CONDIZIONI SPECIFICHE PER FORNITORI
CONDIZIONI SPECIFICHE PER FORNITORI
1.DEFINIZIONI
Nelle presenti condizioni specifiche di acquisto le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
“Carmaker":la società costruttrice di autoveicoli.
“Contratti di Conto Deposito": sono i contratti, subordinati rispetto al Contratto di Fornitura, aventi ad oggetto la gestione dei Prodotti in conto deposito, di volta in volta conclusi tra NUOVA FRAMAR e il Fornitore.
“Contratti di Fornitura": sono i contratti aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra NUOVA FRAMAR e il Fornitore con le modalità previste dal successivo Articolo 2; Un ordine di acquisto è considerato parte di un “Contratto di fornitura”. In assenza di ulteriore documentazione il “Contratto di fornitura è costituito anche dal presente documento “Condizioni specifiche per fornitori di servizi” e/o tutti gli annessi.
“Contratti di Servizi Logistici": sono i contratti, subordinati rispetto al Contratto di Fornitura, aventi ad oggetto i servizi di logistica dei Prodotti, di volta in volta conclusi tra NUOVA FRAMAR e il Fornitore. I termini dei suddetti possono essere inclusi nei Contratti di Fornitura.
“Fornitore": la società identificata quale firmataria al fondo di queste Condizioni Specifiche per fornitori di servizi , firmataria di un
separato accordo di fornitura relativo ai Prodotti. La presente definizione include le Società Controllate del Fornitore a cui sia indirizzato un Ordine di Acquisto da parte di NUOVA FRAMAR;
“Ordine di Acquisto": Ordine Aperto e/o Ordine Chiuso;
“Ordine Aperto": una richiesta, indirizzata da NUOVA FRAMAR ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di Prodotti, senza determinazione di quantità impegnative, che contempli l'emissione da parte di NUOVA FRAMAR di Programmi Logistici;
“Ordine Chiuso": la richiesta, indirizzata da NUOVA FRAMAR ad un Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti;
“Parti": significa, congiuntamente, il Fornitore e NUOVA FRAMAR;
“Prodotto": il prodotto che verrà venduto a NUOVA FRAMAR dal Fornitore, specificamente individuato nel Contratto di Fornitura;
“Programmi Logistici": sono i programmi di consegna periodici mediante cui NUOVA FRAMAR indica al Fornitore le quantità da consegnare, nonché l'esatto termine di consegna e il luogo nel quale i Prodotti dovranno essere consegnati;
"Regolamentazioni Operative": gli standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al Fornitore, che regola e precisa le modalità di esecuzione dei Contratti di Fornitura;
"Specifiche": documento concordato per iscritto fra NUOVA FRAMAR e il Fornitore che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità e affidabilità di uno specifico Prodotto;
“Specifiche di Qualità": documento concordato per iscritto fra NUOVA FRAMAR e il Fornitore che definisce le caratteristiche di qualità di uno specifico Prodotto con l'obiettivo di raggiungere il target di produzione zero difetti; le suddette possono essere contenute anche nei Contratti di fornitura
“Società Controllate": le società in cui un'altra società dispone, in via diretta o indiretta, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea degli azionisti;
Termini al singolare/plurale: in queste Condizioni Specifiche per fornitori di servizi ogni riferimento a parole formulate al singolare includerà anche la forma plurale e viceversa.
2. GENERALE
NUOVA FRAMAR concorda di acquistare e il Fornitore concorda di vendere i Prodotti secondo i termini e le condizioni contenuti nelle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi, fermo restando che l’impegno da parte di NUOVA FRAMAR ad acquistare i Prodotti nascerà di volta in volta a seguito di emissione di un Ordine Aperto (fermo restando che le quantità impegnative per NUOVA FRAMAR sono solo quelle indicate nel relativo Programma Logistico) o di un Ordine Chiuso, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura. Il programma logistico ricevuto dal fornitore ha valore di contratto di fornitura.
3. PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI DI FORNITURA / ORDINI DI ACQUISTO
Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l'emissione da parte di Nuova Framar e l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura. L'inizio dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell'Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità.
L'accettazione dell'Ordine di Acquisto comporta l'integrale e incondizionata accettazione di tutte le condizioni ivi previste nonché delle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi .
4. PREZZI
⁎ Per singolo fornitore vedi ANNESSO A
Il prezzo del prodotto si intende fissato per una durata minima di mesi 24 a meno che sopraggiunga causa di forza maggiore debitamente giustificata e documentata, oppure diversi accordi Committente/Commisionario intrapresi a monte della sigla del contratto.
5. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti conformi alle Specifiche; ogni aggiornamento o modifica sui Prodotti sarà effettuato nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli aspetti economici concordati per iscritto con NUOVA FRAMAR.
6. MODIFICHE
Resta inteso che eventuali modifiche ("Modifiche"), sia del processo di produzione sia del Prodotto, potranno essere effettuati dal Fornitore solo previa informativa e consenso scritto di NUOVA FRAMAR, fatto salvo il diritto di NUOVA FRAMAR di trattenere o annullare l'Ordine di Acquisto, addebitando ogni eventuale costo al Fornitore, ove la consegna venisse effettuata in assenza del consenso scritto di cui sopra.
Nel caso le Modifiche diano origine a invenzioni brevettabili, il Fornitore si impegna a concedere a NUOVA FRAMAR una licenza gratuita per la produzione, la vendita e l'utilizzo dei Prodotti perfezionati, fatti salvi i diritti per NUOVA FRAMAR di cui all'articolo 19.
7. PACKAGING
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti nelle confezioni di trasporto idonee al trasporto (e secondo le esigenze di NUOVA FRAMAR, quando specificate) al fine di prevenire danneggiamenti e problemi di qualità.
Nel caso in cui i Prodotti siano consegnati presso lo stabilimento NUOVA FRAMAR con imballo danneggiato, NUOVA FRAMAR avrà il diritto di rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore, addebitando ogni costo.
8. CONSEGNA, RITARDI E PENALITA'
Il Fornitore è tenuto a consegnare i Prodotti secondo le tempistiche e nei luoghi pattuiti nel Contratto di Fornitura, e/o Contratto di Conto Deposito e/o Contratto di Servizi Logistici e/o comunque concordate con comunicazione scritta.
Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti.
Il Fornitore, al momento della consegna, dovrà fornire anche tutta la documentazione necessaria e idonea al regolare utilizzo dei Prodotti (quale, ad esempio, i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione e assemblaggio, i certificati di garanzia, ecc.).
Ove non diversamente specificato in forma scritta, il trasporto dei Prodotti sarà effettuato interamente a rischio e spese del Fornitore.
In caso di: 1. Mancata o anche solo ritardata consegna; 2. Consegna in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da NUOVA FRAMAR; 3. consegne parziali non concordate NUOVA FRAMAR avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà: i)pretendere l'immediata ed esatta esecuzione del Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito nella sezione (iii); e/o ii) approvvigionare presso terzi, in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore; e/o iii) nel caso in cui la mancata o ritardata consegna sia di entità tale da causare l'incompletezza o la sospensione di produzione e/o nell'ambito del post vendita, disservizi alla rete assistenziale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazione ordini ricambi da parte dei clienti, fermi veicoli per mancanza di ricambi, penali che NUOVA FRAMAR sarà tenuta a riconoscere), NUOVA FRAMAR avrà il diritto di addebitare al Fornitore i costi fissi conseguenti e i costi Della manodopera inutilizzata e/o della manodopera supplementare necessaria per il recupero, fatto salvo ogni altro diritto per il recupero, danni, costi, ecc. ove la mancata o ritardata consegna sia tale da pregiudicare la possibilità di rispettare i programmi di distribuzione e/o intervenga nella fase di avviamento o pre-avviamento produttivo. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di NUOVA FRAMAR ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da NUOVA FRAMAR e dal Fornitore e non preclude il diritto di NUOVA FRAMAR di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, il Contratto di Fornitura.
8a. COMPENSAZIONE
NUOVA FRAMAR, fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio, potrà estinguere i debiti del Fornitore nei confronti di NUOVA FRAMAR mediante compensazione con eventuali debiti di NUOVA FRAMAR nei confronti del Fornitore, anche non scaduti.
9. PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le regole e le procedure operative indicate da NUOVA FRAMAR, le quali prevedono, tra l'altro, che il Fornitore inoltri le fatture esclusivamente al centro di servizio contabile incaricato da NUOVA FRAMAR.
NUOVA FRAMAR effettuerà il pagamento nel modo e dalla scadenza indicati nell'Ordine di Acquisto, subordinatamente al ricevimento delle fatture, debitamente compilate, nonché di ogni correlato tipo di documentazione qualora richiesto dalla legge. Se non preventivamente autorizzato per iscritto da NUOVA FRAMAR, il Fornitore si impegna a non trasferire o cedere a terzi alcun credito che possa vantare nei confronti di NUOVA FRAMAR fondato sul Contratto di Fornitura. Resta inteso che tale cessione potrà essere autorizzata esclusivamente se in regime di pro solvendo. Resta inteso che i valori economici indicati o richiamati nell'Ordine di Acquisto o nei Contratti di Fornitura potranno essere fatti oggetto di aggiornamento da parte di NUOVA FRAMAR per effetto di variazioni del tasso di cambio ovvero di altri fattori che siano in grado di produrre impatti economici imprevisti sulla remuneratività del progetto o su altri aspetti legati ai Contratti di Fornitura.
10. GARANZIE SUI PRODOTTI CONFORMITA' QUANTITATIVA
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto e/o
nei Contratti di Fornitura sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti, NUOVA FRAMAR avrà la facoltà di: (a) accettare le differenze
quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi degli eventuali Ordini di Acquisto successivi; (b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo o addebitare al medesimo gli oneri di stock; (c) fatto salvo quanto previsto al precedente art.6, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all'invio dei Prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa (ivi compresi eventuali extra costi dovuti a esigenze logistiche urgenti) rimanga a carico del Fornitore.
10a. CONFORMITA' QUALITATIVA E DIFETTOSITA’
⁎ Per singolo fornitore vedi ANNESSO A
Il Fornitore garantisce di avere un sistema di gestione certificato da un ente terzo che ne garantisca la conformità gli standard ISO/TS 16949 (e/o IATF 16949) se la fornitura riguarda articoli appartenenti al settore automotive, e ISO 9001 (a meno di deroga da parte del cliente). Inoltre, il Fornitore si impegna ad implementare un sistema di qualità basato sullo standard ambientale ISO 14001.
Il Fornitore garantisce i Prodotti ed ogni loro parte contro qualsiasi difetto di costruzione, derivante dall'utilizzazione di materiale inidoneo e/o di cattiva qualità o da un non corretto processo produttivo, ovvero contro qualsiasi difetto di progettazione.
Il Fornitore garantisce la conformità dei Prodotti alle Specifiche (tecniche, qualitative inviate e/o condivise da Nuova Framar in qualsiasi forma di documento scritto e/o campione di riferimento), al Contratto di Fornitura, alle Specifiche di Qualità ed alle Regolamentazioni Operative. Ciascun Prodotto è garantito per non meno di 120 (centoventi) mesi dalla data di produzione come scritta, incisa o riportata su ciascun singolo Prodotto, o in ogni caso come risulta dai sistemi di tracciabilità di NUOVA FRAMAR. Resta inteso che maggiori periodi di durata della Garanzia, richiesti caso per caso dai Carmaker (o dai clienti finali), verranno appositamente concordati da NUOVA FRAMAR e il Fornitore.
In caso di Prodotto difettoso e/o non conforme alle Specifiche, al Contratto di Fornitura, alle Specifiche di Qualità e/o alle Regolamentazioni Operative, NUOVA FRAMAR potrà rifiutare il Prodotto e si riserva il diritto di restituire così come di chiedere al Fornitore di sostituire il Prodotto rifiutato, a spese del Fornitore, fermo restando qualsivoglia altro suo diritto o rimedio ai sensi delle Condizioni Specifiche per fornitori di servizi e/o della legge applicabile.
Il Fornitore riconosce ed è consapevole che NUOVA FRAMAR potrebbe non sottoporre i Prodotti ad ispezione funzionale, visiva e/o dimensionale, ma richiedere che i Prodotti forniti siano sottoposti da parte del Fornitore a procedure di autocertificazione e sono consegnati attraverso "Accettazione diretta".
Il Fornitore rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei Prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da NUOVA FRAMAR.
La consegna tramite Accettazione Diretta può essere temporaneamente sospesa da NUOVA FRAMAR, per problemi o esigenze specifici. In questi casi il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti muniti di dichiarazione di conformità all'interno dell'imballo e di etichetta "conformity deaclaration inside", fino a che NUOVA FRAMAR non notifichi formalmente la cessazione della sospensione.
Il Fornitore deve accertare che le verifiche soddisfino i requisiti di qualità del settore automotive al fine di garantire il target "Zero Difetti".
Il Fornitore deve pianificare ed effettuare periodicamente l'attività di riqualificazione, al fine di continuare a garantire nel tempo la conformità dei Prodotti alle Specifiche.
Al verificarsi di situazioni critiche (fermi linea, campagne di richiamo, problemi di qualità ricorrenti, reclami qualità, anche da parte del Carmaker), NUOVA FRAMAR ha il diritto di chiedere al Fornitore specifici controlli supplementari, al fine di rilevare i problemi verificatisi e non rilevati dai controlli posti in essere dal Fornitore durante la produzione: Control Shipping Level 1, Control Shipping Level 2 o Control Shipping Level 3(CSL1, CSL2, CSL3) o altri tipi di controllo come selezione al 100% mirata alla ricerca di difetti o una classe di essi, essendo CSL2 e CSL3 e “selezione al 100%” applicati attraverso società esterne certificate, i cui costi sono a carico del Fornitore.
Il Fornitore impiegherà presso gli stabilimenti NUOVA FRAMAR, su richiesta di quest'ultima, personale tecnico che lavori al fine di eseguire una o tutte le seguenti azioni: selezionare i Prodotti da restituire, restituire l'intera fornitura, effettuare un'analisi preliminare congiunta. Il Fornitore è tenuto ad applicare e rispettare la metodologia FIFO (First In First Out) e a pianificare la produzione in coerenza con la domanda di NUOVA FRAMAR; per i Prodotti con data di scadenza, è necessario che, dopo la consegna presso lo stabilimento NUOVA FRAMAR, siano garantiti almeno 6 mesi di validità residua (24 mesi per i Prodotti elettronici), ferma restando la durata della garanzia di buon funzionamento.
Il Fornitore e NUOVA FRAMAR manterranno un adeguato sistema di tracciabilità dei dati. Il Fornitore deve sottoporre ad analisi tutti i resi dovuti ai difetti individuati da NUOVA FRAMAR o dal Carmaker e deve fornire l'analisi delle cause per ciascuno di essi. Il report di analisi deve essere fornito secondo lo standard 8D o modulo alternativo ACF proposto da Nuova Framar.
Il flusso di analisi e le tempistiche di problem solving devono seguire i target di lead time (in giorni lavorativi) assegnati per il processo di FAR (Failure Analysis Request). Il Fornitore è tenuto a fornire il massimo supporto e la necessaria cooperazione per un'analisi congiunta al fine di determinare le cause del problema ed identificare la soluzione. I Prodotti forniti sono, in ogni caso, assistiti dalla garanzia per i difetti e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge. Il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire la decadenza della garanzia ovvero la prescrizione della relativa azione.
Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di NUOVA FRAMAR in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, NUOVA FRAMAR è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore. Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di Prodotti difettosi, con particolare riguardo ai costi di gestione ed analisi del problema, costi di trasporto, lavorazione, manodopera, materiale rottamato in fase di selezione o rilavorazione, fermo linea (di NUOVA FRAMAR o del Carmaker), spedizione del materiale da analizzare, audit presso il Fornitore, materiali o costi per ispezioni o verifiche, service campaign e recall campaign. Sono a carico del Fornitore i costi di garanzia. Ove riconosciuto responsabile della difettosità dei Prodotti forniti e restituiti dal Carmaker a NUOVA FRAMAR secondo modalità sampling, il Fornitore si impegna a tenere indenne NUOVA FRAMAR da tutte le spese ed i costi dovuti da tale difettosità sull'intero universo dei Prodotti forniti. Le parti convengono che qualora NUOVA FRAMAR contesti la fornitura per qualsiasi causa o motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando la controversia non sarà stata risolta in modo soddisfacente per NUOVA FRAMAR.
Il pagamento delle fatture non costituisce l'accettazione dei Prodotti da parte di NUOVA FRAMAR; NUOVA FRAMAR avrà il diritto di contestare la fornitura e di ripetere il pagamento nei confronti del Fornitore oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso.
11. PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Se non diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento dell'arrivo dei Prodotti presso lo stabilimento di NUOVA FRAMAR o presso la diversa destinazione concordata. Nei casi in cui sia stata concordata tra le Parti la fornitura in conto deposito, il passaggio di proprietà avrà luogo nel momento del prelievo dei Prodotti dal deposito.
Ogni clausola di riserva della proprietà inserita dal Fornitore in qualsivoglia documento si intenderà sin da ora non accettata.
12. RESPONSABILITA' DA PRODOTTO E CAMPAGNA DI RICHIAMO
⁎ Per singolo fornitore vedi ANNESSO A
Nel caso in cui, in qualsiasi momento, Carmakers, soggetti terzi o autorità italiane, estere o sopranazionali contestino a NUOVA FRAMAR il mancato rispetto di normative inerenti alla tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente e/o di norme costruttive e/o omologative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti, il Fornitore, salve, ove del caso, le sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne NUOVA FRAMAR nei confronti dell'autorità competente e/o del terzo presunto danneggiato.
Qualora nei casi di cui sopra venga aperta una campagna di servizio e/o di richiamo, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne NUOVA FRAMAR per i danni e le spese sostenute da NUOVA FRAMAR nei limiti in cui tali danni o spese siano conseguenza immediata e diretta della difettosità, non conformità a prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza dei Prodotti. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, stipulare e mantenere in essere polizze assicurative idonee a coprire ogni responsabilità che possa insorgere a proprio carico in relazione alla fornitura dei Prodotti, ivi incluso il rischio di eventuali campagne di servizio e/o di richiamo. Il Fornitore è inoltre obbligato a stipulare e mantenere in essere un'adeguata assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità da prodotto. Tutte le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione. Il Fornitore dovrà trasmettere alla NUOVA FRAMAR, con cadenza annuale, i certificati di assicurazione e la quietanza del pagamento del premio rilasciata dalla compagnia di assicurazione. L'esistenza di tali polizze non libera il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dalle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi e/o dal Contratto di Fornitura e/o
dalle norme vigenti applicabili.
13. DURATA FORNITURA DEI CONTRATTI
Dopo la cessazione della produzione di serie dei Prodotti, il Fornitore si impegna a fornirli ancora per il mercato delle parti di ricambio (A.M.), per un periodo di almeno 15 (quindici) anni dalla data di detta cessazione, ad un prezzo da concordare sulla base dell'ultimo prezzo pagato per i Prodotti destinati al primo impianto, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti da NUOVA FRAMAR.
Si stabilisce in mesi 10 (dieci) il preavviso di rescissione del contratto in caso di mancanza di accordi precedentemente stipulati
14. NUMERI DI CODICE DEI PRODOTTI
(i) I Prodotti verranno identificati con il numero di codice ad essi attribuito da NUOVA FRAMAR. Il Fornitore prende atto e riconosce che tali numeri di codice fanno parte di un sistema numerico complesso predisposto da NUOVA FRAMAR, del quale NUOVA FRAMAR stessa rimane unica proprietaria. (ii) Il Fornitore utilizzerà detta numerazione ai soli fini della fornitura, impegnandosi fin d'ora a cessare immediatamente detta utilizzazione al termine del periodo di fornitura. Il Fornitore garantisce che analogo impegno verrà mantenuto da eventuali distributori e/o subfornitori e/o ausiliari del Fornitore stesso, secondo quanto previsto all'Articolo.
15. SCORTE
Il Fornitore si impegna a mantenere presso i propri magazzini, a sue spese e per tutta la durata delle forniture, un'adeguata riserva dei Prodotti valutata sulla base del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento ed a ripristinarla immediatamente nel caso di utilizzo per poter rispettare gli Ordini di Acquisto. In caso di inadempienza del Fornitore, NUOVA FRAMAR avrà facoltà di addebitare al Fornitore stesso tutte le spese e i danni subiti in conseguenza di tale inadempienza, salva in ogni caso la facoltà di NUOVA FRAMAR di risolvere il Contratto di Fornitura con effetto immediato secondo quanto previsto all'art. (“RISOLUZIONE'' delle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi .)
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l'Ordine di Acquisto non possa essere eseguito nei tempi previsti a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra NUOVA FRAMAR e il Fornitore in relazione all'impedimento (a tale proposito si precisa che la responsabilità del Fornitore non è mai esclusa in caso di sciopero). Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente NUOVA FRAMAR, a mezzo fax confermato da lettera raccomandata, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato, inoltre, che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi siano stati causati da forza maggiore. Qualora la
circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di NUOVA FRAMAR (sospensione della produzione), quest'ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti presso terzi. Xxx, a giudizio di NUOVA FRAMAR, tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, NUOVA FRAMAR avrà il diritto di recedere dal Contratto di Fornitura. La responsabilità di NUOVA FRAMAR è esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo di NUOVA FRAMAR che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti ordinati.
FORZA MAGGIORE disciplinata dal art. 1467 c.c.
17. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, esplicitando inoltre queste norme di comportamento in un “codice etico” e/o “codice di autodisciplina”. Il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità conforme alla ISO 14001. NUOVA FRAMAR suggerisce anche l'applicazione delle regole in conformità alla OSHAS 18011. Il Fornitore dichiara che i Prodotti saranno integralmente conformi alle norme ISO 26262 (ultima edizione), qualora ciò venga richiesto. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto alle norme ISO 26262, il Fornitore, nel rispetto dei requisiti c.d. ASIL (acronimo di Automotive Safety Integrity Level) specificati per i relativi sub- componenti, dovrà produrre tutte le evidenze necessarie a dimostrare il rispetto delle prescrizioni della normativa ISO 26262 (ivi inclusi i dati dell'analisi di affidabilità per il livello di ASIL richiesto). Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di NUOVA FRAMAR per qualsivoglia violazione della normativa ISO 26262. Il DIA (acronimo di Development Interface Agreement) è l'accordo che definisce la suddivisione delle responsabilità tecniche con riferimento alle attività di sviluppo, al tipo di evidenze richieste e ai risultati di tali attività("workproducts").Il DIA, quando richiesto, sarà definito per ogni specifico Prodotto.
NUOVA FRAMAR avrà il diritto di effettuare audit preventivi c/o i siti produttivi e i centri di ricerca del Fornitore, al fine di verificare l'idoneità del Fornitore a rispettare la normativa ISO 26262. NUOVA FRAMAR potrà, a propria discrezione, richiedere che l'audit di cui sopra venga effettuato da un soggetto terzo, a spese del fornitore, da quest'ultimo incaricato e gradito a NUOVA FRAMAR. In tal caso il Fornitore consegnerà a NUOVA FRAMAR i risultati di tali audit. NUOVA FRAMAR avrà inoltre il diritto di effettuare (o far effettuare da terzi incaricati) delle specifiche sessioni al fine di monitorare il grado di adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite in sede di audit preventivo. Il Fornitore si impegna a registrare tutte le informazioni di base relative alla composizione di massima dei Prodotti nel Material Data System "IMDS". Ove applicabile, il Fornitore si impegna ad aderire alla normativa in tema di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni relative ai prodotti chimici, nonché alla normativa in tema di classificazione, etichettatura e confezionamento di sostanze e composti, con particolare riferimento al Regolamento (EC)No1907/2006("REACH Regulation"),al Regolamento(EC)No1272/2008("CLP" Regulation)e successive modifiche, nonché a rispettare tutte le norme vigenti, standard e best practices in materia di tutela ambientale, anche in materia di abbattimento delle emissioni e di divieto dell'utilizzo dei materiali pesanti. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative, nazionali e/ o straniere (riguardanti la sicurezza, l'anti inquinamento, ecc.),il Fornitore, è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione e dai processi produttivi, dalla quale risulti, tra l'altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate e certificate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a Nuova Framar su richiesta di quest'ultima. Nel caso in cui un qualsiasi Prodotto, o un suo componente, contenga qualsiasi minerale, che abbia avuto origine nella Repubblica democratica del Congo o nazioni confinanti o che comunque sia richiamato dalla normativa di riferimento ("Conflict Minerals"), il Fornitore dovrà comunicare immediatamente a NUOVA FRAMAR per iscritto tali Conflict Mineral e fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni nazionali
/internazionali vigenti in materia di"Conflict Minerals'.Il Fornitore invierà annualmente a Nuova Framar un
report ("Report")da cui si evinca che tipo di uso ha fatto dei Conflict Minerals. In mancanza del Report, NUOVA FRAMAR potrà escludere il Fornitore dalla lista dei propri Fornitori.
NUOVA FRAMAR si riserva il diritto di condurre attività di audit (direttamente o per il tramite di terzi incaricati) presso i siti produttivi del Fornitore, al fine di verificare il rispetto e il grado di raggiungimento degli standards di information security previsti dalla normativa ISO27001. Al Fornitore potrà essere chiesto di compilare un modello di autovalutazione predisposto sulla base della normativa ISO27001. Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri subfornitori, ove espressamente autorizzato nel rispetto dell'articolo1dellepresentiCondizioni Generali. 17. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente e applicabile in tema di dogane e import/export. Il Fornitore dovrà assolvere a tutti gli adempimenti doganali previsti in materia di origine delle merci, per esempio, laddove richiesto presentando idoneo certificato di origine delle merci. Il Fornitore è tenuto a informare NUOVA FRAMAR di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione/esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana o estera sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare NUOVA FRAMAR della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Pertanto, almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti: -numero lista esportazioni; -ECCN (Export Control Classification Number) per la merce statunitense (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR); -paese d'origine dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software; -eventuale trasporto dei Prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei Prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA; -tariffe doganali dei Prodotti; -persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni. Su richiesta, il Fornitore fornirà in forma scritta eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e informerà NUOVA FRAMAR di eventuali cambiamenti.
18. ATTREZZATURE E MACCHINARI (congiuntamente "ATTREZZATURE") ATTREZZATURE DI PROPRIETA' NUOVA FRAMAR
Tutte le Attrezzature di proprietà NUOVA FRAMAR da questa eventualmente messe a disposizione del Fornitore per essere utilizzate per la fabbricazione del Prodotto dovranno essere contrassegnate da un numero di matricola regolarmente comunicato a NUOVA FRAMAR. Esse, inoltre, saranno sempre indicate nei libri obbligatori tenuti dal Fornitore come esclusiva proprietà di NUOVA FRAMAR.
L'uso delle Attrezzature sarà concesso al fornitore da parte di NUOVA FRAMAR in regime di comodato gratuito e un apposito Tooling Loan Agreement verrà sottoscritto in conformità allo standard contrattuale predisposto da NUOVA FRAMAR. Il Fornitore utilizzerà le Attrezzature di proprietà di NUOVA FRAMAR esclusivamente per la fabbricazione dei Prodotti. E' tassativamente esclusa qualsiasi altra forma di utilizzo. Nel caso di inadempimento di detto obbligo da parte del Fornitore, NUOVA FRAMAR si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni direttamente o indirettamente conseguenti a tale uso indebito. La restituzione delle Attrezzature avverrà mediante semplice richiesta di NUOVA FRAMAR, in qualunque momento e senza bisogno di alcuna motivazione. Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle Attrezzature e non potrà per nessun motivo manometterle o modificarle, salvo per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo/Prodotto da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di NUOVA FRAMAR. Il Fornitore dovrà assumere il rischio di perdita o danni alle Attrezzature di NUOVA FRAMAR. Il Fornitore assicurerà le Attrezzature con polizza all- risk, includendo anche i rischi da incendio, furto, incidenti industriali, e la relativa polizza verrà stipulata per un massimale almeno pari al valore di sostituzione integrale del Macchinario. Il Fornitore dovrà altresì dotarsi di idonea copertura per i casi di responsabilità per danni alla persona, morte, danni a cose che possano derivare dall'utilizzo o comunque dal funzionamento del Macchinario. Il Fornitore, con cadenza annuale, trasmetterà a NUOVA FRAMAR i relativi certificati di assicurazione nonché la ricevuta comprovante avvenuto pagamento del premio. Il Fornitore dovrà informare NUOVA FRAMAR circa la scadenza di una delle polizze stipulate ai sensi del presente articolo producendo l'evidenza del relativo rinnovo con altra compagnia assicurativa. Il Fornitore dovrà inoltre custodire ed utilizzare dette Attrezzature con la massima cura astenendosi dal trasferirle fuori dal proprio stabilimento se
non espressamente autorizzato per iscritto in tal senso da NUOVA FRAMAR stessa. Il Fornitore non potrà, senza autorizzazione scritta, trasferire le Attrezzature a terzi. NUOVA FRAMAR avrà il diritto di accedere ai locali del Fornitore in ogni momento opportuno al fine di ispezionare le Attrezzature nonché prendere visione della relativa documentazione. Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione anche anticipata dei Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura e a proprie spese le Attrezzature franco stabilimento NUOVA FRAMAR.
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL FORNITORE
Alla cessazione, per qualsivoglia ragione, della fornitura dei Prodotti, NUOVA FRAMAR avrà opzione per l'acquisto delle Attrezzature di proprietà del Fornitore utilizzate per la fabbricazione dei Prodotti (che in tal caso il Fornitore avrà l'obbligo di vendere e consegnare a NUOVA FRAMAR). Nel caso in cui NUOVA FRAMAR, al momento dell'esercizio di tale opzione, avesse già corrisposto al Fornitore una parte del valore delle Attrezzature (ad esempio mediante ricarico progressivo pro quota sul prezzo unitario dei Prodotti), il Fornitore sarà tenuto all'immediata consegna delle stesse dietro il pagamento da parte di NUOVA FRAMAR della parte di prezzo residuale. 19. PROPRIETÀ INTELLETTUALE Se non diversamente concordato in forma scritta tra le Parti, la proprietà dei disegni, descrizioni, calcoli e di tutto quanto eseguito dal Fornitore per lo sviluppo del Prodotto sarà trasferita a NUOVA FRAMAR al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le Parti convengono fino ad ora che il Fornitore non avrà alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di NUOVA FRAMAR. Con riferimento all'acquisto di Prodotti standard, ossia privi di attività di sviluppo specifico da parte del Fornitore o comunque non dedicati a NUOVA FRAMAR, i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni, le specifiche e ulteriore documentazione tecnica, resteranno di proprietà esclusiva del Fornitore. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a NUOVA FRAMAR in originale non appena completati. I documenti messi a disposizione da Nuova Framar dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire il Contratto di Fornitura resteranno di proprietà di NUOVA FRAMAR. NUOVA FRAMAR si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione. Salvo diversa preventiva pattuizione e salvi i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preventivamente comunicati a NUOVA FRAMAR, nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a NUOVA FRAMAR e su richiesta di quest'ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. Una licenza gratuita dei diritti di proprietà intellettuale si riterrà automaticamente concessa a NUOVA FRAMAR per la produzione dei Prodotti (diretta e/o per il tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero. Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da NUOVA FRAMAR a domandare l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali Paesi esteri, oppure a consentire a NUOVA FRAMAR di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di Nuova Framar, l'invenzione o i relativi titoli di proprietà intellettuale, i disegni e i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di NUOVA FRAMAR. Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione non violano alcun brevetto, copyright e/o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e che nessuna azione legale è pendente o viene minacciata a tal riguardo. Il Fornitore si obbliga a tenere NUOVA FRAMAR manlevata ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita e utilizzo dei Prodotti (obbligandosi a provvedere alla pronta definizione, a proprio totale onere, di ogni disputa a tale riguardo, anche in via stragiudiziale) e da qualsiasi costo o danno in cui NUOVA FRAMAR incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia. NUOVA FRAMAR darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta di terzi al riguardo. Se, a seguito di un reclamo, causa o procedimento legale, NUOVA FRAMAR è diffidata dal vendere o utilizzare un Prodotto acquistato dal Fornitore, il Fornitore si impegna a garantire a NUOVA FRAMAR la continuità della fornitura i) sostituendo il Prodotto con un prodotto che non vìoli i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi (sostenendone tutti i relativi costi), o comunque ii) garantendo a NUOVA FRAMAR il diritto di vendere o utilizzare il prodotto (sostenendone tutti i relativi costi), come sarà di volta in volta concordato in anticipo con NUOVA FRAMAR, fatto salvo ogni altro diritto e/o rimedio riconosciuto a NUOVA FRAMAR dalle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi e/o dalla legge applicabile.
Nel caso in cui il Prodotto sia un software o un componente/modulo contenente un software, il Fornitore dovrà consegnare a NUOVA FRAMAR la completa distinta base (nota anche come BOM) specificando la lista di eventuale Free and Open Source Software (noto anche come FOSS) contenuto nel Prodotto. Il Fornitore in ogni caso garantisce che rispetterà la Policy di NUOVA FRAMAR relativa al FOSS (i cui dettagli potranno variare da Prodotto a Prodotto).
19. RISOLUZIONE
NUOVA FRAMAR potrà risolvere i Contratti di Fornitura e/o gli Ordini di Acquisto qualora essa abbia notificato in forma scritta al Fornitore l'inadempimento delle obbligazioni essenziali previste dalle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi, dal Contratto di Fornitura e/o dall'Ordine di Acquisto ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a tale inadempimento (sempreché non si tratti di inadempimento non rimediabile) entro 30 giorni dalla data di detta notifica.
NUOVA FRAMAR avrà la facoltà di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi , qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di Modifiche ed aggiornamenti"(art.3), Consegna, ritardi e penalità"(art.6), Garanzie sui Prodotti"(art. 8), Numeri di codice dei Prodotti" (art. 13), Scorte"(art.14), Regolamentazioni Legislative (art. 16), Controllo sulle Esportazioni e Dogana(art.17), Attrezzature"(art.18), Proprietà Intellettuale"(art.19), D.Lgs.231/01eCodicedi Condotta"(art.26). NUOVA FRAMAR si riserva il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:
- una società terza dovesse acquisire, direttamente o indirettamente, la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, restando sin d'ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a NUOVA FRAMAR tale evento entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi;
- il Fornitore dovesse essere sottoposto a procedura di fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, o risulti inadempiente o incapace di adempiere ragionevolmente ai propri obblighi finanziari e commerciali. In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore della decisione di NUOVA FRAMAR, fermo restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L’eventuale risoluzione dei contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per NUOVA FRAMAR alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore. Nel caso in cui il FORNITORE abbia pianificato o comunque preveda di interrompere la fornitura di uno o più Prodotti, ovvero di procedere a chiusura, anche in via provvisoria, di una o più linee produttive avente impatto sulla fornitura dei Prodotti, quest'ultimo lo comunicherà immediatamente per iscritto a NUOVA FRAMAR, specificando il componente e/o la versione oggetto di interruzione di fornitura, nonché la data a partire dalla quale l'interruzione avrà effetto. Resta inteso, in tal caso, che NUOVA FRAMAR avrà il diritto di pretendere che il Fornitore continui a fornire il Prodotto, alle medesime condizioni di cui al Contratto di Fornitura o di cui all'Ordine di Acquisto, per un periodo di: (i) dodici (12) mesi dalla data di interruzione della produzione dichiarata in termine, per i prodotti a scaffale" non sviluppati appositamente per NUOVA FRAMAR; (ii) diciotto (18) mesi dalla data di interruzione della produzione dichiarata in PTN (Product termination notification), per i prodotti sviluppati appositamente per NUOVA FRAMAR. Resta inoltre inteso che ogni soluzione industriale alternativa tesa a minimizzare impatti negativi sul livello di magazzino ovvero a evitare rischi di obsolescenza delle giacenze di NUOVA FRAMAR, verrà implementata dal Fornitore nel rispetto delle istruzioni di Last Time Buy fornite da NUOVA FRAMAR. NUOVA FRAMAR si riserva comunque il diritto di chiedere che il Fornitore posticipi la data di interruzione della fornitura di cui alla PTN, ovvero di non procedervi affatto, qualora le Parti non individuino soluzioni tecnicamente ed economicamente soddisfacenti. Il Fornitore in tal caso posticiperà o non procederà alla suddetta interruzione di fornitura. Il Fornitore in ogni caso conserverà la disponibilità di Prodotti presso i propri magazzini e li consegnerà a NUOVA FRAMAR secondo le richieste di quest'ultima. Il Fornitore assicurerà a NUOVA FRAMAR fonti alternative di fornitura, sostenendo i costi di validazione e avviamento presso il sito produttivo alternativo, inclusi i costi legati alla riprogettazione e validazione dei software collegati al Prodotto.
20. RISERVATEZZA
Il Fornitore e NUOVA FRAMAR si impegnano a mantenere strettamente confidenziale e a non divulgare a terzi, senza il consenso dell'altra parte, qualsiasi documentazione o informazione, sia di natura commerciale o tecnica, qualificata come confidenziale dalla parte che le ha trasmesse all'altra parte in relazione ai Contratti
di Fornitura, di conseguenza la parte ricevente dovrà utilizzare le informazioni soltanto per fini derivanti dall'esecuzione del Contratto di Fornitura. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni dell'Ordine di Acquisto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle Parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre, le informazioni riservate, dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
21. CESSIONE DEI CONTRATTI
NUOVA FRAMAR potrà cedere qualsiasi Contratto di Fornitura ed Ordini di Acquisto intercorrenti con il Fornitore a società appartenenti a Nuova Framar.
22. GOVERNING LAW AND LITIGATION
Le presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi, saranno regolate ed interpretate sulla base della legge italiana. Per ogni controversia relativa alle Condizioni Specifiche per fornitori di servizi è esclusivamente competente il tribunale di Brescia. E' esclusa l'applicabilità della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
24. COMPETITIVITA
Il Fornitore si impegna a garantire, per tutta la durata del Contratto di Fornitura, la competitività del prodotto, in termini di livello tecnologico, prezzo, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, rispetto a prodotti simili di concorrenti sul mercato che soddisfino le richieste di NUOVA FRAMAR. Se un prodotto simile è offerto ad un prezzo più vantaggioso, garantendo allo stesso tempo uguale o migliore livello tecnologico, qualità, affidabilità, livello tecnico e di servizio, NUOVA FRAMAR darà al Fornitore appropriate informazioni nella massima misura possibile, a condizione che non ci siano vincoli di riservatezza, e gli consentirà un adeguato periodo di tempo per presentare un piano di ripristino della competitività. NUOVA FRAMAR si impegna a verificare il piano ed a suggerire al Fornitore regole per eventuali miglioramenti, nonché a dare supporto per la sua implementazione, quando possibile. La presentazione di un piano convincente di ripristino della competitività, così come la sua realizzazione entro i tempi concordati, sono obblighi contrattuali essenziali del Fornitore.
25. CLAUSOLA SALVATORIA
Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a condizione che l'intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso. 26. CODICE DI CONDOTTA E LINEE GUIDA DI SOSTENIBILITA Nel caso in cui il Fornitore abbia sede in Italia: Il Fornitore: (i) dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il Decreto");(ii)si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell'esecuzione delle presenti Condizioni Specifiche per fornitori di servizi e di ogni Contratto di Fornitura, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) è consapevole che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto.
Data e firma
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Rag. Sociale fornitore
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