Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente
- Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 14 marzo 2013, dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’Intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
Il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo con l’odierno resistente. Egli lamenta il mancato riscontro dell’intermediario ai propri reclami con i quali chiedeva delucidazioni relativamente al tasso d’interesse applicato sul mutuo ed alla durata del finanziamento. La richiesta viene ripetuta nel ricorso.
L’intermediario eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso «in quanto [...] non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009», mentre il contratto de quo è stato concluso nell’anno 2003.
Nel merito, l’intermediario, premessa la descrizione del contratto, osserva che in forza del
«contratto di Risparmio Edilizio, [...] il Ricorrente si è impegnato a fare versamenti di quote mensili di risparmio (nel caso specifico di quote mensili di euro 66,25), che hanno permesso, ad una certa data contrattualmente prevista e chiamata ‘data di assegnazione’, di ottenere il mutuo ‘di assegnazione’, che è di un importo pari alla differenza fra la somma sottoscritta ed il saldo del conto di Risparmio Edilizio fino a quel momento accumulato e comprensivo degli interessi maturati. Senza aspettare la data di assegnazione, tuttavia ed al fine di concedere al Ricorrente il denaro subito, [la banca] ha anticipato la somma [di euro 10.000,00], attraverso un secondo prodotto, chiamato mutuo immediato (cioè un prefinanziamento del contratto di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx). II mutuo immediato è un mutuo
senza ammortamento del capitale. Il mutuo immediato ha una durata che va dall’erogazione dello stesso e fino alla data di assegnazione del Risparmio Edilizio e successiva compensazione. Rispetto a questo, il Ricorrente si è contrattualmente impegnato a fare versamenti di quote mensili (euro 33,75) di interessi al tasso fisso del 4,05% [...] nominale annuo oltre alla suddetta somma di risparmio per alimentare il corrispondente Risparmio Edilizio. In buona sostanza il mutuatario (Ricorrente), [...] restituisce i denari mutuati, pagando dapprima delle rate formate da una quota destinata ad estinguere gli interessi ed una quota destinata ad alimentare un risparmio. Successivamente, pagando delle rate formate da una quota destinata ad estinguere gli interessi e da una quota destinata all’ammortamento del capitale mutuato». «Tuttavia, [...] sulla copia del contratto [di mutuo] [...], all’art. 6 - Pagamento mensile, sono state erroneamente invertite le cifre e precisamente: [...] interessi 66,25 anziché euro 33,75 rata di risparmio del contratto di Risparmio Edilizio 33,75 anziché euro 66,25. Si è trattato, quindi, di un mero errore di scrittura, che può aver tratto in inganno il Ricorrente nel calcolo dell’interesse applicato. Errore comunque del quale ben poteva avvedersi il cliente mutuatario (Ricorrente), che invece, all’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo ha taciuto. Resta il fatto che il suddetto errore è stato immediatamente corretto e che al Ricorrente sono stati addebitati i giusti importi, come si può evincere dagli estratti conto, inoltrati allo stesso Ricorrente, successivi all’atto di mutuo».
Per quanto riguarda la durata del mutuo, «il termine finale non manca, solo che non può essere determinato con assoluta precisione nel contratto, come peraltro avverte [...] [l’] art. 5.4, in quanto eventuali differimenti, per un qualsivoglia motivo, della data di erogazione o modifiche di carattere legislativo (aumento o riduzione della ritenuta d’acconto sugli interessi maturati sulle rate di risparmio versate dal cliente) potrebbero determinare un prolungamento o una riduzione della durata del mutuo stesso. Resta inteso che, se non vi sono [...] modifiche [...], se i versamenti sono regolarmente effettuati e se non intervengono eventuali modifiche di carattere legale, il termine contrattualmente indicato (nello specifico anni 11) corrisponde alla durata effettiva del mutuo. A ciò va doverosamente aggiunto che la durata del contratto non è mai indeterminata. ma comunque determinabile».
DIRITTO
Il Collegio osserva che l’eccezione preliminare di improcedibilità non ha pregio, posto che la questione controversa non è relativa al momento genetico del contratto, ma agli obblighi di informazione a carico dell’intermediario che sono permanenti per tutta la durata del contratto.
Quanto al merito, il Collegio rileva che il ritardo della banca nel fornire al cliente le richieste delucidazioni in ordine al tasso d’interesse applicato sul mutuo non corrisponde alla correttezza dovuta nell’esecuzione del contratto, pertanto, richiama, sul punto, l’attenzione dell’intermediario al fine di evitare il ripetersi di condotte siffatte; tuttavia, il Collegio rileva che i chiarimenti forniti dalla resistente nelle controdeduzioni, ancorché tardivi, sono tali da soddisfare pienamente le richieste del ricorrente.
Quanto alla seconda censura, vale a dire quella mossa in ordine alla durata del finanziamento, il Collegio osserva che si tratta di rilievo eccessivo e pretestuoso in quanto la clausola del contratto è di limpida chiarezza in proposito recitando che: «la durata del mutuo viene stabilita in 11 anni circa, oltre il periodo intercorrente tra la data odierna e l’ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio della somma mutuata».
P.Q.M.
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dell’intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1