Indice
Direzione Amministrativa
Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e servizi integrativi alla manutenzione della rete regionale di monitoraggio meteorologico dell’ARPAS Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa
Servizio Patrimonio, provveditorato, economato
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PREMESSA 3
1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
2. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO 3
3. DURATA DEL CONTRATTO 3
4. PAGAMENTI 4
5. RAPPORTI CONTRATTUALI 5
6. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 5
7. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 6
8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA 6
9. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
11. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI 8
12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 8
13. PENALI 9
14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 9
15. SUBAPPALTO 11
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 11
17. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 12
18. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
19. FORMA DEL CONTRATTO 13
20. CONTROVERSIE 13
PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il servizio.
1. OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.
2. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico complessivo previsto per il servizio in oggetto è il seguente:
a) Importo a base d’asta | € 400.000,00 |
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione: | |
b.1) IVA 21% di a) | € 88.000,00 |
b.2) contributo autorità di vigilanza | € 225,00 |
b.3) pubblicità ai sensi art. 66 D.Lgs 163/2006 | € 5.000,00 |
Totale b) | € 93.225,00 |
Importo complessivo dell’intervento (a+b) | € 493.225,00 |
Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.
3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.
L’ARPAS, entro tre mesi dalla conclusione del contratto si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici); l’estensione della durata dell’appalto potrà avvenire sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.
I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dal dodicesimo mese con le modalità, procedure e limiti previsti dall’art. 115 del D.Lgs 163/2006.
4. PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione preventiva e correttiva verrà liquidato in rate trimestrali posticipate. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore.
I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa pattuizione con l’Appaltatore giusto art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002.
L’ARPAS, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’eventuale corrispettivo relativo alle parti di ricambio a carico di ARPAS (data logger, software front – end, nuovi sensori oltre i quantitativi minimi indicati nell’allegato 2 o nell’eventuale offerta migliorativa), se acquisite direttamente dall’Appaltatore, dovrà essere liquidato previa emissione di regolare fattura e a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno riportare il numero di CIG relativo alla presente procedura e dovranno essere intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inoltrate al seguente indirizzo: ARPAS – Dipartimento Regionale Specialistico Idrometeoclimatico – Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx 000 Xxxxxxx.
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante dei lavori effettuati. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
5. RAPPORTI CONTRATTUALI
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto come disciplinato al successivo articolo del presente Capitolato.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.
6. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete (art. 301 del DPR 207/2010):
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione delle attività di verifica di conformità ai sensi dell’art. 312 e seguenti del DPR 207/2010 e il rilascio del Certificato di verifica di conformità controfirmato dal Responsabile del procedimento;
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010), nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.
7. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
8. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO – ESECUZIONE ANTICIPATA
Il Responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 302 del DPR 207/2010 può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace (art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006). L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.
9. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo che il contratto sarà divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all’articolo precedente, il Direttore dell’esecuzione darà avvio all’esecuzione del contratto previa autorizzazione del Responsabile del procedimento.
L’avvio dell’esecuzione del contratto dovrà avvenire secondo quanto disposto all’art. 303 del DPR 207/2010.
10. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, c he svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs.163/2006
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
11. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica Polizza Assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipula della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’ARPAS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 5 del DPR 207/2010.
13. PENALI
Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’ARPAS, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’ importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per lo svolgimento del servizio di cui all’art 3 -- nella Parte Tecnica del Capitolato Speciale;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ARPAS provvederà a recuperare l’importo sulla fattura riferita al presente servizio in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di
incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento:
▪ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS;
▪ delle spese sostenute dall’Appaltatore.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS.
15. SUBAPPALTO
Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di
cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ARPAS al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
17. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope-legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
18. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
19. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato dall’Appaltatore. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
20. CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.