CONVENZIONE PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO
CONVENZIONE PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO
IN CONCOMITANZA CON IL CORSO DI STUDIO
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA
L’Università degli Studi dell’Insubria, di seguito Università o soggetto promotore, con sede a Varese (Va) in Xxx Xxxxxx 0, P. IVA: 02481820120 - C.F.: 95039180120, rappresentata dal Rettore pro- tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 20.03.1958, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,
E
l’Ordine degli Avvocati di Como, con sede in Como, Xxxxx Xxxxxxxx x. 0, X.X. 0000000000 x X. XXX 00000000000 nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Sassari il 22.10.1962, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’Ordine stesso.
VISTI
- L’art. 40 della Legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense, da ora L.P.);
- L’art. 41 della medesima legge ed in particolare il comma 6, lettera d, che prevede la
facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- L’art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016 n. 70;
- La convenzione quadro sottoscritta da CNF e Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e scienze giuridiche del 24.02.17
CONSIDERATO
- Che l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell’integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Che nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta da CNF e Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e scienze giuridiche del 24.02.17, è necessario predisporre una regolamentazione idonea ad applicarla al fine di rendere effettiva la previsione del predetto articolo 41, comma 6, lettera d, ed acconsentirne l’applicazione da parte dell’Università – Dipartimento di Giurisprudenza e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto e definizioni)
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 40, comma 1, Legge 247/12, disciplina l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense nell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, attivo presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (da qui in poi “l’Università”) e le modalità di svolgimento di tale semestre, individuando altresì i
requisiti necessari per richiedere l’anticipazione del tirocinio.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della legge, si intende:
a) Legge: La legge 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
b) Regolamento: il Decreto del Ministro della Giustizia 17.3.2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art- 41, comma 13 della L. 31.12.12 n. 247);
c) Tirocinio: il tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art- 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della L. 31.12.12 n. 247;
d) Corso di laurea: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG-01).
e) CFU: crediti formativi universitari.
f) Consiglio dell’Ordine: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como;
g) Università: Università degli Studi dell’Insubria.
Art. 2 (Anticipazione del tirocinio)
1. Gli studenti iscritti all’Università, corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, hanno la facoltà di anticipare, in costanza degli studi universitari, un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea. Il semestre deve essere interamente svolto prima della laurea.
2. Lo studente può chiedere l’anticipazione del tirocinio qualora ricorrano le seguenti condizioni:
A) È iscritto all’ultimo anno del corso di laurea;
B) È in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea;
C) Ha superato i seguenti esami: Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell’Unione Europea (IUS/14), Istituzioni di diritto privato (IUS/01), Istituzioni di diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Istituzioni di processuale penale (IUS/16) e Diritto amministrativo (IUS/10).
D) Con una media negli esami di almeno 27/30;
3. Per il proficuo svolgimento del semestre di tirocinio, il Consiglio di Dipartimento, con le
sottoscrizioni di cui all’art.5 comma 3, riconosce 6 CFU;
4. Ai fini del riconoscimento per il praticantato, lo studente deve comunque laurearsi entro 2 due anni successivi alla durata legale del corso. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
Art. 3 (Elenco degli studenti ammessi all’anticipazione)
1. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, richiedono l’inserimento del proprio nominativo in apposito elenco tenuto presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC), unitamente al curriculum vitae e alle indicazioni circa le proprie aree giuridiche d’interesse.
2. L’Ufficio di cui sopra aggiorna l’elenco degli studenti ammessi all’anticipazione del periodo di
tirocinio, verificando il permanere dei requisiti.
3. L’elenco, i suoi aggiornamenti e gli allegati di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi all’Ordine.
Art. 4 (Elenco degli studi legali)
1. L’Ordine predispone e aggiorna l’elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato.
2. Ai fini della formazione dell’elenco di cui al comma 1, l’Ordine può avvalersi della collaborazione
delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
3. Lo studio legale che accetta l’inserimento nell’elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.
4. L’elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto
Economia e Culture (DIDEC), unitamente alle informazioni di cui al comma 3.
5. La Segreteria didattica del Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DIDEC) provvede, senza indugio, a rendere disponibile il suddetto elenco agli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense.
Art. 5 (Domanda di anticipazione)
1. Gli studenti inseriti nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, durante l’ultimo anno del corso di laurea in parola, potranno presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell’art. 41, comma 3 della L.P. e corredata:
A) dell’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, della presente Convenzione, nonché di quelli di cui all’art. 17, comma 1, lettere a), d), f), g) ed h) della legge;
B) dell’indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, il quale
deve essere iscritto presso l'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Como;
C) dell’indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento;
D) del progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento.
2. Ai sensi dell’art. 41, comma 6, della legge, il semestre anticipato di tirocinio può essere svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. Le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell’Ordine.
3. Il Consiglio dell’Ordine, che ha anche potere di valutare nel merito l’idoneità del programma formativo, delibera l’iscrizione all’apposito Registro applicando l’art. 17, comma 7 della legge, ad eccezione della previsione relativa al termine entro il quale dovrà essere emessa la delibera, che nel presente caso è di 45 giorni dalla presentazione della domanda, salva la richiesta di integrazioni dell’istanza, che sospende detto termine finché gli approfondimenti o i documenti richiesti non
perverranno al Consiglio dell’Ordine.
Art. 6 (Svolgimento del semestre anticipato)
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore a settimana secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all’art. 3, comma 1, lettera D).
2. Il tutor accademico vigila sull’andamento della pratica anticipata attraverso colloqui con lo
studente a cadenza almeno bimestrale.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di 12, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.M.70/16 e dal Regolamento del COA.
5. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente
tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 4 del Regolamento.
6. D’intesa tra il professionista ed il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della dissertazione finale per l’esame di laurea.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti (oltre che nel caso previsto dall’art. 1, comma 4 della presente Convenzione) quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro 60 giorni, a confermare l’iscrizione nel Registro dei Praticanti.
8. Ai sensi dell’art. 41, comma 11, della L.P. il tirocinio del praticante studente non determina
il diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’art. 42 della L.P., ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.
10. Per il conseguimento della compiuta pratica almeno un semestre, successivo all'anticipazione regolata dalla presente convenzione, deve essere in ogni caso svolto presso un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati o presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.41 comma 7 della L.247/12.
Art. 7 (Relazione finale)
1. Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell’Ordine che provvede alle
valutazioni prescritte dalla legge.
3. Se la relazione è sottoscritta, oltre che dal tutor accademico, anche dal Direttore di Dipartimento,
ciò comporta l’assegnazione dei CFU di cui all’art. 2 comma 3 della presente convenzione.
4. Ai sensi dell’art. 8 comma 6 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17
marzo 2016 n. 70, il Consiglio dell’Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell’Ordine non rilascia l’attestato. In questo caso il praticante e l’avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l’art. 17 comma 7 della L. 247/12.
Art. 8 (Trattamento e tutela dei dati personali)
1. Le parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell’espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.
2. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l’obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
Art. 9 (Durata della convenzione)
1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.
Art. 10 (Registrazione e spese)
3. Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L’Imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi dell’Insubria (autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 32,00. Metà della quota sarà rimborsata dall’Ordine degli Avvocati di Como.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R.
131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Art. 11 (Disposizione finale)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.
Università degli Studi dell’Insubria, in persona del Rettore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxxxxx Organizzazione:INSUBRIA/95039180120 Data:21/12/2020 17:31:43
Ordine degli Avvocati di Como in persona del Presidente Avv. Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
O = non presente C = IT