Convenzione riservata a
CONVENZIONE
F.I.S.A.C. – CGIL – NAZIONALE 2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
R.C. FAMIGLIA
Convenzione riservata a
impiegati, quadri direttivi, dirigenti del settore credito iscritti alla Fisac-Cgil
Il presente Set Informativo, composto da:
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all’Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Mod. 5001/PROF RCG - Ed.
INDICE
1. GLOSSARIO 4
2. RC PROFESSIONALE 6
2.1 Oggetto dell’assicurazione 6
2.2 Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni 6
2.3 Spese legali 7
2.4 Estensione Territoriale 7
2.5 Validità della Garanzia 7
2.6 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 7
3. RC FAMIGLIA 8
3.1 Oggetto dell’assicurazione 8
3.2 Massimale 8
3.3 Delimitazioni 9
3.4 Esclusioni. 9
3.5 Validità della garanzia ed estensione territoriale 9
3.6 Spese Legali 9
3.7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 9
4. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 10
4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede 10
4.2 Altre assicurazioni 10
4.3 Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio 10
4.4 Modalità di adesione e decorrenza delle Garanzie 10
4.5 Variazioni del rischio 10
4.6 Durata dell’assicurazione 11
4.7 Oneri fiscali 11
4.8 Modifiche dell'assicurazione 11
4.9 Clausola Broker 11
4.10 Premi lordi e massimali 11
4.11 Regolazione Del Premio 12
4.12 Rinvio alle norme di legge 12
4.13 Interpretazione del contratto 12
4.14 Clausola Arbitrale 12
4.15 Esclusione Rischio Cyber 12
4.16 Diritto dell'assicurato al Ripensamento 13
1. GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
L’assicurato aderisce alla Convenzione mediante iscrizione sul sito internet dedicato contestualmente al bonifico effettuato al broker.
AMMANCO DI CASSA
Deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti.
ASSICURATO
Il soggetto aderente al Sindacato di categoria il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BROKER
L’intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l’incarico di Xxxxxxxxxxx.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONVENZIONE
Accordo sottoscritto dal Contraente con la Compagnia di Assicurazioni che disciplina la copertura assicurativa prestata a favore di ciascun assicurato.
DIMORA ABITUALE
Quella relativa alla residenza anagrafica dell’assicurato e comunque l’abitazione principale in cui l’assicurato dimora per la maggior parte dell’anno.
DIMORA SALTUARIA
Quella in cui l’assicurato gode della disponibilità ma non dimora abitualmente.
FABBRICATO
La costruzione edile, costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, adibita a civile abitazione comprendente i locali di proprietà dell’assicurato, costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, comprese le dipendenze (cantine, soffitte, box).
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIMITE DI INDENNIZZO
La somma massima dovuta dalla Società.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
PHISHING
Xxxxxx compiuta tramite l’invio di email fraudolente.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, che abbiano comportato a carico dell’assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” in relazione all’adempimento delle mansioni affidategli.
SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la copertura assicurativa.
SOCIETÀ
L’impresa assicuratrice.
2. R.C. PROFESSIONALE
2.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati ( impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti alla FISAC CGIL) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l’Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori professionali involontariamente commessi nell’espletamento e nell’adempimento di compiti d’ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata.
La garanzia copre unicamente i casi di colpa grave ( art. 5 della Legge n°190 del 1985 ) e opera quando l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente. La garanzia si deve intendere operante anche nei casi in cui l’Istituto di Credito, dopo aver cmq agito formalmente l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente per presunta Colpa grave, decida di transare il danno senza andare in giudizio, fermo il fatto che l’importo di tale transazione dovrà essere preventivamente espressamente autorizzato dalla Compagnia.
La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell’attività di conduzione dei locali e delle attrezzature e/o impianti in uso agli Assicurati.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:
• i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria;
• le operazioni con l’estero e le operazioni di cambio;
• le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni;
• la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari;
• le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non trasferibili” (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell’Istituto di credito nei confronti dell’assicurato fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
• errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Tale estensione è valida qualora il dipendente sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista dalle leggi e regolamenti;
• rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti;
• violazioni della normativa sulla privacy.
2.2 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi: L'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine.
Esclusione Dolo: La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi
conseguenti a perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell’Assicurato.
L'assicurazione non vale per :
a) le perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina, furto con destrezza, smarrimento, incendio, danneggiamento e distruzione di valori.
b) i danni a persone (morte e lesioni personali) e per danneggiamenti a cose;
c) le perdite patrimoniali derivanti dalla stipulazione di polizze di assicurazioni non adeguate e/o congrue alle esigenze del cliente; si conferma invece l’operatività della garanzia per quanto riguarda le attività connesse ad errori formali e/o documentali relativamente alla stipula di polizze di assicurazione;
d) il mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative aziendali e commerciali;
e) l'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
f) azioni ed omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
g) l'attività di estimatori di pegni;
h) l’attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
i)le perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati;
j)le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software utilizzato per l'attività e realizzato o adottato dall'Istituto di Credito presso il quale l'Assicurato è dipendente; da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del Bancomat o cassetti automatici;
k) Richieste patrimoniali derivanti dalla diffusione impropria di informazioni, dati e/o documentazione riservata.
2.3 SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Sono escluse le vertenze di lavoro e le azioni a seguito di provvedimenti disciplinari.
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
Italia, Repubblica di X. Xxxxxx, Stato Città del Vaticano, paesi dell’Unione Europea.
2.5 VALIDITÀ DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni a far data dalla data di effetto dei singoli certificati emessi. Si precisa che la massima esposizione della Compagnia indipendentemente dal numero dei sinistri annui sarà pari ad un massimale di € 5.000.000,00 annui. La garanzia è inoltre estesa, qualora l’assicurato rimanga iscritto al Sindacato contraente della polizza, per i sinistri denunciati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto ed a condizione che il danno sia avvenuto durante il periodo di validità della polizza.
2.6 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’assicurato deve inviare alla società di brokeraggio Aminta s.r.l. la denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell’addebito notificato. (Allegato disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, “Convenzione FISAC-CGIL” modulo “Denuncia Sinistri”).
Inviare la documentazione cartacea in originale a:
Xxxxxx S.r.l. - Xxxxx Xxxxxxxx 00/X - 00000 - Xxxxxx indicando sulla busta “Convenzione FISAC-CGIL”. La Società assicuratrice, una volta terminata la parte di accertamento del sinistro, mette a disposizione dell’Assicurato e/o Istituto di Credito l’importo determinato entro il limite del massimale convenuto, dedotta la franchigia e gli scoperti previsti in polizza, senza emissione di alcuna quietanza.
Con la riscossione dello stesso da parte dell’Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in
dipendenza del sinistro stesso.
Nel caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l’Istituto di Credito stesso abbia
esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.
Nel caso di opposizione di questo ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della
sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l’opposizione stessa.
La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto
dall’Istituto di Credito e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.
L'Assicurato è tenuto a rendere tutte le informazioni e l'assistenza del caso, in particolare:
• La denuncia in forma scritta dovrà contenere tutti gli elementi disponibili utili alla comprensione
ed individuazione dell’evento.
• L’Assicurato è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal loro ricevimento tutti i documenti giudiziali e le altre comunicazioni inerenti il sinistro.
L’inosservanza degli obblighi suddetti può essere causa di reiezione della richiesta di indennizzo e di inapplicabilità del disposto contrattuale; negli altri casi comporta la riduzione dell’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia.
Più in generale, l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.
3. R.C. FAMIGLIA
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia opera per la responsabilità civile dell’iscritto e del suo nucleo famigliare per i fatti verificatisi nell’ambito della sua vita privata, dalla pratica di sports in genere ( escluse le competizioni agonistiche e gli sports pericolosi), derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l’iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione purchè effettuati da ditte in regola per l’esecuzione dei lavori effettuati. Sono compresi i danni causati da proprietà, possesso, di animali domestici con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00 a carico dell’assicurato. La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purchè di pertinenza del fabbricato. Sono compresi i danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d’acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
3.2 MASSIMALE
La garanzia è prestata con massimale di € 250.000,00 con un limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia fissa di € 250,00.
3.3 DELIMITAZIONI
Persone non considerate terzi: L’assicurato, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine.
3.4 ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali svolte
dall’Assicurato o dal suo nucleo familiare;
b)derivanti da lavori di straordinaria manutenzione;
c) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità e ampliamento dei locali;
d)derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia;
e) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti;
f) causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, ipod, tablet, e televisori;
g) da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
h)causati a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
i) da furto o rapina e incendio.
3.5 VALIDITÀ DELLA GARANZIA ED ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri verificatisi e denunciati nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
Xxxxxx.
3.6 SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile secondo quanto previsto dall’articolo 1917 c.c.; La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
3.7 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro di Responsabilità civile della Famiglia, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita al diritto dell’indennizzo come da art.1915 c.c, alla Società di brokeraggio attraverso la compilazione del modulo denuncia sinistri polizza R.C. Famiglia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In caso di richieste scritte della parte danneggiata o preventivi di spesa, inviare la documentazione cartacea ad: Aminta S.r.l. Xxxxx Xxxxxxxx 00/X 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta “Convenzione FISAC- CGIL - R.c. Famiglia” .
La denuncia dovrà sempre contenere una descrizione circostanziata e dettagliata dell’evento che ha originato il sinistro indicando le responsabilità dell’assicurato nell’accaduto.
Tutte le ulteriori richieste ricevute dalla parte danneggiata dovranno essere tempestivamente inviate al broker.
4. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
4.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.
4.2 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società in caso di sinistro l’esistenza di altre
assicurazioni per il rischio descritto in polizza. (art. 1910 C.C.).
4.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 31/12/2021 per le adesioni pervenute e bonificate con valuta fissa al Broker entro le ore 24.00 del 31/12/2021.
Per le adesioni pervenute in epoca successiva al 31/12/2021, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno di valuta fissa indicata sul bonifico al Broker.
I premi devono essere pagati alla società di brokeraggio Aminta s.r.l., Corso Correnti 58/ A 10136 Torino sul conto corrente dedicato alla Convenzione FISAC CGIL con il seguente IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso la Banca d’Xxxx - Xxxxx Xxxxxxxx X. 00 00000 Xxxxxx.
4 .4 MODALITÀ DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Le adesioni alla presente polizza devono avvenire on-line mediante adesione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure via fax come indicato nel suddetto sito e pagamento mediante bonifico effettuato da ogni singolo aderente al sindacato.
si precisa che :
• in caso di recesso dal Sindacato FISAC-CGIL dei singoli Assicurati, nel corso dell’annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l’uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
• in caso di cessazione totale o parziale (maternità o congedi parentali) del rapporto di lavoro con
l’istituto di credito non è dovuto all’assicurato nessun rimborso del premio pagato.
4.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.
4.6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del 31.12.2021 alle ore 24 del 31.12.2022 per la durata di anni UNO senza tacito rinnovo
4.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
4.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
4.9 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il Broker del contratto è la società di brokeraggio assicurativo AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58 – 10136 TORINO.
Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della società di brokeraggio AMINTA s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.
Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.
4.10 PREMI LORDI E MASSIMALI
Le garanzie si intendono prestate, per ogni Assicurato alle condizioni di seguito evidenziate:
Opzione | Massimale | Premio annuo 2022 | Premio per adesioni dal 01.07.2022 | Scoperto a carico dell’assicurato |
1C | 120.000,00 Per anno e per sinistro | 70,00 | 54,00 | Franchigia € 150,00 Scoperto 10% massimo € 3.000,00 |
2C | 260.000,00 Per anno e per sinistro | 95,00 | 61,00 | |
3C | 520.000,00 Per anno e per sinistro | 150,00 | 84,00 | |
4C | 1.000.000,00 Per anno e per sinistro | 215,00 | 166,00 | |
5C | 2.000.000,00 Per anno e per sinistro | 385,00 | 220,00 |
Per tutte le opzioni sopra indicate è prevista GRATUITAMENTE la copertura assicurativa RC del Capofamiglia con le seguenti principali caratteristiche:
Massimale | Scoperto a carico dell’assicurato |
€ 250.000,00 per anno € 50.000,00 per sinistro | 10% con una Franchigia fissa di € 250,00 |
4.11 REGOLAZIONE DEL PREMIO
AMINTA s.r.l. ha l’obbligo di comunicare l’elenco degli Assicurati al 31.01, 31.03, 30.06 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l’obbligo di provare l’emissione del bonifico. La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l’incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione. Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.
4.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
4.14 CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
Per le controversie di valore inferiore a € 150.000,00 l’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di
arbitrato rapido di diritto.
Nel caso di controversie il cui valore ecceda € 150.000,00 , l’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di
arbitrato ordinario di diritto e la decisione rimessa ad un collegio di tre arbitri.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.
La sede dell’arbitrato sarà in TORINO presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte.
4.15 ESCLUSIONE RISCHIO CYBER
Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le sezioni della polizza. La Compagnia non pagherà alcun reclamo o circostanza o perdita, direttamente o indirettamente, causati e / o contribuiti da o derivanti da:
1. l'alterazione, la modifica, la distorsione, la corruzione o il danneggiamento di qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o articolo che elabora i negozi trasmette o riceve dati o parte di essi sia tangibili o intangibili (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni o programmi o software); o
2. qualsiasi modifica di alterazione, cancellazione di distorsioni, corruzione di dati elaborati da tali computer o altre apparecchiature o componenti, sistemi o articoli; o
3. qualsiasi perdita o perdita consequenziale, indipendentemente dal fatto che la vostra proprietà sia o meno, laddove tale perdita sia direttamente o indirettamente causata da o derivante da o derivante da o causata da un virus o meccanismo simile o hacking, phishing o rifiuto di attacco di servizio;
Definizioni specifiche:
Attacco denial of service: Qualsiasi azione o istruzione creata o generata con la capacità di danneggiare, interferire o influenzare in altro modo la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o sistemi di informazione. Gli attacchi di tipo Denial of Service includono, ma non sono limitati a, la generazione di traffico in eccesso in indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze del sistema o della rete e la generazione di traffico in eccesso o non autentico tra e tra le reti.
Phishing: Qualsiasi accesso o tentativo di accesso a dati o informazioni ottenuti mediante falsa dichiarazione o inganno.
Virus: o meccanismo simile Codice di programma, istruzioni di programmazione o qualsiasi insieme di istruzioni intenzionalmente costruite con la capacità di danneggiare, interferire o comunque influenzare negativamente programmi informatici, file di dati o operazioni, indipendentemente dal fatto che comportino l'auto-replica o meno. Il significato di virus o meccanismo simile include, ma non è limitato a, worm di trojan horse e bombe logiche.
Hacking: Accesso non autorizzato a qualsiasi computer o altra apparecchiatura o componente o sistema o elemento che elabora archivi o recupera dati, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dell'utente.
4.16 DIRITTO DELL'ASSICURATO AL RIPENSAMENTO
L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con effetto sin dall’origine comunicandolo ad: AMINTA S.r.l. Xxxxx Xxxxxxxx 00/X 00000 XXXXXX, mediante lettera raccomandata entro 14 giorni dalla data di adesione, via pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, via fax al numero 000.0000000, sempre che entro questo termine non si sia verificato un sinistro, ricevendo il rimborso del premio versato.
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, il set informativo in merito a tutto quanto sopra elencato, di cui all’art. 123 D. Lgs. 17/03/1995
n. 175, e l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Il Contraente dichiara inoltre di aver verificato le condizioni contrattuali e di averle trovate consone alle proprie aspettative in relazione alle condizioni assicurative reperibili sul mercato.
IL CONTRAENTE