PREMESSA
Equitalia SpA
Sede legale Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 14 – 00000 Xxxx Tel. 00.000000 Fax 00.00000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Prot. n. 2017/35828
Determina a contrarre n. 18 dell’8 marzo 2017
Oggetto: Proroga dei contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia
S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. - oggi Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. – (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C) e del contratto stipulato con Fastweb S.p.A. da Equitalia
S.p.A. (CIG 6383967838) - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs.163/2006.
PREMESSA
A decorrere dall’anno 2012, le Società del Gruppo Equitalia hanno aderito alla Convenzione “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, attiva su Consip dal 15/09/2011 al 15/09/2015.
In particolare, a seguito dell’adesione alla suddetta Convenzione sono stati stipulati con gli aggiudicatari Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. i seguenti contratti esecutivi:
− Contratto “TF4” (CIG 43632446D9) – linee analogiche “RTG” e linee ISDN utilizzate per il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori), ubicati nel perimetro di riferimento dell’ex Equitalia Sud
S.p.A. - stipulato con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud
S.p.A. (oggi Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.) – con scadenza al 15/09/2015;
− Contratto “TF4” (CIG 593580908C) – funzionamento del numero verde di Gruppo utilizzato nell’ambito del servizio di Contact Center dedicato agli Enti e delle linee analogiche “RTG” e linee ISDN utilizzate per il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o
Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005
allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori), ubicati presso le restanti sedi del Gruppo Equitalia - stipulato con Telecom Italia S.p.A. da Equitalia S.p.A., con scadenza al 15/09/2015;
− Contratto “TF4” (CIG 6383967838) - funzionamento del numero verde utilizzato nell’ambito del servizio di Contact Center dedicato ai contribuenti, numero verde per il servizio “RID” dedicato all’ordine dei giornalisti della regione Lombardia, numero verde ex “Taxtel” dedicato ai servizi di pagamento “on line” (ed in precedenza al pagamento del canone RAI), infrastrutture “comuni” per la gestione centralizzata del traffico verso la Rete telefonica Pubblica (linee primarie e secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti Equitalia) - stipulato con Fastweb S.P.A. da Equitalia S.p.A., con scadenza al 15/09/2015.
Attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., con delibera del 22/07/2015, nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro “Telefonia Fissa 5” – iniziativa pubblicata da Consip in data 02/02/2015 - ha autorizzato i seguenti interventi:
− proroga temporale della durata di 12 mesi (ovvero fino al 15/09/2016) del Contratto “TF4” - CIG 43632446D9 e del Contratto “TF4” - CIG 593580908C, entrambi stipulati con Telecom Italia S.p.A., in ragione del residuo di spesa disponibile;
− emissione, in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, di un nuovo Ordine di Acquisto con massimale di spesa pari ad euro 295.395,30 oltre IVA, a copertura del fabbisogno relativo al periodo 16/09/2015 – 15/09/2016, per i servizi erogati da Fastweb S.p.A..
Attesa la perdurante indisponibilità dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5” – la cui previsione di stipula e conseguente attivazione era stata spostata a Dicembre 2016 (informazione tratta dal sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché comunicata alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica di
Equitalia S.p.A. a mezzo posta elettronica in data 3 agosto 2016), il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., con delibera del 26 luglio 2016 ha autorizzato la sottoscrizione di un’ulteriore proroga:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. – oggi Equitalia Servizi di riscossione (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/03/2017;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. da Equitalia S.p.A. sino al 15/03/2017.
Con le RDA 2017/0000-0000-0000 trasmesse dalla Funzione Esercizio Sistemi ICT di Equitalia S.p.A., è stato evidenziato il fabbisogno dei servizi in oggetto per un ulteriore periodo di 6 mesi, attesa l’indisponibilità dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5” – la cui stipula e conseguente attivazione si prevede possano avvenire, salvo eventuali ricorsi, entro il primo trimestre 2017 (informazione tratta dal sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Come descritto dettagliatamente nel progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.L.gs.50/2016, prot. n. 20483 del 13/02/2017, trasmesso dalla Funzione richiedente:
− per i Contratti “TF4” - CIG 43632446D9 e “TF4” - CIG 593580908C,
entrambi stipulati con Telecom Italia S.p.A., non sussistendo ulteriori fabbisogni economici, l’operazione si sostanzia in una mera proroga temporale, dal 16/03/2017 al 15/09/2017, con facoltà di recesso unilaterale anticipato da attivare eventualmente in occasione dell’attivazione del nuovo Accordo Quadro Consip “TF5”. Sulla scorta della spesa media mensile (euro 1.300,00 oltre IVA) sostenuta nel corso del quadrimestre settembre-dicembre 2016, sono stati, infatti, calcolati i seguenti residui di spesa al 15/03/2017:
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A. – oggi Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.: circa euro 341.490,00 oltre IVA;
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 593580908C), stipulato da Equitalia S.p.A.: circa euro 92.338,00, oltre IVA;
il consumo di tali residui non è vincolante nei confronti del Fornitore Telecom Italia S.p.A., al quale, al momento della chiusura del contratto, spetterebbe il pagamento dei soli servizi effettivamente erogati;
− per il contratto esecutivo “TF4” - CIG 6383967838 stipulato con Fastweb S.p.A., la previsione di residuo contrattuale al 15/03/2017, sulla scorta della spesa media mensile (euro 15.974,00 oltre IVA) sostenuta nel corso del quadrimestre settembre-dicembre 2016, è pari ad euro 34.035,05, oltre IVA. Per la proroga di 6 mesi è, dunque, necessario un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 61.809,00, oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.
Con delibera del 22/02/2017, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., “ferma restando la facoltà di recesso unilaterale anticipato senza oneri per il Gruppo Equitalia, da attivare con un preavviso minimo di 30 giorni, per consentire, in caso di preventiva disponibilità della nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, la migrazione dei servizi al nuovo fornitore”, ha autorizzato, :
• per i contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. da Equitalia Sud S.p.A., ora Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), la proroga della durata contrattuale di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 settembre 2017, senza ulteriori impegni di spesa a carico della Società;
• per il contratto stipulato da Equitalia S.p.A. con Fastweb S.P.A. (CIG 6383967838), la proroga della durata contrattuale di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 settembre 2017 e un ulteriore impegno massimo di spesa pari a € 61.809,00 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti;
L’iniziativa risulta pianificata con c.p.i. 13.1.P.
La spesa indicata è completamente imputabile al budget dell’anno in corso e il Responsabile di budget ne ha verificata la disponibilità.
CONSIDERAZIONI
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ragione Temporia in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La fornitura in oggetto rientra, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di:
❖ approvvigionarsi attraverso le Convenzioni e gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;
ovvero
❖ esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
L’obbligo di approvvigionarsi tramite Consip, tuttavia, presuppone la disponibilità della relativa Convenzione e/o Accordo Quadro.
Allo stato, la gara bandita da Consip S.p.A. per la “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, non è stata ancora aggiudicata.
Da quanto risulta dal sito istituzionale “Xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, la data presunta di fine procedimento di gara è il primo trimestre 2017.
L’obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135), viene meno, inoltre, laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre Centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012).
In vista della scadenza dei contratti esecutivi stipulati in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, e nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5”, si rende
necessario prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti stessi, dal 16/03/2017 al 15/09/2017, in ragione delle seguenti considerazioni:
✓ gli attuali impianti e servizi di telefonia fissa del Gruppo assicurano:
- la gestione centralizzata del traffico verso la Rete Telefonica Pubblica (linee primarie e secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti Equitalia);
- il funzionamento dei numeri verdi di Gruppo;
- il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o di allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori, sistemi di videosorveglianza), distribuiti sul territorio nazionale;
✓ il corretto e continuo funzionamento di tali asset è fattore abilitante e critico di successo per ogni servizio erogato dal Gruppo, sia interno sia esternalizzato;
✓ il periodo massimo complessivo occorrente per l’attivazione del contratto esecutivo nell’ambito della nuova Convenzione “TF5”, nonché per la migrazione dei servizi esistenti è stimato dalla stessa Consip sino ad un massimo di 12 mesi;
✓ non sono trascurabili le difficoltà legate all’eventuale indizione di autonome procedure di gara, determinate dal problema per la Stazione appaltante di individuare i prezzi di riferimento idonei a garantire “corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali”, come richiesto dal citato art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012;
✓ il ricorso ad autonome procedure acquisitive, infine, non potrebbe in alcun modo prescindere dal rispetto delle disposizioni del codice dei contratti e delle tempistiche ivi previste che risultano incompatibili con la scadenza dei servizi di telefonia fissa prevista per il 15/03/2017.
Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante - di ricorrere alla c.d. “proroga tecnica” dei servizi in argomento, che, come noto, è istituto che costituisce un’eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni.
La proroga tecnica, come chiarito sia dall’ANAC sia dalla giurisprudenza amministrativa, è un istituto di natura eccezionale che trova la propria ratio nell’esigenza indefettibile dell’amministrazione di garantire la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost).
In particolare, detta proroga è prefigurabile allorché l’Amministrazione, a causa di un imprevisto prolungamento dell’iter di una gara tempestivamente bandita e dell’esigenza di garantire comunque il servizio nella more della conclusione della procedura stessa, prolunghi - oltre la naturale scadenza - il contratto in essere fino all’individuazione del nuovo contraente: ed invero, lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012), che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, laddove vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009). In tal senso, la mancata aggiudicazione della nuova Convenzione “Telefonia Fissa 5” originariamente fissata al 15 settembre 2015 e l’obbligo di approvvigionamento di tali beni, per le Società del gruppo Equitalia, attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, possono essere considerati a tutti gli effetti quali fattori del tutto indipendenti dalla responsabilità di Equitalia S.p.A.
Rinvenendosene i presupposti, per una possibile quantificazione della durata della proroga occorre osservare come già l’art. 23 della Legge 18
aprile 2005, n. 62, originariamente consentisse, per i soli contratti “già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”, la proroga degli stessi a condizione che “non superi comunque i sei mesi”.
Al di fuori di tale previsione, ovvero per tutti i contratti in scadenza successivamente al periodo ivi indicato, le pronunce ANAC e la giurisprudenza sopra richiamata, ravvisando un principio di riferimento nella norma di cui all’art. 23 della Legge n. 62/2005, hanno riconosciuto la possibilità, in via del tutto eccezionale e ricorrendo le medesime circostanze, di disporre proroghe “tecniche” per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara prontamente avviata, non indicando tuttavia una durata massima.
Per prassi generale, può ritenersi che, laddove una procedura di gara sia stata tempestivamente avviata e non siano sopravvenuti eventi eccezionali, il termine di sei mesi sia, comunque, sufficiente per addivenire alla conclusione della procedura. Diversamente, qualora si verifichino eventi imprevedibili di natura eccezionale (quali, ad esempio, l’avvio di complessi subprocedimenti o la instaurazione di contenziosi giudiziali di particolare rilevanza) la proroga potrebbe essere ammissibile anche se disposta per un termine superiore a sei mesi, se non è comprimibile entro detto periodo il tempo ritenuto “strettamente necessario” alla conclusione della procedura avviata (sempre in ottemperanza ai principi generali di continuità e di buon andamento dell’attività amministrativa: art.97 Cost.).
La soluzione proposta, in ragione delle argomentazioni addotte nella Nota tecnica prot. 20483 del 13/02/2017 della Funzione Esercizio Sistemi ICT, nonché dell’obiettiva impossibilità tecnica di avviare un’autonoma procedura di gara attesa l’assenza dei necessari elementi per determinare la misura della base d’asta e dunque la legittimità della procedura stessa, risulta lo strumento più idoneo a consentire la continuità operativa necessaria per il corretto svolgimento dei servizi di telefonia fissa ed è coerente e conforme alle disposizioni normative di riferimento e in particolare alla disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, applicabili ratione temporis, nonché D.Lgs. 50/2016).
Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della Gara bandita da Consip in data 2/02/2015, finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. da Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2017, senza ulteriori incrementi di spesa, in quanto l’importo stimato dei servizi per il periodo considerato, alle stesse condizioni dei contratti vigenti, è coperto interamente dai residui non spesi alla scadenza del 15/03/2017;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2017, per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 61.809,00 oltre IVA di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.
Nelle suddette proroghe sarà prevista la facoltà di recesso, anche parziale, da parte di Equitalia S.p.A., in caso di aggiudicazione della procedura in corso.
Le Richieste d’Acquisto sono finalizzate alla copertura del fabbisogno di tutto il Gruppo Equitalia. Pertanto l’affidamento sarà effettuato da Equitalia S.p.A., in nome proprio e per conto proprio e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (nella quale, a decorrere dal 1° luglio 2016, risultano confluite tutte le Società del Gruppo), in forza del contratto di servizi per il quale quest’ultima ha affidato alla prima le funzioni di Stazione Appaltante. Tutto quanto sopra premesso e considerato,
Il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica
• Vista la Delibera del CDA di Equitalia S.p.A. del 22 febbraio 2017;
• Viste le RDA 2017/0000-0000-0000 e la documentazione ad esse allegata;
• Sulla base della procura speciale conferita dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A., prot. n. 34191 del 6 marzo 2017,
DISPONE
di procedere alla sottoscrizione della proroga:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. – oggi Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2017;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato da Equitalia S.p.A. con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2017;
All’uopo stabilisce che:
− gli atti di proroga avranno durata di 6 mesi, dal 16/03/2017 al 15/09/2017;
− Equitalia, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip e finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
− per i Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e da Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C),
l’importo della proroga è coperto interamente dal residuo non speso dell’importo contrattuale complessivo alla data del 15/03/2017, senza variazione, dunque, dell’importo massimo complessivo dei contratti
stessi. Sulla scorta della spesa media mensile sostenuta nel corso del quadrimestre settembre-dicembre 2016, sono stati, infatti, calcolati i seguenti residui di spesa al 15/03/2017:
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A.: circa euro 341.490,00. oltre IVA;
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 593580908C), stipulato da Equitalia S.p.A.: circa euro 92.338,00, oltre IVA;
− per il Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. è previsto un impegno di spesa pari ad euro 61.809,00 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti ;
− detti corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo né Equitalia
S.p.A. né Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
− il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione;
− gli atti di proroga avranno la medesima forma del contratti originari e saranno firmati digitalmente;
− le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizione di cui ai citati contratti;
− ai fini della sottoscrizione degli Atti di proroga, sarà acquisita una “garanzia definitiva” con le modalità di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06;
− il Responsabile del Procedimento è Xxxx Xxxxxxx e il Direttore dell’esecuzione è Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx firmato digitalmente