ACCORDO INTERISTITUZIONALE
I
(Comunicazioni)
PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO COMMISSIONE
ACCORDO INTERISTITUZIONALE
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2006/C 139/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
in seguito denominate le «istituzioni»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interisti- tuzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trat- tato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il
«trattato CE»).
4. Qualora si proceda a una revisione del trattato con impli- cazioni di bilancio, nel corso del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il «quadro finan-
5. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste a tal fine nel presente accordo.
6. Il presente accordo si compone di tre parti:
— la parte I contiene la definizione e le modalità d'appli- cazione del quadro finanziario e si applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;
— la parte II riguarda il miglioramento della collabora- zione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;
— la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione europea.
7. La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.
8. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2007 e sostituisce:
— l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1);
ziario»), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti
necessari.
(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
— l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglio- ramento della procedura di bilancio (1).
PARTE I — QUADRO FINANZIARIO DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE
A. Contenuto e ambito di applicazione del quadro finan-
ziario
9. Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costi- tuisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.
10. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.
11. Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indi- cati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per paga- menti anche gli importi globali annui di spesa.
Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.
Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comu- nità europee (2), in prosieguo il «regolamento finanziario».
Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evolu- zione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annual- mente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.
12. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappre- senta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corri- spondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.
13. Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per l'intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle
(1) GU C 283, 20.11.2002, pag. 1.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro finanziario.
Tranne che per la sottorubrica 1B «Coesione per la crescita e l'occupazione» del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.
14. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modifi- cato e, eventualmente, soltanto quando il quadro finan- ziario è stato riesaminato in modo adeguato, secondo la procedura prevista per ciascun caso.
15. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.
Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie.
B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario
Adeguamenti tecnici
16. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede ai seguenti adegua- menti tecnici del quadro finanziario:
a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;
b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massi- male delle risorse proprie.
La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.
I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.
Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi succes- sivi.
17. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007- 2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 3 miliardi EUR. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecu- zione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripar- titi in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massi- mali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.
Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione
18. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanzia- menti per impegni. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1o maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3.
Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013
19. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evolu- zione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).
Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi
20. In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.
C. Revisione del quadro finanziario
21. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adegua- menti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.
22. In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e adottata prima che
abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.
Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente al punto 3.
Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.
23. Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibi- lità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanzia- menti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.
Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'au- mento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.
La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.
La revisione deve garantire il mantenimento di una rela- zione ordinata tra impegni e pagamenti.
D. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'ade- guamento o sulla revisione del quadro finanziario
24. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relati- vamente ad adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.
E. Riserva per aiuti di emergenza
25. La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.
La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanzia- menti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali conve- xxxx nell'allegato I.
Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio.
Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riasse- gnazione degli stanziamenti.
Contemporaneamente alla proposta di xxxxxx, la Commis- sione avvia una procedura di consultazione a tre, eventual- mente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regola- mento finanziario.
F. Fondo di solidarietà dell'Unione europea
26. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di cata- strofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR (a prezzi correnti). Il 1o ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.
In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la cata- strofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'im- porto annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non supera, in alcun caso, 1 miliardo EUR.
Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilizzare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supple- mentari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regola- mento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.
Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massi- mali delle pertinenti rubriche come stabilito nell'allegato I.
Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricor- rere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma
semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'auto- xxxx di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.
G. Strumento di flessibilità
27. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni EUR (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'in- terno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.
La porzione dell'importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all'anno n+2. In caso di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, cominciando dal più vecchio. La porzione dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.
Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riasse- gnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.
La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l'identificazione dei fabbisogni da coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finan- ziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio perti- nente.
La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo inter- viene nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.
H. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
28. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due eser- cizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.
Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'U- nione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commis- sione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.
Quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.
Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'auto- xxxx di bilancio sulla necessità di ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.
Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in confor- mità all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento finan- ziario
Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato I.
I. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'al- largamento
29. Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finan- ziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.
X. Xxxxxx del quadro finanziario e conseguenze dell'as- senza di un quadro finanziario
30. Anteriormente al 1o luglio 2011 la Commissione presen- terà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine.
Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione europea nuovi Stati membri, e se ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.
PARTE II
MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITU- ZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO
A. La procedura di collaborazione interistituzionale
31. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le
modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.
B. Formazione del bilancio
32. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto prelimi- nare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.
Esso tiene conto:
a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,
b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adope- randosi per garantire una stretta relazione tra stanzia- menti per impegni e stanziamenti per pagamenti,
c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o prose- guire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (defi- nizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),
d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.
Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).
33. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possi- bile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese opera- tive per importi non significativi.
I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecu- zione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.
Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'ese- guibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo in prima lettura.
I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II, Parte C.
Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'ef- fetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commis- sione durante la procedura di concertazione.
C. Classificazione delle spese
34. Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbliga- torie le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma
35. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.
Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione di cui all'alle- gato II, parte C.
D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario
36. Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni deci- dono le disposizioni seguenti:
a) il «margine di manovra» autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dalla fissa- zione del progetto di bilancio da parte del Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere retti- ficative.
Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi. Salvo determi- nazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'e- same di un progetto di bilancio rettificativo;
b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale proce- dura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'im- pegno (detto secondo xxxxx può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II, parte C.
E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi
37. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione compren- dono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.
Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferi-
L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motiva- zione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel presente accordo.
Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codeci- sione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.
38. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non conten- gono «un importo ritenuto necessario».
Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legisla- tore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti legisla- tivi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.
Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 (1), esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 37 del presente accordo.
39. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta viene trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preli- minare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.
40. Nell'ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 13, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei perti- nenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.
F. Spese relative agli accordi di pesca
41. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.
mento privilegiato nel corso della procedura di bilancio
annuale.
(1) GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.
G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza
comune (PESC)
42. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giun- xxxx ogni anno, nell'ambito della procedura di concerta- zione di cui all'allegato II, parte C, e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è infe- riore.
L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio (PESC), ripar- xxxx tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.
Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commis- sione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capi- tolo PESC di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 25.
All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:
— gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;
— non proliferazione e disarmo;
— misure d'emergenza;
— azioni preparatorie e di controllo;
— rappresentanti speciali dell'Unione europea.
Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni EUR sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al
terzo trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.
43. Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parla- mento europeo su un documento di prospettiva del Consi- glio, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concerta- zione che si tiene prima della seconda lettura del Consi- glio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:
— per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;
— per il Consiglio: l'Ambasciatore (presidente del comi- tato politico e di sicurezza).
— la Commissione è associata a tali riunioni, a cui parte- cipa.
Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.
Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.
PARTE III
SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE
X. Xxxxxxxxx un controllo interno efficace e integrato dei
fondi comunitari
44. Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della norma- tiva sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affi- dabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale fine potrebbero essere fissate, se oppor- tuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strut- turali e in conformità ai requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari.
Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.
B. Regolamento finanziario
45. Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, effi- cacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applica- zione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concer- tazione istituita dalla dichiarazione comune del Parla- mento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l'ac- cordo del 2002.
C. Programmazione finanziaria
46. Due volte all'anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1A, 2 (per l'ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finan- ziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:
a) La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:
— per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota asse- gnata alle spese amministrative;
— per le azioni annuali (progetti pilota, azioni prepa- ratorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell'alle- gato II;
b) le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.
La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferi- menti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:
a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);
b) tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);
c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legi- slativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finan- ziario (sì/no).
Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.
La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l'occasione per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.
D. Agenzie e scuole europee
47. Al momento della preparazione della proposta per la crea- zione di una nuova agenzia, la Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.
Una procedura analoga deve essere seguita in caso di crea- zione di una nuova scuola europea.
E. Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecu-
zione
48. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disci- plinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1o gennaio 2007, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.
Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2007 entro il 1o maggio 2008, in conformità al punto 3.
F. Nuovi strumenti finanziari
49. Le istituzioni convengono che l'introduzione di mecca- nismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'ef- fetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incenti- vando maggiormente i finanziamenti.
Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizza- tori degli investimenti pubblici e privati.
Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.
Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per il Parlamento europeo Il presidente
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Per il Consiglio Il presidente
X. XXXXXXXX
Per la Commissione
D. GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Quadro finanziario 2007-2013
(milioni di euro — prezzi 2004)
Stanziamenti di impegno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale 2007-2013 | |
1. Crescita sostenibile 1a Competitività per la crescita e l'occupa- zione 1b Coesione per la crescita e l'occupazione | 51 267 | 52 415 | 53 616 | 54 294 | 55 368 | 56 876 | 58 303 | 382 139 | |
8 404 | 9 097 | 9 754 | 10 434 | 11 295 | 12 153 | 12 961 | 74 098 | ||
42 863 | 43 318 | 43 862 | 43 860 | 44 073 | 44 723 | 45 342 | 308 041 | ||
2. Conservazione e gestione delle risorse | 54 985 | 54 322 | 53 666 | 53 035 | 52 400 | 51 775 | 51 161 | 371 344 | |
di cui: spese connesse al mercato e paga- menti diretti | 43 120 | 42 697 | 42 279 | 41 864 | 41 453 | 41 047 | 40 000 | 000 000 | |
3. Cittadinanza, libertà, sicurezza giustizia | e | 1 199 | 1 258 | 1 380 | 1 503 | 1 645 | 1 797 | 1 988 | 10 770 |
3a. Libertà, sicurezza e giustizia | 600 | 690 | 790 | 910 | 1 050 | 1 200 | 1 390 | 6 630 | |
3b. Cittadinanza | 000 | 000 | 000 | 593 | 595 | 597 | 598 | 4 140 | |
4. L'EU come partner globale | 6 199 | 6 469 | 6 739 | 7 009 | 7 339 | 7 679 | 8 029 | 49 463 | |
5. Amministrazione (1) | 6 633 | 6 818 | 6 973 | 7 111 | 7 255 | 7 400 | 7 610 | 49 800 | |
6. Compensazioni | 419 | 191 | 190 | 800 | |||||
Totale stanziamenti di impegno | 120 702 | 121 473 | 122 564 | 122 952 | 124 007 | 125 527 | 127 091 | 864 316 | |
in percentuale dell'RNL | 1,10 % | 1,08 % | 1,07 % | 1,04 % | 1,03 % | 1,02 % | 1,01 % | 1,048 % | |
Totale stanziamenti di pagamento | 116 650 | 119 620 | 111 990 | 118 280 | 115 860 | 119 410 | 118 970 | 820 780 | |
in percentuale dell'RNL | 1,06 % | 1,06 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,94 % | 1,00 % | |
Margine disponibile | 0,18 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,24 % | 0,28 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,24 % | |
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |
(1) Le spese per le pensioni che rientrano nel massimale di questa rubrica sono calcolate al netto dei contrbuti del personale al regime pertinente, entro il limite di 500 milioni di euro a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.
ALLEGATO II
Collaborazione interistituzionale in materia di bilancio
A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della stra- tegia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debita- mente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.
B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:
(a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;
(b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.
La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposi- zione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.
Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettifi- cativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto prelimi- nare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.
La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.
Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.
Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.
C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.
2. L'obiettivo di questa concertazione è:
a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commis- sione;
b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:
— gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,
— gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e
— in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.
3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.
I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parla- mento europeo, con la partecipazione della Commissione.
La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.
4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parla- mento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.
5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in partico- lare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui alla parte B.
A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.
I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.
Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.
6. ell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consi- glio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commis- sione responsabile del bilancio.
7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio.
D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.
Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 40 milioni EUR in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 100 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti effettiva- mente impegnati per azioni preparatorie.
ALLEGATO III
Classificazione delle spese
RUBRICA 1 | Crescita sostenibile | |
1A | Competitività per la crescita e l'occupazione | Spese non obbligatorie (SNO) |
1B | Coesione per la crescita e l'occupazione | SNO |
RUBRICA 2 | Conservazione e gestione delle risorse naturali | SNO |
Ad eccezione di: | ||
— Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi con terzi | Spese obbligatorie (SO) | |
RUBRICA 3 | Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia | SNO |
3A | Libertà, sicurezza e giustizia | SNO |
3B | Cittadinanza | SNO |
RUBRICA 4 | L'UE quale attore globale | SNO |
Ad eccezione di: | ||
— Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi | SO | |
— Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali | SO | |
— Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti | SO | |
RUBRICA 5 | Amministrazione | SNO |
Ad eccezione di: | ||
— Pensioni e indennità di cessazione dal servizio | SO | |
— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio | SO | |
— Spese di contenzioso | SO | |
— Risarcimento del danno | SO | |
RUBRICA 6 | Compensazioni | SO |
ALLEGATO IV
Finanziamento delle spese derivanti dagli Accordi in materia di pesca
A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 'pesca' (riferimento alla nomenclatura ABB):
a) accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)
b) partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).
Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1o gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entre- ranno in vigore posteriormente al 1o gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 — Riserve/Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie).
B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.
C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'anda- mento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.
Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.
Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commis- sione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.
Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.
DICHIARAZIONI
1. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'AII
In relazione al punto 7 dell'accordo interistituzionale, entro la fine del 2009 la Commissione preparerà una relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale, corredata, se necessario, dalle proposte opportune.
2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTO 27
Nel quadro della procedura di bilancio annuale, la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'im- porto disponibile per lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale.
L'eventuale decisione di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo superiore a 200 milioni EUR richiede una decisione di riporto.
3. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL QUADRO FINANZIARIO
1. In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'accordo interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della procedura secondo le seguenti modalità:
— durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della Commis- sione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga debitamente conto delle sue posi- zioni;
— in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo «potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione». Il Parlamento europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.
2. Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la situazione. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.
4. DICHIARAZIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E SULLA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'esigenza di una razionalizzazione dei vari strumenti per le azioni esterne. Essi convengono che tale razionalizzazione degli strumenti dovrebbe migliorare la coerenza e la rapidità di reazione delle azioni dell'Unione europea senza però incidere sui poteri dell'autorità legislativa — in particolare sul suo controllo politico delle scelte strate- giche — o di quella di bilancio. I regolamenti pertinenti dovrebbero rispecchiare tali principi e inclu- dere, se del caso, il contenuto politico necessario nonché una ripartizione indicativa delle risorse e, se necessario, una clausola di revisione che preveda una valutazione dell'attuazione del regolamento, al più tardi dopo tre anni.
Nel quadro degli atti legislativi di base adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione informerà e consulterà sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio inviando progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici.
Quando il Consiglio decide sul passaggio di candidati potenziali allo status di candidati in fase di prea- desione, durante il periodo coperto dall'accordo interistituzionale, la Commissione sottoporrà a revi- sione e comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un quadro indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 4 e del regolamento che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per tenere conto del fabbisogno di spesa derivante da tale passaggio.
Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione fornirà una nomenclatura che garantisca le prero- gative dell'autorità di bilancio per le azioni esterne.
5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E LA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE
La Commissione si impegna a mantenere un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici e a tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell'attuazione delle strategie.
Il dialogo comprende una discussione sul passaggio dei candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione durante il periodo coperto dal presente accordo.
6. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO
Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, le istituzioni si impegnano a migliorare l'esecu- zione del bilancio e a incrementare la visibilità e i vantaggi del finanziamento della Comunità per i cittadini senza mettere in questione i progressi compiuti con la rifusione del regolamento finanziario del 2002. Durante la fase finale dei negoziati sulla revisione del regolamento finanziario e delle moda- lità di esecuzione, esse cercheranno anche, per quanto possibile, di trovare un giusto equilibrio fra tutela degli interessi finanziari, principio di proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure.
La revisione del regolamento finanziario verrà effettuata sulla base di una proposta modificata della Commissione secondo la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parla- mento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito un accordo nel 2002. Le istituzioni si adopereranno anche per una cooperazione interistitu- zionale stretta e costruttiva finalizzata a un'agevole adozione delle modalità di esecuzione, nell'ottica di semplificare le procedure di finanziamento, garantendo al tempo stesso un'elevata tutela degli interessi finanziari della Comunità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono determinati a concludere i negoziati sul regolamento finan- ziario al fine di consentirne l'entrata in vigore, se possibile, il 1o gennaio 2007.
7. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO
Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione si impegna a quanto segue:
— informare il Parlamento europeo e il Consiglio se, in una proposta di atto legislativo, essa ritiene necessario discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario e indicarne le motivazioni specifiche;
— garantire che, per le proposte legislative importanti e per tutte le loro modifiche sostanziali, vengano condotte valutazioni regolari dell'impatto legislativo, tenendo in debito conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
8. DICHIARAZIONE SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), nelle rispettive sfere di competenza, a formulare proposte:
— in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, per rafforzare la capacità della BEI di fornire prestiti e garanzie alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari a un massimo di 10 miliardi EUR nel periodo 2007-2013, con un contributo BEI di importo fino a 1 miliardo EUR proveniente da riserve per il finanziamento con componenti di ripartizione del rischio;
— rafforzare gli strumenti a favore delle reti transeuropee (TEN) e delle piccole e medie imprese fino a un importo approssimativo di prestiti e garanzie pari rispettivamente a 20 miliardi EUR e 30 miliardi EUR con un contributo BEI di importo massimo rispettivamente di 0,5 miliardi EUR a partire dalle riserve (TEN) e 1 miliardo EUR (Competitività e innovazione).
9. DICHIaRaZIONE DEL PaRLaMENTO EUROPEO SULLa MODULaZIONE VOLONTaRIa
Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in materia di modulazione volontaria, dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale fino a un massimo del 20 %, e di riduzioni per le spese relative al mercato. Quando stabilirà le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, il Parlamento europeo valuterà la fattibilità di tali disposizioni rispetto ai principi UE, come ad esempio le norme in materia di concorrenza; attualmente il Parlamento europeo mantiene una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura. Xxxx ritiene che sarebbe opportuno valutare la questione del cofinanziamento dell'agricoltura nel contesto della revisione 2008-09.
10. DICHIaRaZIONE DELLa COMMISSIONE SULLa MODULaZIONE VOLONTaRIa
La Commissione prende atto del punto 62 delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in base a cui gli Stati membri possono trasferire fino a un massimo del 20 % degli importi che avan- zano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti.
Nello stabilire le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, la Commis- sione si sforzerà di rendere possibile la modulazione volontaria, sforzandosi al tempo stesso di garan- tire che tale meccanismo rispecchi quando più fedelmente possibile le norme di base che disciplinano la politica di sviluppo rurale.
11. DICHIaRaZIONE DEL PaRLaMENTO EUROPEO SU NaTURa 2000
Il Parlamento europeo esprime la propria preoccupazione quanto alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sulla riduzione della spesa relativa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune e le sue ripercussioni sul cofinanziamento comunitario di Natura 2000. Invita la Commissione a valutare le conseguenze di tali disposizioni prima di formulare nuove proposte. Ritiene che si dovrebbe riconoscere la dovuta priorità all'integrazione di Natura 2000 nei Fondi strut- turali e nello sviluppo rurale. In quanto autorità legislativa, mantiene attualmente una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura.
12. DICHIaRaZIONE DEL PaRLaMENTO EUROPEO SUL COFINaNZIaMENTO PRIVaTO E SULL'IVa a FaVORE DELLa COESIONE PER La CRESCITa E L'OCCUPaZIONE
Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sull'ap- plicazione della disposizione «n+3» per il disimpegno automatico su base transitoria; esso invita la Commissione, al momento di definire le disposizioni dettagliate per l'applicazione di tale normativa, a garantire norme comuni per il cofinanziamento privato e l'IVa a favore della coesione per la crescita e l'occupazione.
13. DICHIaRaZIONE DEL PaRLaMENTO EUROPEO SUL FINaNZIaMENTO DELLO SPaZIO DI LIBERTÀ, SICU- REZZa E GIUSTIZIa
Il Parlamento europeo ritiene che, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire una stima accurata delle attività programmate per la libertà, la sicu- rezza e la giustizia e che il finanziamento di tali attività dovrebbe essere discusso nel quadro delle procedure previste all'allegato II dell'accordo interistituzionale.