COMUNE DI NAPOLI DIPARTIMENTO AMBIENTE
COMUNE DI NAPOLI DIPARTIMENTO AMBIENTE
Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
così come emendato con deliberazione consiliare n.12 del 22.2.2006
Napoli, Febbraio 2006
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento Articolo 2 - Principi generali Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti Articolo 5 - Recupero dei rifiuti
Articolo 6 – Rifiuti urbani
Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi Articolo 8 - Procedure di accertamento dei requisiti per l’assimilazione Articolo 9 - Rifiuti speciali e pericolosi
Articolo 10 - Particolari categorie di rifiuti
TITOLO 2 SERVIZI DI RACCOLTA
Articolo 11 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta Articolo 12 - Conferimenti
Articolo 13 - Contenitori per la raccolta Articolo 14 - Trasporto
Articolo 15 – Disposizioni generali per le raccolte differenziate Articolo 16 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee Articolo 17 - Raccolta differenziata del vetro
Articolo 18 - Raccolta differenziata della plastica, alluminio e banda stagnata Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione verde
Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione organica Articolo 21 - Raccolta differenziata delle pile
Articolo 22 - Raccolta differenziata dei medicinali Articolo 23 - Raccolta differenziata delle siringhe Articolo 24 - Rifiuti ingombranti e beni durevoli Articolo 25 - Rifiuti dell’attività edilizia
Articolo 26 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
Articolo 27 - Attività non continuative e manifestazioni pubbliche Articolo 28 - Pesata dei rifiuti urbani
TITOLO 3 SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
Articolo 29 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento Articolo 30 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
Articolo 31 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo Articolo 32 - Contenitori portarifiuti
Articolo 33 - Volantinaggio Articolo 34 - Mercati rionali
Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche
Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi Articolo 40 - Aree per nomadi
Articolo 41 - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su aree private Articolo 42 - Ordinanze contigibili e urgenti
TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43 - Informazione Articolo 44 - Vigilanza
Articolo 45 - Servizi per i diversamente abili Articolo 46 - Disposizioni finali
Articolo 47 - Sistema sanzionatorio
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del comune di Napoli, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e stabilisce in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Articolo 2 - Principi generali
1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;
e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
2. Gli obiettivi della gestione dei rifiuti urbani sono:
a) la riduzione dei rifiuti;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali raccolti;
c) la gestione della frazione residuale costituita dal così detto “rifiuto tal quale”.
3. Il comune di Napoli effettua la gestione dei rifiuti urbani con le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso apposito contratto di servizio stipulato con il gestore
del servizio.
Articolo 3 - Definizioni
1. In relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono fissate, in coerenza con l’ articolo 6 del decreto legislativo 22/1997, le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.
1.1 Materiali:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato ”A” al decreto legislativo 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
c) frazione secca residua: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi, di norma, elevato contenuto energetico;
d) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare, a definire i gradi di qualità;
e) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato alla eliminazione delle sostanze pericolose, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
f) imballaggio: il prodotto composto da materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. E’ definito “imballaggio per la vendita” o “primario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. E’ definito “imballaggio multiplo” o “secondario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. E’ definito “imballaggio per il trasporto” o “terziario” l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. E’ definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.
1.2 Soggetti:
a) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
1.3 Attività ed operazioni qualificanti:
a) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso
il controllo di queste operazioni;
b) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
c) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
d) raccolte differenziate: le attività di raccolta finalizzate a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima, e a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali;
e) cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
f) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
g) recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, sottoposti a rigenerazione o reimpiegati, sparsi sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ambiente;
h) riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
i) riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
j) reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
k) trattamento intermedio: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
l) smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
n) stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di smaltimento, reimpiego, riutilizzo, riciclo, recupero;
o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti; quando si tratti di rifiuti pericolosi, a condizione che il quantitativo depositato non superi 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi siano asportati con cadenza almeno bimestrale, e quando si tratti di rifiuti non pericolosi il quantitativo di rifiuti non superi 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi siano asportati con cadenza trimestrale; in ogni caso il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche; per i rifiuti pericolosi deve essere effettuato anche nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura;
p) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico;
q) isole ecologiche: aree attrezzate distribuite sul territorio destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute esclusivamente dalla raccolta differenziata;
r) piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni voluminose, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità, gli ingombranti e i beni durevoli destinati ad essere veicolati presso siti di smaltimento e/o di prima lavorazione;
s) piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) dei materiali compresa la frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.
Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti
1. Il comune di Napoli adotta iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
b) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Articolo 5 - Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, il comune di Napoli si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.
Articolo 6 - Rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 22/1997 sono classificati come rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, prodotti informatici, eccetera), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
del successivo articolo 7;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o sulle ripe dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi
1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le condizioni stabilite ai seguenti commi.
2. Nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi, di cui al comma 3 e 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all’articolo 9 comma 1, lettere a), d), e), f) o provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all’articolo, comma 1 lettera c).
3. Ai i fini dell’assimilazione, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma 2 devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati alla lettera a) del punto
1.1.1. della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 915/1982, purché non liquidi, tra i quali rientrano:
a) imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
f) paglia e prodotti di paglia;
g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
h) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
i) feltri e tessuti non tessuti;
j) pelle e similpelle;
k) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni;
l) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER
080103/080104/080105;
m) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
n) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
o) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
p) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
q) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
r) nastri abrasivi;
s) cavi e materiale elettrico in genere;
t) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
u) scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, ad eccezione dei rifiuti di origine animale quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti;
v) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
w) residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi, ad eccezione dei rifiuti di origine animale quali carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti;
z) accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all’articolo 44 comma 5 del decreto legislativo 22/1997.
4. Ai fini dell’assimilazione, la quantità annua dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di attività non deve essere superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/mq/anno, con un limite massimo giornaliero di 0,5 kg/mq.
5. Sono sempre considerati urbani i seguenti rifiuti sanitari, nell’ambito dei rifiuti di cui all’articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 i:
a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo;
d) rifiuti da attività di spazzamento;
e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini pediatrici, altri panni assorbenti anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi.
6. Sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato, qualora la superficie non superi 500 metri quadri.
7. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
8 . Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali.
Articolo 8 - Procedure di accertamento dei requisiti per l’assimilazione
1. L’iscrizione nei ruoli della tassa RSU in relazione alle relative superfici di produzione o l’applicazione della tariffa in relazione ai rifiuti prodotti da singole attività in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l’assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’accertamento della natura dei rifiuti prodotti da singole attività, al fine dell’esclusione dell’applicazione della relativa tassa o tariffa nel caso di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, con il correlato obbligo di provvedere a proprie spese allo smaltimento degli stessi rifiuti, avviene su richiesta degli interessati.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere accompagnata da:
a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1) ramo di attività dell’azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
2) specificazione dell’attività svolta;
3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
5) dati relativi all’ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
7) superfici aziendali complessive;
8) numero di addetti complessivi;
9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come “speciali”;
b) elaborati planimetrici comprensivi dell’area cortilizia recanti l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani;
c) copia della convenzione di smaltimento con ente o impresa autorizzata per i rifiuti ritenuti non assimilabili, di durata pari al periodo per il quale si chiede la detassazione, accompagnata dall’attestazione dello stesso ente o impresa circa l’effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente regolamento.
4. Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili.
Articolo 9 - Rifiuti speciali e pericolosi
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 22/1997, sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, secondo l’interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, comma 17, della legge 21 dicembre n. 443;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f quater del decreto legislativo 22/1997;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti.
2. Sono pericolosi i rifiuti individuati come tali nella direttiva del ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002.
3. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
4. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di richiesta per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
5. I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti
pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi. A tale fine gli stessi produttori stipulano apposite convenzioni con soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003 in relazione ai rifiuti sanitari, nonché da altre disposizioni comunitarie e statali in relazione alle diverse tipologie di rifiuti speciali e pericolosi:
a) nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:
1) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal decreto legislativo 22/1997, art. 6, comma 1, lettera m), punti 2) e 3), sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
2) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'amministrazione provinciale, quale autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
3) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi;
b) per il trasporto e lo smaltimento:
1) devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia;
2) è vietato il conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento.
Articolo 10 - Particolari categorie di rifiuti
1. Ai beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa, di cui all’ art. 44, comma 5, del decreto legislativo 22/1997, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 22/1997, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti Gli imballaggi “primari” sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. E’ vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura. In caso di impossibilità di restituzione all’utilizzatore, gli esercenti di commercio al dettaglio possono conferire al servizio pubblico imballaggi secondari solo in raccolta differenziata presso le isole ecologiche.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 22/1997, rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva agli stessi centri di raccolta qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
4. Ai rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione, di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali
litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25.
TITOLO 2 SERVIZI DI RACCOLTA
Articolo 11 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
1. L’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione di cui all’articolo 2 del presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nel contratto di servizio con il gestore. Laddove il presente regolamento fa riferimento alle “prescrizioni del gestore del servizio” si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il contratto di servizio.
2. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante l’utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui sia necessario o opportuno adottare soluzioni diverse, compresa la totale assenza di contenitori, per esigenze di funzionalità, di viabilità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate.
3. L’articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite, secondo le prescrizioni del contratto di servizio, in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio, mediante l’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.
Articolo 12 - Conferimenti
1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all’effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio secondo le prescrizioni del contratto di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene e sanità ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. I rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e contenitori, negli orari e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
5. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l’uso dei contenitori più vicini e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo diversa disposizione dell’amministrazione comunale e/o del gestore del servizio.
6. Nel caso di raccolta a mezzo di bidoncini carrellati e/o di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature per la raccolta, il più vicino possibile all’ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 6, lettera b), è vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
Articolo 13 - Contenitori per la raccolta
1. I contenitori per i rifiuti urbani sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall’amministrazione comunale d’intesa con il gestore del servizio.
2. I contenitori devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal contratto di servizio e pubblicate nella carta dei servizi e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
3. Devono essere posizionati, a meno che non sussistano impedimenti, in corrispondenza o all’interno degli stabili a cui sono destinati. Per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e la minore produzione dei rifiuti è anche possibile posizionare appositi contenitori, che restano di proprietà del gestore del servizio, all'interno dei cortili, o comunque in altra area privata. La raccolta avviene con le modalità stabilite secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti. Quando il condominio è coinvolto nel conferimento e nella separazione dei rifiuti, allo stesso compete l'osservanza delle disposizioni comunali e delle prescrizioni del gestore del servizio, nonché l'organizzazione del conferimento separato dei rifiuti. Il condominio risponde al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio stesso.
5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico.
6. E’ vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall’amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, i cittadini o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio.
7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
8. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di trasformazioni urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, e nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani. In fase di definizione di questi interventi, l’amministrazione comunale informa il gestore del servizio, onde valutare in via preventiva e coordinata le modalità di definizione degli spazi o di nuove modalità per il deposito dei rifiuti.
9. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell’esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono
posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l’accessibilità; sono tenuti inoltre all’eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.
Articolo 14 - Trasporto
1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall’amministrazione comunale relative:
a) all’accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
b) alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi effettuate su strada o in aree apposite, e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
b) il conferimento e l’accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l’eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.
4. Lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.
5. Al fine di limitare l’impatto sulla viabilità le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti vanno effettuate nelle ore di minore traffico, preferibilmente nella tarda serata e nelle prime ore del mattino. Nei quartieri interessati da fenomeni di intenso traffico notturno, individuati dai competenti servizi dell’Amministrazione Comunale, e nei giorni festivi e prefestivi le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti vanno effettuate a partire dalle ore 02,30. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale
Articolo 15 – Disposizioni generali per le raccolte differenziate
1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla comunità europea e dalle leggi nazionali, dei principi generali di cui all’articolo 2 del presente regolamento, negli articoli da
16 a 26 sono definite le frazioni di rifiuti urbani e assimilati agli urbani da sottoporre a raccolta differenziata con le finalità di favorire
a) il riutilizzo e il recupero dei materiali;
b) la protezione della salute e dell’ambiente;
c) il miglioramento dell’efficienza degli impianti di trattamento;
d) la riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite nel rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni del contratto di servizio, in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare l’efficienza del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’art. 2 del presente regolamento si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l’incremento dei sistemi domiciliari, con particolare riferimento alle frazioni cartacee.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il gestore del servizio provvede a conferire in maniera separata i materiali raccolti ai soggetti autorizzati allo smaltimento in relazione alle diverse tipologie di rifiuto.
7. L’amministrazione comunale, d’intesa con il gestore del servizio, potrà istituire anche in via sperimentale nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto non individuate dal presente regolamento.
8. Secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 22/1997 l’amministrazione comunale assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni.
9. L’amministrazione comunale promuove la realizzazione di isole ecologiche che hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio.
10. Alle isole ecologiche devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti recuperabili nonché quelli per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi,:
a) oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
b) vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
c) prodotti contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
d) lampade al neon, alogene, fluorescenti;
e) lampade a scarica e tubi catodici;
f) pneumatici provenienti da utenze domestiche;
g) scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, e metalli.
11. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell’amministrazione comunale, attività promosse da associazioni di
volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali.
12. L’amministrazione comunale, inoltre, promuove la raccolta differenziata attraverso:
a) la realizzazione di materiale informativo;
b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell’usato;
c) l’utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.
Articolo 16 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
1. La raccolta differenziata della carta riciclabile, costituita da quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte, avviene principalmente con raccolte domiciliari oltre che presso l'isola ecologica.
2. I contenitori per la raccolta della frazione cartacea devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata.
3. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, normalmente settimanale.
4. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
5. Per la carta proveniente da uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica aziendali. Le modalità e le frequenze del servizio sono definite mediante accordo con il gestore del servizio.
Articolo 17 - Raccolta differenziata del vetro
1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori.
3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
4. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite su superficie possibilmente pavimentata.
5. Per i gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande si prevede la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
6. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori in vetro prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
7. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali, è previsto il conferimento, con flussi separati per materiale, presso l'isola ecologica.
8. Possono, inoltre, essere avviate specifiche raccolte del vetro in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o cassonetto.
Articolo 18 - Raccolta differenziata della plastica, alluminio e banda stagnata
1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, sacchetti per la spesa, vaschette, barattoli, scatole, congiuntamente con lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con contenitori stradali, oltre che presso l’isola ecologica.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento.
3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.
4. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata.
5. E’ da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni).
6. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.
7. Gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari. A tale fine, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione verde
1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private rientranti nell’ambito di cui all’articolo 7, comma 6, viene conferita separatamente secondo le seguenti modalità:
a) mediante consegna al punto di raccolta apposito nell’isola ecologica;
b) ritiro su chiamata con modalità e limiti quantitativi stabiliti e concordati con il gestore del servizio.
3. Possono, inoltre, essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
4. E’ prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco riutilizzabile, o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento del materiale di cui al comma 2.
5. La frazione verde conferita ai sensi del comma 2, deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche e inerti.
6. Il gestore del servizio e l’amministrazione comunale pongono in essere iniziative di promozione della pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
7. La frazione verde raccolta è destinata al compostaggio, presso gli impianti di
trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno- cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde quali potature, tronchi, materiale legnoso, possono essere sottoposte a triturazione presso l'isola ecologica, la stazione di conferimento o l’area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi quali usi di pacciamatura o come combustibili.
Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione organica
1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti, di origine vegetale ed animale, deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
a) frazione organica derivante da utenze domestiche;
b) frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
c) frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli;
d) frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità;
e) frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva quali aziende di catering.
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
4. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante contenitori stradali.
5. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.
6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è generalmente trisettimanale, a giorni fissi.
7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze non domestiche il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi. È vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
8. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio o alla produzione di bio- gas, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità, da sola o in miscela per un co-compostaggio.
Articolo 21 - Raccolta differenziata delle pile
1. Le pile e gli accumulatori di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 luglio 2003, n. 194, comma 1, sono consegnati, ai sensi dello stesso decreto ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti negli appositi contenitori posti a disposizione del pubblico dal rivenditore nel proprio punto vendita o sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 194/2003 sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9 quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
Articolo 22 - Raccolta differenziata dei medicinali
1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
Articolo 23 - Raccolta differenziata delle siringhe
1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
Articolo 24 - Rifiuti ingombranti e beni durevoli
1. I rifiuti ingombranti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), sono conferiti direttamente all'isola ecologica o ai distinti contenitori, separati nelle diverse frazioni merceologiche, oppure ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio. Nel caso si tratti di beni durevoli di cui al comma 2, i rifiuti ingombranti possono essere altresì consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente o agli appositi centri di raccolta ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 22/1997.
2. In conformità all’articolo 44 del decreto legislativo 22/1997, i beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa sono conferiti direttamente all’isola ecologica o ai distinti contenitori, separati nelle diverse frazioni merceologiche, oppure sono consegnati ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente, o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi dello stesso articolo 44. A tale fine rientrano tra i beni durevoli:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria;
f) altri piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici;
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti il gestore del servizio ha l’obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
Articolo 25 - Rifiuti dell’attività edilizia
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione, di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche.
Articolo 26 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
1. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.
2. Tutti gli altri rifiuti prodotti all’interno del cimitero sono avviati al circuito della raccolta differenziata.
Articolo 27 - Attività non continuative e manifestazioni pubbliche
1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, chiunque intenda organizzare attività non continuative con l’occupazione temporanea di locali o iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al gestore del servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, corredato dall’autorizzazione, in cui dovrà essere indicato a chi spetti l’onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi, specificando i locali le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell’iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. La raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l’organizzatore sia l’amministrazione comunale.
Articolo 28 - Pesata dei rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
TITOLO 3 SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
Articolo 29 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 31, sono assicurati all’interno del perimetro comunale limitatamente
a) a strade e piazze classificate come comunali;
b) a tratti urbani di strade provinciali e statali;
c) a strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
d) ad aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
e) ad aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Il gestore del servizio provvede anche a:
a) lavaggio stradale;
b) diserbo stradale.
3. Nel rispetto della normativa vigente, e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio, spetta al gestore del servizio la individuazione delle soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell’utilizzazione del territorio.
4. Le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite secondo le prescrizioni del contratto di servizio.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio adotta le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
Articolo 30 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere, deporre, abbandonare qualsiasi materia liquida, solida od oggetto sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde dei medesimi.
2. Il gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell’ambito del perimetro comunale.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 22/1997.
Articolo 31- Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, per le quali ai sensi di specifiche normative non è consentita la recinzione, hanno comunque l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagevole o impossibile l’intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
Articolo 32 - Contenitori portarifiuti
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate il gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, i contenitori per la raccolta di medicinali e delle pile, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
Articolo 33 - Volantinaggio
1. È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. É vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
3. Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un
contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
Articolo 34 - Mercati rionali
1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l’esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con l’amministrazione comunale secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Al termine dell’attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l’area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l’area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l’esercizio dell’attività entro 90 minuti dall’ora di cessazione dell’attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagevole o impossibile l’igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.
Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi e da ogni altro spazio di uso pubblico.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l’amministrazione comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inosservanza dei costi sostenuti per la pulizia.
3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Resta esclusa, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 22/1997, la raccolta delle carogne animali eseguita dalla ASL competente. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal decreto stesso.
Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o di altri materiali, o effettua affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.
Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche
1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l’area interessata, rimuovendole se necessario ed utilizzando appositi contenitori per i materiali edili.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese che svolgono lavori edili che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni ed altro, dovranno comunicare al comune prima dell’inizio dei lavori quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Potranno richiedere all’amministrazione comunale l’autorizzazione alla sosta di una vasca per il contenimento delle macerie, per il tempo necessario alle operazioni. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al comune l’avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto ai sensi dell’articolo 25.
Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata, dei rifiuti prodotti dagli spettatori e dagli operatori.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l’organizzatore sia l’amministrazione comunale.
Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi
1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'amministrazione comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi in modo separato nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
Articolo 40 - Aree per nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del
contratto con il gestore del servizio.
Articolo 41 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su aree private
1. In caso di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, e gli eventuali titolari di diritti reali e personali di godimento dell’area, in solido con i responsabili, sono obbligati alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 22/1997, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'amministrazione comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
Articolo 42 – Ordinanze contigibili e urgenti
1. Ai sensi dall’articolo 13 del decreto legislativo 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43 - Informazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
e) a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il gestore del servizio deve dotarsi di una carta dei servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 2, 5, 6 del
presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il comune di Napoli si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l’amministrazione comunale verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di riduzione, riuso, raccolta differenziata e riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dalle leggi e direttive vigenti.
6. Il Consiglio comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate.
Articolo 44 - Vigilanza
1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari della ASL competenti alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni con il comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Il compito predetto è, in via speciale, attribuito altresì agli ispettori ambientali dipendenti dal gestore del servizio ed a ciò appositamente incaricati, previa formazione e verifica del possesso dei requisiti di moralità e professionalità richiesti. Detti ispettori saranno preventivamente individuati dal gestore del servizio tra i propri dipendenti e dal medesimo avviati ad un apposito corso di formazione da tenersi in collaborazione con la Polizia locale. Essi avranno il compito di accertare la violazione, di identificare il trasgressore, contestare la violazione, e/o procedere alla notificazione, irrogare la relativa sanzione.
3. A supporto dell’azione degli ispettori ambientali il comune garantisce la collaborazione della Polizia locale.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia locale, e gli altri funzionari incaricati di cui ai commi precedenti, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
Articolo 45 - Servizi per i diversamente abili
1. Il comune di Napoli studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore del servizio sulla base dei risultati dei programmi di cui al comma 1 adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.
Articolo 46 - Disposizioni finali
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari con esso in contrasto ed, in particolare il “Regolamento per l’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani solidi ed assimilabili”, approvato con deliberazione consiliare 27 giugno 1994, n. 258, e il “Regolamento per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani solidi ed assimilati”, approvato con deliberazione consiliare 26 settembre 1995, n. 272.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e Polizia locale nonché le altre norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
Articolo 47 - Sistema sanzionatorio
1.Fatto salvo il caso in cui costituisca reato, o che sia sanzionata dalla legge, la violazione delle norme previste dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa secondo la tabella in allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
NORMA | VIOLAZIONE | SANZIONE |
ART. 9 | Conferimento rifiuti speciali non assimilati e pericolosi in contenitori o punti di accumulo destinati a Rifiuti Urbani Assimilati. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 9 | Immissione di imballaggi "terziari" di qualsiasi natura, nel normale circuito di raccolta. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 12 | Utilizzo contenitori per conferimento materiali diversi da quelli a cui sono stati destinati. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 12 | Conferimento rifiuti sciolti ove previsto conferimento in sacchi chiusi. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 12 | Conferimento rifiuti in luoghi e con modalità diverse da quelle previste. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 12 | Conferimento sacchi quando impediscono chiusura corretta contenitori e conferimento sacchi all'esterno dei contenitori. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 12 | Deposito dei sacchi condominiali non chiusi e ed in luogo diverso da quello indicato dal gestore del servizio. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 12 | Deposito rifiuti ingombranti nei contenitori, presso di essi o comunque in luogo destinato al conferimento di altri rifiuti. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 12 | Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 12 | Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 13 | Spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di manifesti o apposizione di scritte non autorizzate. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 13 | Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di raccolta per parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità di contenitori. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 16 | Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi. | Da Euro 103,29 a Euro 619,75 |
ART. 17 | Conferimento di bottiglie di plastica, vetro e lattine nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, da parte di esercenti commerciali che somministrano bevande. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 17 | Mancato svuotamento dei contenitori in vetro e delle lattine prima del conferimento nel circuito di raccolta differenziata. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 20 | Conferimento di frazione organica sfusa negli appositi contenitori e/o modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 27 | Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 31 | Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 32 | Mancata collocazione di cestelli per rifiuti minuti. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 33 | Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico e/o mancata collocazione di contenitore. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 34 | Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, fino a non meno di m.2, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 34 | Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 34 | Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali a mezzo di parcheggio di veicoli a fianco od in prossimità di contenitori. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 35 | Imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse. | Da Euro 25 a Euro 500 |
ART. 37 | Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione , il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |
ART. 38 | Mancata pulizia durante l'uso e prima del rilascio dell'area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna park. | Da Euro 25,82 a Euro 154,94 |