CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ASSISTENZA SANITARIA AI PAZIENTI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA PRESSO GLI HOSPICE DI BENTIVOGLIO, BELLARIA E CASALECCHIO DA PARTE DELLA FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERÀGNOLI-ONLUS
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’ASSISTENZA SANITARIA AI PAZIENTI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA PRESSO GLI HOSPICE DI BENTIVOGLIO, BELLARIA E CASALECCHIO DA PARTE DELLA FONDAZIONE HOSPICE XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX SERÀGNOLI-ONLUS
TRA
Azienda USL Bologna, di seguito denominata “Azienda USL”, con sede legale a Bologna, xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana nato il 2 maggio 1951 a Roma, che agisce in qualità di rappresentante legale
E
Fondazione Hospice Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Seràgnoli - Onlus, di seguito denominata “Fondazione”, con sede legale in Xxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx C.F. e P.I. 02261871202, nella persona del legale rappresentante Dott. Xxxxxxxxx De Martis, nato a Padova il 17 aprile 1933
Premesso che:
l’Hospice è il luogo della continuità assistenziale in quella fase della malattia non più suscettibile di guarigione, ma con necessità di un controllo su tutta l’importante sintomatologia correlata e, quindi, di una risposta non solo al controllo dei sintomi, del dolore e a tutta una serie di situazioni invalidanti che deteriorano la qualità della vita del malato, ma anche ai bisogni socio-psicologici dei familiari presenti;
l’Hospice, attraverso i suoi programmi, interviene per “curare quando non si può più guarire” con l’obiettivo terapeutico principale di controllo del dolore e dei sintomi, senza per questo né affrettare né posticipare il naturale evolvere della malattia, oltre a dedicare una grande attenzione ai bisogni e alle necessità contingenti espresse dal malato e dalla sua famiglia;
l’obiettivo principale è quindi il miglioramento e il potenziamento delle cure palliative mediante un modello assistenziale innovativo e di qualità fruibile in modo uniforme agli assistiti residenti nell’ambito territoriale di Bologna e Provincia, non essendo opportuno ripetere modalità di erogazione del servizio tipiche della struttura per acuti, non idonee alla cura e assistenza dei pazienti in fase avanzata di malattia;
con delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 1 marzo 2000, n. 456 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001 - Programma La rete delle cure palliative” viene definita la necessità di una rete di assistenza, con l’obiettivo di rendere fruibili ai pazienti terminali l’assistenza presso strutture di ricovero/accoglienza dedicate alle cure palliative e che con i successivi provvedimenti attuativi, di cui alle d.g.r. 1602/2000 e 2438/2000, sono stati individuati i centri residenziali per le cure palliative;
la Fondazione Hospice offre cure palliative a tutti i malati inguaribili in fase terminale di malattia, oncologici e non oncologici, nell’ambito dei PDTA, e
sostegno psicologico alle loro famiglie, al fine di perseguire i seguenti obiettivi, in un’ottica di garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di miglioramento degli interventi terapeutici e assistenziali sul malato, attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e gestionali:
□ mantenimento della continuità assistenziale fra ospedale e domicilio attraverso la dimissione protetta;
□ miglioramento della qualità della vita del malato attraverso la cura di tutti i motivi di sofferenza fisica e psicologica della malattia e quindi il controllo dei sintomi e il contenimento del dolore, secondo obiettivi palliativi che si oppongono all’accanimento terapeutico;
□ sostegno psicologico alla famiglia;
l’assistenza in Hospice deve contribuire a ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri in strutture ospedaliere per acuti.
Considerato che:
nel territorio dell’Azienda USL sono presenti tre strutture Hospice, che fanno parte della rete delle cure palliative aziendale:
□ Hospice Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Seràgnoli di Bentivoglio, di proprietà della Fondazione Hospice Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Seràgnoli – Onlus, per il cui utilizzo è stato attivato nel 2002 un contratto fra Azienda USL e Fondazione, successivamente rinnovato negli anni fino al 31/12/2013;
□ Hospice Bellaria, situato all’interno dell’Ospedale Bellaria dell’Azienda USL, per la cui gestione è stato attivato nel 2007 un contratto fra Azienda USL e Fondazione, successivamente rinnovato negli anni fino al 31/12/2013;
□ Hospice di Casalecchio, dell’Azienda USL, per la cui gestione è stato attivato nel 2012 un contratto fra Azienda USL e Fondazione, con scadenza al 31/12/2014;
tali strutture sono complementari ed integrate all'ospedale e al domicilio, ove viene proseguito e intensificato il programma di cure palliative ai pazienti che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente;
dal percorso di programmazione, attivazione e gestione degli Hospice realizzato in collaborazione fra l’Azienda USL e la Fondazione sono scaturiti risultati positivi per entrambe le parti e per la popolazione.
Richiamati:
gli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del decreto legislativo 229/1999 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 1 marzo 2000, n. 426 “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del d. lgs 502/92, così come modificato dal d.lgs. 229/99, e della l.r. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo, definendo i contenuti minimi del medesimo;
la legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, che prevede la costituzione delle reti nazionali e regionali delle cure palliative e della terapia del dolore, con una disciplina organica a livello nazionale della materia e demandando ad un’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni la definizione dei criteri per l’accreditamento delle Strutture delle reti, nonché l’integrazione tra assistenza domiciliare e residenziale e la definizione di un sistema tariffario omogeneo di riferimento per le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore che consenta di superare le difformità attualmente presenti a livello interregionale, al fine di garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
la legge regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 12 ottobre 1998, n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.p.r. 14/1997” e s.m.i.;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 23 febbraio 2004, n. 327 “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 21 gennaio 2013, n. 53 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 21 maggio 2013, n. 624 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 2 luglio 2013, n. 884 “Recepimento dell’intesa sancita ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa sull’accreditamento” in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). REP. N. 259/CSR del 20/12/2012;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 17 giugno 2014, n. 865 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 23 luglio 2014, n. 1311 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 15 aprile 2002, n. 589 “Tariffa giornaliera a carico del Servizio Sanitario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dai Centri residenziali per le cure palliative (Hospice)” ai sensi della quale sono state definite, in via sperimentale: la tariffa giornaliera, applicabile alle attività assistenziali degli Hospice, al netto della fornitura diretta di farmaci ed altro materiale sanitario di consumo, nonché delle visite, consulenze e prestazioni specialistiche necessarie e la disciplina delle modalità di addebito delle prestazioni erogate con l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, di uno specifico debito informativo;
la suddetta delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 15 aprile 2002, n.
589 e la circolare 10/2002: “Regolamentazione della mobilità sanitaria
interregionale ed infraregionale anno 2002” che hanno stabilito che il recupero degli oneri anticipati all’Hospice per i ricoveri, nonché quelli relativi all’assistenza sanitaria direttamente fornita dall’Azienda USL, sia successivamente effettuato dall’Azienda di competenza territoriale mediante emissione di fatturazione diretta all’Azienda di residenza degli assistiti;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 20 ottobre 2014, n. 1673 “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate dalla Regione Xxxxxx-Romagna applicabili a decorrere dall’01/01/2014” che stabilisce che la tariffa a giornata di degenza presso gli Hospice, è corrispondente ad euro 197, a cui vanno aggiunti, per i pazienti non residenti nell’Azienda USL di ubicazione della Struttura, euro 45 pro die per tutto quanto fornito dall’AUSL e non compreso nella tariffa di degenza e stabilisce che “per i cittadini residenti in altre regioni l’AUSL di competenza territoriale deve inviare richiesta di autorizzazione all’AUSL di residenza del paziente”;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 19 dicembre 2011, n.1906 “Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” e s.m.i.;
la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 28 novembre 2008, n. 9, così come modificata dalla circolare 16 febbraio 2011, n. 2, che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 21 dicembre 2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio-sanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio” nonchè la delibera di Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio” che sottolineano entrambe, al punto 6, la necessità di rideterminare la remunerazione complessiva del soggetto gestore del servizio accreditato in caso di fornitura di alcuni fattori produttivi da parte del soggetto pubblico, al fine di garantire il principio di omnicomprensività del costo definito all’interno del sistema tariffario di riferimento. Tale rideterminazione può avvenire o mediante definizione di un rimborso al soggetto pubblico che mette a disposizione il/i fattori produttivi, oppure riducendo la retta a carico degli utenti, garantendo quindi la proporzionale riduzione della remunerazione assicurata al gestore del servizio accreditato;
la delibera di Giunta regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx 26 marzo 2012, n. 354 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella regione xxxxxx-romagna. Aggiornamento”;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal d.lgs. 218/2012;
la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il
comma 16-ter che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Valutato che l’utilizzo di una gestione unica ha consentito di erogare un servizio equo e omogeneo per tutta la popolazione di riferimento dell’azienda, in un‘ottica collaborativa finalizzata a creare, senza soluzione di continuità, una rete integrata.
Considerata la particolare esperienza maturata nel corso degli anni, dal 2002 ad oggi, in base alla quale si può affermare che la Fondazione ha acquisito competenze gestionali e professionali così specifiche da rendere determinante ed esclusiva da parte dell’Azienda USL la scelta di tale fornitore per la organizzazione e gestione dell’assistenza sanitaria degli Hospice.
Tenuto conto che la Fondazione, organizzazione non avente scopo di lucro, si è sempre fatta carico finora dei passivi riscontrati a fine esercizio, in quanto l’interpretazione delle tariffe determinate a livello regionale recepita a riferimento negli accordi sottoscritti, non consente la copertura dei costi di esercizio.
Preso atto che:
la Fondazione, con provvedimento prot. n. 10146 del 19 luglio 2001, rilasciato dal Sindaco del Comune di Bentivoglio, è autorizzata all’esercizio di attività residenziale in cure palliative presso l’Hospice Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Seragnoli, sito in xxx Xxxxxxx 00-00 x Xxxxxxxxxxx (Xx) e ha ricevuto l’accreditamento istituzionale, con decreto dell’Assessore Regionale alla Sanità (RER) n. 8 del 9 marzo 2005, rinnovato con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) n. 15710 del 1 dicembre 2011 e n. 4890 del 9 maggio 2013 per attività ambulatoriali e di degenza per 30 posti letto;
la Fondazione, con provvedimento prot. n. 71695 del 23 marzo 2007, rilasciato dal Sindaco del Comune di Bologna, è autorizzata all’esercizio di attività assistenziale presso l’Hospice Bellaria, ubicato presso l’Ospedale Bellaria, Via Altura 3, rivolta a pazienti affetti da patologia in fase terminale e ha ricevuto l’accreditamento istituzionale, con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) n. 15869 del 5 dicembre 2011 per attività di degenza su 13 posti letto e per le attività ambulatoriali strettamente connesse alla degenza o alla rete delle cure palliative;
la Fondazione, con provvedimento prot. n. 21353 del 23 agosto 2011, rilasciato dal Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, è autorizzata all’esercizio di attività assistenziale presso l’Hospice Casalecchio, in xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 x Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), rivolta a pazienti affetti da patologia in fase terminale e ha ricevuto l’accreditamento istituzionale, con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) n. 3327 del 5 aprile 2011 per attività ambulatoriali e di degenza su 15 posti letto.
Valutato che, non essendo l’Azienda USL in grado, allo stato attuale, di assicurare una gestione diretta dei processi assistenziali a pazienti in strutture Hospice, non avendo maturato esperienze in questo senso e, alla luce delle considerazioni sopra indicate, si ritiene opportuno mantenere la collaborazione in essere con la Fondazione per l’erogazione dell’assistenza sanitaria in Hospice, utilizzandone le competenze professionali specifiche, in campo assistenziale e gestionale.
Considerato che, per le motivazioni dinanzi espresse, occorre procedere al rinnovo dei contratti stipulati con la Fondazione, scaduti al 31/12/2013, per quanto riguarda l’attività assistenziale svolta presso gli Hospice Bentivoglio e Bellaria.
Valutato che, presso i tre Hospice, dall’aprile 2013 il coordinamento della UO Rete delle Cure Palliative ha avviato e sistematizzato l’attività ambulatoriale (visita/presa in carico ambulatoriale di cure palliative), che non era prevista nei precedenti accordi e che deve essere regolamentata all’interno del contratto di fornitura;
Preso atto che il contratto per la gestione dell’Hospice di Casalecchio, siglato nel 2012 e ancora in essere, non prevede l’attività ambulatoriale;
Ritenuto che per i motivi sopra esposti e per assicurare una maggiore omogeneità e uniformità dei percorsi assistenziali e delle relative modalità organizzative sia più funzionale ricondurre i contenuti dei singoli contratti ad un unico schema negoziale che disciplini l’attività sanitaria complessivamente svolta presso i tre Hospice e stabilisca le modalità di regolamentazione economica dei rapporti tra Azienda USL e Fondazione in maniera unitaria.
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:
ART. 1
(OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)
Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione, da parte della Fondazione, di prestazioni:
ambulatoriali specialistiche;
consulenziali specialistiche;
residenziali presso gli Hospice, qualora il paziente non possa essere assistito a domicilio temporaneamente o stabilmente;
rivolte a pazienti in fase avanzata di malattia oncologici e non oncologici nell’ambito dei PDTA dell’Azienda USL.
La Fondazione eroga l’attività utilizzando personale proprio: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e psicologi, le cui competenze specifiche sono riportate in dettaglio nei documenti concordati tra le parti, che rappresentano parte integrante e sostanziale della documentazione di autorizzazione e di accreditamento.
Per l’erogazione dell’attività ambulatoriale e residenziale presso l’Hospice Bellaria l’Azienda USL cede in uso alla Fondazione i locali, siti in Xxx Xxxxxx 0, Xxxxxxxx Bellaria padiglione Tinozzi, nonché le attinenze, le dipendenze e la strumentazione destinati al servizio assistenziale.
Per l’erogazione dell’attività ambulatoriale e residenziale presso l’Hospice Casalecchio l’Azienda USL cede in uso alla Fondazione i locali, siti in Xxx xxxxx
xxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), nonché le attinenze, le dipendenze e la strumentazione destinati al servizio assistenziale.
Attività ambulatoriale
L’attività ambulatoriale viene svolta negli ambulatori di Bellaria, Bentivoglio e Casalecchio ubicati presso gli Hospice Bellaria, Bentivoglio e Casalecchio.
La Fondazione garantisce su richiesta della Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure Palliative, secondo le modalità concordate con l’Azienda USL, circa 8 nuovi primi accessi settimanali.
Attività consulenziale
All’interno della sua attività istituzionale non profit, la Fondazione garantisce gratuitamente le consulenze in Cure Palliative presso le strutture ospedaliere dell’Azienda USL e presso il domicilio del paziente con il coordinamento e su richiesta della Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure Palliative, nei limiti delle risorse della Fondazione e secondo le modalità concordate tra la Fondazione e l’Azienda USL.
Attività residenziale
L’attività residenziale viene svolta presso gli Hospice Bellaria (13 posti letto), Bentivoglio (30 posti letto) e Casalecchio (15 posti letto).
La Fondazione assicura un’assistenza continuativa 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, ad un numero di pazienti che si stima pari a circa 1.266 di cui circa 1.203 appartenenti al bacino di utenza AUSL di Bologna, presupponendo una degenza media per assistito di 16 giorni (per una produzione di circa 20.250 giornate di degenza annue).
In particolare, la previsione di una durata media della degenza di circa 16 giorni, riferita alla totalità dei pazienti ricoverati nei tre hospice, si basa indicativamente sulla stima di una percentuale di ricoveri di durata inferiore o uguale a 3 giorni pari al 17- 18%, di ricoveri di durata inferiore o uguale a 7 giorni pari al 35-36% e di ricoveri di durata superiore o uguale a 30 giorni non superiore al 15%, su base annua.
per l’Hospice di Bentivoglio si stimano 647 assistiti di cui circa 615 appartenenti al bacino di utenza AUSL di Bologna (10.351 giornate di degenza annue);
per l’Hospice Bellaria si stimano 287 assistiti di cui circa 273 appartenenti al bacino di utenza AUSL di Bologna (4.591 giornate di degenza annue);
per l’Hospice Casalecchio si stimano 332 assistiti di cui circa 315 appartenenti al bacino di utenza AUSL di Bologna (5.307 giornate, di degenza annue).
La Fondazione si impegna, nel caso di cambiamento del case mix e/o di superamento delle giornate di degenza sopra indicate, ad informare tempestivamente l’Azienda USL per l’adozione di strategie condivise
Per i criteri di eligibilità del paziente, le modalità di assistenza e sorveglianza sanitaria, nonché di dimissione si fa riferimento agli specifici protocolli concordati tra la Direzione dell’Hospice e la Direzione dell’Azienda USL.
ART. 2
(MODALITÀ DI ACCESSO PER I PAZIENTI RESIDENTI NELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA)
Gli assistiti che necessitano di assistenza residenziale, in regime di ricovero in Hospice, possono accedere alla struttura accreditata sulla base dell’invio da parte degli specialisti pubblici o del Medico di Medicina Generale, con richiesta su ricettario standardizzato di cui al DM 350/1988 oppure con il sistema della ricetta dematerializzata quando ne verrà esteso l’utilizzo per tale tipologia di assistenza.
Tutte le proposte vanno autorizzate dal Responsabile delle Cure Palliative dell’Azienda USL, in conformità a quanto indicato dalla procedura aziendale P043AUSLBO. I pazienti non oncologici potranno essere ricoverati solo nell’ambito dei percorsi di patologia avviati ed autorizzati dalla Direzione dell’Azienda USL in cui sia previsto il percorso di cure palliative.
Viene costituita una lista d’attesa unica per l’Azienda USL e una lista di attesa per pazienti provenienti da altre Aziende USL. La lista di attesa è valida per tutte le sedi Hospice (Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio) anche se sarà possibile, per il paziente e la famiglia, esprimere una preferenza di sede.
Per il primo ingresso valgono i criteri già definiti e condivisi tra le parti. Per gli ingressi successivi al primo, i pazienti che necessitano di un rientro urgente in Hospice per un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche hanno la priorità di accesso rispetto alla lista di attesa dei pazienti al primo ricovero e non è necessaria una nuova autorizzazione.
Per quanto concerne la presa in carico dei pazienti nel setting ambulatoriale, in attesa della modulistica prescrittiva (ricetta rossa/dematerializzata o altro modulo) che verrà individuata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nell’ambito del Gruppo di lavoro per le Cure Palliative e fino a quel momento, si stabilisce che per le prescrizioni di prestazioni ambulatoriali valga la modulistica e le procedure in uso definite nell’ambito della Rete Cure Palliative.
La Centrale Operativa della Rete delle Cure Palliative, che invia informaticamente alla Fondazione le autorizzazioni alla presa in carico ambulatoriale, riceverà gli aggiornamenti delle prese in carico medesime attraverso il sistema My Sanità in riferimento alle informazioni concordate.
ART. 3
(MODALITÀ DI ACCESSO PER I PAZIENTI NON RESIDENTI IN AZIENDA)
L’assistenza sanitaria residenziale presso gli Hospice così come l’attività ambulatoriale può essere assicurata anche a pazienti residenti in ambiti territoriali di altre Aziende sanitarie sia della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che di altre Regioni, con le stesse modalità previste all’art. 2 del presente contratto.
Nel caso vengano individuati pazienti residenti in Aziende USL di altre Regioni, l’Hospice, dietro richiesta del Responsabile della Rete delle Cure Palliative che ne ha
valutato l’eligibilità clinica, e con eventuale supporto organizzativo da parte del personale dell’Azienda USL, provvede all’acquisizione dall’AUSL di provenienza dell’autorizzazione all’assunzione della spesa relativa al ricovero, ai sensi della d.g.r. 1873/2014.
L’autorizzazione al ricovero, che avviene solo dopo l’autorizzazione alla spesa da parte dell’AUSL di residenza, vale anche agli effetti economici e dà quindi titolo alla Fondazione per ottenere i rimborsi dovuti.
ART. 4
(IMPEGNI DELLA FONDAZIONE)
Impegni generali sui tre Hospice
La Fondazione si impegna a:
erogare l’assistenza con le caratteristiche del catalogo prodotti/servizi e con le risorse indicate nel catalogo del personale sanitario trasmesso con la richiesta di autorizzazione e fornito in copia all’Azienda USL;
garantire il rispetto delle procedure dichiarate in sede di accreditamento e gli standard qualitativi indicati nel catalogo prodotti. Ogni eventuale variazione sarà preliminarmente concordata con l’Azienda USL;
mantenere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento sugli Hospice, già ottenuti, e a supportarli con le procedure necessarie;
applicare i PDTA dell’Azienda USL;
fornire al paziente e ai suoi famigliari informazioni coerenti con gli indirizzi dell’Azienda USL e con quanto indicato nel presente contratto;
assicurare ogni informazione utile per il governo clinico ed economico di ogni attività assistenziale, fornendo ogni informazione espressamente richiesta dall’Azienda USL con scopo di valutazione, studio e ricerca, pur nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e più in generale sul trattamento dei dati personali e sanitari;
rispettare la degenza media, indicativa, di 16 giorni e le indicazioni dell’Azienda USL relative alle percentuali di ricovero superiori al mese e ai tre mesi, oltre che all’utilizzo di consulenze, esami strumentali ed ematologici, e dei trasporti che l’Azienda USL mette a disposizione a titolo gratuito alla Fondazione;
per i ricoveri in cui la degenza si protrae oltre il mese, nonostante la tempestiva attivazione del Servizio Sociale, segnalare i casi al Responsabile e alla Centrale di Coordinamento delle Rete delle Cure Palliative;
rendere disponibili su supporto informatico e cartaceo le informazioni relative ai ricoveri degli assistiti, in base al tracciato regionale e/o concordato tra le parti e in particolare:
quotidianamente per ciascun Hospice:
□ movimento giornaliero e stato della lista di attesa;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo per ciascun Hospice:
□ tot pazienti ricoverati (numero, degenza media e mediana);
□ tempo medio che intercorre tra l’autorizzazione e il ricovero;
□ n. e % decessi totali e entro i primi 3 e 7 gg dal ricovero;
□ % pazienti con degenza superiore a 30 e 90 gg;
ricevere a titolo gratuito i tirocinanti dell’Azienda USL e del corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
inserire e formare tre infermieri dell’Azienda USL, adeguatamente selezionati, dalla Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure palliative e dalla Fondazione, che riceveranno formazione specifica sul campo in tema di cure palliative. Detto personale, dopo una congrua permanenza e una valutazione d’idoneità, rientrerà nei servizi assistenziali dell’Azienda USL per la diffusione delle cure palliative;
amministrare e gestire il personale impiegato (selezione, assunzione, formazione iniziale, formazione continua e permanente, gestione dei turni, delle sostituzioni) con oneri a suo carico, inclusi gli oneri riflessi, comprensivi dell’assicurazione sulla responsabilità civile, assicurando il rispetto delle norme contrattuali di riferimento per il personale messo direttamente a disposizione;
farsi carico, se dovuta in relazione alla normativa vigente, della tassa rifiuti solidi urbani.
Impegni specifici relativi all’Hospice Bellaria
La Fondazione deve garantire, per quanto riguarda i locali dell’Azienda USL ceduti in uso, nonché le attinenze, le dipendenze, la strumentazione e le apparecchiature biomediche destinati al servizio assistenziale presso l’Hospice Bellaria, il corretto utilizzo, il mantenimento in efficienza e la salvaguardia degli standard di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Gli stessi non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto.
II Direttore Sanitario della Fondazione si relaziona con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Bellaria, e con l’UOC Igiene ai fini della corretta gestione igienico - sanitaria dell’Hospice Bellaria, nell’ambito della necessaria integrazione ed i protocolli dei restanti servizi ospedalieri.
Premesso che presso l’Ospedale Bellaria l’Azienda USL fornisce tutti i servizi manutentivi ordinari e straordinari dell’Hospice, essendo lo stesso inserito in un padiglione ospedaliero, la Fondazione si impegna a effettuare la manutenzione interna ordinaria di arredi, intonaci, tinteggiature e altre finiture dei locali ceduti in uso dall’Azienda USL (previa autorizzazione del, e in accordo con il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda USL), al fine precipuo di garantire che sia promossa la peculiarità strutturale dell’Hospice, in cui la qualità degli spazi, il benessere ambientale e psicologico sono essenziali, e non solo al fine di effettuare l’ordinaria manutenzione dell’immobile. Tale attività dovrà prevedere quando gli interventi sono pianificabili una fase di programmazione, che consenta di inserire gli interventi nel budget di spesa per manutenzioni dell’Azienda USL. La spesa
sostenuta dall’Hospice e condivisa dal Dipartimento Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda USL per le attività di cui sopra sarà rimborsata dall’Azienda USL alla Fondazione.
Impegni specifici relativi all’Hospice Casalecchio
La Fondazione deve garantire, per quanto riguarda i locali dell’Azienda USL ceduti in uso, nonché le attinenze, le dipendenze, la strumentazione e le apparecchiature biomediche destinati al servizio assistenziale presso l’Hospice Casalecchio, il corretto utilizzo, il mantenimento in efficienza e la salvaguardia degli standard di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Gli stessi non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto.
Premesso che per l’Hospice di Casalecchio la Fondazione ha l’onere della manutenzione ordinaria e all’Azienda USL spetta la manutenzione straordinaria dell’immobile, la Fondazione si impegna a:
garantire in ottemperanza a quanto stabilito dalla d.g.r. 589/2002 e s.m.i. le prestazioni alberghiere necessarie alla degenza dei pazienti (servizi di pulizia, di erogazione pasti, di lavanolo);
farsi carico delle utenze e di tutto ciò che riguarda il servizio telefonico;
effettuare la manutenzione interna ordinaria anche di arredi, intonaci, tinteggiature e altre finiture dei locali ceduti in uso dall’Azienda USL (previa autorizzazione di, e in accordo con il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda USL), al fine precipuo di garantire che sia promossa la peculiarità strutturale dell’Hospice, in cui la qualità degli spazi, il benessere ambientale e psicologico sono essenziali, e non solo al fine di effettuare l’ordinaria manutenzione dell’immobile;
rimborsare, salvo diversi accordi, un forfetario annuo, da determinare sulla base dei canoni del contratto di manutenzione vigente, a copertura degli interventi manutentivi di carattere ordinario effettuati dall’impresa di riferimento dell’Azienda USL, nell’ambito dell’appalto in essere, ma che restano di competenza del conduttore della struttura. Tale modalità di rimborso forfettario degli interventi di manutenzione ordinaria rimane in vigore sino a quando non interverranno accordi diversi tra la Fondazione e i suoi fornitori. La Fondazione provvederà, inoltre, a individuare un referente per gli aspetti manutentivi, che dovrà interfacciarsi con il servizio tecnico dell’Azienda USL. Nel caso in cui la Fondazione decida di organizzare autonomamente le manutenzioni ordinarie, l’Azienda USL cesserà di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria rimborsati da parte della Fondazione.
rimborsare il gestore della CRA, sulla base di accordi specifici, per i costi delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento) nonché per la gestione e manutenzione degli impianti comuni, per la parte di competenza.
ART. 5
(IMPEGNI DELL’AZIENDA USL)
Impegni generali sui tre Hospice
L’Azienda USL si impegna a fornire direttamente i seguenti servizi, beni e prestazioni, secondo specifici protocolli operativi concordati tra le parti:
visite, consulenze e prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture aziendali;
prestazioni di diagnostica di laboratorio e di radiologia;
farmaci e stupefacenti, secondo le necessità del singolo paziente, nell’ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l’Azienda USL;
sangue ed emocomponenti, la cui fornitura viene garantita dal Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIT) dell’Azienda USL che emetterà fatturazione diretta a parte, per le prestazioni erogate ai pazienti ricoverati presso l’Hospice, alle Aziende Sanitarie di provenienza degli assistiti;
dispositivi medici, che comprendono anche i materassi antidecubito (curativi e preventivi);
trasporti interospedalieri dei pazienti ricoverati: spostamenti Hospice verso altre strutture sanitarie per diagnostica o altre prestazioni e trasporti dal domicilio o dalle strutture di provenienza dei pazienti all’Hospice e viceversa, in funzione del ricovero o della dimissione;
smaltimento dei rifiuti speciali se non raccolti dal gestore del Servizio Pubblico.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi (biologici, medicinali citotossici e citostatici, ecc…), si ricorda che il produttore, inteso come colui la cui attività ha prodotto rifiuti, rimane il soggetto responsabile del rifiuto, come previsto dalla normativa (d. lgs. Ronchi, 22/1997, e s.m.i.). Pertanto il produttore dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge, fra cui la corretta gestione del rifiuto prodotto, l’iscrizione al SISTRI, la gestione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, la denuncia MUD).
L’Azienda USL si impegna altresì a garantire mediante i propri servizi:
l’effettuazione delle constatazioni di decesso nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi (a decorrere dalle ore 13.00) e nei giorni festivi attraverso il Servizio di Continuità assistenziale;
l’effettuazione del servizio necroscopo, ad integrazione di quello svolto dai medici della Fondazione autorizzati dall’Azienda USL medesima, in attesa dell’individuazione di soluzioni alternative più efficienti per entrambi le parti.
L’Azienda USL, nella persona del responsabile dell’UOSD Oncologia Metropolitana e cure palliative:
coordina i nodi della rete di cure palliative, favorendo un appropriato utilizzo delle prestazioni fornite dalla Fondazione;
supervisiona le attività di cure palliative della rete nella quale anche gli Hospice Bellaria, Bentivoglio e Casalecchio sono inseriti;
valuta e autorizza le richieste di ricovero in Hospice;
supervisiona la gestione della lista di attesa dei pazienti;
verifica che le linee guida clinico-assistenziali delle cure palliative siano correttamente applicate in Hospice. In funzione di ciò esamina, in base ad accessi programmati, la documentazione sanitaria esistente e supervisiona l’assistenza anche attraverso accessi diretti presso le strutture;
valuta l’attività degli Hospice attraverso indicatori di processo e di esito predefiniti e condivisi;
esegue periodici incontri di audit e di discussione di casi clinici col personale dell’Hospice nell’ambito della rete delle cure palliative e promuove la partecipazione degli Hospice alla definizione dei PDTA relativi a patologie non oncologiche per le quali si prefiguri la necessità di ricorrere alle prestazioni della Fondazione Hospice Seràgnoli (ricoveri, presa in carico ambulatoriale, consulenze).
Relativamente all’Hospice Bellaria si prevede la possibilità che la Fondazione effettui direttamente interventi manutentivi sugli arredi, gli intonaci, la tinteggiatura e altre finiture presso i locali destinati al servizio assistenziale ceduti in uso dall’Azienda. Lo stato di questi locali sarà verificato periodicamente da un Responsabile della Fondazione che invierà una relazione al Dipartimento Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda USL. A seguito della trasmissione della relazione, dalla quale si evinca che occorre apportare migliorie, verrà convocata una commissione mista composta da due rappresentanti di parte pubblica e due di parte privata che si esprimerà in merito alla necessità di effettuare o meno gli specifici interventi. Nel caso si concordi che sia la Fondazione ad occuparsi della loro realizzazione, la stessa dovrà trasmettere al Dipartimento Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda USL un’informazione preventiva affinché vengano approvati previa valutazione della loro opportunità e congruità anche dal punto di vista economico, considerato che i relativi costi saranno poi rimborsati dall’Azienda USL.
Il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale si impegna a convocare la commissione entro 15 giorni; superato questo termine l’intervento si considera approvato e attribuito come realizzazione alla Fondazione, la quale provvederà a trasmettere al Dipartimento Tecnico- Patrimoniale dell’Azienda USL i preventivi per l’autorizzazione. Quanto indicato è funzionale a garantire che la tipologia strutturale presente negli Hospice, anche secondo le indicazioni della normativa nazionale, assicuri il rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari mediante una articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute presso il domicilio. La qualità degli spazi, in particolare, deve facilitare il benessere ambientale, la fruibilità degli stessi e il benessere psicologico.
Relativamente all’Hospice di Casalecchio la Fondazione comunicherà al Dipartimento Tecnico-Patrimoniale gli interventi che intende adottare al fine di ottenere l’approvazione della Proprietà, rimanendo gli interventi di manutenzione ordinaria a suo carico. Il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale si impegna ad approvare o comunicare eventuali osservazioni la commissione entro 15 giorni; superato questo termine l’intervento si considera approvato.
Impegni specifici relativi all’Hospice Bellaria
L’Azienda USL si impegna a:
mettere a disposizione i locali, le attinenze, le dipendenze, la strumentazione e le apparecchiature biomediche destinati al servizio assistenziale presso la struttura Hospice Bellaria che non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto;
garantire la conformità di tutti i requisiti normativi impiantistici, strutturali ed in materia di sicurezza sul lavoro degli immobili che mette a disposizione per l’attività degli Hospice;
garantire la gestione delle apparecchiature biomediche messe a disposizione secondo le medesime procedure di manutenzione correttiva e programmata e i controlli periodici effettuati per le dotazioni aziendali;
a fornire, secondo specifici protocolli operativi concordati tra le parti, direttamente i seguenti servizi:
gas medicali, secondo le necessità del singolo paziente, nell’ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l’Azienda USL;
beni di consumo non sanitari e di magazzino (cancelleria, materiale informatico e quant’altro sia necessario per la gestione dell’attività);
servizio di lavanolo per degenti e addetti;
servizio di pulizia secondo i protocolli Azienda USL;
servizio fornitura pasti;
supporti informatici: hardware, software e relativa manutenzione, necessari per l’espletamento dell’attività e in particolar modo per l’assolvimento del debito informativo verso il Servizio Sanitario Aziendale e Regionale;
servizi di telefonia fissa e trasmissione dati e relativa assistenza e manutenzione;
servizi tecnici quali utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento) e manutenzione dei beni mobili e immobili dati in uso, secondo la programmazione periodica e/o le politiche di intervento su guasto previste per le dotazioni delle strutture aziendali.
garantire la constatazione di decesso attraverso il medico di continuità assistenziale, dalle ore 13.00 dei giorni prefestivi e h 24 dei giorni festivi con le modalità organizzative concordate tra le parti.
garantire il servizio necroscopico in attesa dell’individuazione di soluzioni alternative più efficienti per entrambi le parti.
La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Bellaria, e la l’UOC Igiene si relaziona con iI Direttore Sanitario dell’Hospice Bellaria ai fini della corretta gestione igienico - sanitaria dell’Hospice Bellaria, nell’ambito della necessaria integrazione ed i protocolli dei restanti servizi ospedalieri. La Fondazione si riserva di delegare un proprio rappresentante, che possa effettuare i controlli di qualità relativi ai servizi alberghieri e di supporto erogati dalla Azienda USL.
La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Bellaria dovrà assicurare le necessarie autorizzazioni per l’accesso ai locali di produzione dei servizi (es: cucina) per l’espletamento dei controlli.
L’Azienda USL mette a disposizione la funzione di medico competente ed il Servizio di prevenzione e protezione, qualora non nominati dalla Fondazione stessa.
Assicura inoltre la supervisione sul piano di sorveglianza e controllo delle infezioni e delle multiresistenze.
Impegni specifici relativi all’Hospice Casalecchio
L’Azienda USL si impegna a:
mettere a disposizione i locali, le attinenze, le dipendenze, gli arredi e le apparecchiature biomediche destinati al servizio assistenziale presso la struttura Hospice Casalecchio che non potranno essere adibiti ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto;
garantire la conformità di tutti i requisiti normativi impiantistici, strutturali ed in materia di sicurezza sul lavoro.degli immobili che mette a disposizione per l’attività degli Hospice;
garantire la gestione delle apparecchiature biomediche messe a disposizione secondo le medesime procedure di manutenzione correttiva e programmata e i controlli periodici effettuati per le dotazioni aziendali;
a fornire, secondo specifici protocolli operativi concordati tra le parti, direttamente i seguenti servizi:
gas medicali, secondo le necessità del singolo paziente, nell’ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l’Azienda USL compresa la gestione della manutenzione della rete di distribuzione;
supporti informatici: hardware, software e relativa manutenzione, necessari per l’espletamento dell’attività e in particolar modo per l’assolvimento del debito informativo verso il Servizio Sanitario Aziendale e Regionale;
servizi di trasmissione dati e relativa assistenza e manutenzione;
servizi di manutenzione degli arredi e delle apparecchiature biomediche (limitatamente alle apparecchiature di cui all’elenco recepito con delibera Azienda Usl di Bologna 185/2012), con esclusione di quelli inerenti servizi e attrezzature utilizzati in comune con il gestore della CRA attigua;
servizi tecnici relativi alla manutenzione degli immobili dati in uso, secondo la programmazione periodica e/o le politiche di intervento previste per le dotazioni delle strutture aziendali (con esclusione, per l’immobile di Casalecchio, di quella inerente le parti utilizzate in comune con il gestore della Casa Residenza Anziani attigua all’Hospice), per i quali la Fondazione si è impegnata al rimborso come indicato all’precedente art. 4.
L’Azienda USL garantisce la constatazione di decesso attraverso il medico di continuità assistenziale, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dei giorni feriali e h 24 nei prefestivi e festivi con le modalità organizzative concordate tra le parti.
L’Azienda USL integra altresì il servizio necroscopico effettuato dai medici della Fondazione autorizzati dall’Azienda USL medesima, in attesa dell’individuazione di soluzioni alternative più efficienti per entrambi le parti.
ART. 6 (GESTIONE DATI)
La Fondazione accede alla rete aziendale, sia per immettere i dati relativi alle Schede di Dimissione Hospice (SDHS) che alla attività ambulatoriale e consulenziale, nonchè per tutte le altre funzioni di collegamento con i reparti e i servizi dell’Ospedale e dell’Azienda USL, utili allo svolgimento dell’incarico.
La Fondazione si impegna a fornire alla Direzione dell’UOC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni della Azienda USL i nominativi del personale incaricato all’immissione dei dati e alla loro estrazione, per le funzioni concordate, garantendo la corretta immissione di tutti i dati richiesti e necessari per la completezza del sistema informativo.
La gestione informatizzata dell’attività di ricovero e ambulatoriale complessivamente erogata, comporta che siano forniti alla Azienda USL, a cadenza mensile, i dati utili per il monitoraggio dell’attività, la fatturazione ed il contestuale pagamento.
Verranno, pertanto, riconosciuti alla Fondazione gli oneri relativi alle prestazioni erogate rilevate secondo il tracciato record regionale: qualora mancasse o fosse errata la compilazione di campi obbligatori la prestazione non verrà riconosciuta.
Il tracciato record è soggetto a modifica secondo indicazioni Ministeriali, Regionali o Aziendali.
Inoltre, l’Azienda USL fornirà alla Fondazione i dati sui consumi e prestazioni, nonché i dati riferibili ai beni e servizi erogati direttamente dall’Azienda USL a favore degli Hospice.
ART. 7
(ONERI A CARICO DELL’AZIENDA USL PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE)
L’Azienda USL riconoscerà alla Fondazione una retta giornaliera, individuata prendendo come riferimento la tariffa regionale giornaliera in vigore (euro 197) pari a:
€ 197 per l’Hospice di Bentivoglio. La tariffa si riferisce ai costi generali di assistenza, escluse le forniture indicate nell’art. 5.
€ 173 per l’Hospice Bellaria. La tariffa si riferisce ai costi generali di assistenza ed è decurtata di una quota pro die, pari a € 24, per ogni giornata di degenza prodotta riferita ai costi che, in base al presente Accordo, risultano a carico dell’Azienda USL, compreso l’utilizzo dei locali.
€ 190 per l’Hospice Casalecchio. La tariffa si riferisce ai costi generali di assistenza ed è decurtata di una quota pro die, pari a € 7, per ogni giornata di degenza prodotta, per l’utilizzo dell’immobile ceduto.
Per ogni anno di validità del presente contratto, tenuto conto del trend di consumo degli ultimi anni e di una degenza media indicativa di 16 giorni, il contributo da riconoscere complessivamente alla Fondazione per le prestazioni di ricovero è corrispondente a un importo di euro 3.857.408 di cui si presume:
Euro 2.054.745 per l’attività sui 30 posti letto dell’Hospice di Bentivoglio, pari a
10.351 giornate prodotte e comprensivo del rimborso da parte dell’Azienda per il servizio di fornitura diretta di ossigeno ivi ricoverati (per un importo presunto di euro 15.500).
Euro 794.304 per l’attività sui 13 posti letto dell’Hospice Bellaria, pari a 4.591
giornate prodotte.
Euro 1.008.359 per l’attività sui 15 posti letto dell’Hospice Casalecchio, pari a
5.307 giornate prodotte.
Considerata l’attività svolta negli anni precedenti dagli Hospice per alcuni pazienti non residenti si stima che una quota parte del budget pari a circa euro 221.063 verrà utilizzata per tali pazienti e recuperata da parte dell’Azienda USL come indicato nell’art. 10.
I suddetti importi sono suscettibili di revisione tariffaria a seguito di valutazione dei costi assistenziali da parte della Regione Xxxxxx-Romagna e di modifica delle tariffe regionali corrispondenti.
ART. 8
(ONERI A CARICO DELL’AZIENDA USL PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI CURE PALLIATIVE)
L’Azienda USL di Bologna, nell’ambito della Rete delle Cure Palliative, ha elaborato un progetto di organizzazione dell’attività ambulatoriale di cure palliative precoci che riconosce, alla presa in carico dei pazienti e la loro famiglia, una specifica valenza multidisciplinare ed una particolare complessità nella valutazione clinica, anche in considerazione della necessità di rivedere più volte i pazienti per i successivi controlli, di tenere costantemente i contatti con i familiari e con tutti i nodi della Rete. Per tale motivo l’Azienda USL riconoscerà alla Fondazione il rimborso di una tariffa per l’erogazione di tale attività assimilabile, per analogia, a quella prevista nel nomenclatore tariffario regionale con codice 89.07 “Consulto definito complessivo” e che corrisponde ad euro 47. Per i successivi controlli l’Azienda USL riconoscerà alla Fondazione il rimborso di euro 18.
Si concorda che, pur riconoscendo l’importanza del contatto telefonico periodico nell’ambito della presa in carico in Cure Palliative, questo non potrà essere riconosciuto come prestazione rimborsabile da parte dell’Azienda USL.
Tenuto conto che non esistono allo stato attuale tariffe specifiche individuate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx per l’attività ambulatoriale di cure palliative, si concorda di procedere come sopra indicato fino a quando la Regione Xxxxxx Xxxxxxx non fornirà indicazioni in merito alle modalità di rimborso di questa tipologia di attività sanitaria.
Si concorda che la tariffa sopraindicata costituisce una parziale copertura dei costi sostenuti per il personale impiegato per l’erogazione di tale attività, coerentemente con quanto evidenziato in premessa, vale a dire che la Fondazione, organizzazione non avente scopo di lucro, si è sempre fatta comunque carico dei passivi riscontrati a fine esercizio, derivanti dalla gestione degli Hospice, in quanto le tariffe determinate a livello regionale non consentono la copertura dei costi di esercizio.
Il riconoscimento economico è subordinato all’integrazione operativa e informativa con l’attività della rete delle Cure Palliative. L’attività ambulatoriale è soggetta alla verifica della Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure Palliative dell’UOSD Oncologia Metropolitana e Cure Palliative.
Nel primo anno di validità del presente contratto, che si considera sperimentale per la disciplina dell’attività degli ambulatori di cure palliative, si prevede un contributo economico da parte dell’AUSL di euro 10.494 (salvo conguaglio positivo o negativo, in base all’attività effettivamente svolta), corrispondente ad un numero presunto di
198 prese in carico e 66 controlli, da effettuarsi presso i tre ambulatori di cure palliative collocati presso gli Hospice aziendali. Per il biennio 2015-2016, tenuto conto che l’attività sarà a regime e che il trend è in incremento, si stima un volume atteso di 400 prese in carico e 1.200 controlli. Pertanto si stima un contributo economico annuo di euro 40.400.
ART.9 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)
La Fondazione si impegna ad emettere per ogni singola struttura - sia per le prestazioni di ricovero che per l’attività ambulatoriale, fatto salvo per quest’ultima quanto stabilito nell’articolo precedente - una fattura mensile per l’attività erogata, con l’indicazione dell’importo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. Alla fattura deve essere allegato il resoconto di tutta l’attività, con la suddivisione degli importi e delle prestazioni riferiti ai pazienti residenti in Azienda e non residenti. La Fondazione è tenuta ad ottemperare al debito informativo relativo all’attività prodotta, con le caratteristiche ed i contenuti stabiliti dalle specifiche indicazioni regionali.
La Fondazione si impegna altresì a trasmettere, in allegato alla fatturazione, per i pazienti provenienti da altre Regioni, copia del modulo di richiesta di autorizzazione all’addebito debitamente firmata dall’Azienda di provenienza del paziente.
La fatturazione mensile, corredata degli allegati suddetti, dovrà essere inviata all’Azienda USL entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
La documentazione probatoria sopra indicata è ritenuta elemento indispensabile per procedere, da parte dell’Azienda USL, alla liquidazione degli importi addebitati. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002 così come modificato dal d.lgs. 192/2012.
ART.10
(FATTURAZIONE PER RICOVERI RIFERITI A PAZIENTI NON RESIDENTI NELLA AUSL DI BOLOGNA)
L’Azienda USL provvederà ad emettere fattura a carico delle Aziende sanitarie di residenza degli assistiti, provinciali ed eventualmente regionali ed extraregionali, per prestazioni ambulatoriali e di ricovero effettuate a favore di pazienti non residenti nell’ambito territoriale aziendale e per tutto quanto fornito direttamente dall’Azienda USL indicato nell’art. 5 del presente contratto ai pazienti ricoverati presso l’Hospice.
La retta giornaliera che verrà applicata per i pazienti ricoverati residenti in ambiti territoriali di altre Aziende Sanitarie è corrispondente ad euro 242, onnicomprensiva
dei costi generali di assistenza (euro 197) e degli altri costi (euro 45), ai sensi di quanto stabilito dalla d.g.r. 1673/2014.
Il suddetto importo è suscettibile di revisione tariffaria a seguito di valutazione dei costi assistenziali da parte della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e/o dell’Azienda USL e di modifica delle tariffe regionali corrispondenti.
ART.11 (VERIFICHE PERIODICHE)
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare i necessari controlli ed il monitoraggio sulle modalità di organizzazione e gestione dell’attività da parte della Fondazione e, qualora riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo. Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
ART.12 (INCOMPATIBILITÁ)
La Fondazione, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1 della l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.
La Fondazione s’impegna, pertanto, a comunicare tutte le informazioni utili riguardanti la dotazione del personale nonché ogni variazione di posizione giuridica che dovesse intervenire.
ART.13
(ADEMPIMENTI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY)
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che vengono prodotti dall’Azienda USL e trasmessi alla Fondazione, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’Azienda USL, titolare dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy), nomina la Fondazione responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del codice della privacy. I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del presente accordo. Alla risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, dovrà essere concordata con il Titolare la destinazione dei dati trattati (art. 16, d.lgs. 196/2003).
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del d.lgs. 196/2003 sono previste singole ipotesi d’illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali. In caso di accertato inadempimento, da parte della Fondazione, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, l’Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione all’accordo in essere.
ART. 14
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA)
Si prende atto che la Fondazione ha fornito all’Azienda USL tutta la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011, così come modificato dal d.lgs. 218/2012, ed in conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010.
La Fondazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 15
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)
La Fondazione, ai sensi di quanto previsto nell’art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, garantisce di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Fondazione.
Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 16 (CONTROVERSIE)
Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.
ART.17 (PARTI COMUNI)
Resta inteso che le parti dello stabile comuni presso la Casa Residenza San Xxxxxx - situata in Vix xxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxxx, in cessione d’uso a CADIAI e Fondazione, sono cogestite da entrambi i soggetti, secondo modalità concordate tra le parti.
ART.18 (DURATA)
Il contratto avrà la durata triennale con decorrenza dal 01/01/2014 al 31/12/2016, fatta salva la verifica relativa al possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale.
Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato alle medesime condizioni di base, con possibilità di una rettifica tariffaria eventualmente disposta in sede regionale, da recepire con specifico provvedimento dell’Azienda USL, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 19 (NORME FINALI)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Il presente Contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.
Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i..
Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d’uso, saranno a carico della Fondazione.
Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
Visto, letto ed approvato. Bologna, lì
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Fondazione Hospice
Azienda USL di Bologna Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Seràgnoli - Onlus Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana Dott. Xxxxxxxxx De Martis