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CAPITOLATO TECNICO |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 3 ANNI – CIG 9381242DCA |
1. FINALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha come oggetto l’affidamento, mediante stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La procedura aperta in oggetto si svolge mediante la piattaforma di Net4Market, xxx.xxx0xxxxxx.xxx. e ha l'obiettivo di individuare la Agenzia per il Lavoro (d’ora in avanti Agenzia) in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, delle figure professionali ascrivibili alle categorie di seguito riportate.
• Operatore Cimiteriale ⮚ CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE • Livello C3. Qualifica: Operaio. Mensilità: 14 Lordo mese € 1.632.24 L'IVA è esclusa e verrà applicata solo sul compenso DESCRIZIONE TARIFFA STANDARD Ordinario € 19,75 Festività € 19,75 Rateo ferie/permessi € 4,40 Supplementare 32% € 19,60 |
• Operatore Amministrativo, con riferimento alla prima posizione economica del vigente ⮚ CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE • Livello B2. Qualifica: impiegato amministrativo/commerciale. Mensilità: 14 Lordo mese € 1.907,65 |
DESCRIZIONE | TARIFFA STANDARD |
Ordinario | € 22.85 |
Festività | € 22.85 |
Rateo ferie/permessi | € 5.10 |
Supplementare 32% | € 22.55 |
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il luogo di svolgimento del servizio è il complesso cimiteriale della Certosa BO e di Bologna Borgo Panigale e del Polo crematorio di Borgo Panigale nel territorio comunale di Bologna.
3. VALORE ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi degli articoli 35 e 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’accordo quadro è stabilito, per tutta la sua durata, in complessivi € 350.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Tale importo include il monte retributivo inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall’agenzia aggiudicataria nonché della prestazione di tutti i servizi connessi (quali l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione).
Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.
Il raggiungimento dell’importo massimo contrattuale indicato sopra non è garantito.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito delle “Richieste di Somministrazione” che saranno emesse sulla base dell’effettivo bisogno di personale.
L’operatore economico aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo compensativo nel caso in cui la stazione appaltante affidi appalti cumulativamente per importi anche drasticamente minori.
La Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto attuativo, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il prezzo offerto dall’Agenzia per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinato da parte della medesima in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza che tengano anche conto del rischio di impresa derivante da possibili assenze per malattie, infortunio e permessi dei lavoratori. Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento e di quanto previsto al successivo articolo sulla revisione dei prezzi.
Il prezzo offerto è espresso in termini di moltiplicatore unico, fisso ed invariabile per tutte le categorie. Il moltiplicatore unico offerto verrà applicato al costo base orario vigente ai sensi del vigente CCNL.
L'IVA è esclusa e verrà applicata solo sul compenso
Il moltiplicatore unico orario (mark up) indicato in offerta da ciascuna Impresa si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
Per il servizio oggetto del presente Capitolato, Bologna Servizi Cimiteriali si obbliga a corrispondere all’Impresa aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo orario determinato dal prodotto aritmetico tra il mark up offerto e la tariffa oraria lorda prevista per ogni categoria professionale indicata, sulla base del CCNL attualmente vigente
Il moltiplicatore unico orario deve essere espresso con valore maggiore di 1,000, con arrotondamento fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, e rappresenta il coefficiente che, moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, determina il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
Il prezzo offerto in termini di coefficiente moltiplicatore unico dovrà remunerare tutti i seguenti elementi:
• Ricerca e selezione del personale
• Retribuzione dei lavoratori
• Xxxxx contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie fornitrici di lavoro temporaneo
• Quota assicurativa INAIL
• Rateo TFR
• Rateo ferie
• Oneri relativi al Fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei
• Festività soppresse e festività infrasettimanali
• Sostituzione del personale
• Attività di formazione
• Utile di agenzia
Gli eventuali buoni pasto laddove dovuti in base alla prestazione oraria, saranno erogati direttamente da Bologna Servizi Cimiteriali Srl.
La tariffa oraria è stata determinata per ciascuna categoria di appartenenza ai sensi del vigente CCNL, in funzione dello stipendio tabellare e delle ulteriori specifiche ivi previste. In via esemplificativa le tariffe orarie sono riportate nella tabella in allegato A) al presente Capitolato.
In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto, l'Agenzia fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
Il Lavoratore sarà interamente retribuito dal Fornitore e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dalla Committente, come definito negli articoli successivi.
5. DURATA
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dall’avvio delle prestazioni. Tali termini costituiscono rispettivamente termine iniziale e finale del rapporto con l’impresa aggiudicataria.
Bologna Servizi Cimiteriali Srl si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.50/2016 e s.mm.ii.
7. PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI
I lavoratori somministrati a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate nelle “Richieste di Somministrazione” previste per i seguenti inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. di riferimento. In linea con quanto previsto dall’art. 35 comma 1, D. Lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nella Richiesta di Somministrazione.
Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL di categoria per i lavoratori somministrati. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’Agenzia sarà tenuta a procedere alla sostituzione del prestatore di lavoro.
8. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale operativa nell'ambito del territorio della Provincia di Bologna. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non disponga di una sede nell'ambito del citato territorio, dovrà comunque impegnarsi a costituirla entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nella “Richiesta di Somministrazione” saranno specificati:
• il numero di unità lavorative richieste;
• i requisiti delle predette unità lavorative;
• la tipologia di attività da svolgere;
• il luogo di lavoro;
• la durata presunta della prestazione lavorativa;
• l’orario di lavoro dell’unità somministrata;
• i dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dall’ATC appaltante inquadrati nel medesimo profilo.
L’appaltatore dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi.
L’appaltatore dovrà far pervenire tempestivamente e comunque al massimo entro 7 giorni un numero minimo di 3 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, ed immediatamente disponibile alla presa in servizio.
Sulla base dei curricula inviati, potrà essere richiesta all’appaltatore l’organizzazione di colloqui di valutazione di idoneità all’espletamento delle mansioni richieste.
Successivamente all’invio dei curricula e, ove effettuati, allo svolgimento dei colloqui, sarà comunicato all’Appaltatore il nominativo del soggetto selezionato.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento.
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL.
La contribuzione previdenziale dovuta dall’appaltatore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione. La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL, comunicata nella Richiesta di Somministrazione.
L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso la sede di lavoro e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.
Il personale somministrato dovrà essere istruito e formato, a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.
L’Agenzia corrisponderà all’Appaltatore il corrispettivo determinato dal prodotto del moltiplicatore unico (come risulta dall’offerta economica presentata) per le ore effettivamente prestate.
In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all’appaltatore, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
L’Appaltatore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell’Agenzia, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente, ivi comprese, in caso d’infortuni, le relative denunce.
L’Agenzia aggiudicataria garantisce inoltre la prestazione dei servizi connessi quali la ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione, in particolare l’Agenzia garantisce:
• la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
• di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
• di trasmettere al Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
• di comunicare all’Agenzia l’eventuale assenza del lavoratore e di sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta. Qualora le assenze a qualsiasi titolo del lavoratore superino i 2 giorni naturali e consecutivi, e se richiesto dal committente, l’Agenzia provvederà a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell’assenza entro 2 giorni lavorativi;
• l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale somministrato possa venire a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
• di accertare l’idoneità psico-fisica all’impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tale accertamento sono ad esclusivo carico dell’Agenzia;
• di informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015.
9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo forniti dalla Agenzia verranno esercitate dall'impresa aggiudicataria, come previsto dall'art. 35, comma 6 D.Lgs. n. 81/2015.
L’agenzia comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70.
L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza la stazione appaltante di tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
10. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’accordo quadro dovrà essere stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’Art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario.
Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.
Nel caso di mancato versamento, l’Agenzia ha facoltà di trattenere dalla cauzione provvisoria, di cui all’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.
I singoli contratti di somministrazione dovranno essere stipulati in forma scritta e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
Eventuali xxxxxxxx xxx inserite che si configurino come elusive o incompatibili con le disposizioni di Capitolato dovranno considerarsi come non apposte, ove non approvate specificatamente in deroga da parte dell'ATC aggiudicatrice in maniera espressa;
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
Contratti attuativi
L’Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti attuativi all’operatore economico affidatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo.
Con la conclusione dell’Accordo quadro l’affidatario si impegna a svolgere tutti i servizi che saranno richiesti, entro il limite massimo dell’importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare interventi nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso, costituendo l’accordo quadro la regolamentazione per la stipula di eventuali futuri contratti attuativi specifici, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle sue necessità.
I contratti attuativi che, nel corso della durata dell’accordo quadro, saranno aggiudicati all’operatore
economico che risulterà affidatario saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art 3 comma 1 lett
e) del Codice, sulla base del numero di ore di lavoro temporaneo erogate.
La stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore per ogni ora ordinata e correttamente erogata dal prestatore di lavoro, il costo orario base dei relativi profili professionali, oltre al moltiplicatore unico offerto in sede di gara per l’affidamento dell’accordo quadro ed IVA nei termini di legge.
I contratti attuativi saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
I singoli contratti attuativi saranno finanziati con fondi della stazione appaltante.
I contratti attuativi verranno stipulati mediante ordine di servizio, emesso, tramite PEC, dal Direttore
dell’Esecuzione, il quale dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:
• Codice o numero di riconoscimento dell’ordine;
• Data dell’ordine;
• Tipologia di contratto;
• Elenco dettagliato dei servizi da attuare e loro esatta ubicazione;
• Data di inizio e durata del contratto.
11. GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L’aggiudicatore ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, comma 7 del D.Lgs.50/2016, sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
12. VARIANTI MIGLIORATIVE
L’appaltatore per tutta la durata del contratto deve mettere in atto le varianti migliorative proposte qualora siano state ritenute accettabili dalla stazione appaltante in sede di gara.
La remunerazione delle varianti è in ogni caso compresa nel compenso d’agenzia offerto dall’appaltatore in sede di gara.
13. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla
G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre,
ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG);
In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
• Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;
• Quantitativo delle ore effettivamente lavorate – ivi comprese quelle relativo al servizio straordinario eventualmente prestato - nel mese di fatturazione;
• Costo orario finito;
• Totale costo ore lavorate;
• Margine dell’agenzia;
• IVA sul margine dell’agenzia;
• Totale complessivo della fattura.
Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate.
L’agenzia si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24;
Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l’aggiudicatore sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
L'Agenzia di somministrazione non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.
L'Agenzia di somministrazione si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
18. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
19. INADEMPIMENTO E PENALI
In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nel presente capitolato che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda potrà contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell’agenzia assegnataria. Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà dell’Azienda l’applicazione delle penali previste successivamente. In particolare, tali penali verranno applicate con le modalità sotto riportate in caso di ritardo nell’avvio dei prestatori di lavoro o nelle sostituzioni degli stessi in difformità da quanto previsto nel presente capitolato.
L’Agenzia aggiudicataria potrà incorrere nelle penalità di seguito previste in caso di inadempienza e/o ritardo nelle prestazioni dovute e violazione della privacy.
L’ammontare della penale potrà variare a seconda della gravità dell’inadempienza da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00. In ogni caso, nella ipotesi di ritardo nella somministrazione/sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Per violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio e/o tutela della privacy che per gravità non rientra nei casi di risoluzione, potrà essere applicata una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00.
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Agenzia aggiudicataria per iscritto tramite PEC.
L’Agenzia aggiudicataria potrà contro dedurre entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione. Le penali verranno inderogabilmente applicate se l’Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all’Agenzia.
Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto.
L’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 4% del valore del singolo contratto di somministrazione.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice l’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10 % dell’importo contrattuale, pena la risoluzione dell’accordo quadro.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sull’eventuale cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti. In tal caso, l’Agenzia si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).
Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.
20. RECESSO
BSC si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto fatta salva la conclusione dei contratti di somministrazione a termine in essere.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a venti giorni prima della data di recesso, da comunicarsi all’impresa per iscritto a mezzo PEC; la stazione appaltante si obbliga a pagare all'Agenzia un'indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, il si provvederà a recedere dal contratto nei casi previsti dal D.lgs. 159/2011.
In caso di intervenuto recesso dal contratto per le motivazioni previste nel comma precedente si provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. In tal caso sorge, altresì, il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni sopra precisate.
21. RISOLUZIONE
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
b) gravi manchevolezze nel servizio;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
d) altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.
Clausole risolutive espresse
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:
a) applicazione di quattro penali;
b) inadempimento dell’appaltatore all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni e i contributi dovuti per legge decorsi più di cinque giorni dal termine previsto nel contratto (giorno 15 del mese successivo alla prestazione);
c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) accertamento della sussistenza in capo alla ditta, di una delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATC;
f) cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
g) qualora l'Impresa persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione del servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato;
h) mancato rispetto gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
La Stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto ovvero la decadenza dell'aggiudicazione qualora il Prefetto:
a) dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b) fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 159/2011;
In caso di risoluzione per grave inadempimento e/o grave ritardo l'ATC si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto da parte della Stazione Appaltante di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente;
L'affidamento a terzi è notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente mediante PEC con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi;
All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese in eccesso sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti sui beni dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente;
L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.
22. REVISIONE DEI PREZZI
Come stabilito dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022, i prezzi indicati nell’offerta economica saranno soggetti, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale, ove sussistano i presupposti, a revisione annuale, sulla base di quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
23. CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata, da parte dell’aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.
24. RINVIO A NORME GENERALI
Per quanto non risulta espressamente disciplinato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.
25. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di L’Aquila.
26. SPESE IMPOSTE E TASSE
Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.
27. RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
L'Impresa aggiudicatrice ha l'obbligo di produrre la documentazione (ossia: cauzione definitiva, versamento spese contrattuali, imposta di bollo) necessaria per procedere alla stipula del contratto in forma pubblico - amministrativa entro 10 giorni dalla richiesta, salvo caso fortuito o forza maggiore pena l'incameramento della cauzione provvisoria.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente di Bologna Servizi Cimiteriali Srl coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.