Friuli Innovazione
Friuli Innovazione
Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 – Garanzie di esecuzione
Art. 4 - Cessione del contratto e dei crediti Art. 5 - Subappalto
Art. 6 - Aumento o diminuzione della prestazione Art. 7 - Rinnovo e proroga
Art. 8 - Revisione dei prezzi
Art. 9 - Esecuzione del contratto - consegna
Art. 10 - Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto Art. 11 - Garanzia
Art. 12 - Campionatura (Vendita su campione) Art. 13 - Collaudo
Art. 14 - Accettazione beni e servizi Art. 15 - Pagamento del corrispettivo Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione del contratto Art. 18 - Foro competente
Art. 19 - Clausola finale
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture stipulati da Friuli Innovazione, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli contratti e/o documenti negoziali.
2. L’attività contrattuale di Friuli Innovazione è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, dai capitolati speciali di fornitura e dai singoli contratti.
3. Quanto alla fase di scelta del contraente privato, Friuli Innovazione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, applica il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data ….
4. Per “documenti negoziali” si intendono gli atti adottati e stipulati al fine di disciplinare l’affidamento dell’appalto ovvero la sua esecuzione, compresi: la determinazione di contrarre, la lettera di invito, l’avviso di gara, il capitolato, il contratto.
Art. 2 – Decorrenza e durata del contratto
1. Il contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.
2. La durata è stabilita dai documenti negoziali o dal contratto. Sono ammessi rinnovi e proroghe nei modi indicati dall’art. 7.
Art. 3 – Garanzie di esecuzione
1. Friuli Innovazione, in ragione del valore o della complessità dell’appalto, ha facoltà di richiedere la costituzione di una cauzione a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme indebite che Friuli Innovazione abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto.
2. La cauzione di cui al comma precedente ammonta al 10% dell’importo contrattuale, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016.
3. Resta salva ed impregiudicata ogni azione per maggiori danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. La cauzione è mantenuta per tutta la durata del contratto e, pertanto, è obbligo del contraente prorogarla o rinnovarla in caso di proroghe o rinnovi del contratto.
5. Terminata l’esecuzione del contratto, la cauzione rimane valida e resta depositata presso Friuli Innovazione per un periodo di almeno 120 giorni.
6. La mancata costituzione della cauzione può determinare la revoca dell’affidamento, e l’affidamento dell’appalto ad altra impresa. In tale caso, l’impresa che subisce la revoca può rispondere dei danni derivanti dal maggior esborso a carico di Friuli Innovazione.
Art. 4 – Cessione del contratto e dei crediti
1. Salvi i casi autorizzati dalla legge (art. 106 co. 1 del Decreto Legislativo 50/2016) è vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto.
2. In caso di violazione del comma precedente, Friuli Innovazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è opponibile a Friuli Innovazione solo se stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata con raccomandata A/R. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
Art. 5 – Subappalto
1. L’esecuzione di tutto o di parte del contratto può essere subappaltata previa autorizzazione scritta da parte di Friuli Innovazione. A tale fine, il contraente presenta a Friuli Innovazione apposita istanza scritta, indicando le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.
2. Rimane invariata la responsabilità dell’impresa appaltatrice, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3. L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 6 – Aumento o diminuzione della prestazione
1. Friuli Innovazione si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in aumento o diminuzione, della prestazione, che la controparte è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purchè contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell’importo contrattuale, Friuli Innovazione provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario.
3. Nell’ambito del contratto stipulato con il fornitore, Friuli Innovazione può richiedere o concordare, entro il limite dell’importo originario, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore.
Art. 7 – Rinnovo e proroga
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto ovvero dalla documentazione negoziale, Friuli Innovazione può procedere al rinnovo del contratto, verificate le condizioni di convenienza e di interesse al rinnovo.
3. Accertata la sussistenza delle suddette ragioni e acquisita la disponibilità del contraente, le parti procedono al rinnovo del contratto per iscritto. Salva diversa previsione, il rinnovo ha la medesima durata del contratto rinnovato ed è soggetto alle medesime disposizioni.
4. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, Friuli Innovazione può disporre la proroga del contratto per una sola volta, con provvedimento motivato, alle condizioni originarie, per un periodo espressamente indicato nell’atto di proroga.
Art. 8 – Revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile, salvi i casi previsti dall’art. 106 co.1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Art. 9 – Esecuzione del contratto - consegna
1. Il contraente è tenuto all’esecuzione del contratto a regola d’arte, secondo gli usi commerciali. Nell’esecuzione, il contraente è tenuto alla diligenza del professionista.
2. Ove non diversamente previsto dal contratto o dalla documentazione negoziale, la prestazione a carico del contraente avviene sulla base del corrispondente ordine emesso da Friuli Innovazione, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
3. Il contraente effettua la prestazione, xxx comprese le consegne, a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto o nella documentazione negoziale.
4. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati da Friuli Innovazione. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi.
5. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, Friuli Innovazione ha facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
6. Le consegne dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine.
7. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione di lavori o servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture di Friuli Innovazione.
8. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura di Friuli Innovazione, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel contratto o nella documentazione negoziale.
9. All’atto della consegna il contraente – se richiesto – redige, in contraddittorio con Friuli Innovazione, un verbale nel quale dovranno essere indicati: i) la data di ricezione dell’ordine di fornitura; ii) la data di consegna; iii) il numero d’ordine.
00.Xx alternativa al succitato verbale, le parti possono, di comune accordo, utilizzare il Documento di Trasporto, se riporta i dati indicati nel precedente comma.
11.Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere a Friuli Innovazione l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. In tale caso Friuli Innovazione ha facoltà di recedere dal contratto.
00.Xx contraente deve avvalersi di proprio personale idoneo e qualificato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di xxxxx, ritardi, errori e/o omissioni.
13.Nell’esecuzione del contratto con Friuli Innovazione, il contraente si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la prestazione contrattuale.
14.Nel caso di prestazione di servizi, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati a Friuli Innovazione prima dell’avvio del servizio e ogni qual volta siano sostituiti.
15.Friuli Innovazione si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
00.Xx personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del contraente anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte di Friuli Innovazione non diminuisce le responsabilità del contraente per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione della prestazione contrattuale, né la responsabilità per eventuali danni a cose o persone.
Art. 10 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
1. La regolare esecuzione dei contratti è verificata dal responsabile del procedimento di Friuli Innovazione o da persona da costui delegata.
2. Nei contratti di fornitura, Friuli Innovazione – se possibile – provvede all’immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche della documentazione negoziale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorrano accertamenti successivi, la verifica è effettuata entro il termine pattuito nel contratto o, in assenza, entro il termine di 30 giorni dalla scoperta del difetto di funzionamento (art. 1512 c.c.).
3. Friuli Innovazione si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal contraente.
4. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
5. I prodotti che presentassero vizi, difetti produttivi o di funzionamento o difformità rispetto alle specifiche qualitative richieste, sono sostituiti dal fornitore nei tempi indicati nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto di Friuli Innovazione di risolvere il contratto.
6. I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
Art. 11 – Garanzia
1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti per vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nel contratto o nella documentazione negoziale.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denunzia da parte di Friuli Innovazione, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, è effettuata da parte di Friuli Innovazione entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta di Friuli Innovazione, sottopone a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all’impresa fornitrice l’effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.
5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvede Friuli Innovazione, addebitando ogni spesa o maggior costo al fornitore medesimo.
6. Friuli Innovazione, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corso.
7. Per gli appalti di lavori si applicano le diverse disposizioni di legge in materia di garanzie per vizi dell’opera (artt. 1665 ss. c.c.).
Art. 12 – Campionatura (Vendita su campione)
1. Il contratto o la documentazione negoziale possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall’impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata, restano depositati presso Friuli Innovazione per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi si fa fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. Friuli Innovazione può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa.
Art. 13 – Verifica di conformità e collaudo
1. Nel caso di fornitura, ove previsto dalla documentazione negoziale, la merce viene sottoposta a verifica di conformità, allo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
2. La fornitura s’intende accettata da Friuli Innovazione solo in caso di verifica con effetto positivo.
3. L’operazione di verifica di conformità, per quanto possibile, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza del responsabile del procedimento ovvero di professionisti individuati da Friuli Innovazione medesimo, alla presenza di persona incaricata dall’impresa fornitrice.
4. La verifica è documentata da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa, redatto al termine del montaggio dell’apparecchiatura ove necessario.
5. In caso di difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti emergenti all’esito della verifica, il fornitore è obbligato a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale.
6. In caso di consegna parziale della merce oggetto della fornitura, Friuli Innovazione può richiedere che si proceda ad una verifica parziale al fine di utilizzare la merce consegnata. Conseguentemente, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna merce, dalla data della rispettiva verifica.
7. Per gli appalti di lavori si applicano le diverse disposizioni di legge in materia di collaudo (art. 102 D.Lgs. 50/2016).
Art. 14 – Accettazione beni e servizi
1. In alternativa rispetto alla procedura di cui all’articolo precedente, qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa avviene con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.
2. L’accettazione con presa in carico della merce non esonera il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.
3. In caso di prestazione di servizi, l’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dal contratto o dalla documentazione negoziale.
Art. 15 – Pagamento del corrispettivo
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, il contraente dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente;
2. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
3. Salvo diversa previsione, il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento fattura.
Art. 16 – Penali
1. L’impresa è soggetta all’applicazione di penali in caso di:
a) ritardo nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità pattuite;
b) ritardo nella sostituzione di prodotti, parti, materiali o componenti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
2. Salve diverse previsioni definite nella documentazione negoziale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini contrattuali, Friuli Innovazione potrà applicare una penale pari al 2% della prestazione contrattuale non eseguita, sino a concorrenza dell’importo del contratto.
3. In caso di ritardi reiterati, Friuli Innovazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale ed addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato in conseguenza dell’affidamento del contratto ad altra impresa, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
4. L’ammontare della penale è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
5. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il contraente dall’adempimento del contratto, salva l’applicazione del comma 3.
Art. 17 – Risoluzione del contratto
1. Friuli Innovazione, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, può assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende senz’altro risolto.
2. Friuli Innovazione, inoltre, può, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a) frode, grave negligenza, grave violazione di obblighi di legge e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
b) reiterati ritardi (v. articolo precedente, comma 3);
c) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di affidamento;
d) perdita dei requisiti richiesti dalla legge o dalla documentazione negoziale per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
e) cessazione dell’attività d’impresa ovvero esecuzione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
f) cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto non autorizzati;
e) morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.
3. In seguito alla risoluzione del contratto, Friuli Innovazione può affidare l’appalto o la porzione residua di esso ad altra impresa.
4. All’impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute da Friuli Innovazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
5. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, possono essere compensate con eventuali crediti del contraente nei confronti di Friuli Innovazione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
7. Friuli Innovazione potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di affidamento l’impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto per una delle circostanze previste dal presente articolo.
Art. 18 – Foro competente
1. Per tutte le controversie comunque connesse all’interpretazione o esecuzione del contratto, delle presenti condizioni generali ovvero della documentazione negoziale è competente esclusivamente il Foro di Udine.
Art. 19 – Clausola finale
1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni generali, si rinvia alla documentazione negoziale, al contratto, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
Udine, …
(Friuli Innovazione) (…)
Ai sensi dell’art. 1341 co. 2 del Codice Civile, vengono espressamente approvate le seguenti clausole: Art. 1
- Ambito di applicazione e principi generali, Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto, Art. 3 – Garanzie di esecuzione, Art. 4 - Cessione del contratto e dei crediti, Art. 5 – Subappalto, Art. 6 - Aumento o diminuzione della prestazione, Art. 7 - Rinnovo e proroga, Art. 8 - Revisione dei prezzi, Art. 9 - Esecuzione del contratto – consegna, Art. 10 - Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto, Art. 11 – Garanzia, Art. 12 - Campionatura (Vendita su campione), Art. 13 – Collaudo, Art. 14 - Accettazione beni e servizi, Art. 15 - Pagamento del corrispettivo, Art. 16 – Penali, Art. 17 - Risoluzione del contratto, Art. 18 - Foro competente, Art. 19 - Clausola finale.
(Friuli Innovazione) (…)