AGR)
Traduzione
Accordo europeo
sulle grandi strade a traffico internazionale
(AGR)
Concluso a Ginevra il 15 novembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 1° marzo 19881
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 agosto 1988 Entrato in vigore per la Svizzera il 3 novembre 1988
(Stato 5 dicembre 2017)
0.725.11
Le Parti contraenti,
conscie della necessità di facilitare e sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale,
considerando che, per assicurare e sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, è necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adeguate alle esigenze del traffico internazionale futuro,
hanno convenuto quanto segue:
Definizione ed adozione della rete internazionale «E»
Art. 1
Le Parti contraenti adottano il progetto di rete stradale, qui appresso indicato «Rete internazionale E» e descritto nell’allegato I2 del presente Accordo, a titolo di piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade di interesse internazionale che esse si propongono di seguire nel quadro dei loro programmi nazionali.
Art. 2
La rete internazionale «E» è costituita da un sistema a griglia di strade di riferimento e di orientamento generale nord-sud ed ovest-est; esso comprende anche strade intermedie, situate tra le strade di riferimento, e strade collaterali, di diramazione o di collegamento.
RU 1988 1834; FF 1987 III 141
1 RU 1988 1833
2 Gli all. non sono pubblicati nella RU (RU 1992 811, 1996 881, 2004 3983, 2008 3969,
2010 3591, 2014 3607 e 2018 543).
I testi in lingua francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet della Com- missione economica per l’Europa delle Nazioni Unite: xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx0/xx0xxx.xxxx oppure essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle strade, 0000 Xxxxx.
Costruzione e sviluppo di strade della rete internazionale «E»
Art. 3
Le strade della rete internazionale «E» a cui si riferisce l’articolo 1 del presente Accordo debbono essere rese conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente Accordo.
Segnalazione delle strade della rete internazionale «E»
Art. 4
1. Le strade della rete internazionale «E» saranno identificate e indicate per mezzo del segnale descritto nell’allegato III del presente Accordo.
2. Tutti i segnali utilizzati per designare le strade «E» che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo e ai suoi allegati dovranno essere eliminati entro tre anni a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo per lo Stato interessato, in applicazione dell’articolo 6.
3. Entro quattro anni a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo per lo Stato interessato, in applicazione dell’articolo 6, dovranno essere disposti lungo tutte le strade della rete internazionale «E» nuovi segnali conformi a quello descritto nell’allegato III del presente Accordo.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono soggette alle limitazioni che pos- sono derivare dai programmi nazionali di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
Procedura per la firma del presente Accordo e per divenirne parte
Art. 5
1. Il presente Accordo sarà aperto fino al 31 dicembre 1976 alla firma degli Stati membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di tale Commissione.
2. Tali Stati potranno divenire parte del presente Accordo mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
c) adesione.
3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione saranno effettuate median- te il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretariato genera- le dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore del presente Accordo
Art. 6
1. Il presente Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratifica, accettazione o appro- vazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che una o più strade della rete internazionale «E» colleghino in modo ininterrotto i territori di almeno quattro degli Stati che avranno firmato o depositato un tale strumento. Se tale condizione non fosse soddisfatta, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della firma senza riserva di ratifica, accetta- zione o approvazione, oppure del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che permetterà di soddisfare la suddetta condizione.
2. Per ogni Stato che depositerà il proprio strumento di ratifica, accettazione, appro- vazione o adesione dopo la data dalla quale decorre il termine di 90 giorni specifica- to al paragrafo 1 del presente articolo, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del suddetto deposito.
3. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostitui- rà, nei rapporti fra le Parti contraenti, la Dichiarazione sulla costruzione delle grandi strade a traffico internazionale, firmata a Ginevra il 16 settembre 1950.
Procedura di emendamento del testo principale del presente Accordo
Art. 7
1. Il testo principale del presente Accordo potrà essere emendato con una delle procedure definite nel presente articolo.
2. a) Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte al testo principale del presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).
b) Se viene adottato da una maggioranza di due terzi dei membri presenti e vo- tanti e se tale maggioranza comprende una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato per l’accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.
c) Se l’emendamento viene accettato dai due terzi delle Parti contraenti, il Se- gretario generale lo notificherà a tutte le Parti contraenti e l’emendamento entrerà in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. L’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che avranno dichiarato di non accettarlo prima della sua entrata in vigore.
3. Su richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti sarà convocata dal Segreta- rio generale una conferenza alla quale saranno invitati gli Stati indicati dall’articolo
5. Si seguirà la procedura indicata alle lettere a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo per ogni emendamento sottoposto all’esame di tale conferenza.
Procedura di emendamento dell’allegato I al presente Accordo
Art. 8
1. L’allegato I al presente Accordo potrà essere emendato con la procedura definita nel presente articolo.
2. Su richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da questa Parte all’allegato I al presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).
3. Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale mag- gioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento sarà comunicato dal Segretario generale alle amministrazioni com- petenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti con- traenti direttamente interessate:
a) nel caso dell’inserimento di una nuova strada internazionale A, o della modi- fica di una strada internazionale A già esistente, ogni Parte contraente il cui territorio viene percorso dalla strada in questione;
b) nel caso di inserimento di una nuova strada internazionale B o della modifica di una strada internazionale B già esistente, ogni Parte contraente limitrofa del Paese richiedente e il cui territorio viene percorso dalla (o dalle) strada (strade) internazionale (i) A alla quale (alle quali) la strada internazionale B, nuova o da modificare, è collegata. Saranno egualmente considerate limitro- fe ai sensi del presente paragrafo due Parti contraenti sul cui territorio si tro- vino i punti terminali di un collegamento marittimo previsto dal tracciato della (o delle) strada (strade) internazionale (i) A sotto specificata (e).
4. Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo sarà accettata se, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione, nessuna delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario generale la propria obiezione all’emendamento. Se l’amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto interno la obbliga a subordinare il proprio consenso alla concessione di un’autorizzazione speciale o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso di questa amministrazione alla modifica dell’allegato I al presente Accordo non sarà considerato concesso e la proposta di emendamento sarà accettata solo nel momento in cui tale Amministrazione avrà notificato al Segre- tario generale che l’autorizzazione o l’approvazione richieste sono state ottenute. Se tale notifica non viene eseguita nel termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la proposta di emendamento è stata comunicata a tale amministrazione, oppure se, nel termine di sei mesi sotto specificato, l’amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula un’obiezione contro l’emendamento proposto, tale emendamento non sarà approvato.
5. Ogni emendamento approvato sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale comunicazione.
Procedura di emendamento degli allegati II e III al presente Accordo
Art. 9
1. Gli allegati II e III al presente Accordo potranno essere emendati con la procedu- ra definita nel presente articolo.
2. Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte agli allegati II e III al presente Accordo sarà esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa (CEE).
3. Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale mag- gioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, tale emendamento sarà comunicato, per accettazione, alle amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.
4. Tale emendamento sarà accettato se, entro sei mesi dalla data di tale comunica- zione, meno di un terzo delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti avrà notificato al Segretario generale la propria obiezione all’emendamento.
5. Ogni emendamento approvato sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di tale comunicazione, salvo per le Parti contraenti che, conformemente all’articolo 9 paragrafo 4, abbiano dichiarato entro sei mesi dalla data di tale comunicazione di rifiutare tutto o parte dell’emendamento.3
Notifica dell’indirizzo dell’Amministrazione alla quale debbono essere comunicate le proposte di emendamento agli allegati al presente Accordo
Art. 10
Ogni Stato, nel momento in cui firmerà, ratificherà, accetterà o approverà il presente Accordo o vi aderirà, notificherà al Segretario generale il nome e l’indirizzo della propria amministrazione a cui debbono essere comunicate, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente Accordo, le proposte di emendamento agli allegati a tale Accordo.
Denuncia dell’Accordo e cessazione della sua validità
Art. 11
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuta la notifica.
3 Nuovo testo giusta l’emendamento entrato in vigore il 15 gen. 2008 (RU 2008 3969).
Art. 12
Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a otto nel corso di qualsiasi periodo di tempo di dodici mesi consecutivi.
Composizione di controversie
Art. 13
1. Ogni controversia fra due o più Parti contraenti in relazione all’interpretazione o all’applicazione dei presente Accordo, che le Parti in contrasto non saranno riuscite a risolvere con negoziati o in altro modo, sarà sottoposto ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in contrasto lo richiede e sarà, di conseguenza, rinviato ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in contrasto. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato, le Parti in contrasto non riescono a trovare un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di queste Parti potrà richiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di desi- gnare un arbitro unico davanti al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.
2. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sarà vincolante per le Parti contraenti in controversia.
Limiti dell’applicazione del presente Accordo
Art. 14
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di proibire ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessa- rie per la propria sicurezza esterna o interna.
Dichiarazione relativa all’articolo 13 del presente Accordo
Art. 15
Ogni Stato potrà, nel momento in cui firmerà il presente Accordo o deporrà il pro- prio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che esso non si considera vincolato dall’articolo 13 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 13 nei confronti di qualsiasi delle Parti contraenti che abbia fatto tale dichiarazione.
Notifiche alle Parti contraenti
Art. 16
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all’articolo 5:
a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtù dell’articolo 5;
b) la data di entrata in vigore del presente Accordo in virtù dell’articolo 6;
c) la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo confor- memente al paragrafo 2 lettera c) dell’articolo 7, ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 e all’articolo 9;
d) le denunce in virtù dell’articolo 11;
e) l’abrogazione del presente Accordo in virtù dell’articolo 12.
Deposito del testo del presente Accordo presso il Segretario generale
Art. 17
Successivamente al 31 dicembre 1976, l’originale del presente Accordo sarà deposi- tato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all’articolo 5 del pre- sente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il quindici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 27 maggio 20094
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania | 2 agosto | 2006 A | 1° ottobre | 2006 |
Armenia | 9 giugno | 2006 A | 7 settembre | 2006 |
Azerbaigian | 16 agosto | 1996 A | 14 novembre | 1996 |
Belarus* | 17 dicembre | 1982 A | 17 marzo | 0000 |
Xxxxxx | 15 aprile | 1985 A | 14 luglio | 1985 |
Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 0000 |
Xxxxxxxx | 17 novembre | 1977 | 15 marzo | 1983 |
Ceca, Repubblica* | 2 giugno | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 2 febbraio | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
Danimarca | 2 novembre | 1987 A | 31 gennaio | 1988 |
Finlandia | 19 novembre | 1991 A | 17 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 15 dicembre | 1982 A | 15 marzo | 1983 |
Georgia | 30 agosto | 1995 A | 28 novembre | 1995 |
Germania | 3 agosto | 1978 | 15 marzo | 1983 |
Grecia | 11 ottobre | 1988 A | 9 gennaio | 1989 |
Italia | 2 luglio | 1981 A | 15 marzo | 1983 |
Kazakstan | 17 luglio | 1995 A | 15 ottobre | 1995 |
Lettonia | 12 giugno | 1997 A | 10 septembre | 1997 |
Lituania | 27 agosto | 1993 A | 25 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 20 novembre | 1981 | 15 marzo | 1983 |
Macedonia | 20 dicembre | 0000 X | 00 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 25 maggio | 2006 A | 23 agosto | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Norvegia | 14 settembre | 1992 A | 13 dicembre | 1992 |
Paesi Bassi* | 12 dicembre | 1979 A | 15 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 9 novembre | 1984 | 7 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 8 gennaio | 1991 A | 8 aprile | 1991 |
Romania* | 2 luglio | 1985 A | 30 settembre | 1985 |
Russia | 14 dicembre | 1982 A | 15 marzo | 1983 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Svezia | 27 ottobre | 1992 A | 25 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 5 agosto | 1988 | 3 novembre | 1988 |
Turchia | 16 ottobre | 1992 A | 14 gennaio | 1993 |
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Ucraina* 29 dicembre 1982 A 29 marzo 1983
Ungheria* 1° settembre 1978 A 15 marzo 1983
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.