REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Viene istituita, in esecuzione delle previsioni del vigente CCNL DMO, stipulato tra le Parti Sociali socie dell’E.Bi.Di.M., la Commissione di Conciliazione dei contenziosi tra Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata che applicano il CCNL DMO e aderiscono ad E.Bi.Di.M ed il relativo personale dipendente.
1. Composizione e funzionamento della Commissione di Conciliazione
a. La Commissione di Conciliazione espleta le funzioni ad essa demandate dal predetto CCNL con le modalità da questo previste.
b. In particolare, ad essa sarà demandata, a carattere volontario e non pregiudiziale agli strumenti conciliativi e giudiziali individuati da norme di legge, la trattazione di tutte le controversie individuali di lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione, di cui agli art. 411, comma 3, e 412-ter, c.p.c., ivi compresa l’impugnazione delle sanzioni disciplinari.
c. La Commissione di Conciliazione si costituisce di volta in volta ed è composta da un rappresentante di Federdistribuzione, alla quale l’Azienda conferisce mandato e da un rappresentante di una delle tre Organizzazioni Sindacali nazionali o territoriali dei Lavoratori - Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS-Uil - firmatarie il richiamato CCNL, alla quale il dipendente conferisce mandato.
d. La Commissione ha sede presso E.Bi.Di.M., sito attualmente in xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx. Le riunioni della medesima avranno luogo presso gli Uffici di E.Bi.Di.M. ovvero dell’Azienda o dell’Organizzazione sindacale interessate alla controversia siti nel capoluogo della provincia presso cui il lavoratore presta o prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Le parti potranno accordarsi su un luogo diverso dove effettuare la riunione della Commissione
2. Procedura per l’attivazione della Commissione di Conciliazione
a. L’Azienda o l’Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore abbia conferito mandato inoltreranno la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, con la modulistica di cui agli allegati 1A e 1B, all’Ente Bilaterale con le seguenti modalità:
− Trasmissione a mezzo P.E.C all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
− Spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
− Qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
b. Ricevuta la richiesta di convocazione, la Commissione provvederà, non oltre i 20 giorni successivi alla ricezione della medesima da parte di E.Bi.Di.M, alla convocazione delle parti fissando, in accordo con le stesse, il giorno, il luogo e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su istanza congiunta delle parti interessate.
c. La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi del vigente art. 412-ter c.p.c.
d. In caso di mancata comparizione di una delle parti senza un giustificato motivo, la Commissione provvederà a redigere apposito verbale.
e. Qualora le parti abbiano già individuato i termini di un accordo per la soluzione della controversia tra loro insorta, le stesse - almeno 5 giorni lavorativi prima della data di riunione con la Commissione di Conciliazione – dovranno inviare l’ipotesi di testo alla segreteria di E.Bi.Di.M la quale, entro i 2 giorni successivi, lo porterà a conoscenza dei componenti della Commissione di volta in volta individuati ai fini della valutazione della soluzione transattiva.
3. Conciliazioni “territoriali”
x. Xxxxx base di specifiche esigenze correlate ad una più agevole realizzazione della conciliazione al di fuori dalla città Metropolitana di Milano, i componenti la Commissione di volta in volta designati, potranno, di comune accordo con le parti, definire giorno, luogo e ora dell’incontro che dovranno essere comunicati all’Ente Bilaterale. Rimane fermo l’invio all’Ente Bilaterale degli allegati 1A e 1B. La riunione si svolgerà sulla base delle modalità procedurali concordate dalle parti.
b. Qualora le parti abbiano già individuato i termini di un accordo per la soluzione della controversia tra loro insorta, le stesse - almeno 3 giorni lavorativi prima della data di riunione con la Commissione di Conciliazione – dovranno inviare l’ipotesi di testo ai componenti della Commissione di volta in volta individuati ai fini della valutazione della soluzione transattiva.
4. Verbale di conciliazione
a. Il processo verbale di avvenuta conciliazione o quello di mancato accordo deve contenere:
− Il richiamo al contratto o all'accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia.
− La presenza dei componenti della Commissione di Conciliazione, avendo cura che il rappresentante sindacale abbia la firma depositata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
− La presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate.
− I termini chiari dell’avvenuta conciliazione o quelli del mancato accordo, comprese, in quest’ultimo caso, le eventuali proposte rifiutate avanzate dalle singole parti e/o dai componenti della Commissione di Conciliazione.
b. È ammessa la conciliazione anche solo per una parte delle materie controverse, mantenendo il mancato accordo per l’altra parte. In tal caso si potrà operare con la redazione di due specifici processi verbali.
c. Il processo verbale di avvenuta conciliazione viene redatto dalla Commissione di Conciliazione e quindi depositato, su richiesta anche di una delle parti, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Copia dello stesso o di quello di mancato accordo viene consegnato alle parti.
d. La Segreteria di E.Bi.Di.M. dovrà garantire il buon funzionamento delle Commissioni di Conciliazione. In caso di eventuali irregolarità segnalate, la Segreteria interverrà al fine di sanarle, anche attraverso l’intervento dei livelli superiori delle Associazioni socie dell’Ente.
e. La Commissione è competente in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex. art. 26, comma 7, D. Lgs. n. 151/2015.
f. Le eventuali proposte conciliative della Commissione di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del CCNL.
g. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
h. A fronte di eventi eccezionali che dovessero richiedere la gestione di una straordinaria numerica di conciliazioni, l’Ente Bilaterale si riserva di valutare la possibilità di una organizzazione specifica in deroga alle regole di cui al presente accordo.
i. Tutti i verbali sottoscritti dovranno essere inviati alla segreteria dell’Ente.
5. Modalità di riunione della Commissione in videoconferenza:
a. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche in videoconferenza.
b. L’audizione delle parti può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione.
c. Il collegamento a distanza con i conciliatori designati da Federdistribuzione potrà esser attuato dalla sede del sindacato o del datore di lavoro, o presso altra sede in cui fisicamente, dovrà avvenire l’incontro fra datore di lavoro, lavoratore e rappresentante sindacale.
d. Gli atti conciliativi, una volta sottoscritti, saranno trasmessi alla sede centrale di Federdistribuzione, per la siglatura e l’archiviazione, e da essa ritrasmessi presso il sindacato territoriale.
Allegati all’Accordo:
Allegato 1A) Modello di richiesta di convocazione della Commissione di Conciliazione da parte dell’Azienda.
Allegato 1B) Modello di richiesta di convocazione della Commissione di Conciliazione
da parte dell’O.S. / lavoratore
All. 1A
Spett.le Commissione di Conciliazione
C/o Ente Bilaterale Via Albricci, 8 – 00000 Xxxxxx
Oggetto: Richiesta di convocazione del Datore di Xxxxxx
Il sottoscritto (COGNOME E NOME)
In nome e per conto dell’Azienda (RAGIONE SOCIALE)
C.F./P.IVA
Sede legale nel Comune di CAP
In Via nr.
Chiede
Che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 411 comma 3 e 412 ter c.p.c. nei confronti del/la Lavoratore/trice
(COGNOME E NOME)
C.F.
Nato/a a il Nazionalità Residente nel Comune di CAP
In Via nr.
Circa il rapporto di lavoro prestato con decorrenza (GG/MM/AAAA)
Per i seguenti titoli
Rimane in attesa della convocazione delle parti.
Si dichiara che l’Azienda è informata, ha compreso e accettato i contenuti di quanto previsto dal CCNL sulle conciliazioni in sede sindacale e di volerne rispettare i dettami.
Luogo e data
Firma
All. 1B
Spett.le Commissione di Conciliazione
C/o Ente Bilaterale Via Albricci, 8 – 00000 Xxxxxx
Spett.le
Azienda …
Oggetto: Richiesta di convocazione dell’O.S.
La scrivente Organizzazione Sindacale per il mandato ricevuto dal/la Lavoratore/trice
Sig./Sig.ra Residente nel Comune di CAP
in Via
C.F. CCNL applicato
Contratto 2° livello applicato tel. e-mail
Chiede
Che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 411 comma 3 e 412 ter c.p.c. della controversia insorta tra il/la Lavoratore/trice di cui sopra e
l’Azienda
con sede legale nel Comune di
CAP in Via
nr. tel. e-mail
Circa il rapporto di lavoro prestato con decorrenza (GG/MM/AAAA)
Per i seguenti titoli
_ Rimane in attesa della convocazione delle parti.
L’O.S dichiara che il/la Sig./Sig.ra è stato/a informato/a, ha compreso e accettato i contenuti di quanto previsto dal CCNL sulle conciliazioni sindacali e di volerne rispettare i dettami.
L’O.S. dichiara che il proprio rappresentante in tale Commissione di Conciliazione sarà il/la Sig./Sig.ra
con firma depositata c/o ITL di ai fini della validità e della inoppugnabilità degli accordi conciliativi raggiunti;
Attende per iscritto la designazione da parte di Federdistribuzione del proprio rappresentante in Commissione.
La presente vale anche quale messa in mora per l’eventuale successivo iter in sede giudiziaria della
vertenza, in caso di mancata risposta da parte aziendale o di mancato accordo conciliativo. Luogo e data
Firma
CONCILIAZIONI A DISTANZA DURANTE IL PERIODO DELL’EMERGENZA
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID_19
Addendum al regolamento generale
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il collegamento a distanza delle parti con i conciliatori designati potrà essere attuato in deroga al punto 5, lettera c) del regolamento generale per il funzionamento delle Commissione di Conciliazione.
La comparizione a distanza delle parti dovrà avvenire in modo da assicurare l’effettività dell’assistenza delle medesime. In particolare dovrà essere sempre garantita al lavoratore la possibilità di confrontarsi in via riservata con il rappresentate dell’organizzazione sindacale nominato all’interno della Commissione.
Ricevuta la richiesta di convocazione attraverso le ordinarie modalità, la Commissione provvederà, non oltre i 20 giorni successivi alla ricezione della richiesta, alla convocazione delle parti fissando, in accordo con le stesse, il giorno, il luogo e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione e la piattaforma digitale con la quale sarà effettuato il collegamento in videoconferenza.
Qualora le parti abbiano già individuato i termini di un accordo per la soluzione della controversia tra loro insorta, le stesse - almeno 5 giorni lavorativi prima della data di riunione con la Commissione di Conciliazione – dovranno inviare l’ipotesi di testo unitamente ai documenti di identità delle parti, alla segreteria di E.Bi.Di.M la quale, entro i 2 giorni successivi, li metterà a disposizione dei componenti della Commissione di volta in volta individuati.
Per quanto riguarda le conciliazioni sul territorio, l’ipotesi di testo dovrà essere inviato direttamente ai componenti della Commissione.
Valutata l’ipotesi transattiva da parte della Commissione, copia del verbale definitivo dovrà essere messo a disposizione delle parti prima della riunione in videoconferenza.
Le parti coinvolte e i conciliatori designati devono necessariamente avere a disposizione supporti informatici idonei ad effettuare il collegamento in videoconferenza e a procedere materialmente alla sottoscrizione dell’accordo nel corso del collegamento dinnanzi ai conciliatori.
Nella seduta di conciliazione il verbale verrà letto integralmente e, fatto salvo qualsiasi chiarimento e approfondimento richiesto dal lavoratore, verrà contestualmente sottoscritto dalle parti con le modalità di cui al capoverso precedente e inviato a mezzo posta elettronica alla Commissione per la firma dei conciliatori. Il verbale così completato verrà trasmesso alle parti che saranno tenute a conservarne copia a certificazione dell’avvenuta sottoscrizione.
Al solo fine del deposito del verbale di conciliazione presso l’ITL competente, le parti potranno accordarsi per definire modalità, tempi e luoghi di sottoscrizione del verbale in originale.
Tutti i verbali sottoscritti dovranno essere inviati alla segreteria di E.Bi.Di.M.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente testo vengono fatte salve le disposizioni del regolamento generale.