CAPITOLATO DI ONERI PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI VIA DEL POLLAIOLO
CAPITOLATO DI ONERI PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI VIA DEL POLLAIOLO
AVVERTENZE: la presente selezione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.163/2006, non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti, se non espressamente richiamato, in quanto trattasi di servizi rientranti tra quelli esclusi di cui all’allegato II B dello stesso (categoria 26 “servizi ricreativi, culturali e sportivi”).
Art. 1 Oggetto dell’affidamento
I Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della gestione complessiva dell’impianto da tennis comunale situato in via Pollaiolo a Quarrata che comprende due campi da tennis, un campo polivalente (tennis o calcetto), quattro spogliatoi, il locale bar, varie pertinenze accessorie (locale caldaia, pompa idrica, ecc.).
In particolare comprende:
a) gestione, conduzione e manutenzione dell’immobile secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
b) programmazione e coordinamento dell’attività sportiva, compreso la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività.
Art. 2 Durata della convenzione
I La durata dell’affidamento decorre dal 01.05.2009 fino al 30.04.2014.
II Ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D.Lgs n.163/2006, qui espressamente richiamato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente capitolato speciale d’appalto, per un massimo di ulteriori cinque (5) anni, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio.
III Alla scadenza naturale, la gestione potrà essere ulteriormente prorogata per 6 (sei) mesi a giudizio insindacabile dell’amministrazione agli stessi patti e condizioni onde consentire l’espletamento di una nuova selezione pubblica.
Art. 3 Corrispettivo della concessione
I Il concessionario dovrà versare al Comune di Quarrata un corrispettivo annuo, per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, pari alla somma offerta in sede di gara, il canone a base d’asta è stabilito in euro 1.000,00 (mille), oltre IVA se dovuta.
II Per l’anno corrente, il corrispettivo dovrà essere versato al Comune di Quarrata all’aggiudicazione definitiva: in ogni caso il pagamento della somma costituirà condizione per la gestione dell’impianto. Il mancato pagamento comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento.
III Per gli anni successivi la somma spettante al Comune dovrà essere versata in un’unica soluzione entro la scadenza dell’annualità della convenzione. Resta inteso che detta somma sarà soggetta ad aggiornamento nella misura del 100% della variazione in aumento accertata dall'Istat relativamente all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento sarà comunicato al concessionario mediante lettera inviata via fax o raccomandata A.R.
Art. 4 Conferimento della concessione
I Al conferimento della concessione sarà provveduto con avviso pubblico con aggiudicazione all’offerente che avrà totalizzato un punteggio più alto rispetto agli altri concorrenti.
II Si provvederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
III I requisiti di ammissione alla gara e i criteri di valutazione sono indicati nell’allegato A al presente capitolato.
Art. 5 Diritti dell’Amministrazione
Il Comune avrà diritto di usufruire dell’impianto e delle strutture relative gratuitamente in periodi e con le modalità che verranno concordate con il concessionario per lo svolgimento di attività scolastica e non, gare, o particolari manifestazioni organizzate dal Comune nel pubblico interesse. A tal fine il Comune per lo svolgimento di tali manifestazioni si riserva un monte ore annuo pari a 60 (sessanta) ore. Il concessionario dovrà provvedere alla relativa custodia, pulizia e conduzione degli impianti per il periodo relativo.
Art. 6 Caratteristiche del servizio
I L’ impianto sportivo di cui alla presente concessione è pubblico, per cui dovrà essere garantito e consentito l’uso a tutti coloro che ne faranno richiesta nel rispetto del “Regolamento comunale per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Quarrata a organismi esterni”, delle disponibilità orarie e delle eventuali tariffe in vigore.
II Il concessionario dovrà redigere un regolamento di gestione interna entro sessanta (60) giorni dalla sottoscrizione del contratto, tale regolamento dovrà essere ispirato ai criteri di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Il regolamento dovrà essere sottoposto all’Amministrazione Comunale per il nulla osta.
III Il servizio di gestione non potrà essere interrotto, sospeso o abbandonato, nemmeno temporaneamente, dal gestore, salvo diverso accordo tra le parti e salvo cause di forza maggiore.
IV L’abbandono, se pur temporaneo, l’interruzione o altro accadimento di cui al comma precedente comporteranno la risoluzione del contratto.
V In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale di esercizi, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell’affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell’eventuale successivo affidatario.
Art. 7 Utilizzazione dell’impianto
I Il concessionario si impegna a gestire l’impianto secondo le norme del presente capitolato e secondo il progetto presentato in sede di gara.
II Il concessionario, dopo aver espletato la propria attività, potrà concedere l’uso dell’impianto alle associazioni, società o gruppi sportivi affiliati al C.O.N.I., con priorità di utilizzo per quelle associazioni operanti nel territorio del Comune di Quarrata che svolgono le seguenti attività: 1) promozione giovanile; 2) gestione di CAS-C.O.N.I.; 3) attività di campionati federali.
III Il mancato svolgimento delle attività obbligatorie offerte in sede di gara per fatto addebitabile al concessionario potranno determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 20.
IV Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti dal locale bar, da spettacoli pubblici di tipo sportivo (restano esclusi quelli eventualmente organizzati dal Comune), dall’uso degli spazi pubblicitari interni.
Art. 8 Spese di gestione e di manutenzione ordinaria
I Il concessionario utilizzerà gli impianti e le attrezzature relative nel rispetto dei regolamenti e delle eventuali tariffe vigenti, esclusivamente per le attività sportive per le quali gli impianti stessi sono abilitati.
II Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario. A titolo esemplificativo esse sono:
1) la custodia, la pulizia e la conduzione dell’impianto e dei suoi annessi, attrezzature e quant’altro, anche in caso di utilizzo della struttura da parte del Comune;
2) spese per le utenze (elettricità, acqua, gas, telefono); a tal fine il concessionario dovrà provvedere a volturare tutte le utenze;
3) pubblicizzazione e promozione delle attività e della struttura;
4) spese per il personale;
5) spese per la ordinaria manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imbiancature dei locali, ecc.);
6) fornitura degli eventuali DPI (dispositivi di prevenzione individuali).
III Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che consistono in riparazioni, sostituzioni o comunque tutte le operazioni tendenti a mantenere pienamente efficienti gli impianti. Il concessionario dovrà agli inizi di ogni anno presentare all’amministrazione un piano di programma degli interventi.
IV Fanno inoltre carico al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria delle superfici sportive e delle relative attrezzature ginnico-sportive.
V Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici dovranno essere effettuati ai sensi della L. 46/90, art. 3 e 4 e normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo. Il concessionario o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.
VI Tutte le opere, fisse o mobili, e le migliorie realizzate dal concessionario in forza del presente atto, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno de jure di proprietà del Comune di Quarrata dal momento della loro realizzazione o acquisizione.
VII Il concessionario è obbligato inoltre a garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione o sostituzione necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le dotazioni di attrezzature, impianti e strutture.
Art. 9 Manutenzione straordinaria
I Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad € 1.000,00 sono a totale carico del concessionario che se le assume senza diritto a nessun rimborso da parte dell’amministrazione.
II Gli interventi di importo superiore alla soglia di cui sopra saranno a carico dell’amministrazione comunale. Tale competenza non è però esclusiva e su richiesta motivata da parte del concessionario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, il concessionario può essere autorizzato ad effettuare in proprio e a proprie spese, ai sensi della normativa vigente, interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Tutti gli interventi realizzati dalla concessionaria dovranno essere autorizzati dall’amministrazione comunale su presentazione di progetti esecutivi. Il Comune si riserva il diritto di apportare tutti gli interventi di migliorie o ampliamento degli impianti ritenuti necessari con il solo obbligo di darne comunicazione preventiva al concessionario.
Art. 10 Gestione bar (o locale di somministrazione di alimenti e bevande)
I Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il concessionario dovrà acquisire il necessario titolo abilitativo, presentando la necessaria DIA
amministrativa per somministrazione di alimenti e bevande non soggetta a programmazione comunale di cui alla normativa in vigore (art. 48, comma 1, lettera a) L.R. 07.02.2005 n. 28 e successive modifiche), nonché la notifica sanitaria ex Regolamento CE 852/2004. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto e non sono trasferibili o utilizzabili autonomamente, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo.
II Il gestore è tenuto a praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi praticati per le stesse consumazioni negli altri esercizi similari della zona, nonchè a rispettare le disposizioni di legge in materia di orari e di prezzi, anche relative alla loro pubblicità (ad oggi artt. 81, 85 e 87 L.R. 7/2/2005 n. 28).
III Il concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di bar a terzi qualificati ed idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore del servizio bar.
Art. 11 Spazi pubblicitari
I Ogni attività di pubblicità all’interno dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario. Il Comune si riserva il diritto dì apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell’ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune.
II I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
Art. 12 Tariffe
I I proventi derivanti dalla gestione del servizio verranno introitati dal concessionario.
II Le tariffe saranno quelle concordate con l’Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte al pubblico. Le tariffe dovranno essere determinate tenuto conto delle finalità pubbliche dell’impianto, e dovranno in ogni caso assicurare tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione (esempio anziani,diversamente abili etc.)
Art. 13 Personale in servizio
I Il personale utilizzato dal gestore per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
II Il gestore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
III L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
IV I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
V L’impresa si impegna inoltre a presentare su richiesta dell’amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.
VI Il gestore, inoltre, è tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
VII L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente del concessionario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
Art. 14 Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
I L’associazione dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, II, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.
II Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi.
Art. 15 Documentazione da inviare all’amministrazione
I Prima dell’inizio della gestione, tra i vari documenti da presentare all’amministrazione comunale vi sono:
a) programma dell’attività di utilizzo della struttura;
b) polizze assicurative e cauzioni come dettagliate nel presente capitolato;
c) adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) copia atto costitutivo e statuto, iscrizione al C.O.N.I., etc.
Art. 16 Controllo di gestione e rendiconto
I Compete al Comune il controllo sulla gestione degli impianti, a questo scopo i competenti organi comunali potranno accedere in ogni momento agli impianti ed alle sue pertinenze in modo da verificare il rispetto della convenzione con particolare riferimento alla buona conservazione delle strutture e degli arredi nonché all’uso pubblico degli impianti stessi.
II Ogni anno il gestore dovrà presentare una relazione con la quale rendicontare a consuntivo l’attività svolta nell’anno precedente.
Art. 17 Divieti
I E’ fatto divieto assoluto di conferire la gestione in subappalto totale o parziale a terzi, la trasgressione a tale divieto comporta la revoca immediata della concessione. Non rientra in tale divieto la possibilità di affidare a terzi la conduzione del locale bar.
II E’ fatto divieto di eleggere o adibire i locali dell’impianto sportivo a sede di società sportive.
III E’ fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive dell’impianto senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
IV E’ fatto divieto di: introdurre e/o depositare attrezzi o materiali di qualsiasi natura all’interno del locale centrale termica, depositare materiale e/o detriti di qualsiasi natura all’interno del fabbricato e/o dell’area in gestione.
Art. 18 Polizze assicurative
I Il concessionario dovrà rispondere dei danni causati alle strutture dallo stesso concessionario incaricato o da terzi nei confronti dei quali dovrà essere esercitata azione di rivalsa.
II Il concessionario solleva da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale per qualunque danno a persone, animali e/o cose che dovessero verificarsi nel corso della gestione.
III A tal fine il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza a garanzia di quanto sopra e riferita esclusivamente a questo servizio. In particolare:
a) RCVT: il gestore dovrà dotarsi di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi all’uso dell’impianto con massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00;
b) Il gestore dovrà inoltre dotarsi di apposita polizza contro gli infortuni per gli utenti e i frequentatori dell’impianto in genere.
Le polizze di cui alle lett. a) e b) devono garantire il risarcimento di tutti i danni per i quali il gestore potrà essere chiamato a rispondere.
c) polizza a garanzia dei prestatori di lavoro RCO con un massimale minimo non inferiore a euro 1.500.000,00.
IV Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate all’amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto. La mancata sottoscrizione delle predette polizze avrà quale conseguenza la revoca dell’aggiudicazione.
Art. 19 Cauzione definitiva
I A garanzia della puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale, dal contratto e dal progetto presentato in sede di gara, il gestore dovrà prestare cauzione dell’importo di € 1.000,00. La predetta cauzione dovrà avere durata pari alla durata del servizio, il Comune avrà l’obbligo di effettuare lo svincolo entro 60 (sessanta) giorni dal termine della convenzione. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui al secondo comma dell’art.1957 del codice civile.
II In tutti i casi di inadempimento agli obblighi scaturiti dal presente capitolato e da quelli derivanti dal progetto presentato il Comune si riserva il diritto di incamerare in tutto o in parte la predetta cauzione senza che il gestore possa sollevare obiezioni.
Art. 20 Risoluzione del contratto
I Il Comune, rilevato durante la sua attività di controllo, che il concessionario non adempie, anche in parte, agli obblighi assunti con il presente atto e con il successivo contratto, diffiderà il concessionario affinché ottemperi a quanto dovuto entro un termine fissato a parere insindacabile dagli organi tecnici del Comune e che dovrà comunque risultare sufficiente a ripristinare quanto previsto. Trascorso tale termine, senza che il concessionario abbia adempiuto a quanto diffidato, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In questo caso l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale ed il Comune riprenderà pieno possesso delle strutture. Resta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
II L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere la presente convenzione mediante invio di lettera raccomandata A.R. e con decorrenza immediata dal ricevimento, qualora si verificasse mancato rispetto delle norme qui contenute che potrebbe compromettere seriamente lo stato o l’agibilità dell’impianto, la sicurezza fisica o sanitaria degli utenti o la continuità del servizio in gestione, senza che nessun onere per eventuali spese e/o investimenti fatti dal concessionario possa in alcun modo venire trasferito al Comune di Quarrata.
III Qualora si verificassero da parte del gestore inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti dell’eventuale personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
IV In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore anche nei seguenti casi:
a) applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al C.C.N.L. vigente in materia;
b) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati;
c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune;
d) cessione del contratto;
e) subappalto;
f) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell’impianto;
g) sospensione e/o interruzione del servizio di gestione senza giusta causa e senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale;
h) effettuazione di modifiche strutturali agli impianti non autorizzati dal comune;
V L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione.
VI In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione tratterrà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.
VII La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
VIII Nei casi previsti dal presente articolo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la gestione all’associazione al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente il gestore sollevato dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo concessionario.
IX In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 21 Recesso
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Art. 22 Spese contrattuali
Tutte le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo atto e alla concessione che ne costituisce l’oggetto, comprese le tasse di registrazione, fanno carico al concessionario che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa.
Art. 23 Definizioni delle controversie
Tutte le controversie che possono sorgere per l’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno deferite al Tribunale di Pistoia.
ALLEGATO A
1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Capacità giuridica e tecnica
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Per quanto riguarda la natura giuridica, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della LRT n. 6/2005:
a) società ed associazioni sportive dilettantistiche con atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dalla Legge n. 289/2002 e dal Regolamento comunale per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Quarrata a organismi esterni, affiliati e/o riconosciuti dagli enti di cui alla seguente lettera b);
b) enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2) Per quanto riguarda la capacità tecnica:
a) che abbiano gestito un impianto sportivo (di uguale tipologia di quello oggetto del bando) negli ultimi tre anni, in modo continuativo, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.
2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1) Qualità dell’offerta: progetto di gestione max punti 35
elementi di valutazione:
a) qualità del programma di manutenzione dell’edificio max punti 10
b) organizzazione di attività a favore dei giovani max punti 10 c)attendibilità e congruità del piano economico – finanziario della gestione max punti 10
d) impiego di persone svantaggiate max punti 5 (un punto ogni persona svantaggiata fino ad un massimo di 5)
2) Merito tecnico: esperienza gestionale e tecnica e radicamento sul territorio.
Gestione di un impianto sportivo di uguale tipologia di quello oggetto del bando (campi da tennis), oltre i tre anni necessari per la qualificazione, per un massimo di anni 10 max punti 35
- se il concorrente ha sede nel territorio comunale di Quarrata: 3,5 punti ogni anno di gestione (non verranno computate frazioni di anno);
- se la sede è situata in altri Comuni della provincia di Pistoia: 2 punti ogni anno di gestione (non verranno computate frazioni di anno);
- se la sede è situata in altre Province: 1,5 punto ogni anno di gestione (non verranno computate frazioni di anno).
3) Prezzo max punti 30
Il canone a base d’asta è pari a euro 1.000,00.
Ad ogni aumento di euro 500,00 rispetto al canone a base d’asta, sarà assegnato un (1) punto (esempio: offerta 1.500,00 euro uguale 1 punto; offerta 2.000,00 euro uguale 2 punti; etc.).
Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al canone a base d’asta.