RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
Ufficio Concessioni e Comodati
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164, 167, 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTICOLI 30, COMMA 1, 34 e 42 DEL MEDESIMO DECRETO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEL SALENTO – CODICE CIG: 7990642660
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE Art. 1 - PREMESSE
Con decreto direttoriale 26 luglio 2019, n. 368, l’Università del Salento ha deliberato di affidare in concessione il servizio di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici presso alcune sedi dell’Università del Salento.
Al fine di consentire agli Operatori Economici partecipanti di effettuare una stima circa il possibile volume di affari presunto, si evidenzia che il servizio è destinato a soddisfare le esigenze di un’utenza differenziata per tipologia e frequenza (studenti universitari, personale docente e tecnico-amministrativo) che non consente di predeterminare il flusso dell’utenza nei vari edifici stante la presenza di diversi e mutevoli fattori.
Art. 2 - OGGETTO
La concessione ha per oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante l’installazione, la gestione e la manutenzione di distributori negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione nelle sedi universitarie di seguito indicate ubicate in Lecce e in Monteroni di Lecce (LE) sulla X.X. 0 (Xxxxx-Xxxxxxxxx xx Xxxxx)- codice cpv 42933000-5 (distributori automatici) e cpv 15000000-8 (prodotti alimentari e bevande). elenco distributori
sede | indirizzo | distributori bevande calde | distributori bevande fredde e snack | mini distributori bevande calde | mini distributori bevande fredde e snack |
Rettorato | Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxxx | X | X | ||
Buon Pastore | Via Taranto, Lecce | X | X | ||
Principe Xxxxxxx – Nuovo edificio | Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxx | X | X | ||
Principe Xxxxxxx – | Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxxx | X | X | ||
Sperimentale Tabacchi 1 | Viale Calasso, Lecce | X | X | ||
Sperimentale Tabacchi 2 | Xxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxxx | X | X | ||
Studium 2000 – Plesso 1 e 2 | Xxx xx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx - Xxxxx | X | X | ||
Studium 2000 – Xxxxxxxx 0 | Xxx xx Xxxxxxx angolo Viale San Xxxxxx - Lecce | X | X | ||
Edificio ex INAPLI | Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 64 - | X | X |
Lecce | |||||
Palazzo Parlangeli | Via Stampacchia, Lecce | X | X | ||
Edificio Xxxxxx Xxxxx | Ecotekne – S.P. 6 Lecce - Monteroni di Lecce | X | X | ||
Villa Tresca | Ecotekne – X.X. 0 Xxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxx | X | X | ||
Edificio G – Ecotekne | Ecotekne – S.P. 6 Lecce - Monteroni di Lecce | X | X | ||
Edificio Q-Ibil | Ecotekne – X.X. 0 Xxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxx | X | X |
Luoghi di svolgimento del servizio sono in Lecce e in Monteroni di Lecce (LE) sulla X.X. 0 (Xxxxx-Xxxxxxxxx xx Xxxxx) - codice NUTS ITF45.
Il presente Capitolato Speciale Prestazionale sarà parte integrante del contratto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario.
Il valore della concessione è stato presuntivamente stimato dall’Amministrazione: pertanto, il Concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi dell’Amministrazione in quanto a carico degli utenti singoli fruitori del servizio.
Le vendite potrebbero diminuire o quasi cessare nel periodo di sospensione delle attività didattiche secondo quanto prevede il calendario annuale accademico o di chiusura degli edifici universitari secondo un calendario non fisso.
La destinazione ed utilizzazione delle sedi potrà subire modifiche in relazione a processi di riorganizzazione dell’Amministrazione Universitaria.
L’Università, pertanto, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in relazione ad attivazioni di nuove sedi universitarie ovvero dismissioni di sedi al trasferimento di uffici/strutture o per il maggior flusso di personale e studenti.
Art. 3 - DURATA
La durata della concessione, escluse le eventuali opzioni, è di quattro anni decorrenti dalla data di avvio del servizio attestata da apposito verbale redatto in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Amministrazione
L’Università del Salento si riserva la facoltà, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per sei mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 – CANONE PER L’USO DEGLI SPAZI UNIVERSITARI
Il Concessionario è tenuto al pagamento dell’importo stabilito forfetariamente in € 63.778,33 oltre l’IVA se dovuta per l’intera durata della concessione quale canone annuo concessorio e per l’uso degli spazi universitari (importo quadriennale pari ad € 255.113,32 oltre IVA se dovuta ed aggiornamento ISTAT FOI)
L’importo è comprensivo degli oneri per il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento-condizionamento, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali.
L’importo è da corrispondere in rate semestrali anticipate di uguale importo.
Dall’inizio del secondo anno la somma di cui sopra potrà essere aggiornata in base alle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai e di impiegati verificatesi rispetto all’anno precedente.
Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone senza poter scomputare il relativo importo o diminuire lo stesso, in caso di contestazioni mosse all’Amministrazione e, qualunque sia l’andamento del servizio e l’attività di vendita connessa.
Art. 5 - INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
I distributori automatici dovranno essere installati, a carico e spese del Concessionario, nelle sedi indicate all’articolo 2 negli spazi riportati nelle allegate planimetrie nei punti e secondo il piano concordato con l’Amministrazione.
Al termine del contratto e delle eventuali opzioni di proroga, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature secondo un piano concordato con l’Amministrazione in data attestata da apposito verbale redatto in contraddittorio.
Il Concessionario è, altresì, tenuto alla manutenzione, a proprio carico e spese, del regolare funzionamento dei distributori automatici tramite adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.
Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre il pronto reintegro dei prodotti esauriti.
I distributori automatici dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza ed antinfortunistica e, in particolare, dovranno possedere le seguenti caratteristiche funzionali minime:
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del d.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie e, comunque, essere conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 327/80 e/o alle normative nazionali e comunitarie in materia in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale;
- rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 – Norme particolari per distribuzioni commerciali e apparecchi automatici per vendita e successive modifiche ed integrazioni;
- essere a norma con la legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di vending machine all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225;
- essere di ultima generazione al momento dell’installazione ed a risparmio energetico;
- essere in grado di erogare il resto;
- possibilità di funzionare con denaro contante, chiavetta magnetica ricaricabile e app;
- riportare la denominazione e la sede della ditta Concessionaria, di un referente della stessa con relativo recapito, ed in modo ben visibile e leggibile;
- essere dotati di tutte le informazioni sugli alimenti ai consumatori previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di etichettatura;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno,
- essere tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni.
Per ogni distributore automatico dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità ed i manuali di istruzione all’uso.
Art. 6 – BENI MINIMI
Fermo il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e di qualunque genere non alimentare, il Concessionario è libero di somministrare tutti i prodotti che ritenga più opportuno porre in vendita per ampliare la gamma dei prodotti compatibilmente con lo spazio a disposizione all’interno dei distributori, fermo restando quelli minimi indicati nella seguente tabella. Tale possibilità non rientra tuttavia nell’ambito della valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici. I prodotti ulteriori rispetto a quelli minimi sia alimenti che bevande potranno essere venduti a prezzo di mercato.
I distributori automatici dovranno contenere i seguenti bevande ed alimenti di buona qualità commerciale, comprendendo un assortimento delle marche più note in quantità e tipologia sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza:
tipoligia | caratteristiche | Prezzo base cadauno | |
Bevande calde | caffè espresso, caffè lungo, | Il caffè dovrà essere almeno di 1° miscela bar macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 | € 0,60 |
caffe macchiato, caffe decaffeinato | Il caffè dovrà essere almeno di 1° miscela bar macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 | € 0,65 | |
cappuccino | Il cappuccino dovrà essere composto da almeno gr. 7 di latte in polvere cad. erogazione | € 0,65 | |
latte caldo | Il latte dovrà essere prodotto con almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione | € 0,65 | |
The caldo | Il the dovrà essere prodotto con almeno gr. 14 di the in polvere cad. erogazione | € 0,55 | |
Bevande fredde | acqua minerale naturale e gassata | in contenitori pet da 50 cl | € 0,70 |
altre bevande (Cola, aranciata, the) | in contenitore in lattina da cl. 33 | € 1,00 | |
Snack dolci | minimo n. 5 prodotti diversi | € 0,70 | |
Snack salati | minimo n. 5 prodotti diversi | € 0,70 |
I prodotti posti in distribuzione delle migliori e più diffuse marche presenti sul mercato, dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande e contenere tette le informazioni sugli alimenti ai consumatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di etichettatura.
Tutti i prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti.
L’inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, la vendita di prodotti avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle norme di igiene e sanità darà luogo alla risoluzione immediata del contratto.
Art. 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a propria cura e spese:
al trasporto, all’installazione ed alla rimozione dei distributori automatici come previsto all’articolo 5 anche in relazione ad attivazioni di nuove sedi universitarie ovvero dismissioni di sedi al trasferimento di uffici/strutture o per il maggior flusso di personale e studenti.;
a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate per sedi e tipologia di prodotti erogati, nonché di potenza energetica assorbita. L’elenco dovrà essere aggiornato in relazione a modifiche e/o sostituzioni;
al rifornimento dei distributori durante l’orario di apertura degli edifici universitari almeno due volte a settimana o più volte garantendo l’immediato reintegro dei prodotti esauriti indicati nell’Elenco di cui all’articolo 6;
garantire il controllo sui prodotti erogati, la pulizia costante e l’igiene delle apparecchiature installate assicurando l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale;
a fornire idonei contenitori per rifiuti da posizionare vicino ai distributori ed a provvedere alla pulizia ed allo svuotamento degli stessi;
all’assistenza e alla manutenzione, a proprio carico e spese, garantendo il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica provvedendo al ripristino del funzionamento del distributore entro 2 giorni lavorativi ovvero alla sostituzione dello stesso decorso detto termine;
a garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
a fornire in sede di installazione e per ogni distributore installato, la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché tutta l’ulteriore documentazione attestante l’avvenuto controllo di integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati;
a produrre al momento dell’attivazione del servizio, il Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;
ad osservare le leggi ed i regolamenti che disciplinano l’esercizio di attività previste dalla Concessione nonché ad ottenere e produrre le eventuali autorizzazioni/certificazioni sanitarie e non, necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici ed a presentare segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) se necessaria ai sensi della vigente normativa;
a garantire l’adeguamento nella distribuzione ed erogazione dei prodotti tramite i distributori automatici alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente approvata il 21 maggio 2019 del Consiglio UE;
a comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori alle autorità competenti;
a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e
assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro;
manlevare l’Università del Salento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi.
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.
In ogni caso la mancanza delle autorizzazioni o abilitazioni amministrative necessarie e/o del Manuale HACCP comporta la revoca della Concessione.
Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’AMMNISTRAZIONE
L'Amministrazione assume l'obbligo di:
- mettere a disposizione esclusiva del Concessionario i locali e gli spazi descritti nel Capitolato e negli Allegati per la durata della Concessione, fatti salvi i casi previsti per il recesso e la risoluzione;
- mettere altresì a disposizione del Concessionario negli anzidetti locali le forniture di energia elettrica necessarie per lo svolgimento del servizio;
- realizzare e/o adeguare gli allacci ed impianti per la fornitura di energia elettrica;
- garantire al personale addetto del Concessionario nonché ai fornitori il libero accesso ai locali e agli spazi concessi per lo svolgimento del servizio nei giorni e negli orari di apertura delle sedi universitarie.
Art.9 -DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E RESPONSABILE SERVIZIO DEL CONCESSIONARIO
L’Università del Salento, in fase di aggiudicazione, provvederà a nominare il Direttore dell’esecuzione ed eventualmente un assistente con funzione di direttore operativo ciascuno tenuto allo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 101 e 102 del Codice.
Il Concessionario dovrà comunicare all’Università in sede di stipula del contratto, il nominativo ed i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail di un proprio Responsabile del servizio.
Art. 10 CONTROLLI
Il Concessionario dovrà garantire, anche mediante controlli periodici, la qualità dei prodotti erogati nonché l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e, più in generale, tutto quanto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
L’Università del Salento, nel corso dell’esecuzione del servizio, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di controlli al fine di verificare gli standard di qualità del servizio tramite propri incaricati ovvero avvalendosi di esperti o tecnici esterni o di una Commissione appositamente incaricata.
Qualora l’Università del Salento, tramite i propri incaricati al controllo ovvero avvalendosi di terzi, riscontri anomalie negli apparecchi ed arredi installati, ne ordinerà la sostituzione per iscritto.
L’Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi insindacabile motivo, non ritenga opportuna l’erogazione.
L’Università avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza
In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a totale carico dell’affidatario.
Art. 11 - REPORTISTICA
Il Concessionario si impegna a trasmettere all’Amministrazione su base annuale entro 30 giorni solari successivi all’anno di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali tramite report in formato elettronico sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti, contenente le seguenti informazioni :
- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- totale consumi per singola macchina distributrice
- periodo di rilevazione dati
Il resoconto dovrà essere inviato al Direttore dell’Esecuzione e all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx, entro il venti del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.
In caso di ritardata trasmissione, l’Università procederà all’applicazione delle penali come meglio specificate dal contratto.
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concessionario dovrà costituire e prodotto all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia denominata “garanzia definitiva” con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018- Serie Generale).
Art. 13 PENALITÀ E FORZA MAGGIORE
Fatto salvo quanto previsto in caso di forza maggiore, l’Università del Salento, in caso di mancata o tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale, potrà applicare al Concessionario una penale nella percentuale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo complessivo quadriennale dovuto a titolo di canone per l’uso degli spazi - € 255.113,32 per 4 anni IVA esclusa se dovuta, a seconda della gravità dell’inadempimento.
In particolare, si procederà all’applicazione delle penali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
a) mancato avvio del servizio: salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di giorni 15 decorsi i quali l’Amministrazione potrà risolvere il contratto;
b) interruzione ingiustificata del servizio anche per un solo giorno: penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di mancato funzionamento del servizio fino ad un massimo di giorni 10 oltre tale termine si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento della ditta;
c) esaurimento e mancata erogazione degli alimenti e delle bevande denominati di cui all’articolo 6 “beni minimi” protratta per oltre 2 giorni lavorativi, penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 5 giorni lavorativi decorsi i quali l’Amministrazione potrà risolvere il contratto;
d) guasto tecnico tale da impedire il regolare funzionamento di un distributore per oltre 2 giorni lavorativi: penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di 5 giorni lavorativi decorsi i quali l’Amministrazione potrà risolvere il contratto;
e) erogazioni di prodotti non conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale o proposti in Offerta: penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento;
f) venir meno agli obblighi di cui all’articolo 7 salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento;
g) inosservanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia di igiene e sanità o comunque attinenti la somministrazione di alimenti e bevande e, più in generale, lo svolgimento del servizio: penale sino ad un massimo di € 200,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento con eventuale risoluzione del contratto;
h) mancato rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza sul luoghi di lavoro sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.: salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento;
i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario: salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento;
j) inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale Prestazionale, al Contratto nonché alle ulteriori condizioni indicate nell’offerta, nel DUVRI per come aggiornato: penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento;
k) mancato, parziale o ritardato pagamento del canone di concessione: penale giornaliera pari allo 0,3% del canone dovuto per ogni giorno di ritardo oltre giorni 30. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre 90 giorni, l'Università procederà alla risoluzione del contratto, al recupero coattivo del credito, nonché alla richiesta di risarcimento danni;
l) ritardato sgombero dei locali e rimozione dei distributori a fine servizio: penale sino ad un massimo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ciascun distributore;
Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario tali da causare inefficacia e disfunzioni nel servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a seguito di propri controlli e verifiche ovvero su segnalazione degli utenti, di applicare una penale
proporzionale alla gravità dell’inadempienza previa contestazione scritta dell’inadempienza al Concessionario che potrà proporre eventuali difese scritte.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC alla quale il Concessionario potrà opporre proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora il Concessionario entro il termine di 10 giorni non abbia effettuato il pagamento della penale o non abbai fornito alcun riscontro, l’Università del Salento provvederà ad incamerare l’importo dovuto dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata dall’Impresa.
Nel caso in cui il Concessionario, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti sarà sollevato da responsabilità e dall’applicazione delle penali sempre che fornisca la dimostrazione che il mancato o ritardato servizio sia imputabile a causa di forza maggiore. Nell’ipotesi in cui la causa di forza maggiore determini una mancata esecuzione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste nonché, nel caso in cui il Concessionario non dimostri di essere in grado di far fronte agli impegni contrattualmente assunti, il diritto di recedere dal contratto incamerando l’intero importo cauzionale fatto salvo il maggior danno.
Art. 14 RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA
Il Concessionario assume a proprio esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che dovesse occorrere a persone o cose in conseguenza dell’esecuzione del servizio conseguente all’attività propria ed a quella dei propri collaboratori, liberando l’Università del Salento da ogni responsabilità o conseguenza civile e penale.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o onere assicurativo per furti, tentativi di furto e atti vandalici a danno dei distributori non rispondendo in nessuno caso della sottrazione delle merci e/o delle somme di denaro contenute dagli stessi.
A garanzia dell’obbligo di risarcimento e ferma restando la responsabilità del Concessionario per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento del servizio in esame, la stessa dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio presso le sedi dell’Università, per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, attraverso polizza da consegnare prima della stipula del contratto.
, il Concessionario dovrà produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:
- polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori ad € 5.00.000,00 per sinistro per la copertura RCO; la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- polizza All Risk Incendio a copertura dei locali concessi, e relativo contenuto, i cui valori siano pari al valore di ricostruzione a nuovo dei locali e al valore di rimpiazzo a nuovo del contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore non inferiore ad € 5.500.000,00.
Art. 15 - SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Per tutto quanto non previsto si applica l’articolo 106 del Codice.
Art. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTO
L’Università del Salento ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto o di risolvere lo stesso nei termini e con le modalità contrattualmente previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti relativamente all’applicazione o interpretazione della procedura sarà competente il Foro di Lecce.
Art. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Art. 20 SPESE
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00. L’Amministrazione comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Art. 21 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione della concessione è disciplinata:
- dal presente Capitolato Speciale Prestazionale e suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal D.U.V.R.I., dall’Offerta economica presentata, dall’apposito Contratto che sarà sottoscritto costituenti tutti manifestazione integrale degli accordi intervenuti con il Concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- dal decreto legisltivo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- dalle disposizioni di legge e regolamentari e da tutto quanto espressamente richiamato nel presente capitolato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa nazionale e regionale in materia di somministrazione alimenti e bevande tramite distributori automatici.
Le clausole del presente Capitolato e del successivo ed eventuale contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
ART. 22 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. le parti danno atto reciprocamente che si provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento contrattuale in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura contrattuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
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