NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Comune di Rimini
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
del “Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale di proprietà comunale” approvato con delibera di C.C. n. 66 del 10/07/2002 e modificato con Delibera di C.C. n. 107 del 23.07.2009.
NTA scavi 2009.doc
INDICE
Definizioni pag. 4
PARTE I USO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.
Art.1 Tipologia degli interventi pag. 6
Art.2 Programmazione e coordinamento degli interventi pag. 6
2.1 Programmazione dell’Amministrazione pag. 6
2.2. Coordinamento di Enti e Aziende pag. 7
Art.3 Domande di concessione e/o autorizzazione ai lavori pag. 7
3.1 Per l’esecuzione di allacciamenti pag. 8
3.2 per la posa di condotte e cavidotti pag. 9
3.3 per interventi d’urgenza pag. 9
3.4 per realizzazione di passo carraio pag. 9
3.5 per riqualificazione banchina pag. 10
Art.4 Cauzione pag. 10
Art.5 Disciplinare tecnico per l’esecuzione degli interventi pag. 10
Art.6 Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo pag. 11
PARTE II CONCESSIONE D’USO DELLE INFRASTRUTTURECOMUNALI INTERRATE
Art.7 | Domande di concessione d’uso | pag. 11 |
Art.8 | Convenzione per concessione d’uso | pag. 11 |
Art.9 | Criteri per il calcolo del canone d’uso | pag. 12 |
PARTE III LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO – PRESTAZIONI TECNICHE
Art.10 Esecuzione dei lavori pag. 12
Art.11 Criteri generali per l’intervento pag. 12
11.1 Modalità di esecuzione scavi pag. 13
11.2 Modalità di esecuzione ripristini per posa condotte e cavidotti pag. 13
11.2.1 Strade di lunghezza uguale o inferiore a 4 metri pag. 13
11.2.2 Strade di lunghezza superiore e 4 metri pag. 14
11.2.3 Marciapiedi e piste ciclabili pag. 14
11.3 Modalità di esecuzione ripristini per realizzazione passo carraio pag. 15
11.3.1 Realizzazione passo carraio su marciapiedi pag. 15
11.3.2 Realizzazione passo carraio mediante tombinatura fosso pag. 15
11.4 Modalità di esecuzione interventi per riqualificazione banchina pag. 16
11.5 Delega al ripristino di II Tempo (ripristino definitivo) pag. 16
Art.12 Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei ripristini pag. 16
12.1 Interventi di ripristino sede stradale per posa condotte o cavidotti pag. 16
12.1.1 Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso pag. 17
12.1.2 Pavimentazioni stradali in materiali lapidei pag. 17
12.1.3 Banchine laterali non bitumate pag. 18
12.1.4 Ripristini per interventi di allacciamento e manutenzione localizzata pag. 18
12.1.5 Distanza tra ripristini successivi pag. 18
12.2 Interv. ripristino marciapiedi e piste ciclabili per posa condotte e cavidotti pag. 18
12.2.1 Marciapiedi o piste ciclabili bitumati pag. 19
12.2.2 Marciapiedi o piste ciclabili pavim. con materiali lapidei o matt. prefabbr. pag. 19
12.2.3 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata pag. 19
12.2.4 Distanza tra ripristini successivi pag. 19
12.3 Interventi differenti da eseguire per il ripristino provvis. e quello definit. pag. 19
12.4 Interventi di ripristino marciapiedi e per realizzazione passo carraio pag. 20
12.4.1 Realizzaz. Passo carraio su marciapiede in conglom. Bituminoso pag. 20
12.4.2 Realizzaz. Passo carraio su marciapiede in materiale lapideo pag. 20
12.4.3 Realizzaz. Passo carraio mediante tombinatura fosso pag. 20
12.5 Interventi per riqualificazione banchina pag. 21
12.5.1 Riqualificazione banchina in conglomerato bituminoso pag. 21
Art.13 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato pag. 21
Art.14 Collaudo dei lavori pag. 22
Art.15 Situazioni di pericolo e inadempimenti pag. 22
Art.16 Inadempimenti pag. 23
Art.17 Definizione di strade sensibili pag. 23
PARTE IV ALLEGATI
Art.18 Figure delle Tipologie di scavi e ripristini pag. 23
Art.19 Determinazione importi cauzioni e spese per sopralluogo e istruttoria pag. 23
DEFINIZIONI
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO SPAZIO STRADALE
Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Codice della strada, le denominazioni degli spazi stradali hanno i seguenti significati:
Banchina: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di mar- gine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio supe- riore della scarpata nei rilevati. Si distingue in:
• "Banchina in destra", che ha funzione di franco laterale destro. E' di norma pavimentata ed è sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza:
• "Banchina in sinistra", che è la parte pavimentata del margine interno.
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).
Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
Corsia: parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di lar- ghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. Si distingue in:
a) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al sorpasso;
b) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;
c) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentino basse velocità (corsia di arrampicamento) o altro;
d) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.
Dispositivo di ritenuta: Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o comunque a ridurne le conseguenze dannose. E' contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.
Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stra- dale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni, de- positi e simili. Per la larghezza vedere gli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92.
Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa me- diante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
Margine interno: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.
Margine laterale: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.
Margine esterno: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede ci- gli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, pa- rapetti sostegni, ecc.).
Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
Piattaforma: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:
a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;
b) le banchine in destra e in sinistra;
c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);
d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).
Non rientra nella piattaforma il margine esterno.
Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circola- zione dei tram e dei veicoli assimilabili.
Spartitraffico: parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Comprende anche lo spazio destinato al funzionamento (deformazione per- manente) dei dispositivi di ritenuta.
Strada di servizio: strada affiancata ad una strada principale (tipo A, B e D), avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
Per la definizione dei termini inerenti le opere stradali si rimanda, oltre a quanto sopra riportato a:
• D.M.I.T. del 5.11.2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
• D.L.vo 285/92 – Codice della Strada
• D.M. LL.PP. 1.6.2001 – Catasto delle Strade
ULTERIORI TERMINI
Ai fini delle presenti norme si intende per:
Regolamento: Regolamento del Comune di Rimini per l’esecuzione di interventi nel suolo e sotto- suolo stradale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 10/07/2002.
Richiedente: Titolare dell’autorizzazione e/o concessione per eseguire nel suolo o sottosuolo stra- dale interventi con lavori di scavo e ripristino.
Società affidataria: Società che nell’ambito di convenzioni o contratti ha la gestione per conto dell’Amministrazione Comunale le infrastrutture stradali.
PARTE I - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO
Art. 1 Tipologia degli interventi
1. Si intendono “interventi con lavori di scavo e ripristino” tutte le modifiche e trasformazioni delle pavimentazioni delle strade comunali.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino ai fini dell’applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
Interventi per la posa di condotte e cavidotti;
Interventi per allacciamenti e manutenzione localizzata; interventi per realizzazione di passo carraio;
interventi per riqualificazione banchina stradale
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori lungo le strade che preve- dono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale o trasversale con sviluppo lineare significativo. Per tali interventi valgono tutte le norme del vigente Regolamento per l’esecuzione di interventi nel suolo e sottosuo- lo stradale di proprietà comunale.
4. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori lungo le strade che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con prevalente in- teressamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato de- terminati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
5. Si intendono interventi per realizzazione di passo carraio tutti i lavori, da eseguirsi entro i confini stradali, necessari a consentire l’accesso dalla strada ad un’area laterale, idonea allo staziona- mento.
6. Si intendono interventi per riqualificazione banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisi- re una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo dello stesso.
Programmazione e coordinamento degli interventi
Art. 2.1 Programmazione dell’Amministrazione
1. Secondo quanto indicato all’ art. 3 del Regolamento, l’Amministrazione, per addivenire alla rea- lizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di programmazione e pianificazione, comuni- ca ogni anno ad Enti e Aziende stabilmente operanti sul territorio, la bozza del proprio Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, che troveranno poi approvazione unitamente al Bilancio di previsione del Comune.
2. Gli Enti interessati all’esecuzione di interventi nelle zone indicate dovranno, tramite l’Ufficio per il Sottosuolo, avanzare richiesta per inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo una opportuna documentazione tecnica. Il Comune indirà una apposita conferenza di servizi per definire le modalità operative e l’eventuale coinvolgimento degli altri Enti presenti sul territorio.
3. Per gli interventi cosi programmati e realizzati dagli Enti nei tempi concordati prima del previsto intervento dell’Amministrazione, gli Enti realizzatori non saranno tenuti all’esecuzione del ripristino definitivo che verrà eseguito a cure e spese dell’Amministrazione stessa.
4. Per gli interventi manutentivi aventi la natura dell’imprevedibilità o per allacciamenti non pro- grammabili al momento dei lavori, vi é l’obbligo del ripristino per l’intera larghezza della carreggia- ta, marciapiede o pista ciclabile interessata per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 (cinque) metri per le strade e di 2 (due) metri per i marciapiedi e piste ciclabi- li da ogni fronte.
Art.2.2 Coordinamento di Enti ed Aziende
1. Anche gli Enti ed Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 set- tembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibi- le cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell’anno successivo.
2. L’Ufficio per il Sottosuolo o la Società affidataria esamina le programmazioni pervenute rag- gruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario pre- supposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di specifiche conferenze di ser- vizio al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato, in modo da rendere mi- nimo il disagio per la cittadinanza.
Art. 3 Domande di concessione e/o autorizzazione ai lavori
1. Le domande di concessione e/o autorizzazione all’esecuzione di scavi su suolo pubblico o di uso pubblico relativamente agli interventi oggetto delle presenti norme, devono essere indirizzate, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune di Rimini all' Ufficio per il Sottosuolo, o alla Società affidataria nelle modalità sotto indicate in dipendenza della tipologia d’intervento ri- chiesto.
2. Nelle domande devono essere indicati chiaramente:
a) nome, cognome e indirizzo del richiedente ovvero del legale rappresentante qualora si tratti di aziende, enti o società, indicando numero di codice fiscale e/o di partita IVA;
b) elenco e ragione sociale delle imprese presenti in cantiere con nominativo e recapito telefonico del Direttore Tecnico;
c) la dimensione esatta dello scavo da eseguire (lunghezza, larghezza e profondità);
d) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superfi- cie di suolo occupato;
e) la durata prevista dei lavori;
f) l’indicazione degli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi so- prastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segna- lato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei con- fronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
g) gli eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera f), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo re- stante il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
h) l’impegno del richiedente all’acquisizione dei pareri, nullaosta od autorizzazioni comunque de- nominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in re- lazione alle previsioni del progetto esecutivo;
i) l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi, a regola d’arte, entro e non oltre il termine di gg. 10 dal ricevimento dell'atto di denuncia dei vizi da parte dell’Ufficio per il Sottosuolo o della So- cietà affidataria;
j) recapito telefonico per eventuali situazioni di emergenza funzionante 24 ore al giorno, festivi compresi;
k) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesto il pia- no di prevenzione e limitazione dei disagi dei cittadini che, ove occorra, dovrà prevedere l’ese- cuzione di lavori per lotti oltre che nei giorni ed orari più opportuni.
l) Il richiedente si impegna prima del rilascio dell’autorizzazione a versare all’Amministrazione Comunale gli oneri relativi ai ripristini definitivi come da allegato “N” delle presenti N.T.A.
3. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione e/o autorizzazione, dovrà conte- nere:
a) gli elaborati tecnici atti ad individuare compiutamente l’intervento previsto, in particolare plani- metria quotata e sezione stradale in corrispondenza dell'intervento.
b) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.
Art. 3.1 Per l’esecuzione di allacciamenti
1. Gli Enti erogatori di servizi che hanno necessità di eseguire, in modo continuativo, allacciamenti di utenti alle reti esistenti, già debitamente autorizzate e accatastate, possono rivolgere domanda cumulativa per l’esecuzione degli interventi previsti previa verifica obbligatoria della vetustà della sede stradale e pagamento dell'eventuale onere per strade di recente riqualificazione come da al- legato “M”.
2. Nelle domande oltre la documentazione di base indicata all’Art.3 comma 2 devono inoltre esse- re indicati:
a) l’impegno del richiedente a presentare prima del collaudo la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi “,così come risultano posati”, corredata delle coordinate planoaltimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto;
b) la documentazione informatizzata prevista dal Regolamento;
3. Gli interventi di allacciamento, aventi le stesse caratteristiche per tipologia di scavo, ripristino ed impianto di cantiere sulla strada con regolamentazione del traffico, potranno essere autorizzati una sola volta all’anno per il numero di interventi che saranno richiesti. In tal caso viene rilasciata pre- liminarmente l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori non essendo noto il reale posizionamento dei servizi da posare. Successivamente, in via retroattiva, verrà rilasciata con cadenza trimestrale l’autorizzazione mediante ricognizione dell’attività realmente svolta e dell’esatto posizionamento delle condotte o dei servizi posati con delega dei ripristini definiti all’Amministrazione comunale con le modalità stabilite dall’Allegato “N” .
4. In tali casi l’Ente erogatore comunicherà, 5 giorni lavorativi prima dell’intervento, via fax, all’Ufficio per il Sottosuolo, al Comando della Polizia Municipale ed alla Società affidataria del Ser- vizio pubblico globale di gestione del territorio, la prevista esecuzione dei lavori con indicazione della loro ubicazione e, in caso di silenzio da parte del Comune, procederà nell’arco delle succes- sive 48 (quarantotto) ore. A ricognizione dell’attività svolta e per le finalità di cui all’Art. 7 comma 2 e 3 del Regolamento, verrà trasmesso con cadenza trimestrale l’elenco e l’esatta ubicazione degli interventi realizzati.
5. Gli interventi di allacciamento riguardanti le “Strade sensibili” come definite all’art.17, potranno essere autorizzati una sola volta all’anno per il numero di interventi che saranno richiesti, previa verifica della vetustà della sede stradale, marciapiede o pista ciclabile e pagamento, da parte del richiedente, dell'eventuale indennizzo per strade nuove o di recente riqualificazione come da alle- gato “M”. In tal caso viene rilasciata preliminarmente l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori non essendo noto il reale posizionamento dei servizi da posare. Successivamente, in via retroattiva, verrà rilasciata con cadenza trimestrale l’autorizzazione mediante ricognizione dell’attività realmen- te svolta e dell’esatto posizionamento delle condotte o dei servizi posati, con delega dei ripristini definiti all’Amministrazione comunale con le modalità stabilite dall’Allegato “N”.
6. Negli interventi su “Strade Sensibili” l’Ente erogatore comunicherà, 5 giorni lavorativi prima dell’intervento, via fax, all’Ufficio per il Sottosuolo, al Comando della Polizia Municipale ed alla So- cietà affidataria del Servizio pubblico globale di gestione del territorio, la prevista esecuzione dei lavori con indicazione della loro ubicazione e l'attestazione di pagamento effettuato dal richiedente l'allaccio, se dovuto, come da allegato “M”.
7. In caso di silenzio da parte del Comune o dall'ente gestore si potrà procedere all'esecuzione dell'intervento nell’arco delle successive 48 (quarantotto) ore. A ricognizione dell’attività svolta e
per le finalità di cui all’Art. 7 comma 2 e 3 del Regolamento, verrà trasmesso con cadenza trime- strale l’elenco e l’esatta ubicazione degli interventi realizzati.
8. In tutti i casi il ripristino di II tempo, a seguito allacci effettuati su strade di recente sistemazione, dovrà essere effettuato in loco e non potrà essere trasferito su altre strade salvo diversa indicazio- ne dell'Amministrazione Comunale.
9. Gli Uffici Comunali o la società affidataria della gestione delle strade metteranno a disposizione degli enti l'elenco degli interventi eseguiti e la programmazione, tali informazioni saranno consulta- bili anche via telematica con aggiornamento mensile.
10. Nel caso di allacci su “Strade Sensibili” sarà comunque onere dell'ente richiedente effettuare sopralluoghi preventivi allo scopo di verificare le condizioni reali dell'infrastruttura, eventuali inter- venti eseguiti su strade di recente sistemazione, senza aver verificato preventivamente l'effettivo pagamento da parte del richiedente dell'indennizzo come da allegato “M”, potrà essere trattenuto dalla fidejussione o cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori come da art. 24 del Re- golamento e art. 4 delle N.T.A.
Art. 3.2 Per la posa di condotte e cavidotti
1. Nelle domande oltre la documentazione di base indicata all’art.3 comma 2 devono inoltre esse- re indicati:
a) l’impegno del richiedente a presentare, su richiesta del Comune nei termini di cui all’Art.12 del Regolamento, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare, con ti- pologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l’operatore ai sensi del Regolamento. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell’istanza sono indicate le quote di riparto;
b) l’impegno del richiedente a presentare prima del collaudo la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi, “così come risultano posati”, corredata delle coordinate planoaltimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto;
c) la documentazione informatizzata prevista dal Regolamento;
d) la presentazione, nel caso sia pertinente, della dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni;
e) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesto il pia- no di prevenzione e limitazione dei disagi dei cittadini che, ove occorra, dovrà prevedere l’ese- cuzione di lavori per lotti oltre che nei giorni ed orari più opportuni.
2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione e/o autorizzazione, dovrà conte- nere:
a) gli elaborati tecnici atti ad individuare compiutamente l’intervento previsto, sia su supporto car- taceo (una copia) che informatico, e contenenti le sezioni significative della strada, con indica- zione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posi- zionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti sul tracciato degli impianti tecnici che dovranno essere posati ed il tracciato degli altri sottoservizi presenti nell’area oggetto di inter- vento;
b) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.
Art. 3.3 Per interventi d’urgenza
1. Nei casi di interventi d’urgenza si adotta la procedura stabilita dall’art. 5 del Regolamento. Su indicazione dell’Ufficio Sottosuolo potranno essere stabilite diverse modalità per la presentazione delle domande relative agli interventi d’urgenza.
Art. 3.4 Per realizzazione di passo carraio
1. Nella domanda deve essere indicata la documentazione di base di cui all’ Art.3 comma 2.
2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione, dovrà contenere:
a) gli elaborati tecnici, su supporto cartaceo, atti ad individuare compiutamente l’intervento previ- sto contenenti le sezioni significative della strada, con indicazione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posizionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti ed il tracciato dei sottoservizi presenti nell’area oggetto di intervento;
b) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.
Art.3.5 Per riqualificazione banchina
1. Nella domanda deve essere indicata la documentazione di base di cui all’ Art. 3 comma 2.
2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di autorizzazione, dovrà contenere:
a) gli elaborati tecnici, su supporto cartaceo, atti ad individuare compiutamente l’intervento previ- sto contenenti le sezioni significative della strada, con indicazione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posizionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti ed il tracciato dei sottoservizi presenti nell’area oggetto di intervento;
b) per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.
1. La cauzione di cui all’art. 24 del Regolamento – a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori - è determinata in misura pari al 100% della spesa prevista per l’esecuzione degli interventi richiesti, aumentata del 15% per spese generali e 20% di IVA.
2. Tale spesa, calcolata dall’Ufficio per il Sottosuolo o dalla Società affidataria sulla base dei prezzi unitari in materia e sul territorio, viene riportata per ciascun intervento, nell’allegato “I” delle presen- ti norme.
3. Per le “strade sensibili” o per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesta una integrazione alla cauzione di cui al precedente punto 1 calcolata in relazione alla tipologia di pavi- mentazione esistente.
4. La cauzione può essere definita in un’unica soluzione sulla base del numero di interventi previ- sti annualmente; in tal caso l’entità della citata cauzione non dovrà comunque essere inferiore ad € 30.000,00 (trentamila / 00).
Art. 5 Disciplinare tecnico per l’esecuzione degli interventi
1 Nell’esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Nuo- vo Codice della Strada e dai relativi provvedimenti attuativi, alle Norme UNI-CEI vigenti nel settore, alle normative relative alla sicurezza sui lavori, ed alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecni- co rilasciato unitamente alla autorizzazione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezio- ni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare nelle strade sensibili, che per quanto riguarda la segnaletica stradale da realizzare a fine lavori. Su indicazione dell’Ufficio Sottosuolo o della Società affidataria potranno essere prescritte delle lavorazioni da effettuarsi in notturna. Tali modalità di intervento dovrà esse- re preferibilmente applicata ad interventi che interessano strade sensibili, sempre nel rispetto dei regolamenti e delle ordinanze in materia di emissioni acustiche.
2. L’Ufficio per il Sottosuolo o la Società affidataria prescriverà, nel “disciplinare tecnico” unito alla autorizzazione, le specifiche da osservare nell’esecuzione dei lavori ed ogni comportamento ine- rente eventualmente dettato dalle particolarità del progetto presentato. Su richiesta dell’Ufficio Sot- tosuolo o della Società affidataria potranno essere concordate diverse modalità di scavo quali: no dig, minitrincea, , microtunnelling o nuove tecnologie.
3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto ese- cutivo, variazioni in corso d’opera che non alterino, a giudizio dell’Ufficio per il Sottosuolo o della Società affidataria, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il pro- getto modificato deve essere trasmesso all’Ufficio per il Sottosuolo a fine lavori.
Art.6 Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo
1. Ai sensi dell’art.9 del Regolamento, la documentazione presentata dagli operatori deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base fornita dal Comune:
a) la posizione e la sezione di tutte condotte nuove e/o modificate, indicata con un errore di loca- lizzazione non superiore a 30 cm;
b) l’indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture stesse;
c) la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
d) l’ubicazione dei componenti speciali e quant’altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
e) il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
f) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non su- periore a 30 cm;
il tutto secondo il formato che sarà indicato dall’Ufficio per il Sottosuolo.
PARTE II - CONCESSIONE D'USO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI INTERRATE
Art. 7 Domande di concessione d’uso
1. In riferimento all’art.21 del Regolamento il Comune può concedere l’utilizzo di proprie infra- strutture; la relativa domanda di concessione d’uso deve contenere:
a) denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
b) titolarità del richiedente;
c) informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;
d) programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
e) informazioni sulla tipologia di condutture, cavidotti ecc. che intende posare nelle infrastrutture in concessione, le relative caratteristiche tecniche di funzionamento, dimensioni, tipologie di posa, distanze di rispetto da altri servizi, e ogni altra indicazione utile;
f) informazioni sulla tipologia dei servizi che si intendono veicolare con le reti di che trattasi;
g) impegno del richiedente a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati all’infrastruttura comunale e di quelli cagionati a terzi a qualunque titolo, conseguenti sia ai la- vori di posa che all’uso dell’infrastruttura in concessione
h) l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi, a regola d’arte, entro e non oltre il termine di gg. 10 dal ricevimento dell'atto di denuncia dei vizi da parte dell’Ufficio per il Sottosuolo;
Art. 8 Convenzione di concessione d'uso
1. La concessione d’uso delle infrastrutture comunali viene definita da apposita convenzione sti- pulata tra il Comune e il Concessionario per disciplinare:
a) la durata della concessione, che non potrà essere inferiore a 10 anni;
b) la trasferibilità della concessione a favore di soggetti che avessero a subentrare al concessio- nario nella titolarità della licenza;
c) l’importo dei canoni annui per l’uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento;
d) le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dal Regolamento;
e) le garanzie fideiussorie di cui al Regolamento;
f) la documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati all’infrastruttura comunale e quelli cagionati a terzi a qualunque titolo conseguenti al- l’uso del cavidotto oggetto di concessione;
g) la disciplina del servizio di pronto intervento;
h) il programmi di manutenzione della rete;
i) i casi di risoluzione della convenzione;
j) le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale maggior danno derivato;
k) le prescrizioni d’uso opportune per l’infrastruttura in concessione.
Art. 9 Criteri per il calcolo del canone d’uso
1. L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dai concessionari per l’utilizzo delle infrastrut- ture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giun- ta, con riferimento ai seguenti costi:
a) investimento, costituito dal costo diretto di costruzione, con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
b) costo dell'ingegneria (studi di fattibilità, progettazione, piani di sicurezza, coordinamenti in fase istruttoria, richiesta autorizzazioni, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, collaudi ecc.);
c) oneri di manutenzione e gestione.
2. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT per i “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”
3. E’ a carico dei concessionari qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.
PARTE III LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO – PRESCRIZIONI TECNICHE
1. E' fatto obbligo di comunicare tramite fax, almeno 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavo- ri, all’Ufficio per il Sottosuolo del Comune di Rimini e alla Società affidataria, l'inizio lavori, le gene- ralità del Direttore degli stessi, l'Impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico della stessa ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D.Lgs. 494/96) con i relativi recapiti telefonici.
2. In sede di esecuzione lavori, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale Tecnico del Comune o alla Società affidataria.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare, immancabilmente per iscritto, sia l'inizio che l'av- venuto completamento dei ripristini definitivi, in caso contrario non si procederà al loro collaudo.
Art. 11 Criteri generali per l’intervento
1. Gli Enti richiedenti e le Ditte incaricate dei lavori sono tenute al pieno rispetto delle normative, in particolare si richiamano:
• le Norme UNI-CEI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei”
• le Xxxxx XXX 00000 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”
• le Norme CEI 11.17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo; con particolare riferimento al capitolo V “ Coesistenza tra cavi di energia ed altre canalizzazioni, opere o strutture.
2. In presenza di cunicoli tecnologici predisposti, oltre alle normative già citate, si richiamano le norme UNI-CEI 70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete di- versi” se ed in quanto applicabili ai manufatti di cui trattasi.
3. Il ripristino, sia provvisorio che definitivo, prevede la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizio- namento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segna- letica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illumi- nazione, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc., eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le operazioni di scavo e/o di ripristino provvisorio stesso, il tutto al fine di ripristinare a per- fetta regola d’arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.
4. Il ripristino, sia provvisorio che definitivo, prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzon- tale danneggiata ed estesa a tutta l’area interessata dalle operazioni di scavo e/o di ripristino prov- visorio stesso, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d’arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.
Art. 11.1 Modalità di esecuzione degli scavi
1. Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti ad una distanza dal ciglio della carreggiata non inferiore a ml. 1.00, onde consentire la posa in opera dell’impianto di illuminazione pubblica.
Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinchè i manufatti od impianti Comunali restino integri e perfettamente efficienti.
2. Non è ammissibile, di norma, eseguire lo scavo in banchina stradale a lato di un fosso aperto; tuttavia, qualora non fosse possibile altra soluzione, esso dovrà eseguirsi a non meno di un metro dal ciglio del fosso e il tombamento sarà costituito esclusivamente da misto cementato con cemen- to al 5% relativamente al peso. Qualora si riscontrassero distanze inferiori il concessionario è tenu- to ad eseguire idonee opere di consolidamento della banchina atte a garantire la sicurezza del traf- fico.
3. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, dovranno sempre risultare ad una quota non inferiore a cm. 100 dalle soprastanti pavimentazioni come disposto dal comma 3 dell’Art. 16 del D.P.C.M. n° 495 del 16.12.92.
4. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le dero- ghe previste dalla D.P.C.M. del 3.3.99. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del titolare dell’autorizzazione.
Art. 11.2 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti
1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni e come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi lungo le strade comunali.
I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e rotture del manto del- la pavimentazione nei successivi 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti potrà variare in relazione alla profondità di scavo e secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
2. Nelle strade parzialmente o completamente prive delle strisce di segnaletica orizzontale si in- tende per larghezza della corsia la distanza tra il confine stradale e la mezzeria della carreggiata.
3. Resta fermo il principio per tutti gli interventi che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita lungo le strisce che delimitano la corsia con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
4. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.
Art. 11.2.1. Strade di larghezza uguale o inferiore ai 4 metri
1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata, di larghezza o- gnuna uguale o inferiore ai 4 (quattro) metri comprese le banchine laterali e le strade di servizio, in qualsiasi intervento con scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni dell’Art
12.1 con rifacimento completo della pavimentazione per tutta la carreggiata comprese le banchine per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 (cinque) metri su ogni fronte.
Art. 11.2.2 Strade di larghezza superiore ai 4 metri
1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata e le strade di servizio, di larghezza ognuna superiore ai 4 (quattro) metri comprese le banchine laterali, gli inter- venti con operazioni di scavo dovranno prevedere il successivo ripristino della pavimentazione stradale in base al numero di corsie esistenti, alla posizione della sezione di scavo rispetto alla mezzeria della carreggiata e alla distanza temporale rispetto all’ultimo intervento di manutenzione, adeguamento o nuova costruzione della strada da parte dell’Amministrazione, secondo i seguenti criteri:
2. Qualora la sezione di scavo dei lavori di posa di condotte e cavidotti, esclusi gli allacciamenti alle reti, interessi ogni singola corsia della carreggiata, il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà essere eseguito secondo le modalità stabilite all’Art.12.1.1 con rifacimento dello strato di bin- der per la larghezza dello scavo aumentato di 30 (trenta) centimetri da ogni lato e dello strato di usura per tutta la larghezza della corsia compresa la banchina di destra e per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 (cinque) metri da ogni fronte;
3. Qualora lo scavo interessi la mezzeria della sede stradale o più corsie il ripristino definitivo do- vrà essere effettuato per tutta la larghezza della sede stradale con le modalità dell’art.12.1.1.
4. Per tutti gli interventi resta fermo il principio che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quel- lo esistente debba essere eseguita lungo le strisce che delimitano la corsia con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
Art. 11.2.3 Marciapiedi e piste ciclabili
1. Qualora l'intervento venga effettuato su marciapiedi e piste ciclabili di larghezza fino a m.2,00 il rifacimento degli strati di calcestruzzo e della pavimentazione dovrà essere esteso per tutta la lar- ghezza del marciapiede o pista ciclabile e per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di sca- vo aumentata di 2 (due) metri da ogni fronte.
2.Nel caso di intervento su marciapiede o pista ciclabile di larghezza superiore a mt. 2,00, potrà ugualmente essere richiesto il completo rifacimento degli strati di calcestruzzo e della pavimenta- zione per l’intera larghezza qualora il Comune ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la dimen- sione e le caratteristiche dell'intervento pregiudichi la funzionalità del marciapiede o della pista ci- clabile.
0.Xx opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiedi esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Xxxxxxxx, caditoie e quant’altro devono essere riposizionati in quota.
Art. 11.3 Modalità di esecuzione dei ripristini per realizzazione di passo carraio
Art. 11.3.1 Realizzazione passo carraio su marciapiedi.
1. Il tratto di cordonata nuova deve essere dello stesso tipo, forma, dimensione e materiale della cordonata esistente, salvo diverse prescrizioni riportate nella specifica autorizzazione; inoltre dovrà essere planimetricamente allineato alla cordonata esistente ed avere, trasversalmente all’asse del- la cordonata, il lato superiore orizzontale e non inclinato rispetto al piano viabile;
0.Xx ripristino della pavimentazione sia essa in conglomerato bituminoso o materiale lapideo deve essere esteso all’intera larghezza del marciapiede per uno sviluppo in lunghezza pari alla lunghez- za dello scavo maggiorata di m. 1,00 in entrambe le parti terminali dello scavo previo fresatu- ra/scarifica o smontaggio;
0.Xx soggetto titolare dell’autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell’autorizzazione potesse risen- tire di danni all’opera autorizzata
Art. 11.3.2 Realizzazione di passo carraio mediante tombinatura fosso.
1. La realizzazione della nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale alla banchina per uno sviluppo in lunghezza pari al tratto di fosso tombinato.
0.Xx piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello della banchina stradale che dovrà rimanere inalterata tanto nel suo andamento planimetrico che altimetrico; inoltre l’accesso dovrà essere pavimentato per una profondità di 5,00 m. dal filo della pavimentazione stradale
3.Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavi- mentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
4.Xxxxxx ostacolo dovrà porsi durante l’esecuzione dei lavori al libero deflusso delle acque meteo- riche ed a lavori ultimati tutte le pertinenze comunali dovranno risultare ripristinate a perfetta regola d’arte;
5.Tutte le opere eseguite in sede stradale dovranno essere dimensionate in modo da sopportare il traffico veicolare pesante di 1° categoria ed i manufatti utilizzati dovranno essere dello stesso tipo di quelli in uso al Comune di Rimini;
0.Xx manutenzione ordinaria e straordinaria del tombinamento e delle relative opere accessorie sarà a totale carico del soggetto titolare dell’autorizzazione; il soggetto titolare dell’autorizzazione ha inoltre l’obbligo di curare l’espurgo del tombinamento affinché non venga mai impedito né osta- colato il libero deflusso delle acque lungo il fosso;
0.Xx soggetto titolare dell’autorizzazione ha inoltre l’obbligo di installare, presso la banchina stradale in prossimità del tombinamento, idonee barriere di sicurezza stradale (guard-rail) per una opportu- na estensione, qualora prescritto nella specifica autorizzazione;
0.Xx ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell’autorizzazione, anche la sistemazio- ne e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc., eventual- mente danneggiate e/o rimosse durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d’arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità;
0.Xx ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell’autorizzazione, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l’area interessata dalle lavorazioni, il
tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d’arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità;
00.Xx soggetto titolare dell’autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell’autorizzazione potesse risen- tire di danni all’opera autorizzata;
Art. 11.4 Modalità di esecuzione degli interventi per riqualificazione banchina
1. La realizzazione della nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale al margine della carreggiata; il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello del margine della carreggiata che dovrà rimanere inalterato tanto nel suo andamento longitudinale che trasversale.
2.Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavi- mentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
0.Xx soggetto titolare dell’autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell’autorizzazione potesse risen- tire di danni all’opera autorizzata.
Art. 11.5 Delega al ripristino di II Tempo (ripristino definitivo)
1. Il richiedente in fase di rilascio di autorizzazione ha l’obbligo di delegare dietro versamento di un corrispettivo in denaro l’esecuzione del ripristino di II Tempo (ripristino definitivo) all’Amministrazio- ne Comunale che eseguirà il ripristino direttamente o attraverso Società affidataria.
2 L’Amministrazione Comunale ha facoltà in casi eccezionali, valutati dall’Ufficio Sottosuolo di de- rogare al presente articolo affidando il ripristino di II Tempo (ripristino definitivo) al richiedente die- tro rilascio di specifica autorizzazione.
3 La quantificazione dell’importo relativo al ripristino di II Tempo (ripristino definitivo) sarà effettuata sulla base dell’allegato “N” delle N.T.A.
4 Dopo il primo anno l’importo dei prezzi risultanti nell’Allegato “N” sono soggetti a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT per i “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”
5 L’importo dovrà essere versato in misura del 70% al rilascio dell’autorizzazione, il restante 30% contestualmente al momento del collaudo, diverse modalità potranno essere indicate dall’Ufficio Sottosuolo o dalla Società affidataria.
Art. 12 Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei ripristini
1. Le prescrizioni riportate nelle presenti norme costituiscono prescrizioni minime e potranno esse- re implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Sottosuolo.
Art. 12.1 Interventi di ripristino di sede stradale per posa condotte o cavidotti
1. Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori delle pavimentazioni con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso a freddo, salvo caso di lavori urgenti ed in particolari condi- zioni; in tal caso, prima del ripristino definitivo tale materiale dovrà essere completamente asporta- to. I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano di attacco con emulsione bituminosa alle pareti della massicciata stradale, compresa la suc- cessiva impermeabilizzazione delle giunte dello scavo.
2 .Il ripristino definitivo (di II Tempo) della pavimentazione, al fine di ottenere un idoneo assesta- mento del tombamento dello scavo, potrà avvenire solo dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla esecuzione del ripristino provvisorio (di I Tempo); in ogni caso sempre dopo che sia trascorsa una stagione invernale o anticipato su richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Art. 12.1.1 Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
1. I Tempo (ripristino provvisorio);
- Taglio con mezzo meccanico in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia tipo A3 o contenute in bauletto di cal- cestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 norme UNI 10006/2002;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calca- rea per uno spessore compresso di cm 45 escluso lo spessore necessario per il ripristino di primo tempo (da quota - 60 cm dal piano stradale finito);
- Adeguata costipazione dei materiali di tombamento;
- Ripristino provvisorio di primo tempo con conglomerato bituminoso tipo bynder 0/18 o 0/25 per
uno spessore compresso di cm. 15;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale;
2. II Tempo (ripristino definitivo) ;
Fresatura della pavimentazione per uno spessore di cm. 4 di lunghezza e larghezza come da indicazioni degli art. 11.2.1 e art. 11.2.2;
- Fresatura della pavimentazione sullo scavo di I Tempo per una profondità di cm. 5 aumentata di cm. 30 per ogni lato dello stesso (escluso gli allacciamenti alle reti)
- Ripristino con conglomerato bituminoso tipo binder 0/18 o 0/25 per uno spessore compresso di cm. 5 (escluso gli allacciamenti alle reti);
- Costruzione di strato di usura in conglomerato bituminoso 0/9 o 0/12 dello spessore compresso di cm. 4 ;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a ri- chiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecu- zione del ripristino;
Rifacimento della segnaletica orizzontale.
Art. 12.1.2 Pavimentazioni stradali in materiali lapidei
1. I Tempo e II Tempo (ripristino provvisorio e definitivo in unica soluzione);
- Disfacimento pavimentazione lapidea eseguita a mano, con accatastamento e custodia del ma- teriale lapideo di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
- Eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
Posa delle condotte con protezione in sabbia del tipo A3 fino a cm. 15 dall'estradosso x xxxxx- nute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 (Norme UNI 10006/2002); Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calca- rea dello spessore compresso di cm. 45;
- Costruzione di soletta in calcestruzzo R. 250 dello spessore di cm. 20 con rete elettrosaldata da Ø 8 mm. con maglia da cm. 20 x 20;
- Posa della pavimentazione lapidea su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql. 3 per ogni mc. di sabbia
Sigillatura delle connessure con colata di boiacca di cemento e moniglietto; Rifacimento della segnaletica orizzontale;
Il richiedente in caso di ripristino di tratti stradali e/o marciapiedi con pavimentazioni in materiali lapidei si impegna a verificare lo stato del ripristino eseguito, almeno ogni tre mesi, e in ogni caso ogni qual volta ve ne sia la necessità per un periodo minimo di anni uno.
Art. 12.1.3 Banchine laterali non bitumate
1. In caso di lavori su strade con banchine laterali non bitumate, queste ultime dovranno essere ripristinate mediante stabilizzato fine 0/18 per uno spessore compresso di cm. 10 ed intasamento superficiale con polvere di cava
Art. 12.1.4 Ripristini per interventi di allacciamento e manutenzione localizzata
1 In tutti gli interventi per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per lavori di manutenzione localiz- zata valgono tutte le prescrizioni dell’Art.11.2.1 per le strade di larghezza uguale o inferiore ai 4 metri e dell’Art.11.2.2 per le strade di larghezza superiore ai 4 metri.
2. Per gli allacciamenti, normalmente eseguiti in senso ortogonale alla strada la larghezza del ripri- stino definitivo è fissata in ml. 3,00.
3. Per allacciamenti o condotte di rete posate ortogonalmente alla strada, che comportino una di- stanza tra gli interventi minore o uguale a 15 metri, il ripristino definitivo della pavimentazione do- vrà essere realizzato per tutta la superficie delle corsie compresa tra gli stessi incluse le banchine stradali.
Art. 12.1.5 Distanza tra successivi ripristini
1. Per tutti gli interventi qualora il ripristino definitivo della pavimentazione secondo le modalità in- dicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore ai 15 (quindici) metri rispetto ad un preceden- te ripristino, vige l’obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
Art. 12.2 Interventi di ripristino di marciapiedi e piste ciclabili per posa condotte o cavidotti
1. In tutti marciapiedi e piste ciclabili, gli interventi per la posa di condotte e cavidotti dovranno prevedere il successivo ripristino della pavimentazione secondo le modalità stabilite all’Art.11.2.3 con rifacimento degli strati di calcestruzzo e usura per tutta la larghezza del marciapiede e della pista ciclabile per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 2 (due) metri da ogni fronte
Art. 12.2.1 Marciapiedi o piste ciclabili bitumati
1. I Tempo (ripristino provvisorio);
- Taglio con fresa meccanica o con taglierina meccanica in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia tipo A3 o contenute in bauletto di cal- cestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 norme Uni 10006/2002;
- Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calca- rea per uno spessore compresso di cm 30 escluso lo spessore necessario per il ripristino di primo tempo (da quota - 40 cm dal piano stradale finito);
- Adeguata costipazione dei materiali di tombamento;
- Ripristino provvisorio di primo tempo con conglomerato bituminoso tipo binder 0/18 o 0/25 per uno spessore compresso di cm. 10;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale;
2. II Tempo (ripristino definitivo);
- Demolizione della pavimentazione e della sottostante soletta in calcestruzzo per tutta la lar- ghezza del marciapiede;
- Costruzione di una nuova soletta in calcestruzzo R. 200 dello spessore di cm. 15 con rete elet- trosaldata da ∅ 6 mm con maglia cm. 20 x 20;
- Costruzione di strato di usura in conglomerato bituminoso 0/6 o 0/9 per uno spessore compres-
so di cm. 3;
- Trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e sparsa di sabbia fine nelle giunte e a ri- chiesta in quelle parti ove il Comune riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecu- zione del ripristino;
Rifacimento della segnaletica orizzontale.
1. I Tempo e II Tempo (ripristino provvisorio e definitivo in unica soluzione);
- Disfacimento pavimentazione eseguita a mano, con accatastamento e custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
- Eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
Posa delle condotte con protezione in sabbia del tipo A3 fino a cm. 15 dall'estradosso x xxxxx- nute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 (Norme UNI 10006/2002); Riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calca- rea dello spessore compresso di cm. 30;
Costruzione di soletta in calcestruzzo R. 200 dello spessore di cm. 15 (in alternativa misto ce- mento al 5%) con rete elettrosaldata Ø 6 mm. a maglia da cm. 20 x 20;
Posa della pavimentazione su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql. 3 per ogni mc. di sabbia
Sigillatura delle connessure con colata di boiacca di cemento e moniglietto per le pavimentazio- ni lapidee e con sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate;
Rifacimento della segnaletica orizzontale;
Il richiedente in caso di ripristino di tratti stradali e/o marciapiedi con pavimentazioni in materiali lapidei si impegna a verificare lo stato del ripristino eseguito, almeno ogni tre mesi, e in ogni caso ogni qual volta ve ne sia la necessità per un periodo minimo di anni uno.
Art. 12.2.3 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata
1. In tutti gli interventi per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per lavori di manutenzione loca- lizzata valgono tutte le prescrizioni dei precedenti articoli 12.2.1 e 12.2.2.
2. Per gli allacciamenti, normalmente eseguiti in senso ortogonale alla strada la larghezza del ripri- stino definitivo è fissata in ml. 3,00.
Art. 12.2.4 Distanza tra successivi ripristini
1. Per tutti gli interventi qualora il ripristino definitivo della pavimentazione secondo le modalità in- dicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore ai 10 (dieci) metri rispetto ad un precedente ripristino, vige l’obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e da non provocare danni e pericolo alla circolazione.
Art. 12.3 Interventi differenti da eseguire tra il ripristino provvisorio e quello definitivo
1. Qualora si intervenga nuovamente sulle strade e lungo i marciapiedi nel periodo di tempo che intercorre tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, quest’ultimo verrà eseguito nel tempo stabi- lito con riferimento all’ultimo intervento.
Il rilascio della concessione e/o autorizzazione aI secondo intervento sarà subordinato al raggiunto accordo tra i Xxxxxxxx interessati per la ripartizione dei costi da sostenere e delle modalità operati- ve del ripristino, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi onere o implicazione
Art. 12.4 Interventi di ripristino marciapiedi per realizzazione passo carraio
1. In tutti i marciapiedi gli interventi di ripristino per realizzazione di passo carraio dovranno prov- vedere al rifacimento della pavimentazione secondo le modalità stabilite all’Art.11.3.1.
2. Lo smontaggio delle cordonate deve essere eseguito con la massima cura senza arrecare dan- ni alle opere esistenti quali: pavimentazione della xxxxxx x/x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, ele- menti di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere an- nesse a sottoservizi in genere, ecc.
Art. 12.4.1 Realizzazione passo carraio su marciapiede in conglomerato bituminoso
- smontaggio del tratto di cordonata esistente;
- demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente;
- scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm, armato con rete elettro- saldata avente diametro pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- rifacimento del sottofondo in calcestruzzo alla pavimentazione del marciapiedi dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 15 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro minimo pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- montaggio della cordonata;
stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordonata;
- fresa o scarifica della restante pavimentazione preesistente;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura 0/9 o 0/12 spessore cm.3.
Art. 12.4.2 Realizzazione passo carraio su marciapiede in materiale lapideo
- smontaggio del tratto di cordonata esistente;
- smontaggio pavimentazione e del relativo sottofondo;
- demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente;
- scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm, armato con rete elettro- saldata avente diametro pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- rifacimento del sottofondo in calcestruzzo alla pavimentazione del marciapiedi dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 15 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro minimo pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- montaggio della cordonata;
- stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordonata;
- posa della pavimentazione su letto di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ra- gione di ql.3 per mc. di sabbia;
- sigillatura delle sconnessure con colata di boiacca di cemento e moniglietto per le pavimenta- zioni lapidee e con sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate;
- rifacimento della segnaletica orizzontale.
Art. 12.4.3 Realizzazione passo carraio mediante tombinatura fosso
- pulizia e risagomatura del tratto di fosso interessato dal tombinamento;
- realizzazione di un getto di calcestruzzo magro di pulizia spessore 10 cm. da posizionarsi alla base dello scavo oggetto del tombinamento;
- posa di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno prescritto oppor- tunamente collegati e stuccati, posizionati in modo tale che l’asse della canalizzazione dovrà coincidere con l’asse del fosso esistente; inoltre i tubi dovranno essere collocati in opera in modo che la generatrice inferiore risulti più bassa di cm. 20 rispetto al fondo del fosso sistema- to;
- bonifica della banchina mediante scavo cm.60;
- riempimento dello scavo e rinfianco del tombinamento con sabbia opportunamente compattata;
- stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato spessore minimo cm. 20, opportunamente compattato;
- realizzazione di strato di binder spessore minimo cm.8;
- realizzazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso spessore cm.3;
- realizzazione delle due spallette laterali di contenimento in conglomerato cementizio armato, spessore cm. 20 con quota massima finita non superiore di cm. 20 rispetto alla banchina stra- dale;
Art. 12.5 Interventi per riqualificazione banchina
1. In tutte le banchine gli interventi di ripristino conseguenti alla riqualificazione dovranno provve- dere al rifacimento della pavimentazione secondo le modalità stabilite all’Art.11.4.
2. Nel caso di pavimentazioni speciali, diverse da quelle in conglomerato bituminoso, le prescri- zioni sotto indicate saranno implementate ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Sottosuolo.
Art. 12.5.1 Riqualificazione banchina in conglomerato bituminoso
- bonifica della banchina mediante scavo cm.60;
- riempimento dello scavo con sabbia e misto granulare stabilizzato per uno spessore minimo cm. 50, opportunamente compattati;
- realizzazione di strato di binder spessore minimo cm.8;
- realizzazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso spessore cm.3;
Art. 13 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato.
1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell’area del ripristino definitivo dovranno essere riportati in quota a cure e spese del titolare dell’autorizzazione.
2.Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, ecc.) il richiedente è tenuto a presentare al Comune di Rimini i particolari esecutivi in scala adeguata..
3.Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti marchiature:
- EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma UNI EN 124);
- La classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per le di- verse classi (per esempio D 400 – E 600);
- Il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può esse- re in codice;
- Il marchio di un ente di certificazione; e possono riportare:
- marcature aggiuntive relativamente all’applicazione o al proprietario;
- l’identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo);
Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili quando l’unità è installata.
La scelta della classe andrà effettuata in base alle zone d’impiego come dalla seguente tabella:
Classe | Ambito di applicazione |
B125 | (carico di rottura KN 125) Marciapiedi – zone pedonali aperte occasionalmente al traffico – aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli. |
C250 | (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0.5 mt. sulle corsie di circolazione e fino a 0.20 mt. sui marciapiedi – banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti. |
D400 | (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione – aree di parcheggio per tutti i tipi di vei- coli |
1. Il collaudo delle opere del ripristino provvisorio (I Tempo) dovrà avvenire, dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla fine lavori, in ogni caso sempre dopo che sia trascorsa una stagione inverna- le; potrà essere anticipato solo su richiesta esplicita da parte dell’Ufficio Sottosuolo o dalla Società affidataria. Il collaudo dovrà essere effettuato congiuntamente tra il Tecnico incaricato del Comune di Rimini o tecnico qualificato della Società affidataria e quello incaricato dal titolare dell’autorizzazione. Ai fini del collaudo di cui sopra l’Ente richiedente dovrà redigere certificato di regolare esecuzione delle opere di tombamento come realizzate, anche attraverso documentazio- ne di cui al comma 4 del presente articolo.
Il collaudo delle opere del ripristino definitivo dovrà essere effettuato entro 60 gg. dal termine dei lavori.
In ogni caso i collaudi delle opere eseguite dovranno essere effettuati, congiuntamente ai tecnici del Comune o dai tecnici della Società affidataria, mediante personale abilitato e, quando espres- samente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo pro- fessionale. Il professionista o tecnico incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con parti- colare riferimento alle fasi di riempimento, stesa di sottofondi, ripristino provvisorio, ecc., rilascian- do attestazione della perfetta esecuzione delle opere e della loro piena rispondenza alle prescri- zioni del Comune.
L’Amministrazione Comunale o la Società affidataria effettueranno, prima del collaudo dei carotag- gi a campione del tombamento dello scavo di I Tempo, in misura non inferiore al 10% delle auto- rizzazioni rilasciate durante l’anno.
2.Gli oneri relativi al costo delle verifiche, delle certificazioni e delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico dei titolari dell’autorizzazione salvo diversi accordi.
0.Xx titolare dell’autorizzazione risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo dei col- laudo, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e 1668 dei Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla chiusura del cantiere.
0.Xx titolare dell’autorizzazione deve rilevare ogni parte della propria infrastruttura, sia posata in in- frastrutture comunali o nel sottosuolo pubblico, dopo l’esecuzione delle opere e redigere apposite planimetrie, georeferenziate del tracciamento delle canalizzazioni “così come posate” corredate delle coordinate plano-altimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto, entro 30 giorni dal completamento dei lavori. Tale documentazione, stampata e firmata dall’operatore, deve essere consegnata all’Ufficio per il Sottosuolo sia in forma cartacea che su supporto informatico.
5. La cauzione a garanzia verrà svincolata, in presenza di collaudo positivo e previo deposito dei rilievi di cui al comma precedente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art.15 Situazioni di pericolo e inadempimenti
1. Qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Codice della Strada, l’Ufficio per il Sottosuolo o la Società affidataria lo segnalerà al soggetto al quale é stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione al lavoro, diffidandolo a ricreare le condi- zioni di sicurezza entro un termine congruo.
2. In caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune si attiverà d’ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione dalla polizza fideiussoria presentata.
In tal caso si applicherà anche una penale pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell’intervento sostenuto.
3. Qualora non venga effettuato il ripristino, provvisorio e/o definitivo nei termini fissati dalla con- cessione e/o autorizzazione l’Ufficio per il Sottosuolo o la Società affidataria assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire pena l’esecuzione d’ufficio del ripristino.
4. In caso di mancato intervento nel nuovo termine fissato, il Comune si attiverà d’ufficio addebi- tandone i costi al soggetto inadempiente con escussione direttamente dalla polizza fideiussoria presentata. In tali casi si applicherà una penale pari al 25% (venticinquepercento) dell’importo dell’intervento sostenuto.
1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'ese- cuzione dei lavori - con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fidejussione di cui all'art. 4 - pari o superiori a 5 (cinque) sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddop- pio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione/autorizzazione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fideiussoria.
In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versa- mento della cauzione in denaro.
Art. 17 Definizione delle strade sensibili.
Per strade sensibili si intendono:
- quelle individuate dall'Amministrazione Comunale come Strade Urbane di Scorrimento e Strade Urbane Interquartiere all'interno dello strumento di pianificazione della mobilità urbana.
- nel caso di strade di nuova costruzione o di recente sistemazione come disposto dall' art.14 del Regolamento;
- quelle soggette al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ad eccezione di quelle utilizzate in maniera temporanea;
- quelle con pavimentazione in materiali speciali (a titolo indicativo ma non esaustivo si cita la pie- tra naturale, gli autobloccanti in cemento, il calcestruzzo architettonico).
PARTE IV – ALLEGATI
Art. 18 Figure delle Tipologie di scavi e ripristini.
Fanno parte integrante delle presenti norme gli allegati:
• “A” Scavo su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
• “B” Scavo su strada con pavimentazione in materiale lapideo.
• “C” Scavo su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
• “D” Scavo su marciapiede con pavimentazione in materiale lapideo.
• “E” Realizzazione passo carraio su marciapiede con pavimentazione in conglomerato bitumi- noso.
• “F” Realizzazione passo carraio su marciapiede con pavimentazione in materiale lapideo.
• “G” Realizzazione passo carraio mediante tombinatura fosso.
• “H” Riqualificazione banchina stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Art. 19 Determinazione importi delle cauzioni e delle spese.
Fanno inoltre parte integrante delle presenti norme gli allegati:
• “I” Determinazione delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli “interventi con la- vori di scavo e ripristino”.
• “L” Determinazione degli importi per spese di sopralluogo e istruttoria relative a domande di esecuzione degli “interventi con lavori di scavo e ripristino”.
• “M” Determinazione degli importi per indennizzo di allaccio su strade nuove o di recente riqua- lificazione
• “N” Determinazione degli importi di ripristino di II Tempo (ripristino definitivo) su pavimentazio- ni stradali e/o marciapiedi in conglomerato bituminoso.