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ALL. 1
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI A ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO RESIDENTI NEI COMUNI DELLA ZONA LUNIGIANA (COMUNI DI: AULLA, BAGNONE, CASOLA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA N., MULAZZO, PODENZANA, PONTREMOLI, TRESANA, VILLAFRANCA, ZERI) .
TRA
La Provincia di Massa-Carrara (di seguito indicata come “la Provincia”), con sede in Massa – Piazza Aranci n. 35, partita IVA80000150450, nella persona della Dirigente del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio e Fabbricati – SIC – Economato - Pubblica Istruzione – Rete Culturale – Politiche di Genere, Xxxxxxx Xxxx, nata a Massa il 02/01/1966 e domiciliata per la carica in Massa, Piazza Aranci n.35.
E
La Società della Salute Lunigiana (di seguito indicata come “la SdS”), con sede in Xxxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00, partita IVA 01230070458, nella persona del Direttore, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Zurigo (Svizzera) il 25/11/1957 e domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio
di seguito, quando individuate congiuntamente, indicate anche per brevità come “le Parti”.
Vista la normativa vigente in materia e di seguito esposta:
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare gli articoli 139 e seguenti;
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
• Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
• Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
• Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii.;
• D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;
• Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
• art. 1 comma 5, Legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni)”, “ ... Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente”;
• Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• Articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016” “… Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
• disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del
• decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”;
• D. Lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
PREMESSO CHE:
• la Provincia di Massa Carrara, competente per materia, al fine di superare le criticità rappresentate dalla gestione diretta (con risorse provinciali) da parte degli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado fino ad oggi praticata, ha richiesto alla Società della Salute della Lunigiana - che già svolge per conto di tutti i 14 Comuni soci, analoghi servizi di assistenza per l’autonomia e comunicazione personale e trasporto scolastico degli studenti con disabilità inscritti alle Scuole dell’Infanzia e del Primo Ciclo della Lunigiana - la disponibilità a svolgere identico servizio anche per gli Istituti Secondari di Secondo Grado aventi sede in Lunigiana, per rispondere in modo efficiente, efficace ed omogeneo alle esigenze e ai bisogni territoriali oltrechè per garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti beneficiari;
• L’assemblea dei Soci della SdS Lunigiana con deliberazione n. 6 del 19/07/2018 ha approvato:
- la collaborazione con la Provincia di Massa Carrara finalizzata a provvedere con la propria organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019;
- ha dato mandato al Direttore SdS di provvedere, in collaborazione con i competenti Uffici della Provincia di Massa Carrara, alla redazione e alla sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti;
• Il Presidente della Provincia di Massa-Carrara con Decreto n. 82/2018 ha approvato:
- la collaborazione con la SdS Lunigiana finalizzata alla gestione da parte della medesima, tramite la propria organizzazione, dei servizi di supporto organizzativo agli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019;
- ha dato mandato alla Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di Genere, di provvedere, in collaborazione con i competenti Uffici della SdS Lunigiana, alla redazione e alla sottoscrizione di apposita Convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
Con la presente Convenzione le parti intendono garantire, promuovere, e sostenere il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità iscritti presso Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni ricompresi nella Zona Lunigiana;
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Massa-Carrara e la SdS Lunigiana per la gestione degli interventi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni ricompresi nella Zona Lunigiana.
Gli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, oggetto della presente Convenzione, riguardano:
1) il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità;
2) il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica;
Art. 2 - Durata del rapporto convenzionale e assegnazione delle risorse finanziarie
I servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, di competenza della Provincia, si riferiscono all’ a.s. 2018/2019.
La presente Convenzione ha validità a partire dal 17/09/2018 e cessa il 10/06/2019. La copertura finanziaria dei suddetti servizi è a carico integrale della Provincia.
Il corrispettivo dei servizi affidati in gestione a SdS è stimato in circa 53.715,00 € omnicomprensivo sia dei costi relativi al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale sia dei costi relativi al servizio di trasporto. L’importo potrà essere proporzionalmente modificato in caso di aumento o diminuzione del numero dei beneficiari del servizio.
Art. 3 – Il Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
Il Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ha per oggetto le prestazioni svolte da operatori qualificati nel contesto delle attività scolastiche, atte a concorrere alla positiva fruizione dell’offerta formativa da parte degli studenti con disabilità; esse consistono in attività educativo/assistenziali di supporto e promozione delle risorse personali degli studenti, idonee a sviluppare le loro potenzialità nel campo dell’autonomia personale e della comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e funzionali, in collaborazione con il personale scolastico, sanitario e con le famiglie, contribuendo alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ciascun allievo (P.E.I.);
3.1 Destinatari del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale Sono destinatari del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, residenti nei Comuni della Zona Lunigiana frequentanti Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 66/2017;
3.2 Modello organizzativo del servizio
La SdS è individuata quale ente erogatore del servizio per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti.
La Provincia, nel mese di marzo di ogni anno, invia a tutti gli Istituti scolastici di competenza la scheda di monitoraggio per la ricognizione degli studenti beneficiari del servizio al fine della programmazione degli interventi di inclusione scolastica per il successivo anno scolastico. I dati restituiti dagli Istituti scolastici vengono successivamente esaminati e verificati con gli Istituti scolastici stessi e con l’Ufficio scolastico Territoriale.
La Provincia, in base alle segnalazioni delle scuole e dell’Ufficio scolastico Territoriale, comunica alla Società della Salute, con congruo anticipo sull’inizio dell’anno scolastico, l’elenco degli alunni destinatari dei servizi, specificando l’ Istituto frequentato.
Sulla base della comunicazione ricevuta, la SdS provvede ad individuare la Cooperativa/Associazione maggiormente qualificata per la gestione del servizio, salvaguardando, ove possibile, la continuità del rapporto operatore/alunno rispetto all’anno scolastico precedente, anche nel passaggio tra i diversi gradi di scuola.
La SdS deve comunicare alla Provincia e agli Istituti scolastici interessati, prima dell’avvio dell’anno scolastico o dell’immissione in servizio di ciascun assistente all’autonomia e comunicazione, il nominativo della Cooperativa/Associazione incaricata, nonchè il prospetto degli affiancamenti assistente/ studenti.
Nella selezione dei soggetti gestori e degli operatori, la SdS che organizza il servizio è tenuta a rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché di rapporti di lavoro. Le figure professionali di cui può avvalersi sono quelle previste dalla vigente normativa statale e regionale.
La presa in carico degli alunni da parte della SdS deve avvenire con modalità tali da garantire, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la presenza dell’assistente a fianco dello studente;
Art. 4 - Servizio di trasporto scolastico
Il Servizio di Trasporto scolastico consiste nell’accompagnamento, individuale o collettivo, di andata e/o ritorno in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana, residenti nel territorio dei Comuni della Zona Lunigiana.
4.1 Destinatari del servizio di trasporto scolastico:
Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, residenti nei Comuni della Zona Lunigiana frequentanti Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale.
A decorrere dal 1°gennaio 2019, l’accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017;
4.2 Modello organizzativo del servizio
La SdS è individuata quale ente erogatore del servizio per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti aventi diritto.
La Provincia, nel mese di marzo di ogni anno, invia a tutti gli Istituti scolastici di competenza la scheda di monitoraggio per la ricognizione degli studenti beneficiari del servizio al fine della programmazione degli interventi di inclusione scolastica per il successivo anno scolastico. I dati restituiti dagli Istituti scolastici vengono successivamente esaminati e verificati con gli Istituti scolastici e l’Ufficio scolastico Territoriale.
La Provincia, in base alle segnalazioni delle scuole e dell’Ufficio scolastico Territoriale, comunica alla Società della Salute, con congruo anticipo sull’inizio dell’anno scolastico, l’elenco degli alunni destinatari dei servizi, specificando l’ Istituto frequentato nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.
Sulla base della comunicazione ricevuta, la SdS provvede ad individuare l’operatore maggiormente qualificato.
Il servizio di trasporto deve essere prestato da casa a scuola e viceversa e deve essere garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza al disabile.
Art. 5 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie
Il corrispettivo dei servizi, stimato in circa € 53.715,00 omnicomprensivo dei costi per il servizio per l’autonomia e la comunicazione personale ed i costi per il servizio di trasporto scolastico - sarà corrisposto, dalla Provincia, alla SdS in tre tranche, come di seguito riportato:
− € 17.000,00 alla sottoscrizione della presente Convenzione;
− € 17.000,00 entro il 31/03/2019;
− € 19.715,00 entro il 30/06/2019, dietro presentazione del rendiconto delle spese e delle attività svolte;
Art. 6 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna:
− all’esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi;
− a fornire alla SdS, con tempestività e completezza, le informazioni necessarie alla buona riuscita degli interventi;
− a collaborare con la SdS al fine del consolidamento di rapporti proficui con le Istituzioni scolastiche e le famiglie degli alunni disabili;
Art. 7 - Impegni della Società della Salute
La SdS si impegna:
− a comunicare alla Provincia e agli Istituti scolastici interessati, prima dell’avvio dell’anno scolastico o dell’immissione in servizio di ciascun assistente all’autonomia e comunicazione, il nominativo della Cooperativa/Associazione incaricata, nonchè il prospetto degli affiancamenti assistente/studenti;
− a trasmettere alla Provincia il contratto con la Cooperativa/Associazione incaricata;
− a presentare entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento il rendiconto finanziario e una relazione sull’ attività svolta;
− a tutelare, ove possibile, sia nel corso dell’ anno scolastico che nel passaggio tra i diversi ordini di scuola la continuità del rapporto tra alunno ed operatore assegnato, fatte salve le indicazioni contrarie provenienti dalla famiglia o dall’Istituto scolastico e le cause di forza maggiore;
− a garantire la puntuale effettuazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Art. 8 - Variazioni
Ogni eventuale modifica dei Servizi di cui alla presente Convenzione deve essere concordata tra le parti.
Art. 9 – Controversie
Il foro territorialmente competente a decidere in merito a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine al presente atto, sarà esclusivamente quello di Massa Carrara.
Art. 10 - Registrazione
La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26.4.86, n. 131.
Art. 11 - Rinvio a norme vigenti
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.
La presente Convenzione è redatta in n. 2 originali e si compone di n. 11 articoli.
Massa,
Provincia di Massa-Carrara Società della Salute Lunigiana