PROTOCOLLO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 288 final ANNEX
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
PROTOCOLLO
all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
LE PARTI CONTRAENTI,
vista la volontà di sviluppare e promuovere ulteriormente il trasporto internazionale di viaggiatori in Europa e di agevolarne l'organizzazione e il funzionamento,
vista la crescente importanza del turismo e il desiderio di promuovere ulteriormente gli scambi culturali tra le parti contraenti del presente protocollo,
visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( "accordo Interbus ")(1), come modificato da ultimo, entrato in vigore il 1° gennaio 2003(2),
visto il desiderio di ampliare l'ambito dei servizi di trasporto contenuti nell'accordo Interbus per comprendere anche i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti a determinate condizioni,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus mediante l'applicazione di disposizioni che stabiliscono le procedure per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione.
(2) Il presente protocollo, che contiene tali disposizioni, dovrebbe essere aperto all'adesione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.
(3) Fatta eccezione per gli accordi di partenariato, per il momento è opportuno applicare la liberalizzazione dei servizi regolari e dei servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione solo ai servizi con origine o destinazione nel territorio della parte contraente in cui è stabilito il trasportatore su strada e sono immatricolati i veicoli dell'operatore.
(4) Sebbene sia opportuno escludere la possibilità di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di trasportatori stabiliti in un'altra parte contraente, a tali trasportatori dovrebbe essere permesso di imbarcare o sbarcare viaggiatori a determinate fermate come parte di un servizio, purché essi non trasportino viaggiatori tra due fermate all'interno di una parte contraente che non è la parte contraente in cui sono stabiliti i trasportatori.
(5) È opportuno applicare il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore, sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio fornito come fondamento della fornitura di servizi internazionali di trasporto di viaggiatori su strada.
(6) Al fine di agevolare e semplificare le procedure, è opportuno provvedere all'uniformazione dei modelli dei moduli di domanda e delle autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati. Per evitare interpretazioni divergenti, conformemente al presente protocollo dovrebbero essere specificati anche tutti i documenti da conservare a bordo ai fini del controllo dei requisiti e da esibire su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
(7) L'autorizzazione dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto, approvata conformemente alla "procedura di autorizzazione
1 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
2 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
" dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione europea di origine e destinazione del servizio e di quelli attraversati e concessa dall'autorità competente di origine o destinazione del servizio, dovrebbe consentire all'operatore richiedente stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio, all'operatore stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio incaricato dagli altri operatori per tali fini oppure nel caso di partenariati o gruppi di effettuare il servizio tra l'origine e la destinazione dell'itinerario. Tale autorizzazione dovrebbe rappresentare l'unica autorizzazione necessaria per effettuare il servizio. Non dovrebbero essere necessarie autorizzazioni distinte per attraversare le parti contraenti o gli Stati membri dell'Unione o le loro frontiere nell'ambito del servizio, indipendentemente dalla parte contraente o dallo Stato membro di imbarco o sbarco dei viaggiatori.
(8) A determinate condizioni, è opportuno consentire a una parte contraente o a uno Stato membro dell'Unione europea di decidere che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati con origine o destinazione sul proprio territorio siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori del luogo di origine e destinazione di tale servizio. Possono aderire a tali partenariati gli operatori stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati dal servizio con imbarco e sbarco di viaggiatori.
(9) È opportuno istituire un comitato misto per gestire il presente protocollo al fine di assicurarne una corretta e uniforme applicazione e di adattare gli allegati ai progressi tecnici e legislativi.
(10) È necessario che le parti contraenti applichino misure sociali uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada, soggetto alle norme sancite dall'accordo Interbus, a cui si riferisce il presente protocollo.
(11) Le condizioni in base alle quali sono effettuati i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbero essere soggette alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, soggetto a norme specifiche, conformemente all'allegato 1 del presente protocollo.
(12) L'armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus che effettuano i servizi internazionali tra le parti contraenti dovrebbe essere soggetta alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, conformemente all'allegato 2 del presente protocollo,
HANNO DECISO di istituire norme uniformi per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, e
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente protocollo si applica:
a) al trasporto internazionale di passeggeri, di qualsiasi nazionalità, su strada per mezzo di servizi regolari e i servizi regolari specializzati effettuati con autobus:
– tra i territori di due parti contraenti e, all'occorrenza attraverso il territorio di un'altra parte contraente o di uno Stato non contraente,
– effettuati da operatori per conto di terzi stabiliti nella parte contraente di origine e/o destinazione del servizio e, in caso di partenariato, nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione attraversati dal servizio con eventuale imbarco e sbarco di passeggeri conformemente alla legislazione applicabile, e titolari di una licenza per il trasporto di viaggiatori mediante servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati effettuati con autobus,
– utilizzando autobus immatricolati nella parte contraente di stabilimento del trasportatore;
b) a spostamenti a vuoto degli autobus connessi a tali servizi.
2. Nessuna delle disposizioni del presente protocollo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio della stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un'altra parte contraente (cabotaggio).
3. Ai sensi del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 2, se il trasporto è parte di un servizio verso o dal territorio di stabilimento del trasportatore, i viaggiatori possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente attraversata che autorizzi le fermate nel proprio territorio.
4. Questo protocollo non si applica a:
– l'impiego di autobus destinati al trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali;
– l'attività di trasporto in conto proprio.
Articolo 2
Non discriminazione
Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo Interbus.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
(a) per "accordo Interbus " si intende l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus(3) entrato in vigore il 1° gennaio 2003(4), come modificato da ultimo;
3 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.
4 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
(b) per "partenariato " si intende qualsiasi accordo o altra forma contrattuale di qualunque tipo secondo il quale le parti, i cosiddetti partner, si impegnano a collaborare in relazione alla fornitura del servizio;
(c) per "impresa associata " si intende un'impresa in cui una o più imprese (l'impresa madre o le imprese) detengono una partecipazione e sulle cui politiche gestionali e finanziarie l'altra impresa o le altre imprese esercitano una significativa influenza;
(d) per "gruppo " si intende una qualsiasi delle seguenti forme associative:
– una o più imprese associate e le relative imprese madre;
– una o più imprese associate aventi le stesse imprese madre.
SEZIONE II
CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA
Articolo 4
Le parti contraenti applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.
SEZIONE III
CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI
Articolo 5
Gli autobus impiegati per effettuare i servizi internazionali regolari e regolari specializzati compresi nel presente protocollo sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 2.
SEZIONE IV
ACCESSO AL MERCATO
Articolo 6
Servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati soggetti ad autorizzazione
1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo l'obbligo di prenotazione.
2. I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione conformemente alla sezione VI.
3. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
4. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di
fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
5. Nel rispetto della normativa applicabile sulla concorrenza, una parte contraente o uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, caso per caso, senza discriminazioni, che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasposto di viaggiatori su strada, con origine o destinazione sul proprio territorio, siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori stabiliti nel territorio della parte contraente o dello Stato membro dell'Unione di origine e destinazione di tale servizio.
Gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione attraversati durante il tragitto e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori possono decidere di aderire a tali partenariati.
Le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione interessati informano il comitato misto istituito dall'articolo 18 deli presente protocollo delle decisioni così adottate e delle relative motivazioni.
6. Nel rispetto della normativa applicabile sulla concorrenza, gli operatori possono, su base volontaria, formare partenariati ai fini della prestazione di servizi regolari o servizi regolari specializzati. A questi partenariati possono partecipare:
– gli operatori stabiliti nei territori delle parti contraenti e dello Stato membro dell'Unione di origine o destinazione del servizio;
– gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione attraversati durante il percorso del servizio e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE, DOGANALE E FISCALE
Articolo 7
Al presente protocollo si applicano la sezione V (disposizioni in materia sociale) e la sezione VI (disposizioni in materia doganale e fiscale) dell'accordo Interbus.
SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI
Articolo 8
Natura dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito (in prosieguo "l'autorità competente per l'autorizzazione").
2. Nel caso di un operatore stabilito nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.
3. Nel caso di un gruppo di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2.
Nel caso di un gruppo di operatori che intende effettuare servizi internazionali regolari e regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e indica i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi.
In caso di un partenariato, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, e indicano i nomi di tutte le imprese del partenariato.
Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata alla discrezione degli operatori stessi.
5. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
6. L'autorizzazione definisce quanto segue:
(a) il tipo di servizio;
(b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
(c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
(d) le fermate e gli orari.
7. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4.
8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio.
9. L'impresa che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6.
In questo caso, oltre ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore assicura che una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
Articolo 9
Presentazione della domanda di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati
1. Le domande di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati sono presentate dall'operatore alla propria autorità competente per l'autorizzazione.
Per ogni servizio, è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è presentata dall'operatore incaricato dagli altri operatori per tali fini.
La domanda è presentata all'autorità competente per l'autorizzazione della parte contraente nel cui territorio è stabilito l'operatore che presenta la domanda.
2. Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all'allegato 3.
3. I soggetti richiedenti l'autorizzazione forniscono ogni ulteriore informazione che considerano rilevante o che è richiesta dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare i documenti elencati nell'allegato 3.
Articolo 10
Procedura di autorizzazione
1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutte le parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
Per quanto riguarda l'Unione europea, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono imbarcati e sbarcati viaggiatori e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.
2. Le autorità competenti delle parti contraenti cui è stato chiesto l'accordo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti della parte contraente cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.
Le autorità delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma.
3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.
4. L'autorizzazione è rilasciata, a meno che:
(a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
(b) il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi
alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa della parte contraente in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;
(c) in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non sono state rispettate;
(d) una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente. In questo caso, la parte contraente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica alle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
(e) una parte contraente decida, in base ad un'analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare viaggiatori tra fermate ubicate in territori di parti contraenti diverse.
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente di una parte contraente può, con l'accordo delle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sospendere o ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.
Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
5. L'autorità competente per l'autorizzazione e le autorità competenti di tutte le parti contraenti che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente protocollo.
6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.
La decisione di rigetto di una domanda è motivata. Le parti contraenti garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.
L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro una copia dell'autorizzazione.
Articolo 11
Rinnovo e modifica dell'autorizzazione
1. L'articolo 10 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione.
2. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi della modifica le altre parti contraenti interessate. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti contraenti o a quelle dei paesi terzi non sono considerate una modifica di minore importanza.
3. Le parti contraenti interessate possono convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.
Articolo 12
Decadenza di un'autorizzazione
1. L'autorizzazione di un servizio internazionale regolare e di servizio internazionale regolare specializzato scade al termine del proprio periodo di validità o 3 mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.
3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti delle parti contraenti interessate della decadenza dell'autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
Articolo 13
Obblighi dei trasportatori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio internazionale regolare o regolare specializzato è tenuta ad iniziare immediatamente il servizio e a adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle condizioni fissate dall'articolo 8, paragrafo 6.
2. L'operatore pubblica l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Le parti contraenti interessate hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio a cui è soggetto un servizio internazionale regolare o regolare specializzato.
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI INTESE A GARANTIRE L'OSSERVANZA DI QUESTO PROTOCOLLO
Articolo 14
Le autorità competenti delle parti contraenti garantiscono che gli operatori osservino le disposizioni di presente protocollo.
Articolo 15
1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, l'autorizzazione o una copia certificata conforme della stessa, per effettuare servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati, e la licenza dell'operatore o una copia certificata conforme della stessa per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa nazionale o dell'Unione europea è tenuta a bordo dell'autobus ed è esibita su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 9, nel caso di un servizio regolare specializzato, servono come documenti di controllo e sono tenuti a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo anche il contratto stipulato tra l'organizzatore e il trasportatore o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato.
SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 16
Durata del protocollo - Valutazione del funzionamento del protocollo
1. Il presente protocollo ha una durata di cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore.
2. La durata del i presente protocollo è prorogata automaticamente per un nuovo periodo di cinque anni, fra quelle parti contraenti che non abbiano dichiarato espressamente di non volerlo prorogare. In quest'ultimo caso, la parte contraente interessata notifica al depositario la propria intenzione conformemente all'articolo 31 dell'accordo Interbus.
3. Prima della fine di ogni periodo di cinque anni, il comitato misto di cui all'articolo 18 del presente protocollo valuta il funzionamento dello stesso protocollo, preferibilmente insieme alla valutazione dell'accordo Interbus stesso.
Articolo 17
Accordi bilaterali, ratifica o approvazione e depositario del protocollo, entrata in vigore del protocollo, denuncia e lingue
1. Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis gli articoli 25, 27, 28, 31 e 34 dell'accordo Interbus.
2. Le disposizioni del presente protocollo sostituiscono le pertinenti disposizioni degli accordi perfezionati tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione.
In deroga all'articolo 25 dell'accordo Interbus, per le parti contraenti interessate le disposizioni relative degli accordi esistenti tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri
dell'Unione possono tuttavia essere mantenute per un periodo di cinque anni conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 18
Comitato misto
1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Questo comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti.
2. Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.
Articolo 19
Adesione all'Unione europea di una parte contraente non appartenente all'Unione
1. Il comitato misto di cui all'articolo 18 è informato di ogni domanda di adesione all'Unione europea presentata da una parte contraente o da qualsiasi paese terzo.
2. Ogni adesione all'Unione europea da parte di una parte contraente viene notificata dall'Unione europea alle parti contraenti.
3. Una parte contraente del presente protocollo che ha aderito all'Unione europea è trattata, a partire dalla data di tale adesione, come uno Stato membro dell'Unione europea e non come una parte contraente distinta del presente protocollo.
4. Le parti contraenti esaminano nell'ambito del comitato misto l'effetto sul presente protocollo di tale adesione. In quest'ambito il comitato misto decide in merito ad eventuali adeguamenti o misure transitorie necessari.
Articolo 20
Firma
1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles dal [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION TO A DATE 9 MONTHS THEREAFTER], presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del protocollo.
2. Un firmatario non può firmare, aderire a o ratificare il presente protocollo senza aver precedentemente firmato, aderito a o ratificato l'accordo Interbus. Gli strumenti di firma, adesione o ratifica saranno depositati presso il depositario che ne informa le altre parti contraenti.
Articolo 21
Adesione
Successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi parte contraente all'accordo Interbus può aderire anche al presente protocollo.
Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 30, paragrafi 3 e 4 dell'accordo Interbus.
Articolo 22
Allegati
Gli allegati al presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Fatto a Bruxelles, il
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Open for signature in Brussels between [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION AND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER]
Ouvert à la signature à Bruxelles entre le [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION ET A DATE 9 MONTHS THEREAFTER]
Liegt zwischen dem [ADD DATES: THE DATE OF THE ADOPTION OF THE COUNCIL
DECISION UND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER] in Brüssel zur Unterzeichnung auf Per l'Unione europea
Per la Repubblica d'Albania Per la Bosnia-Erzegovina
Per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia Per la Repubblica di Moldova
Per il Montenegro
Per la Repubblica di Turchia Per l'Ucraina
ALLEGATO 1
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
L'allegato 1 all'accordo Interbus si applica al presente protocollo soggetto alle seguenti normative:
Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) si applica al presente protocollo ad esclusione dell'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, nonché degli articoli 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 e 28. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.
Il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 55 del 28.2.2011, pag. 1) si applica al presente protocollo ad esclusione dell'articolo 3, lettere a) e b), delle ultime due frasi dell'articolo 12, dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafo 2, degli articoli 29 e 30, dell'ultima frase dell'articolo 31 e dell'articolo 32. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.
ALLEGATO 2
Norme tecniche applicabili agli autobus
L'allegato 2 all'accordo Interbus si applica al presente protocollo.
ALLEGATO 3
Modello di domanda di autorizzazione di servizio internazionale regolare e di servizio internazionale regolare specializzato
(Carta bianca - DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte contraente dove viene effettuata la domanda)
MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE SPECIALIZZATO(1)
Servizio regolare □
Servizio regolare specializzato □
Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio □ Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio □
effettuato con autobus tra le parti contraenti conformemente al protocollo all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus .
………………………………………………………………………………………………………........
(Autorità competente per l'autorizzazione)
1. Nome e cognome o nome dell'impresa dell'operatore richiedente; in caso di domanda effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri operatori ai fini della presentazione della domanda:
………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………........
2. Servizi effettuati(1)
da un operatore □ da un gruppo di operatori □ da un partenariato □ da un subappaltatore □
3. Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, i nomi di tutti gli operatori del gruppo e del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori(2)
3.1. …………………………………………………..………. tel. ………………….…….…
3.2. ……………………………………………………..….… tel. ………………….……….
3.3. ………………………………………………………....... tel. ………………….....….…
3.4. …………………………………………………………... tel. ……………………......…
1 Indicare la menzione pertinente.
2 Se necessario, allegare l'elenco.
(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)
4. In caso di un servizio regolare specializzato:
4.1. Categoria di passeggeri:(3) lavoratori □ scolari/studenti □ altro □
5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
………………………………………………………………………………………………….........
6. Principale itinerario del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo): 4)
……………………………………………………………………………………………...………......
…..………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………......... 7. Periodo di attività: …………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………………..……...
8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.): ………………………………………………………...……..
9. Tariffe Allegato accluso.
10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale in materia di periodo di guida e periodo di riposo.
11. Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste: (5)
…………………………………………………………………………………………………….........
12. Eventuali indicazioni complementari:
………………………………………………………………………………………………........……. (Luogo e data) (Firma del richiedente)
………………………………………………………………………………………………………….
Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso al richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento.
Avvertenza importante
Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue:
a) gli orari, compresi i tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere pertinenti;
b) una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione;
c) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori;
d) un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo;
e) qualsiasi opportuna informazione riguardante i terminal degli autobus.
3 Indicare la menzione pertinente.
4 L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completo di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda.
5 Compilare a seconda dei casi.
ALLEGATO 4
Modello di autorizzazione di un servizio internazionale regolare e di un servizio internazionale regolare specializzato
(Prima pagina dell'autorizzazione) (Carta arancio - DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte contraente dove viene effettuata la domanda)
Autorizzazione
In conformità al protocollo, riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra le parti contraenti, all'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).
STATO DI EMISSIONE:
……………………………………………………………………………….…..
Autorità competente per l'autorizzazione:
………………………………………………………………………………. Sigle distintive delle parti contraenti: …………….(1) AUTORIZZAZIONE N.: ……………………………...
per un servizio regolare □(2)
per un servizio regolare specializzato □(2)
effettuato con autobus tra le parti contraenti del protocollo riguardante servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (protocollo all'accordo Interbus).
A: …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o in caso di un partenariato:
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. Telefono e fax o e-mail: .……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
1 Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Xxxxxxx (XX), Xxxxxxxxxx Xxxx (XX), Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxxx (XXX), Xxxxxxxxx (XXX), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Xxxxxxxx (X), Xxxxxxx (XXX), Xxxxxx (X), Xxxxxxxx (XX), Xxxxxxxx (XX), Lussemburgo (L), ex Repubblica jugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Xxxxxxxx (XXX), Xxxxxx (X), Xxxxxx (X), Xxxxxxx (XX), Xxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxx (XX), da completare.
2 Indicare la menzione pertinente.
(Seconda pagina dell'autorizzazione)
Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, i nomi di tutti gli operatori del gruppo e del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori, identificati come tali:
(1) ……………………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………………
(4) ……………………………………………………………………………………………………………
(5) …………………………………………………………………………………………………………… Allegare eventuale elenco
Validità dell'autorizzazione: Dal: ………………………………. Al: ……………………………..……..
Luogo e data di rilascio: ……………………………………………………………………………………….
Firma e timbro dell'autorità o agenzia di rilascio: …………………………………………………….
1. Itinerario: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..:……………………….. (a) Luogo di partenza del servizio: …………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………..............…………………………………....
(b) Luogo di destinazione del servizio: …………….………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………...
Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori:
………………..……..……..
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Orari: ………………………………………………………………………………………………..…
(Allegato alla presente autorizzazione)
3. Servizio regolare specializzato:
(a) Categoria dei passeggeri: ………………….………………….…
……………………………..................
4. Altre condizioni o elementi speciali...............................
.........................................................................................
.........................................................................................
Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione
Avvertenza importante
(1) La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso.
(2) L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso ed esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli.
(3) La partenza o la destinazione avviene nel territorio della parte contraente dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati.
(Terza pagina dell'autorizzazione)
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1) Il trasportatore inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che concede l'autorizzazione.
(2) Salvo in caso di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire un servizio di trasporto conforme alle condizioni previste nell'autorizzazione.
(3) L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto.
(4) Le autorità competenti delle parti contraenti interessate hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio a cui è soggetto un servizio internazionale regolare e un servizio internazionale regolare specializzato.
(5) Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo ai sensi del presente protocollo e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo:
• l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, ad effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati;
• la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa nazionale o dell'Unione europea;
• nel caso di un servizio internazionale regolare specializzato, il contratto stipulato tra l'organizzatore e il trasportatore, o una copia dello stesso, nonché un documento che evidenzi che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, per i fini di un servizio regolare specializzato;
• se l'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato utilizza veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, oltre ai documenti menzionati in precedenza, anche una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio internazionale regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente.
(Quarta pagina dell'autorizzazione) CONSIDERAZIONI GENERALI (segue)
(6) Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di controllo che evidenzia la conclusione del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. I documenti di trasporto possono essere anche in formato elettronico ed indicano:
(a) il nome dell'operatore;
(b) i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
(c) il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza;
(d) la tariffa del trasporto.
Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
(7) Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni del veicolo.