CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL SETTORE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL SETTORE
DOPPIAGGIO
Roma, 30 gennaio 2008
SOMMARIO
Articoli | Pag. | Articoli | Pag. | ||
Art. 1 | Ambito di applicazione | 3 | Art. 15 | Norme particolari relative | 15 |
Art. 2 | Definizione delle parti | 3 | agli autori dell'adattamento | ||
Art. 3 | Contratto individuale | 5 | dei dialoghi | ||
Art. 4 | Piani di lavorazione | 8 | Art. 16 | Titoli di coda | 18 |
Art. 5 | Definizione di riga | 8 | Art. 17 | Ambiente e sicurezza sul | 18 |
Art. 6 | Svolgimento delle | 9 | lavoro | ||
prestazioni: modalità e | Art. 18 | Contenzioso individuale | 19 | ||
normative | Art. 19 | Trattenute sindacali | 19 | ||
Art. 7 | Turni e fasce di produttività | 12 | Art. 20 | Decorrenza e durata | 19 |
Art. 8 | Documentari e reality "non in sinc" | 13 | Art. 21 | Modalità di pagamento dei | 20 |
Art. 9 | Colonne separate | 14 | compensi | ||
Art. 10 | Doppioni | 14 | Art. 22 | Maggiorazioni | 20 |
Art. 11 | Brusio | 14 | Art. 23 | Minimi di compenso | 20 |
Art. 12 | Rifacimenti | 14 | --- | Tabelle | 22 |
Art. 13 | Minori | 15 | --- | Accordo Commissione | 25 |
Art. 14 | Provini | 15 | Paritetica di Garanzia |
Addì 30 gennaio 2008, in Roma,
tra
l’ANICA, nelle persone del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, del responsabile dell’Ufficio Sindacale e Rapporti di Lavoro dell’ANICA nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxx e della delegazione datoriale così composta: Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
- la Editori Associati in persona del suo Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, assistita dalla signora Xxxxxx Xxxxxxxxx
e
- il SAI-SLC-CGIL – SINDACATO ATTORI ITALIANO – rappresentato dal Segretario Generale Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dalla Segretaria Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxx e dal Coordinatore Nazionale Xxxxxx Xxxxxx;
- la FISTEL-CISL – FEDERAZIONE INFORMAZIONI SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI e il FAI-FISTEL-CISL FORUM ATTORI ITALIANI
rappresentati dal Segretario Generale Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Segretario Nazionale del FAI Xxxxxx Xxxxx;
- la UILCOM-UIL – COORDINAMENTO ATTORI – rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xx Xxxx, dalla Segretaria Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxx e dal Coordinatore Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxx
assistiti da
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx De Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Doppiaggio.
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano l’edizione italiana dei prodotti audiovisivi e assimilati, attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound).
Il presente contratto si applica, in via non esclusiva, anche alle prestazioni di lavoro autonomo professionale fornite dai lavoratori alle imprese che realizzano la versione italiana di opere audiovisive o assimilate attraverso altre forme di trasposizione linguistica.
La realizzazione del doppiaggio e dell’oversound consiste nella trasposizione, di norma in lingua italiana, dei prodotti originali, a partire dall'adattamento dei testi fino alla loro registrazione e al missaggio.
Le figure professionali impiegate sono quelle classificate e descritte all'articolo 2.
NOTA A VERBALE – uguaglianza di genere e Pari Opportunità
Assunto che la parità fra donne e uomini è uno dei cinque punti chiave della politica di sviluppo della UE, le parti convengono di istituire un osservatorio nazionale paritetico che, nel rispetto delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, si impegna ad individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali comportamenti discriminatori fondati sull’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l’età, gli handicap, il sesso.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono sulla opportunità di regolamentare i rapporti di lavoro di natura subordinata, qualora si determinassero nel settore, relativamente alle figure professionali definite all’articolo 2, con l’esclusione dell’Adattatore-dialoghista.
ARTICOLO 2
Definizione delle parti
Impresa
Si definisce “impresa di doppiaggio” la persona fisica o giuridica che, anche in via marginale o saltuaria, eserciti tra le proprie attività l’edizione italiana o in altre lingue attraverso il doppiaggio (ivi compreso l’oversound) di opere audiovisive e assimilate, nessuna esclusa.
Direttore di doppiaggio
È la figura professionale a cui è affidata dall'Impresa la responsabilità artistica del doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, la visione e la distribuzione delle parti, la scelta e la
regia degli Attori-doppiatori che dovranno interpretare l'opera durante i turni di doppiaggio, il coordinamento generale dei turni.
Inoltre il Direttore di doppiaggio può partecipare, nell'esercizio delle sue prerogative, alle varie fasi tecniche finalizzate al risultato artistico (turni di doppiaggio, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).
Assistente al doppiaggio
È la figura professionale responsabile nei confronti dell'Impresa che le affida le attività di seguito riportate da svolgere nel rispetto della normativa contrattuale vigente: la preparazione al doppiaggio di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare (visione materiali, suddivisione anelli, compilazione fogli codifica o segnatura pellicola, conteggio righe, segnatura copione, piano di lavorazione); la cura e la verifica del corretto sincronismo labiale durante i turni di doppiaggio; l'eventuale scelta della pista magnetica; l'annotazione delle prestazioni degli attori doppiatori e la verifica del completamento del programma previsto dal piano di lavorazione. Per i film di circuito cinematografico e relativi trailer, l’Assistente al doppiaggio partecipa ai turni di visione di controllo dialogo.
Inoltre l'Assistente al doppiaggio può partecipare alle varie fasi di lavorazione antecedenti e successive al doppiaggio (controllo colonne internazionali, sincronizzazione, visione di controllo dialoghi, premissaggio dialoghi, missaggio).
Xxxxxx-doppiatore
È l'attore che esegue il doppiaggio interpretando, nel rispetto del contenuto artistico originale e del sincronismo ritmico labiale, i personaggi di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post- sincronizzare, attraverso i propri mezzi espressivi quali la recitazione, il canto e la declamazione. Inoltre interpreta in oversound opere di tipo documentaristico o affini.
Adattatore-dialoghista
È l'autore cui è affidato dall’Impresa l’adattamento, ovvero la traduzione e l'elaborazione in sincronismo ritmico e labiale, dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate straniere ovvero di produzione nazionale da post-sincronizzare, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell'opera. Inoltre realizza i testi per le lavorazioni in oversound e, qualora richiesto, per i sottotitoli.
L’Adattatore-dialoghista – ai sensi dell’art. 4 della legge 633/41 – ha la paternità del testo realizzato, che è tutelato dalle norme vigenti del diritto d’autore, in particolare dagli artt. 18 e 20 della legge 633/41.
DICHIARAZIONE A VERBALE - Formazione e certificazione
Le parti convengono sulla necessità di definire e attivare iniziative formative e di orientamento per il settore professionale del doppiaggio, ricercando comunque il
contributo delle risorse pubbliche - comunitarie, nazionali e regionali - destinate alla formazione professionale.
A tale proposito le imprese e le organizzazioni sindacali convengono sulla utilità di processi di certificazione delle imprese e dei professionisti del doppiaggio finalizzati prioritariamente alla qualità del prodotto. Pertanto si conviene di attivare incontri al fine di monitorare l'andamento della certificazione anche per definire, eventualmente, accordi specifici mirati allo sviluppo e al sostegno di tali processi, anche in raccordo con le associazioni professionali di settore.
ARTICOLO 3
Contratto individuale
Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori di doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori-doppiatori, Adattatori-dialoghisti (vedi art. 15) e Imprese.
La stipula del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione.
Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati:
a) Direttore di doppiaggio
• Dati identificativi del Direttore di doppiaggio
• Numero partita IVA e/o codice fiscale
• Numero di matricola ENPALS
• Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali
• Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi
• Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione
• Genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza
• Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione
• Assistente al doppiaggio (l)
• Numero dei turni per la preparazione (visione dell'opera e distribuzione delle parti)
• Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per la lavorazione
• Numero dei turni di direzione assegnati
• Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio e missaggio
• Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione
• Compenso, tempi e modalità di pagamento (2)
b) Assistente al doppiaggio
• Dati identificativi dell'Assistente al doppiaggio
• Numero partita IVA e/o codice fiscale
• Numero di matricola ENPALS
• Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali
• Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi
• Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione
• Genere dell'opera ai fini dell' identificazione della fascia di appartenenza
• Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione
•
• Direttore di doppiaggio (1)
• Numero dei turni per la preparazione al doppiaggio
• Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per la lavorazione
• Numero dei turni di sala assegnati
• Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio, missaggio e controllo colonne internazionali
• Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione
• Compenso, tempi e modalità di pagamento (2)
c) Xxxxxx-doppiatore
• Dati identificativi dell'attore doppiatore
• Numero partita IVA e/o codice fiscale
• Numero di matricola ENPALS
• Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali
• Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi
• Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione
• Genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza
• Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione
• Direttore e Assistente del turno (1)
• Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per la lavorazione
• Ruolo o ruoli assegnati
• Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per il ruolo o i ruoli assegnati
• Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione
• Compenso, tempi e modalità di pagamento (2)
1. si conviene che è facoltà dell'Impresa, nell'ambito dell'intesa tra le parti interessate, sostituire il Direttore di doppiaggio e/o l'Assistente al doppiaggio prima della prestazione, individuando i sostituti tra prestatori qualificati nel ruolo.
2. il trattamento economico è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può essere inferiore a quanto stabilito dal presente CCNL. Compensi, tempi e modalità di pagamento potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura «come da CCNL».
Il contratto individuale conterrà la liberatoria per la trattazione dei dati sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 anche ai fini dei lavori della Commissione Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio.
Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall’Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato all'interessato che ne firmerà una copia per accettazione e benestare.
Per ragioni organizzative il contratto sarà firmato e consegnato possibilmente nei tre giorni precedenti la lavorazione e, comunque, un giorno prima anche utilizzando, se reciprocamente condiviso, strumenti tecnologici legalmente riconosciuti.
Qualora l’Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale con i soggetti titolari di diritto connesso dovrà contenere la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall’effettivo pagamento del compenso pattuito nel contratto individuale.
Negli altri casi i professionisti sottoscriveranno, all’atto del pagamento, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell’opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge.
Ogni contratto tra impresa e professionisti dovrà essere redatto in lingua italiana.
Le parti suggeriscono di adottare modelli uniformi di contratto, per i quali si rimanda agli allegati.
ARTICOLO 4
Piani di lavorazione
I piani di lavorazione sono realizzati, nel rispetto del presente CCNL, dall'Assistente al doppiaggio che ne è responsabile nei confronti dell'Impresa che li ha commissionati.
Il piano di lavorazione, realizzato nel formato più idoneo richiesto dall'Impresa (cartaceo o su supporto informatico) in funzione delle tecnologie presenti e future, dovrà contenere i seguenti dati identificativi:
a) Denominazione dell’Impresa e sua sede legale;
b) Titolo originale dell'opera da doppiare, nonché ove possibile il titolo in italiano;
c) Denominazione del titolare dei diritti di utilizzazione;
d) Genere dell'opera da doppiare;
e) Per le lavorazioni seriali l'indicazione dei titoli e/o dei numeri identificativi dei singoli episodi raggruppati nel piano di lavorazione, numero dei turni e delle righe complessive del gruppo;
f) Numero delle righe per anello per ciascun personaggio;
g) Numero totale delle righe di ogni personaggio per turno;
h) Numero totale delle righe del turno;
i) Data, ora e luogo dell'effettuazione del turno;
j) La numerazione degli anelli, indicando gli eventuali anelli di colonna separata;
k) I nomi dei personaggi e degli Attori-doppiatori;
l) Il nominativo del Direttore e dell'Assistente presenti al turno;
m) Il nominativo dell’Assistente che ha eseguito la pianificazione della lavorazione
Una copia in formato cartaceo dei piani di lavorazione dovrà essere presente in sala e firmata dal Direttore di doppiaggio e dall'Assistente prima dell'inizio della lavorazione e dagli Attori-doppiatori prima della fine del turno.
I piani di lavorazione, unitamente ai relativi copioni adattati, dovranno essere tenuti dall'Impresa per almeno tre mesi dopo il pagamento dei turni cui si riferiscono e, in caso di contestazione formale, conservati fino all'espletamento della procedura della Commissione Paritetica di Garanzia.
ARTICOLO 5
Definizione di riga
Il copione – realizzato secondo le regole della dattilografia - dovrà essere numerato per ciascuna pagina, la quale conterrà dalle 18 alle 20 righe.
Si definisce riga la porzione di copione composta da un massimo di 50 battute dattiloscritte (con esclusione del nome del personaggio) e comprensiva degli spazi, della punteggiatura e delle sole indicazioni tecniche e didascaliche secondo la seguente tabella:
(IC) in campo (FC) fuori campo
(inIC), (finIC) inizia/finisce in campo (inFC), (finFC) inizia/finisce fuori campo (SOVR) sovrapposto ovv. accavallato
/ pausa fra due frasi
// pausa fra due scene (manda a capo il testo che segue)
… sospensione all’interno di una frase (Ant) anticipato
(EFF) voce effettata - telefono - altoparlante (DS) di spalle
(SM) sul muto (RIS) risatina
(VOCE) voce pensiero (Orig) come da originale
Tutte le altre eventuali annotazioni sono indicate per esteso.
NOTA A VERBALE
Sarà cura dell’Impresa di doppiaggio garantire che i copioni destinati alla lavorazione abbiano i requisiti sopra citati.
ARTICOLO 6
Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa
Ai fini del conseguimento del miglior risultato possibile, nel rispetto delle normative vigenti, all'Impresa spetta il coordinamento delle attività delle singole figure professionali, previste all’art. 2, responsabili ciascuna dell'attività relativa alla propria competenza e il cui utilizzo è obbligatorio nelle varie fasi delle lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL.
La disciplina dell’attività delle figure professionali del Direttore di doppiaggio, dell’Assistente al doppiaggio e dell’Attore doppiatore è la seguente:
1. Direttore di doppiaggio
Il Direttore di doppiaggio in qualità di responsabile nei confronti dell'Impresa dell'andamento e della buona riuscita delle lavorazioni a lui assegnate ne coordina le varie fasi.
In particolare:
• prende visione preventiva dell'opera;
• comunica all'Impresa la proposta di distribuzione;
• prende visione del copione adattato;
• partecipa ai turni di doppiaggio, coordinandone il corretto svolgimento in base a quanto previsto dal presente contratto;
• prende visione del piano di lavorazione e, nell’esercizio delle sue prerogative, lo approva o suggerisce all’assistente eventuali modifiche;
• indica all'Impresa eventuali problemi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della lavorazione;
• partecipa, se richiesto dall'Impresa e dietro compenso, alle fasi successive al doppiaggio (controllo dialoghi, premissaggio e missaggio).
I materiali da lui ricevuti dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo e riconsegnati all’impresa a fine lavorazione.
Al Direttore di doppiaggio spetta un turno di preparazione, equivalente a un turno di direzione del doppiaggio, ogni 5 rulli o frazione per la visione e la distribuzione delle parti per ogni opera di fascia 1; un turno ogni 10 rulli o xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx 0; un turno ogni 10 rulli o frazione per le opere di fascia 3, 4, 5, secondo il raggruppamento dei piani di lavorazione (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).
In caso di esigenze particolari il Direttore di doppiaggio può essere utilizzato in qualità di attore doppiatore, sempre che l'Impresa, nell’ambito dell’intesa tra le parti interessate, provveda alla nomina di un altro direttore che verrà assunto per i turni durante i quali egli presterà la propria opera come attore-doppiatore.
Al Direttore di doppiaggio spettano i compensi previsti nella tabella «A».
2. Assistente al doppiaggio
L'Assistente al doppiaggio partecipa alla realizzazione del doppiaggio durante le varie fasi della lavorazione.
In particolare:
• prende visione preventiva dell'opera;
• redige il piano di lavorazione in maniera ottimale e nel rispetto del presente CCNL, sottoponendolo all'approvazione dell'Impresa;
• consegna, nei tempi richiesti e concordati, il piano di lavorazione completo in ogni sua parte, corredato del conteggio righe, dei copioni segnati in anelli e delle relative codifiche;
• verifica la corretta esecuzione del sincronismo labiale del doppiaggio partecipando a tutti i turni del doppiaggio dell'opera;
• annota la presenza degli Attori-doppiatori a ciascun turno;
• controlla, se richiesto dall'Impresa, le colonne internazionali;
• riconsegna a lavorazione ultimata all'amministrazione dell'Impresa il piano di lavorazione, i copioni e i contratti individuali;
• partecipa per i film di circuito cinematografico ai turni di visione di controllo dialoghi e, se richiesto dall'Impresa, per le rimanenti fasce di produttività partecipa alle fasi successive: controllo dialoghi, premissaggio e missaggio.
I materiali ricevuti dall’assistente dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo.
All'Assistente al doppiaggio compete la preparazione di qualsiasi genere di filmato e spettano i seguenti turni per la preparazione:
• un turno per la visione (anche se effettuata durante la preparazione) ogni 10 rulli, o frazione, per le lavorazioni delle fasce 1 e 2. Per le fasce successive un turno per la visione (anche se effettuata durante la lavorazione) per ogni raggruppamento dei piani di lavorazione;
• due turni ogni 5 rulli o frazione per le restanti fasi della preparazione (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).
Qualora all’assistente venga richiesto di procedere a più lavorazioni rese necessarie dal rimontaggio e/o da integrazioni dell’opera originale, gli verrà corrisposto un compenso pari a 1 turno ogni 2 rulli rilavorati.
Qualora, per esigenza dell’Impresa, venga richiesto all’Assistente di effettuare la preparazione sul copione in lingua originale o su testo che non costituisca adattamento, gli verrà corrisposto un compenso aggiuntivo pari a un turno ogni 10 rulli o frazione per prodotti di fascia 1 e 2 o per ogni raggruppamento per il prodotto seriale.
Qualora fosse richiesto all'Assistente al doppiaggio il controllo della colonna internazionale, gli sarà riconosciuto un turno aggiuntivo.
Qualora fosse richiesta la presenza dell'Assistente al doppiaggio alla visione di controllo e/o al premissaggio dialoghi e/o al missaggio dialoghi gli sarà riconosciuto l'equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno.
In caso di esigenze particolari l'Assistente al doppiaggio può essere utilizzato in qualità di Attore-doppiatore sempreché l'Impresa, nell’ambito dell’intesa tra le parti interessate, provveda all'assunzione di altro Assistente per i turni nei quali presterà la propria opera come Attore-doppiatore.
Per le lavorazioni in cui la scelta della pista magnetica sia controllata dall'Assistente, sarà corrisposta all'assistente medesimo una maggiorazione pari al 10 per cento del compenso.
Oltre che per le lavorazioni di filmati stranieri, per i filmati di produzione nazionale, anche se il doppiaggio è diretto dal regista, la presenza dell'Assistente al doppiaggio è obbligatoria.
Per i filmati di produzione italiana, nel caso di doppiaggio diretto dal regista, all'Assistente al doppiaggio sarà corrisposto il compenso per il turno maggiorato del 30 per cento.
All'Assistente al doppiaggio spettano i compensi di cui alla tabella «B»
3. Xxxxxx-doppiatore
L'Attore-doppiatore è tenuto a svolgere la propria attività in osservanza delle indicazioni del Direttore di doppiaggio.
Per ogni turno di doppiaggio verrà corrisposto all’Attore-doppiatore un compenso lordo di presenza secondo quanto stabilito dalla tabella «C».
Oltre al compenso di presenza, verrà corrisposto all’Attore-doppiatore, per ogni turno di doppiaggio, un compenso aggiuntivo per riga, variabile al variare della tipologia di filmato, secondo quanto previsto dalla stessa tabella «C».
ARTICOLO 7
Turni e Fasce di Produttività
Fasce di produttività: per ogni turno di 3 ore continuative non dovranno essere superati i tetti appresso indicati:
1. film di circuito cinematografico e relativi trailer, miniserie, sceneggiati, originali TV, filmati di repertorio: 140 righe di media a turno;
2. TV-movies, film home-video: 170 righe di media a turno;
3. telefilm, telefilm home-video, sit-com: 190 righe di media a turno;
4. cartoni animati seriali: 190 righe di media a turno;
5 Soap-opera, telenovela, docudrama, documentari a sinc e reality a sinc:
220 righe di media a turno.
L'oscillazione «media», come sopra prevista, viene consentita entro un tetto massimo del 10 per cento relativo ad ogni fascia.
Resta inteso che le fasce di produttività di cui sopra e i relativi compensi non trovano applicazione per i documentari in oversound per i quali vale quanto descritto nell’articolo che segue.
Per i lungometraggi, sceneggiati, originali TV, TV movies, nei piani di lavorazione e durante le prestazioni di doppiaggio non potranno essere ammessi raggruppamenti, anche di stessi titoli.
Per i telefilm, telefilm home-video, soap-opera, telenovela, cartoni animati, documentari a sinc, docudrama e reality potranno essere ammessi raggruppamenti di episodi, della stessa produzione seriale, fino a un massimo di tre episodi alla volta da 50 minuti; sei episodi alla volta da 25 minuti; 15 episodi alla volta da 10 minuti; 30 episodi alla volta fino a 5 minuti. I numeri identificativi e i titoli, ove presenti, dovranno essere gli stessi in tutti i turni che compongono ogni singolo gruppo.
NOTA A VERBALE
Le parti concordano sulla necessità di studiare la riorganizzazione dei tempi di prestazione (turni) in modo da consentire intervalli di tempo congrui tra gli stessi, a tutela delle prestazioni offerte da professionisti e imprese.
ARTICOLO 8
Documentari e reality «non in sinc»
Per documentario non in sinc e reality non in sinc si intende un’opera non cinematografica che non comprenda alcuna parte da doppiare in sincronismo ritmico e labiale.
Per la realizzazione del doppiaggio dei documentari non in sinc, le parti concordano sulla obbligatorietà della presenza in sala del Direttore di doppiaggio.
Preparazione al doppiaggio: l'Impresa affiderà la preparazione al doppiaggio alla figura professionale dell'Assistente al doppiaggio, al quale verrà riconosciuto un compenso pari a un turno per ogni 60 minuti di durata o frazione. (come da tabella “B”).
Compensi:
Direttore di doppiaggio: euro 143,21 per turno
Attore-doppiatore: il compenso, sia nel caso di voce narrante che in oversound, verrà determinato sulla base della sotto indicata tabella di compensi.
Da 1 a 50 righe: euro 100,12
Da 51 a 100 righe: euro 122,36
Da 101 a 150 righe: euro 144,61
Da 151 a 200 righe: euro 166,86
Da 201 a 250 righe: euro 189,11
Da 251 a 300 righe: euro 211,36 tetto oversound
Da 301 a 350 righe: euro 233,60
Da 351 a 400 righe: euro 255.85
Da 401 a 450 righe: euro 278,10 tetto speaker
I raggruppamenti per i documentari non in sinc non potranno superare i 150 minuti complessivi.
ARTICOLO 9
Colonne separate
Di norma nel turno di doppiaggio dovranno essere presenti tutti gli Attori- doppiatori necessari al doppiaggio della sequenza. Tuttavia l'Impresa potrà fare ricorso all'uso delle colonne separate. Per colonna separata si intende il doppiaggio effettuato separatamente di uno o più personaggi presenti all'interno di una stessa scena. In questo caso tutti gli Attori-doppiatori, i cui personaggi abbiano complessivamente più di dodici righe e che non siano avulsi dal racconto (come speaker, narratore, ecc.), avranno diritto ad ulteriori gettoni di presenza qualora il totale delle loro righe in colonna separata sia superiore al 50 per cento del tetto previsto per la fascia dell'opera, esclusa la media.
ARTICOLO 10
Doppioni
Ad un attore chiamato a doppiare un personaggio fino a 12 righe può essere richiesto di doppiare 2 personaggi che complessivamente siano di 12 righe. In alternativa gli può essere richiesto di effettuare fino a 4 anelli di brusio comunque retribuiti con 12 righe.
ARTICOLO 11
Brusio
Per brusio s'intende il doppiaggio di battute indistinte di sottofondo senza sincrono ritmico labiale.
Un attore chiamato a doppiare esclusivamente il brusio viene compensato con il solo gettone di presenza.
Se nel brusio sono compresi personaggi del filmato, ai relativi Attori-doppiatori verranno riconosciute almeno 2 righe per ogni anello.
ARTICOLO 12
Rifacimenti
Al Direttore di doppiaggio, all'Assistente e agli Attori-doppiatori chiamati per effettuare turni di rifacimento verranno corrisposte le competenze previste dal presente CCNL.
ARTICOLO 13
Minori
L'utilizzo dei minori è tutelato dalle norme di legge vigenti sul lavoro minorile. Per ciò che concerne il doppiaggio di personaggi affidati a minori, le imprese si impegnano altresì a una distribuzione delle parti e dei turni compatibile e coordinata con le esigenze scolastiche dei soggetti interessati. È fatto divieto di utilizzare i minori in turni diversi da quelli previsti nella voce relativa del presente accordo, nella giornata di sabato e nelle giornate festive.
Resta inteso che per i minori è fatto divieto di superare un tetto massimo di righe per turno e nei tempi previsti dalle leggi vigenti così articolato:
a) 50 righe per i filmati di fascia 1;
b) 70 righe per i filmati di fascia 2, 3 e 4;
c) 80 righe per i filmati di fascia 5.
ARTICOLO 14
Provini
Xxxx Xxxxxx-doppiatori chiamati a effettuare un provino sarà assicurato il solo compenso lordo di presenza. Detto compenso non sarà corrisposto a coloro, tra gli Attori-doppiatori, che saranno scelti per le parti per cui hanno effettuato il provino. Il Direttore di doppiaggio e l'Assistente al doppiaggio saranno compensati con l'equivalente di un turno di doppiaggio per ogni turno di provini effettuato.
ARTICOLO 15
Norme particolari relative agli autori dell’adattamento dei dialoghi
Contratto individuale
La stipula del contratto individuale tra Impresa e Adattatore-dialoghista avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione, anche utilizzando, se condiviso dalle parti, strumenti tecnologici legalmente riconosciuti.
Il contratto dovrà riportare i dati di seguito elencati:
• dati identificativi dell'Adattatore-dialoghista;
• codice fiscale;
• numero di matricola ENPALS;
• denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali
• titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, numero identificativo dei singoli episodi;
• denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione;
• genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza come
. descritto nella tabella D;
• paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione e codice ISAN;
• durata esatta dell'opera comprensiva dei titoli di testa e di coda o, in caso di opera di fascia 1, numero dei rulli (per la durata convenzionale di l0 minuti per ogni rullo o frazione, su ogni tipo di supporto);
• data di consegna e giornate lavorative;
• compenso, tempi e modalità di pagamento (1).
Il contratto individuale conterrà la liberatoria per la trattazione dei dati sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 anche ai fini dei lavori della Commissione Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio.
Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato all'interessato che ne firmerà una copia per accettazione e benestare.
Il contratto individuale che preveda maggiorazioni rispetto ai minimi di compenso previsti dal CCNL dovrà essere sottoscritto presso l'Impresa almeno tre giorni prima dell'effettuazione della prestazione.
Qualora l’Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale conterrà la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall’effettivo pagamento del compenso. Negli altri casi, i professionisti sottoscriveranno, all’atto del pagamento, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell’opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge.
Ogni contratto dovrà essere redatto in lingua italiana.
Le parti convegono di adottare modelli uniformi di contratto, per i quali si rimanda agli allegati.
(1) il trattamento economico è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può essere inferiore a quanto stabilito dal presente CCNL. Compensi, tempi e modalità di pagamento potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura «come da CCNL».
Disciplina dell’attività lavorativa
L'Adattatore-dialoghista prende visione preventiva del materiale, di norma presso l'Impresa, nei modi e nei termini condivisi.
All’atto della firma del contratto individuale l’Adattatore-dialoghista riceve in consegna in formato cartaceo o supporto informatico i testi dei dialoghi originali del filmato e copia del filmato, nella sua integrità temporale, visiva e sonora, su supporto video magnetico. Tali materiali dovranno essere custoditi con la massima cura ai fini della tutela della proprietà dell'opera e non potranno essere da lui ceduti o consegnati a terzi ad alcun titolo in ogni forma e modo, fatto salvo il trasferimento temporaneo del solo testo per il tempo necessario alla realizzazione di una eventuale traduzione letterale.
• L'Adattatore-dialoghista fornirà all'Impresa copia firmata della lista dialoghi realizzata secondo i criteri previsti da questo contratto, su supporto cartaceo e per via informatica.
• Per le opere seriali televisive, l'adattamento sarà accompagnato da una breve sinossi e da una proposta titolo.
• Riguardo le opere multimediali, ove non fosse possibile l'individuazione di un'unità temporale dell'opera, l'unità del rullo va calcolata ogni otto cartelle od ogni 3.400 caratteri, prodotti nei modi previsti dal presente contratto.
• Le frazioni di rullo non sono cumulabili e sono arrotondate al mezzo rullo successivo.
• Le opere di durata inferiore ai dieci minuti sono arrotondate al rullo intero.
• L'eventuale fornitura di una traduzione da parte dell'Impresa non modifica i compensi dell'Adattatore-dialoghista.
• Nel caso venga affidata all’Adattatore-dialoghista l’integrazione del testo originale, gli sarà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento del compenso pattuito in mancanza di oltre il 50 per cento del testo.
Qualora lo sviluppo del copione, per ciascun episodio seriale o opera unica, evidenzi un numero di righe complessive superiore a 200 per ogni rullo, sarà riconosciuto al Dialoghista, per le ulteriori righe, un compenso pari a mezzo rullo ogni 80 righe o frazione, con una franchigia che esclude le prime 80 righe.
Qualora l’Adattatore-dialoghista debba effettuare delle integrazioni dovute a rimontaggi audio/video dell’opera originale, gli sarà riconosciuto il compenso di un rullo per ogni rullo modificato.
Qualora all’Adattatore-dialoghista venga richiesta la realizzazione della lista sottotitoli, gli verrà corrisposto un compenso minimo pari al 50 per cento di quello indicato nella fascia di appartenenza dell'opera. Tale compenso sarà riconosciuto al 25 per cento se tale lista viene elaborata da terzi dalla lista dialoghi fornita all’Impresa per le lavorazioni di doppiaggio. La realizzazione del sottotitolaggio consiste nell’adattamento dei testi secondo le norme EBU (European Broadcastig Union).
Per la determinazione del termine di consegna e del numero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a norma della Legge n. 389/89 e della circolare ENPALS 1/2004, è fissato il parametro minimo di due giornate lavorative per ogni rullo.
Qualora venga richiesta la consegna del copione in tempi inferiori a quelli indicati nel contratto individuale, è prevista una maggiorazione pari al costo di un rullo di fascia ‘A’ ogni due giornate di anticipo o frazioni.
All'Adattatore-dialoghista spettano i compensi di cui alla tabella «D»
Documentari e reality «non in sinc»
Per documentario non in sinc e reality non in sinc si intende un’opera non cinematografica che non comprenda alcuna parte da doppiare in sincronismo ritmico e labiale.
Le parti convengono che la traduzione/adattamento venga affidata alla figura professionale dell'Adattatore-dialoghista, il quale verrà retribuito con un compenso per rullo (per rullo si intende una durata convenzionale di dieci minuti o frazione, su ogni tipo di supporto).
Il compenso minimo dell’Adattatore-dialoghista è fissato in euro 88,99 per rullo.
ARTICOLO 16
Titoli di coda
I nomi degli Attori-doppiatori che interpretano i protagonisti e i coprotagonisti dei filmati, del Direttore di doppiaggio, dell'Assistente al doppiaggio e dell’Adattatore- dialoghista saranno inseriti in testa ai titoli di coda, per un tempo e con caratteri idonei alla lettura, come prescritto anche dalla vigente normativa sul diritto d’autore. Per le opere seriali, saranno indicati per ogni episodio i nomi dei professionisti che hanno realizzato il doppiaggio di quell’episodio.
NOTA A VERBALE
Le parti concordano sull’opportunità di far inserire i titoli dell’edizione italiana in qualunque copia distribuita o commercializzata, quale che sia il supporto tecnico utilizzato.
ARTICOLO 17
Ambiente e sicurezza sul lavoro
Per la materia dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge, ed in particolare dal d. legs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, si rinvia alle intese tra organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di categoria, associazioni delle imprese e committenza in allegato al presente CCNL, afferente alla certificazione delle imprese e degli stabilimenti di doppiaggio.
ARTICOLO 18
Contenzioso individuale
Per quanto riguarda le inadempienze delle norme previste dal presente CCNL, si richiama, in via generale, a quanto previsto dal Codice Civile. Ferma restando la possibilità dei singoli di agire in giudizio, le parti convengono che i contenziosi individuali derivanti dalla interpretazione e dalla applicazione delle norme previste dal presente CCNL - con riferimento all'articolo 3 «Contratto individuale», all'articolo 6
«Svolgimento delle prestazioni: modalità e normativa» e all’art. 15 «Norme particolari relative agli autori dell’adattamento dei dialoghi» - e che non abbiano una soluzione consensuale tra le singole parti, possono trovare una possibile composizione in seno alla Commissione Paritetica di Garanzia che assume la funzione, in questo caso, di organo di conciliazione.
ARTICOLO 19
Trattenute sindacali
Previo rilascio di deleghe individuali firmate da coloro ai quali si applica il presente CCNL, le imprese provvedono ad operare una trattenuta per contributi sindacali, ai sensi dell’art. 26 L. 300/70, a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le misure delle trattenute e le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali vengono indicate - entro il 30 novembre di ogni anno - dalle organizzazioni sindacali medesime alle imprese.
Al fine di cui al primo comma, le organizzazioni sindacali faranno pervenire alle imprese del settore gli elenchi aggiornati degli iscritti, precisando negli stessi le generalità dei conferenti le deleghe.
L’esazione del contributo sindacale viene effettuata dalle imprese per tutta la durata del rapporto con l’iscritto all’organizzazione sindacale, salvo revoca ad opera del singolo interessato, con le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 20
Decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 1 gennaio 2007 e, anche in relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, avrà durata quadriennale per quanto riguarda la parte normativa e biennale per quanto riguarda la parte economica, con l'articolazione temporale di cui al successivo articolo 23.
ARTICOLO 21
Modalità di pagamento compensi
Il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato entro i primi dieci giorni di calendario, durante il normale orario di ufficio, a partire dalla fine del mese successivo a quello della prestazione, previo rilascio anticipato da parte dei percepenti, entro il giorno 20 del mese precedente a quello di pagamento, della relativa fattura o parcella. Qualora, per motivi eccezionali, non potesse essere rispettata tale scadenza, il pagamento andrà effettuato tassativamente entro i primi dieci giorni lavorativi, durante il normale orario di ufficio, a partire dalla fine del secondo mese successivo a quello della prestazione, previo rilascio anticipato da parte dei percepenti della relativa fattura o parcella entro il giorno 20 del mese precedente a quello di pagamento.
Il pagamento verrà effettuato di norma attraverso bonifico bancario; ogni altra modalità di pagamento verrà concordata tra le parti.
ARTICOLO 22
Maggiorazioni
Xxxxx restando che il lavoro viene di norma svolto nei tre turni giornalieri, in casi eccezionali e dietro richiesta dell'Impresa, per Direttori, Xxxxxx e Assistenti al doppiaggio, il lavoro collocato in orari diversi e ulteriori dai normali turni giornalieri dà diritto a una percentuale di maggiorazione rispetto alle tariffe indicate, nella misura del 30 per cento; tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora il turno si svolga nella giornata di sabato, e al 100 per cento qualora le lavorazioni si svolgano nelle giornate festive.
ARTICOLO 23
Minimi di compenso
Per tutte le prestazioni professionali che saranno effettuate a partire dal 31 marzo 2008, la misura dei compensi previsti per le diverse tipologie di prestazioni è incrementata, rispetto ai valori in atto di cui all’accordo dell’adeguamento biennale del 29 luglio 2005 relativo al CCNL del 23 marzo 2004 della percentuale del 8% (otto per cento).
Parimenti, dalla predetta data del 31 marzo 2008, entrerà in vigore la parte normativa del presente contratto.
In particolare e in applicazione di quanto sopra, per i minimi di compenso spettanti per le prestazioni disciplinate dal presente contratto, sia per il gettone di presenza, sia per la parte del compenso relativa alle righe recitate, sia per i rulli/dialogo, le parti fanno riferimento a quanto contenuto nella seguente tabella:
• Direttori Doppiaggio: compenso per turno;
• Assistenti Doppiaggio: compenso per turno;
• Xxxxxx doppiatori: compenso per turno, compenso per riga;
• Dialoghisti: compenso a rullo, compenso per righe eccedenti.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono di affidare ad una Commissione Paritetica, che si formerà ad hoc, l’analisi e lo studio del presente contratto con la finalità di arrivare alle prossime scadenze contrattuali con un progetto innovativo, da sottoporre alle parti.
TABELLE
Tabella "A" : Direttori di doppiaggio | ||
Direttore: compenso minimo per turno (3 ore) | dal 31 marzo 2008 | |
Compenso | 167,94 | |
Visione e distribuzione | ||
Rulli (della durata convenzionale di 10 minuti o frazione) | Turni | |
Fascia 1 | da 1 a 5 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 |
xx 0 x 00 x xxxxxxxx xx xxxx | 2 | |
da 11 a 15 o frazione di essi | 3 | |
da 16 a 20 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 | |
xxx 0 xxxxx ogni successivi 5 rulli o xxxxxxxx | ||
Xxxxxx 0 | da 1 a 10 o frazione di essi | 1 |
da 11 a 20 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 | |
xxx 0 xxxxx ogni successivi 10 rulli o frazione | ||
Fasce 3 - 4 – 5 | Da 1 a 10 | 1 |
da 11 a 15 | 2 | |
secondo il raggruppamento dei piani di lavorazione |
Xxxxxxx "B" : Assistenti al doppiaggio | ||
Assistente: compenso minimo per turno (3 ore) | dal 31 marzo 2008 | |
Compenso | 99,73 | |
Compenso per filmati di produzione italiana in caso di doppiaggio diretto dal regista | 129,96 | |
RULLI (della durata convenzionale di 10 minuti o frazione) | TURNI | |
Visione (anche se effettuata durante la preparazione) | ||
Fascie 1 – 2 | da 1 a 10 o frazione di essi | 1 |
da 11 a 20 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 | |
xxx 0 xxxxx ogni successivi 10 rulli o frazione di essi | ||
Fasce 3 - 4 – 5 | per ogni raggruppamento dei piani di lavorazione | 1 |
Preparazione | ||
Fascia 1 – 2 | da 1 a 5 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 |
xx 0 x 00 x xxxxxxxx xx xxxx | 4 | |
da 11 a 15 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 | |
xx 00 x 00 x xxxxxxxx xx xxxx | 8 | |
più 2 turni ogni successivi 5 rulli o frazione di essi | ||
Fasce 3 - 4 – 5 | da 1 a 5 | 2 |
da 6 a 10 | 4 | |
da 11 a 15 | 6 | |
TURNI AGGIUNTIVI | ||
Controllo della colonna internazionale | ||
Fasce 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 | |
Rilavorazione per rimontaggio e/o integrazioni | ||
Fasce 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | ogni 2 rulli o frazioni di essi | 1 |
Preparazione su copione originale o su testo che non costituisca adattamento | ||
Fascia 1 – 2 | da 1 a 10 o frazione di essi | 1 |
da 11 a 20 o xxxxxxxx xx xxxx | 0 | |
xxx 0 xxxxx ogni successivi 10 rulli o frazione di essi | ||
Fasce 3 - 4 – 5 | da 1 a 15 | 1 |
Tabella “C” : Attori Doppiatori | |||
Attore : compenso minimo per turno (3 ore) | Righe per turno | Turno dal 31 marzo 2008 | Righe dal 31 marzo 2008 |
Fascia 1: Film circuito cinema, miniserie, sceneggiati,originali TV, filmati di repertorio e trailer | 140 di media a turno | 72.71 | 2.31 |
Fascia 2: TV-movie, film home video | 170 di media a turno | 72.71 | 2.31 |
Fascia 3: Telefilm, telefilm home video, sit-com | 190 di media a turno | 72.71 | 1.99 |
Fascia 4: Cartoni animati seriali | 190 di media a turno | 72.71 | 1.54 |
Fascia 5: Soap-opera, telenovela, documentari a sinc, docudrama, reality a sinc | 220 di media a turno | 72.71 | 1.54 |
Tabella “D” : Adattatori dei dialoghi | |
Adattatori dei dialoghi : compenso per rullo fino a 200 righe (per la durata convenzionale di 10 minuti o frazione) su ogni tipo di supporto | dal 31 marzo 2008 |
Fascia A: Opere uniche: lungometraggi, TV movie, sceneggiati, filmati di repertorio o montaggio, miniserie, film home video, opere multimediali in sinc, cortometraggi, trailer | 254.80 |
Fascia B: Seriali: telefilm, sit-com, telefilm home video, documentari in sinc | 235.49 |
Fascia C: Soap-opera, telenovela, cartoni animati seriali, docudrama, reality in sinc | 185.31 |
Fascia D: Documentari e reality “non in sinc” | 88.99 |
Per il sottotitolaggio | 50% del compenso previsto per la fascia di appartenenza |
ACCORDO COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA
Le parti firmatarie del vigente CCNL a valere per il settore Doppiaggio, in riferimento a quanto previsto dall’art. 18 dello stesso CCNL, convengono:
- che il presente accordo è parte integrante, a tutti gli effetti, del Contratto Collettivo medesimo;
- che tale accordo sostituisce integralmente il precedente relativo alla “Commissione Paritetica di Vigilanza per il settore Doppiaggio”;
- che la definizione “Commissione Paritetica di Garanzia” (CPG) sostituisce la definizione “Commissione Paritetica di Vigilanza per il settore Doppiaggio” in ogni articolo del Testo Contrattuale vigente, nonché in ogni altro accordo sottoscritto precedentemente alla data odierna.
Le parti, inoltre, concordano sulla opportunità di inviare alla committenza il testo del presente accordo.
Art. 1
Commissione Paritetica di Garanzia (CPG): costituzione e ambito di attività
Su iniziativa delle organizzazioni firmatarie del vigente CCNL e come previsto dallo stesso, è costituita la Commissione Paritetica di Garanzia (CPG), con il seguente ambito di attività:
- garantire l’applicazione del C.C.N.L., fornendo a tutti i soggetti operanti nel doppiaggio (imprese, committenti e professionisti) le informazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme;
- stilare un elenco aperto a tutti i soggetti che adempiono agli obblighi derivanti dalle norme contrattuali con le modalità di cui al successivo art. 6;
- monitorare ogni forma di alterazione dei rapporti economici al fine di evitare che i soggetti rispettosi delle norme contrattuali risultino, rispetto ad un mercato non regolamentato, non competitivi e, in quanto tali, a rischio di esclusione;
- svolgere attività di Osservatorio con le modalità di cui all’art. 9;
- esperire tentativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le parti.
Art. 2 Composizione e durata in carica
La CPG è costituita da 12 membri, 6 nominati dalle OO.SS.LL. di categoria e 6 dalle rappresentanze delle Imprese.
Xxxxxxx membro nominato rimane in carica per 3 anni e può essere rieletto per un altro mandato.
Qualora uno dei componenti si renda indisponibile a qualsiasi titolo per tre assemblee ordinarie consecutive, decade automaticamente dalla carica e dovrà essere sostituito dalla parte che lo aveva nominato, che ne darà tempestiva comunicazione all’altra.
Nel caso che uno o più membri rassegnino le dimissioni o si rendano indisponibili a qualsiasi titolo, le rispettive Parti provvederanno a nominare, entro 30 gg. dalla decadenza e comunque prima della prima assemblea in calendario, i componenti sostitutivi che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.
Art. 3 Ufficio Istruttorio
Allo scopo di attuare le procedute previste dal successivo art. 5 e in applicazione dell’art. 18 del CCNL, la CPG nominerà al proprio interno 2 componenti – 1 per ciascuna parte – che costituiranno l’Ufficio Istruttorio.
I 2 componenti dell’ Ufficio Istruttorio verranno eletti a scrutinio segreto dai componenti della commissione che dovranno esprimere una preferenza per ognuno dei due rappresentanti.
Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza pari alla metà dei presenti più 1 dell’assemblea validamente costituita.
I componenti dell’Ufficio ricopriranno la carica nei termini temporali previsti dall’art.2 secondo capoverso.
Le parti firmatarie del presente accordo, convengono di attribuire ai componenti l’Ufficio Istruttorio la funzione di “garanti della privacy” così come previsto dalla legge garantendo la riservatezza dei dati in loro possesso. Tale funzione decade nel caso di tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 10.
Art. 4
Attività dell’Ufficio Istruttorio
L’Ufficio Istruttorio ha il compito di
- esaminare le istanze indirizzate alla CPG da soggetti interessati dal CCNL doppiaggio;
- accertare, anche convocando i soggetti interessati, la fondatezza di quanto contenuto nelle istanze di cui al capoverso precedente e svolgere azioni per l’acquisizione di ulteriori elementi, quali:
1) informare i soggetti interessati dalle presunte irregolarità loro attribuite;
2) chiedere la documentazione necessaria all’istruttoria;
3) esaminare eventuali controdeduzioni;
4) formulare eventuali chiarificazioni ai soggetti interessati;
- decidere se quanto accertato debba essere sottoposto all’attenzione dell’intera CPG per la procedura di cui al successivo art. 6 o archiviato per infondatezza o per sopraggiunta soluzione delle problematiche in oggetto;
- esperire tentativi di conciliazione con le modalità di cui all’art. 10. n.a.v.
in caso di opinioni divergenti relativamente al precedente 3° capoverso, l’Ufficio porrà egualmente quanto accertato all’attenzione dell’intera CPG.
Art. 5 Compiti della CPG
L’Ufficio Istruttorio, senza alcun riferimento identificativo dei soggetti interessati, pone all’esame della CPG tutti i casi di accertate inadempienze contrattuali, di contenziosi individuali non conclusi con la conciliazione tra le parti o di un medesimo contenzioso, ancorché conciliato, reiterato più volte.
La CPG, sulla base dei dati disponibili, qualora ne ravvisi le condizioni, con deliberazione assunta a maggioranza semplice dei presenti, dà mandato all’Ufficio Istruttorio per l’esclusione dalla lista di cui all’art. 6 dei soggetti corrispondenti ai casi esaminati.
Art. 6
Elenco delle società e dei professionisti del settore
Il primo atto della CPG di nuova nomina consiste nella stesura dell’elenco delle Società di doppiaggio e dei Professionisti operanti nel territorio nazionale.
Per la stesura dell’elenco delle Società, la CPG si avvarrà prioritariamente delle Associazioni Datoriali del settore, nonché delle Società che comunicheranno l’adesione
al loro inserimento nella lista; alla denominazione delle Società potrà seguire l’indicazione dell’appartenenza alle Associazioni firmatarie del CCNL.
Analogamente, la CPG stilerà l’elenco nominativo dei professionisti, avvalendosi prioritariamente delle Associazioni dei Professionisti del settore nonché dei professionisti che comunicheranno l’adesione al loro inserimento nella lista; ai nominativi potrà seguire l’indicazione dell’appartenenza a una della Associazioni del settore.
Trascorsi 6 mesi dalla compilazione degli elenchi – durante i quali la CPG svolge le funzioni di cui al precedente art. 6 – gli elenchi saranno resi pubblici e rimarranno tali per ulteriori 6 mesi, nel corso dei quali la CPG proseguirà nel proprio esame, e al termine dei quali verranno resi pubblici i nuovi elenchi.
Trascorsi i primi 12 mesi, le liste saranno compilate e rese pubbliche annualmente.
Resta fermo il principio della “non esclusività” degli elenchi suddetti ai fini della instaurazione dei rapporti di lavoro nonché relativamente ai rapporti commerciali tra imprese e committenti.
Nota a verbale: relativamente al 3° comma le Associazioni dei Professionisti conosciute attualmente nel settore sono ANAD e AIDAC.
Art. 7
Assemblee e validità della costituzione
La CPG si riunirà normalmente con cadenza bimensile mediante convocazione per lettera raccomandata, fax o e-mail inviati almeno 8 gg. prima, contenenti l’O.d.G.
La CPG potrà essere convocata in riunione straordinaria su richiesta dell’Ufficio Istruttorio.
La CPG si intende validamente costituita quando siano presenti almeno 3 componenti, di cui 2 fisicamente e 1 per delega, per ciascuna delle parti.
Ciascun componente non può essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 8
Decisioni delle assemblee e votazioni
Al momento di ciascuna riunione della CPG, i componenti presenti eleggono un Presidente e un Segretario incaricato di redigere il foglio presenza e il verbale dell’assemblea che, dopo essere stati sottoscritti dai presenti, verranno conservati negli archivi della CPG.
Copia del verbale di assemblea verrà inviato all’indirizzo di tutti i componenti la CPG. Le decisioni della CPG vengono assunte, normalmente con voto palese, con la maggioranza della metà dei presenti più 1, comprendendo tra i presenti anche i rappresentati per delega.
A richiesta di almeno 2 componenti, la votazione potrà svolgersi a scrutinio segreto. Il risultato della votazione dovrà essere verbalizzato e sottoscritto.
Art. 9
Attività di Osservatorio
La CPG svolge attività di osservatorio – concordandone al proprio interno criteri e modalità – anche attivando incontri specifici con i committenti e analizzando i dati macroeconomici di tendenza del settore, che saranno esaminati anche per area di specialità (cinema, televisione, Home-video, ecc.)
Art. 10 Procedura di conciliazione
L’Ufficio Istruttorio deve esperire tentativi di conciliazione tra le parti come previsto dall’art. 18 del CCNL, sulla base delle seguenti procedure:
a) la parte lesa deve attivare la procedura di conciliazione non oltre 60 gg. dalla rilevazione del presunto danno subìto attraverso una richiesta propria o da parte delle Associazioni firmatarie del CCNL a cui la parte stessa abbia conferito mandato scritto;
b) sulla base dell’attività istruttoria indicata nei punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 4, l’Ufficio convoca, congiuntamente, la parte lesa e la parte avversa;
c) L’Ufficio esplicita il proprio parere scritto circe le eventuali inadempienze, lo rende disponibile alle parti e propone una ipotesi di conciliazione;
d) Qualora le parti assumano la conciliazione proposta o ne trovino altre di comune accordo, la procedura deve concludersi con un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dall’Ufficio, contenente il parere di cui al precedente punto c) nonché la clausola che impegna le parti stesse a non agire
ulteriormente;
e) Nel caso le parti non trovino reciproco consenso circa la possibile conciliazione, l’Ufficio redige un verbale di “mancata conciliazione” contenente il
parere di cui al punto c) e la proposta di conciliazione;
f) Il verbale di “mancata conciliazione” è disponibile alle parti che, in questo caso, sono libere di agire sulla base delle norme di legge vigenti;
g) La parte che attiva la procedura di conciliazione ha l’obbligo di astenersi da ogni altra azione fino alla conclusione della procedura stessa; in caso contrario la procedura decade automaticamente;
h) La procedura di conciliazione deve esaurirsi normalmente in 20 gg. e può essere prorogata di ulteriori 10 gg. su richiesta della parte promotrice.