CONDIZIONI GENERALI
PARTE PRIMA
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzate in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.
Per le suddette motivazioni, ma anche in considerazione della particolarità e complessità degli interventi da effettuare, l’Ufficio ha redatto il presente progetto, da affidare ad un operatore economico esterno mediante la procedura dell’Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei relativi lavori.
L'Accordo quadro è, dunque, finalizzato alla demolizione dei manufatti edilizi realizzati da privati cittadini in assenza dei provvedimenti abilitativi e la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, mediante l’esecuzione dei seguenti lavori:
» eventuale sgombero, movimentazione e trasporto di masserizie, mobili, arredi, attrezzature e altro materiale rinvenuto all’interno dell’abitazione, in magazzini e depositi comunali appositamente allestiti o in altri siti all’uopo individuati;
» demolizione totale e/o parziale di fabbricati, solai, tramezzi, vespai, piastrellature, murature, impianti termo-idrico-sanitari, impianti elettrici, coperture;
» dismissione di infissi esterni, porte interne, bagni, locali accessori, etc.;
» smontaggio/demolizione di tettoie, pergolati, recinzioni, cancelli, manufatti in alluminio, ferro e/o lamiera zincata;
» trasporto e conferimento del materiale a discarica autorizzata
Il presente Capitolato disciplina i contenuti, la tipologia delle lavorazioni e delle prestazioni riguardanti l'Accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico così come previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto e per la durata di mesi ventiquattro.
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo quadro norma l’espletamento delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto che dovranno essere effettuate in esecuzione dei singoli ordini di servizio emessi dalla DD.LL., man mano che se ne presenterà l’esigenza, fino alla concorrenza del valore complessivo dell’appalto stabilito al successivo art. 3.
L’Accordo ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori. Pur tuttavia, lo stesso, se in presenza di particolari necessità poste in essere dalla Commissione straordinaria, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva nello stesso periodo la facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione nei limiti di un quinto dell’importo globale dell’appalto senza che per ciò l’aggiudicatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta, salvo quello strettamente legato all’esecuzione delle prestazioni.
Il tempo ordinario di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori dell’appalto, considerata la particolarità di esecuzione degli stessi e alla tempistica dettata dalla LL.LL. in relazione alle specifiche esigenze d’intervento, è subordinato all’importo contrattuale dei lavori. Conseguentemente qualora il susseguirsi dell’esecuzione dei singoli interventi comporterà la totale utilizzazione della somma
stanziata prima dei 24 mesi, i lavori dell’appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Di contro l’ammontare complessivo dell’appalto, in relazione alla tempistica dettata dalla DD.LL., non sarà utilizzato entro la scadenza contrattuale, l’Impresa è obbligata a continuare l’appalto, fino alla concorrenza dell’intero importo contrattuale.
In tal caso il R.U.P., su specifica, richiesta motivata della DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa. Le varie prestazioni saranno contabilizzate in base ai singoli prezzi indicati nell’apposita tavola “Elenco prezzi” (vincolante per tutta la durata dell’appalto), decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Non è ammessa alcun tipo di revisione prezzi ai sensi del successivo articolo 9.
Art. 3 - PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore stimato presuntivo dell'appalto al netto dell'I.V.A. nella misura del 22% è pari ad Euro 1.868.400,00.
Il quadro economico dell'Accordo quadro a stipulare è così articolato:
LAVORI
Importo a base d'asta soggetto a ribasso d’asta......... Euro 1.730.000,00
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (8%) non
soggetti a ribasso d’asta………………………………………….. Euro 138.400,00
Sommano in uno Euro 1.868.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- IVA al 22% sui lavori……………………………………………. Euro 532.820,52
- Incentivo diritti tecnici ed oneri assicurativi
al personale tecnico dipendente………………………….. Euro 37.368,00
- Oneri conferimento a discarica e caratterizzazione.. Euro 280.260,00
- Spese smaltimento rifiuti speciali (eternit, legno, ec) Euro 93.420,00
- Locazione immobili per custodia e guardiania
Masserizie …………………………………………………….…….. Euro 179.831,48
- spese di gara (pubblicità, commissione UREGA, etc)..Euro 7.000,00
- Contributo ASP e ANAC………………………………………… Euro 900,00
Totale Somme A Disposizione Euro 1.131.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO Euro 3.000.000,00
Il valore dell'Accordo quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l'impresa aggiudicataria il minimo garantito.
Ciascun affidamento di lavori, effettuato sulla base dei singoli contratti applicativi, non è condizionato ad alcun minimo garantito, conseguentemente, per tale motivo, potrà essere di qualsiasi entità, oltre l'I.V.A..
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi.
Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Le lavorazioni e gli interventi compresi nel presente Accordo quadro saranno valutati, di norma, a misura secondo l'Elenco prezzi formato sulla base del vigente Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici approvato con Decreto Assessore n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013, pubblicato in G.U.R.S. del 15,03.2013, n. 13, sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del suddetto elenco prezzi posto a base di gara.
I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezzario sopraindicato, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all’art. 15 del presente Capitolato.
Art. 5 - CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI L'ACCORDO QUADRO
Poichè fino all'adozione del nuovo sistema di qualificazione (ex art. 83), in base all'art. 216 c. 14 del Codice, rimangono in vigore “le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (cioè gli artt. da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori da affidarsi nell'ambito dell'Accordo quadro, rientrano tra quelli definiti della:
Lavorazioni | Categoria Allegato "A" DPR 207/2010 | Classifica Allegato "A" DPR 207/2010 | Importo in €. compresi oneri sicurezza | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | subappaltabile | ||||
Demolizione di opere | OS23 | IV (per importi fino a €. 2.582.000,00) | €. 1.868.400,00 | Prevalente | max 30% |
Importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso: €. 1.730.000,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 138.400,00
Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
Art. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
L’aggiudicazione dell'Accordo quadro in argomento sarà effettuata con procedura ordinaria aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 a favore dell'Impresa che avrà formulato il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del già richiamato D. Lgs. n. 50/2016 mediante offerta con unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara ed esclusione delle offerte anomale.
Art. 7 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L'Impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, nel presente Capitolato, delle condizioni locali e di tutte le
altre circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sugli immobili abusivi, indicando i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016)
Art. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutate le lavorazioni, anche se non espressamente detto nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:
a) per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna esclusa, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
b) nel caso di lavoro notturno: la spesa per la illuminazione del cantiere e luogo di lavoro;
c) tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto e definito a perfetta regola d'arte, intendendosi compresi e compensati nel prezzo tutti gli altri oneri che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze di traffico e viabilità, nonchè per tutte le altre e diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione lavori saranno ritenute giustificate;
e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di soggetti ed enti terzi, ovvero degli Enti gestori ed erogatori di servizi tecnologici anche a rete;
f) la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per eventuali chiusure al traffico, anche parziale di strade interessate dai lavori, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa.
Art. 9 - REVISIONE PREZZI
Per quanto attiene alla revisione prezzi, restano salve le prescrizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, con specifica esclusione delle clausole di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile e non trova applicazione nemmeno l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 10 - CAUZIONE E GARANZIE
La garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, denominata "Garanzia provvisoria" è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto da costituirsi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché, dall'impegno dio un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12-03-2004, n. 123.
All'atto della stipula del contratto riguardante l'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva resterà vincolata a favore del Comune di Castelvetrano per tutta la durata dell'Accordo quadro e sarà svincolata successivamente all'avvenuto acclaramento dei lavori stabilito al successivo art. 22 .
L'Impresa appaltatrice, in attuazione dell'art. 129, comma 1 e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 è obbligata a prestare in sede di stipula del contratto di accordo quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 - PENALE
La penale di cui all'art. 145 del del D.P.R. n. 207/2010, per la ritardata ultimazione dei singoli affidamenti, rispetto ai tempi indicati dalla D.L. nei singoli ordinativi di cui al successivo art. 15 è fissata nella misura dello 0,5 per mille dell'importo a consuntivo di ciascun singolo intervento per cui è stato emesso per ogni giorno di ritardo rispetto a quello previsto nel modulo d'ordine, con un minimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al termine fissato nell’ordine medesimo, nel caso l'importo dello 0, 5 per mille risultasse inferiore a tale somma.
Art. 12 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora l'Impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, il Comune di Castelvetrano si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'Accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda stessa, con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
E’ in facoltà, inoltre, della Stazione appaltante di risolvere, in tutto o in parte, l’appalto qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio nonché nei casi di inadempimento delle clausole del presente Capitolato.
La Stazione appaltante risolverà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., il contratto che seguirà all’aggiudicazione dell’appalto:
- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato e atti complementari, della normativa di riferimento, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso la ditta affidataria non esegua quanto richiesto dalla Stazione appaltante e accettato dalla stessa in sede di gara;
- nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi;
- nei casi di subappalto e/o di cessione del contratto, previsti dagli atti di gara;
- nel caso in cui i termini di esecuzione abbiano superato quelli previsti;
- in caso di fallimento, anche se a seguito di concordato preventivo, della Ditta aggiudicataria ovvero dell’Impresa mandataria, nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Impresa;
- in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale:
In tale ipotesi la Stazione appaltante provvederà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, a risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, con diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti senza che la ditta abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fini al giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha piena facoltà di affidare quanto oggetto del presente CSA alla ditta risultata successiva nella graduatoria della gara, al ribasso offerto, addebitando i maggiori oneri economici alla ditta inadempiente.
La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Art. 13 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo quadro i seguenti documenti:
1) l'offerta dell'Impresa;
2) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
3) l'elenco prezzi unitari redatto sulla base del vigente Prezzario della Regione siciliana;
4) il Nuovo prezzario unico regionale dei lavori pubblici della Regione siciliana approvato con Decreto Assessoriale n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2013.
Art. 14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di insufficienza di specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione dell'Accordo quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI AFFIDAMENTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 15 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO
In considerazione dell'attività della Stazione appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso delle strade e vie oggetto degli interventi.
L'Impresa dovrà, quindi, provvedere:
- adottare particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità della circolazione viaria e la sicurezza pubblica e privata;
- tenere conto della possibilità che gli interventi oggetto del presente Accordo quadro vengano eseguiti in più fasi;
- tenere conto della possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi dove debbano eseguirsi gli interventi.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori garantendo il corretto uso delle strutture interessate dall'intervento, ancorchè ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
L'Impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa se non avrà ricevuto disposizione di servizio (modulo d'ordine nella forma dell'Ordine di servizio) sottoscritta dalla Direzione dei lavori e vistata dal R.U.P. nella quale saranno indicate:
- le lavorazioni a farsi;
- l’indicazione delle somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento, sulla base della preventivazione redatta dall’Ufficio della D.L.;
- il termine entro il quale dovranno essere ultimate.
Il predetto modulo d'ordine conterrà anche il termine inderogabile entro cui l'Impresa dovrà redigere la stima delle lavorazioni, come appresso specificato.
I lavori ordinati dovranno essere eseguiti da parte dell'Impresa per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate nei moduli d'ordine prima citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.
L’Impresa si impegna unilateralmente per tutta la durata dell’Accordo Quadro a redigere, in continuo contraddittorio con l'Ufficio della Direzione dei lavori, la preventivazione e quantificazione degli interventi ed a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per l’esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.
La Stazione appaltante richiederà all'Impresa, entro e non oltre un congruo termine previsto nel modulo d'ordine, di provvedere alla quantificazione del costo dei singoli interventi da eseguire mediante la redazione di computo metrico estimativo corredato, laddove indicato dall’Ufficio della DD.LL., di schemi grafici.
I singoli preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi allegato al contratto d’appalto e nel vigente prezzario regionale, ribassate della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l'Impresa potrà ricorrere alla richiesta di formulazione di "Nuovi prezzi" da parte della Direzione dei lavori.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo inderogabile termine all'Impresa per l'adeguamento e/o completamento dello stesso, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.
Sulla base dei computi metrici estimativi e/o preventivi, redatti di volta in volta dall'Impresa e approvati dalla D.L., secondo le modalità sopra evidenziate, ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto, fatto predisporre dalla Stazione Appaltante, si procederà alla stipula dei singoli contratti applicativi, redatti nella forma della scrittura privata non autenticata e debitamente firmati dalla Direzione dei Lavori, dall'Impresa e vistati dal R.U.P.. I predetti contratti applicativi faranno parte integrante dell'Accordo quadro sottoscritto e saranno oggetto di registrazione in caso d'uso e, cioé, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle regolate lavorazioni.
La sottoscrizione dovrà avvenire entro giorni 3 (tre) lavorativi dalla disposizione a firmare da parte della DD.LL..
L'Impresa ha l'obbligo di designare un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione appaltante farà riferimento per qualsivoglia necessità, per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori come precedentemente stabilito.
Pertanto, il referente tecnico dovrà fornire un numero telefonico di cellulare nel quale sia sempre raggiungibile.
Inoltre, l'Impresa dovrà:
a. avere nel Comune di Castelvetrano, oltrechè nel luogo della sede sociale, un ufficio-recapito operativo munito di telefono e di personale preposto alla ricezione dei moduli d'ordine durante le ore lavorative, nonchè, previsto di segreteria telefonica, funzionante per tutte le restanti ore ( (compreso domenicali e festivi).
b. indicare un recapito telefonico, fisso e mobile - per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste urgenti) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la Stazione appaltante;
c. far conoscere una propria mail, una propria PEC per le comunicazioni della Stazione appaltante.
Per i singoli moduli d'ordine trasmessi dalla D.L. con PEC all'Impresa, l'avvenuta ricevuta di ricezione sostituisce la controfirmatura per accettazione.
Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta l'esecuzione d'urgenza dalla Direzione dei lavori o dal Comando dei Vigili Xxxxxx, dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc., in qualsiasi giorno ed orario, senza che l'Impresa debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco e di riferimento.
Questi ultimi interventi devono essere confermati dalla DD.LL. con successiva disposizione di servizio (moduli d'ordine) in applicazione della vigente normativa in ordine ai lavori urgenti e di somma urgenza.
La tardiva ultimazione dei lavori relativi ai singoli moduli d'ordine, così come la tardiva predisposizione dei computi metrici e delle preventivazioni, comporta l'applicazione della penale prevista dall'art. 11, mentre la tardiva esecuzione, oltre giorni dieci dalla data del singolo affidamento, comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'art. 12.
La Stazione appaltante nominerà un componente dell'Ufficio della D.L. con funzioni di assistente che sarà costantemente presente nei luoghi ove si svolgono gli interventi dal momento che la particolarità dell'appalto di che trattasi richiede una continua leale cooperazione tra l'Impresa e la Stazione appaltante stessa.
ART. 16 - RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE
L’Impresa, ha l'obbligo di eseguire riprese video-fotografiche, riportanti la data e l'ora di ripresa, dei singoli interventi ordinati con i relativi moduli d'ordine ed oggetto di contratti aggiuntivi, con
l'indicazione dei coni ottici di ripresa, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione Lavori.
Le predette riprese video-fotografiche dovranno essere effettuate prima dell'intervento e in itinere. La realizzazione delle riprese video-fotografiche sarà necessaria e condizione imprescindibile per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.
ART. 17 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI
I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori dovranno essere delle migliori qualità.
Solo in caso di documentata irreperibilità dei materiali richiesti ed a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, saranno accettati materiali di diverso tipo ma che non si discostino dalle caratteristiche richieste.
L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, le indicazioni enucleate nella esposizione delle voci delle categorie dei lavori e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.
Inoltre, è l'obbligo dell'Impresa di uniformarsi ed attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dai regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori Pubblici.
Per la realizzazione dei lavori l'Impresa è obbligata ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature ritenute idonee dalla D.L., tenendo in cantiere quanto utile ed idoneo, in rapporto all'entità dei lavori che dovranno eseguirsi.
Prima di dare inizio ai lavori, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nella quali ricadono le opere, esistono cavi sotterranei ( telefonici, elettrici, etc.) o condutture ( fognarie, acquedottistiche, metanodotti, etc.).
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati ( ubicazione, profondità, etc.) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune e necessarie per evitare danni alle accennate opere, alle cose ed alle persone.
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato nei prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi e alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante comunicazione sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla Direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estraneo il Comune di Castelvetrano da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
In genere, l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento, purché a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi della Stazione appaltante.
Il Comune di Castelvetrano si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio come ricordato al precedente articolo 15 senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di maggiori compensi.
E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con i lavori appaltati, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire permanentemente l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.
L'Impresa dovrà, altresì, osservare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.
La Stazione appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per sottrazioni o danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'Impresa.
L'Impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione con interventi eseguiti contemporaneamente da altre Imprese, in modo da non procurare intralci o interferenze.
Art. 18 - MODALITA' ESECUTIVE PARTICOLARI
Sgombero e trasporto di mobili e masserizie: Prima dell’inizio dei lavori di scavo e/o demolizione degli immobili abusivi dovranno essere effettuati, qualora necessario, gli interventi di sgombero e trasporto di mobili e masserizie dalle predette unità immobiliari abusive ai depositi comunali o su altri luoghi all’uopo destinati. In particolare, dovrà provvedersi a:
- sgombero degli immobili e delle relative pertinenze oggetto d’intervento, ubicati nel territorio del comune di Castelvetrano, da masserizie di vario tipo, quali mobili, effetti personali, etc.;
- riporre all’interno di scatole tutte le masserizie di piccole dimensioni;
- apposizione su ogni scatola di cartone e/o legno ed in ogni oggetto singolo, dei dati inerenti il nominativo del proprietario ed il numero dell’ordinanza di sgombero, e redazione di elenco dettagliato del materiale prelevato firmato dall'Impresa;
- trasporto, da qualsiasi zona del territorio, sino ad un luogo che sarà indicato dalla DD.LL.;
- scarico, magazzinaggio ed accatastamento, secondo le indicazioni ricevute dalla DD.LL. o da altro personale ausiliario debitamente preposto, presso l’area specificamente individuata, nei termini e negli orari prescritti;
- trasporto nel luogo indicato dalla D.L. della masserizie o di quant’altro in stato di evidente derelizione – laddove dal verbale di inventario si ravvisi l’autorizzazione allo smaltimento come rifiuto - nonché degli alimentari e degli altri generi deperibili, al fine di poter procedere allo smaltimento attraverso il servizio di raccolta rifiuti urbani;
Scavi in genere: Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Impresa dovrà, altresì, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate alle pubbliche discariche. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate,. previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
Presenza di gas negli scavi: Durante l’esecuzione degli scavi, ai sensi di quanto previsto dal DM LL.PP 11.03.88, devono essere adottate misure idonee contro i pericoli derivanti dall’eventuale presenza di gas o vapori tossici.
Demolizioni e rimozioni: Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire in modo di evitare
qualsiasi tipo di danneggiamento a persone e/o cose. Si procederà, poi, in funzione del risultato della verifica all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi durante la demolizione. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro ed evitare incomodi o disturbo. È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta. È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Durante le demolizioni e le rimozioni l'Impresa dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere eventuali parti che devono permanere. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
ART. 19 - PAGAMENTI
Il pagamento degli interventi effettuati con i vari ordinativi sarà disposto dalla DD.LL. sulla base di Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) e relativi certificati di pagamento di importo non inferiore a Euro 100.000,00 (euro centomila/00), al lordo del ribasso d'asta.
La liquidazione del credito residuo avverrà dopo l'approvazione della "Relazione sulla regolare esecuzione ed acclaramento dei lavori" di cui al successivo articolo 22, che la Direzione dei Lavori dovrà produrre entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione del relativo conto finale.
ART. 20 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA E RISARCIMENTO DANNI
Durante l'esecuzione dei vari ordinativo di lavoro affidati, l'Impresa è obbligata ad adottare tutti i mezzi idonei a prevenire danni in genere ed in particolare gli infortuni sul lavoro secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa.
L'Impresa, pertanto, rimane l'unica responsabile di eventuali infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi durante le varie lavorazioni, sollevando la Stazione appaltante
L'Impresa sarà tenuta a risarcire i danni che dovesse cagionare per dolo, negligenza, imprudenza od imperizia alle persone, all’edificio nonché a tutti i beni mobili esistenti all’interno del cantiere di lavorazioni.
Il valore dei danni eventualmente causati, previa perizia effettuata da esperti del settore, sarà stabilito con contraddittorio tra i rappresentanti dell'impresa e della Stazione appaltante.
Sono a carico dell'Impresa gli oneri assicurativi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), intendendo come tali anche tutto il personale alle dipendenze della Stazione appaltante per i rischi derivanti dalla responsabilità dell'Impresa per la conduzione degli interventi oggetto dell'Accordo quadro.
I massimali unici della polizza, da stipulare con una o più compagnie di primaria importanza non devono essere inferiori a euro 500.000,00.
Copia di detta assicurazione deve essere rimessa alla stazione appaltante dalla ditta aggiudicataria.
ART. 21 - PERSONALE DELL'IMPRESA
L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori e degli interventi disposti dalla DD.LL. a mezzo degli appositi ordinativi, dovrà utilizzare personale tecnico idoneo ed in possesso di adeguata capacità
professionale. Inoltre, dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e osservare e far osservare dal proprio personale leggi e regolamenti nonchè le disposizioni della DL.
ART. 22 - ACCLARAMENTO DEI LAVORI
I lavori e gli interventi oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti applicativi di cui all'articolo 15, da contabilizzarsi a misura, per la loro caratteristica saranno certificati a fine lavori con l'approvazione della relazione sulla esecuzione dei lavori, da redigersi a cura della Direzione dei Lavori in sostituzione del Certificato di regolare esecuzione.
Sino a quando non sia approvata la relazione prima menzionata, la manutenzione e la cura delle opere ed interventi eseguiti sarà a cura e spese dell'Impresa che non avrà diritto ad alcun rimborso.
Ove l'Impresa non provvedesse alle predette incombenze, la Stazione appaltante procederà ai necessari interventi in danno dell'Impresa medesima.
ART. 23 - SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Poiché gli interventi da affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 15, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni, il Piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. ii. e mm. e al punto 3.1 dell'Allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008 (vedi Delibera ANAC n. 1098 del 26 ottobre 2016).
Tale piano dovrà tenersi dall'Impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo) oppure nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all'uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma2, del D. Lgs. n. 81/2008. In questo caso le Imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del PSC.
ART. 24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss. ii e mm., dalle norme rimaste in vigore del D.P.R. n. 207/2010, dalle Linee guida emanate dall'A.N.A.C., nonché di tutti i Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavorazioni, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Nella esecuzione di tutti i lavori ed interventi dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Impresa, aggiudicataria dell'Accordo quadro, sarà tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subfornitori della filiera delle imprese che a qualsiasi titolo verranno coinvolte nei lavori e negli interventi ad effettuarsi sulla base dell'Accordo quadro disciplinato dal presente capitolato.
ART. 26 - NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni e nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
La stipula dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.
L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato è subordinato, altresì, al rispetto dei protocolli di legalità vigenti e sottoscritti dal Comune di Castelvetrano.
Art. 27 – SUBAPPALTO
L'Impresa non potrà subappaltare quanto forma oggetto dell'Accordo quadro, né cedere il contratto relativo od il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della Stazione appaltante.
Il subappalto è consentito solamente per quanto concerne la fornitura di veicoli, mezzi meccanici speciali e attrezzature di particolare rilevanza, e deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante. Inoltre è ammesso il noleggio delle attrezzature citate.
La cessione ed il subappalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per la Stazione appaltante ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento d’ogni conseguente maggiore danno.
E’ nulla la cessione del contratto.
In caso di infrazione delle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore, unico responsabile verso la Stazione appaltante e i terzi si intenderà l’Impresa aggiudicataria.
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI
Come previsto dal D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno raccolti presso il Comune di Castelvetrano e trattati nei limiti consentiti dalle predette normative.
I dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici per l’espletamento di adempimenti di legge.
Art. 29 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI VIGENTI
Per tutto quanto non espressamente specificato nel bando di gara, nel presente Capitolato, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato.
Art. 30 - CONTROVERSIE
Le parti convengono, nel caso di vertenze, di ricercare pregiudizialmente una composizione bonaria riconoscendo però, in difetto di ciò, quale Foro competente quello di Marsala.
Le controversie che eventualmente insorgeranno in sede di esecuzione dell'Accordo quadro restano disciplinate dal Capo II - Art. 205 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.