DISCIPLINARE D’ONERI (CONTRATTO)
DISCIPLINARE D’ONERI (CONTRATTO)
Tra
La Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (nel seguito detta CNAO o “la Committente”), con sede unica in Pavia, Strada Campeggi, 53, CAP 27100 – Codice Fiscale n. 97301200156
– nella persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxx,
e
con sede legale in
nella persona di
------------------------------ nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito “la Società” o “il Fornitore”
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - definizioni
Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:
⮚ “Aggiudicatario”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
⮚ “Contratto”: il presente documento così come integrato dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dall’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
⮚ “Fornitura”: la consegna presso la Fondazione CNAO di prodotti hardware, licenze software e servizi relativi ai prodotti realizzati e commercializzati da National Instruments Corporation cosi come specificato nel capitolato tecnico
⮚ “Disciplinare di gara”: il disciplinare del bando a partecipare alla gara, pubblicato da Fondazione CNAO;
⮚ “Offerta”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultante dal relativo verbale;
⮚ “ Listino”: il dettaglio dei prezzi unitari di ogni lotto riportato nelle offerte economiche (allegato: OFFERTA ECONOMICA)
⮚ “Specifiche Tecniche”: il documento, denominato “CAPITOLATO TECNICO”, allegato al Disciplinare di gara, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche minime della fornitura, così come eventualmente integrato e specificato dall’Offerta.
Articolo 2 - oggetto
Il presente disciplinare regola la fornitura di prodotti hardware, licenze software e servizi relativi ai prodotti realizzati e commercializzati da National Instruments Corporation da parte dell’aggiudicatario relativamente ai lotti n. xxx (da inserire in fase di contratto), per i quantitativi indicativi indicati nel “Capitolato Tecnico” e per un periodo di tre anni.
Articolo 3 – esecuzione della fornitura e personale
§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente disciplinare, l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura in favore della Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute
nel Capitolato tecnico e a tutti di documenti componenti l’Offerta. L’Aggiudicatario si obbliga a gestire con la diligenza professionale richiesta nel settore di attività.
§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’esecuzione della fornitura si intendono a completo carico dell’Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Xxxx e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell’appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara; B) utenze telefoniche; C) l’assistenza tecnica; D) spese relative alla stipula del contratto; E) trasmissione, ai competenti Servizi della Fondazione, di pareri e reports informatici e cartacei riguardanti l’esecuzione della fornitura. Si precisa che l’erogazione della fornitura prevista nel contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale eventualmente inviato presso la Fondazione che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.
§ 3.3 L’aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento della Fornitura appaltata ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dell’esecuzione della fornitura e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell’attività oggetto di appalto. Egli assume a proprio carico i danni derivanti dalla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni della fornitura per qualsiasi causa.
§ 3.4 La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell’esecuzione della fornitura e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.
Articolo 4 – cessione del contratto, del credito e subappalto
§ 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del credito dell’aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 50/2016.
§ 4.2 L’Aggiudicatario non potrà in alcun caso ed in alcuna misura subappaltare a terzi l’effettuazione della fornitura, ad eccezione dei subappalti espressamente dichiarati nell’Offerta. Resta ferma l’applicazione dell’art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5 - norme e controlli
§ 5.1 La fornitura dovrà essere effettuata rispondendo, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni/circolari/ istruzioni operative/ procedure emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.
§ 5.2 Nell’erogazione della fornitura l’Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.
§ 5.3 Tutti gli oneri derivanti dall’ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell’Offerta e come tali a totale carico dell’Aggiudicatario.
Articolo 6 - programma cronologico, tempi e modalita’ di consegna, penali
§ 6.1 La fornitura dovrà essere effettuata secondo le tempistiche e le periodicità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta. In particolare, la Fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Pavia di Fondazione CNAO, in Strada Campeggi 53 , con modalità franco destino e confezionata ed imballata con materiali atti a garantire i requisiti tecnici. Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
L’aggiudicatario risponde della mancata integrità/difformità/vizi della merce consegnata con imballo non adeguato.
Le consegne dovranno essere frazionate secondo una logica di ordini a fornitore emessi da Fondazione Cnao sulla base dei fabbisogni periodici, con cadenza indicativa bimestrale/trimestrale.
§ 6.2 Il servizio di consegna dovrà essere effettuato con mezzo di trasporto idoneo. In ogni caso sarà a carico del trasportatore la messa a terra dei colli e la loro consegna fino al locale presidiato del CNAO.
§ 6.3 I tempi di consegna di ciascuna fornitura dovranno essere quelli specificati dall’Aggiudicatario nell’Offerta Economica e in ogni caso non superiori a 30 giorni solari dalla data di conferma d’ordine.
§ 6.4 Gli ordini a fornitore verranno inviati da Fondazione Cnao a mezzo E-Mail. E’ richiesta conferma d’ordine sempre a mezzo E-Mail entro n.1 giorno lavorativo dall’invio dell’ordine di acquisto.
§ 6.5 Nel caso si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all’Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto 6.1, l’Aggiudicatario dovrà tempestivamente informarne CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.
§ 6.6 Il mancato rispetto dei termini potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l’applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.8 e ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:
o intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori, a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare la fornitura alle Specifiche Tecniche;
o siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
o intervengano ritardi comunque imputabili all’organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.
§ 6.7 Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione della fornitura determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.6, l’Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.
§ 6.8 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto CNAO farà discendere l’applicazione delle penali previste nell’Allegato 1 “Tabella delle penali”.
§ 6.9 L’applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta della Fondazione a mezzo posta pec o raccomandata a/r nella quale si diffiderà l’Aggiudicatario ad adempiere nel tempo che verrà ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.
§ 6.10 Fermo restando il diritto della Fondazione di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurne il relativo importo dal prezzo da pagarsi all’Aggiudicatario, la Fondazione stessa si riserva altresì:
- il diritto di effettuare l’approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.
§ 6.11 Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere alla Fornitura entro i termini previsti o anche nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego (e la sostituzione dei prodotti non sia stata effettuata oppure sia stata rifiutata da Cnao per inadeguatezza), la Fondazione CNAO potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità di merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.
Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, la Fondazione CNAO avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 7 – durata ed effettuazione della fornitura
§ 7.1 Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione, la cui efficacia decorrerà dall’emissione del primo ordine di fornitura e farà riferimento al periodo 2019 - 2020 - 2021.
Esso pertanto si intenderà automaticamente risolto alla scadenza, senza possibilità di proroga tacita.
§ 7.2 Le Aziende fornitrici dovranno impegnarsi ad evadere, qualora si rendesse necessario, anche ordini il cui importo risulti inferiore al limite minimo stabilito dalle aziende stesse, senza maggiorazione di prezzo e senza carico ulteriore di spese per le consegne.
§ 7.3 Qualora il fornitore non sia in grado di rispettare i termini di consegna, dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all’ufficio Acquisti della Fondazione CNAO che potranno, se ritenuto possibile ed utile, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Rimane fermo per la Fondazione CNAO, in caso di mancata consegna nei tempi stabiliti, il diritto di acquistare presso altre Aziende i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente e riaddebitare i maggior costi.
Articolo 8 - prezzo e modalità di pagamento
§ 8.1 L’importo complessivo dell'Ordine è pari a Euro [ ….-].
Tale prezzo, xxxxxx xxxxxxx, si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con la Fornitura e le relative obbligazioni dell’Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione.
Considerato che le attività oggetto dell’appalto si configurano come un insieme di prestazioni che, "a priori" è impossibile determinare puntualmente (nella quantità), l'importo di dette attività è da intendersi solo indicativo e assolutamente non vincolante in alcun modo.
Pertanto, si precisa che la stipula del Contratto non costituisce per Cnao obbligo di esaurire o impegnare integralmente l’importo contrattuale complessivo stimato.
L'esatto importo complessivo finale risulterà, quindi, determinato dalla contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite e richieste da CNAO mediante ordinativi effettuati durante il periodo di validità contrattuale e che potrebbero, quindi, non raggiungere l’ammontare degli importi indicati. Il prezzo della Fornitura sarà determinato sulla base dello sconto percentuale offerto da applicare al listino prezzi National Instruments Corporation, in vigore al momento dell’ordinativo fatto da Cnao così come indicato nella scheda di offerta economica.
§ 8.2 Il prezzo della fornitura sarà pagato sulla base di fatture emesse dall’Aggiudicatario sulla base delle consegne effettuate a seguito di ordine ufficiale ricevuto da Fondazione CNAO. Il pagamento avverrà, entro 60 giorni data fattura , senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 60 giorni, decorreranno gli interessi di legge.
§ 8.3 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
Articolo 9 - garanzie
§ 9.1 Prima della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una Cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo complessivo dei lotti offerti o nella diversa percentuale dovuta in applicazione dell’articolo 103 e/o dell’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e pari alla durata dell’intero contratto.
§ 9.2 La Cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia di qualsiasi obbligazione dell’Aggiudicatario. La Cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016.
§ 9.3 Per la durata della fornitura l’Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l’esecuzione della fornitura e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.
§ 9.4 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della fornitura e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell’attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni della fornitura per qualsiasi causa.
§ 9.5 L’Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l’appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza,
1) un’idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile- professionale - prestatori di lavoro (RCT/O) per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi occorsi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall’attività svolta dalla ditta aggiudicataria, al suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000.
§ 9.6 L’Aggiudicatario è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Su richiesta della Fondazione, l’Aggiudicatario è tenuto a fornire copia dei suddetti certificati/polizze assicurative.
§ 9.8 Fatta salva l’applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l’Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.
Articolo 10 - recesso
§ 10.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all’Aggiudicatario con
raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta pec, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.
§ 10.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l’Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell’importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all’Aggiudicatario l’originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell’aggiudicazione della fornitura. Per il fatto del Recesso, l’Aggiudicatario non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.
§ 10.3 L’Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell’ipotesi di sospensioni nell’esecuzione della fornitura disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione via posta pec. In ragione della sospensione, l’Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.
Articolo 11 - risoluzione
§ 11.1 CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente Disciplinare per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, con semplice comunicazione scritta inviata all’Aggiudicatario stesso, nel caso di inadempimento di quest’ultimo ad una qualsivoglia delle obbligazioni facenti capo al medesimo in base al presente Disciplinare (ivi incluso l’accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza di cui all’articolo 6.1) e previa, ove si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. entro un termine di 10 giorni di calendario rimasta senza effetto.
§ 11.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo annuale della fornitura, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall’Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 12 – sostituzione della fornitura
§ 12.1 Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria decida di sostituire i prodotti offerti con nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, questi dovranno essere proposti a Fondazione CNAO alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Fondazione, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.
La Fondazione CNAO avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.
§ 12.2 In caso di rifiuto da parte di Fondazione alla sostituzione proposta e in assenza di disponibilità da parte della ditta a continuare la fornitura per i quantitativi indicati per il triennio in questione, Fondazione CNAO ha la facoltà di risolvere il contratto e approvvigionarsi da altro fornitore addebitando alla ditta l’eventuale maggior costo.
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata dalla Fondazione CNAO, l’Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.
Articolo 13 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
§ 13.1 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
§ 13.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell’ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale che
utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) o, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
§ 13.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e l’applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010.
§ 13.4 L’Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria
Articolo 14 – Codice Etico
§ 14.1 L’Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (d’ora in avanti anche “Decreto”), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito xxx.xxxx.xx e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Vigilanza.
§ 14.1 L’inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso, anche in virtù di un contratto di subappalto, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.
Articolo 15 - comunicazioni
§ 15.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti la fornitura dovranno essere sempre anticipate via fax ed inviate con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.
Per CNAO:
Pavia, Strada Campeggi 53 – CAP 27100 alla attenzione di: Direttore Generale fax: 0382/078901
mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx
Per
§ 15.2 Ogni variazione dell’indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax.
Articolo 16 - norme applicabili e tolleranze
§ 16.1 La fornitura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dalla Disciplinare di gara, dalle Specifiche Tecniche e dall’Offerta.
§ 16.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell’Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell’Offerta stessa.
§ 16.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell’altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o ai risarcimento dei conseguenti danni.
Articolo 17 - controversie
§ 17.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l’Aggiudicatario comunque relativa all’esecuzione della fornitura, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
Articolo 18 – Trattamento dei dati e riservatezza
§ 17.1 Le parti contraenti danno atto e si impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati personali conferiti nell’ambito del presente contratto secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi solo per le finalità e le necessità connesse al rapporto contrattuale stesso.
§ 17.2 L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento dell’appalto, di non divulgarli in alcun modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di tenerli riservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra, sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto: tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’appaltatore dovrà allontanare i dipendenti che contravverranno alle disposizioni di cui sopra e quelli la cui condotta impropria abbia leso la fiducia della Fondazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CNAO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivarne.
Articolo 19 – Clausola Risolutiva Espressa
CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli in corso presso AVCPass dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche ed in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Pavia,
Per espressa accettazione degli articoli 6, 7, 10, 11, 12, 1, 16, 17 e 18: Pavia,
Per la ditta, il rappresentante legale Per CNAO, il Presidente
Tabella Penali
LOTTO 1 CIG 796459608B DISPOSITIVI HARDWARE | Descrizione | Importo | |
Xxxxxxx nella consegna rispetto ai tempi indicati in offerta | Dal 1° al 3 ° giorno | € 114,00 al giorno | |
Oltre il 4° giorno | € 380,00 al giorno | ||
Consegna pervenuta con imballo non adeguato a quanto richiesto in capitolato, risultando la fornitura inutilizzabile | € 380,00 a episodio |