CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA
TRA LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.. e
PER LA FORNITURA DI N. .
LOTTO N. . – CUP C82I18000060007 CIG:
L’anno , il giorno del mese di , è redatta la presente scrittura privata, firmata
digitalmente, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
nato a il / / –
C.F. , domiciliato per motivi di carica presso la sede aziendale in Xxxxx X.Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxx Xxxxx (XX), il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Lamezia Multiservizi S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. n. 02126380795), (nel prosieguo dell’atto anche solo Committente);
- nat_ a ( ) il (C.F. )
quale interviene nel presente atto in qualità di , d’ora in avanti denominata anche e semplicemente Appaltatore;
PREMESSO CHE:
- Lamezia Multiservizi S.p.A. svolge in house providing il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio del Comune di Lamezia Terme;
- Il Comune di Lamezia Terme ha approvato il Progetto di implementazione della raccolta differenziata che prevede l’estensione del servizio di raccolta porta a porta spinto in gran parte del territorio comunale, affi- dandone l’attuazione alla Lamezia Multiservizi Tale progetto è stato cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Calabria FESR 2014 -2020 Asse 6 -Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2 –
- Il Comune di Lamezia Terme, destinatario del finanziamento regionale, ha delegato la Lamezia Multiservizi
S.p.A. per l’espletamento delle gare, in conformità alle disposizione di cui al D.Lgs. n.50/2016, per l’acquisizione dei mezzi, attrezzature e materiali di consumo previsti nel suddetto progetto;
- La Lamezia Multiservizi S.p.A. ha predisposto gli atti di gara per la fornitura dei mezzi previsti nel progetto di implementazione della raccolta differenziata, cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del POR Ca- labria FESR 2014 -2020 Asse 6 -Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2 – .
- Essa prevede la fornitura dei mezzi individuati nel Capitolato speciale, alla cui spesa si farà fronte in parte con il finanziamento regionale previsto e per la parte rimanente con risorse che saranno anticipate dal Co- mune di Lamezia Terme;
- La gara è stata approvata con determina a contrarre n.244 del 17/09/2018 e prevede una procedura aper- ta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi- glior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- Alla spesa per la fornitura sii farà fronte in parte con il finanziamento regionale previsto nel POR Calabria FESR 2014 -2020 Asse 6 -Obiettivo specifico 6.1 – Azione 6.1.2 e per la parte rimanente con risorse che sa- ranno anticipate dal Comune di Lamezia Terme;
- Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è proceduto alla loro valutazione nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara, individuando la migliore in quella presentata da ;
- con propria determina del / / , Lamezia Multiservizi S.p.A. ha preso atto dell’esito delle
operazioni di gara e ha approvato i relativi verbali, aggiudicando l’appalto in oggetto a ;
- alla data odierna, a seguito dell’avvenuta comunicazione a tutti i partecipanti dell’esito della procedura di gara in data / / e, quindi, scaduto il periodo di stand still, non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare di cui al c. 11, art. 32, D.Lgs. 50/2016;
- sono stati effettuati i controlli di legge e acquisita la documentazione necessaria alla stipula del presente contratto (ovvero) “al fine di dare certezza ai rapporti discendenti dall’aggiudicazione dell’appalto in parola, il presente contratto è sottoscritto nelle more del completamento dei già avviati controlli di legge circa il possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti richiesti, dando atto che un eventuale esito negativo
degli stessi comporterà la risoluzione del (il recesso dal) presente contratto ai sensi e con gli effetti di legge;”; Premesso quanto sopra e riconosciuto che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La Premessa e gli atti ivi citati, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione in appalto della fornitura di . L’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale e dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, documenti qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ed allegati al medesimo mediante deposito nel relativo fascicolo, agli atti del Committente.
ART. 3 - TEMPI DI FORNITURA E GARANZIA
La fornitura in oggetto deve avvenire entro e non oltre giorni, termine indicato dall’Appaltatore in sede
di offerta.
I mezzi di cui al presente contratto sono garantiti per mesi a decorrere dal collaudo, termine indicato dall’Appaltatore in sede di offerta.
ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTO
Il Committente liquida all’Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, per un importo complessivo di Euro ( ) + IVA, così articolato:
- Euro ( ) + Iva per la fornitura di ;
- Euro ( ) + Iva per la fornitura di ;
Il pagamento delle fatture è effettuato conformemente a quanto stabilito dall’art. 12 del Capitolato Speciale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, legge 136/2010, si dà atto che il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, pena la nullità del presente contratto, sul conto corrente dedicato i cui estremi sono: IBAN .
I soggetti delegati dall’Appaltatore ad operare su tale conto corrente sono i Sigg.:
, C.F.
, C.F. .
L’Appaltatore deve tempestivamente comunicare al Committente ogni variazione relativa ai suddetti dati. ART. 5 - INADEMPIMENTI E PENALITA’
Il Committente vigila sulla corretta esecuzione contrattuale da parte dell’Appaltatore.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine richiesto dal Committente, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, è passibile dell’applicazione delle penalità (art. 1382 c.c.) indicate nell’art. 7 del Capitolato. Il Committente procede alla formale contestazione dell’inadempimento all’Appaltatore mediante raccomandata, pec o fax nel termine di 30 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore ha facoltà di presentare al Committente le proprie giustificazioni per iscritto.
Acquisite e qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall’Appaltatore, ovvero decorso inutilmente detto termine, il Committente potrà procedere all’applicazione delle penali come sopra determinate.
Non si applica alcuna penalità nel caso in cui le forniture non siano effettuate per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall’Appaltatore.
L’importo della penale è normalmente detratto dalla prima fattura in scadenza ovvero, se non capiente,
anche dalle successive fatture fino a completa compensazione della somma a tal titolo dovuta dall’Appaltatore, ovvero rivalendosi sulla garanzia definitiva.
ART. 6 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, il Committente può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle ipotesi di cui all’art. 11 del Capitolato SPeciale, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente procede all’incameramento della garanzia definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa.
Nel caso in cui al Committente dovesse subentrare un altro soggetto, l’Appaltatore è tenuto a proseguire l’esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto.
ART. 7 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale delle prestazioni, e ove l’Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro un termine ultimativo stabilito dal Committente, quest’ultima può eseguire d’ufficio le attività necessarie al regolare andamento dell’appalto, rivolgendosi ad altro operatore economico.
Il Committente, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell’Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio delle suddette attività, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla
garanzia definitiva, impregiudicata la facoltà del Committente di ogni azione e/o determinazione in ogni sede, per il risarcimento dei danni.
ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE
In caso di discordanza o incertezza nell’interpretazione della volontà contrattuale va preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dal Committente, ai sensi del presente contratto e degli artt. 177 e seguenti del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità, della trasparenza e del coordinamento dei vari servizi in appalto.
Ove non si raggiunga un accordo interpretativo in conformità ai criteri sopra descritti, il Committente stabilisce l’interpretazione più conforme e dà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore
deve dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e pretesa dell’Appaltatore, che questi può fare valere nell’opportuna sede giudiziale.
Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Lamezia Terme
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di spese che il Committente dovesse sostenere per inadempienze o per cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l’Appaltatore presta a favore del Committente apposita garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 pari al %
dell’importo contrattuale stimato di cui al precedente articolo 4, ovvero per un massimale di Euro ,
mediante emessa da , in data / / , con
conseguente automatico svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara.
ART.10 - DOMICILIO CONTRATTUALE
Per tutti gli effetti contrattuali deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata nell’offerta di gara, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario per le quali troveranno normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.
Ogni comunicazione e notificazione da parte dell’Appaltatore al Committente si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sede legale ed amministrativa sita in X.xx X. Xxxxxxxx, 000 x Xxxxxxx Xxxxx (XX) o inviata via PEC a xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In caso di variazioni dei suddetti indirizzi ciascuna parte si impegna a subitamente darne notizia all’altra tramite raccomandata a/r ad ogni senso ed effetto di legge.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI
La stipula del presente contratto - le cui spese, imposte e tasse (per scritturazione, copia, bolli, ecc.) sono totalmente a carico dell’Appaltatore – avviene mediante scrittura privata con registrazione in caso d’uso.
ART.12 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, allegati compresi, si rinvia alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. n.50/2016 e della normativa di settore.
Xxxxx, letto, approvato e sottoscritto,
IL COMMITTENTE
L’APPALTATORE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di espressamente accettare, in particolare, le seguenti clausole:
- articoli del Capitolato: art. 4 (“Collaudo”), art. 7 (“Penali”), art. 8 (“Oneri a carico dell’Appaltatore”); art. 11 (“Risoluzione del contratto e recesso”), art. 12 (“Pagamenti”), art. 13 (“Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente”).
- articoli del presente contratto: art. 4 (“Importo contrattuale e pagamento“), art. 5 (“Inadempimenti e penalità”), art. 6 (“Risoluzione contrattuale“), art. 7 (“Esecuzione d’ufficio”), art. 8 (“Interpretazione degli atti contrattuali e controversie”).
L’APPALTATORE