Polizza Creditor Protection Insurance
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prestiti Personali (Polizza Collettiva n. 5096/01)
Edizione Marzo 2022 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: BNL
Decesso
🗸 Decesso per qualsiasi causa.
🗸 Somma assicurata massima 100.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso.
Invalidità Permanente
🗸 Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, per qualsiasi causa. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
🗸 Somma assicurata massima 100.000 euro; Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro.
Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?
🗴 Assicurato con età superiore a 70 anni al momento dell’adesione, in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata superiore a 60 mesi
🗴 Assicurato con età superiore a 65 anni al momento dell’adesione in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata compresa tra 61 e 120 mesi
🗴 Assicurato con età superiore a 75 anni alla scadenza del Finanziamento
🗴 Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
🗴 Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
🗴 Assicurato con domicilio abituale e residenza fuori dall’Italia
🗴 Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC
- Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
🗴 Aderente con residenza e domicilio abituale fuori dall’Italia
Che cosa NON è assicurato?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri
provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto
idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
Ci sono limiti di copertura?
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
🗸 La copertura vale in tutto il mondo.
Dove vale la copertura?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Che obblighi ho?
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’importo e dalla durata del finanziamento. Il Premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando e come devo pagare?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento.
Le garanzie cessano:
• alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
• in caso di perdita dei requisiti di residenza e di domicilio
• se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
• in caso di esercizio del diritto di recesso da parte tua o della Compagnia
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Non sono previste riduzione di premio.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
Polizza Creditor Protection Insurance
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Prestiti Personali (Polizza Collettiva n. 5096/01)
Edizione Marzo 2022 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Finanziamento.
Contraente: BNL
Che cosa è assicurato? Inabilità Temporanea Totale
P Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia che comporti la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di
svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell’Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
P Somma assicurata pari a massimo 2.000 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 12 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura.
Che cosa NON è assicurato?
O Assicurato con età superiore a 70 anni al momento dell’adesione, in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata superiore a 60 mesi
O Assicurato con età superiore a 65 anni al momento dell’adesione in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata compresa tra 61
e 120 mesi
O Assicurato con età superiore a 75 anni alla scadenza del Finanziamento
O Assicurato portatore di uno stato di invalidità permanente uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
O Assicurato che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
O Assicurato con residenza e domicilio abituale fuori dall’Italia
O Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
O Aderente con residenza e domicilio abituale fuori dall’Italia
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; sinistri provocati
volontariamente dall’Assicurato; sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza
Dove vale la copertura?
P La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze
assicurative, il Modulo di Adesione e, se necessario, il Questionario Medico .
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di domicilio abituale e di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione della residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
• In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite
• Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’importo e dalla durata del finanziamento. Il Premio è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento. Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento. Le garanzie cessano:
• alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se decidi di estinguere il Finanziamento o di esercitare il tuo diritto alla Portabilità (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
• in caso di perdita dei requisiti di residenza e di domicilio
• se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
• in caso di esercizio del diritto di recesso da parte tua o della Compagnia
Come posso disdire la polizza?
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. In questo caso per recedere devi comunicarlo alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza annua.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Prestiti Personali (Polizza Collettiva n. 5096/01) Edizione Marzo 2022 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie S.A. con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 732 028 154, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 4.199,254 milioni di Euro di cui 719,167 milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.480,087 milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 216% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 14.168 milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 6.573 milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/x/xxxxxxxx_xxxxxxx/xxx_xxxx?xxxxxxxx00xx0-00xx-0x00-x000-0x000x00x00x&xxxxxXxx000000
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ramo Vita: a) Decesso (ramo I) derivante da tutte cause. b) Invalidità Permanente(ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia. Xxxx Xxxxx: a) Inabilità Temporanea Totale (ramo 1 e 2) derivante da Infortunio o da Malattia Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non sono previste. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del Premio | Non sono previste opzioni con riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Decesso: Franchigia non prevista.
Sono esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Invalidità Permanente: Franchigia 59%.
L’Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Inabilità Temporanea Totale: Franchigia 30 giorni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, ti invitiamo a dare immediatamente avviso alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrai prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la tua area riservata MyCardif. Un nostro consulente specializzato potrà assisterti nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro, indicandoti le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonché i documenti necessari. Potrai comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci: • via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx • via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI) DECESSO I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia; • altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza. INVALIDITA’ PERMANENTE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale; • se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente. INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • dichiarazione del medico curante; • qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell’Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale. Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’economia e delle finanze. Liquidazione della prestazione: Riceverai l’indennità entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. Gestione da parte di altre imprese: Non prevista Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta nei seguenti casi: Recesso dell’Aderente: l’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa la Compagnia ti restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo . Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio e per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Estinzione Anticipata Parziale: la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione e della durata della copertura assicurativa a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale. Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: la Compagnia ti restituisce la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. |
Sconti | Non previsti |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata massima dell’Assicurazione è pari a 120 mesi dalla data di erogazione |
Sospensione | Non prevista |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista |
Recesso | Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) Fax: 00 00000000 email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. La Compagnia restituisce all'Aderente, attraverso la Contraente, il Premio già pagato, al netto delle imposte e della parte di Premio già goduta, entro i 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. Potranno essere trattenute eventuali spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto (indicate nel Modulo di adesione). |
Risoluzione | Non prevista |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI ☐ NO ☑ | |
Valori di riscatto e riduzione | Non previsto |
Richiesta di informazioni | Non prevista |
Persona fisica, residente in Italia, che sottoscrive la Polizza.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Tipologia | Spese/Costi |
Finanziamento ≤ 30.000€ Durata: 0 – 60 mesi | Spese di emissione del contratto: 5€ Costi di intermediazione: in media 71,52% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 71,52 euro). Costi amministrativi per la gestione del contratto: 8,81% del Premio al netto delle tasse. |
Finanziamento ≥ 30.000€ Durata: 61-120 mesi | Spese di emissione del contratto: 5€ Costi di intermediazione: in media 54,37% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 54.37 euro). Costi amministrativi per la gestione del contratto: 9,69% del Premio al netto delle tasse. |
Finanziamento > 30.000€ - 100.000€ Durata: 0-60 mesi | Spese di emissione del contratto: 5€ Costi di intermediazione: in media 72,63% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 72,63 euro). Costi amministrativi per la gestione del contratto: 8,94% del Premio al netto delle tasse. |
Finanziamento > 30.000€ - 100.000€ Durata: 61-120 mesi | Spese di emissione del contratto: 5€ Costi di intermediazione: in media 56,36% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 56,36 euro). Costi amministrativi per la gestione del contratto: 9,95% del Premio al netto delle tasse. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000 E’ possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore |
L’importo del premio dipende dall’importo e dalla durata del finanziamento.
In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento le relative spese di rimborso sono di 12,50 euro come indicato nel
Modulo di adesione.
L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico.
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana. In particolare si segnalano: • la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente • una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente • la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente • un’imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile per la garanzia Inabilità Temporanea Totale |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO,
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO
RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA
PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L'IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO
SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CARDIF ASSURANCE VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia
POLIZZA BNL PRESTITI PERSONALI
CREDITOR PROTECTION INSURANCE POLIZZA COLLETTIVA N.5096/01
Edizione 03/2022
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
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Indice
La Polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 18
Glossario 1 di 18 Norme che regolano l'assicurazione 4 di 18 Art. 1. Cosa e chi copre la Polizza? 4 di 18 Art. 2. Chi si può assicurare? 4 di 18 Art. 3. A quali condizioni opera l'Assicurazione? 4 di 18 Art. 4. Come assicurarsi? 5 di 18 Art. 5. Quanto durano le garanzie? 5 di 18 Art. 6. Si può recedere dall'Assicurazione? 10 di 18 Art. 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia? 10 di 18 Art. 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture? 11 di 18 Art. 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia? 12 di 18 Art. 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro? 12 di 18 Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio? 13 di 18 Art. 12. Come si denuncia un Sinistro? 14 di 18 Art. 13. Quando riceverò l'indennità? 15 di 18 Art. 14. Quale legge si applica a questo contratto? 15 di 18 Art. 15. Come comunico con la compagnia? 15 di 18 Art. 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi? 16 di 18 Art. 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità? 16 di 18 Art. 18. Qual è il foro competente in caso di controversia? 16 di 18 Art. 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo? 16 di 18 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 18 di 18 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Prestiti Personali 18 di 18
Modulo di adesione 1 di 3
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Polizza Collettiva n.5096/01 - Indice Ed. 03/2022
La Polizza in sintesi
La Polizza Collettiva n. 5096/01 la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del Finanziamento.
Che cos'è
Questo prodotto offre 3 garanzie:
• Decesso
• Invalidità permanente
• Inabilità Temporanea Totale
Cosa copre
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del Finanziamento alla data del Sinistro, mentre in caso di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza numero verde 800.900.780 oppure dall'estero x00 00.00.00.0000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Polizza Collettiva n.5096/01 - La polizza in sintesi Ed. 03/2022
Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
Persona fisica che sottoscrive la Polizza.
Assicurato
Soggetto che coincide con l’Aderente per il quale è prestata l'Assicurazione.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnia, Assicuratore
Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n. 5096/01, Cardif Assurance VIE - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif VIE"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Xxxx xxxxxx:Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: euro 719.167.488
• P.IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510152
• REA: 1254537
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Il documento, parte del Set informativo, che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da
essa concessi.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Finanziamento.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell’importo dovuto per il Finanziamento a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Finanziamento
Il Finanziamento erogato dalla Contraente che può essere di tipo:
• prestito personale con durata di ammortamento fino a 60 mesi più eventuale preammortamento di massimo 6 mesi;
• prestito personale con durata di ammortamento da
61 a 120 mesi comprensivo di eventuale preammortamento di massimo 5 mesi.
Firma Elettronica Digitale
Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche: una pubblica per il destinatario e una privata per il titolare. Insieme, garantiscono la provenienza e l’integrità di un documento o di un insieme di documenti informatici. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Digitale generalmente si abbinano un PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
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Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalla Compagnia contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Polizza
La Polizza Collettiva n° 5096/01 stipulata fra Contraente e Compagnia.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto del Finanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto
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valere entro i termini di legge.
Questionario Medico
Documento con il quale la Compagnia pone all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Set informativo
L’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS
n. 41 del 02.08.2018 che devono essere
contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Supporto Durevole
Qualsiasi strumento che permetta all’Aderente di: conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate; ritrovarle facilmente nel periodo in cui gli servono; riprodurle in modo identico.
Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque strumento per concludere il contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e dell’Aderente.
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Norme che regolano l'assicurazione
Art. 1. Cosa e chi copre la Polizza?
La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Finanziamento, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, e l’Inabilità Temporanea Totale. Tutte le garanzie hanno effetto sempre ed immediatamente. Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7. Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale |
Art. 2. Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• non abbia più di 70 anni, in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata di ammortamento non superiore a 60 mesi
• non abbia più di 65 anni, in caso di sottoscrizione di un Finanziamento con durata di ammortamento compresa tra 61 e 120 mesi
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche e per ipovisus e/o ipoacusia e/o mutismo congeniti e/o dovuti a lesione)
• non riceva una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche e per ipovisus e/o ipoacusia e/o mutismo congeniti e/o dovuti a lesione)
• aver fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute laddove richieste dalla Compagnia
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto un finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 75° anno di età.
Art. 3. A quali condizioni opera l'Assicurazione?
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione
L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale e residenza in Italia
• l’Aderente ha la propria residenza e domicilio abituale in Italia.
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione
L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e residenza in Italia
• l'Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America
L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente
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sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio.
Se non ha
comunicato
tempestivamente la perdita del
requisito,
la Compagnia potrà applicare
una
penale
corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non erano a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale o della residenza dell’Aderente o dell'Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza dell’Aderente o dell’Assicurato).
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Art. 4. Come assicurarsi?
Se l’importo del Finanziamento è superiore a 30.000 euro, l’Assicurato deve completare e firmare un Questionario Medico predisposto dalla Compagnia.
Per concludere l'Assicurazione occorre firmare il Modulo di adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute. È possibile aderire all’Assicurazione con le seguenti modalità:
• alla presenza di un addetto della Contraente, all’interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di adesione mediante firma autografa che l’Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea.
• attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo con Firma Elettronica Digitale il Modulo di Adesione che trova sul sito web della Contraente, nell’area personale e privata (Homebanking) dell’Aderente dedicata al prodotto.
Art. 5. Quanto durano le garanzie?
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza cioè dal giorno di erogazione del Finanziamento.
5.2 - Quando cessano?
QUANDO XXXXXXX LE GARANZIE
Le garanzie cessano:
• alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento oppure trascorsi non più di 120 mesi dalla data di erogazione.
Prima di tale termine finale, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il Finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) (a meno che richieda di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto), con effetto dalla data indicata
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale o la residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento di tale domicilio o residenza
• se l'Aderente trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti
dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria).
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5.3 - Che cosa succede se estinguo il Finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata Totale o del trasferimento del Finanziamento, come indicato dall’art. 5.3.1; Lei ha la possibilità, entro 30 giorni dalla data di estinzione o di Portabilità del Finanziamento, di richiedere il mantenimento della copertura, secondo quanto di seguito definito dall’art. 5.3.2.
5.3.1 Cessazione Copertura
Se la copertura termina, la Compagnia le restituisce la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio, determinato come segue:
• se non sono state effettuate in precedenza Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali si farà riferimento al piano di rimborso originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate in precedenza Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali si farà riferimento al piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Di seguito è riportata la formula per il calcolo del Premio rimborsato.
Ricordiamo che, dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.
PER GARANZIE VITA E DANNI:
Durata residua
Premio puro rimborsato = Premio Puro *
Durata alla sottoscrizione
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif (al netto delle spese di emissione) *
Durata residua Durata alla sottoscrizione
Premio rimborsato totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati − Spese di rimborso
Premio rimborsato totale = Premio Rimborsato (Garanzia Vita) + Premio Rimborsato (Xxxxxxxx Xxxxx)
Dove:
1. Il premio di riferimento è così definito:
I. In caso di estinzione anticipata totale senza precedente estinzione anticipata parziale: corrisponde al premio versato, alla data di sottoscrizione della copertura
II. In caso di estinzione anticipata totale successiva ad estinzione anticipata parziale: corrisponde al premio residuo determinato alla data della precedente estinzione anticipata parziale.
Il premio di riferimento corrisponde alla somma tra tasse, spese amministrative di emissione, premio puro e
caricamenti e costi.
2. Il premio puro è il premio pagato per coprire il rischio e ottenere la prestazione al verificarsi di un sinistro
3. I caricamenti e i costi rappresentano le somme a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla polizza
4. La durata della copertura assicurativa alla sottoscrizione corrisponde alla durata del contratto prevista al momento in cui viene stipulato
5. La
durata
residua
della
copertura
assicurativa
corrisponde al tempo che intercorre tra la data di effetto
dell’estinzione anticipata totale e la data di scadenza della copertura assicurativa
ESEMPIO
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il finanziamento in anticipo?
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TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio di riferimento di cui: | 420,00 Euro |
Tasse non rimborsabili | 1,04 Euro |
Spese di emissione | 5,00 Euro |
Premio Puro | 150,57 Euro |
Caricamento e costi al netto delle spese di emissione | 263,39 Euro |
Durata copertura assicurativa alla sottoscrizione | 84 Mesi |
Xxxxxx residua copertura assicurativa | 48 Mesi |
Ipotesi:
Data di decorrenza del contratto assicurativo: 15/02/2018 Data di scadenza del contratto assicurativo: 15/02/2025 Data di effetto estinzione anticipata totale: 15/02/2021 Garanzie Vita: Decesso e Invalidità Permanente
Xxxxxxxx Xxxxx: Inabilità Temporanea Totale
CALCOLO DEL PREMIO RIMBORSATO
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio puro rimborsato | 86,04 Euro |
Caricamenti e costi rimborsati | 150,51 Euro |
Spese di rimborso | 12,50 Euro |
Premio rimborsato totale | 224,05 Euro |
APPLICAZIONE DELLA FORMULA
Premio Puro Rimborsato = 150,57 * (48/84) 86,04 Euro Caricamenti e Costi Rimborsati = 263,39* (48/84) 150,51 Euro Premio Rimborsato Totale = 86,04 + 150,51 –12,50 224,05 Euro
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l'informazione sull'importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.
5.3.2 Mantenimento in Copertura
Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:
• se non sono state effettuate in precedenza Estinzioni Anticipate Parziali fino al termine del piano di rimborso originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate in precedenza Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Se intende mantenere le coperture, deve comunicarlo a uno dei seguenti campi:
Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
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oppure può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
Le ricordiamo che il Servizio Clienti è a disposizione al
numero
verde 800.900.780
oppure
dall’estero
+39/0277224686, dal lunedì al venerdì 8.30 -19.00 e sabato 9.00 - 13.00
5.4 -Cosa succede se rimborso in parte il finanziamento (Estinzione Anticipata Parziale)?
In questi casi la Compagnia restituisce la parte di Premio pagato corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale, versando il relativo importo sul conto corrente utilizzato per il pagamento del Premio, come indicato dall’art. 5.4.1; Lei ha la possibilità, entro 30 giorni dalla data di Estinzione Anticipata Parziale del Finanziamento, di richiedere il mantenimento in copertura, secondo quanto di seguito definito dall’art. 5.4.2.
5.4.1 Restituzione Premio
Di seguito è riportata la formula per il calcolo del Premio rimborsato.
Ricordiamo che, dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione.
PER GARANZIE VITA E DANNI (valide sia per garanzie con durata uguale alla durata del Finanziamento che per
garanzie con durata diversa):
Premio puro rimborsato = Premio Puro *
Durata residua
Durata alla sottoscrizione
* Percentuale di estinzione anticipata parziale
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e costi *
anticipata parziale
Durata residua
Durata alla sottoscrizione
* Percentuale di estinzione
Premio rimborsato totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati − Spese amministrative di
rimborso
Premio rimborsato totale = Premio Rimborsato (Garanzia Vita) + Premio Rimborsato (Xxxxxxxx Xxxxx)
Dove:
1. Il premio di riferimento è così definito:
I. In caso di prima estinzione anticipata parziale: premio versato, alla data di sottoscrizione della copertura;
II. In caso di estinzioni successive alla prima: premio residuo determinato alla data della precedente estinzione anticipata parziale.
Il premio di riferimento corrisponde alla somma tra premio puro, caricamenti e costi e tasse.
2. Il premio puro è il premio pagato per coprire il rischio e ottenere la prestazione al verificarsi di un sinistro.
3. I caricamenti e i costi rappresentano le somme a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla polizza.
4. La durata della copertura assicurativa alla sottoscrizione corrisponde alla durata del contratto prevista al momento in cui viene stipulato.
5. La
durata
residua
della
copertura
assicurativa
corrisponde al tempo che intercorre tra la data di effetto
dell’estinzione anticipata parziale e la data di scadenza della copertura assicurativa.
6. La percentuale di estinzione anticipata parziale è calcolata come rapporto tra l’importo dell’estinzione anticipata
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parziale del finanziamento e il debito residuo ante estinzione anticipata parziale del finanziamento.
ESEMPIO
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il finanziamento in anticipo?
Ipotesi:
Data di decorrenza del contratto assicurativo: 15/02/2018 Data di scadenza del contratto assicurativo: 15/02/2025 Data di effetto estinzione anticipata totale: 15/02/2021 Garanzie Vita: Decesso e Invalidità Permanente
Xxxxxxxx Xxxxx: Inabilità Temporanea Totale Percentuale di estinzione anticipata parziale: 20%
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio alla sottoscrizione di cui: | 420,00 Euro |
Tasse non rimborsabili | 1,04 Euro |
Premio Puro | 150,57 Euro |
Caricamento e costi | 268,39 Euro |
Durata copertura assicurativa alla sottoscrizione | 84 Mesi |
Xxxxxx residua copertura assicurativa | 48 Mesi |
CALCOLO DEL PREMIO RIMBORSATO
TOTALE (Garanzie Vita e Danni) | |
Premio puro rimborsato | 17,21 Euro |
Caricamenti e costi rimborsati | 30,67 Euro |
Spese di rimborso | 12,50 Euro |
Premio rimborsato totale | 35,38 Euro |
APPLICAZIONE DELLA FORMULA
Premio Puro Rimborsato = 150,57 * (48/84) * 20% 17,21 Euro Caricamenti e Costi Rimborsati = 268,39* (48/84) * 20% 30,67 Euro Premio Rimborsato Totale = 17,21 + 30,67 –12,50 35,38 Euro
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l'informazione sull'importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.
5.4.2 Mantenimento in Copertura
Se lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore come di seguito specificato:
• se non sono state effettuate in precedenza Estinzioni Anticipate Parziali fino al termine del piano di rimborso originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate in precedenza Xxxxxxxxxx Anticipate Parziali fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano di rimborso determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Se intende mantenere le coperture, deve comunicarlo a uno dei seguenti recapiti:
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Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
oppure può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
Le ricordiamo che il Servizio Clienti è a disposizione al
numero
verde 800.900.780
oppure
dall’estero
+39/0277224686, dal lunedì al venerdì 8.30 -19.00 e sabato 9.00 - 13.00.
Art. 6. Si può recedere dall'Assicurazione?
6.1 - Il suo recesso
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
COME RECEDERE
Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Fax: 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La copertura assicurativa cessa dalle ore 24.00 del giorno di inoltro della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che consente il rimborso le verrà restituito il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni ai recapiti sopra indicati. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
6.2 - Il recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti.
Art. 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità permanente
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità sarà al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento in virtù della garanzia Inabilità Temporanea Totale e eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
• In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale. Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
• In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del
D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
7.3 - Inabilità Temporanea Totale
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il | ||
periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate | ||
mensili del finanziamento che scadono durante il restante | ||
periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante | ||
Inabilità Temporanea Totale dovuta a | alla data del Sinistro. | |
Infortunio o Malattia, in ogni caso nei | Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la | |
Tutti | limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla | capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere la propria |
copertura) | attività o occupazione per la stessa Malattia o Infortunio, la | |
copertura viene ripristinata senza alcun periodo di | ||
Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto | ||
all'interruzione precedente, viene preso in considerazione | ||
un nuovo periodo di Franchigia. | ||
Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicate sul certificato medico.
DA SAPERE
Cos'è la Franchigia?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
Art. 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
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Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
• Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• Sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• Sinistri che siano diretta
conseguenza
di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni
psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
• Xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Art. 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 100.000 Euro |
Invalidità Permanente | 100.000 Euro |
Inabilità Temporanea Totale | 2.000 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento per un massimo di • 12 rate mensili per singolo Sinistro e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate sopra indicato (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).
DA SAPERE
Cos'è il Massimale?
È la somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500 euro, la Compagnia pagherà 1.000 euro.
Art. 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, l'Aderente ha la facoltà di designare il Beneficiario dell'Indennità in forma nominativa o generica nel Modulo di Adesione al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione. Nel caso di designazione generica l'Aderente ha facoltà di designare il Beneficiario nell'ambito delle categorie di soggetti indicate nel Modulo di Adesione. La designazione è revocabile e modificabile dall’Aderente in qualsiasi momento successivo all’emissione della polizza compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif. it (Gestione Clienti > Gestione del Contratto). Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).
Non possono essere Beneficiari i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU,
dall'Unione
Europea
e dagli Stati Uniti d’America o
comunque
i soggetti
inclusi
nelle liste di restrizione
all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control >
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
xxx.xxxxxxxx.xxx).
Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento. In caso di estinzione anticipata totale con scelta di mantenimento della copertura fino a scadenza originaria, lei ha la facoltà di poter mantenere la designazione del Beneficiario antecedentemente effettuata o di modificare la designazione stessa compilando e inviando alla Compagnia l’apposito modulo presente sul xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Clienti > Gestione del Contratto). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente. L’Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell’asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali. Se l’Aderente manifesta esigenze specifiche di riservatezza può indicare un referente terzo, diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
Art. 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
L'ammontare totale del Premio dipende dall’importo e dalla durata del Finanziamento e si ottiene secondo quanto di seguito indicato:
a) Finanziamento con durata di ammortamento fino a 60 mesi più eventuale preammortamento di massimo 6 mesi;
PARTE | Garanzia | Formula di calcolo | PREMIO |
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 0,0770% * Durata del Finanziamento (in mesi) * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Vita |
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | 0,0130% * Durata del Finanziamento (in mesi) * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Danni |
0,0900% | Totale Premio |
Per esempio:
Per un Finanziamento di importo di 10.000 euro e durata di 60 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è pari a 462 euro (0,0770% * 60 * 10.000) e per la PARTE DANNI a 78 euro (0,0130%* 60 * 10.000), e così per un ammontare totale di 540 euro.
b) Finanziamento con durata di ammortamento da 61 a 120 mesi comprensivo di eventuale preammortamento di massimo 5 mesi.
PARTE | Garanzia | Formula di calcolo | PREMIO |
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 0,0449% * Durata del Finanziamento (in mesi) * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Vita |
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | 0,0051% * Durata del Finanziamento (in mesi) * Importo del Finanziamento | Totale premio parte Danni |
0,0500% | Totale Premio |
Per esempio:
Per un Finanziamento di importo di 10.000 euro e durata di 120 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è pari a 538,80 uro (0,0449%*120 *10.000) e per la PARTE DANNI a 61,20 euro (0,0051% * 120 *10.000), e così per un ammontare totale di 600 euro.
Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione. Il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa
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annuale nella misura del 19,39% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata). Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende tale riduzione.
Art. 12. Come si denuncia un Sinistro?
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Appena si verifica il Sinistro, la invitiamo a comunicarlo alla Compagnia privilegiando l’utilizzo del canale telefonico e chiamando il nostro Sevizio Clienti al numero 800.900.780 (oppure dall’estero +39/0277224686) attivo
dal lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Potrà prendere un appuntamento telefonico anche attraverso la Sua area riservata MyCardif.
Un nostro consulente specializzato potrà assisterla nella raccolta della segnalazione telefonica di Sinistro. indicandole le modalità di presentazione della denuncia e di istruzione della pratica nonchè i documenti necessari (di seguito elencati).
Potrà inoltre contattare il nostro Servizio Clienti anche per ricevere informazioni sullo stato della pratica di Sinistro già in corso.
Potrà comunque sempre presentare denuncia di Xxxxxxxx o contattarci:
• via e-mail scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• via posta a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxx (XX).
I documenti da inviare, ai recapiti sopra indicati, in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia: Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa)
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
• se non ci sono fideiussori o garanti documenti di identità di eventuali cointestatari del Finanziamento
• se non ci sono cointestatari estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge
• se non c'è il coniuge copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità Permanente;
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’Invalidità Permanente è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Inabilità Temporanea Totale
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• dichiarazione del medico curante
• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.
A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Art. 13. Quando riceverò l'indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. Ogni pagamento potrà avvenire solo:
- in euro;
- verso un conto corrente intestato all’avente diritto di un istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un’agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro
dell’Unione
Europea
o nello Spazio Economico
Europeo.
I paesi dell’Unione
Europea
sono riportati nel sito
xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx_xx. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel
sito: nord.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Art. 15. Come comunico con la compagnia?
COME COMUNICARE CON CARDIF
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (>art. 20 ) può inviare le sue comunicazioni a:
Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione. Eventuali comunicazioni della Compagnia sono indirizzate all'ultimo domicilio da lei comunicato, o per email se ha dato l'autorizzazione.
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Art. 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute.
Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione contratto.
Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Art. 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Art. 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo?
Reclami alla Compagnia
COME FARE UN RECLAMO
Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di
norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per e-mail, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a risponderle entro 45 giorni. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle normi vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
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00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome, xxxxxxxxx ed eventuale recapito telefonico
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
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xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del
D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). Ciò significa che qualsiasi percentuale di invalidità riconosciuta secondo le valutazioni INPS verrà ricalcolata in base alle tabelle INAIL (ESEMPIO: 60% invalidità INPS non corrisponde automaticamente al 60% invalidità INAIL).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS.
Definizione del Danno (come da tabella INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Anchilosi rachide lombare | fino al 25% | dal 31% al 40% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Insufficienza renale di lieve entità | fino al 10% | dal 31% al 40% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Esiti di exeresi polmonare totale monolaterale | fino al 25% | 45% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Prestiti Personali
DECESSO
Il soggetto A ha sottoscritto una copertura per 5 anni per capitale pari a 40.000 euro.
Trascorsi 3 anni, muore in un incidente.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento. Es: debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 16.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
16.000 euro.
INVALIDITA' PERMANENTE
Al momento della stipula del prestito il soggetto B si assicura per 50.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%.
Cardif liquiderà al soggetto B una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Finanziamento (alla data del Sinistro): 22.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
22.000 euro.
INVALIDITA' TEMPORANEA TOTALE
Il soggetto C riporta una frattura scomposta al femore. Nei successivi 8 mesi viene sottoposto a più operazioni.
Cardif liquiderà al soggetto C una somma pari alle rate mensili del Finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 8 mesi. Rate del Finanziamento: 200 euro x 7 indennità = 1.400 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il Sinistro:
1.400 euro.
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MODULO DI ADESIONE (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA ai fini dell’ottenimento del finanziamento)
Alla Polizza Collettiva n. 5096/01
stipulata tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Assurance VIE
Agenzia BNL di: Codice: Referente: Tel: Fax:: Numero pratica Finanziamento ID Pratica finanziamento Importo richiesto Euro N. Rate
RAGIONE PER LA QUALE SOTTOSCRIVE LA POLIZZA (SCOPO E FINALITA’ DEL RAPPORTO):
Protezione del Finanziamento □ Protezione del bene □ Protezione del patrimonio □
Protezione della persona □ Protezione multirischi □ Protezione del leasing/locazione finanziaria □ Altro □ (specificare)
Io, Aderente
Cognome e nome _ Codice fiscale Data di nascita Xxxxx Xxxxx di nascita (città) Nazionalità (Paese) Cittadinanza Professione
Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov. c.a.p Stato Telefono e-mail Domicilio abituale (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza n° Città_ Prov. c.a.p Stato Tipo Documento* Numero documento
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo documento). Rilasciato da Data Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Paese Cittadinanza 2 (se esistente)
Città di corrispondenza (se diverso da residenza e/o domicilio) riportare tutti i dati previsti per la residenza
Nazione di residenza fiscaleDati Aderente (persona fisica): dati situazione professionale – reddituale – patrimoniale (sezione da compilare obbligatoriamente in caso di PEP )
PEP (Persona Politicamente Esposta - vedi informativa pag 4) SI □ NO □ descrizione PEP (vedi tabella U)
Origine dei fondi: (valore di default premio finanziato dal partner) Reddito Xxxxx Xxxxx
Nessuno reddito proprio □
Patrimonio
0 – 25.000 □
25.000 – 50.000 □ 50.000 – 70.000 □ 70.000 – 100.000 □
Oltre 100.000 □
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1
Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell’Assicurato
Ragione Sociale
INDIRIZZO COMPLETO (VEDERE DATA SET)
X.Xxx/Codice Fiscale**
Città Sede Legale**
Cognome e nome*/ Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa**
Codice Fiscale*
Data di nascita*
Sesso*
Luogo di nascita (città)*
Nazionalità (Paese)*
Paese di Cittadinanza *
Indirizzo di residenza*
Città*
Prov.*
CAP*
Stato*
Telefono
PEP (Persona Politicamente Esposta) SI □ NO □ Descrizione PEP*
Legame con l’Aderente: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore
□ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
Attenzione: la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all’Assicuratore.
In caso di designazione di più beneficiari, l’Indennità verrà suddivisa in parti uguali.
XxxxxxxxxxXxxxxx.xX:D0In3/t2e1rnal
* Campi sempre obbligatori
** Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un’impresa
□ Escludo l’invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e a tutti i Beneficiari indicati in forma nominativa prima del verificarsi dell’evento (barrare se il cliente esclude l’invio)
□ Preferisco NON indicare il nome del Beneficiario e opto per la sua designazione generica (barrare se il cliente non sceglie la designazione nominativa)
DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2
Attenzione: in caso di designazione nominativa di più Beneficiari la prestazione assicurativa verrà ripartita in parti uguali
Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell’Assicurato
Ragione Sociale**
X.Xxx/Codice Fiscale**
Sede Legale**
Cognome e nome*/ Legale Rappresentante o Delegato d’Impresa**
Codice Fiscale*
Data di nascita*
Sesso*
Luogo di nascita (città)*
Nazionalità (Paese)*
Cittadinanza*
Indirizzo di residenza*
Città*
Prov.*
CAP*
Stato*
Telefono
PEP (Persona Politicamente Esposta) SI □ NO □ Descrizione PEP*
Legame con l’Aderente: □ Familiare □ Affettivo □ Tutore □ Curatore
□ Xxx.xx di sostegno □ Curatela fallimentare
DESIGNAZIONE GENERICA BENEFICIARIO
(da compilare SE non è stato compilato il box “DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO”)
□ Fideiussore/garante del Finanziamento □ Cointestatario del Finanziamento □ Coniuge/Convivente more uxorio dell’Aderente □ Erede/i testamentario dell'Aderente
□ Erede/i legittimo dell'Aderente □ Figli dell'Aderente in parti uguali □ Coniuge/Convivente more uxorio e Figli dell’Aderente in parti uguali
DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO (non può coincidere con il BENEFICIARIO) Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell’Assicurato. Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari. | ||
Cognome e nome | ||
Indirizzo | Città | Prov. CAP Stato |
Telefono | ||
ATTENZIONE |
▪ L’ ETA’ ALL’ADESIONE NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 70 ANNI PER FINANZIAMENTI CON DURATA DI AMMORTAMENTO NON SUPERIORE A 60 MESI
▪ L’ETA’ ALL’ADESIONE NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 65 ANNI PER FINANZIAMENTI CON DURATA DI AMMORTAMENTO COMPRESA DA 61 A 120 MESI
▪ FERMO QUANTO SOPRA, L’ASSICURATO PUÒ CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI SALUTE. IL COSTO DI TALE VISITA MEDICA, A CARICO DELL’ASSICURATO, È PARI A EURO 230,00 (PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI AL N° 800.900.780)
1) ADESIONE AL CONTRATTO
CONFERMO
▪ di avere ricevuto in forma cartacea o su altro supporto durevole e letto, prima di firmare questa dichiarazione, la documentazione precontrattuale relativa al finanziamento in cui viene rappresentata la rata dovuta per il rimborso del finanziamento stesso, in presenza ed in assenza di polizza assicurativa ed i relativi costi connessi a mio carico;
▪ di avere ricevuto, ben letto e compreso, in forma cartacea o su altro supporto durevole, prima di firmare questa dichiarazione i documenti conformi all’Allegato 3, all’Allegato 4 ed all’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS 40/2018 e successive disposizioni modificative, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni relativa (set informativo) alla Polizza collettiva n. 5096/01;
▪ che mi è stato richiesto di fornire delle informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa;
▪ di sapere che in caso di sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rimanenti rate di finanziamento che ancora rimangono da pagare, ma al massimo sarà pari al massimale di polizza;
▪ di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata
e, dunque ADERISCO
alla Polizza collettiva n. 5096/01, indicando come Assicurato me stesso/a.
PREMIO PARI AD EURO
ATTENZIONE: costi per l’Aderente
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita, sono di euro (di cui euro sono riconosciuti all’intermediario). L’importo del premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa alla Compagnia in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Finanziamento.
Le spese di emissione del contratto sono di 5,00 euro. In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento le relative spese di rimborso sono di euro 12,50.
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
2) CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato
DICHIARO INOLTRE
▪ di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
▪ di non ricevere una pensione di invalidità e non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche)
▪ aver ricevuto copia dei moduli di carattere sanitario eventualmente da me firmati.
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’Assicurato sulle condizioni di assicurabilità e sul suo stato di salute Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti al numero verde 800.900.780).
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato_
3) APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato_
4) DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO
L’Aderente consapevole della responsabilità penale, derivante da affermazioni non veritiere, dichiara:
- che tutti i dati e le dichiarazioni sono rese anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a contrasto del “riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/07 – come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), in specie, dell’art. 22 e che gli stessi corrispondono al vero e sono aggiornati;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni verranno sottoposte a verifica e profilatura del rischio da parte della Compagnia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 D. Lgs cit. (obbligo di astensione).
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
5) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), da Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia tramite l’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell’ informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Luogo e Data Firma dell’Aderente/Assicurato
INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO (D. LGS N° 231/2007 E S.M.I.) come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017
OBBLIGHI DEL CLIENTE - ART. 22.
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
ARTICOLO N.42 - ASTENSIONE
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l’identità.
4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.
SANZIONI PENALI - ARTICOLO N.55 – comma 3
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
TITOLARE EFFETTIVO – ARTICOLO N.2
Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
0.xx persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
0.xx persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
0.xx i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
0.xx le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
0.xx persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.
PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE (Articolo 1, comma 2, lettera o)
1) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.