatti, Buick, Cadillac, Corvette, Dodge, Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Xxxxxxx, Lotus, Maserati, Mercury, MVS-Venturi, Porsche, Rolls Royce, Brabus.
• con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 10 anni. Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione;
• diversi da autovetture ad uso privato o modificati rispetto alla versione del costruttore;
• usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento;
• usati o adibiti a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere, o per i relativi allenamenti, le relative prove ufficiali o le verifiche preliminari e finali;
• usati o adibiti a trasporto pubblico (ad esempio taxi);
• provenienti da flotte aziendali;
• camper e caravan;
• usati o adibiti a scopo di noleggio a breve e medio termine, servizio di polizia, ambulanza, etc.;
• già guasti al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Art. 5 – Organi e pezzi coperti
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Assicuratore si impegna a fornire la prestazione assicurativa esclusivamente nel caso in cui un Guasto colpisca uno dei seguenti organi (Le parole in grassetto identificano l’organo o la parte generica del Veicolo, all’interno dei quali solo i singoli componenti lì di seguito indicati sono da intendersi coperti):
- Motore: testata e relativa guarnizione, albero motore, pistoni e fasce elastiche, bielle, cuscinetti di banco, cuscinetti di biella, aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair, valvole e guida valvole, pompa dell’olio.
- Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso attuatore): albero primario, albero secondario, alberino retromarcia, ingranaggio I, ingranaggio II, ingranaggio III, ingranaggio IV, ingranaggio V, ingranaggio VI, ingranaggio retromarcia, cuscinetti cambio, manicotti scorrevoli.
- Cambio automatico, cambio tiptronic, cambio multitronic, cambio speed gear, cambio variatronic, cambio ECVT: gruppo valvole, convertitore, pompa olio, ingranaggi, alberi, cuscinetti.
- Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, radiatore raffreddamento motore, tazza termostato e termostato.
- Componenti elettrici: alternatore, motorino avviamento, motorino tergicristalli, motorino pompa lavavetri.
- Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore.
- Impianto frenante: pompa freni.
- Manodopera: inclusa, compresi stacco e riattacco, secondo i tempari e le indicazioni del costruttore, applicata unicamente sulla rottura degli organi e componenti coperti dalla garanzia.
La sostituzione di una o più parti del Veicolo durante il periodo di copertura Guasti non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.
a) per la copertura Guasti Meccanici
Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione:
• le spese di diagnosi e ricerca guasto anche nel caso in cui il Guasto Meccanico sia coperto dall’Assicurazione, ove non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
• tutte le operazioni di manutenzione, verniciatura, regolazione e messa a punto del Veicolo;
• i danni ai Veicoli che non siano stati sottoposti a manutenzioni e revisioni secondo quanto previsto dal Piano di Revisione e Manutenzione, nonché in caso di mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata e dei tagliandi di manutenzione previsti sull’apposito libretto di garanzia. L’Assicurato è tenuto ad effettuare gli
interventi di manutenzione sul Veicolo; qualora richiesto dalla Compagnia in caso di Sinistro per Guasto Meccanico, dovrà dare prova di essi mediante esibizione delle fatture in originale;
• le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione o dovute ad un uso di carburante e/o di olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione;
• i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto del motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione di accensione / iniezione, registrazione di freni e frizione, regolazione degli angoli caratteristici, bilanciatura delle ruote, registrazione di portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
• i danni conseguenti all’Usura del Veicolo, a seguito del suo utilizzo;
• tutti i materiali di consumo e/o gli organi e i pezzi da sostituirsi periodicamente; a titolo esemplificativo e non limitativo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, cinghie varie, paraolii e manicotti;
• eventuali tasse e oneri quali, ad esempio, spese di smaltimento degli organi e pezzi;
• i danni causati da modifiche, riparazioni o smontaggi operati in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
• i danni a seguito di Incidente Stradale;
• i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte del proprietario o del conducente, oppure causati da precedenti errate o inadeguate riparazioni;
• i danni derivanti da dolo del proprietario, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale il Xxxxxxx venga affidato a qualsiasi titolo;
• i danni per mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
• i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti non coperte dalla stessa;
• i danni a seguito di Incendio, corto-circuito, urto, collisione, Furto, scoppio o a causa di agenti atmosferici;
• i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal costruttore;
• i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale;
• i danni per mancata e/o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
• i Guasti per vizio proprio del Veicolo e già esistenti alla data di sottoscrizione della Polizza, riportati nella Certificazione Dekra;
• gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da Usura;
• tutti i difetti provocati dalla manomissione delle parti coperte;
• il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa del mancato funzionamento del Veicolo conseguente ad un Guasto;
• le c.d. Riparazioni di Buona Pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione;
• i Guasti e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• i danni causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di utilizzo e di carico del Veicolo o ad uso diverso da quello privato;
• circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati.
Si precisa che nel caso in cui un Guasto sia già coperto dalla garanzia contrattuale del costruttore o da garanzie di precedenti riparatori l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente al Guasto che non sia stato indennizzato sulla base delle predette garanzie, alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione, pur in presenza di una richiesta di autorizzazione avanzata alla Struttura Organizzativa e da questa rilasciata.
La copertura assicurativa non opererà su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri / contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso.
È escluso dalla copertura il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno causato a persone o ad altri beni.
b) per la copertura Assistenza Stradale
La copertura assicurativa non opera e le prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
• violazione da parte dell'Assicurato delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
• partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
• atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
• terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
• tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
• guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• frode o possesso illegale del Veicolo;
• trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
• trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada;
• circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
• uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
• trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato;
• cause non ricomprese in quelle indicate all’art. 2 della Sezione “Cosa è assicurato” per l’accesso alla Prestazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smagnetizzazione delle chiavi del Veicolo o dimenticanza di esse all’interno dell’abitacolo, blocco delle serrature, congelamento del carburante, ecc.;
• mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo;
• mancanza della documentazione o dei requisiti del Veicolo (inclusi la revisione tecnica dei Veicoli e l’assicurazione obbligatoria) legalmente necessari per circolare nelle vie pubbliche dello Stato in cui si trova il Veicolo;
• mancanza di pneumatici di scorta, sempre che ciò sia stato determinante nel fatto causante il Sinistro.
Oltre alle precedenti esclusioni, non sono coperte dall’Assicurazione le seguenti Prestazioni o costi:
• prestazioni in favore degli occupanti del Veicolo trasportati gratuitamente mediante “autostop”;
• assistenze o rimborsi corrispondenti derivanti da fatti occorsi durante un Viaggio iniziato prima dell’entrata in vigore dell’Assicurazione;
• qualora il Veicolo abbia subito il Guasto e/o l'Incidente stradale, al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
• il costo, il trasporto o il ritiro di carburanti, refrigeranti, lubrificanti o altre sostanze necessarie al funzionamento del Veicolo;
• il costo per la sostituzione o riparazione dello/degli pneumatici;
• le spese per il rifornimento del carburante;
• le Prestazioni derivanti dall’immobilizzo del rimorchio.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro,
ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste dall’Assicurazione.
Non sono considerati Guasti o comunque non sono coperti dall’Assicurazione gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori.
MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Art. 7 – Esclusione di compensazioni alternative
b) per la copertura Assistenza Stradale
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.
Art. 8 – Esclusioni specifiche
b) per la copertura Assistenza Stradale
Le esclusioni specifiche relative alle singole prestazioni sono indicate nell’art. 2 della Sezione “Cosa è assicurato”.
Art. 9 – Estensione territoriale
DOVE VALE LA COPERTURA
La copertura assicurativa di cui all’Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro – Modalità di denuncia del Sinistro
a) per la copertura Guasti Meccanici
• Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione del Guasto, l’Assicurato dovrà richiedere alla Compagnia la valutazione del danno ed attendere che la Compagnia gli comunichi per iscritto se il Guasto è garantito dalla copertura Guasti Meccanici o se non rientra in essa. Diversamente, la Compagnia non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
• Ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, non effettuare un utilizzo o delle operazioni sul Veicolo che comportino l’aggravarsi del Guasto.
Il mancato adempimento dell’obbligo di evitare o diminuire il danno o di avvisare l’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione dell’Indennizzo.
• L’Assicurato deve denunciare il Sinistro telefonando al numero x00.000.0000000 e fornendo il numero di Polizza, i dati identificativi personali propri e del Veicolo, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo, la tipologia di Guasto Meccanico e tutti gli altri dati necessari per la gestione del Sinistro; in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, dovrà provvedervi appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione.
La Compagnia individuerà e comunicherà all’Assicurato il riparatore di fiducia dove condurre o far condurre il Veicolo.
L’Assicurato dovrà concedere al riparatore l’autorizzazione per lo smontaggio del Veicolo al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico e quindi inviare alla Centrale Operativa a mezzo fax al numero x00.000.0000000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx, un preventivo dettagliato compilato sul modulo dichiarazione Guasti di cui all’Allegato 1, contenente le seguenti informazioni:
a. data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
b. dati del proprietario del Veicolo (nome e cognome, recapito telefonico);
c. dati del Veicolo (marca, modello, targa);
d. copia del libretto di circolazione fronte e retro;
e. preventivo dettagliato a diagnosi certa (ore e costo manodopera oraria, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli organi e dei pezzi).
La Centrale Operativa entro 48 ore dal ricevimento del preventivo darà riscontro all’Assicurato e:
- in caso di informazioni insufficienti per la valutazione del Sinistro: richiederà documentazioni o informazioni aggiuntive oppure disporrà l’esecuzione di una perizia sul Veicolo e sul Guasto;
- in caso di Guasto integralmente o parzialmente coperto: comunicherà all’Assicurato quali interventi di riparazione rientrano in copertura e quali costi sono indennizzati dalla Compagnia;
- in caso di Guasto non coperto: comunicherà all’Assicurato che il Guasto non rientra in copertura e che i costi di riparazione non saranno indennizzati, specificandone i motivi.
L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l’acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché la documentazione che provi l’effettuazione degli interventi del Piano di Revisione e Manutenzione (in particolare, per ogni tagliando di manutenzione effettuato, la fattura o la ricevuta fiscale dalla quale risulti: l’intestatario del Veicolo; il numero di targa; il chilometraggio del Veicolo al momento dell’intervento; le eventuali riparazioni eseguite in precedenza sul veicolo, la relativa data e documentazione fiscale). L’Assicuratore si riserva altresì di inviare periti da lui designati al fine di esaminare il Veicolo prima dell’intervento dell’officina riparatrice.
L’Assicurato è tenuto a collaborare con la Compagnia per la corretta gestione del Sinistro e, pertanto, a fornire ogni informazione utile alla ricostruzione di quanto avvenuto, a presentare eventuale documentazione comprovante dinamica, cause e conseguenze del Sinistro e, più in generale, a fornire ogni ulteriore chiarimento o documento richiesto dalla Compagnia.
b) per la copertura Assistenza Stradale
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:
dall’Italia
800 087571
dall’Estero
x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare:
• Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza;
• Dati completi dell’Assicurato che necessita di Assistenza;
• Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo;
• Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l’Assistenza;
• prestazioni richieste;
• Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa potrà richiamarlo.
La Struttura Organizzativa, per erogare le prestazioni previste dall’Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato; a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Compagnia chiederà all’Assicurato l’invio, secondo le modalità indicate nell’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente.
Art. 11 – Liquidazione dell’Indennizzo
a) per la copertura Guasti Meccanici
L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla riparazione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10 o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa.
L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 12 – Premio dell’Assicurazione
Il Premio, unico ed anticipato, per una copertura di 12 mesi, è calcolato in misura fissa ed è indicato nella seguente tabella:
Premio Annuo | Imponibile | Imposta | Totale |
Garanzia Guasti Meccanici | € 130,84 | € 17,66 | € 148,50 |
Garanzia Assistenza | € 15,00 | € 1,50 | € 16,50 |
Totale | € 145,84 | € 19,16 | € 165,00 |
La provvista a titolo di anticipo del Premio deve essere versata al momento dell’adesione al contratto a distanza attraverso il Sito Web.
Il pagamento può essere effettuato per mezzo di carta di credito o PayPal sui conti correnti bancari intestati all’Intermediario Assicurativo di MAPFRE ASISTENCIA S.A.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket) per la garanzia Guasti Meccanici e del 10% per la garanzia Assistenza.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 13 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione - Diritto di Opzione
L’Assicurazione è conclusa dal Contraente solo nel caso in cui, successivamente all’adesione al contratto a distanza tramite il Sito Web, eserciti il Diritto di Opzione. L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata nella Polizza di Assicurazione e ha durata di 12 mesi. Alla scadenza l’Assicurazione non si rinnoverà tacitamente.
Il Diritto di Opzione sul contratto di Assicurazione è esercitabile:
- solo in caso di rilascio con esito positivo della Certificazione Dekra sul Veicolo che si intende assicurare;
- entro e non oltre 25 giorni dall’acquisto online del servizio di certificazione e dell’Assicurazione;
- a condizione che il relativo Premio sia stato versato quale provvista tramite il Sito Web con le modalità indicate all’art. 12 della Sezione “Quando e come pagare il Premio”.
L’Assicurazione è conclusa e la copertura assicurativa è attivata decorsi 30 giorni dall’acquisto online della Certificazione Dekra e del Diritto di Opzione di acquisto dell’Assicurazione stessa in caso di esito positivo del servizio di valutazione del Veicolo con rilascio della Certificazione Dekra, salvo il caso di rinuncia espressa al Diritto di Opzione da parte del Cliente con le modalità e nei termini indicati all’art. 15 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
In caso di mancato rilascio della Certificazione Dekra, l’Assicurazione non si concluderà ed il Premio versato in via anticipata sarà rimborsato.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente – senza diritto per l’Assicurato al rimborso del Premio non goduto, fatta eccezione per il caso di recesso – in caso di:
a) recesso previsto dall’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”;
b) Sinistro per Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno totale del Veicolo;
c) trasferimento del Veicolo assicurato successivo al primo. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere i documenti comprovanti la proprietà del Veicolo indicato nella Polizza;
d) confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione;
e) perdita, nel corso del contratto, da parte del Veicolo delle condizioni di assicurabilità previste.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In particolare, la copertura Guasti Meccanici si annullerà e il diritto all’Indennizzo verrà meno nel caso in cui il contachilometri/contamiglia del Veicolo sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza chilometrica del Veicolo stesso e/o in caso di falsa dichiarazione degli anni e/o del chilometraggio del Veicolo.
In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento alla Compagnia, in caso di Sinistro l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Art. 15 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 19 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. L’Assicurato potrà richiedere l’Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un’assicurazione per il medesimo Rischio; le somme riscosse però non potranno superare il valore del danno subito.
Art. 16 – Ripensamento - Rinuncia al Diritto di Opzione - Diritto di recesso
• Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di valutazione del Veicolo e del Diritto di Opzione sull’Assicurazione, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le diverse modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
MAPFRE ASISTENCIA rimborserà Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di esercizio del diritto di ripensamento.
• Il Cliente può rinunciare al Diritto di Opzione sul contratto di Assicurazione entro 30 giorni dalla data di acquisto online del servizio di Certificazione Dekra, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le diverse modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
MAPFRE ASISTENCIA rimborserà il Premio corrisposto in via anticipata nel termine di entro 30 giorni dalla data di rinuncia al Diritto di Opzione.
• Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo/erogazione della prestazione o dalla contestazione del Sinistro/rifiuto della prestazione, ciascuna parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con le modalità indicate all’art. 18 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
In tale caso, l’Assicurazione cesserà 30 giorni dopo la data di spedizione della comunicazione di recesso.
Nei casi di recesso sopra indicati l’Assicuratore restituirà al Contraente il Premio corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso per una delle ipotesi sopra indicate, il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del
Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di MAPFRE ASISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile in favore dell’Assicuratore che ha pagato l’indennità, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente Stradale l’Assicuratore non subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Art. 18 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato e del Contraente a MAPFRE ASISTENCIA relative all’Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Strada Trossi, n. 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) Indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 015/0000000
Per richieste di rimborso relative alla copertura di Assistenza Stradale la documentazione potrà essere anticipata via e-mail all’indirizzo xx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all’Assicurato o al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest’ultimo al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 19 – Cessione dei diritti - Trasferimento
Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale il Contraente venda il Veicolo ad altro Privato, l’Assicurazione verrà trasferita a quest’ultimo, che assumerà quindi la qualifica di Assicurato, a condizione che il Contraente venditore e il Privato acquirente compilino e sottoscrivano entrambi il Modulo di Trasferimento. Tale modulo dovrà poi essere caricato nell’area personale dell’Assicurato Venditore sul Sito Web e inviato, unitamente alla copia del documento di identità del Privato acquirente, all’Intermediario Assicurativo a mezzo di raccomandata A.R. entro e non oltre 8 giorni dalla data del trasferimento di proprietà.
Il trasferimento della copertura assicurativa avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di caricamento da parte dell’Assicurato del modulo stesso.
È consentito un solo trasferimento della copertura assicurativa a seguito della vendita del Veicolo da parte del soggetto che riveste la qualifica di Assicurato al momento della stipula dell’Assicurazione al primo Privato acquirente; in caso di successivi ulteriori trasferimenti del Veicolo a terzi, la copertura assicurativa cesserà senza diritto per l’Assicurato al rimborso della quota di Premio non goduto.
Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, l’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, il presente contratto ed i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 20 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 22 – Foro competente
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
ALLEGATO 1 – MODULO DICHIARAZIONE GUASTI
ALLEGATO 2 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario,
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
• tramite app di messaggistica,
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo; stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. |
• Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. | |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Aggiornamento del contratto alla normativa nazionale ed internazionale
Gentile Cliente,
La informiamo su alcuni adeguamenti del contratto al quadro normativo nazionale ed internazionale.
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è obbligata ad adeguare i propri contratti alle politiche internazionali in materia di misure restrittive finalizzate a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza nazionale ed internazionale.
Per adempiere a queste misure, il contratto è aggiornato con l’inserimento della seguente clausola:
“In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
a) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni
, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
b) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.”
Per maggiori informazioni sulle Sanzioni Internazionali si rinvia al sito del Ministero dell’Economia e Finanze - Prevenzione dei Reati Finanziari - Embarghi Finanziari.
Cordiali saluti.
MAPFRE ASISTENCIA S.A.
AD USO PUBBLICO