COMUNE DI COLORNO PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI COLORNO PROVINCIA DI PARMA
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
APERTURA DEI TERMINI
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE AFFARI CULTURALI EDUCATIVI SOCIALI
in esecuzione della delibera G.C. n. 84 del 7 maggio 2009
AVVISA
- che dal giorno 11 maggio 2009 è possibile presentare richiesta di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.
1) DESTINATARI E REQUISITI
A) Cittadinanza italiana - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche.;
B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente alla data del contratto per un alloggio sito nel Comune di Colorno, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
- la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
- l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;
In questo ultimo caso la sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
C) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
D) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso;
f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
E) I contratti così detti ad “uso foresteria” non sono ammissibili a contributo. E’ ammissibile a contributo l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all’Ufficio del Registro.
F) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, non superiore a € 35.000 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Tale limite di € 35.000 è aumentato del 30% per i nuclei in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di inavalidità superiore al 66%;
G) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, non superiore a € 32.520,00;
H) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,
calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia | Valore ISE | Incidenza canone/valore ISE |
A | fino a € 11.920,00 | Non inferiore al 14% |
B | da € 11.920,01 a € 32.520,00 (Valore ISEE non superiore a € 16.260,00) | Non inferiore al 24% |
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
1) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
2) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
Le condizioni di cui ai numeri precedenti non sono tra loro cumulabili.
Tutti i requisiti precedentemente elencati sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 242/2001;
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
I) Residenza anagrafica nel Comune di Colorno e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
L) Canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 580;
2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Colorno a partire dal giorno 11 maggio 2009 con scadenza il giorno 12 giugno 2009, alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare o l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS e fotocopia del contratto di locazione.
Per i cittadini stranieri appartenenti ad uno stato non facente parte dell’Unione europea, dovrà essere allegata alla domanda anche la fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno.
In caso di permesso di soggiorno scaduto dovrà essere allegata, per l’ammissibilità della domanda di contributo in oggetto, la richiesta di rinnovo .
3) MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO ISE E ISEE
L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie
relative al patrimonio mobiliare determinato in base ai calcoli previsti dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni) e del patrimonio (valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare, come definito dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, nella misura del 20%);
L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume da rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza come definita dalle disposizioni del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni.
4) ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:
a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00 Il contributo non potrà comunque superare il 50% dell’importo del canone annuo.
Nel caso di contributo reale inferiore a € 50 non si procede all’erogazione;
Per il calcolo del numero dei mesi non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.
5) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni mensili di locazione relativi all’anno 2009 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un comune della regione Xxxxxx Xxxxxxx diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
Nel caso di contratto con scadenza posteriore al termine di chiusura del presente bando, si procederà al calcolo dell’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2009, provvedendo, anteriormente all’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza, dell’avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l’incidenza del canone sul valore ISE e quindi l’importo del contributo.
Nel caso di proroga, rinnovo e stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.
ALTRE DISPOSIZIONI
Il contributo in oggetto si compone di una quota regionale e di una quota comunale nei limiti di quanto previsto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Nel caso di domande eccedenti le disponibilità previste, la quota comunale sarà rapportata alle risorse regionali attribuite e sarà distribuita in proporzione a quanto assegnato dalla Regione a ciascuno degli aventi diritto al beneficio.
L'Amministrazione comunale comunicherà ai richiedenti a mezzo lettera l'eventuale esclusione dal beneficio richiesto.
Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.
Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.
Nel caso di decesso del beneficiario il contributo sarà assegnato all'intestatario del contratto di locazione oppure al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della 392/78, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.
Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, si provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e si erogherà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 109/98.
L’Amministrazione Comunale prima dell’erogazione del contributo reale spettante effettuerà controlli sulle dichiarazioni presentate onde verificarne la veridicità.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Nel caso di dichiarazioni mendaci il richiedente non avrà diritto al beneficio in argomento (rif. art. 75 del D.P.R. n. 445/00).
Colorno,
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE AFFARI CULTURALI EDUCATIVI SOCIALI
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
IV SETTORE/servsoc/2009/222