SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Allegato A alla Deliberazione n. del
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
finalizzato a favorire la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale
TRA
L’Ente Regionale Roma Natura, (di seguito denominata RomaNatura), con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 97153420589, in persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Soriano nel Xxxxxx (VT) il 10/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede di Roma Natura.
E
il Consorzio Green Communities, costituito tra unione dei comuni del medio-aniene, unione dei comuni della Valle Ustica, comune di Ciciliano, comune di Sambuci, comune di San Xxxxxxxx da Sassola e comune di Castel Madama, con sede in ******* n. ***, CAP ***** (**), codice fiscale e partita IVA *******, nella persona del Sig. *********, quale Legale Rappresentante”
di seguito, per semplicità espositiva denominati anche congiuntamente “Le Parti”
PREMESSO CHE
RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e successive modificazioni; RomaNatura promuovere e valorizzata lo sviluppo sostenibile dell'economia locale e ogni iniziativa utile alla valorizzazione e ulteriore tutela delle aree protette insistenti sul territorio di riferimento; nell’ambito delle proprie attività istituzionali RomaNatura intende accompagnare il percorso di sperimentazione e sviluppo delle Green Communities, attraverso il supporto ai territori nella declinazione di una visione green delle priorità strategiche di sviluppo, nell’impianto di forme di cooperazione necessarie e nella progettazione ed elaborazione degli strumenti di pianificazione in linea con le finalità strategiche individuate;
le Green Communities rappresentano una significativa opportunità per approfondire i temi dell’ambiente e della sostenibilità nell’ottica dello sviluppo delle comunità locali, all’interno di una logica progettuale che integri territori, risorse, attori e strumenti, facendole confluire in una visione condivisa di sviluppo;
la strategia nazionale delle Green Communities, individuata prima dall’art. 72 della L.221/2015 e ora dalla Missione 2, Componente 1, Investimenti 3.2 “Green Communities” del PNRR sostiene il valore dei territori rurali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e della biodiversità;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) integrazione dei servizi di mobilità;
che la finalità del Consorzio Green Communities è quella di promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione dell’omonima strategia nazionale di cui all’art. 72 della Legge 221/2015, ovvero, quella di favorire lo sviluppo di comunità locali che intendono sfruttare in modo equilibrato le principali risorse di cui dispongono tra cui in primo luogo fiumi, boschi e paesaggi, nonché avviare rapporti con le comunità urbane e metropolitane per la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;
che le realtà coinvolte operano su un territorio storico-geografico culturalmente omogeneo e interconnesso all’interno del quale insistono parchi e aree protette ricadenti nel Sistema dei Parchi di RomaNatura;
che è intenzione delle Parti avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a favorire la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale analogamente a quanto stabilito dalla Strategia Nazionale “Green Community” (ex Legge 221 del 28/12/2015), con l'obiettivo di contenere l'uso eccessivo delle risorse naturali, promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia locale e ogni iniziativa utile alla valorizzazione e ulteriore tutela delle aree protette ricadenti sul territorio dei comuni aderenti al Consorzio medesimo in continuità delle Aree Naturali Protette gestite dall’Ente RomaNatura, sviluppando altresì connessioni e i legami di tipo storico-culturale, naturalistico.
ATTESO CHE
le Parti sottoscrittori del presente accordo intendono, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali:
a) progettare, elaborare e rendere efficace ogni azione di tutela, sostenibilità economica e sociale utile all'ambiente e ai territori;
b) valorizzare le identità culturali e creative;
c) rendere maggiormente fruibile, attrattivo e sostenibile il territorio;
d) sostenere politiche di filiera corta e riconoscibilità delle eccellenze locali;
e) generare e diffondere valore attraverso politiche di co-branding, marketing territoriale e investimenti integrati;
RICHIAMATE
le linee di indirizzo della Commissione Europea così come riportate nel Green Deal Europeo; il Programma Next Generation EU;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
l’Agenda 2030 e gli obiettivi della Strategia Nazionale e Regionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS);
Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamate.
Art. 2 - Oggetto
Con il presente Accordo di collaborazione i soggetti sottoscrittori dichiarano di impegnarsi nella realizzazione di progetti condivisi volti a diffondere e implementare le buone pratiche di economia sostenibile e circolare e di gestione e promozione socioeconomica dei territori.
Art. 3 Impegni delle Parti
In fase di applicazione del presente accordo le Parti si impegnano a realizzare la promozione di interventi integrati finalizzati al perseguimento di zioni comuni per:
1. sostenere e promuovere una attenta e sicura fruizione dei territori, anche attraverso nuove forme di turismo, ovvero attraverso la digitalizzazione, l'innovazione, la promozione del turismo naturalistico, enogastronomico e culturale nonché attraverso reti e sistemi di mobilità dolce ecocompatibili e a basso impatto ambientale;
2. proteggere le risorse naturali, idriche, culturali, storiche, archeologiche e ambientali;
3. procedere alla ricostituzione degli ecosistemi naturali, la rinaturalizzazione delle aree compromesse;
4. sostenere e promuovere l'economia circolare, la filiera corta e l'agricoltura sostenibile, anche attraverso la diffusione di energie rinnovabili (idrogeno, sistemi di efficienza energetica e autoconsumo, nuove reti ecc.);
5. sostenere e promuovere la tutela della risorsa idrica;
6. sostenere e promuovere la mobilità e la logistica sostenibile, integrata e intermodale;
7. sostenere e promuovere l'inclusione e la coesione sociale;
8. sostenere e promuovere il benessere e la salute, sviluppando politiche tese al miglioramento della qualità dell'aria, delle acque e del cibo e alla migliore fruizione delle aree naturali;
9. generare valore attraverso la diffusione della conoscenza e la promozione della ricerca, la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
Art. 4 Modalità di attuazione
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i Responsabili del presente Accordo individuano, all’interno delle proprie strutture, il personale competente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 del presente accordo.
Art. 5 Collaborazioni
Le Parti, nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo e nel rispetto dei propri fini istituzionali, potranno stipulare, previa comunicazione all’altra parte, specifici accordi con soggetti terzi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Accordo di collaborazione.
Art.6 Proprietà e diffusione dei risultati
Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità e le Parti ne disciplineranno di comune accordo l’uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.
Ciascuna Parte s’impegna a rispettare e far rispettare la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali, fatti, documenti, elaborati ricevuti dall’altra Parte o risultanti dalle attività oggetto del presente Accordo, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’altra Parte per casi particolari.
I predetti obblighi non dovranno essere adempiuti qualora le suddette informazioni e documenti rivestano carattere di dominio pubblico al momento della stipulazione del presente Accordo e lo diventino successivamente.
Art. 7 Clausola di salvaguardia
Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali modifiche delle attività con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate.
Art.8 Oneri finanziari
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e xx.xx. ii e dalla normativa vigente in materia.
Art.10 decorrenza e recesso
Il Presente Accordo di collaborazione decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. presso le sedi indicate nell’intestazione del presente atto con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso;
il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
Art.11 Registrazione
Il presente Accordo viene redatto in triplice copia per le registrazioni di rito, le spese della parte richiedente sono a carino del Consorzio Green Communities.
Art.12 Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione e /o esecuzione del presente Protocollo d’intesa è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art.13 Norme di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Ente Regionale Roma Natura Per il Consorzio Green Communities
Il Presidente Il Legale Rappresentante