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Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale |
Approvato con atto CC n. 40 del 29/04/2005 Modificato con atto CC n. 19 del 07/04/2022 |
Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale
(art.12 - comma 2 - legge 127/1997)
Indice
Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Beni da alienare
Articolo 3 - Individuazione del valore base di vendita Articolo 4 - Beni vincolati
Articolo 5 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Articolo 6 - Procedure di vendita
Articolo 7 - Spese tecniche
Articolo 8 - Esito delle gare esperite
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997 n. 127, la alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Città di Piove di Sacco, in deroga alle norme di cui alla legge 24 Dicembre 1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con regio decreto 17 Giugno 1909 n. 454.
Articolo 2
Beni da alienare
1. I beni da alienare sono indicati ed individuati attraverso atto deliberativo di cui all'art. 14 della Legge 26.04.1983 n. 131.
2. Possono, comunque, in corso d’anno, essere alienati beni non indicati in Bilancio previa adozione di atto deliberativo che ne stabilisca la cessione secondo il prezzo stabilito per ciascun tipo di area o di fabbricato.
3. Si considerano beni immobili alienabili:
a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, secondo comma e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione; qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall’ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; alle alienazioni di beni di interesse storico, archeologico ed artistico si applicano le disposizioni di cui al Cap IV, Sez. I del D. Lgs. 42/2004;
b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio;
c) gli alloggi di edilizia residenziale alienabili alle condizioni stabilite dall’articolo unico della legge 23 Dicembre 1993 n. 560;
d) i beni appartenenti al patrimonio disponibile;
e) i beni immobili vacanti di cui all’art. 827 codice civile.
Articolo 3
Individuazione del valore base di vendita
1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa dall'Ufficio tecnico o da tecnico appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe usufruendo di ogni possibile riferimento - ivi compresa la consultazione di agenzie immobiliari locali - e sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile.
3. Nel caso in cui la gara per asta pubblica o la trattativa privata, previo esperimento di gara informale, espletate con il prezzo base d'asta ricavato dalla perizia estimativa, vadano deserte per mancanza di offerte, prima di addivenire all'esperimento di una nuova gara, sia essa per asta pubblica o per trattativa privata, si potrà procedere ad una revisione del prezzo base di gara, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
4. Il prezzo base iniziale di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto.
Articolo 4
Beni vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, o gravati da ipoteca o altro vincolo pregiudizievole, deve essere preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
Articolo 5
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Articolo 6
Procedure di vendita
1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante asta pubblica o trattativa privata.
2. L'alienazione può avvenire per iniziativa dei privati. In tal caso, dovrà essere depositata presso l'Amministrazione comunale istanza di acquisto con precisa individuazione catastale dei beni e accompagnata da cauzione pari al 10% del prezzo offerto, che, qualora il prezzo offerto sia accettato, verrà considerata caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. Sono prese in considerazione offerte concorrenti solo se pervenute prima dell'accettazione del prezzo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione comunale, verificata tramite il proprio ufficio tecnico o tecnico esterno allo scopo incaricato, la congruità del prezzo offerto comunica entro 90 giorni la rinuncia oppure l'accettazione dell'offerta con il termine per la stipula degli atti conseguenti; il termine della stipula non può essere inferiore a 60 giorni, salvo proroghe concesse su richiesta dell'acquirente dall'Amministrazione comunale.
4. Il notaio viene scelto dalla parte acquirente e la data fissata per la stipula deve essere comunicata con congruo anticipo, comunque non inferiore a 7 giorni, al Dirigente rappresentante l'Amministrazione comunale che interviene nell'atto di compravendita.
5. Il prezzo di acquisto complessivo deve essere corrisposto dall'acquirente e quietanziato dal venditore al momento della stipula dell'atto di compravendita; dalla somma complessiva da corrispondere a saldo può essere dedotto l'importo della cauzione già versata dall'acquirente all'atto dell'offerta, se l'acquirente lo richiede
Articolo 6-bis
Procedimento di assegnazione mediante locazione dei fabbricati ad uso diverso da quello abitativo appartenenti al patrimonio disponibile
1. I fabbricati ad uso diverso da quello abitativo appartenenti al patrimonio disponibile comunale possono essere oggetto di rapporto di locazione.
2. La Giunta Comunale, quando si intende concedere in locazione i fabbricati di cui al comma 1, approva le linee di indirizzo per la pubblicazione di un avviso di asta pubblica. Nell'atto di indirizzo saranno indicati:
◦ i fabbisogni che l'Amministrazione Comunale intende soddisfare;
◦ la durata del contratto di locazione, con eventuale previsione di rinnovo alla scadenza;
◦ il valore minimo e massimo del canone annuo determinato sulla base di apposita stima redatta dall'Ufficio Patrimonio secondo i valori di mercato correnti al momento della pubblicazione del bando, mediante l'applicazione delle quotazioni minime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), con riferimento alla zona e alla tipologia ove disponibili, con l'espressa previsione che il canone viene automaticamente sottoposto a revisioni annuali in riferimento agli indici ISTAT e l'eventuale applicazione dell'IVA allo stesso;
◦ ove ritenuto opportuno dall'Amministrazione in relazione allo stato del fabbricato, la possibilità di scomputare dai ratei del canone di locazione il costo di interventi migliorativi o di adeguamento dell'immobile che siano oggetto di proposta da parte dell'offerente, ferma restando l'acquisizione delle opere in proprietà del Comune;
◦ i requisiti di partecipazione degli operatori economici;
◦ il criterio di aggiudicazione della locazione prescelto tra il criterio del maggior rialzo del canone di locazione a base d'asta e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'avviso d'asta, pubblicato all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni, approvato in conformità alle linee di indirizzo di cui al precedente comma 2, dovrà in ogni caso contenere:
◦ le caratteristiche del fabbricato e l'espressa esplicitazione se questo sia o meno vincolato;
◦ l'importo del canone annuo;
◦ i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dal conduttore;
◦ i criteri di valutazione mediante attribuzione del punteggio nel caso di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
◦ lo schema di contratto;
◦ la presentazione di garanzia a prima richiesta dell'adempimento del contratto ivi compreso l'assolvimento degli obblighi di legge gravanti sul conduttore (antincendio, RCT e simili) e la rimozione degli elementi di arredo con rimessa in pristino dell'immobile alla scadenza, fatta eccezione per le opere di xxxxxxxxx e di adeguamento di cui al precedente comma 2, ovvero per i beni che potranno rimanere in proprietà del Locatore a seguito di espresso accordo tra le parti.
4. Ove la procedura di aggiudicazione si svolga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere previsti i seguenti criteri di valutazione:
◦ il progetto di valorizzazione e le proposte di migliorie che il conduttore intende attuare sul bene oggetto della locazione;
◦ l'utilizzo di tutti gli spazi relativi all'immobile per le attività del Conduttore;
◦ la tipologia di attività esercitata dal Conduttore anche in relazione alle attività istituzionali dell'ente.
Articolo 7
Spese tecniche
1. Sono poste a carico dell'acquirente tutte le spese tecniche sostenute o da sostenere per l'espletamento delle procedure indispensabili per addivenire alla stipula dell'atto notarile di compravendita.
2. I trasferimenti di beni immobili a favore di fondazioni e società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 275, della legge 311/2004.
Articolo 8
Esito delle gare esperite
1. Gli esiti delle gare sono pubblicati per estratto con le medesime forme adottate per la pubblicazione dei relativi avvisi e bandi di gara.
2. L'avviso di gara esperita deve contenere il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, l'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione.