SOMMARIO
SOMMARIO
A. Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea .....................................................................................................................
B. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica .............................................................
Parte prima: Principi .............................................................................................................
Parte seconda: Adattamenti dei trattati.....................................................................................
Titolo I: Disposizioni istituzionali...............................................................
Titolo II: Altri adattamenti ...........................................................................
Parte terza: Disposizioni permanenti ..................................................................................
Parte quarta: Disposizioni temporanee .................................................................................
Titolo I: Misure transitorie ...................................................................... ….
Titolo II: Disposizioni istituzionali................................................................
Titolo III: Disposizioni finanziarie..................................................................
Titolo IV: Altre disposizioni ...........................................................................
Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente atto .................................................
Titolo I: Adattamenti dei regolamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni e degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati ........................................................................
Titolo II: Applicabilità degli atti delle istituzioni ..........................................
Titolo III: Disposizioni finali ..........................................................................
TR/EU/HR/NDX/it 1
ALLEGATI
Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione) ...................................................................................................................
Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, dell'atto di adesione)..............................................................................
Allegato III: Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti
adottati dalle istituzioni .............................................................................................
1. Libera prestazione dei servizi...........................................................................
2. Diritto della proprietà intellettuale ..................................................................
I. Marchio comunitario...............................................................................
II. Certificati protettivi complementari........................................................
III. Disegni e modelli comunitari..................................................................
3. Servizi finanziari .............................................................................................
4. Agricoltura ......................................................................................................
5. Pesca ................................................................................................................
6. Fiscalità ...........................................................................................................
7. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali .......................
8. Ambiente ..........................................................................................................
Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione:
altre disposizioni permanenti.....................................................................................
1. Diritto della proprietà intellettuale ..................................................................
2. Politica della concorrenza ...............................................................................
3. Agricoltura ......................................................................................................
4. Pesca ................................................................................................................
5. Unione doganale ..............................................................................................
Appendice dell'allegato IV .......................................................................................
Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie ........................
1. Libera circolazione delle merci .......................................................................
2. Libera circolazione delle persone.....................................................................
3. Libera circolazione dei capitali .......................................................................
4. Agricoltura ......................................................................................................
I. Misure transitorie per la Croazia ............................................................
II. Contingente tariffario transitorio per lo zucchero greggio di
canna destinato alla raffinazione.............................................................
III. Misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia.........
TR/EU/HR/NDX/it 2
5. Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria ...............................
I. Galline ovaiole........................................................................................
II. Stabilimenti (settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale).............................................................
III. Commercializzazione delle sementi .......................................................
IV. Neum ......................................................................................................
6. Pesca ................................................................................................................
7. Politica dei trasporti ........................................................................................
8. Fiscalità ...........................................................................................................
9. Libertà, sicurezza e giustizia ............................................................................
10. Ambiente ..........................................................................................................
I. Normativa orizzontale.............................................................................
II. Qualità dell'aria .......................................................................................
III. Gestione dei rifiuti ..................................................................................
IV. Qualità dell’acqua ...................................................................................
V. Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ................
VI. Sostanze chimiche ..................................................................................
Appendice dell'allegato V..........................................................................................
Allegato VI: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di adesione).................
Allegato VII: Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione
(di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo xxxxx, dell'atto di adesione)...............
Allegato VIII: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1,
terzo comma, dell'atto di adesione) ...........................................................................
Allegato IX: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma,
dell'atto di adesione) ..................................................................................................
PROTOCOLLO
Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unità di quantità assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché la relativa compensazione ......................................................................................................................................
TR/EU/HR/NDX/it 3
ATTO FINALE
I. Testo dell'atto finale .....................................................................................................................
II. Dichiarazioni
A. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali ...............................................................
Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis
di Schengen ...............................................................................................................
B. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali ........................................................
Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Croazia .....................
C. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Repubblica di Croazia...............
Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo .............................................
D. Dichiarazione della Repubblica di Croazia....................................................................... ..
Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria
relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia .................
III. Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre
misure durante il periodo che precede l'adesione ........................................................................
TR/EU/HR/NDX/it 4
TRATTATO TRA
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA)
E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
RELATIVO ALL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA
TR/EU/HR/it 1
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
TR/EU/HR/it 2
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
TR/EU/HR/it 3
UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea,
DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, sulle fondamenta già poste,
CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilità di diventare membri dell'Unione,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione,
CONSIDERANDO che il Consiglio, sentito il parere della Commissione e ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, si è pronunciato a favore dell'ammissione della Repubblica di Croazia,
HANNO CONVENUTO le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
TR/EU/HR/it 4
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Xxxx XX XXXX Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
Xxxxx XXXXXXXX Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
Xxxx XXXXX Primo Ministro
TR/EU/HR/it 5
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXX
Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Dr. Xxxxxx XXXXXX Cancelliere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
Xxxxxx XXXXX Primo Ministro
TR/EU/HR/it 6
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Xxxx XXXXX
Primo Ministro (Taoiseach)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Xxxxx XXXXXXXXX
Primo Ministro
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
Xxxx Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX
Presidente del Governo
TR/EU/HR/it 7
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Xxxx XXXXXXXX
Ministro per gli affari europei
LA REPUBBLICA DI CROAZIA, Xxx XXXXXXXXX
Presidente
Xxxxxxxx XXXXX Primo Ministro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Sen. Xxxx. Xxxxx XXXXX
Presidente del Consiglio dei Ministri
TR/EU/HR/it 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX Presidente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
Xxxxxx XXXXXXXXXXX
Primo Ministro
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Presidente
TR/EU/HR/it 9
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
Primo Ministro, Ministre d'État
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
Xxxxxx XXXXX Primo Ministro
IL PRESIDENTE DI MALTA,
Xxxxxxxx XXXXX Primo Ministro
TR/EU/HR/it 10
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Xxxx XXXXX
Primo Ministro, Ministro degli Affari Generali
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxxxxx federale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
Xxxxxx XXXX Primo Ministro
TR/EU/HR/it 11
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Xxxxx XXXXXX XXXXXX
Primo Ministro
IL XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,
Xxxxxx XXXXXXX Presidente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
Xxxxx XXXXX Presidente del Governo
TR/EU/HR/it 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
Xxxxx XXXXXXXX Primo Ministro
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Xxxxx XXXXXXXX Primo Ministro
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
Xxxxxxx XXXXXXXXX Primo Ministro
TR/EU/HR/it 13
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
The Rt. Hon. Xxxxx XXXXXXX Primo Ministro
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TR/EU/HR/it 14
ARTICOLO 1
1. La Repubblica di Croazia diventa membro dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
2. La Repubblica di Croazia diventa Parte del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, così come modificati o integrati.
3. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti ai trattati di cui al paragrafo 2 resi necessari da tale ammissione sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
ARTICOLO 2
Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Croazia diventa Parte in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai fini del presente trattato.
TR/EU/HR/it 15
ARTICOLO 3
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013.
2. Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
3. Il presente trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.
4. In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo xxxxx, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo xxxxx, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo xxxxx, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
TR/EU/HR/it 16
Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso.
5. In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.
ARTICOLO 4
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente trattato.
TR/EU/HR/it 17
ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
E AGLI ADATTAMENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
TR/EU/HR/ACT/it 1
PARTE PRIMA PRINCIPI
ARTICOLO 1
Ai fini del presente atto:
– per "trattati originari" si intendono:
a) il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali modificati o integrati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;
b) il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA), quale modificato o integrato da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;
TR/EU/HR/ACT/it 2
– per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
– per "Unione" si intende l'Unione europea che si fonda sul TUE e sul TFUE e/o, a seconda dei casi, la Comunità europea dell'energia atomica;
– per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dal TUE.
ARTICOLO 2
Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
TR/EU/HR/ACT/it 3
Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtù dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformità delle proprie norme costituzionali.
ARTICOLO 3
1. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.
2. La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
3. La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderà le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
TR/EU/HR/ACT/it 4
4. La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 5
ARTICOLO 4
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui al protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: "protocollo di Schengen"), allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato II, così come ogni altro atto analogo adottato prima della data di adesione sono vincolanti e si applicano in Croazia dalla data di adesione.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Croazia dalla data di adesione, si applicano in tale Stato solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali. Tale decisione è adottata dal Consiglio conformemente alle procedure di Schengen applicabili e tenendo conto di una relazione della Commissione che conferma che la Croazia continua a rispettare gli impegni assunti nei negoziati di adesione pertinenti per l'acquis di Xxxxxxxx.
XX/XX/XX/XXX/xx 0
Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state messe in vigore le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.
ARTICOLO 5
La Croazia partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 139 TFUE.
ARTICOLO 6
1. Gli accordi conclusi o provvisoriamente applicati dall'Unione con uno o più paesi terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di un paese terzo sono vincolanti per la Croazia alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
TR/EU/HR/ACT/it 7
2. La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri attuali e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.
Salvo diverse disposizioni contenute negli accordi specifici indicati al primo comma, l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione o, qualora l'accordo riguardi esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) negoziano tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione o l'alto rappresentante, a seconda dei casi, presentano un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.
Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e non incide sulla ripartizione dei poteri tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 8
3. A decorrere dalla data dell'adesione e in attesa dell'entrata in vigore dei necessari protocolli di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Croazia applica le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 2, primo comma, conclusi o provvisoriamente applicati prima della data di adesione, ad eccezione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1.
In attesa dell'entrata in vigore dei protocolli di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx, l'Unione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, agendo congiuntamente, ove opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La Croazia aderisce all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20002 come pure ai due accordi che modificano tale accordo, firmati a Lussemburgo il 25 giugno 20053 e aperti alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 20104, rispettivamente.
5. La Croazia si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nel presente atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo5, conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.
1 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
2 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
3 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27, GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4, e GU L 168M del
21.6.2006, pag. 33.
4 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
5 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
TR/EU/HR/ACT/it 9
6. A decorrere dalla data dell'adesione, la Croazia applica le intese e gli accordi tessili bilaterali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione. A tal fine, prima della data di adesione, l'Unione può negoziare con i paesi terzi interessati eventuali modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali di cui al primo comma.
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi tessili bilaterali, l'Unione adatta secondo la necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili e di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione della Croazia.
7. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici sono adattate in base alle importazioni negli ultimi anni da parte della Croazia di acciaio e di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati.
A tal fine, prima della data di adesione sono negoziate le necessarie modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio conclusi tra l'Unione e i paesi terzi.
TR/EU/HR/ACT/it 10
Qualora entro la data di adesione non siano entrate in vigore le modifiche delle intese e degli accordi bilaterali in materia di acciaio, si applicano le disposizioni del primo comma.
8. A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi tra la Croazia e i paesi terzi prima di tale data sono gestiti dall'Unione.
I diritti e gli obblighi della Croazia derivanti da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di tali accordi sono provvisoriamente mantenute.
Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni opportune per il proseguimento delle attività di pesca che derivano da tali accordi, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.
9. La Croazia si ritira dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio, quale modificato.
TR/EU/HR/ACT/it 11
Nella misura in cui gli accordi tra la Croazia, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente atto, la Croazia adotta le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi, la Croazia si ritira da tale accordo.
La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.
10. La Croazia aderisce, alle condizioni previste nel presente atto, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi di cui ai paragrafi 2 e 4.
11. La Croazia adotta le misure appropriate per adeguare, se necessario, ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione la sua posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o altri Stati membri.
La Croazia si ritira in particolare dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la sua adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
La Croazia adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo dalla data di adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 12
ARTICOLO 7
1. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare continuano ad applicarsi le procedure per la modifica di tali atti.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare atti adottati dalle istituzioni acquistano, salvo qualora siano di natura transitoria, la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
ARTICOLO 8
L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente atto.
TR/EU/HR/ACT/it 13
PARTE SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI
TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 9
Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è così modificato:
1) All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.".
2) L’articolo 48 è sostituito dal seguente: "Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventotto giudici.".
TR/EU/HR/ACT/it 14
ARTICOLO 10
Il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al TUE e al TFUE, è così modificato:
1) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"1. Il capitale della Banca è di 233 247 390 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:";
b) tra le voci relative alla Romania e alla Slovacchia è inserita la seguente: "Croazia 854 400 000";
2) All'articolo 9, paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.
TR/EU/HR/ACT/it 15
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
– due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
– due sostituti designati dalla Repubblica francese,
– due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
– due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
– un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
– un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
– due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
TR/EU/HR/ACT/it 16
– due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
– quattro sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
– un sostituto designato dalla Commissione.".
ARTICOLO 11
All'articolo 134, paragrafo 2, del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".
TR/EU/HR/ACT/it 17
TITOLO II ALTRI ADATTAMENTI
ARTICOLO 12
All'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, è aggiunta la frase seguente:
"In conformità con le restrizioni esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002.".
ARTICOLO 13
All'articolo 52 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.".
TR/EU/HR/ACT/it 18
ARTICOLO 14
1. All'articolo 55 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.".
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
TR/EU/HR/ACT/it 19
PARTE TERZA DISPOSIZIONI PERMANENTI
ARTICOLO 15
Gli atti elencati nell'allegato III formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
ARTICOLO 16
Le misure elencate nell'allegato IV sono applicate alle condizioni previste in tale allegato.
ARTICOLO 17
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto relative alla politica agricola comune che possano risultare necessari a seguito di una modifica delle regole dell'Unione.
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PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TEMPORANEE
TITOLO I MISURE TRANSITORIE
ARTICOLO 18
Le misure elencate nell'allegato V si applicano nei confronti della Croazia alle condizioni previste in tale allegato.
TITOLO II DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 19
1. In deroga all'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, e in deroga al numero massimo di seggi previsto all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato di dodici membri per la Croazia, per tener conto dell'adesione della Croazia, nel periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo.
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2. Xx xxxxxx xxx'xxxxxxxx 00, xxxxxxxxx 0, XXX, xx Xxxxxxx procede, prima della data di adesione, all'elezione ad hoc al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della sua popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'acquis dell'Unione. Tuttavia, se l'adesione ha luogo meno di sei mesi prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Croazia possono essere designati dal parlamento nazionale della Croazia, al proprio interno, a condizione che le persone in questione siano state elette a suffragio universale diretto.
ARTICOLO 20
L'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
"3. Fino al 31 ottobre 2014 sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio | 12 |
Bulgaria | 10 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 7 |
Germania | 29 |
Estonia | 4 |
Irlanda | 7 |
TR/EU/HR/ACT/it 22
GBerelgcioa | 12 |
SBpualganraia | 2170 |
FRreapnucbiablica ceca | 2192 |
CDraonaizmiarca | 7 |
IGtaelrima ania | 29 |
CEsiptoronia | 4 |
LIrelattnodnaia | 47 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 13 |
Austria | 10 |
Polonia | 27 |
Portogallo | 12 |
Romania | 14 |
Slovenia | 4 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 29 |
TR/EU/HR/ACT/it 23
Grecia | 12 |
Spagna | 27 |
Francia | 29 |
Croazia | 7 |
Italia | 29 |
Cipro | 4 |
Lettonia | 4 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 13 |
Austria | 10 |
Polonia | 27 |
Portogallo | 12 |
Romania | 14 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 10 |
Regno Unito | 29 |
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
TR/EU/HR/ACT/it 24
Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adottano un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.".
ARTICOLO 21
1. Un cittadino della Croazia è nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all'articolo 17, paragrafo 3, secondo xxxxx, TUE.
2. Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
ARTICOLO 22
1. Il mandato del giudice della Corte di giustizia e il mandato del giudice del Tribunale nominati dalla Croazia al momento dell'adesione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE scadono rispettivamente il 6 ottobre 2015 e il 31 agosto 2013.
TR/EU/HR/ACT/it 25
2. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le loro sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
ARTICOLO 23
1. In deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, l'articolo 7 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 12 |
Repubblica ceca | 12 |
Danimarca | 9 |
Germania | 24 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxxx | 0 |
XX/XX/XX/XXX/xx 00
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Croazia | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Portogallo | 12 |
Romania | 15 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 00". |
2. Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE.
TR/EU/HR/ACT/it 27
3. Se la decisione di cui all'articolo 301, secondo xxxxx, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
ARTICOLO 24
1. In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxxxx xxxx | 12 |
Danimarca | 9 |
TR/EU/HR/ACT/it 28
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx | 21 |
Francia | 24 |
Croazia | 9 |
Italia | 24 |
Cipro | 6 |
Lettonia | 7 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx | 0 |
Xxxxx Xxxxx | 12 |
Austria | 12 |
Polonia | 21 |
Portogallo | 12 |
Romania | 15 |
Xxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxxxxx | 0 |
Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 00 |
"
TR/EU/HR/ACT/it 29
2. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo xxxxx, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
ARTICOLO 25
Il mandato dell'amministratore del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti designato dalla Croazia e nominato al momento dell'adesione come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 2017.
TR/EU/HR/ACT/it 30
ARTICOLO 26
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che è fisso a prescindere dal numero di Stati membri è integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 27
1. A decorrere dalla data di adesione, la Croazia versa il seguente importo, corrispondente alla sua quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:
Croazia | 42 720 000 EUR |
TR/EU/HR/ACT/it 31
Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 novembre 2013, il 30 novembre 2014, il 30 novembre 2015, il 31 maggio 2016, il 30 novembre 2016, il 31 maggio 2017,
il 30 novembre 2017 e il 31 maggio 2018.
2. La Croazia contribuisce in otto rate uguali, esigibili alle date di cui al paragrafo 1, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine del mese che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alla seguente percentuale delle riserve e provviste:
Croazia | 0,368% |
3. Il capitale e i versamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati dalla Croazia in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.
4. Le cifre relative alla Croazia di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, punto 1, possono essere adattate mediante decisione degli organi decisionali della Banca europea per gli investimenti sulla base degli ultimi dati definitivi del PIL pubblicati da Eurostat prima dell'adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 32
ARTICOLO 28
1. La Croazia versa il seguente importo al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio1:
(EUR, prezzi correnti) Croazia 494 000.
2. Il contributo al Fondo di ricerca carbone e acciaio è corrisposto, a partire dal 2015, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, come segue:
2015: 15%
2016: 20%
2017: 30%
2018: 35%.
1 GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
TR/EU/HR/ACT/it 33
ARTICOLO 29
1. A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente "sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale" e della componente "cooperazione transfrontaliera" dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 20061, per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia- Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30.
Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)3.
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
TR/EU/HR/ACT/it 34
Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non è adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non è ammissibile ai benefici dell’assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma.
2. Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l’adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione.
3. Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA "sviluppo rurale" che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive dell'Unione.
4. I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 35
ARTICOLO 30
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: "strumento di transizione") per svilupparne e rafforzarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri.
4. Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali.
5. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.
TR/EU/HR/ACT/it 36
6. Particolare attenzione è prestata a garantire un'adeguata complementarità con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacità istituzionali.
ARTICOLO 31
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo (in prosieguo: "strumento temporaneo Schengen") allo scopo di aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo Schengen, i seguenti importi (prezzi correnti):
(milioni di EUR, prezzi correnti)
2013 | 2014 | |
Croazia | 40 | 80 |
3. L'importo annuale per il 2013 è versato alla Croazia il 1º luglio 2013 e quello per il 2014 è messo a disposizione il primo giorno lavorativo successivo al 1º gennaio 2014.
TR/EU/HR/ACT/it 37
4. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Croazia presenta una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti dello strumento temporaneo Schengen corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi disposizione tecnica necessaria al funzionamento dello strumento temporaneo Schengen.
ARTICOLO 32
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria, a carattere temporaneo (in prosieguo: "strumento temporaneo per i flussi di tesoreria"), per aiutare la Croazia, fra la data di adesione e la fine del 2014, a migliorare i flussi di tesoreria del bilancio nazionale.
2. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014 sono messi a disposizione della Croazia, sotto forma di pagamenti forfettari in virtù dello strumento temporaneo per i flussi di tesoreria, i seguenti importi (prezzi correnti):
(milioni di EUR, prezzi correnti)
2013 | 2014 | |
Croazia | 75 | 28,6 |
TR/EU/HR/ACT/it 38
3. Ciascun importo annuale è suddiviso in mensilità costanti, pagabili il primo giorno lavorativo di ciascun mese.
ARTICOLO 33
1. Nel 2013 è riservato alla Croazia un importo di 449,4 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
2. Un terzo dell'importo di cui al paragrafo 1 è riservato al Fondo di coesione.
3. Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:
- 70% nel 2014,
- 90% nel 2015,
- 100% a partire dal 2016.
4. Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.
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ARTICOLO 34
1. L'importo totale da mettere a disposizione della Croazia a titolo del Fondo europeo per la pesca nel 2013 è pari a 8,7 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno.
2. Il prefinanziamento a titolo del Fondo europeo per la pesca è il 25% dell'importo totale di cui al paragrafo 1 ed è erogato in una sola rata.
3. Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva:
- 70% nel 2014,
- 90% nel 2015,
- 100% a partire dal 2016.
4. Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.
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ARTICOLO 35
1. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1, non si applica alla Croazia per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
Nel 2013 sono assegnati alla Croazia 27,7 milioni di EUR (prezzi correnti) a titolo della componente "sviluppo rurale" di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio.
2. Le misure temporanee supplementari in materia di sviluppo rurale per la Croazia sono definite nell'allegato VI.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie all'applicazione dell'allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, effettua gli adattamenti dell'allegato VI, laddove necessario, per garantire la coerenza con i regolamenti relativi allo sviluppo rurale.
1 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, e GU L 286M del 4.11.2010, pag. 26.
2 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
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TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 36
1. La Commissione segue attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere portati a termine prima della data di adesione o entro la data di adesione. Il controllo della Commissione consiste in tabelle di controllo aggiornate periodicamente, nel dialogo nell'ambito dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra1 (in prosieguo: "ASA"), in missioni di valutazione inter pares, nel programma economico preadesione, nelle notifiche in materia di bilancio e, ove necessario, in avvertimenti tempestivi indirizzati alle autorità croate. Nell'autunno del 2011 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti al Parlamento europeo e al Consiglio; nell'autunno del 2012 presenta una relazione globale di controllo al Parlamento europeo e al Consiglio. Durante tutto il processo di controllo, la Commissione utilizza anche i contributi degli Stati membri e tiene presente quelli delle organizzazioni internazionali e della società civile laddove opportuno.
Il controllo della Commissione verte in particolare sugli impegni assunti dalla Croazia nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali (allegato VII), compreso il conseguimento continuo di risultati in materia di riforma del sistema giudiziario e di efficienza, di trattamento imparziale dei casi di crimini di guerra e di lotta contro la corruzione.
1 GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.
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Inoltre, il controllo della Commissione verte sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle prescrizioni dell'Unione per quanto attiene alla gestione delle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia, alla lotta alla criminalità organizzata e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché sugli impegni nel settore della politica della concorrenza, compresa la ristrutturazione dell'industria cantieristica (allegato VIII) e del settore dell'acciaio (allegato IX).
Come parte integrante delle sue tabelle e relazioni di controllo periodiche, la Commissione pubblica valutazioni semestrali fino all'adesione della Croazia relative agli impegni assunti da tale paese in questi settori.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere tutte le misure opportune qualora si riscontrino problemi durante il processo di controllo. Le misure sono mantenute per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, sono soppresse dal Consiglio secondo la stessa procedura una volta che i problemi in questione siano stati affrontati efficacemente.
ARTICOLO 37
1. Entro la fine di un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione, in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione nella situazione economica di una data area, la Croazia può chiedere di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.
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Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Croazia.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d’urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta espressa dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.
3. Le misure autorizzate ai sensi del presente articolo possono comportare deroghe alle norme del TUE, del TFUE e del presente atto, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi di tale salvaguardia. È accordata la precedenza alle misure che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
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ARTICOLO 38
Qualora la Croazia non adempia gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi gli impegni in una delle politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando in tal modo un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ponendo una minaccia agli interessi finanziari dell'Unione o un rischio imminente di siffatto pregiudizio o minaccia, la Commissione può adottare le misure appropriate entro la fine di un periodo massimo di tre anni dall'adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
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ARTICOLO 39
In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte della Croazia nel recepimento o nell'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE, nonché degli atti adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona da parte delle istituzioni ai sensi del titolo VI del TUE o della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può adottare le misure appropriate e definirne le condizioni e le modalità di applicazione entro la fine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa e previa consultazione degli Stati membri.
Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra la Croazia e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
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ARTICOLO 40
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Croazia durante i periodi transitori di cui all'allegato V non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
ARTICOLO 41
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, esse sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista
dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Esse possono essere adottate entro un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
2 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
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Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresì essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.
ARTICOLO 42
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, esse sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate entro tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
ARTICOLO 43
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:
a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio
di Neum");
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b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) al loro rientro in Croazia dopo aver attraversato il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum.
ARTICOLO 44
La Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1. Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO
TITOLO I
ADATTAMENTI DEI REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA DELLE ISTITUZIONI E DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI INTERNI DEI COMITATI
ARTICOLO 45
Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
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TITOLO II
APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
ARTICOLO 46
Dalla data di adesione la Croazia è considerata come destinataria, conformemente ai trattati originari, delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, tali direttive e decisioni si considerano notificate alla Croazia al momento dell'adesione.
ARTICOLO 47
1. La Croazia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni di cui all'articolo 288 TFUE, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. La Croazia comunica tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
TR/EU/HR/ACT/it 51
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui all'articolo 288 TFUE introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri attuali, questi ultimi mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione della Croazia, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
ARTICOLO 48
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Croazia, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate dalla Croazia alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
ARTICOLO 49
Dietro richiesta debitamente circostanziata, presentata dalla Croazia alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1° luglio 2011 e la data di adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, possono essere applicate dalla data di adesione.
TR/EU/HR/ACT/it 52
ARTICOLO 50
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali atti, se adottati dopo l'adesione, possono essere applicati dalla data di adesione.
ARTICOLO 51
Xxxxx disposizioni contrarie del presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente atto.
ARTICOLO 52
I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e dalle stesse redatti in lingua croata fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue ufficiali attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
TR/EU/HR/ACT/it 53
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 53
Gli allegati da I a IX, le relative appendici e il protocollo costituiscono parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 54
Il governo della Repubblica italiana trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o integrati, ivi compresi il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica, il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.
TR/EU/HR/ACT/it 54
I testi dei trattati di cui al primo comma, redatti in lingua croata, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei suddetti trattati redatti nelle lingue ufficiali attuali.
ARTICOLO 55
Il segretario generale trasmette al governo della Repubblica di Croazia copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio.
TR/EU/HR/ACT/it 55
ALLEGATO I
Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione)
1. Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10)
– Convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 26 del 31.1.1996, pag. 1)
– Protocollo del 25 maggio 1999 di modifica della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 202 del 16.7.1999, pag. 1)
– Convenzione dell'8 dicembre 2004 relativa all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1)
TR/EU/HR/ACT/Allegato I/it 1
2. Convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49)
– Protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2)
– Protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2)
– Secondo protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12)
3. Convenzione del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195
del 25.6.1997, pag. 2)
4. Convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2)
TR/EU/HR/ACT/Allegato I/it 2
5. Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2)
6. Convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3)
– Protocollo del 16 ottobre 2001, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2)
TR/EU/HR/ACT/Allegato I/it 3
ALLEGATO II
Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione
e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione)
1. L'accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 19851.
2. Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché dei relativi atto finale e dichiarazioni comuni2, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:
articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articolo 26; articolo 39; articoli da 44 a 49 (esclusi l'articolo 47, paragrafo 4, e l'articolo 49, lettera a)),
articolo 51, articoli da 54 a 58; articolo 62, paragrafo 3; articoli 67, 68 e 69; articoli 71 e 72;
articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto; e articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.
1 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.
2 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 1
3. Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:
a) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:
– articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6;
b) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:
– articolo 5,
– dichiarazione del governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell'atto finale, parte III;
c) l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:
– articolo 5.
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 2
4. Gli accordi e le convenzioni seguenti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
– l'accordo, del 18 maggio 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi, approvato dalla decisione 1999/439/CE del Consiglio (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35);
– l'accordo, del 30 giugno 1999, concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati, approvato dalla decisione 0000/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 15 del 20.1.2000, pag. 1);
– l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004 e approvato dalla decisione 2008/146/CE del Consiglio e dalla decisione 0000/000/XXX xxx Xxxxxxxxx (XX L 53 del 27.2.2008, pag. 1 e pag. 50);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 3
– il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 28 febbraio 2008 e approvato dalla decisione 2011/349/UE del Consiglio e dalla decisione 2011/350/UE del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1 e pag. 19);
– la convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, compresa la dichiarazione congiunta ad essa acclusa, firmata il 1° febbraio 2007 e approvata dalla decisione 2007/511/CE del Consiglio (GU L 188 del 20.7.2007, pag. 15);
– la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, compresi l'allegato e le dichiarazioni congiunte ad essa acclusi, firmata il 30 settembre 2009 e approvata dalla decisione 2010/490/UE del Consiglio (GU L 243 del 16.9.2010, pag. 2);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 4
– l'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, comprese le dichiarazioni ad esso accluse, firmato il 19 marzo 2010 e e approvato dalla decisione 2011/305/UE del Consiglio (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 1)1.
5. Le disposizioni delle seguenti decisioni (vedi GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 8 del presente allegato:
– decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;
– decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;
– decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;
– decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;
1 Nella misura in cui tale accordo non sia ancora concluso e si applichi a titolo provvisorio.
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 5
– decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del
19 giugno 1990;
– decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo, del 20 dicembre 1995, riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;
– decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato;
– decisione SCH/Com-ex (98) 26 def. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;
– decisione SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato;
– decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2 del presente allegato;
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 6
– decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;
– decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;
– decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;
– decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;
– decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;
– decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi.
6. Le seguenti dichiarazioni (vedi GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:
– dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;
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– dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.
7. Le seguenti decisioni (vedi GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1) del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2 del presente allegato:
– decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;
– decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.
8. I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:
– regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);
– decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 8
– decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);
– decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);
– decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999,
pag. 31);
– decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);
– decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 9
– decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);
– decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24);
– regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);
– direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Xxxxxxxx xxx
00 xxxxxx 0000 (XX L 187 del 10.7.2001, pag. 45);
– regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);
– decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 10
– regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);
– decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);
– direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17);
– decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27);
– decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37);
– direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26);
– regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 11
– direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24);
– decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28);
– decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5, e GU L 142M del 30.5.2006, pag. 60);
– regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1, e
GU L 153M del 7.6.2006, pag. 136);
– regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, e GU L 153M del 7.6.2006, pag. 375);
– decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70);
– decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48, e GU L 159M del 13.6.2006, pag. 288);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 12
– regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1), esclusi l'articolo 1, prima frase, l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS);
– decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge
(GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89);
– regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1), esclusi l'articolo 4, lettera b), e l'articolo 9, lettera c);
– decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca
(GU L 179 del 7.7.2007, pag. 46);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 13
– regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30), escluse le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 8 e 9, in quanto relative all'accesso al sistema di informazione Schengen;
– decisione 2007/801/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 34);
– decisione 2008/421/CE del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74);
– articolo 6 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129);
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 14
– decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15);
– decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60);
– direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98);
– articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1);
– decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20);
– decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).
TR/EU/HR/ACT/Allegato II/it 15
ALLEGATO III
Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni
1. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)
a) All'articolo 23, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata
a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991 e
b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,
TR/EU/HR/ACT/Allegato III/it 1
qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.
Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato."
b) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 43 ter
I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1º luglio 2013: viša medicinska sestra xxxxxxxxxxx-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra xxxxxxxxxxx-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko- opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).".
TR/EU/HR/ACT/Allegato III/it 2
2. DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I. MARCHIO COMUNITARIO
32009 R 0207: Regolamento (CE) n. 207/2009 del Xxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX L 78 del 24.3.2009, pag. 1)
All'articolo 165, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo denominati: "nuovo Stato membro", "nuovi Stati membri"), un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.".
II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI
1. 31996 R 1610: Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30).
TR/EU/HR/ACT/Allegato III/it 3
a) All'articolo 19 bis è aggiunta la lettera seguente:
"m) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1º gennaio 2003 può formare oggetto di un certificato in Croazia, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.".
b) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
2. 32009 R 0469: Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152
del 16.6.2009, pag. 1)
a) All'articolo 20 è aggiunta la lettera seguente:
"m) qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1º gennaio 2003 può formare oggetto di un certificato in Croazia, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.".
TR/EU/HR/ACT/Allegato III/it 4
b) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presente regolamento si applica ai certificati protettivi complementari rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.".
III. DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
32002 R 0006: Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1)
All'articolo 110 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo: "i(l)nuovi(o) Stati(o) membri(o)"), i disegni e modelli comunitari protetti o depositati a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione si estendono al loro territorio al fine di produrre gli stessi effetti in tutta la Comunità.".
TR/EU/HR/ACT/Allegato III/it 5